Gazzetta n. 273 del 22 novembre 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 2012, n. 198
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di variazione dell'intestatario della carta di circolazione, intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e di targhe dei rimorchi.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo Codice della strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada;
Vista la legge 29 luglio 2010, n. 120, ed in particolare, l'articolo 11, comma 2, lettera b), che ha modificato la disciplina di cui all'articolo 100, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di targhe dei rimorchi degli autoveicoli;
Visto, altresi', il comma 7 del citato articolo 11 della legge 29 luglio 2010, n. 120, che prevede l'emanazione di norme regolamentari per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
Visto l'articolo 12, comma 1, lettera a), della legge 29 luglio 2010, n. 120, che ha introdotto il comma 4-bis all'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di carta di circolazione e di intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 30 agosto 2011 e del 24 novembre 2011;
Ritenuto opportuno, per ragioni di sistematicita' ed economicita' della normazione, ricondurre ad un unico atto normativo l'attuazione delle disposizioni di cui ai citati articoli 11, comma 7, e 12, comma 1, lettera a), della legge n. 120 del 2010, incidenti entrambe sulla medesima materia del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 2012;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, in materia di carta di circolazione

1. Dopo l'articolo 247 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' inserito il seguente:

«Art. 247-bis.
Variazione dell'intestatario della carta di circolazione e
intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

1. In caso di variazione della denominazione dell'ente intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, anche derivante da atti di trasformazione o di fusione societaria, che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitano, in forza della disciplina vigente in materia, di annotazione nel pubblico registro automobilistico, gli interessati chiedono al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'aggiornamento della carta di circolazione. Le medesime disposizioni si applicano nel caso di variazione delle generalita' della persona fisica intestataria della carta di circolazione.
2. Gli uffici di cui al comma 1, procedono, a richiesta degli interessati:
a) all'aggiornamento della carta di circolazione, intestata ad altro soggetto, relativa agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi dei quali gli interessati hanno la temporanea disponibilita', per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale; sulla carta di circolazione e' annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell'affidatario; nel caso di comodato, sono esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purche' conviventi;
b) all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciando apposita ricevuta, nel caso di locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per periodi superiori ai trenta giorni; nel predetto archivio e' annotato il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto;
c) alla nuova immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli destinati esclusivamente ai servizi di polizia stradale, assegnando la speciale targa di cui all'articolo 246, comma 2, in dotazione dei Corpi di polizia provinciale e municipale a titolo di locazione senza conducente per periodi superiori ai trenta giorni; sulla carta di circolazione, intestata a nome del locatore, e' annotato il Corpo di polizia provinciale o municipale locatario e la durata del relativo contratto;
d) all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati a nome di soggetti incapaci, mediante annotazione dei dati anagrafici del genitore o del tutore responsabile della circolazione del veicolo;
e) al di fuori dei casi precedenti, all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che siano in disponibilita' di soggetto diverso dall'intestatario per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali che, in conformita' alle norme dell'ordinamento civilistico, comunque determinino tale disponibilita'.».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 maggio 1992, n. 114, S.O.
- Il regolamento 16 dicembre 1992 (Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n.
303, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 11 e 12 della
legge 29 luglio 2010, n. 120:
«Art. 11 (Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196
del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di
rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione, di
targa personale, di targa dei rimorchi e di solidarieta'
nel pagamento delle sanzioni). - In vigore dal 13 agosto
2010.
1. Il comma 2 dell'art. 94 del decreto legislativo n.
285 del 1992 e' sostituito dal seguente:
"2. L'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il
termine di cui al comma 1, provvede all'emissione e al
rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto
dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei
trasferimenti di residenza, o di sede se si tratta di
persona giuridica, l'ufficio di cui al periodo precedente
procede all'aggiornamento della carta di circolazione".
2. All'art. 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a
piu' di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso
di trasferimento di proprieta', costituzione di usufrutto,
stipulazione di locazione con facolta' di acquisto,
esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla
circolazione";
b) al comma 4, le parole: "I rimorchi e" sono
soppresse;
c) al comma 15, le parole: "Alle violazioni di cui al
comma 12" sono sostituite dalle seguenti: "Alle violazioni
di cui ai commi 11 e 12".
3. Al comma 1 dell'art. 103 del decreto legislativo n.
285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ", la carta di
circolazione e le targhe" sono sostituite dalle seguenti:
"e la carta di circolazione";
b) al secondo periodo, le parole: "e delle targhe"
sono soppresse.
4. Al comma 1 dell'art. 196 del decreto legislativo n.
285 del 1992, dopo le parole: "il proprietario del veicolo"
sono inserite le seguenti: "ovvero del rimorchio, nel caso
di complesso di veicoli".
5. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono disciplinate le modalita'
di applicazione delle disposizioni degli articoli 94, 100,
comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a), e 3
del presente articolo, anche con riferimento alle procedure
di annotazione dei veicoli nell'archivio nazionale dei
veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e
226, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e
nel Pubblico registro automobilistico (PRA).
6. Le disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis,
e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da
ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a), e 3 del
presente articolo, si applicano a decorrere dal sesto mese
successivo alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 5.
7. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, provvede a
modificare il regolamento nel senso di prevedere la
disciplina di attuazione delle disposizioni di cui al comma
4 dell'art. 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
come da ultimo modificato dal comma 2, lettera b), del
presente articolo, con particolare riferimento alla
definizione delle caratteristiche costruttive,
dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilita'
delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, tali da
renderle conformi a quelle delle targhe di immatricolazione
posteriori degli autoveicoli.
8. Le disposizioni del comma 4 dell'art. 100 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo
modificato dal comma 2, lettera b), del presente articolo,
si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore
delle modifiche del regolamento di cui al comma 7, e
comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data. E'
fatta salva la possibilita' di immatricolare nuovamente i
rimorchi immessi in circolazione prima della data di cui al
periodo precedente.
9. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 12 (Introduzione dell'art. 94-bis e modifiche agli
articoli 94 e 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di divieto di intestazione fittizia dei
veicoli). - In vigore dal 13 agosto 2010.
1. All'art. 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 93, comma
2, gli atti, ancorche' diversi da quelli di cui al comma 1
del presente articolo, da cui derivi una variazione
dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che
comportino la disponibilita' del veicolo, per un periodo
superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso
dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento
sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla
carta di circolazione, nonche' della registrazione
nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera
b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la
sanzione prevista dal comma 3";
b) al comma 5, le parole: "previste nel comma 4" sono
sostituite dalle seguenti: "previste nei commi 4 e 4-bis".
2. Dopo l'art. 94 del decreto legislativo n. 285 del
1992 e' inserito il seguente:
"Art. 94-bis (Divieto di intestazione fittizia dei
veicoli). - 1. La carta di circolazione di cui all'art. 93,
il certificato di proprieta' di cui al medesimo articolo e
il certificato di circolazione di cui all'art. 97 non
possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di
intestazione o cointestazione simulate o che eludano o
pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della
circolazione di un veicolo.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui
al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo
comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. La
sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a
chi abbia la materiale disponibilita' del veicolo al quale
si riferisce l'operazione, nonche' al soggetto proprietario
dissimulato.
3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i
documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di
cui al medesimo comma e' soggetto alla cancellazione
d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui agli articoli 225,
comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di
circolazione dopo la cancellazione, si applicano le
sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'art. 93. La
cancellazione e' disposta su richiesta degli organi di
polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui
al comma 2 dopo che l'accertamento e' divenuto definitivo.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
della giustizia e dell'interno, sono dettate le
disposizioni applicative della disciplina recata dai commi
1, 2 e 3, con particolare riferimento all'individuazione di
quelle situazioni che, in relazione alla tutela della
finalita' di cui al comma 1 o per l'elevato numero dei
veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica
che non ricorrano le circostanze di cui al predetto comma
1".
3. All'art. 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione
si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7
dell'art. 93"».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 247 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495:
«Art. 247 (Art. 94 Cod. Str.) (Comunicazioni degli
uffici della M.C.T.C. e del P.R.A.). - 1. Gli uffici
provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.
comunicano agli uffici provinciali del P.R.A. i dati di
identificazione dei veicoli di cui viene chiesto il
trasferimento di residenza e di proprieta' ed i dati
anagrafici di chi si e' rispettivamente dichiarato
intestatario o nuovo intestatario, nei tempi di cui
all'art. 245, commi 1 e 3, e con le modalita' di cui al
comma 2 dello stesso articolo.
2. Gli uffici provinciali del P.R.A. comunicano agli
uffici provinciali della M.C.T.C. le informazioni relative
ai veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di
proprieta' nei tempi di cui all'art. 245, commi 1 e 3, e
con le modalita' di cui al comma 2 dello stesso articolo.
3. L'ufficio centrale operativo della Direzione
generale della M.C.T.C. provvede ad aggiornare la carta di
circolazione per i trasferimenti di residenza comunicati
alle anagrafi comunali sei mesi dopo la data di
pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, trasmettendo per posta, alla
nuova residenza del proprietario o dell'usufruttuario o del
locatario del veicolo cui si riferisce la carta di
circolazione, un tagliando di convalida da apporre sulla
carta di circolazione medesima. A tal fine i comuni devono
trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico
secondo i tracciati record prescritti dalla stessa
Direzione generale, notizia dell'avvenuto trasferimento di
residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di
registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di
anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di
residenza, senza che sia stata ad essi dimostrata, previa
consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei
versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1°
dicembre 1986, n. 870 per l'aggiornamento della carta di
circolazione, ovvero non sia stato ad essi contestualmente
dichiarato che il soggetto trasferito non e' proprietario o
locatario o usufruttuario di autoveicoli, motoveicoli o
rimorchi, sono responsabili in solido dell'omesso
pagamento.
4. Nei casi non previsti nel comma 3, all'aggiornamento
della carta di circolazione provvedono gli uffici
provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., che
provvedono, altresi', al rinnovo della carta di
circolazione nei casi di smarrimento, di sottrazione o di
distruzione della carta medesima o delle targhe di cui agli
articoli 95 e 102 del codice.».
- Si riporta il testo degli articoli 225 e 226 del
citato decreto legislativo n. 285 del 1992:
«Art. 225 (Istituzione di archivi ed anagrafe
nazionali). - 1. Ai fini della sicurezza stradale e per
rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo
stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei
relativi mutamenti, sono istituiti:
a) presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti un archivio nazionale delle strade;
b) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri
un archivio nazionale dei veicoli;
c) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri
una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che
include anche incidenti e violazioni.
Art. 226 (Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe
nazionale). - 1. Presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e' istituito l'archivio nazionale delle
strade, che comprende tutte le strade distinte per
categorie, come indicato nell'art. 2.
2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono
essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e
giuridico della strada, al traffico veicolare, agli
incidenti e allo stato di percorribilita' anche da parte
dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art.
54, comma 1, lettera n), che eccedono i limiti di massa
stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti di massa
stabiliti nell'art. 10, comma 8.
3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti
proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere
all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e
giuridico delle singole strade, allo stato di
percorribilita' da parte dei veicoli classificati mezzi
d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonche'
i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e
attraverso il Dipartimento per i trasporti terrestri, che
e' tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i
dati relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di
cui al comma 10.
4. In attesa della attivazione dell'archivio nazionale
delle strade, la circolazione dei mezzi d'opera che
eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 potra'
avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese
negli elenchi delle strade non percorribili, che
annualmente sono pubblicati a cura del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nella Gazzetta Ufficiale
sulla base dei dati trasmessi dalle societa'
concessionarie, per le autostrade in concessione,
dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle
regioni, per la rimanente viabilita'. Il regolamento
determina i criteri e le modalita' per la formazione, la
trasmissione, l'aggiornamento e la pubblicazione degli
elenchi.
5. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e'
istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i
dati relativi ai veicoli di cui all'art. 47, comma 1,
lettere e), f), g), h), i), l), m) e n).
6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono
essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di
costruzione e di identificazione, all'emanazione della
carta di circolazione e del certificato di proprieta', a
tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del
veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato
coinvolto. Previa apposita istanza, gli uffici del
Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne
abbia qualificato interesse, certificazione relativa ai
dati tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori, macchine
agricole e macchine operatrici; i relativi costi sono a
totale carico del richiedente e vengono stabiliti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. L'archivio e' completamente informatizzato; e'
popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento
per i trasporti terrestri, dal P.R.A., dagli organi addetti
all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui
all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono
tenuti a trasmettere i dati, con le modalita' e nei tempi
di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i
trasporti terrestri.
8. Nel regolamento sono specificate le sezioni
componenti l'archivio nazionale dei veicoli.
9. Le modalita' di accesso all'archivio sono stabilite
nel regolamento.
10. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e'
istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida
ai fini della sicurezza stradale.
11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per
ogni conducente, i dati relativi al procedimento di
rilascio della patente, nonche' a tutti i procedimenti
successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di
sospensione, di revoca, nonche' i dati relativi alle
violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6
giugno 1974, n. 298, che comportano l'applicazione delle
sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse alla guida
di un determinato veicolo, che comportano decurtazione del
punteggio di cui all'art. 126-bis agli incidenti che si
siano verificati durante la circolazione ed alle sanzioni
comminate.
12. L'anagrafe nazionale e' completamente
informatizzata; e' popolata ed aggiornata con i dati
raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, dalle
prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei
servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle
compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i
dati, con le modalita' e nei tempi di cui al regolamento,
al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri.
13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti
norme saranno altresi' specificati i contenuti, le
modalita' di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli
archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 246 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992:
«Art. 246 (Art. 93 Cod. Str.) (Caratteristiche dei
veicoli destinati a servizio di polizia stradale). - 1. I
veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di
polizia stradale, ai sensi dell'art. 93, comma 11, del
codice, oltre che rispondere alle norme del codice e del
presente regolamento per quanto riguarda le caratteristiche
tecniche stabilite per la categoria di appartenenza, devono
possedere altresi' i requisiti fissati dall'art. 227, comma
2, in relazione al punto F, lettera g) dell'appendice V al
presente titolo.
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo'
stabilire che ai veicoli di cui al comma 1 venga rilasciata
una speciale targa di immatricolazione, anche in deroga ai
criteri fissati nel comma 1, lettere a) e c),
dell'appendice XII al presente titolo, al fine
dell'indicazione che detti veicoli sono destinati
esclusivamente al servizio di polizia stradale.».



 
Art. 2

Modifiche all'articolo 256 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All'articolo 256, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: «i rimorchi ed» sono soppresse.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 256 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come
modificato dal presente regolamento:
«Art. 256 (Art. 100 Cod. Str.) (Definizione delle
targhe di immatricolazione, ripetitrici, e di
riconoscimento). - 1. Agli effetti del presente
regolamento, si definiscono targhe d'immatricolazione:
a) quelle posteriori ed anteriori degli autoveicoli,
di cui all'art. 100, comma 1, del codice;
b) quelle posteriori dei rimorchi, di cui all'art.
100, comma 3, del codice;
c) quelle posteriori dei motoveicoli, di cui all'art.
100, comma 2, del codice;
d) quelle posteriori delle macchine agricole
semoventi, di cui all'art. 113, comma 1, del codice;
e) quelle posteriori dei rimorchi agricoli, di cui
all'art. 113, comma 3, del codice;
f) quelle posteriori delle macchine operatrici
semoventi, di cui all'art. 114, comma 4, del codice;
g) quelle posteriori delle macchine operatrici
trainate, di cui all'art. 114, comma 4, del codice.
2. Si definiscono targhe ripetitrici:
a) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei
veicoli trainanti, di cui devono essere muniti
posteriormente i carrelli appendice durante la
circolazione, di cui all'art. 100, comma 4, del codice;
b) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei
veicoli trainanti, di cui devono essere muniti
posteriormente le macchine agricole trainate, quando
ricorrono le condizioni previste dall'art. 113, comma 2,
del codice;
c) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei
veicoli trainanti, di cui devono essere munite
posteriormente le macchine operatrici trainate, di cui
all'art. 114, comma 4, del codice.
3.
4. Si definiscono targhe di riconoscimento:
a) quelle di cui devono essere munite le autovetture e
gli autoveicoli ad uso promiscuo di cui all'art. 131, comma
2, del codice;
b) quelle di cui devono essere muniti gli autoveicoli,
i motoveicoli ed i rimorchi di cui all'art. 134, comma 1,
del codice;
c) i contrassegni di identificazione, di cui devono
essere muniti i ciclomotori ai sensi dell'art. 97, comma 1,
del codice.
4-bis. Fermo restando che anche ai fini
dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 100,
commi 11 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli
stabiliti nell'appendice XII, alle targhe e' aggiunta la
sigla di identificazione della provincia, come riportata
nell'appendice XI al presente titolo.».



 
Art. 3

Modifiche all'articolo 258 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All'articolo 258, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b):
1) dopo la parola: «autoveicoli», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e loro rimorchi»;
2) al numero 1), dopo la parola: «veicoli» sono inserite le seguenti: «e loro rimorchi»;
3) al numero 2), dopo la parola: «autoveicoli» sono inserite le seguenti: «e loro rimorchi»;
b) alla lettera c), le parole: «veicoli trainati da autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «carrelli appendice»;
c) alla lettera d), le parole: «dei rimorchi degli autoveicoli,» e le parole: «III. 4/d,» e: «III. 4/t,» sono soppresse; dopo le parole: «targhe EE per autoveicoli e loro rimorchi comprese quelle ripetitrici» sono inserite le seguenti: «per carrelli appendice».



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 258 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come
modificato dal presente regolamento:
«Art. 258 (Art. 100 Cod. Str.) (Collocazione delle
targhe di immatricolazione, ripetitrici, e di
riconoscimento). - 1. Gli alloggiamenti delle targhe
d'immatricolazione ripetitrici, e di riconoscimento devono
presentare una superficie piana o approssimativamente
piana, di ampiezza idonea a contenere la targa cui sono
destinati. Fermo restando quanto stabilito nella materia
dalle norme previgenti per i veicoli immatricolati
anteriormente al 1° gennaio 1999, le dimensioni e la
collocazione dei diversi tipi di targhe sono le seguenti:
a) targhe di immatricolazione anteriori degli
autoveicoli: 360×110 mm, collocate sul lato anteriore dei
veicoli (fig. III.4/a);
b) targhe di immatricolazione posteriori degli
autoveicoli e loro rimorchi:
1) formato A: 520×110 mm, collocate sul lato
posteriore dei veicoli e loro rimorchi (fig. III.4/b);
2) formato B: 297×214 mm, collocate sul lato
posteriore dei veicoli (il formato in questione e'
destinato esclusivamente agli autoveicoli e loro rimorchi
il cui alloggiamento targa non consente l'installazione
della targa formato A) (fig. III.4/c);
c) targhe ripetitrici per carrelli appendice:
1) formato A: 486×109 mm, collocate sul lato
posteriore dei veicoli (fig. III.4/l);
2) formato B: 336×202 mm, collocate sul lato
posteriore dei veicoli (il formato in questione e'
destinato esclusivamente ai veicoli il cui alloggiamento
targa non consente l'installazione della targa formato A)
(fig. III.4/m);
d) targhe di immatricolazione dei rimorchi agricoli,
delle macchine operatrici trainate; targhe EE per
autoveicoli e loro rimorchi comprese quelle ripetitrici per
carrelli appendice: 340×109 mm, collocate sul lato
posteriore dei veicoli (figg. III.4/h, III.4/i, III.4/o,
III.4/s, III.4/u);
e) targhe di immatricolazione delle macchine agricole
semoventi, delle macchine operatrici semoventi; targhe
ripetitrici delle macchine agricole semoventi e delle
macchine operatrici semoventi; targhe EE per motoveicoli:
165×165 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli
(figg. III.4/f, III.4/g, III.4/n, III.4/p, III.4/q,
III.4/r, III.4/v);
e-bis) targhe di immatricolazioni dei motoveicoli:
177 mm×177 mm collocate sul lato posteriore dei motoveicoli
(figura III.4/e).».



 
Art. 4

Modifiche all'articolo 259 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All'articolo 259, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «dei rimorchi,» sono soppresse;
b) alla lettera b), le parole: «dei rimorchi,» sono soppresse.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 259 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come
modificato dal presente regolamento:
«Art. 259 (Art. 100 Cod. Str.) (Modalita' di
installazione delle targhe). - 1. Gli alloggiamenti devono
essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le
targhe presentino le seguenti caratteristiche:
a) posizione della targa posteriore nel senso della
larghezza, con esclusione delle targhe d'immatricolazione
dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate:
la linea verticale mediana della targa non puo' trovarsi
piu' a destra del piano di simmetria longitudinale del
veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere
assicurata una congrua distanza tra targa
d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale
sinistro della targa non puo' trovarsi piu' a sinistra del
piano verticale parallelo al piano longitudinale di
simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione
trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge
la sua dimensione massima;
b) posizione, nel senso della larghezza, delle targhe
d'immatricolazione dei rimorchi agricoli e delle macchine
operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in
prossimita' del margine destro del lato posteriore del
veicolo, senza oltrepassare tale margine;
c) posizione della targa rispetto al piano
longitudinale di simmetria del veicolo: la targa e'
perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di
simmetria longitudinale del veicolo;
d) posizione della targa posteriore rispetto alla
verticale: la targa e' verticale con un margine di
tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la forma
del veicolo lo richiede, essa puo' essere anche inclinata
rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°,
quando la superficie recante i caratteri alfanumerici e'
rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore
della targa non disti dal suolo piu' di 1,20 m; di un
angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il
numero di immatricolazione e' rivolta verso il basso e a
condizione che il bordo superiore della targa disti dal
suolo piu' di 1,20 m;
e) altezza della targa posteriore rispetto al suolo:
l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non
deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli
motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal
suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora
sia praticamente impossibile osservare quest'ultima
disposizione, l'altezza puo' superare 1,20 m, ma deve
essere il piu' possibile vicino a questo limite,
compatibilmente con le caratteristiche costruttive del
veicolo, e non puo' comunque superare i 2 m;
f) condizioni geometriche di visibilita': la targa
posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso
tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per
i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno
un angolo di 30° con il piano longitudinale mediano del
veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della
targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15°
verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo
inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo
superiore della targa dal suolo e' superiore a 1,20 m,
quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un
angolo di 15° verso il basso);
g) determinazione dell'altezza della targa rispetto
al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f)
devono essere misurate a veicolo scarico.
2. E' ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione
che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della
targa per una profondita' non superiore a 3 mm. E' vietato
applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di
fissaggio materiali aventi proprieta' retroriflettenti. E'
vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di
materiale anche se trasparente, ad esclusione dei
talloncini autoadesivi di cui all'art. 260.».



 
Art. 5

Modifiche all'articolo 260 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All'articolo 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: «per autoveicoli» sono inserite le seguenti: «, loro rimorchi»;
2) alla lettera a), la parola: «scritte» e' sostituita dalla seguente: «scritta» e la parola: «RIMORCHIO,» e' soppressa;
b) al comma 3, al secondo periodo, dopo la parola: «autoveicoli» sono inserite le seguenti: «, dei rimorchi».



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 260 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come
modificato dal presente regolamento:
«Art. 260 (Art. 100 Cod. Str.) (Caratteristiche
costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di
leggibilita' delle targhe. Requisiti di idoneita' per la
loro accettazione). - 1. Il fondo delle targhe e' giallo
per le targhe di immatricolazione delle macchine agricole
semoventi o trainate, delle macchine operatrici semoventi o
trainate e per tutte le targhe ripetitrici; e' bianco in
tutti gli altri casi ad eccezione delle parti poste
all'estremita' delle targhe per autoveicoli, loro rimorchi
e motoveicoli. I caratteri ed il marchio ufficiale della
Repubblica italiana sono neri, la sigla I e' bianca, ad
eccezione dei casi di seguito indicati:
a) colore rosso: scritta RIM. AGR.; lettera R delle
targhe ripetitrici; marchio ufficiale e caratteri
alfanumerici delle targhe di immatricolazione delle
macchine operatrici;
b);
c) colore azzurro: lettere EE di tutte le targhe
previste dall'art. 134, comma 1, del codice;
c-bis) colore nero: sigla I alle targhe per
escursionisti esteri, quando prevista.
2. Tutti i caratteri alfanumerici e gli elementi
complementari impressi nelle targhe sono realizzati
mediante imbutitura profonda 1,4±0,1 mm, che puo' essere
ridotta fino a 0,5 mm per il cerchio su cui e' stampato il
marchio ufficiale della Repubblica italiana, per l'ellisse
su cui e' stampata la sigla dello Stato italiano nelle
targhe per escursionisti esteri, per il rettangolo
destinato a contenere il talloncino di scadenza nelle
targhe per escursionisti esteri nonche' per i riquadri
rettangolari delle targhe ripetitrici, di cui all'appendice
XII, comma 3, al presente titolo.
3. Nelle targhe degli autoveicoli, dei rimorchi e dei
motoveicoli degli escursionisti esteri, la zona
rettangolare in rilievo larga 69 mm ed alta 20 mm e'
destinata a contenere un talloncino delle medesime
dimensioni, in materiale autoadesivo di colore rosso, con
impressi, in colore bianco, il numero del mese e, dopo un
tratto bianco di separazione, le ultime due cifre dell'anno
in cui scade la validita' della carta di circolazione.
Nelle targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei
rimorchi e dei motoveicoli la zona rettangolare posta
all'estrema destra e' destinata a contenere due talloncini
in materiale autoadesivo, che non formano parte integrante
della targa e non influiscono ai fini dell'identificazione
del veicolo e del relativo intestatario: il primo, da
applicarsi nella parte alta, reca in giallo le ultime due
cifre dell'anno di immatricolazione; il secondo, da
applicarsi nella parte bassa, reca in bianco la sigla della
provincia di residenza dell'intestatario della carta di
circolazione.
4. Le dimensioni delle targhe e il formato dei relativi
caratteri sono quelli previsti nelle figure allegate al
presente regolamento.
5. Il sistema di targatura stabilito dal presente
regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 235, comma
7, del codice, a partire dal 1° ottobre 1993
progressivamente con l'esaurimento delle targhe di vecchio
tipo ancora in giacenza presso gli uffici provinciali della
Direzione generale della M.C.T.C. e comunque non oltre il
31 dicembre 1996. Gli autoveicoli, i rimorchi, i
motoveicoli, le macchine agricole semoventi e trainate, le
macchine operatrici semoventi e trainate, gia'
immatricolati, possono continuare a circolare con la targa
di immatricolazione (e con quella anteriore, ove ricorra)
originale Le targhe di immatricolazione degli autoveicoli e
dei motoveicoli rilasciate secondo il sistema di targatura
in vigore dal 1° ottobre 1993 possono essere sostituite,
con la stessa sigla alfanumerica ed a richiesta degli
interessati, con le nuove targhe in uso dal 1° gennaio
1999, secondo le modalita' stabilite dal Ministero dei
trasporti e della navigazione, senza che si configuri
l'ipotesi di reimmatricolazione di cui all'art. 102 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Le caratteristiche ed i requisiti di idoneita' per
l'accettazione delle targhe devono rispondere alle
prescrizioni dettate dal disciplinare tecnico di cui
all'appendice XIII al presente titolo.».



 
Art. 6

Modifiche alle appendici al titolo III del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. Al titolo III, appendice XII-Art. 257, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1:
1) alla lettera a), dopo le parole: «degli autoveicoli» sono inserite le seguenti: «, nonche' quella posteriore dei loro rimorchi»;
2) la lettera b) e' soppressa;
3) alla lettera h), le parole: «rimorchi e» sono soppresse;
4) alla lettera p), dopo le parole: «autoveicoli» sono inserite le seguenti: «e targhe di immatricolazione dei loro rimorchi»;
5) la lettera q) e' soppressa;
6) alla lettera r), le parole: «rimorchi e» sono soppresse;
b) al numero 3:
1) al primo periodo, dopo la parola: « rimorchiati» sono inserite le seguenti: «che ne devono essere dotati»;
2) al terzo periodo, le parole da: «rispettivamente» a: « "Escursionisti Esteri" » sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente per i carrelli appendice trainati da autoveicoli, per i veicoli trainati da macchine agricole od operatrici e per i carrelli appendice trainati da autoveicoli "Escursionisti Esteri" ».
2. Al titolo III, appendice XIII-Art. 260 DISCIPLINARE TECNICO, numero 1, punto 1.3. Colori, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera m) e' sostituita dalla seguente: «m) le targhe ripetitrici dei veicoli trainati per i quali sono previste.».
 
Art. 7

Modifiche agli allegati al titolo III del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. Agli allegati al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'intestazione della TABELLA III.3/a Art. 257, le parole: «per rimorchi trainati da autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «per carrelli appendice trainati da autoveicoli» e le parole: «per rimorchi "escursionisti esteri" » sono sostituite dalle seguenti: «per carrelli appendice "escursionisti esteri" »;
b) nell'intestazione della TABELLA III.3/b Art. 257, le parole: «veicoli» sono sostituite dalle seguenti: «carrelli appendice»;
c) nell'intestazione della TABELLA III.3/e Art. 257, dopo le parole: «per autoveicoli» sono aggiunte le seguenti: «e loro rimorchi»;
d) alla figura III 4/b Art. 258, e' inserita la seguente didascalia: «TARGA DI IMMATRICOLAZIONE POSTERIORE PER AUTOVEICOLI E LORO RIMORCHI (formato A)»;
e) alla figura III 4/c Art. 258, e' inserita la seguente didascalia: «TARGA DI IMMATRICOLAZIONE POSTERIORE PER AUTOVEICOLI E LORO RIMORCHI (formato B)»;
f) la figura III 4/d Art. 258 e' soppressa;
g) alla figura III 4/l Art. 258, nella didascalia, le parole: «VEICOLI TRAINATI DA AUTOVEICOLI» sono sostituite dalle seguenti: «CARRELLI APPENDICE»;
h) alla figura III 4/m Art. 258, nella didascalia, le parole: «VEICOLI TRAINATI DA AUTOVEICOLI» sono sostituite dalle seguenti: «CARRELLI APPENDICE»;
i) alla figura III 4/s Art. 258, nella didascalia, dopo le parole: « "ESCURSIONISTI ESTERI" » sono aggiunte, in fine, le seguenti: «E PER I LORO RIMORCHI»;
l) la figura III 4/t Art. 258 e' soppressa;
m) alla figura III 4/u Art. 258, nella didascalia, la parola: «VEICOLI» e' sostituita dalle seguenti: «CARRELLI APPENDICE».
 
Art. 8
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 entrano in vigore a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto e, per effetto dell'articolo 11, comma 8, della legge 29 luglio 2010, n. 120, si applicano ai soli rimorchi immatricolati successivamente alla predetta data di entrata in vigore, fatta salva la facolta' di immatricolare nuovamente quelli gia' immessi in circolazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 settembre 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Passera, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2012 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 14, foglio n. 328
 
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