Gazzetta n. 265 del 13 novembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 3 ottobre 2012
Modifiche al decreto 20 aprile 2012 in materia di «Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna, del minore autorizzato e dell'aspirante al conseguimento della patente di categoria B».


IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice della strada», ed in particolare l'art. 122, comma 5-bis, come introdotto dall'art. 20, comma 2, lettera b), della legge 29 luglio 2010, n. 120, che dispone che, ai fini del conseguimento della patente di guida di categoria B, il candidato deve effettuare esercitazioni obbligatorie in autostrada o su strade extraurbane e in condizioni di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato ed autorizzato, demandandone la disciplina e le modalita' di svolgimento ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2012, n. 95, recante: «Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna, del minore autorizzato e dell'aspirante al conseguimento della patente di categoria B»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del predetto decreto ministeriale 20 aprile 2012, nella parte in cui rinvia all'allegato 1 dello stesso decreto per la definizione del programma delle sei ore di esercitazioni di guida obbligatorie ai sensi dell'art. 122, comma 5-bis, del codice della strada, suddividendo le stesse in tre moduli di due ore ciascuno, da svolgersi rispettivamente: in condizioni di visione notturna; su strade extraurbane secondarie ovvero strade di scorrimento; su autostrade o su strade extraurbane principali o secondarie, tali che sia possibile effettuare, tra l'altro, la manovra di immissione, percorrendo una corsia di accelerazione, e quella di uscita, percorrendo quella di decelerazione;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 6, del predetto decreto ministeriale 20 aprile 2012, che prescrive che, all'atto di prenotazione della prova pratica di guida, il candidato al conseguimento della patente di categoria B deve esibire un attestato di frequenza delle predette esercitazioni di guida obbligatorie, nonche' gli originali del libretto che ne comprovano la conformita' al programma;
Considerato che, da una prima applicazione delle predette disposizioni, si e' evidenziato come in vaste zone del territorio nazionale sia estremamente gravoso sostenere le esercitazioni obbligatorie come normate su autostrade o extraurbane equivalenti, in ragione dell'inesistenza, ovvero dell'ingente distanza da alcuni comuni, di strade di tale tipologia;
Ritenuto, pertanto, di modificare il programma delle esercitazioni di guida in parola, al fine di non determinare ingiustificati oneri a carico di taluni cittadini, per l'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 122, comma 5-bis, del codice della strada, interpretando in senso disgiuntivo la locuzione «esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane» nello stesso articolo contenuta:
Considerato infine che, successivamente alla data di applicazione delle disposizioni di cui al piu' volte citato decreto ministeriale 20 aprile 2012, sono state implementate le procedure del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il «sistema unico di prenotazione esami», che consente a soggetti abilitati di prenotare in via telematica l'esame di guida, in un'ottica di semplificazione delle procedure e di migliore allocazione del personale degli uffici della motorizzazione civile, in precedenza a tal fine impiegati;
Ritenuto quindi opportuno modificare il dettato dell'art. 1, comma 6, del decreto ministeriale 20 aprile 2012, per renderlo compatibile con le predette procedure telematiche;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 20 aprile 2012

1. All'art. 1, comma 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 aprile 2012 le parole: «: tale documentazione deve essere esibita, in originale e copia, all'atto di prenotazione della prova pratica di guida» sono sostituite dalle seguenti: «. Il possesso di tale documentazione deve essere comprovato, all'atto di prenotazione della prova pratica di guida, con le modalita' stabilite con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
2. L'allegato 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 aprile 2012 e' sostituito dall'allegato al presente decreto.
Il presente decreto, unitamente all'allegato, che ne forma parte integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 3 ottobre 2012

Il Vice Ministro: Ciaccia

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2012 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 14, foglio n. 56
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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