Gazzetta n. 272 del 21 novembre 2012 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERA 8 novembre 2012 |
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum consultivo della regione Emilia Romagna sul progetto di legge "Istituzione di un nuovo comune mediante fusione dei comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Saviglio nella provincia di Bologna", indetto nei comuni interessati per il giorno 25 novembre 2012. (Delibera n. 529/12/CONS). |
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L'AUTORITA'
Nella riunione del Consiglio dell'8 novembre 2012; Visto l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313; Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali"; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione di cui all'art. 11 quater della legge n. 28/00; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"; Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi", come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261; Vista la propria delibera n. 315/12/CONS del 25 luglio 2012, recante "Redistribuzione delle competenze degli organi collegiali dell'Autorita' e integrazione al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 2012; Vista la legge della Regione Emilia Romagna 31 marzo 2005, n. 13, recante lo Statuto della Regione Emilia Romagna; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed, in particolare, l'articolo 15, comma 1, a norma del quale le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale; Vista la legge della Regione Emilia Romagna 8 luglio 1996, n. 24, recante "Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni dei comuni"; Vista la legge della Regione Emilia Romagna 22 novembre 1999, n. 34, recante "Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica"; Visto il progetto di legge di iniziativa della Giunta della Regione Emilia Romagna, recante "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella provincia di Bologna"; Vista la nota del presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 19 settembre 2012 (prot. n. 35185), con cui e' stata trasmessa la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 88 del 18 settembre 2012 che ha disposto di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate sul progetto di legge sopra richiamato e ha definito i due quesiti da sottoporre agli elettori dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno, nella Provincia di Bologna: "Volete voi che i Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna siano unificati in un unico comune mediante fusione? Con quale dei seguenti nomi volete che sia denominato il nuovo Comune? a) Valle del Samoggia; b) Valsamoggia; c) Samoggia; d) Samodia"; Visto il decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 194 del 21 settembre 2012, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 190 del 24 settembre 2012, avente ad oggetto l'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella provincia di Bologna"; Vista la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante "modifiche all'articolo 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005; Vista la propria delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante "Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre 2010; Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; Udita la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera: Articolo unico
1. Al fine di garantire imparzialita' e parita' di trattamento tra i soggetti politici favorevoli o contrari ai quesiti riportati in premessa di cui al referendum consultivo indetto dalla Regione Emilia Romagna sul progetto di legge regionale "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella provincia di Bologna", fissato per il giorno 25 novembre 2012, nei comuni interessati dalla consultazione referendaria, nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive private locali e della stampa quotidiana e periodica, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante "Modifiche all'articolo 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005". 2. I termini di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, e all'articolo 13, comma 1, della delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005 decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in merito ai sondaggi relativi al referendum disciplinato dal presente provvedimento si applicano gli articoli da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010. 4. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 25 novembre 2012. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed e' reso disponibile nel sito web della stessa Autorita': www.agcom.it.
Roma, 8 novembre 2012
Il presidente: Cardani Il commissario relatore: Posteraro |
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