Gazzetta n. 262 del 9 novembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 22 ottobre 2012
Autorizzazione alla certificazione CE degli ascensori ai sensi della direttiva europea 95/16/CE sugli ascensori e s.m.i., rilasciata alla «Triveneto S.r.l.», in Covolo di Pederobba.


IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica

Visto il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia.", in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);
Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attivita' produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attivita' produttive»;
Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori e sue successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010;
Visto il Decreto 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008.";
Visto il Decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato.";
Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformita' alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attivita' di valutazione della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza, tra le altre, della DIRETTIVA 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
Visto il decreto di proroga, al 30 settembre 2012, della citata autorizzazione all'esercizio delle attivita' di certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE, per gli allegati VI Esame finale e X Verifica di unico prodotto (Modulo G) della direttiva 95/16/CE, a favore dell'Organismo TRIVENETO S.r.l., rilasciato il 13 luglio 2012;
Vista l'istanza di autorizzazione alla certificazione CE presentata dall'Organismo TRIVENETO S.r.l., ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di recepimento della Direttiva 95/16/CE per l'allegato V "Esame CE del tipo (Modulo B)", allegato VI "Esame Finale" e allegato X "Verifica di unico prodotto (Modulo G)" e per gli articoli 13 "Verifiche periodiche" e 14 "Verifiche straordinarie", ritenuta ricevibile e acquisita in atti al prot. n. 148129 del 28 giugno 2012;
Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 27/07/2012, in data 21/08/2012 prot. N. 179042, con la quale e' rilasciato alla societa' TRIVENETO S.r.l. l'accreditamento per la norma UNI CEI EN 45011:1999 per la direttiva 95/16/CE, modulo B -esame CE del tipo- (Allegato V, lettera B), Esame finale (Allegato VI), modulo G -verifica di un unico prodotto- (Allegato X), attivita' di ispezione di cui agli articoli 13 "Verifiche periodiche" e 14 "Verifiche straordinarie", di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 citato;
Vista l'integrazione all'istanza di autorizzazione alla certificazione CE presentata dall'Organismo TRIVENETO S.r.l., con la quale si specifica che la richiesta di autorizzazione per l'allegato V "Esame CE del tipo (Modulo B)" della Direttiva 95/16/CE e' relativa soltanto alla lettera B, "Esame CE del tipo di ascensore", ritenuta ricevibile e acquisita in atti al prot. n. 210339 del 11/10/2012;
Considerato che ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 e 14 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 possono effettuare le verifiche periodiche e quelle straordinarie sugli ascensori gli organismi di certificazione notificati per le valutazioni di conformita' di cui agli allegati VI o X;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;
Sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza al disposto art. 9, comma 2) del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 con nota del 12 ottobre 2012;

Decreta:

Art. 1

1. L'Organismo Triveneto S.r.l. e' autorizzato all'esercizio delle attivita' di certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99 "Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori", per gli allegati di seguito riportati:
a) Allegato V, lettera B: Esame CE del tipo di ascensore (Modulo B);
b) Allegato VI: Esame finale;
c) Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G).
2. La valutazione e' effettuata dall'Organismo conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 citato.
3. L'organismo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 e 14 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, puo' effettuare verifiche periodiche e straordinarie sugli ascensori.
 
Art. 2

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.
3. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV, ai fini di controllo dell'attivita' di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.
 
Art. 3

1. La presente autorizzazione ha la validita' di 4 anni a partire dal 27 luglio 2012 (data di delibera di accreditamento) ed e' notificata alla Commissione europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validita' temporale di cui al comma 1.
 
Art. 4

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell'art. 47 della legge 06 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'Organismo di certificazione.
2. L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalita' di versamento, previsto all'art. 11, comma 2, -1-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.
 
Art. 5

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non e' piu' conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VII della direttiva 95/16/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravita' del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.
 
Art. 6

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il medesimo e' efficace dalla notifica al soggetto che ne e' destinatario.

Roma, 22 ottobre 2012

Il direttore generale: Vecchio
 
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