Gazzetta n. 263 del 10 novembre 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 23 ottobre 2012 |
Riconoscimento, alla sig.ra Araceli Ordonez Guadalupe Cervantes, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale
Vista l'istanza, in data 20.10.2005, con la quale la Sig.ra Cervantes Ordonez Araceli Guadalupe, nata il 6.12.1972 a Lima (Peru'), a suo tempo cittadina peruviana, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Cirujano Dentista", rilasciato il 26.8.2004 dall'"Universidad Inca Garcilaso de la Vega" di Lima (Peru'), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra; Vista la certificazione della Prefettura-Ufficio territoriale di Caserta in data 13.9.2012, esibita dalla stessa; Preso atto che la suddetta certificazione attesta che all'interessata, con decreto del Ministero dell'interno in data 17.5.2012, e' stata conferita la cittadinanza italiana e che alla stessa compete il prenome di Araceli Guadalupe ed il cognome Cervantes, in conformita' alla legge italiana; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334; Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese Terzo da parte dei cittadini non comunitari; Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; Tenuto conto che nella riunione del 13.12.2005 della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, si e' ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale nelle seguenti materie: endodonzia; protesi dentaria; medicina legale, parodontologia; ortodonzia; Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 20 febbraio 2012 e 1° ottobre 2012, a seguito della quale la Sig.ra Cervantes Ordonez Araceli Guadalupe e' risultata idonea; Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attivita' di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonche' i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;
Decreta:
Art. 1
1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo "Cirujano Dentista", rilasciato il 26.8.2004 dall'"Universidad Inca Garcilaso de la Vega" di Lima (Peru') alla Sig.ra Cervantes Ordonez Araceli Guadalupe, nata il 6.12.1972 a Lima (Peru'), cittadina italiana, e' riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. 2. La D.ssa Araceli Guadalupe Cervantes e' autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri. 3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 ottobre 2012
p. il direttore generale: Parisi |
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