IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni; Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano - Prot. n. 901/198805672 Gab. del 15 ottobre 2012, con la quale e' stata comunicata l'emanazione, in data 26 settembre 2012, da parte del GIP del Tribunale di Milano, dell'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p.) nei confronti del sig. Domenico Zambetti, Consigliere regionale e Assessore alla Casa della Regione Lombardia, per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 416-ter c.p., 110, 416-bis c.p., 110, 81 cpv., 319, 319-bis e 321 del codice penale; Vista la medesima nota della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano - del 15 ottobre 2012, con la quale venivano inviati gli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano relativi al fascicolo processuale proc. n. 73990/10 R.G. e proc. n. 14548/10 R.G. G.I.P. a carico del sig. Domenico Zambetti, Consigliere regionale e Assessore alla Casa della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 15, comma 4-ter, della citata legge n. 55/1990; Vista l'ordinanza con la quale e' stata disposta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa in data 26 settembre 2012 dal GIP presso il Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 285 del codice di procedura penale, nei confronti del Consigliere regionale e Assessore alla Casa della Regione Lombardia sig. Domenico Zambetti, per i reati di cui agli articoli 416-ter c.p., 110, 416-bis c.p., 110, 81 cpv., 319, 319-bis e 321 del codice penale; Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-bis, dispone la sospensione di diritto dalla carica di «presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale» quando e' disposta, tra l'altro, l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 285 del codice di procedura penale; Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi abrogativi operati dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, e' tuttora applicabile nei confronti non soltanto dei consiglieri regionali, ma altresi' di tutti gli «amministratori regionali» come peraltro ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003; Rilevato, pertanto, che dalla data del 26 settembre 2012 decorre la sospensione prevista dal suddetto art. 15, comma 4-bis, della legge n. 55/1990; Attesa la necessita' e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilita' degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17020/2003; Sentiti il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport ed il Ministro dell'interno;
Decreta:
A decorrere dal 26 settembre 2012 e' accertata la sospensione del sig. Domenico Zambetti dalla carica di Consigliere regionale e di Assessore alla Casa della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55. In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso. Roma, 26 ottobre 2012
Il Presidente: Monti |