Gazzetta n. 263 del 10 novembre 2012 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 2012 |
Differimento del termine ultimo dei pagamenti in scadenza nel periodo dal 1° al 16 dicembre 2012, per favorire l'accesso, da parte dei contribuenti interessati, al finanziamento di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, prevedendo la possibilita' che, in caso di differimento del pagamento non superiore ai primi venti giorni, possa non essere applicata la maggiorazione dello 0,40 per cento mensile; Visto l'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, che introduce, in relazione al sisma del mese di maggio 2012, una particolare modalita' di finanziamento a favore dei titolari di reddito d'impresa per il pagamento dei tributi, contributi e premi sospesi, nonche' per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013; Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 22 ottobre 2012, con il quale e' stato approvato il modello di comunicazione dei dati per l'accesso al finanziamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 11, comma 11, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174; Considerato che la nuova modalita' di finanziamento introdotta dal decreto-legge n. 174 del 2012 reca specifici adempimenti connessi all'accesso al finanziamento agevolato da parte dei contribuenti e degli intermediari; Ritenuto, pertanto, opportuno disporre un differimento dei pagamenti in scadenza nel periodo dal 1°al 16 dicembre 2012 per favorire l'accesso, da parte dei contribuenti interessati, alla particolare disciplina di finanziamento agevolato prevista dall'art. 11 del decreto-legge n. 174 del 2012; Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Termini per l'effettuazione di versamenti per il periodo 1° dicembre-16 dicembre 2012
1. Relativamente ai soggetti che accedono al finanziamento di cui all'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, il termine ultimo per i pagamenti di tributi, contributi e premi che scadono nel periodo compreso dal 1° al 16 dicembre 2012 e' fissato al 17 dicembre 2012. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 ottobre 2012
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Monti Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli |
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