Gazzetta n. 266 del 14 novembre 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 2012, n. 191
Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e degli enti vigilati.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare gli articoli 13-bis, comma 4 e 17, comma 4-bis;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 4, comma 4, e 21;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 74;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ed in particolare, l'articolo 2, commi da 8-bis) a 8-sexies);
Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, ed in particolare, l'articolo 1, commi da 3 a 5;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, ed in particolare il libro primo, titolo III, concernente l'organizzazione dell'Amministrazione della difesa;
Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, ed in particolare il libro primo, titolo II, concernente l'organizzazione dell'Amministrazione della difesa e il libro quinto, titolo I, capo I, concernente la ripartizione delle dotazioni organiche del personale civile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, recante modifiche ed integrazioni al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, recante il regolamento concernente disciplina delle attivita' del Genio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 65, recante riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 22 giugno 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 222, del 23 settembre 2011;
Visto l'articolo 8, comma 1, lettera Oa), del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 318 del 2012, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto che per quanto concerne la composizione e la collocazione dei Consigli Intermedi della Rappresentanza militare (COIR), occorre mantenere fra i parametri di riferimento anche le modifiche organico-strutturali delle Forze armate e dei Corpi armati;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90

1. In attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonche' al fine di apportare ulteriori correttivi, al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 17:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: "e' stabilito complessivamente in 153 unita'." sono sostituite dalle seguenti: "e' stabilito complessivamente in 145 unita'.";
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: "non superiore a dieci" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a nove"; le parole: "e un incarico di livello dirigenziale generale con funzioni di consulenza, studio e ricerca." sono sostituite dalle seguenti: " , oltre all'incarico di livello dirigenziale generale, di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.";
3) al comma 3, le parole: "sono assegnati dodici" sono sostituite dalle seguenti: "sono assegnati tredici";
b) all'articolo 55:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo. E' formato da:
a) il presidente nazionale, che lo presiede;
b) i due generali dell'Aeronautica militare che, nell'ambito dello Stato maggiore dell'Aeronautica, ricoprono incarichi di capi dei reparti preposti ai settori dell'ordinamento e personale, degli affari generali e finanziario;
c) un sottufficiale dell'Aeronautica militare in servizio o richiamato in servizio senza assegni dal congedo;
d) un genitore di assistito dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori.";
2) al comma 3, terzo periodo, le parole: "di cui al comma 2, lettere b) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2, lettera c),";
c) all'articolo 81, al comma 8, le parole: "e' incaricato" sono sostituite dalle seguenti: " e' designato";
d) all'articolo 89, comma 1, lettera f), secondo periodo, le parole: "nell'ambito dello Stato maggiore della difesa," sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito dell'Area tecnico-operativa del Ministero della difesa,";
e) l'articolo 106 e' sostituito dal seguente:
"Art. 106 (Ordinamento del Segretariato generale della difesa). - 1. Il Segretariato generale della difesa, composto da undici strutture di livello dirigenziale generale, e' cosi' ordinato:
a) Ufficio generale del Segretario generale, di livello dirigenziale, retto da un dirigente civile di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o da un ufficiale con il grado di generale di brigata o gradi corrispondenti delle Forze armate, con competenze in materia di segreteria del Segretario generale, coordinamento generale delle attivita' del Segretariato generale, studi e informazione; affari giuridici; affari generali; controllo di gestione;
b) Ufficio generale centro di responsabilita' amministrativa, di livello dirigenziale, retto da un ufficiale con il grado di brigadiere generale del Corpo di commissariato dell'Esercito o gradi, corpi e ruoli corrispondenti delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, con competenze in materia di gestione del bilancio e programmazione economica, finanziaria e strategica per quanto inerente il centro di responsabilita' segretariato generale;
c) I Reparto - Personale, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con competenza in materia di ordinamento dell'area tecnico-amministrativa nonche' di impiego del relativo personale; reclutamento, formazione, stato giuridico, avanzamento, trattamento economico e affari giuridici del personale militare e civile; sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati, d'intesa con lo Stato maggiore della difesa; contenzioso in materia di personale militare e civile non assegnato alle relative direzioni generali; antinfortunistica e prevenzione;
d) II Reparto - Coordinamento amministrativo, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, con competenze in materia di: coordinamento amministrativo anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 107 e relativo monitoraggio dei flussi della spesa, nonche' emanazione di direttive in materia di attivita' amministrativa; coordinamento generale per quanto riguarda le problematiche connesse ad aspetti interpretativi ed applicativi di normative in materia contrattuale; controllo delle esportazioni. Il reparto cura i rapporti con la Corte dei conti e con l'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa per i provvedimenti di competenza delle strutture di cui al presente articolo e all'articolo 113, sulla base di relazioni tecniche all'uopo predisposte dai competenti elementi di organizzazione interessati;
e) III Reparto - Politica industriale e relazioni internazionali, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenza in materia di politica industriale della difesa, inclusi gli aspetti di pianificazione previsti dall'articolo 41, comma 1, lettera a), del Codice; competenza in materia di relazioni internazionali multilaterali e bilaterali, attinenti alla cooperazione governo-governo nei campi dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della Difesa e sostegno alla cooperazione industriale. E' competente altresi' sul controllo delle compensazioni industriali;
f) IV Reparto - Coordinamento dei programmi di armamento, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenza in materia di politica di acquisizione, attinente alle attivita' di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della difesa, compresi gli aspetti di cooperazione internazionale specifici; infrastrutture; armonizzazione procedurale e standardizzazione delle metodologie contrattuali di settore, sentito il II Reparto;
g) V Reparto - Innovazione tecnologica, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, con competenza in materia di studi sui sistemi informatici e telematici, attivita' destinate ad incrementare il patrimonio di conoscenze della difesa nei settori dell'alta tecnologia, armonizzando altresi' gli obiettivi della difesa con la politica tecnico-scientifica nazionale, standardizzazione dei materiali e assicurazione di qualita', normazione tecnica; statistica; gestione dell'attivita' degli enti dell'area tecnico-industriale e relazioni con l'Agenzia industrie difesa;
h) VI Reparto - Contenzioso e affari legali, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico e' conferito ai sensi dell'articolo19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, cura, sulla base di relazioni di carattere tecnico predisposte dalle strutture interessate, l'attivita' consultiva, il contenzioso, le transazioni, ivi compresi gli accordi bonari e le procedure arbitrali, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia, afferenti alle competenze delle strutture di cui al presente articolo e all'articolo 113, con esclusione di quelle relative al personale; liquida i danni alle proprieta' private; tratta l'infortunistica ordinaria e quella relativa ad attivita' regolate da accordi o convenzioni internazionali;
i) Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate (TELEDIFE). Di livello dirigenziale generale, e' retta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi a impianti, mezzi, sistemi informatici e per le telecomunicazioni, ai radar compresi quelli tattici per la sorveglianza delle aree di operazioni, per la sorveglianza marittima e per la difesa aerea e ai sistemi elettronici, purche' non facenti parte integrante e inscindibile di sistemi d'arma piu' complessi terrestri, navali, aerei e spaziali, ai materiali delle trasmissioni, ai sistemi satellitari di telecomunicazione, navigazione e osservazione, agli impianti e ai mezzi per l'assistenza al volo e per la meteorologia, nonche' alla predisposizione e implementazione dei sistemi informatici nelle infrastrutture. Sovrintende alle attivita' di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza;
l) Direzione armamenti terrestri (TERRARM). Di livello dirigenziale generale, e' retta da un ufficiale generale dell'Esercito e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi alle armi, alle munizioni, ai materiali del genio, alle mine, agli esplosivi, alle protezioni individuali e agli equipaggiamenti del combattente, ai materiali per la difesa nucleare, biologica e chimica, ai materiali per la protezione antincendio, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei sistemi d'arma terrestri, ai sistemi missilistici, ai mezzi ruotati, tattici, speciali e da combattimento cingolati, ruotati, blindati e anfibi e agli auto-motoveicoli. Sovrintende alle attivita' di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza;
m) Direzione armamenti navali (NAVARM). Di livello dirigenziale generale, e' retta da un ufficiale ammiraglio della Marina militare e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi ai mezzi navali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei complessi d'arma navali, ai mezzi, alle apparecchiature e ai materiali per gli sbarramenti subacquei o ad essi connessi. Sovrintende alle attivita' di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza;
n) Direzione armamenti aeronautici (ARMAEREO).Di livello dirigenziale generale, e' retta da un ufficiale generale dell'Aeronautica militare e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95 comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi agli aeromobili militari e ai mezzi spaziali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei complessi d'arma aeronautici e spaziali, ai materiali di aviolancio e, ove richiesto, ai carbolubrificanti, nonche' per gli aeromobili militari provvede all'ammissione, alla navigazione aerea, alla certificazione e alla immatricolazione nel registro degli aeromobili militari. Sovrintende alle attivita' di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza;
o) Direzione dei lavori e del demanio (GENIODIFE). Di livello dirigenziale generale, e' retta da un ufficiale generale del genio dell'Esercito italiano o del genio Aeronautico, ovvero da un ufficiale del Corpo ingegneri dell'Esercito italiano o del genio navale della Marina militare - settore infrastrutture - laureato in ingegneria civile o lauree equivalenti, cura la progettazione, la realizzazione la manutenzione delle costruzioni edili di ogni tipo, ordinarie e speciali, provvede all'acquisizione, amministrazione, alla valorizzazione e alienazione nonche' alle dismissioni dei beni demaniali militari; e' competente in materia di servitu' e di vincoli di varia natura connessi a beni demaniali militari; cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unita' operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali; fino alla definizione degli specifici percorsi formativi provvede al riconoscimento dell'adeguata capacita' tecnico-professionale e dell'idonea esperienza nel settore delle infrastrutture militari ai fini della acquisizione della qualificazione di ufficiale del genio.
2. Dalle direzioni di cui al comma 1, lettere i), l), m) ed n), dipendono sette uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonche' al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualita' dei fornitori e alla dichiarazione di conformita' dei prodotti per la presentazione al collaudo.
3. Alle direzioni, ai reparti e agli uffici di cui al comma 1, e' demandato, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di supportare il Segretario generale e i Vice segretari generali di cui egli si avvale, nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonche' nell'attivita' di predisposizione delle linee di indirizzo programmatico e di coordinamento dell'area tecnico-amministrativa. Alle medesime direzioni, reparti e uffici e' assegnato personale militare, su base di equilibrata rappresentativita' delle Forze armate, nonche' personale civile.
4. Nel caso in cui il Segretario generale e i Vice segretari generali della difesa siano scelti al di fuori del personale militare, si provvede, se necessario, alla modifica delle dotazioni organiche del Ministero della difesa sulla base della normativa vigente, assicurando il rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di personale.
5. Con decreto del Ministro della difesa di natura non regolamentare, di cui all'articolo 113, comma 4, sono individuati nell'ambito del Segretariato generale centotrenta uffici di livello dirigenziale non generale e le relative competenze, ivi inclusi quelli di cui al comma 2.";
f) all'articolo 111:
1) al comma 1, lettera d), le parole: "ai risultati delle verifiche amministrative e contabili;" sono sostituite dalle seguenti: "alla gestione dei capitoli assegnati in amministrazione diretta;";
2) al comma 2, le parole: "e' articolato in dieci" sono sostituite dalle seguenti: "e' articolato in nove";
g) all'articolo 112, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'Ufficio centrale e' diretto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero e dipende direttamente dal Ministro della difesa. L'Ufficio e' articolato in cinque uffici dirigenziali non generali e un nucleo ispettivo, in cui operano undici dirigenti non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.";
h) all'articolo 113:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Sono direzioni generali del Ministero della difesa:
a) la Direzione generale per il personale militare;
b) la Direzione generale per il personale civile;
c) la Direzione generale della previdenza militare e della leva;
d) la Direzione generale di commissariato e di servizi generali.";
2) il comma 4-bis), e' sostituito dal seguente:
"4-bis). Il numero massimo dei posti di livello dirigenziale non generale, in attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e' rideterminato in riduzione in duecentocinquantasette unita'.";
i) all'articolo 114:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. La Direzione generale per il personale militare, in particolare:
a) cura il reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare, le provvidenze, il trattamento economico, le politiche per le pari opportunita', la concessione e perdita di ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze degli ufficiali, dei sottufficiali e del personale di truppa in ferma prefissata e in servizio permanente, dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri;
b) provvede al recupero crediti a seguito di provvedimenti della Corte dei conti;
c) cura il contenzioso di competenza, comprese le transazioni e ogni altra attivita' demandata in materia di personale.";
2) al comma 2, le parole: "e' articolata in ventisei" sono sostituite dalle seguenti: "e' articolata in ventidue";
l) all'articolo 115:
1) al comma 1, la lettera b), e' sostituita dalla seguente:
"b) cura il contenzioso di competenza, comprese le transazioni e ogni altra attivita' demandata in materia di personale;";
2) al comma 2, le parole: " e' articolata in venti" sono sostituite dalle seguenti: "e' articolata in diciassette";
m) all'articolo 116:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Direzione generale della previdenza militare e della leva";
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. La Direzione generale della previdenza militare e della leva, in particolare:
a) provvede alle attivita' connesse con la sospensione e l'eventuale ripristino del servizio obbligatorio di leva di cui all'articolo 1929 del codice;
b) cura il trattamento di pensione normale e privilegiato ordinario, nonche' il trattamento previdenziale spettante al personale militare;
c) provvede al riscatto e al riconoscimento dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici;
d) provvede all'equo indennizzo e al riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio riguardante il personale militare;
e) provvede alla trattazione delle materie relative al reclutamento, lo stato, l'avanzamento, l'impiego, la disciplina, del personale del servizio dell'assistenza spirituale, del personale militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta e del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana, nonche', limitatamente al personale del servizio assistenza spirituale, alla documentazione matricolare;
f) cura il contenzioso di competenza, comprese le transazioni e ogni altra attivita' demandata in materia di personale.";
3) al comma 2, le parole: "e' articolata in diciotto" sono sostituite dalle seguenti: "e' articolata in dodici";
n) all'articolo 122:
1) al comma 1, la lettera d) e' soppressa;
2) al comma 2, le parole: "e' articolata in tredici" sono sostituite dalle seguenti: "e' articolata in dieci";
3) al comma 3, le parole: "dipendono tre uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale" sono sostituite dalle seguenti: "dipendono due uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale";
o) all'articolo 261, al comma 1, le parole: "nell'ambito dell'ufficio del Segretariato generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito del Segretariato generale della difesa";
p) all'articolo 312, commi 2 e 3, le parole: "Direzione generale dei lavori e del demanio" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa";
q) all'articolo 320, il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. I Capi di Stato maggiore di Forza armata, in via eccezionale e in casi tassativamente previsti connessi a particolari esigenze di comando legate all'operativita', ovvero, a modifiche ordinative di Forza armata e previamente individuati attraverso l'adozione e la pubblicazione di apposito atto amministrativo generale di natura non regolamentare, possono temporaneamente autorizzare il titolare di alloggio ASI al mantenimento della conduzione dello stesso in una sede diversa da quella in cui presta servizio, nella quale non e' disponibile altro alloggio destinato all'incarico.";
r) all'articolo 343:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: "il Segretario generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: " il Segretariato generale della difesa";
2) al comma 2, lettera b), numero 1), secondo periodo, le parole: "o Segretario generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "o Segretariato generale della difesa";
s) all'articolo 360, comma 4, le parole: "Direzione generale dei lavori e del demanio" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa";
t) all'articolo 389, comma 2, le parole: "Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa";
u) all'articolo 390, comma 3, le parole: "Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa";
v) all'articolo 403:
1) al comma 2, le parole: "Direzione generale dei lavori e del demanio" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa" e le parole: "Direzione generale" sono sostituite dalla seguente: "Direzione";
2) ai commi 3, primo e secondo periodo, 4, 5 e 7, le parole: "Direzione generale", sono sostituite dalla seguente: "Direzione";
z) all'articolo 404, commi 5, 7 e 21, le parole: "Direzione generale" sono sostituite dalla seguente: "Direzione";
aa) all'articolo 405, commi 1, 7, 8, 10 e 12, le parole: "Direzione generale" sono sostituite dalla seguente: "Direzione";
bb) all'articolo 431:
1) al comma 1, le parole: "Direzione generale dei lavori e del demanio" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale";
2) al comma 2, le parole: "direttore generale dei lavori e del demanio" sono sostituite dalle seguenti: "direttore della direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa";
cc) all'articolo 870, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Esso e' un istituto dell'ordinamento militare ed e' articolato in organi collegiali a carattere elettivo, collocati presso appropriati comandi specificati nell'articolo 875, nonche' nel decreto del Ministro della difesa di concerto con quello dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 873 e 874 .";
dd) all'articolo 872, comma 1:
1) alla lettera b), la parola "sottufficiali" e' sostituita dalle seguenti: "marescialli e ispettori";
2) dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
"b-bis) categoria C: sergenti e sovrintendenti in servizio permanente, in ferma volontaria, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio;";
3) alla lettera c), le parole "categoria C: volontari" sono sostituite dalle seguenti: "categoria D: graduati e militari di truppa";
4) alla lettera d), le parole "categoria D" e le parole "categoria E" sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: "categoria E" e "categoria F".
ee) all'articolo 873:
1) al comma 1, le parole: " "A", "B" e "C" ", sono sostituite dalle seguenti: ", «A», «B», «C», e «D».";
2) al comma 2, lettera b), le parole: (ufficiali, sottufficiali e volontari)", sono sostituite dalle seguenti: "(ufficiali, marescialli e ispettori, sergenti e sovrintendenti, graduati e militari di truppa)";
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Fermo restando il numero complessivo massimo di sessantatre' rappresentanti, in occasione della indizione delle elezioni di cui all'articolo 885, la composizione del COCER deve essere rideterminata con decreto del Ministro della difesa di concerto con quello dell'economia e delle finanze, in relazione alle intervenute variazioni della consistenza numerica della forza effettiva delle Forze armate e dei Corpi armati.";
4) il comma 4 e' abrogato;
ff) all'articolo 874:
1) al comma 1, le parole: " "A", "B", "C", "D" ed "E" " sono sostituite dalle seguenti: ", «A», «B», «C», «D», «E» ed «F»,.";
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Fermo restando il numero complessivo massimo di duecentoquaranta rappresentanti, la composizione e la collocazione dei COIR sono determinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con quello dell'economia e delle finanze, in relazione alle intervenute variazioni della consistenza numerica della forza effettiva nonche' alle modifiche organico-strutturali delle Forze armate e dei Corpi armati.";
3) il comma 3 abrogato;
gg) all'articolo 875, comma 1, le parole: "«A», «B»", «C», «D» ed «E»" sono sostituite dalle seguenti: "«A», «B»", «C», «D», «E» ed «F»";
hh) all'articolo 883:
1) al comma 1, le lettere a), b) e c), sono sostituite dalle seguenti:
"a) per i militari delle categorie A (ufficiali), B (marescialli e ispettori) e C (sergenti e sovrintendenti): quattro anni;
b) per i militari della categoria D (graduati e militari di truppa): quattro anni;
c) per i militari delle categorie E ed F: sei mesi;";
2) al comma 9, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Le elezioni straordinarie per la sostituzione di delegati delle sezioni del COCER e di delegati dei COIR hanno luogo ogni qualvolta si riduca la composizione numerica rispettivamente stabilita per i predetti consigli dal decreto del Ministro della difesa di concerto con quello dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 873 e 874.";
ii) all'articolo 885:
1) ai commi 1, 2 e 3, le parole: "«A», «B», «C», «D» ed «E»" sono sostituite dalle seguenti: "«A», «B»", «C», «D», «E» ed «F»";
2) al comma 5, lettera c), le parole: " «D» ed «E»" sono sostituite dalle seguenti: " «E» ed «F»";
ll) all'articolo 964:
1) al comma 1, le parole: "legge 6 agosto 2008, n. 133 e" sono sostituite dalle seguenti: "legge 6 agosto 2008, n. 133,"; dopo le parole: ", dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25." sono inserite le seguenti: " e dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,"; le parole: " , e' rideterminata in riduzione in 159 unita', comprensive di quarantaquattro posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui venticinque presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, sette nell'area della giustizia militare e dodici negli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa." sono sostituite dalle seguenti: ", e' rideterminata in riduzione in centoquarantaquattro unita', comprensive di trentotto posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui ventuno presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, sei nell'area della giustizia militare, nove negli uffici di diretta collaborazione e due nell'organismo indipendente di valutazione della performance del Ministro della difesa.";
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. In coerenza con il nuovo assetto organizzativo e in applicazione dell' articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, la dotazione organica complessiva del personale civile non dirigenziale del Ministero e' rideterminata in riduzione in 30.381 unita' in modo da realizzare la riduzione del dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.";
mm) all'articolo 965:
1) al comma 1, lettera b), le parole: "148 unita'" sono sostituite dalle seguenti: "133 unita'";
2) al comma 2, le parole: "e' comprensivo di un dirigente generale con incarico attribuito ai sensi dell' articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e" sono soppresse;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il totale di 133 unita' di cui al comma 1, lettera b), tiene conto delle riduzioni, di 4 unita' dirigenziali civili di seconda fascia operata in esecuzione dell' articolo 1, comma 897, della legge n. 296 del 2006, di 30 unita' dirigenziali civili di seconda fascia, operata in attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 74, commi 1, lettera a), e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di 16 unita' dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e di ulteriori 15 unita' dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e comprende 38 posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui 21 presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, 6 nell'area della giustizia militare, 9 negli uffici di diretta collaborazione e 2 nell'organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero della difesa.";
nn) all'articolo 966, comma 1, lettera a):
1) al numero 1), le parole: "5.266 unita'" sono sostituite dalle seguenti: "3.630 unita'";
2) al numero 2), le parole: "27.975 unita'" sono sostituite dalle seguenti: "26.590 unita'";
oo) all'articolo 1039, comma 3, lettera c), le parole: "o della Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati", sono sostituite dalle seguenti: "o della Direzione generale della previdenza militare e della leva";
pp) all'articolo 1040, comma 1, lettera g), le parole: "della Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati", sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione generale della previdenza militare e della leva";
qq) all'articolo 1041, comma 1:
1) alla lettera v), numero 5), le parole: "della Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati" sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione generale della previdenza militare e della leva";
2) alla lettera aa), le parole: " della Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione generale della previdenza militare e della leva";
rr) all'articolo 1043:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Procedimenti di competenza della Direzione generale della previdenza militare e della leva";
2) al comma 1, le parole: "della Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati" sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione generale della previdenza militare e della leva";
ss) all'articolo 1044:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Procedimenti di competenza di altre direzioni generali e delle direzioni del Segretariato generale.";
2) al comma 5, le parole: "Direzione generale dei lavori e del demanio" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa ";
tt) all'articolo 1080, comma 2, le parole: "Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione generale della previdenza militare e della leva";
uu) all'articolo 1106, comma 1, lettera a), le parole: "Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione generale della previdenza militare e della leva";
vv) all'articolo 1107, comma 4, primo e secondo periodo, le parole: "Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione generale della previdenza militare e della leva";
zz) all'articolo 1109, comma 5, le parole: "Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione generale della previdenza militare e della leva".



N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il testo degli articoli 13-bis, comma 4, e 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., e' il seguente:
«Art. 13-bis (Chiarezza dei testi normativi). -
(Omissis).
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti
di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli
interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di
riordino, mediante l'adozione di codici e di testi unici,
siano attuati esclusivamente mediante modifica o
integrazione delle disposizioni contenute nei
corrispondenti codici e testi unici."
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Il testo degli articoli 4, comma 4, e 21 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O., e' il
seguente:
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). -
(Omissis).
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.».
«Art. 21 (Ordinamento). - 1. Il ministero si articola
in direzioni generali in numero non superiore a undici,
coordinate da un segretario generale.
2. L'articolazione del Ministero e' definita
dall'articolo 16 del codice dell'ordinamento militare.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O..
- Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O., e
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, della legge 6 agosto 2008, n. 133.
- La legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
21 agosto 2008, n. 195, S.O.
- Il testo dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies,
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302, S.O., e
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, e' il seguente:
«Art. 2 (Proroga di termini in materia di
comunicazione, di riordino di enti e di pubblicita'
legale). - (Omissis).
8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8,
le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, all'esito della riduzione degli
assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74,
provvedono, anche con le modalita' indicate nell'articolo
41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010,
un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello
non generale, e delle relative dotazioni organiche, in
misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a
seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche
del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle
degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione
non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva
relativa al numero dei posti di organico di tale personale
risultante a seguito dell'applicazione del predetto
articolo 74.
8-ter. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri si
provvede con le modalita' indicate al citato articolo 74,
comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008.
8-quater. Alle amministrazioni che non abbiano
adempiuto a quanto previsto dal comma 8-bis entro il 30
giugno 2010 e' fatto comunque divieto, a decorrere dalla
predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad
essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti
ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui
al comma 8-bis le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di
mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi
dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo
n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.
8-quinquies. Restano esclusi dall'applicazione dei
commi da 8-bis a 8-quater le amministrazioni che abbiano
subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'articolo
17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, e del comma 6 del medesimo articolo 17, il
personale amministrativo operante presso gli Uffici
giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le
Autorita' di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della
polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del
farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente,
nonche' le strutture del comparto sicurezza, delle Forze
armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle
del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001. Restano altresi'
escluse dal divieto di cui al comma 8-quater e di cui
all'articolo 17, comma 7, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, le assunzioni del personale dirigenziale
reclutato attraverso il corso-concorso selettivo di
formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre
2005, n. 269, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, da effettuare in
via prioritaria nell'ambito delle ordinarie procedure
assunzionali. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis e
8-quater si applicano, comunque, anche ai Ministeri.
8-sexies. Restano ferme le vigenti disposizioni in
materia di limitazione delle assunzioni.
(Omissis).».
- La legge 26 febbraio 2010, n. 25 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative), e' stata pubblicata Gazzetta
Ufficiale 27 febbraio 2010, n. 48, S.O..
- Il testo dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto
2011, n. 188 e convertito in legge, con modificazioni,
dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n.
148, e' il seguente:
«Art. 1 (Disposizioni per la riduzione della spesa
pubblica). - (Omissis).
3. Le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma
1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, all'esito della riduzione degli
assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74 e
dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalita'
indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore
riduzione degli uffici dirigenziali di livello non
generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura
non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a
seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma
8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche
del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle
degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione
non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva
relativa al numero dei posti di organico di tale personale
risultante a seguito dell'applicazione del predetto
articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009.
4. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a
quanto previsto dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 e' fatto
comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal
predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi
dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino
all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3 le
dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in
misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto; sono fatte
salve le procedure concorsuali e di mobilita' nonche' di
conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi
5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate
alla predetta data.
5. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4 il
personale amministrativo operante presso gli uffici
giudiziari, la Presidenza del Consiglio, le Autorita' di
bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia
penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del
farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente,
nonche' le strutture del comparto sicurezza, delle Forze
armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle
del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001. Continua a trovare
applicazione l'art. 6, comma 21-sexies, primo periodo del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge
30 luglio 2010, n. 122. Restano ferme le vigenti
disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.
(Omissis).».
- La legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la
riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli
uffici giudiziari), e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 16 settembre 2011, n. 216.
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare), e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90 ( Testo unico delle disposizioni regolamentari
in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo
14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010,
S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15
dicembre 2010, n. 270 ( Modifiche al testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90), e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 febbraio 2011, n. 37;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile
2005, n. 170 ( Disciplina delle attivita' del Genio
militare, a norma dell'articolo 3, comma 7-bis, della L. 11
febbraio 1994, n. 109), e' stato pubblicato nella Gazzetta
ufficiale 30 agosto 2005, n. 201, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo
2011, n. 65 ( Riorganizzazione degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro della difesa e disciplina
dell'organismo indipendente di valutazione della
performance, a norma dell'articolo 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150), e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2011, n. 107.
- Il decreto del Ministro della difesa 22 giugno 2011,
recante l'individuazione degli uffici e dei posti di
livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti
nell'ambito del Segretariato generale, delle Direzioni
generali e degli Uffici centrali del Ministero della
difesa, emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
settembre 2011, n. 222, S.O.
- Il testo dell'articolo 8, comma 1, lettera O a) del
decreto-legge 29 giugno 2011, n. 216 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2011, n. 302, e convertito
in legge, con modificazioni, della legge 24 febbraio 2012,
n. 14, e' il seguente:
«Art. 8 (Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative di interesse della Difesa). - 1. Al codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
0a) all'articolo 1476, commi 2 e 3, le parole:
«ufficiali, sottufficiali e volontari», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «A) ufficiali, B)
marescialli/ispettori, C) sergenti/sovrintendenti e D)
graduati/militari di truppa, fermo restando il numero
complessivo dei rappresentanti»;
(Omissis).».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del
citato decreto-legge n. 138 del 2011, si vedano le note
alle premesse.
- Per gli estremi di pubblicazione della legge 14
settembre 2011, n. 148, si vedano le note alle premesse.
- Per gli estremi di pubblicazione del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, si vedano
le note alle premesse.
- Il testo dell'articolo 17, commi 1, 2 e 3 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010,
come modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
«Art. 17 (Personale addetto agli uffici di diretta
collaborazione). - 1. Il contingente di personale degli
uffici di diretta collaborazione, di cui all'articolo 14,
comma 2, lettere a), b), c) e d), e' stabilito
complessivamente in 145 unita'. Entro tale contingente
complessivo possono essere assegnati agli uffici di diretta
collaborazione i dipendenti dell'amministrazione della
difesa, ovvero altri dipendenti pubblici, anche in
posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre
analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti,
nonche' ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite del 10 per
cento del predetto contingente complessivo, collaboratori
assunti con contratto a tempo determinato, esperti e
consulenti per specifiche aree di attivita' e per
particolari professionalita' e specializzazioni, anche con
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel
rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
2. Per il personale estraneo all'Amministrazione della
difesa, l'assegnazione o il rapporto di collaborazione
cessa al termine del mandato governativo del Ministro,
ferma restando la possibilita' di revoca anticipata.
Nell'ambito del contingente stabilito dal comma 1, e'
individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai
compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici
incarichi di funzioni di livello dirigenziale non generale
non superiore a nove, con funzioni di direzione delle
strutture in cui si articolano gli uffici di diretta
collaborazione, oltre all'incarico di livello dirigenziale
generale, di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo,
conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Gli incarichi di cui al comma 2 concorrono a
determinare il limite degli incarichi conferibili
dall'Amministrazione a norma dell' articolo 1, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n.
108, sono attribuiti, ai sensi dell' articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, se di livello
dirigenziale non generale sono conferiti dal Ministro, su
proposta dei titolari degli uffici di cui all' articolo 14;
nell'ambito del medesimo contingente di cui al comma 1,
sono assegnati tredici colonnelli o generali di brigata e
gradi corrispondenti in servizio permanente.
(Omissis).».
- Il testo dell'articolo 55, commi 2 e 3, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010,
come modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
«Art. 55 (Organi dell'Opera nazionale per i figli degli
aviatori). - (Omissis).
2. Il consiglio di amministrazione ha poteri di
indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo. E'
formato da:
a) il presidente nazionale, che lo presiede;
b) i due generali dell'Aeronautica militare che,
nell'ambito dello Stato maggiore dell'Aeronautica,
ricoprono incarichi di capi dei reparti preposti ai settori
dell'ordinamento e personale, degli affari generali e
finanziario;
c) un sottufficiale dell'Aeronautica militare in
servizio o richiamato in servizio senza assegni dal
congedo;
d) un genitore di assistito dall'Opera nazionale per
i figli degli aviatori.
3. Il presidente nazionale e' scelto tra i generali
dell'Aeronautica militare, appartenenti a una delle
categorie del congedo, e nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, secondo le procedure
dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di
stato maggiore dell'Aeronautica. Ha la rappresentanza
legale dell'ente e compie gli atti a lui demandati dallo
statuto di cui all' articolo 56. E' coadiuvato dal
consigliere avente la maggiore anzianita' di grado fra
quelli di cui al comma 2, lettera c), che assume le
funzioni di vicepresidente nazionale. Si avvale del
segretario generale di cui all' articolo 58 comma 3.
(Omissis).».
- Il testo dell'articolo 81, comma 8, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010,
come modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
«Art. 81 (Consiglio superiore delle Forze armate). -
(Omissis).
8. Il membro relatore e' designato con decreto del
Ministro della difesa, su proposta del Segretario generale
della difesa.
(Omissis)».
- Il testo dell'articolo 89, comma 1, lettera f) del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del
2010, come modificato dal presente regolamento, e' il
seguente:
«Art. 89 (Attribuzioni in campo nazionale del Capo di
stato maggiore della difesa). - Il Capo di stato maggiore
della difesa:
(Omissis).
f) emana direttive a carattere interforze concernenti
la logistica, i trasporti e la sanita' militare per
assicurare allo strumento militare il piu' alto grado di
integrazione e di interoperabilita', anche per l'impiego
nei complessi multinazionali. In particolare, in materia di
sanita' militare, assicura la direzione e il coordinamento
dell'attivita' e dei servizi sanitari militari, nonche' la
formazione del personale sanitario, tecnico e specializzato
militare e civile destinato a enti e reparti sia centrali
che periferici, mantenendo l'unitarieta' delle funzioni
sanitarie, attraverso apposita struttura nell'ambito
dell'Area tecnico-operativa del Ministero della difesa,
retta da ufficiale di grado non inferiore a generale
ispettore, o grado corrispondente, la cui designazione e'
approvata dal Ministro della difesa;
(Omissis).».
- Il testo dell'articolo 111, commi 1, lettera d,) e 2
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90
del 2010, come modificato dal presente regolamento, e' il
seguente:
«Art. 111 (Ufficio centrale del bilancio e degli affari
finanziari). - 1. L'Ufficio centrale del bilancio e degli
affari finanziari, in particolare:
(Omissis).
d) promuove direttive di carattere generale, in
relazione all'esercizio del bilancio e alla gestione dei
capitoli assegnati in amministrazione diretta;
(Omissis).
2. L'Ufficio centrale e' diretto da un ufficiale
generale o grado corrispondente delle Forze armate e
dipende direttamente dal Ministro della difesa. L'Ufficio
e' articolato in nove uffici dirigenziali non generali, i
cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di
natura non regolamentare.».
- Il testo dell'articolo 112, comma 2, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010,
come modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
«Art. 112 (Ufficio centrale per le ispezioni
amministrative). - (Omissis).
2. L'Ufficio centrale e' diretto da un dirigente civile
del ruolo dei dirigenti del Ministero e dipende
direttamente dal Ministro della difesa. L'Ufficio e'
articolato in cinque uffici dirigenziali non generali e un
nucleo ispettivo, in cui operano undici dirigenti non
generali, i cui compiti sono definiti con decreto
ministeriale di natura non regolamentare.».
- Il testo dell'articolo 113, commi 2 e 4-bis), del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del
2010, come modificato dal presente regolamento, e' il
seguente:
«Art. 113 (Principi e disposizioni comuni alle
direzioni generali). - (Omissis).
2. Sono direzioni generali del Ministero della difesa:
a) la Direzione generale per il personale militare;
b) la Direzione generale per il personale civile;
c) la Direzione generale della previdenza militare e
della leva;
d) la Direzione generale di commissariato e di
servizi generali.
(Omissis).
4-bis). Il numero massimo dei posti di livello
dirigenziale non generale, in attuazione dell'articolo 1,
commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, e' rideterminato in riduzione in
duecentocinquantasette unita'.».
- Il testo dell'articolo 114 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato
dal presente regolamento, e' il seguente:
«Art. 114 (Direzione generale per il personale
militare). - 1. La Direzione generale per il personale
militare, in particolare:
a) cura il reclutamento, lo stato giuridico,
l'avanzamento, la disciplina, la documentazione
caratteristica e matricolare, le provvidenze, il
trattamento economico, le politiche per le pari
opportunita', la concessione e perdita di ricompense,
distinzioni onorifiche e onorificenze degli ufficiali, dei
sottufficiali e del personale di truppa in ferma prefissata
e in servizio permanente, dell'Esercito italiano, della
Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei
carabinieri;
b) provvede al recupero crediti a seguito di
provvedimenti della Corte dei conti;
c) cura il contenzioso di competenza, comprese le
transazioni e ogni altra attivita' demandata in materia di
personale.
2. La direzione generale e' diretta da un ufficiale
generale o grado corrispondente delle Forze armate ed e'
articolata in ventidue uffici dirigenziali non generali, i
cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di
natura non regolamentare.».
- Il testo dell'articolo 115, commi 1, lettera b), e 2
del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010,
come modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
«Art. 115 (Direzione generale per il personale civile).
- 1. La Direzione generale per il personale civile, in
particolare:
(Omissis).
b) cura il contenzioso di competenza, comprese le
transazioni e ogni altra attivita' demandata in materia di
personale.
2. La Direzione generale e' diretta da un dirigente
civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed e'
articolata in diciassette uffici dirigenziali non generali,
i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di
natura non regolamentare.».
- Il testo dell'articolo 116 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato
dal presente regolamento, e' il seguente:
«Art. 116 (Direzione generale della previdenza militare
e della leva). - 1. La Direzione generale della previdenza
militare e della leva, in particolare:
a) provvede alle attivita' connesse con la
sospensione e l'eventuale ripristino del servizio
obbligatorio di leva di cui all'articolo 1929 del codice;
b) cura il trattamento di pensione normale e
privilegiato ordinario, nonche' il trattamento
previdenziale spettante al personale militare;
c) provvede al riscatto e al riconoscimento dei
periodi di servizio computabili ai fini pensionistici;
d) provvede all'equo indennizzo e al riconoscimento
della dipendenza delle infermita' da causa di servizio
riguardante il personale militare;
e) provvede alla trattazione delle materie relative
al reclutamento, lo stato, l'avanzamento, l'impiego, la
disciplina, del personale del servizio dell'assistenza
spirituale, del personale militare dell'Associazione dei
cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta e
del personale del Corpo militare della Croce rossa
italiana, nonche', limitatamente al personale del servizio
assistenza spirituale, alla documentazione matricolare;
f) cura il contenzioso di competenza, comprese le
transazioni e ogni altra attivita' demandata in materia di
personale.
2. La Direzione generale e' diretta da un dirigente
civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed e'
articolata in dodici uffici dirigenziali non generali, i
cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di
natura non regolamentare.».
- Il testo dell'articolo 122, commi 1, 2 e 3 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010,
come modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
«Art. 122 (Direzione generale di commissariato e di
servizi generali). - 1. La Direzione generale di
commissariato e di servizi generali, in particolare:
a) sovrintende alle attivita' di studio e sviluppo
tecnico, costruzione, produzione, approvvigionamento,
trasformazione, distribuzione, conservazione, manutenzione,
riparazione, revisione, recupero e alla emanazione della
normativa tecnica relativa ai viveri, al vestiario, ai
materiali di equipaggiamento e di casermaggio, ai foraggi,
nonche' ad altri materiali di uso ordinario. Cura, inoltre,
l'approvvigionamento dei materiali sanitari e farmaceutici,
l'attivita' contrattuale relativa all'erogazione
dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonche' la
gestione amministrativa degli asili nido;
b) assolve alle incombenze amministrative relative al
servizio dei trasporti interessanti le Forze armate, alle
gestioni affidate ai consegnatari-cassieri, alle esigenze
di manovalanza e trasporti degli organi centrali, nonche'
all'acquisizione di altri servizi;
c) cura la formazione, quando effettuata presso gli
organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato
militare e civile per le unita' operative e per gli organi
addestrativi, logistici e territoriali;
d) (Soppressa).
2. La Direzione generale e' diretta da un dirigente
civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed e'
articolata in dieci uffici dirigenziali non generali, i cui
compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura
non regolamentare.
3. Dalla Direzione generale dipendono due uffici
tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale
retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e
accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di
impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria
nazionale ed estera, nonche' al controllo tecnico
dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla
certificazione di qualita' dei fornitori e alla
dichiarazione di conformita' dei prodotti per la
presentazione al collaudo.
(Omissis).».
- Il testo dell'articolo 261, comma 1 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010,
come modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
«Art. 261 (Organizzazione dei servizi di vigilanza). -
1. L'unita' organizzativa di vigilanza costituita
nell'ambito del Segretariato generale della difesa
individuato ai sensi dell'articolo 252, comma 4, svolge le
funzioni in applicazione delle direttive adottate dal
Segretariato generale della difesa, sentito lo Stato
maggiore della difesa, per gli aspetti che riguardano le
esigenze operative, con l'eventuale supporto
tecnico-operativo degli Stati maggiori di Forza armata, del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero degli
Ispettorati o dei Comandi logistici di Forza armata,
nonche' con quello tecnico-amministrativo delle direzioni
generali.
(Omissis).».
- Il testo dell'articolo 312, commi 2 e 3, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010,
come modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
«Art. 312 (Competenze generali). - (Omissis).
2. I comandi militari, ovvero gli organismi designati
dagli Stati maggiori di singola Forza armata, competenti
per il censimento e per la gestione degli alloggi di
servizio, comunicano la costituzione o la variazione degli
alloggi alla Direzione dei lavori e del demanio del
Segretariato generale del Ministero della difesa, che
provvede a formalizzare l'atto di costituzione.
3. La comunicazione, di cui al comma 2, specifica per
ogni immobile la classifica, il codice, la localita',
l'indirizzo, la superficie abitabile e convenzionale, la
categoria catastale, l'anno di costruzione. La
comunicazione e' corredata dalla certificazione
dell'avvenuto accatastamento. La Direzione dei lavori e del
demanio del Segretariato generale del Ministero della
difesa invia i relativi elenchi al Ministero dell'economia
e delle finanze.».
- Il testo dell'articolo 320, comma 10, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010,
come modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
«Art. 320 (Deroghe particolari). - (Omissis).
10. I Capi di Stato maggiore di Forza armata, in via
eccezionale e in casi tassativamente previsti connessi a
particolari esigenze di comando legate all'operativita',
ovvero, a modifiche ordinative di Forza armata e
previamente individuati attraverso l'adozione e la
pubblicazione di apposito atto amministrativo generale di
natura non regolamentare, possono temporaneamente
autorizzare il titolare di alloggio ASI al mantenimento
della conduzione dello stesso in una sede diversa da quella
in cui presta servizio, nella quale non e' disponibile
altro alloggio destinato all'incarico.
(Omissis).».
- Il testo dell'articolo 343, commi 1 e 2, lettera b),
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90
del 2010, come modificato dal presente regolamento, e' il
seguente:
«Art. 343 (Procedimento per l'individuazione e
variazioni degli incarichi che danno titolo
all'attribuzione degli alloggi di servizio classificati
ASGC, ASIR e ASI). - 1. In funzione delle diverse tipologie
di alloggi di servizio, lo Stato maggiore della difesa
determina gli incarichi in ordine agli alloggi per le
esigenze dell'area interforze e NATO, nonche' individua i
criteri generali per l'assegnazione degli alloggi. Gli
Stati maggiori di Forza armata per l'Area tecnico-operativa
e il Segretariato generale della difesa per l'area
tecnico-amministrativa definiscono gli elenchi degli
incarichi per l'assegnazione degli alloggi.
2. Le variazioni degli incarichi sono effettuate con le
modalita' indicate nelle seguenti lettere:
(Omissis).
b) alloggi ASIR:
1) gli elenchi degli incarichi che danno titolo
alla concessione possono essere oggetto di variazioni o
aggiornamenti connessi con sopravvenute esigenze operative
e funzionali. Le varianti sono proposte dallo Stato
maggiore della difesa, o dai Capi di stato maggiore di
Forza armata o dal Segretariato generale della difesa e
approvate dal Capo di stato maggiore della difesa in sede
di riunione del comitato dei Capi di stato maggiore.
(Omissis).».
- Il testo dell'articolo 360, comma 4, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010,
come modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
«Art. 360 (Allegato R - Oneri di gestione relativi agli
alloggi ASGC e ASIR a carico dell'Amministrazione
militare). - (Omissis).
4. Le modalita' della ripartizione delle spese tra
l'amministrazione e il concessionario sono indicate dalla
Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato
generale del Ministero della difesa.».
- Il testo dell'articolo 389, comma 2, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010,
come modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
«Art. 389 (Gestione del fondo-casa e gestione dei
mutui). - (Omissis).
2. Detti introiti sono allocati sul pertinente capitolo
gestito dalla Direzione dei lavori e del demanio del
Segretariato generale del Ministero della difesa.
(Omissis).».
- Il testo dell'articolo 390, comma 3, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010,
come modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
«Art. 390 (Organi di gestione e funzioni). - (Omissis).
3. Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato
generale del Ministero della difesa provvede alla gestione
dei fondi, nell'ambito delle direttive del Segretariato.
(Omissis).».
- Il testo dell'articolo 403, commi 2, 3, 4, 5 e 7 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del
2010, come modificato dal presente regolamento, e' il
seguente:
«Art. 403 (Individuazione degli alloggi da alienare). -
(Omissis).
2. L'elenco degli alloggi di cui al comma 1 e' proposto
per il coordinamento allo Stato maggiore della difesa, che
lo trasmette alla Direzione dei lavori e del demanio del
Segretariato generale del Ministero della difesa, nella
presente sezione denominata «Direzione», per le verifiche
tecniche e amministrative finalizzate a consentire
l'alienazione degli alloggi in esso contenuti.
3. Terminati gli adempimenti di cui al comma 2, la
Direzione ne riferisce al Ministro della difesa, ai fini
della verifica della coerenza delle attivita' rispetto agli
indirizzi politico-amministrativi e, ottenuto il relativo
assenso, approva l'elenco degli alloggi, non piu'
funzionali alle esigenze istituzionali, da alienare. La
Direzione, sulla base del citato elenco, adotta il decreto
di trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato
degli alloggi da alienare e avvia il procedimento di
alienazione della proprieta', dell'usufrutto e della nuda
proprieta' degli alloggi risultati alienabili, assicurando
l'esercizio dei diritti di cui all' articolo 404, commi 1 e
7. Nel caso di mancato esercizio dei diritti di cui all'
articolo 404, commi 1 e 7, si procede all'alienazione degli
alloggi in favore del personale militare e civile del
Ministero della difesa ai sensi dell' articolo 405.
4. In sede di prima applicazione, le attivita' di cui
ai commi 2 e 3 sono effettuate dallo Stato maggiore della
difesa entro il trentesimo giorno dall'entrata in vigore
del presente regolamento e dalla Direzione entro i novanta
giorni successivi.
5. La Direzione determina, d'intesa con l'Agenzia del
demanio, con decreto dirigenziale, entro i termini
stabiliti nelle convenzioni di cui all' articolo 398, comma
4, il prezzo di vendita. Il valore dell'usufrutto e'
determinato in base al canone di conduzione e alla
aspettativa di vita dei conduttori acquirenti, mentre il
valore della nuda proprieta' da offrire come prezzo a base
d'asta per le attivita' di cui all' articolo 405 e'
determinato dal valore di mercato, individuato ai sensi del
periodo precedente, detratto del valore dell'usufrutto.
(Omissis).
7. Per la stipula dei contratti di alienazione, la
Direzione predispone la dichiarazione sostitutiva, di cui
all' articolo 308 del codice, da approvare con successivo
decreto dirigenziale.».
- Il testo dell'articolo 404, commi 5, 7 e 21 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del
2010, come modificato dal presente regolamento, e' il
seguente:
«Art. 404 (Criteri di vendita). - (Omissis).
5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della
comunicazione dell'offerta di cui al comma 2, i conduttori,
a pena di decadenza dal diritto ad acquistare l'alloggio,
trasmettono, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, alla Direzione l'atto di esercizio del diritto
con le modalita' indicate nel comma 2, allegando:
a) a titolo di caparra confirmatoria, un assegno
circolare non trasferibile, ovvero fideiussione bancaria o
assicurativa rilasciata dai soggetti abilitati a norma
della legge 10 giugno 1982, n. 348, intestati al Ministero
della difesa, di importo pari al 10 per cento del prezzo di
vendita, nel caso di acquisto della proprieta'
dell'alloggio;
b) l'autocertificazione del reddito del nucleo
familiare indispensabile per la determinazione del prezzo
finale di vendita;
c) l'impegno a sostenere le eventuali spese
necessarie per l'accatastamento dell'alloggio;
d) la richiesta di volersi avvalere della
rateizzazione del corrispettivo, nel caso di acquisto
dell'usufrutto.
(Omissis).
7. I conduttori, come individuati ai sensi del comma 1,
delle unita' immobiliari qualificate di particolare pregio
dalla Direzione, possono esercitare il diritto di
prelazione all'acquisto al prezzo derivante
dall'esperimento delle procedure d'asta di cui all'
articolo 405, diminuito delle riduzioni di cui al comma 6,
con le stesse modalita' di cui al comma 5.
(Omissis).
21. Sugli alloggi trasferiti con l'applicazione degli
sconti di cui al comma 6 gli acquirenti non possono porre
in atto atti di disposizione prima della scadenza del
quinto anno dalla data di acquisto. Tale vincolo deve
essere riportato in apposita clausola del contratto di
acquisto. In caso di violazione, il Ministero della difesa
applichera' al soggetto, con possibilita' di rivalsa sul
soggetto acquirente, una penale pari alla differenza tra il
prezzo pagato e la valutazione dell'alloggio come
determinata dalla Direzione d'intesa con l'Agenzia del
demanio. Il vincolo e la determinazione della penale
saranno riportati in apposita clausola nel contratto di
compravendita. I proventi derivanti sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'
articolo 306, comma 3, del codice.».
- Il testo dell'articolo 405, commi 1, 7, 8, 10 e 12
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90
del 2010, come modificato dal presente regolamento e' il
seguente:
«Art. 405 (Vendita con il sistema d'asta). - 1. La
Direzione pubblica, sul proprio sito internet, con bando
d'asta a rialzo, riservata al personale militare e civile
della Difesa di cui all'articolo 398, comma 2, l'elenco
degli alloggi liberi, quello per i quali i conduttori non
hanno esercitato il diritto di cui all' articolo 404, comma
1, e quello degli alloggi di cui all' articolo 404, comma
7. Le modalita' di svolgimento e di partecipazione all'asta
sono regolamentate, oltre che dall'avviso d'asta, dal
disciplinare d'asta e dai suoi allegati.
(Omissis).
7. Il personale in servizio del Ministero della difesa,
di cui all' articolo 398, comma 2, interessato
all'acquisto, deve far pervenire alla Direzione ovvero al
professionista esterno abilitato eventualmente incaricato,
nei giorni indicati nell'avviso d'asta, un'offerta segreta
di acquisto corredata della documentazione richiesta
dall'amministrazione e da un deposito cauzionale pari al 5
per cento del prezzo base di vendita, rilasciato nelle
forme previste dal disciplinare d'asta.
8. La Direzione, ovvero il professionista esterno
abilitato eventualmente incaricato:
a) aggiudica alla valida offerta di importo piu'
elevato e, in caso di parita' di valida offerta di importo
piu' elevato, aggiudica al dipendente del Ministero con il
piu' basso reddito di riferimento, come definito all'
articolo 404, comma 9. Per gli alloggi di cui all' articolo
404, comma 7, nel caso sussistano diritti di prelazione,
l'aggiudicazione e' effettuata al termine della verifica
dell'esercizio del diritto di prelazione da parte del
conduttore. L'offerta in prelazione e' comunicata al
conduttore entro dieci giorni lavorativi dalla data di
esperimento dell'asta e contiene il prezzo offerto dal
possibile aggiudicatario dell'alloggio, le condizioni di
vendita e le modalita' di esercizio dello stesso diritto;
b) comunica all'interessato, con raccomandata con
avviso di ricevimento l'aggiudicazione e il prezzo
definitivo di vendita.
(Omissis).
10. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della
comunicazione di aggiudicazione di cui al comma 8,
l'aggiudicatario dell'asta invia alla Direzione ovvero al
professionista esterno abilitato eventualmente incaricato,
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
l'accettazione del prezzo di acquisto, allegando assegno
circolare non trasferibile, ovvero fideiussione bancaria o
assicurativa rilasciata dai soggetti abilitati a norma
della legge n. 348 del 1982 e successive modificazioni,
intestati al Ministero della difesa, a titolo di caparra
confirmatoria pari al 5 per cento del prezzo richiesto per
l'alienazione.
(Omissis).
12. La Direzione ovvero il professionista esterno
abilitato eventualmente incaricato, nel caso di cui al
comma 11, aggiudica alla valida offerta piu' alta
successiva, presentata nell'asta e assicura l'alienazione
con le modalita' di cui ai commi da 8 a 10, procedendo, se
necessario, fino a esaurimento di tutte le offerte
pervenute.
(Omissis).».
- Il testo dell'articolo 431, commi 1 e 2 , del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010,
come modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
«Art. 431 (Decisione del Ministro della difesa). - 1.
Copia del verbale della riunione del Comitato e' trasmessa
dal comandante territoriale al Ministero della difesa -
Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato
generale.
2. Se dal verbale risulta che in seno al comitato non
e' stata raggiunta l'unanimita' e sono state formulate
proposte alternative circa i programmi delle installazioni
militari e delle conseguenti limitazioni oggetto delle
consultazioni, i programmi stessi o le parti di essi
oggetto delle proposte alternative sono sottoposti al
Ministro della difesa per le definitive decisioni,
unitamente al verbale della riunione del Comitato e a una
relazione del direttore della Direzione dei lavori e del
demanio del Segretariato generale del Ministero della
difesa.
(Omissis).».
- Il testo dell'articolo 870, comma 3, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010,
come modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
«Art. 870 (Scopo e natura del sistema di
rappresentanza). - (Omissis).
3. Esso e' un istituto dell'ordinamento militare ed e'
articolato in organi collegiali a carattere elettivo,
collocati presso appropriati comandi specificati
nell'articolo 875, nonche' nel decreto del Ministro della
difesa di concerto con quello dell'economia e delle finanze
di cui agli articoli 873 e 874.».
- Il testo dell'articolo 872, comma 1, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010,
come modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
«Art. 872 (Suddivisione del personale ai fini della
rappresentanza). - 1. Ai fini della rappresentanza il
personale e' suddiviso nelle seguenti categorie:
a) categoria A: ufficiali e aspiranti ufficiali in
servizio permanente, in ferma volontaria, trattenuti o
richiamati in servizio;
b) categoria B: marescialli e ispettori in servizio
permanente, in ferma volontaria, in rafferma, trattenuti o
richiamati in servizio;
b-bis) categoria C: sergenti e sovrintendenti in
servizio permanente, in ferma volontaria, in rafferma,
trattenuti o richiamati in servizio;
c) categoria D: graduati e militari di truppa
(graduati in servizio permanente e in ferma, allievi
ufficiali delle accademie militari e in ferma prefissata,
allievi delle scuole militari, allievi sottufficiali,
allievi carabinieri e finanzieri, volontari in ferma, in
rafferma, trattenuti o richiamati in servizio);
d) per i militari di leva:
1) categoria E: ufficiali e aspiranti ufficiali di
complemento in servizio di prima nomina;
2) categoria F: militari e graduati di truppa in
servizio di leva, compresi gli allievi ufficiali di
complemento, i carabinieri ausiliari e gli allievi
carabinieri ausiliari.».
- Il testo dell'articolo 873 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato
dal presente regolamento, e' il seguente:
«Art. 873 (Composizione del consiglio centrale di
rappresentanza (COCER)). - 1. Il COCER e' costituito dai
rappresentanti delle categorie «A», «B», «C» e «D».
2. Il COCER e' articolato nelle seguenti sezioni e
commissioni:
a) sezione Esercito, sezione Marina, sezione
Aeronautica, sezione Carabinieri, sezione Guardia di
finanza;
b) commissioni interforze di categoria (ufficiali,
marescialli e ispettori, sergenti e sovrintendenti,
graduati e militari di truppa).
3. Fermo restando il numero complessivo massimo di
sessantatre' rappresentanti, in occasione della indizione
delle elezioni di cui all'articolo 885, la composizione del
COCER deve essere rideterminata con decreto del Ministro
della difesa di concerto con quello dell'economia e delle
finanze, in relazione alle intervenute variazioni della
consistenza numerica della forza effettiva delle Forze
armate e dei Corpi armati.
4. (Abrogato).».
- Il testo dell'articolo 874 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato
dal presente regolamento, e' il seguente:
«Art. 874 (Composizione e collocazione dei consigli
intermedi di rappresentanza (COIR)). - 1. I COIR sono
costituiti da rappresentanti delle categorie «A», «B», «C»,
«D», «E» ed «F».
2. Fermo restando il numero complessivo massimo di
duecentoquaranta rappresentanti, la composizione e la
collocazione dei COIR sono determinate con decreto del
Ministro della difesa di concerto con quello dell'economia
e delle finanze, in relazione alle intervenute variazioni
della consistenza numerica della forza effettiva nonche'
alle modifiche organico-strutturali delle Forze armate e
dei Corpi armati.
3. (Abrogato).».
- Il testo dell'articolo 875, comma 1, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010,
come modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
«Art. 875 (Composizione e collocazione dei consigli di
base di rappresentanza (COBAR)). - 1. I COBAR sono
costituiti da rappresentanti delle categorie «A», «B», «C»,
«D», «E» ed «F» presenti ai livelli di seguito indicati.
(Omissis).».
- Il testo dell'articolo 883, commi 1, lettere a), b) e
c) e 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 90 del 2010, come modificato dal presente regolamento,
e' il seguente:
«Art. 883 (Durata del mandato). - 1. Il mandato e'
conferito con la proclamazione degli eletti ai sensi degli
articoli 888 e 891; esso ha la seguente durata:
a) per i militari delle categorie A (ufficiali), B
(marescialli e ispettori) e C (sergenti e sovrintendenti):
quattro anni;
b) per i militari della categoria D (graduati e
militari di truppa): quattro anni;
c) per i militari delle categorie E ed F: sei mesi;
d) per i militari dei COBAR allievi e all'estero la
durata del mandato e' fissata rispettivamente negli
articoli 876 e 877.
(Omissis).
9. Se cio' non e' possibile si procede a elezioni
straordinarie per le sole categorie interessate e per il
periodo residuo del mandato. Le elezioni straordinarie per
la sostituzione di delegati delle sezioni del COCER e di
delegati dei COIR hanno luogo ogni qualvolta si riduca la
composizione numerica rispettivamente stabilita per i
predetti consigli dal decreto del Ministro della difesa di
concerto con quello dell'economia e delle finanze di cui
agli articoli 873 e 874. Le elezioni straordinarie per la
sostituzione dei delegati dei COBAR hanno luogo solo se le
categorie dei militari cessati anticipatamente dal mandato
non sono rappresentate da almeno un delegato.».
- Il testo dell'articolo 885, commi 1, 2, 3 e 5 lettera
c) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90
del 2010, come modificato dal presente regolamento e' il
seguente:
«Art. 885 (Gradi successivi delle votazioni e
calendario delle elezioni). - 1. I militari delle categorie
«A», «B», «C», «D», «E» ed «F» di ciascuna unita' di base
individuata ai sensi dell'articolo 875, eleggono - con voto
diretto, nominativo e segreto e con le modalita' di cui ai
successivi articoli - propri rappresentanti presso i
corrispondenti COBAR.
2. I rappresentanti nei COBAR delle categorie «A», «B»,
«C», «D», «E» ed «F» eleggono nel proprio ambito, con voto
diretto, nominativo e segreto e con le modalita' di cui ai
successivi articoli, i membri dei corrispondenti COIR.
3. I rappresentanti nei COIR delle categorie «A», «B»,
«C», «D», «E» ed «F» eleggono nel proprio ambito, con voto
diretto, nominativo e segreto e con le modalita' di cui ai
successivi articoli, i membri dei corrispondenti COCER.
(Omissis).
5. Le elezioni straordinarie di categoria sono indette:
a) dagli Stati maggiori di Forza armata e dai comandi
generali per la sostituzione dei delegati delle sezioni del
COCER;
b) dagli Alti comandi periferici per la sostituzione
dei delegati dei COIR;
c) dai comandanti delle unita' di base, in
coincidenza con le elezioni semestrali per il rinnovo dei
rappresentanti delle categorie «E» ed «F», per la
sostituzione dei delegati dei COBAR.».
- Il testo dell'articolo 964, commi 1 e 2 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010,
come modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
«Art. 964 (Determinazione della dotazione organica). -
1. In attuazione dell' articolo 1, comma 404, lettera a),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell' articolo 74,
commi 1, lettera a) e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies,
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e
dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, la dotazione organica
complessiva dei dirigenti di prima e di seconda fascia del
Ministero cui si applica il CCNL area 1 - dirigenti, e'
rideterminata in riduzione in centoquarantaquattro unita',
comprensive di trentotto posti di funzione di livello
dirigenziale non generale, di cui ventuno presso
stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento,
arsenali e reparti di manutenzione, sei nell'area della
giustizia militare, nove negli uffici di diretta
collaborazione e due nell'Organismo indipendente di
valutazione della performance del Ministro della difesa.
2. In coerenza con il nuovo assetto organizzativo e in
applicazione dell' articolo 1, comma 3, lettera b), del
decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, la dotazione
organica complessiva del personale civile non dirigenziale
del Ministero e' rideterminata in riduzione in 30.381
unita' in modo da realizzare la riduzione del dieci per
cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti
di organico di tale personale.
(Omissis).».
- Il testo dell'articolo 965, commi 1, lettera b), 2 e
3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90
del 2010, come modificato dal presente regolamento, e' il
seguente:
«Art. 965 (Ripartizione delle dotazioni organiche dei
dirigenti). - 1. La dotazione organica complessiva dei
dirigenti del Ministero della difesa di cui all' articolo
964, comma 1 e' cosi' ripartita:
a) dirigenti di prima fascia: 11 unita';
b) dirigenti di seconda fascia: 133 unita'.
2. Il numero di cui al comma 1, lettera a), tiene conto
della riduzione di una unita' dirigenziale generale civile,
operata in attuazione dell' articolo 1, commi 404, lettera
a) e 897, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di due
unita' in attuazione dell' articolo 74 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. Il totale di 133 unita' di cui al comma 1, lettera
b), tiene conto delle riduzioni, di 4 unita' dirigenziali
civili di seconda fascia operata in esecuzione dell'
articolo 1, comma 897, della legge n. 296 del 2006, di 30
unita' dirigenziali civili di seconda fascia, operata in
attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 74, commi
1, lettera a), e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, di 16 unita' dirigenziali civili di seconda
fascia, operata ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis,
lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25, e di ulteriori 15 unita' dirigenziali civili
di seconda fascia, operata ai sensi dell'articolo 1, comma
3, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, e comprende 38 posti di funzione di livello
dirigenziale non generale, di cui 21 presso stabilimenti,
centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e
reparti di manutenzione, 6 nell'area della giustizia
militare, 9 negli uffici di diretta collaborazione e 2
nell'organismo indipendente di valutazione della
performance del Ministero della difesa.».
- Il testo dell'articolo 966, comma 1, lettera a), del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del
2010, come modificato dal presente regolamento, e' il
seguente:
«Art. 966 (Ripartizione delle dotazioni organiche del
personale civile di livello non dirigenziale). - 1. La
dotazione organica complessiva del personale civile di
livello non dirigenziale del Ministero della difesa, di cui
all' articolo 964, comma 2 e' cosi' ripartita:
a) Aree:
1) area 3ª: 3.630 unita';
2) area 2ª: 26.590 unita';
3) area 1ª: 63 unita';
(Omissis).».
- Il testo dell'articolo 1039, comma 3, lettera c), del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del
2010, come modificato dal presente regolamento, e' il
seguente:
«Art. 1039 (Procedimenti di competenza degli Stati
maggiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare). - (Omissis).
3. Gli ulteriori procedimenti di competenza dello Stato
maggiore dell'Esercito italiano e i relativi termini per
ciascuno indicati, sono i seguenti:
(Omissis).
c) determinazione stipendiale dei sottufficiali e dei
volontari in servizio permanente propedeutica alla
costituzione della posizione assicurativa: 60 giorni dalla
data di ricezione della richiesta dell'ente amministratore
o della Direzione generale della previdenza militare e
della leva.
(Omissis).».
- Il testo dell'articolo 1040, comma 1, lettera g), del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del
2010, come modificato dal presente regolamento e' il
seguente:
«Art. 1040 (Procedimenti di competenza del Comando
generale dell'Arma dei carabinieri). - 1. I procedimenti di
competenza del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e
i relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti:
(Omissis).
g) determinazione stipendiale dei sottufficiali e
degli appuntati e carabinieri in servizio permanente
propedeutica alla costituzione della posizione
assicurativa: 60 giorni dalla data di ricezione della
richiesta dell'ente amministratore o della Direzione
generale della previdenza militare e della leva;
(Omissis).».
- Il testo dell'articolo 1041, comma 1, lettere v),
numero 5) e aa), del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente
regolamento, e' il seguente:
«Art. 1041 (Procedimenti di competenza della Direzione
generale per il personale militare). - 1. I procedimenti di
competenza della Direzione generale per il personale
militare e i relativi termini per ciascuno indicati, a
eccezione di analoghi procedimenti riguardanti il personale
appuntati e carabinieri di cui all' articolo 1040 sono i
seguenti:
(Omissis).
v) trattamenti economici a carattere continuativo di
ufficiali:
(Omissis).
5) determinazione stipendiale, ai fini della
costituzione di posizione assicurativa «INPS»: 60 giorni
dalla data di ricezione della richiesta dell'ente
amministratore ovvero della Direzione generale della
previdenza militare e della leva;
(Omissis).
aa) determinazione stipendiale dei sottufficiali e
dei volontari in servizio permanente propedeutica alla
costituzione della posizione assicurativa: 60 giorni dalla
data di ricezione della richiesta dell'ente amministratore
o della Direzione generale della previdenza militare e
della leva;
(Omissis).».
- Il testo dell'articolo 1043, rubrica e comma 1, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del
2010, come modificato dal presente regolamento, e' il
seguente:
«Art. 1043(Procedimenti di competenza della Direzione
generale della previdenza militare e della leva). - 1. I
procedimenti di competenza della Direzione generale della
previdenza militare e della leva e i relativi termini per
ciascuno indicati, sono i seguenti:
(Omissis).».
- Il testo dell'articolo 1044, rubrica e comma 5, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del
2010, come modificato dal presente regolamento, e' il
seguente:
«Art. 1044 (Procedimenti di competenza di altre
direzioni generali e delle direzioni del Segretariato
generale). - (Omissis).
5. Gli ulteriori procedimenti di competenza della
Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato
generale del Ministero della difesa e i relativi termini
per ciascuno indicati, sono i seguenti:
(Omissis).».
- Il testo dell'articolo 1080, comma 2, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010,
come modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
«Art. 1080 (Avvio dei procedimenti). - (Omissis).
2. Per ottenere l'elargizione, gli interessati
presentano domanda al Ministero della difesa, Direzione
generale della previdenza militare e della leva, di seguito
denominata Direzione generale. La domanda deve essere
presentata entro il termine di sei mesi dal verificarsi
dell'evento e, comunque, entro il 31 dicembre 2010. Sono
comunque considerate valide le domande presentate dai
genitori prima della data di entrata in vigore del presente
regolamento.
(Omissis).».
- Il testo dell'articolo 1106, comma 1, lettera a), del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del
2010, come modificato dal presente regolamento, e' il
seguente:
«Art. 1106 (Trasferimento nella lista di leva di un
altro comune). - 1. Gli iscritti in un comune diverso da
quello in cui hanno stabile residenza dopo la formazione
delle liste della loro classe, possono essere trasferiti,
fino al giorno del loro effettivo concorso alla leva, nelle
liste del comune nel quale hanno preso abituale residenza,
presentandone domanda:
a) in tempo di pace, al comune nella cui lista sono
iscritti e al comune nella cui lista desiderano essere
trasferiti; i due comuni, coordinandosi tra loro, anche per
via telematica, provvedono al trasferimento richiesto, in
caso concordino; del motivo dell'aggiunta e della
corrispondente cancellazione e' presa sulle liste dei
rispettivi comuni; in caso di disaccordo, su richiesta dei
comuni decide la Direzione generale della previdenza
militare e della leva;
(Omissis).».
- Il testo dell'articolo 1107, comma 4, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010,
come modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
«Art. 1107 (Doppie iscrizioni). - (Omissis).
4 Sulle questioni di cui al presente articolo decidono,
in tempo di pace, i comuni nelle cui liste i giovani sono
stati iscritti, d'intesa tra loro e, in caso di disaccordo,
la Direzione generale della previdenza militare e della
leva; in tempo di guerra o di grave crisi internazionale,
decide il competente organo di leva nella cui
circoscrizione hanno sede i comuni di iscrizione, o, in
caso di Comuni ubicati in province diverse, gli organi di
leva competenti per ciascuna provincia, di intesa tra loro.
In caso di discordanza la questione viene sottoposta da
ciascun organo alla Direzione generale della previdenza
militare e della leva.».
- Il testo dell'articolo 1109, comma 5, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010,
come modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
«Art. 1109 (Adempimenti inerenti le liste di leva da
parte delle autorita' diplomatiche e consolari). -
(Omissis).
5. Tali elenchi sono trasmessi alla Direzione generale
della previdenza militare e della leva, che cura l'aggiunta
dei giovani nelle liste dei competenti comuni, se non vi
siano gia' stati iscritti.».



 
Art. 2

Abrogazioni e disposizioni di coordinamento

1. Gli articoli 933 e 934 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono abrogati.
2. L'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della difesa di cui al comma 3.
3. Con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, le strutture organizzative, il personale dirigenziale di livello non generale, nel rispetto del limite delle centotrenta posizioni dirigenziali non generali assegnate al Segretariato generale della difesa dall'articolo 106, comma 5, del citato decreto n. 90 del 2010, nonche' il personale non dirigenziale della soppressa Direzione generale dei lavori e del demanio, cosi' come rideterminati in riduzione dal presente decreto, sono ricollocati nell'ambito della Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa, di cui all'articolo 106, comma 1, lettera o), del citato decreto n. 90 del 2010.
4. Il posto di funzione di livello dirigenziale generale civile che, ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto n. 90 del 2010, cosi' come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), non e' piu' previsto presso gli Uffici di diretta collaborazione, e' ricollocato nell'ambito dell'area tecnico - amministrativa del Ministero della difesa.
5. Le attribuzioni e i compiti del VI Reparto del Segretariato generale della difesa di cui all'articolo 106, comma 1, lettera h) del citato decreto n. 90 del 2010, sono svolti con le risorse finanziarie, strumentali e di personale esistenti e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 settembre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Di Paola, Ministro della difesa

Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione

Grilli, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2012 Registro n. 7 Difesa, foglio n. 94



Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 113, comma 4, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, e'
il seguente:
«Art. 113 (Principi e disposizioni comuni alle
direzioni generali). - (Omissis).
4. All'attuazione delle disposizioni di modifica del
numero massimo dei posti di livello dirigenziale non
generale previsto dal comma 4-bis, si provvede, entro
novanta giorni dalla sua data di entrata in vigore, con uno
o piu' decreti del Ministro della difesa di natura non
regolamentare adottati ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
volti alla individuazione degli uffici e dei posti di
livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti,
nell'ambito del Segretariato generale, delle direzioni
generali, compresi gli uffici tecnici territoriali, e degli
uffici centrali.
(Omissis).».
- Per gli estremi di pubblicazione del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, si veda
nelle note alle premesse.



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone