IL CONSIGLIO DEI MINISTRI nella riunione del 9 novembre 2012
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; Considerato che il territorio delle province Cosenza e Potenza e' stato colpito il giorno 26 ottobre 2012 alle ore 1,05 circa da un terremoto di magnitudo 5.0 della scala Richter; Considerato che tale evento ha determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti vari a strutture; Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della grave situazione derivante dai citati eventi sismici; Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza; D'intesa con i Presidenti delle regioni Basilicata e Calabria; Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Delibera:
Art. 1
1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, e' dichiarato, fino al novantesimo giorno dalla data del presente provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che il 26 ottobre 2012 hanno colpito i seguenti comuni: a) Provincia di Cosenza: Mormanno, Laino Castello, Laino Borgo, Morano Calabro, Altomonte, Castrovillari, Papasidero, Acquaformosa, Santa Maria del Cedro, Lungro, Firmo e San Basile; b) Provincia di Potenza: Rotonda, Castelluccio Inferiore e Castelluccio Superiore, Viggianello e San Severino Lucano. 2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze - emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile - acquisita l'intesa delle regioni interessate, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, volte alla realizzazione degli interventi finalizzati all'assistenza alla popolazione interessata dall'evento, alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati che costituiscano minaccia per la pubblica e privata incolumita' e comunque agli interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. 3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, i comuni interessati dagli eventi sismici, provvedono, ciascuno per la propria competenza, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto. 4. Per l'attuazione delle attivita' da porre in essere per il superamento dell'emergenza di cui alla presente delibera, si provvede nel limite massimo di euro 10.000.000,00 con oneri posti a carico del Fondo per la protezione civile, appositamente integrato con le risorse della quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dell'esercizio finanziario 2012, di cui all'art. 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 novembre 2012
Il Presidente: Monti |