Gazzetta n. 273 del 22 novembre 2012 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 2012, n. 198 |
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di variazione dell'intestatario della carta di circolazione, intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e di targhe dei rimorchi. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo Codice della strada; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada; Vista la legge 29 luglio 2010, n. 120, ed in particolare, l'articolo 11, comma 2, lettera b), che ha modificato la disciplina di cui all'articolo 100, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di targhe dei rimorchi degli autoveicoli; Visto, altresi', il comma 7 del citato articolo 11 della legge 29 luglio 2010, n. 120, che prevede l'emanazione di norme regolamentari per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni; Visto l'articolo 12, comma 1, lettera a), della legge 29 luglio 2010, n. 120, che ha introdotto il comma 4-bis all'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di carta di circolazione e di intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi; Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 30 agosto 2011 e del 24 novembre 2011; Ritenuto opportuno, per ragioni di sistematicita' ed economicita' della normazione, ricondurre ad un unico atto normativo l'attuazione delle disposizioni di cui ai citati articoli 11, comma 7, e 12, comma 1, lettera a), della legge n. 120 del 2010, incidenti entrambe sulla medesima materia del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 2012; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di carta di circolazione
1. Dopo l'articolo 247 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' inserito il seguente:
«Art. 247-bis. Variazione dell'intestatario della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
1. In caso di variazione della denominazione dell'ente intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, anche derivante da atti di trasformazione o di fusione societaria, che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitano, in forza della disciplina vigente in materia, di annotazione nel pubblico registro automobilistico, gli interessati chiedono al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'aggiornamento della carta di circolazione. Le medesime disposizioni si applicano nel caso di variazione delle generalita' della persona fisica intestataria della carta di circolazione. 2. Gli uffici di cui al comma 1, procedono, a richiesta degli interessati: a) all'aggiornamento della carta di circolazione, intestata ad altro soggetto, relativa agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi dei quali gli interessati hanno la temporanea disponibilita', per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale; sulla carta di circolazione e' annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell'affidatario; nel caso di comodato, sono esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purche' conviventi; b) all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciando apposita ricevuta, nel caso di locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per periodi superiori ai trenta giorni; nel predetto archivio e' annotato il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto; c) alla nuova immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli destinati esclusivamente ai servizi di polizia stradale, assegnando la speciale targa di cui all'articolo 246, comma 2, in dotazione dei Corpi di polizia provinciale e municipale a titolo di locazione senza conducente per periodi superiori ai trenta giorni; sulla carta di circolazione, intestata a nome del locatore, e' annotato il Corpo di polizia provinciale o municipale locatario e la durata del relativo contratto; d) all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati a nome di soggetti incapaci, mediante annotazione dei dati anagrafici del genitore o del tutore responsabile della circolazione del veicolo; e) al di fuori dei casi precedenti, all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che siano in disponibilita' di soggetto diverso dall'intestatario per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali che, in conformita' alle norme dell'ordinamento civilistico, comunque determinino tale disponibilita'.».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O. - Il regolamento 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, S.O. - Si riporta il testo degli articoli 11 e 12 della legge 29 luglio 2010, n. 120: «Art. 11 (Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione, di targa personale, di targa dei rimorchi e di solidarieta' nel pagamento delle sanzioni). - In vigore dal 13 agosto 2010. 1. Il comma 2 dell'art. 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' sostituito dal seguente: "2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all'emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza, o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio di cui al periodo precedente procede all'aggiornamento della carta di circolazione". 2. All'art. 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a piu' di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprieta', costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facolta' di acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla circolazione"; b) al comma 4, le parole: "I rimorchi e" sono soppresse; c) al comma 15, le parole: "Alle violazioni di cui al comma 12" sono sostituite dalle seguenti: "Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12". 3. Al comma 1 dell'art. 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: ", la carta di circolazione e le targhe" sono sostituite dalle seguenti: "e la carta di circolazione"; b) al secondo periodo, le parole: "e delle targhe" sono soppresse. 4. Al comma 1 dell'art. 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: "il proprietario del veicolo" sono inserite le seguenti: "ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli". 5. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalita' di applicazione delle disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente articolo, anche con riferimento alle procedure di annotazione dei veicoli nell'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e nel Pubblico registro automobilistico (PRA). 6. Le disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5. 7. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare il regolamento nel senso di prevedere la disciplina di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera b), del presente articolo, con particolare riferimento alla definizione delle caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilita' delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, tali da renderle conformi a quelle delle targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli. 8. Le disposizioni del comma 4 dell'art. 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera b), del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento di cui al comma 7, e comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data. E' fatta salva la possibilita' di immatricolare nuovamente i rimorchi immessi in circolazione prima della data di cui al periodo precedente. 9. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Art. 12 (Introduzione dell'art. 94-bis e modifiche agli articoli 94 e 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di intestazione fittizia dei veicoli). - In vigore dal 13 agosto 2010. 1. All'art. 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 93, comma 2, gli atti, ancorche' diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilita' del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonche' della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3"; b) al comma 5, le parole: "previste nel comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "previste nei commi 4 e 4-bis". 2. Dopo l'art. 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' inserito il seguente: "Art. 94-bis (Divieto di intestazione fittizia dei veicoli). - 1. La carta di circolazione di cui all'art. 93, il certificato di proprieta' di cui al medesimo articolo e il certificato di circolazione di cui all'art. 97 non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilita' del veicolo al quale si riferisce l'operazione, nonche' al soggetto proprietario dissimulato. 3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma e' soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'art. 93. La cancellazione e' disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l'accertamento e' divenuto definitivo. 4. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono dettate le disposizioni applicative della disciplina recata dai commi 1, 2 e 3, con particolare riferimento all'individuazione di quelle situazioni che, in relazione alla tutela della finalita' di cui al comma 1 o per l'elevato numero dei veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica che non ricorrano le circostanze di cui al predetto comma 1". 3. All'art. 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'art. 93"».
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 247 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495: «Art. 247 (Art. 94 Cod. Str.) (Comunicazioni degli uffici della M.C.T.C. e del P.R.A.). - 1. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. comunicano agli uffici provinciali del P.R.A. i dati di identificazione dei veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di residenza e di proprieta' ed i dati anagrafici di chi si e' rispettivamente dichiarato intestatario o nuovo intestatario, nei tempi di cui all'art. 245, commi 1 e 3, e con le modalita' di cui al comma 2 dello stesso articolo. 2. Gli uffici provinciali del P.R.A. comunicano agli uffici provinciali della M.C.T.C. le informazioni relative ai veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di proprieta' nei tempi di cui all'art. 245, commi 1 e 3, e con le modalita' di cui al comma 2 dello stesso articolo. 3. L'ufficio centrale operativo della Direzione generale della M.C.T.C. provvede ad aggiornare la carta di circolazione per i trasferimenti di residenza comunicati alle anagrafi comunali sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, trasmettendo per posta, alla nuova residenza del proprietario o dell'usufruttuario o del locatario del veicolo cui si riferisce la carta di circolazione, un tagliando di convalida da apporre sulla carta di circolazione medesima. A tal fine i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla stessa Direzione generale, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza, senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870 per l'aggiornamento della carta di circolazione, ovvero non sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non e' proprietario o locatario o usufruttuario di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento. 4. Nei casi non previsti nel comma 3, all'aggiornamento della carta di circolazione provvedono gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., che provvedono, altresi', al rinnovo della carta di circolazione nei casi di smarrimento, di sottrazione o di distruzione della carta medesima o delle targhe di cui agli articoli 95 e 102 del codice.». - Si riporta il testo degli articoli 225 e 226 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992: «Art. 225 (Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali). - 1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti: a) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un archivio nazionale delle strade; b) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri un archivio nazionale dei veicoli; c) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni. Art. 226 (Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale). - 1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito l'archivio nazionale delle strade, che comprende tutte le strade distinte per categorie, come indicato nell'art. 2. 2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al traffico veicolare, agli incidenti e allo stato di percorribilita' anche da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 10, comma 8. 3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle singole strade, allo stato di percorribilita' da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonche' i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e attraverso il Dipartimento per i trasporti terrestri, che e' tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i dati relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di cui al comma 10. 4. In attesa della attivazione dell'archivio nazionale delle strade, la circolazione dei mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 potra' avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese negli elenchi delle strade non percorribili, che annualmente sono pubblicati a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella Gazzetta Ufficiale sulla base dei dati trasmessi dalle societa' concessionarie, per le autostrade in concessione, dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle regioni, per la rimanente viabilita'. Il regolamento determina i criteri e le modalita' per la formazione, la trasmissione, l'aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi. 5. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e' istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i dati relativi ai veicoli di cui all'art. 47, comma 1, lettere e), f), g), h), i), l), m) e n). 6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, all'emanazione della carta di circolazione e del certificato di proprieta', a tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto. Previa apposita istanza, gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne abbia qualificato interesse, certificazione relativa ai dati tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici; i relativi costi sono a totale carico del richiedente e vengono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 7. L'archivio e' completamente informatizzato; e' popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, dal P.R.A., dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalita' e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri. 8. Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti l'archivio nazionale dei veicoli. 9. Le modalita' di accesso all'archivio sono stabilite nel regolamento. 10. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e' istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza stradale. 11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni conducente, i dati relativi al procedimento di rilascio della patente, nonche' a tutti i procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di sospensione, di revoca, nonche' i dati relativi alle violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, che comportano l'applicazione delle sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse alla guida di un determinato veicolo, che comportano decurtazione del punteggio di cui all'art. 126-bis agli incidenti che si siano verificati durante la circolazione ed alle sanzioni comminate. 12. L'anagrafe nazionale e' completamente informatizzata; e' popolata ed aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, dalle prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalita' e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri. 13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno altresi' specificati i contenuti, le modalita' di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo.». - Si riporta il testo dell'art. 246 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992: «Art. 246 (Art. 93 Cod. Str.) (Caratteristiche dei veicoli destinati a servizio di polizia stradale). - 1. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale, ai sensi dell'art. 93, comma 11, del codice, oltre che rispondere alle norme del codice e del presente regolamento per quanto riguarda le caratteristiche tecniche stabilite per la categoria di appartenenza, devono possedere altresi' i requisiti fissati dall'art. 227, comma 2, in relazione al punto F, lettera g) dell'appendice V al presente titolo. 2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' stabilire che ai veicoli di cui al comma 1 venga rilasciata una speciale targa di immatricolazione, anche in deroga ai criteri fissati nel comma 1, lettere a) e c), dell'appendice XII al presente titolo, al fine dell'indicazione che detti veicoli sono destinati esclusivamente al servizio di polizia stradale.».
|
| Art. 2
Modifiche all'articolo 256 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All'articolo 256, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: «i rimorchi ed» sono soppresse.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 256 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal presente regolamento: «Art. 256 (Art. 100 Cod. Str.) (Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, e di riconoscimento). - 1. Agli effetti del presente regolamento, si definiscono targhe d'immatricolazione: a) quelle posteriori ed anteriori degli autoveicoli, di cui all'art. 100, comma 1, del codice; b) quelle posteriori dei rimorchi, di cui all'art. 100, comma 3, del codice; c) quelle posteriori dei motoveicoli, di cui all'art. 100, comma 2, del codice; d) quelle posteriori delle macchine agricole semoventi, di cui all'art. 113, comma 1, del codice; e) quelle posteriori dei rimorchi agricoli, di cui all'art. 113, comma 3, del codice; f) quelle posteriori delle macchine operatrici semoventi, di cui all'art. 114, comma 4, del codice; g) quelle posteriori delle macchine operatrici trainate, di cui all'art. 114, comma 4, del codice. 2. Si definiscono targhe ripetitrici: a) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente i carrelli appendice durante la circolazione, di cui all'art. 100, comma 4, del codice; b) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente le macchine agricole trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 113, comma 2, del codice; c) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine operatrici trainate, di cui all'art. 114, comma 4, del codice. 3. 4. Si definiscono targhe di riconoscimento: a) quelle di cui devono essere munite le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo di cui all'art. 131, comma 2, del codice; b) quelle di cui devono essere muniti gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi di cui all'art. 134, comma 1, del codice; c) i contrassegni di identificazione, di cui devono essere muniti i ciclomotori ai sensi dell'art. 97, comma 1, del codice. 4-bis. Fermo restando che anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 100, commi 11 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli stabiliti nell'appendice XII, alle targhe e' aggiunta la sigla di identificazione della provincia, come riportata nell'appendice XI al presente titolo.».
|
| Art. 3
Modifiche all'articolo 258 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All'articolo 258, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b): 1) dopo la parola: «autoveicoli», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e loro rimorchi»; 2) al numero 1), dopo la parola: «veicoli» sono inserite le seguenti: «e loro rimorchi»; 3) al numero 2), dopo la parola: «autoveicoli» sono inserite le seguenti: «e loro rimorchi»; b) alla lettera c), le parole: «veicoli trainati da autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «carrelli appendice»; c) alla lettera d), le parole: «dei rimorchi degli autoveicoli,» e le parole: «III. 4/d,» e: «III. 4/t,» sono soppresse; dopo le parole: «targhe EE per autoveicoli e loro rimorchi comprese quelle ripetitrici» sono inserite le seguenti: «per carrelli appendice».
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 258 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal presente regolamento: «Art. 258 (Art. 100 Cod. Str.) (Collocazione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, e di riconoscimento). - 1. Gli alloggiamenti delle targhe d'immatricolazione ripetitrici, e di riconoscimento devono presentare una superficie piana o approssimativamente piana, di ampiezza idonea a contenere la targa cui sono destinati. Fermo restando quanto stabilito nella materia dalle norme previgenti per i veicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1999, le dimensioni e la collocazione dei diversi tipi di targhe sono le seguenti: a) targhe di immatricolazione anteriori degli autoveicoli: 360×110 mm, collocate sul lato anteriore dei veicoli (fig. III.4/a); b) targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli e loro rimorchi: 1) formato A: 520×110 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli e loro rimorchi (fig. III.4/b); 2) formato B: 297×214 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione e' destinato esclusivamente agli autoveicoli e loro rimorchi il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A) (fig. III.4/c); c) targhe ripetitrici per carrelli appendice: 1) formato A: 486×109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig. III.4/l); 2) formato B: 336×202 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione e' destinato esclusivamente ai veicoli il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A) (fig. III.4/m); d) targhe di immatricolazione dei rimorchi agricoli, delle macchine operatrici trainate; targhe EE per autoveicoli e loro rimorchi comprese quelle ripetitrici per carrelli appendice: 340×109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (figg. III.4/h, III.4/i, III.4/o, III.4/s, III.4/u); e) targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi, delle macchine operatrici semoventi; targhe ripetitrici delle macchine agricole semoventi e delle macchine operatrici semoventi; targhe EE per motoveicoli: 165×165 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (figg. III.4/f, III.4/g, III.4/n, III.4/p, III.4/q, III.4/r, III.4/v); e-bis) targhe di immatricolazioni dei motoveicoli: 177 mm×177 mm collocate sul lato posteriore dei motoveicoli (figura III.4/e).».
|
| Art. 4
Modifiche all'articolo 259 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All'articolo 259, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole: «dei rimorchi,» sono soppresse; b) alla lettera b), le parole: «dei rimorchi,» sono soppresse.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 259 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal presente regolamento: «Art. 259 (Art. 100 Cod. Str.) (Modalita' di installazione delle targhe). - 1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche: a) posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non puo' trovarsi piu' a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non puo' trovarsi piu' a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima; b) posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in prossimita' del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine; c) posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa e' perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo; d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa e' verticale con un margine di tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa puo' essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici e' rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo piu' di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione e' rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo piu' di 1,20 m; e) altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza puo' superare 1,20 m, ma deve essere il piu' possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non puo' comunque superare i 2 m; f) condizioni geometriche di visibilita': la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30° con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15° verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo e' superiore a 1,20 m, quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15° verso il basso); g) determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico. 2. E' ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondita' non superiore a 3 mm. E' vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprieta' retroriflettenti. E' vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente, ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'art. 260.».
|
| Art. 5
Modifiche all'articolo 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All'articolo 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) dopo le parole: «per autoveicoli» sono inserite le seguenti: «, loro rimorchi»; 2) alla lettera a), la parola: «scritte» e' sostituita dalla seguente: «scritta» e la parola: «RIMORCHIO,» e' soppressa; b) al comma 3, al secondo periodo, dopo la parola: «autoveicoli» sono inserite le seguenti: «, dei rimorchi».
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 260 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal presente regolamento: «Art. 260 (Art. 100 Cod. Str.) (Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilita' delle targhe. Requisiti di idoneita' per la loro accettazione). - 1. Il fondo delle targhe e' giallo per le targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi o trainate, delle macchine operatrici semoventi o trainate e per tutte le targhe ripetitrici; e' bianco in tutti gli altri casi ad eccezione delle parti poste all'estremita' delle targhe per autoveicoli, loro rimorchi e motoveicoli. I caratteri ed il marchio ufficiale della Repubblica italiana sono neri, la sigla I e' bianca, ad eccezione dei casi di seguito indicati: a) colore rosso: scritta RIM. AGR.; lettera R delle targhe ripetitrici; marchio ufficiale e caratteri alfanumerici delle targhe di immatricolazione delle macchine operatrici; b); c) colore azzurro: lettere EE di tutte le targhe previste dall'art. 134, comma 1, del codice; c-bis) colore nero: sigla I alle targhe per escursionisti esteri, quando prevista. 2. Tutti i caratteri alfanumerici e gli elementi complementari impressi nelle targhe sono realizzati mediante imbutitura profonda 1,4±0,1 mm, che puo' essere ridotta fino a 0,5 mm per il cerchio su cui e' stampato il marchio ufficiale della Repubblica italiana, per l'ellisse su cui e' stampata la sigla dello Stato italiano nelle targhe per escursionisti esteri, per il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza nelle targhe per escursionisti esteri nonche' per i riquadri rettangolari delle targhe ripetitrici, di cui all'appendice XII, comma 3, al presente titolo. 3. Nelle targhe degli autoveicoli, dei rimorchi e dei motoveicoli degli escursionisti esteri, la zona rettangolare in rilievo larga 69 mm ed alta 20 mm e' destinata a contenere un talloncino delle medesime dimensioni, in materiale autoadesivo di colore rosso, con impressi, in colore bianco, il numero del mese e, dopo un tratto bianco di separazione, le ultime due cifre dell'anno in cui scade la validita' della carta di circolazione. Nelle targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei rimorchi e dei motoveicoli la zona rettangolare posta all'estrema destra e' destinata a contenere due talloncini in materiale autoadesivo, che non formano parte integrante della targa e non influiscono ai fini dell'identificazione del veicolo e del relativo intestatario: il primo, da applicarsi nella parte alta, reca in giallo le ultime due cifre dell'anno di immatricolazione; il secondo, da applicarsi nella parte bassa, reca in bianco la sigla della provincia di residenza dell'intestatario della carta di circolazione. 4. Le dimensioni delle targhe e il formato dei relativi caratteri sono quelli previsti nelle figure allegate al presente regolamento. 5. Il sistema di targatura stabilito dal presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 235, comma 7, del codice, a partire dal 1° ottobre 1993 progressivamente con l'esaurimento delle targhe di vecchio tipo ancora in giacenza presso gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. e comunque non oltre il 31 dicembre 1996. Gli autoveicoli, i rimorchi, i motoveicoli, le macchine agricole semoventi e trainate, le macchine operatrici semoventi e trainate, gia' immatricolati, possono continuare a circolare con la targa di immatricolazione (e con quella anteriore, ove ricorra) originale Le targhe di immatricolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli rilasciate secondo il sistema di targatura in vigore dal 1° ottobre 1993 possono essere sostituite, con la stessa sigla alfanumerica ed a richiesta degli interessati, con le nuove targhe in uso dal 1° gennaio 1999, secondo le modalita' stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione, senza che si configuri l'ipotesi di reimmatricolazione di cui all'art. 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 6. Le caratteristiche ed i requisiti di idoneita' per l'accettazione delle targhe devono rispondere alle prescrizioni dettate dal disciplinare tecnico di cui all'appendice XIII al presente titolo.».
|
| Art. 6
Modifiche alle appendici al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. Al titolo III, appendice XII-Art. 257, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 1: 1) alla lettera a), dopo le parole: «degli autoveicoli» sono inserite le seguenti: «, nonche' quella posteriore dei loro rimorchi»; 2) la lettera b) e' soppressa; 3) alla lettera h), le parole: «rimorchi e» sono soppresse; 4) alla lettera p), dopo le parole: «autoveicoli» sono inserite le seguenti: «e targhe di immatricolazione dei loro rimorchi»; 5) la lettera q) e' soppressa; 6) alla lettera r), le parole: «rimorchi e» sono soppresse; b) al numero 3: 1) al primo periodo, dopo la parola: « rimorchiati» sono inserite le seguenti: «che ne devono essere dotati»; 2) al terzo periodo, le parole da: «rispettivamente» a: « "Escursionisti Esteri" » sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente per i carrelli appendice trainati da autoveicoli, per i veicoli trainati da macchine agricole od operatrici e per i carrelli appendice trainati da autoveicoli "Escursionisti Esteri" ». 2. Al titolo III, appendice XIII-Art. 260 DISCIPLINARE TECNICO, numero 1, punto 1.3. Colori, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera m) e' sostituita dalla seguente: «m) le targhe ripetitrici dei veicoli trainati per i quali sono previste.». |
| Art. 7
Modifiche agli allegati al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. Agli allegati al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'intestazione della TABELLA III.3/a Art. 257, le parole: «per rimorchi trainati da autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «per carrelli appendice trainati da autoveicoli» e le parole: «per rimorchi "escursionisti esteri" » sono sostituite dalle seguenti: «per carrelli appendice "escursionisti esteri" »; b) nell'intestazione della TABELLA III.3/b Art. 257, le parole: «veicoli» sono sostituite dalle seguenti: «carrelli appendice»; c) nell'intestazione della TABELLA III.3/e Art. 257, dopo le parole: «per autoveicoli» sono aggiunte le seguenti: «e loro rimorchi»; d) alla figura III 4/b Art. 258, e' inserita la seguente didascalia: «TARGA DI IMMATRICOLAZIONE POSTERIORE PER AUTOVEICOLI E LORO RIMORCHI (formato A)»; e) alla figura III 4/c Art. 258, e' inserita la seguente didascalia: «TARGA DI IMMATRICOLAZIONE POSTERIORE PER AUTOVEICOLI E LORO RIMORCHI (formato B)»; f) la figura III 4/d Art. 258 e' soppressa; g) alla figura III 4/l Art. 258, nella didascalia, le parole: «VEICOLI TRAINATI DA AUTOVEICOLI» sono sostituite dalle seguenti: «CARRELLI APPENDICE»; h) alla figura III 4/m Art. 258, nella didascalia, le parole: «VEICOLI TRAINATI DA AUTOVEICOLI» sono sostituite dalle seguenti: «CARRELLI APPENDICE»; i) alla figura III 4/s Art. 258, nella didascalia, dopo le parole: « "ESCURSIONISTI ESTERI" » sono aggiunte, in fine, le seguenti: «E PER I LORO RIMORCHI»; l) la figura III 4/t Art. 258 e' soppressa; m) alla figura III 4/u Art. 258, nella didascalia, la parola: «VEICOLI» e' sostituita dalle seguenti: «CARRELLI APPENDICE». |
| Art. 8 Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 entrano in vigore a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto e, per effetto dell'articolo 11, comma 8, della legge 29 luglio 2010, n. 120, si applicano ai soli rimorchi immatricolati successivamente alla predetta data di entrata in vigore, fatta salva la facolta' di immatricolare nuovamente quelli gia' immessi in circolazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 settembre 2012
NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Passera, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2012 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 14, foglio n. 328 |
|
|
|