Gazzetta n. 261 del 8 novembre 2012 (vai al sommario)
UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA
DECRETO RETTORALE 29 ottobre 2012
Emanazione del nuovo Statuto.


IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Roma «La Sapienza», emanato con decreto rettorale n. 545 del 4 agosto 2010 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 188 del 13 agosto 2010;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, in particolare, l'art. 2, che prevede, tra l'altro, la modifica degli statuti da parte delle Universita' in materia di organizzazione e di organi di governo dell'ateneo;
Visto il decreto rettorale n. 3582 del 26 ottobre 2011, con il quale e' stato approvato il testo revisionato dello Statuto dell'Universita' «La Sapienza»;
Vista la nota del 26 ottobre 2011, con la quale il predetto Statuto e' stato inoltrato al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 7, della legge n. 240/2010 e dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;
Vista la nota del 24 febbraio 2012, prot. n. 1020, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha formulato alcune osservazioni e richieste di modifiche rispetto al testo statutario trasmesso;
Vista la delibera del 16 ottobre 2012 con la quale il Senato Accademico ha approvato, recependo le osservazioni e le richieste ministeriali, il testo definitivo del nuovo Statuto dell'Universita' «La Sapienza», previo parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9 ottobre 2012;
Considerato che al predetto testo definitivo sono state apportate modifiche ulteriori rispetto a quelle inerenti alle osservazioni ministeriali, che si sono rese necessarie per un verso, al fine di garantire la coerenza logico-sistematica del testo statutario e, per altro verso, in quanto discendenti o conseguenti alla normativa di settore intervenuta successivamente alla trasmissione al Ministero del nuovo Statuto;
Vista la nota del 19 ottobre 2012, prot. n. 62551, con la quale il nuovo Statuto e' stato inviato al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la nota prot. n. 6744, del 24 ottobre 2012, con la quale il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca ha preso atto delle modifiche apportate al nuovo Statuto, a seguito delle osservazioni ministeriali, ritenendole conformi a quanto previsto dalla legge n. 240/2010;
Ritenuto che sia stato, pertanto, compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione del nuovo Statuto dell'Universita' «La Sapienza»;
Sentito il direttore generale;

Decreta:

E' emanato il nuovo Statuto dell'Universita' degli Studi di Roma «La Sapienza», che e' allegato al presente decreto quale sua parte integrante.
Lo Statuto emanato con il presente decreto entrera' in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 29 ottobre 2012

Il rettore: Frati
 
Allegato

Statuto dell'Universita' degli studi di Roma «La Sapienza»
Titolo primo
Principi generali
Art. 1.
Natura e finalita'

1. L'Universita' degli Studi di Roma "La Sapienza", di seguito denominata anche "Sapienza Universita' di Roma" e con denominazione breve "Sapienza", e' una comunita' di ricerca, di studio e di formazione, cui partecipano a pieno titolo, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni e responsabilita', docenti, personale tecnico-amministrativo, dirigenti e studenti. La "Sapienza" e' ordinata in forma di istituzione pubblica, dotata di autonomia scientifica, didattica e organizzativa, nonche' di autonomia finanziaria e contabile.
2. La "Sapienza" esplica, in stretta relazione tra loro, le funzioni fondamentali e primarie della ricerca scientifica e della didattica, organizzando i diversi tipi di formazione di livello superiore, l'orientamento, l'aggiornamento culturale e professionale, i master e i corsi di alta formazione e le attivita' a queste strumentali e/o complementari.
3. La "Sapienza" promuove e favorisce le dimensioni internazionali degli studi, dell'insegnamento e della ricerca scientifica, partecipa all'alta formazione e alla ricerca internazionale, considera tra i propri obiettivi fondamentali la promozione di titoli congiunti, lo sviluppo della mobilita' internazionale di docenti e studenti, nonche' l'ammissione e la formazione di studenti stranieri.
4. La "Sapienza" assume ogni iniziativa affinche' l'esercizio del diritto allo studio venga pienamente assicurato, in applicazione dei principi della Costituzione. Contribuisce, inoltre, nei limiti dei propri mezzi e competenze, a garantire la compiuta realizzazione del diritto degli studenti a conseguire i loro obiettivi di formazione culturale e professionale anche mediante percorsi di eccellenza e/o metodologie didattiche innovative, comprese quelle telematiche, organizzati direttamente e/o con specifiche istituzioni proprie o partecipate.
5. La "Sapienza" garantisce ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori ed equiparati autonomia di ricerca e liberta' d'insegnamento e pari opportunita' di accesso ai finanziamenti per la ricerca e agli strumenti e strutture per essa necessari, nonche' al relativo coordinamento; i finanziamenti devono essere assegnati sulla base di progetti valutati secondo i criteri in uso nella comunita' scientifica internazionale.
6. La "Sapienza" persegue le proprie finalita' nel rispetto della dignita' della persona umana, nel pluralismo delle idee e nella trasparenza dell'informazione e delle procedure. La "Sapienza" tutela la piena liberta' delle idee e l'espressione delle liberta' politiche, sindacali e religiose; garantisce a tutto il personale e agli studenti le condizioni necessarie per esprimere e comunicare liberamente il proprio pensiero; assicura pari opportunita' nel lavoro e nello studio. La "Sapienza" predispone un codice etico, che e' approvato dal Senato Accademico.
7. La "Sapienza" provvede a disciplinare con apposito Regolamento, approvato dal Senato Accademico su proposta delle strutture interessate, i Corsi di Dottorato di ricerca con sede amministrativa presso la "Sapienza", promuovendo e sostenendo le Scuole di Dottorato e l'internazionalizzazione dei dottorati.
8. La "Sapienza" partecipa alla promozione, organizzazione e realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale e internazionale attraverso le sue strutture e puo' partecipare a societa' di capitale e a istituzioni non a fini di lucro, sia per promuovere modalita' innovative di erogazione di attivita' formative e di aggiornamento, sia per promuovere attivita' di servizio, anche di tipo professionale, connesse con le proprie finalita' istituzionali. Le proposte relative sono approvate dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico per le rispettive competenze.
9. La "Sapienza" ha tra i propri obiettivi il trasferimento dell'innovazione al sistema produttivo. La "Sapienza" puo' costituire o partecipare societa' di capitale o altre forme associative di diritto privato, sia per la promozione, progettazione ed esecuzione di attivita' di ricerca, sia per promuovere e favorire la nascita di imprese finalizzate all'utilizzazione dei risultati della ricerca. Favorisce lo sviluppo della ricerca applicata, anche mediante erogazione di attivita' di servizio e di progettazione, in ambito tecnico-professionale, coerenti con le proprie finalita' didattiche, di ricerca e di qualificazione tecnico-scientifica del personale docente. Le proposte relative sono approvate dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico per le rispettive competenze.
10. La "Sapienza" favorisce il tutorato e percorsi formativi commisurati ai bisogni degli studenti, tramite una didattica di qualita', realizzata direttamente o in compartecipazione con altre istituzioni, anche veicolata per via telematica e destinata agli studenti a tempo pieno e a tempo definito, agli studenti lavoratori o a particolari categorie di utenti.
11. La "Sapienza" promuove e favorisce la partecipazione di tutte le componenti costitutive della comunita' anche attraverso forme di partecipazione, di consultazione e di presentazione di istanze e proposte, definite attraverso un apposito regolamento approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze.

Art. 2.
Principi organizzativi generali

1. La "Sapienza" ha piena capacita' di diritto pubblico e privato, che esercita nel rispetto dei propri fini istituzionali, con esclusione di qualsiasi profitto non devoluto ai medesimi scopi.
2. La "Sapienza" favorisce la discussione e il confronto sui problemi connessi con l'attuazione dei propri fini istituzionali. Garantisce la pubblicita' delle proposte e dei provvedimenti dei propri organi di governo, con esclusione di quanto implichi questioni di natura privata o personale; a tal fine assicura adeguata conoscibilita', mediante il sito istituzionale o tramite altre modalita' telematiche, sia degli avvisi di convocazione agli interessati, sia in generale dei verbali di tutti gli organi collegiali.
3. La "Sapienza" favorisce la partecipazione di tutte le categorie del personale e degli studenti alle elezioni delle rappresentanze e delle cariche, garantendo la segretezza del voto.
4. Il bilancio della "Sapienza" e' reso pubblico secondo la normativa vigente.
5. Ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. o) della l. 30.12.2010, n. 240, e in attuazione dei principi in materia di bilancio unico di Ateneo, e' ammessa la delega delle funzioni da parte del Direttore Generale. I limiti e gli ambiti della delega sono disciplinati nel Regolamento di amministrazione, finanza e contabilita'.

Art. 3.
Patrocinio legale dell'Universita'

1. La "Sapienza", ai sensi dell'art. 56 del R.D. 31.08.1933, n. 1592, e' rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorita' giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative speciali, sempreche' non sussista conflitto d'interessi con le amministrazioni statali, le regioni e altri enti pubblici che hanno facolta' di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. La "Sapienza" puo' avvalersi del patrocinio degli avvocati interni o, sulla base di apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente, degli avvocati del libero foro.
2. Il Rettore, quale rappresentante legale, conferisce agli avvocati dell'Ufficio legale interno di Ateneo procura alle liti, previa motivata disposizione del Direttore Generale; conferisce, inoltre, procura alle liti, previa motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, agli avvocati del libero foro.

Art. 4.
Pianificazione e valutazione delle attivita'

1. La "Sapienza" svolge le sue funzioni istituzionali all'interno del sistema universitario pubblico nazionale e regionale, al cui coordinamento e alla cui autoregolazione partecipa, per quanto di sua competenza.
2. La "Sapienza" adotta un modello organizzativo nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia, responsabilita', trasparenza e semplificazione delle procedure, nonche' nel rispetto della distinzione tra le attivita' di indirizzo, le attivita' di gestione e le attivita' di controllo.
3. La "Sapienza" predispone specifici programmi e progetti di sviluppo, tenendo conto delle esigenze delle diverse aree culturali. Concorre con proprie proposte al piano nazionale di sviluppo delle universita' e alla programmazione pluriennale della ricerca scientifica e tecnologica. Concorre, inoltre, alla programmazione sanitaria regionale.
4. Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, per le rispettive competenze, determinano gli obiettivi strategici in tema di politica culturale, scientifica e didattica e gli obiettivi di efficacia e di efficienza nelle attivita' di ricerca, di didattica e di servizio dell'Universita' nel suo complesso e nelle sue articolazioni fondamentali, espressione diversificata della pluralita' culturale e scientifica della Sapienza (Dipartimenti, Facolta') o strumentali a specifiche finalita' (Centri, strutture amministrative e tecniche).
5. La "Sapienza" valuta tramite i competenti organi i costi e i rendimenti dei centri di spesa in relazione alle risorse loro attribuite, agli obiettivi assegnati ed ai risultati conseguiti. A tal fine elabora, dandone la massima diffusione e pubblicita', indicatori di efficienza e di costo, anche differenziati per aree scientifico-culturali e per le specifiche strutture amministrative e tecniche, atti a quantificare l'impiego delle risorse, a valutare il grado della loro utilizzazione e la congruenza tra obiettivi prefissati e risultati realizzati. Il sistema di valutazione premiale delle diverse attivita' istituzionali e' applicato ai Dipartimenti, alle Facolta', nonche' ai Centri ed alle strutture amministrative e tecniche.
6. La valutazione delle attivita' istituzionali e' attuata attraverso il Nucleo di valutazione di Ateneo, composto in maggioranza da esperti esterni all'Ateneo. Al Nucleo di valutazione si applicano le disposizioni previste dall'art 21. Il Nucleo si avvale di indicatori di qualita' scientifica e didattica approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, definiti sulla base dei criteri in uso nella comunita' scientifica internazionale. I criteri, integrabili dal Direttore Generale per le sue specifiche competenze, sono parzialmente differenziabili per grandi aree, acquisite eventuali proposte del Collegio dei Direttori di Dipartimento, delle Commissioni paritetiche docenti-studenti, nonche' dei Comitati di monitoraggio di Facolta' di cui all'art. 12. I Comitati di monitoraggio svolgono funzioni di supporto al Nucleo di valutazione di Ateneo, anche nell'attivita' di valutazione dei Dipartimenti afferenti a ciascuna Facolta'. La valutazione e' effettuata in coerenza con i criteri generali determinati a livello di Ateneo. La relazione annuale di valutazione sulla ricerca e sulla didattica e' predisposta dal Nucleo di valutazione ed e' fondata anche sui dati e giudizi dei Comitati di monitoraggio di Facolta', di cui all'art. 12, comma 3, lettera d). La relazione annuale e' sottoposta all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, che si esprimono per le rispettive competenze.
7. La "Sapienza", al fine di assicurare qualita' al suo sistema, si avvale di un Presidio di qualita', denominato "Team qualita'", disciplinato da apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
8. La valutazione della ricerca deve comprendere in ogni caso: a) risultati stimati secondo criteri internazionali anche differenziati per aree scientifico-culturali; b) entita' dei prodotti; c) finanziamenti da fonti esterne ed interne all'Universita' tenuto conto delle specifiche aree disciplinari.
Gli indicatori per la valutazione della didattica debbono comprendere in ogni caso: a) durata della frequenza di un corso di studio rispetto a quella legale; b) risultati di apprendimento attesi, comprendendo in cio' anche quanto emerge dalle opinioni degli studenti; c) tempo intercorso tra il conseguimento del titolo e l'occupazione; d) formazione in rapporto alla occupazione conseguita.
9. La "Sapienza", al fine di assicurare alti livelli qualitativi e organizzativi dell'attivita' didattica, si avvale di un Comitato paritetico di Ateneo, presieduto dal Rettore o da un suo delegato e composto da una rappresentanza delle strutture didattiche e degli studenti.
10. Ai Direttori di Dipartimento e ai Presidi di Facolta' e' corrisposta un'indennita', secondo quanto stabilito dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze. L'indennita' e' legata sia alla carica sia al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
11. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, da parte dei Direttori di Dipartimento o dei Presidi di Facolta', puo' comportare, previa motivata deliberazione da parte del Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, la sospensione dalla funzione da parte del Rettore e il conseguente re-invio alla struttura di riferimento per l'elezione del Direttore o del Preside.

Art. 5.
Ricerca scientifica

1. La "Sapienza" considera prioritaria e primaria la sua funzione nell'attivita' di ricerca, ne favorisce la dimensione internazionale, promuove, anche attraverso specifiche strutture, il trasferimento dei risultati della ricerca al sistema culturale, produttivo e della societa' civile. Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione dettano, per le rispettive competenze, indirizzi tesi a realizzare queste finalita'.
2. Per la valutazione e la selezione di progetti di ricerca finanziati con proprie risorse la "Sapienza" si avvale di una "Commissione ricerca", presieduta dal Rettore o da un suo delegato e composta da rappresentanti delle macroaree. Il Senato Accademico li designa, su proposta dei Dipartimenti afferenti a ciascuna macroarea, in misura paritaria tra i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori sulla base del loro curriculum scientifico. La Commissione, sulla base di criteri predefiniti, sceglie i valutatori dei progetti, che operano di norma con il sistema della valutazione anonima. La Commissione, in relazione alle valutazioni, formula le proposte motivate di finanziamento per i progetti giudicati positivamente, assicurando adeguata pubblicizzazione alla comunita' accademica. La Commissione puo' inviare proposte al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione in merito alle politiche per la ricerca.

Art. 6.
Diritti e doveri degli studenti

1. Gli studenti hanno diritto ad una formazione di qualita', a lezioni ed attivita' formative complementari disposte secondo il calendario accademico e le determinazioni del Senato Accademico, all'accesso facilitato al sistema bibliotecario dell'Universita', alla partecipazione ad attivita' di avvio alla ricerca scientifica, anche con la mobilita' temporanea in istituzioni di formazione e ricerca anche internazionali. L'Universita' si impegna a rimuovere gli ostacoli che limitano o impediscono l'accesso agli stessi diritti da parte degli studenti diversamente abili. I doveri ed i diritti degli studenti sono specificati nell'apposita "Carta dei doveri e dei diritti", predisposta dal Senato Accademico, sentito il "Garante degli studenti", di cui al successivo comma 5.
2. Agli studenti dei diversi Corsi di Studio e' garantito l'accesso alle competenze scientifico-formative presenti in altri Corsi di Studio sia per gli insegnamenti che per lo sviluppo della tesi di laurea. L'accesso e' disciplinato nel Regolamento didattico di Ateneo.
3. Gli studenti hanno il dovere di partecipare, nei termini disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo, alle attivita' formative predisposte dalle strutture che organizzano il Corso di Studio al quale sono iscritti, di sottoporsi alle prove che danno luogo al conseguimento dei crediti formativi, nonche' a quelle che consentono di valutare la qualita' della formazione anche in termini comparativi con strutture didattiche similari, anche internazionali.
4. Gli studenti hanno diritto di libera aggregazione, anche funzionale alla partecipazione alle elezioni nei diversi organi, e alla gestione di spazi comuni a tal fine identificati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico; essi possono chiedere l'accesso ai dati necessari per l'esercizio dei compiti connessi alla rappresentanza, ai sensi della normativa vigente.
5. E' istituito a livello di Universita' e di ciascuna Facolta' il "Garante degli studenti", che ha l'autorita' e il compito d'intervenire, anche sulla base di istanze motivate, presentate dagli studenti, per segnalare disfunzioni e limitazioni dei loro diritti, come stabiliti dallo Statuto. Il "Garante degli studenti" di Universita' e di Facolta' e' autorita' indipendente da chi rappresenta le corrispondenti istituzioni. Il Garante di Universita' riunisce periodicamente i Garanti di Facolta' ed ha l'autorita' di consultare i rappresentanti degli studenti negli organi collegiali e i responsabili delle strutture, ove opportuno; egli relaziona semestralmente al Rettore ed al Senato Accademico.
6. La "Sapienza" persegue una politica per gli studenti rivolta a favorirne la mobilita' internazionale, a valorizzarne le capacita', a premiarne il merito e l'impegno, a rimuovere gli ostacoli perche' gli studenti possano conseguire una preparazione di qualita' e nei tempi previsti dagli ordinamenti didattici a favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro. La politica in favore degli studenti si concretizza attivando modalita' didattiche opportune, ivi compresi il tutorato e la didattica telematica, agevolazioni come esenzione dalle tasse per gli studenti meritevoli e possibilita' di accesso alla Scuola Superiore di Studi Avanzati.

Art. 7.
Diritti e doveri dei docenti e del personale tecnico-amministrativo

1. Ai singoli docenti e' garantita autonomia di ricerca e liberta' di insegnamento secondo le modalita' previste dal presente Statuto e nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 33 della Costituzione, nonche' nell'osservanza della legislazione in materia di ordinamenti universitari, di diritto allo studio e di stato giuridico del personale.
2. I docenti di ruolo sono sottoposti a valutazione delle loro attivita' sulla base di un Regolamento approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, per le rispettive competenze. La valutazione sull'attivita' di ricerca e' effettuata sulla base degli indicatori in uso nella comunita' scientifica internazionale per le specifiche aree CUN, anche in termini comparativi tra strutture (Facolta', Dipartimenti, Centri), gruppi di docenti e singoli docenti. Analogamente viene effettuata la valutazione dell'attivita' didattica, tenendo conto dei giudizi espressi dagli studenti, anche in termini comparativi tra strutture organizzative e di coordinamento della didattica. I docenti hanno l'obbligo di assolvere alle funzioni didattiche loro assegnate e di trasmettere all'Universita' i dati sulla propria attivita' di ricerca e didattica nei tempi stabiliti e con le modalita' richieste. Il mancato assolvimento di tali obblighi comporta l'esclusione dalla richiesta di accesso ai fondi di finanziamento; esso e' elemento negativo nella valutazione dell'attivita' delle Facolta' e dei Dipartimenti di appartenenza e costituisce motivo di avvio di procedimento disciplinare secondo le norme vigenti. E' fatto obbligo ai docenti di ruolo di inserire il proprio curriculum nel sito di struttura.
3. Il personale tecnico-amministrativo svolge le proprie funzioni in modo coordinato, in relazione alle finalita' della struttura organizzativa cui afferisce. Ogni struttura e' sottoposta a valutazione periodica riguardo l'efficacia e l'efficienza della sua attivita' secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione. La valutazione dei singoli avviene nel rispetto delle procedure previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto.
4. La "Sapienza" tutela le forme di associazione dei docenti e del personale tecnico-amministrativo. La "Sapienza" garantisce e favorisce la loro possibilita' di comunicare e di riunirsi, anche utilizzando le strutture dell'Ateneo, dettando a tal fine specifiche norme.

Art. 8.
Collegio di disciplina

1. E' istituito il Collegio di disciplina della "Sapienza". Esso e' competente per tutti i procedimenti di disciplina relativi ai professori ordinari, associati e ai ricercatori, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura, tra quelle previste dall'art. 87 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, anche a seguito di rilevante violazione del Codice etico per gli aspetti di competenza del Collegio stesso. Al Collegio di disciplina e' assicurata la terzieta' nella fase istruttoria, coordinata da un dirigente specifico.
2. Il Collegio di disciplina della "Sapienza" e' composto da 3 professori ordinari, 3 professori associati e 3 ricercatori, quali membri effettivi, e da altrettanti supplenti, tutti in regime di tempo pieno. Il Rettore presenta una lista di 18 eleggibili per ciascuna categoria di docenti sulla base di nominativi proposti dai Dipartimenti.
3. Il Senato Accademico designa, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, 3 membri effettivi e 3 supplenti per ciascuna categoria.
4. Il Collegio e' presieduto da un docente universitario eletto dal Collegio tra i suoi componenti a maggioranza assoluta. Il mandato dei componenti del Collegio di disciplina e' di quattro anni e non e' consecutivamente rinnovabile.
5. Il procedimento di disciplina e' promosso dal Rettore.
6. Il Collegio di disciplina svolge la fase istruttoria del procedimento ed esprime parere conclusivo, entro trenta giorni, circa la responsabilita' del docente sottoposto a procedimento e circa la sanzione nei suoi confronti. Il Collegio di disciplina convoca il docente sottoposto a procedimento; questi puo' farsi assistere da un avvocato.
7. In caso di assenza di uno o piu' membri effettivi, subentrano i rispettivi membri supplenti.
8. In caso di rinvio del procedimento ad una nuova seduta il Collegio di disciplina prosegue la propria attivita' fino alla decisione, con la stessa composizione della prima seduta.
9. Il docente sottoposto a procedimento penale e colpito da misura restrittiva della liberta' personale e' sospeso d'ufficio dal servizio con delibera del Consiglio di Amministrazione. In tutti gli altri casi, il Collegio di disciplina puo' proporre al Consiglio di Amministrazione la sospensione dal servizio del docente sottoposto a procedimento penale e rinviato a giudizio per fatti di particolare gravita'. Il Collegio puo', altresi', proporre al Consiglio di Amministrazione la sospensione del docente sottoposto a procedimento disciplinare per violazioni particolarmente gravi dei doveri d'ufficio. In questi casi, il Collegio propone un tempo determinato per la durata della sospensione in base alla normativa vigente.
10. Entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione, conformemente a quanto stabilito dal Collegio di disciplina. Resta ferma la competenza del Rettore in merito alla cognizione di fatti che possano dar luogo all'irrogazione della censura.
11. Il Regolamento interno del Collegio di disciplina e' approvato dal Senato Accademico.

Art. 9.
Codice etico

1. La "Sapienza" adotta, ai sensi della normativa vigente, il Codice etico, che individua le regole di condotta degli appartenenti alla comunita' universitaria nei confronti sia dell'istituzione sia di terzi, nel rispetto dei diritti individuali.
2. Le disposizioni del Codice etico sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonche' a regolare i casi di conflitti di interessi, di violazione delle norme o di conflitti sulla proprieta' intellettuale.
3. Il Codice etico della "Sapienza" e' deliberato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed emanato con decreto rettorale.
4. Ai fini della divulgazione, del rispetto e dell'attuazione del Codice etico e' istituita presso la "Sapienza" un'apposita Commissione etica. La Commissione etica, designata dal Senato accademico e nominata con decreto rettorale, sentito il Direttore Generale, e' composta da due rappresentanti del personale docente, due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e due rappresentanti degli studenti, con parita' di genere. I rappresentanti del personale docente e tecnico-amministrativo possono essere anche esterni all'Universita'.
5. Sulle violazioni del Codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, decide il Senato Accademico, su proposta del Rettore, tenuto conto dell'istruttoria curata dalla Commissione etica.
6. L'accertata violazione di regole di condotta previste dal Codice etico, nel rispetto del principio di gradualita', da' luogo all'irrogazione delle seguenti sanzioni.
Personale Docente:
a) richiamo formale;
b) sospensione dalla carica accademica o dall'incarico di responsabilita' ricoperto, fino ad un anno;
c) decadenza dalla carica accademica o dall'incarico di responsabilita' ricoperto;
d) impossibilita' di ricoprire cariche accademiche o incarichi di responsabilita', per un periodo non superiore a cinque anni;
e) sospensione per il massimo di tre anni dall'accesso ai fondi per la ricerca e/o per la didattica dell'Ateneo.
Personale tecnico-amministrativo:
a) richiamo formale;
b) sospensione dall'incarico di responsabilita' ricoperto, fino ad un anno;
c) decadenza dall'incarico di responsabilita' ricoperto;
d) decadenza dalla carica di rappresentante del personale tecnico-amministrativo negli organi collegiali dell'Ateneo;
e) impossibilita' di ricoprire incarichi di responsabilita', per un periodo non superiore a cinque anni.
Studenti:
a) richiamo formale;
b) sospensione fino ad un massimo di quattro mesi dalla carriera universitaria;
c) decadenza dalla carica di rappresentante degli studenti negli organi collegiali dell'Ateneo.

Titolo secondo
Strutture organizzative
Art. 10.
Articolazione delle strutture della Sapienza

1. La "Sapienza", al fine di garantire l'unita' degli studi universitari e di salvaguardare la pluralita' di culture che ad essa contribuiscono e, al tempo stesso, di favorire il processo di decentramento organizzativo e di valutazione delle attivita', si articola in Dipartimenti e Facolta' autonomi sotto il profilo amministrativo ed organizzativo, dotati di organi e regolamenti propri, adottati sulla base di regolamenti tipo approvati dal Senato Accademico. Sono altresi' attivabili Centri secondo quanto disciplinato dal presente Statuto. La "Sapienza" puo' altresi' concorrere ad analoghe strutture inter-universitarie finalizzate alla ricerca ed alla formazione.
2. Gli organi centrali di governo della "Sapienza" sono competenti in materia di pianificazione strategica e di indirizzo, di bilancio, di attribuzione programmata ed indicizzata delle risorse, di definizione degli indicatori di efficienza-efficacia delle diverse strutture didattico-scientifiche, amministrative e di servizio, di relazioni internazionali, di servizi informatici generali e di organizzazione dei servizi e delle strutture comuni, di politiche del personale, di offerta formativa, di orientamento e inserimento nel lavoro, di criteri generali dei rapporti con gli studenti, di tutela del patrimonio dell'Universita' e degli interventi edilizi, di valutazione delle attivita' svolte e dei risultati raggiunti.
3. Ai Dipartimenti ed ai relativi organi di governo spetta ogni altra attribuzione in materia di organizzazione e gestione delle attivita' di ricerca e delle attivita' didattiche di competenza e di quanto ad esse correlato, come specificato nei successivi artt. 11 e 12. Alle Facolta', quali strutture di raccordo, spettano funzioni di coordinamento nonche' di razionalizzazione delle attivita' didattiche dei Dipartimenti ad esse afferenti, nonche' di collaborazione con il Nucleo di Valutazione di Ateneo ai fini della valutazione delle attivita' dei Dipartimenti.
4. Ai Dipartimenti afferiscono professori ordinari, associati e ricercatori, in misura non inferiore a 50 unita'. Ogni eccezione dovra' essere deliberata dal Senato Accademico, che terra' conto delle caratteristiche dell'area e/o della Facolta', fermo restando il limite minimo di 40 unita'. Ai Dipartimenti afferisce altresi' personale tecnico-amministrativo, assegnato sulla base di indicatori correlati con le attivita' di pertinenza.
5. Ogni Dipartimento afferisce ad una specifica Facolta' che li coordina. Le Facolta' - non oltre dodici - aggregano non meno di tre e non oltre dodici Dipartimenti; eventuali deroghe riguardanti il numero dei Dipartimenti aggregati ad una Facolta' sono deliberate, a maggioranza assoluta degli aventi titolo, dal Senato Accademico.
6. I Dipartimenti sono dotati di risorse finanziarie da destinare a spese di investimento e di funzionamento; ad essi viene, inoltre, attribuito, secondo modalita' e criteri stabiliti dal Senato Accademico, un budget-docenti, espresso in punti organico, pari all'80 per cento di quanto determinato dal Consiglio di Amministrazione, che puo' essere destinato a concorsi, chiamate o trasferimento dei docenti. Parte del budget-docenti, il 20 per cento, secondo quanto determinato dal Consiglio di Amministrazione, e' attribuito dalla Facolta' ai Dipartimenti su base premiale e progettuale.
7. I Dipartimenti, le Facolta' ed i Centri si avvalgono, per le proprie finalita' istituzionali, dei servizi centrali della "Sapienza".
8. Il Consiglio di Amministrazione approva, con delibera motivata, anche sulla base di proposte provenienti dal Collegio dei Direttori di Dipartimento, l'istituzione, la riorganizzazione, la modifica o la soppressione di Dipartimenti, Facolta' e Centri, previo parere del Senato Accademico.
9. Il recesso di Dipartimenti e di Facolta', o la loro separazione dalla "Sapienza", avviene con voto unanime del Consiglio di Amministrazione e delibera motivata, previo parere del Senato Accademico; in tal caso, le risorse finanziarie ed il patrimonio mobiliare ed immobiliare comunque in uso rimangono assegnati alla "Sapienza".
10. Le macroaree sono stabilite dal Senato Accademico e sono costituite da Dipartimenti aventi finalita' didattico-scientifiche affini, di cui al successivo art. 19, comma 2, lettera b).
11. Possono essere organizzate, altresi', strutture a termine, finalizzate alla ricerca, alla didattica, ai servizi od a loro integrazione, purche' autosufficienti sul piano finanziario e rientranti in una delle strutture statutarie di cui all'art. 10, comma 1.

Art. 11.
Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono strutture primarie e fondamentali per la ricerca e per le attivita' formative, omogenee per fini e/o per metodi.
I Dipartimenti, in particolare:
a) definiscono, in linea con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi da conseguire nell'anno e contestualmente, ove necessario, i criteri di autovalutazione integrativi rispetto a quelli definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dalla "Sapienza" e dalle Facolta';
b) elaborano un piano triennale, aggiornabile annualmente, delle attivita' di ricerca, definendo le aree di attivita' e gli impegni di ricerca di preminente interesse di gruppi o di singoli afferenti, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca a proposta libera, fornendo la disponibilita' di strutture, servizi e strumentazione per realizzare i progetti di ricerca;
c) promuovono collaborazioni e convenzioni con soggetti sia pubblici che privati per creare sinergie e per reperire fondi per la ricerca e la didattica anche a livello europeo e internazionale;
d) propongono l'ordinamento didattico e/o le relative modifiche dei Corsi di Studio di loro prevalente pertinenza o della parte di ordinamento didattico di loro pertinenza, dandone comunicazione formale alla/e Facolta' di riferimento per le relative deliberazioni e per la successiva approvazione da parte del Senato Accademico;
e) concorrono, in collaborazione con i rispettivi organi direttivi, all'organizzazione delle Scuole di Specializzazione;
f) propongono al Senato Accademico, per la relativa approvazione, l'attivazione o la modifica dei Dottorati di ricerca afferenti al Dipartimento e la costituzione di Scuole di dottorato; approvano i relativi programmi;
g) promuovono - previa verifica delle risorse disponibili ed assicurando il prioritario funzionamento dei Corsi di Studio - l'attivazione di Master di primo e di secondo livello, dandone comunicazione formale alla/e Facolta' di riferimento per le relative deliberazioni e per la successiva approvazione da parte del Senato Accademico e sono responsabili della gestione dei Master attivati;
h) promuovono l'attivazione - previa verifica delle risorse disponibili ed assicurando il prioritario funzionamento dei Corsi di Studio - delle attivita' di alta formazione, dandone comunicazione formale alla/e Facolta' di riferimento per le relative deliberazioni e per il successivo decreto rettorale e sono responsabili della gestione degli interventi di alta formazione attivati;
i) definiscono annualmente - sulla base delle risorse disponibili e in relazione ai programmi di ricerca, alle attivita' didattiche offerte anche in Facolta' diverse da quelle di afferenza ed alle cessazioni avvenute o che sono previste - le esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico-disciplinari, di nuovi professori e ricercatori per garantire prioritariamente la sostenibilita' dell'offerta formativa;
j) propongono l'attivazione dei procedimenti per il reclutamento dei docenti e per l'attribuzione dei contratti di ricercatore a tempo determinato, nell'ambito delle risorse loro attribuite, secondo quanto regolamentato dal Senato Accademico;
k) propongono le chiamate dei professori e dei ricercatori, relativamente ai concorsi banditi per i settori scientifico-disciplinari di pertinenza, e comunque nell'ambito delle risorse attribuite, dopo aver organizzato un seminario sulla attivita' scientifica dei candidati; la proposta viene trasmessa alla Facolta' per quanto di competenza;
l) organizzano le attivita' didattiche di pertinenza, ripartendo le stesse tra i docenti del Dipartimento per competenza specifica, assicurando altresi' per quanto possibile un'equa ripartizione;
m) collaborano alla realizzazione dei Corsi di Studio e ne assumono la responsabilita' organizzativa diretta qualora il relativo Corso di Studio sia di pertinenza del Dipartimento per non meno del 60% dei CFU dell'ordinamento didattico, ferme restando le competenze del Consiglio di Corso di Studio o di Area didattica; tale elemento organizzativo e' valutabile ai fini della dotazione di personale;
n) coordinano con le Facolta' o con i Dipartimenti che lo richiedano le attivita' didattiche in base a criteri approvati dal Senato Accademico, anche su proposta della Commissione Didattica di Ateneo;
o) si avvalgono del personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento secondo le norme vigenti e le disposizioni degli organi centrali dell'Universita';
p) provvedono alla manutenzione dei locali e delle attrezzature assegnate al Dipartimento;
q) svolgono tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.
2. Autonomia. Al fine del perseguimento dei propri compiti istituzionali i Dipartimenti sono dotati di autonomia gestionale ed amministrativa per quanto riguarda tutte le attivita' contrattuali e convenzionali che li riguardano direttamente, con soggetti sia pubblici sia privati, nel rispetto della disciplina legislativa vigente, esclusa comunque la possibilita' di provvedimenti amministrativi di carattere generale o relativi a questioni riservate ad altri organi a tal fine identificati dallo Statuto.
3. Organi. Gli organi del Dipartimento sono:
a) Consiglio di Dipartimento. Ne fanno parte, con diritto di voto, in relazione alle rispettive competenze fissate dalla legge:
tutti i professori di ruolo;
tutti i ricercatori, ivi inclusi quelli a tempo determinato, ed il personale equiparato afferenti al Dipartimento;
il Segretario amministrativo con funzioni di segretario;
i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in numero non inferiore al 15% del personale docente ed equiparato;
un ugual numero di rappresentanti degli studenti secondo le modalita' stabilite dal regolamento del Dipartimento. Partecipano, altresi', al Consiglio di Dipartimento, con diritto di voto, sino a tre rappresentanti dei titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali operanti nel Dipartimento.
b) Direttore. E' dotato delle competenze di legge e del potere di rappresentanza; e' eletto dai membri del Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo a tempo pieno e dura in carica tre anni.
c) Giunta. E' presieduta dal Direttore ed e' composta da due rappresentanti per ciascuna delle seguenti categorie: professori di prima fascia; professori di seconda fascia; ricercatori; personale tecnico-amministrativo e studenti, eletti tra quelli facenti parte del Consiglio; di essa fa parte di diritto il Segretario amministrativo con funzioni di segretario. La Giunta ha, in ogni caso, funzioni istruttorie su tutte le materie di competenza del Consiglio di Dipartimento.
Il Direttore di Dipartimento e' coadiuvato, nella gestione delle attivita' del Dipartimento, dal Segretario amministrativo, che e' responsabile della Segreteria amministrativa e coordina le attivita' amministrativo-contabili di diretta pertinenza, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
4. Regolamento. Entro tre mesi dalla istituzione o dal riordino del Dipartimento il Consiglio dello stesso adotta, con delibera approvata a maggioranza assoluta dei presenti e secondo uno schema-tipo proposto dal Collegio dei Direttori di Dipartimento e approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, il proprio regolamento organizzativo che puo' prevedere:
a) un'ulteriore articolazione della Giunta di Dipartimento oltre la prefigurazione minima prevista al precedente comma 3, lett. c), mantenendo la partecipazione paritaria tra le diverse componenti;
b) l'articolazione del Dipartimento in sezioni dotate di autonomia scientifica nell'ambito della programmazione generale dell'attivita' dipartimentale;
c) le modalita' di individuazione degli studenti e dei rappresentanti dei titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti pluriennali di ricerca che partecipano al Consiglio di Dipartimento;
d) ogni altra specificazione relativa alle procedure ed allo svolgimento delle attivita' del Dipartimento.
5. Dotazione di personale. Il Dipartimento e' dotato di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero degli afferenti, al volume e alla natura delle sue attivita'; detta dotazione e' soggetta a revisioni periodiche anche in relazione ai risultati raggiunti.
6. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce, di norma, su base trimestrale.

Art. 12.
Facolta'

1. Compiti. Le Facolta' sono strutture di coordinamento, razionalizzazione e monitoraggio delle attivita' didattiche, nonche' di monitoraggio delle attivita' di ricerca dei Dipartimenti, in relazione a quanto disposto dal Nucleo di valutazione di Ateneo. Esse sono preposte a favorire lo sviluppo culturale, l'integrazione scientifica e l'organizzazione della didattica, nonche' alla gestione dei servizi comuni ai Dipartimenti ad esse afferenti.
Le Facolta', in particolare, attraverso i loro organi:
a) definiscono, in linea con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi da conseguire nell'arco del triennio e per ciascun anno accademico, sulla base delle eventuali proposte dei Dipartimenti afferenti alla Facolta';
b) esprimono parere obbligatorio sulle proposte dei competenti Dipartimenti e Consigli di Area Didattica o di Corso di Studio, in ordine alla istituzione, soppressione e modifica dei Corsi di Studio, degli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio e delle Scuole di Specializzazione, nonche' di Master di loro pertinenza; provvedono ad inoltrare al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione le proposte di attivazione, soppressione e modifica dei Corsi di Studio; svolgono, altresi', funzioni di interfaccia con la competente area organizzativa, attuando in modo uniforme le disposizioni di merito;
c) ricevono dai Dipartimenti afferenti, o dai Dipartimenti afferenti ad altra Facolta', per i quali hanno disposto il budget, le proposte relative alla chiamata di professori ordinari, associati e ricercatori; su dette proposte la Giunta, convocata entro trenta giorni dalla ricezione, escludendo dal computo i periodi di interruzione del calendario accademico, puo' esprimersi, a fini consultivi; nel caso di delibere relative alla chiamata di professori e ricercatori di settori scientifico-disciplinari per i quali e' prevista funzione assistenziale, la Giunta deve esprimersi, a fini consultivi, in merito alla necessita' di assicurare inscindibilita' delle funzioni, previa acquisizione dei pareri di pertinenza;
d) coordinano per ciascun anno accademico la programmazione generale delle attivita' didattiche in collaborazione con i Dipartimenti ed i Consigli di Area Didattica o di Corso di Studio;
e) individuano, in relazione alle strutture edilizie complessivamente assegnate alla singola Facolta' ed ai Dipartimenti che ad essa afferiscono, gli spazi in dotazione ai Dipartimenti, sulla base del duplice principio dell'assicurare l'identita' anche strutturale del singolo Dipartimento con le sue attivita' scientifico-didattiche e del riequilibrare gli spazi tra i Dipartimenti secondo indicatori predefiniti dal Senato Accademico;
f) elaborano un piano organico di proposte relative alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili e delle attrezzature nell'ambito delle risorse che saranno a tal fine previste, in sede di bilancio, relativamente agli spazi assegnati alla Facolta';
g) si avvalgono del personale tecnico-amministrativo assegnato alla Facolta' secondo le norme vigenti e le disposizioni dell'Universita';
h) elaborano un piano sulle esigenze di personale tecnico-amministrativo della Facolta';
i) sono responsabili dell'informazione a studenti, docenti e personale anche attraverso la gestione e il tempestivo aggiornamento del sito di Facolta';
j) sono responsabili dell'efficiente funzionamento delle segreterie didattiche per gli studenti di proprio riferimento secondo direttive definite a livello di Ateneo;
k) sono responsabili della promozione e della gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento a mobilita', orientamento, tutorato e placement; della pubblicazione e divulgazione del Manifesto degli Studi, del calendario delle lezioni e degli esami;
l) redigono annualmente, sulla base delle risultanze fornite dal Comitato di monitoraggio di Facolta', una relazione sul raggiungimento degli obiettivi di ricerca e didattica da parte dei singoli Dipartimenti afferenti, che trasmettono al Nucleo di valutazione di Ateneo per le proprie determinazioni;
m) promuovono collaborazioni e convenzioni attinenti alle attivita' di pertinenza con soggetti sia pubblici che privati per creare sinergie e per reperire finanziamenti esterni;
n) svolgono tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.
Le Facolta' che coordinano i Dipartimenti con funzioni assistenziali garantiscono l'inscindibilita' delle funzioni di ricerca, didattiche e assistenziali.
2. Autonomia. Si applica alle Facolta' quanto previsto all'art. 11, comma 2, per i Dipartimenti; le Facolta' sono comunque responsabili delle convenzioni relative alle attivita' didattiche dei Corsi di Studio e delle Scuole di Specializzazione da esse coordinati. Le relative determinazioni sono di competenza della Giunta.
3. La Facolta' e' cosi' organizzata:
a) Assemblea di Facolta': ne fanno parte tutti i professori di ruolo, tutti i ricercatori - ivi inclusi i ricercatori a tempo determinato - afferenti ai Dipartimenti della Facolta', fatte salve differenti afferenze deliberate dal Senato Accademico a maggioranza qualificata; il Coordinatore dell'Ufficio e il Segretario amministrativo, entrambi con voto deliberante; ne fanno inoltre parte i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in numero non inferiore al 15% del personale docente ed equiparato ed un ugual numero di rappresentanti degli studenti, secondo le modalita' stabilite dal Regolamento di Facolta'. Ai fini della determinazione del numero legale, qualora una componente dell'Assemblea di Facolta' rappresenti la maggioranza assoluta degli aventi diritto, i membri di detta componente sono conteggiati solo se presenti. L'Assemblea di Facolta' si riunisce, di norma, ogni sei mesi.
Le singole componenti dell'Assemblea eleggono le rispettive rappresentanze nella Giunta, secondo un Regolamento approvato dall'Assemblea di Facolta', sulla base di un Regolamento tipo approvato dal Senato Accademico.
b) Giunta. Svolge funzioni istruttorie sulle materie indicate alle lettere a) ed l) del comma 1 e funzioni deliberanti su tutti gli altri compiti della Facolta', incluse le funzioni di amministrazione dei fondi assegnati alla Facolta' nonche' funzioni di coordinamento logistico delle attivita' didattiche. La Giunta e' presieduta dal Preside ed e' composta dai Direttori dei Dipartimenti ad essa afferenti, da una rappresentanza elettiva degli studenti in misura pari al 15 per cento dei componenti l'organo e, in misura non superiore al 10 per cento dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti, da docenti eletti tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti afferenti, ovvero tra i coordinatori di Corsi di Studio o di Area Didattica e di dottorato, ovvero tra i responsabili delle attivita' assistenziali di competenza della struttura, ove previste. La Giunta si riunisce di norma con cadenza mensile.
c) Il Preside. Coordina e presiede le riunioni dell'Assemblea di Facolta' e della Giunta; svolge funzioni di raccordo con il Senato Accademico; e' nominato dal Rettore, previa consultazione dell'Assemblea di Facolta', tra i professori ordinari a tempo pieno e dura in carica tre anni.
d) Comitato di monitoraggio dell'attivita' didattica e scientifica. Opera comunque a supporto del Nucleo di valutazione delle attivita' di ricerca e didattica di Ateneo.
e) Garante degli studenti della Facolta'. E' nominato dal Preside, su designazione dei rappresentanti degli studenti, sentita la Giunta di Facolta', per un periodo di tre anni. Il Garante e' a disposizione degli studenti per ricevere eventuali reclami, osservazioni e proposte. Il Garante ha diritto di compiere accertamenti e riferisce al Preside che, in relazione al caso concreto, adotta gli atti di competenza. Gli studenti che a lui si rivolgono hanno il diritto, a loro richiesta, all'anonimato ed il loro nome, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, e' escluso dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.
f) Commissione paritetica docenti-studenti. La Commissione e' competente a:
svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attivita';
formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;
segnalare disfunzioni e avanzare proposte al riguardo.
I docenti che compongono la Commissione paritetica sono designati dall'Assemblea di Facolta', in rappresentanza delle singole fasce, tra coloro che hanno svolto attivita' ufficiale d'insegnamento negli ultimi tre anni e che sono stati valutati positivamente; gli studenti che compongono la Commissione sono eletti in base al regolamento di cui al successivo comma 4.
4. Regolamento. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto la Giunta di Facolta' propone, con delibera approvata a maggioranza dei presenti e sulla base di un Regolamento tipo approvato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento organizzativo che dovra' essere approvato dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
Il Regolamento deve prevedere:
a) la composizione nonche' le modalita' di elezione dei rappresentanti delle diverse categorie della Giunta;
b) la composizione del Comitato di monitoraggio dell'attivita' didattica e scientifica di Facolta', in relazione a quanto previsto dall'art. 4, commi 6 e 8, del presente Statuto, nonche' la composizione, le modalita' di costituzione e di funzionamento della Commissione paritetica docenti-studenti.
Il Regolamento di Facolta' potra', tra l'altro, prevedere determinandone le modalita': la nomina di non oltre tre vicepresidi, scelti tra i docenti di ruolo, di cui uno vicario scelto tra i professori di ruolo; l'eventuale costituzione di commissioni per l'esame e la formulazione di proposte nelle materie di propria competenza; ogni altra specificazione relativa alle attivita' di Facolta'.
5. Dotazione di personale. La Facolta' e' dotata di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero dei professori e ricercatori ed equiparati afferenti ed al numero degli studenti; detta dotazione e' soggetta a revisioni periodiche in relazione ai risultati raggiunti ed alla evoluzione della popolazione studentesca.
Il Preside e la Giunta sono coadiuvati, nella gestione delle attivita' della Facolta', da:
a) Coordinatore dell'Ufficio di Facolta'. Organizza l'Ufficio e coordina il personale tecnico-amministrativo afferente alla Facolta'; partecipa alle sedute dell'Assemblea di Facolta' e della Giunta con funzioni di segretario verbalizzante; effettua analisi di controllo gestionale secondo le linee di indirizzo stabilite dall'Ateneo.
b) Segretario amministrativo. E' responsabile della Segreteria amministrativa e coordina le attivita' amministrativo-contabili di diretta pertinenza, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; collabora con il Preside e partecipa alle sedute dell'Assemblea di Facolta' e della Giunta.
c) Manager didattico. Costituisce l'interfaccia tra Facolta' e Corsi di Studio. Supporta il Preside e i Consigli di Area Didattica o di Corso di Studio nel monitorare la sostenibilita' dell'offerta formativa in relazione agli indicatori stabiliti dalla "Sapienza". Supporta i servizi didattici della Facolta' e dei Corsi di Studio, incluse le attivita' di orientamento, di tutorato, di placement e le diverse forme di informazione agli studenti; coordina la Segreteria didattica e cura la realizzazione delle indagini sulle opinioni degli studenti stabilite dall'Ateneo.
d) Responsabile della Segreteria studenti. Dipende dall'area organizzativa preposta a sovraintendere e coordinare le procedure amministrative inerenti la carriera dello studente e si interfaccia funzionalmente con il Preside per cooperare, per la parte di sua competenza, al conseguimento degli obiettivi della Facolta'.

Art. 13.
Corsi di studio

1. L'offerta formativa e' realizzata dai Corsi di Studio. Essi sono, secondo la normativa vigente, Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale, Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, Corsi di Specializzazione e possono essere coordinati nell'ambito di un'Area Didattica.
2. Un'Area Didattica raggruppa piu' Corsi di Studio - appartenenti ad una comune area scientifico-culturale o a classi o gruppi di classi - articolati sequenzialmente (triennali appartenenti alla stessa classe o a classi affini e magistrali appartenenti alla stessa classe o a classi affini) e/o orizzontalmente (triennali simili, magistrali simili).
3. L'Area Didattica o il singolo Corso di Studio sono coordinati da uno specifico Consiglio; esso e' costituito da tutti i docenti del o dei Corsi di Studio coordinati e da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti. Il Consiglio delibera sulla organizzazione didattica dei Corsi di Studio.
4. I docenti che compongo un Consiglio eleggono al loro interno un Presidente, cui spetta il compito di convocare il Consiglio, determinare l'ordine del giorno, organizzare la didattica e coordinare - in accordo con il/i Dipartimento/i coinvolto/i - le coperture didattiche dei singoli insegnamenti.
5. I Consigli operano in conformita' al Regolamento Didattico di Ateneo, assicurano la qualita' delle attivita' formative, formulano proposte relativamente all'ordinamento, individuano annualmente i docenti tenendo conto delle esigenze di continuita' didattica.

Art. 14.
Scuola Superiore di Studi Avanzati

1. La "Sapienza" istituisce una Scuola Superiore di Studi Avanzati, finalizzata al progresso della scienza e alla valorizzazione dei giovani secondo criteri di merito, volta a fornire agli studenti, nella fase degli studi pre e post lauream, percorsi formativi, complementari a quelli previsti dagli ordinamenti, di alta qualificazione che ne promuovano le capacita', mediante arricchimento scientifico e culturale, anche in senso interdisciplinare. La Scuola e' centro di spesa autonomo, si avvale di docenti di ruolo della "Sapienza" e di studiosi esterni alla "Sapienza" di elevata qualificazione ed e' disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Regolamento disciplina, tra l'altro, le modalita' di selezione dei docenti, sulla base di criteri di eccellenza scientifica, anche differenziati per area, nonche' il numero di docenti selezionabili, in quote distinte in ricercatori senior ed in ricercatori junior.

Art. 15.
Centri di ricerca, Centri di servizi e Centri misti

1. La "Sapienza" puo' istituire, con decreto del Rettore e sulla base di conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico, Centri di ricerca, Centri di servizi e Centri di ricerca e servizi.
2. Le competenze dei Centri sono di natura interdipartimentale o mista tra Dipartimenti ed Amministrazione o di supporto all'Amministrazione, finalizzate a potenziarne le possibilita' di ricerca e/o di servizio mediante l'integrazione interdisciplinare o la migliore utilizzazione delle risorse. Il loro numero non puo' essere superiore al 50% di quello dei Dipartimenti. I relativi regolamenti sono approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, sulla base di un Regolamento tipo approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, per le rispettive competenze. I Centri di ricerca possono essere istituiti su proposta di almeno due Dipartimenti, che ne assicurano la direzione. Nel caso dei Centri di ricerca il Comitato direttivo, che ha potere di amministrazione, e' espressione dei Dipartimenti che danno origine al Centro.
3. L'istituzione, la conferma, la modifica e la soppressione dei Centri di ricerca, dei Centri di servizi e dei Centri di ricerca e servizi sono deliberati, sulla base delle proposte dei Dipartimenti interessati e/o dell'Amministrazione, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
4. Nell'ambito dei Centri previsti, InfoSapienza e' un Centro di spesa dotato di autonomia gestionale ed amministrativa, con funzioni di programmazione e sviluppo tecnologico, finalizzato all'Information Communication Technology della "Sapienza". Il Centro di spesa e' diretto, per gli aspetti di indirizzo e programmazione, da un delegato del Rettore, coadiuvato a titolo consultivo da un comitato, ed ha un Dirigente responsabile tecnico-amministrativo, nominato dal Direttore generale. Essi hanno, rispettivamente, capacita' progettuale e gestionale tecnico-amministrativa. Il Centro formula un piano di spesa nell'ambito del bilancio unico d'Ateneo sulla base dello stanziamento annualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione e predispone, alla fine dell'anno finanziario, una relazione generale delle attivita', degli investimenti e delle spese.
5. I Musei della "Sapienza" costituiscono il "Polo Museale", articolato in aree, quale centro di spesa dotato di autonomia gestionale ed amministrativa; il Senato Accademico ne approva il Regolamento, assicurando il collegamento dei singoli Musei con i Dipartimenti di afferenza.
6. Le Biblioteche della "Sapienza" costituiscono un "Sistema Bibliotecario", articolato in aree, quale centro di spesa dotato di autonomia gestionale ed amministrativa; il Senato Accademico ne approva il Regolamento, assicurando il collegamento delle Biblioteche dell'area con i Dipartimenti e/o le Facolta' di competenza. La direzione delle Biblioteche e' affidata al personale bibliotecario in possesso di adeguata qualifica e professionalita'.
7. La "Sapienza" puo' promuovere o partecipare, sulla base di apposite convenzioni, a Centri interuniversitari, Consorzi, Societa' consortili, Societa' consortili a responsabilita' limitata, cui possono concorrere altre Universita' o strutture di altre Universita', nonche' altri Enti Pubblici o istituzioni private. Sulle proposte relative sono chiamati ad esprimersi positivamente, con la maggioranza assoluta dei componenti, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione ai quali saranno sottoposte periodiche relazioni sullo sviluppo delle attivita'.
8. Il Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, approva i Regolamenti delle specifiche tipologie dei Centri.

Art. 16.
Organismo di mediazione

1. La "Sapienza" puo' istituire l'Organismo di mediazione dell'Universita', di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.
2. L'istituzione dell'Organismo e' deliberata dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato accademico.
3. L'Organismo di mediazione e' istituito al fine di fornire servizi di conciliazione, mediazione, risoluzione giudiziale delle controversie di qualsiasi natura e/o tipo, insorte tra persone fisiche e/o giuridiche aventi domicilio o sede sociale in Italia o all'estero.
4. L'Organismo di mediazione ha autonomia amministrativa, organizzativa e regolamentare secondo quanto previsto dalla vigente normativa, anche al fine di garantire la dovuta indipendenza e terzieta' nella risoluzione giudiziale delle controversie.
5. Lo Statuto dell'Organismo di mediazione e' approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
6. La Sapienza garantisce, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo, la gestione contabile dell'Organismo di mediazione ai sensi della vigente normativa in materia.

Titolo terzo
Organi centrali di programmazione e indirizzo
Art. 17.
Organi dell'Universita'

1. Gli organi della "Sapienza" sono il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei revisori dei conti, il Nucleo di valutazione di Ateneo, il Direttore Generale.
2. E' altresi' previsto il Collegio dei Direttori di Dipartimento.

Art. 18.
Rettore

1. Il Rettore rappresenta la "Sapienza" ad ogni effetto di legge ed e' garante dell'autonomia e dell'unita' dell'istituzione.
2. Il Rettore ha le seguenti competenze:
a) e' responsabile dell'applicazione dello Statuto;
b) convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione assicurando l'esecuzione delle rispettive delibere;
c) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Generale previo parere favorevole del Senato Accademico;
d) propone al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione il documento di programmazione pluriennale di Ateneo;
e) propone annualmente al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione un documento di programmazione che individui gli obiettivi sia per la didattica e la ricerca, sia per l'Amministrazione, definendo i relativi indicatori di misura; tale documento e' redatto anche sulla base delle indicazioni del Nucleo di valutazione di Ateneo, sentiti i Dipartimenti e le Facolta';
f) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti;
g) puo' rinviare agli organi collegiali, per una sola volta e con documento motivato, una delibera assunta al fine di richiederne un riesame;
h) propone al Consiglio di Amministrazione ed al Senato Accademico il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale, il bilancio unico d'ateneo di esercizio, nonche' il bilancio preventivo unico d'ateneo e il rendiconto unico d'ateneo;
i) garantisce, nell'ambito del bilancio di previsione pluriennale, l'attivazione di procedure e strumenti che favoriscano la partecipazione della comunita' universitaria mediante pubblicita' sul sito web della Sapienza;
j) promuove i procedimenti disciplinari, anche per quanto riguarda le violazioni del codice etico, attribuendo al collegio di disciplina quelli di sua competenza;
k) puo' avvalersi, per l'esercizio del potere di promozione dei procedimenti disciplinari di cui all'art. 8, comma 5, e per ogni atto istruttorio di propria competenza ai sensi dell'art. 8, comma 6, della collaborazione di un docente o di un professore emerito suo delegato di riconosciuta autorevolezza e competenza; l'incarico viene comunicato al Senato Accademico;
l) riferisce annualmente alla comunita' della "Sapienza" sugli obiettivi e i risultati conseguiti;
m) puo' assumere, in caso di comprovata necessita', i provvedimenti amministrativi di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva;
n) dispone l'articolazione delle responsabilita' relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro, identificando i responsabili organizzativi come datori di lavoro;
o) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. Il Rettore e' eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno dell'Ateneo o di altre Universita' italiane, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. Il Rettore dura in carica sei anni, per un unico mandato non rinnovabile, ai sensi della normativa vigente.
4. Partecipano alla elezione i professori di ruolo, i ricercatori - ivi compresi quelli a tempo determinato - e personale equiparato, gli studenti che fanno parte delle Assemblee di Facolta', del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione ed il personale dirigente e tecnico-amministrativo. Inoltre partecipano alle elezioni i rappresentanti, eletti nei Consigli di Dipartimento, dei titolari di assegno di ricerca.
5. Ai voti espressi dal personale dirigente e tecnico-amministrativo e' assegnato un peso pari al 15% dell'elettorato rappresentato dai professori di ruolo e dai ricercatori - ivi inclusi quelli a tempo determinato - e personale equiparato, aumentato al 20% qualora partecipi alle elezioni un numero di elettori superiore al 30% degli aventi diritto.
6. Il Regolamento elettorale stabilisce le modalita' per l'espressione del voto; esse comunque devono assicurarne la segretezza.
7. Il Rettore nomina un Pro-Rettore vicario scelto tra i professori di prima fascia a tempo pieno che lo coadiuva nelle sue attivita' e lo sostituisce ove necessario. Egli partecipa alle sedute del Senato Accademico; partecipa, altresi', alle sedute del Consiglio di Amministrazione con diritto di parola e senza diritto di voto salvo quando sostituisce il Rettore. In caso di anticipata cessazione del mandato rettorale, il Prorettore vicario svolge le funzioni del Rettore fino alla nomina del nuovo Rettore. Entro tre mesi dalla data di cessazione del Rettore ed in caso di cessazione anticipata nei tre mesi successivi, il Decano indice le elezioni.

Art. 19.
Senato Accademico

1. Il Senato Accademico e' l'organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica delle attivita' didattiche e di ricerca dell'Universita', fatte salve le attribuzioni alle singole strutture scientifiche e didattiche.
2. Il Senato Accademico esercita le competenze previste dalla legislazione vigente; esso delibera:
a) il piano pluriennale di sviluppo della "Sapienza", sentite le strutture scientifiche e didattiche e, per gli aspetti di competenza, il Consiglio di Amministrazione;
b) il Regolamento di organizzazione generale dell'Ateneo, nonche' le macro-aree, in numero non inferiore a 4 e non superiore a 6, che hanno rappresentanza nel Senato Accademico; dette macro-aree comprendono Dipartimenti affini per metodologia ed obiettivi didattico-scientifici generali e relative Facolta' ed hanno dimensioni similari quanto a docenti di ruolo afferenti;
c) gli obiettivi per i Dipartimenti e le Facolta' in tema di ricerca e didattica, nell'ambito del documento di programmazione di cui all'art 18, comma 2, lettera e); ed inoltre, per quanto di propria competenza, gli obiettivi da assegnare al Direttore Generale e all'Amministrazione;
d) i Regolamenti relativi alla didattica e alla ricerca, sentito, per quanto concerne gli aspetti amministrativi e finanziari, il Consiglio di Amministrazione;
e) il codice etico;
f) la proposta di istituzione, riorganizzazione e soppressione delle strutture didattiche, di ricerca e di coordinamento dell'Universita' (Dipartimenti, Facolta' e Centri), sentito il parere del Collegio dei Direttori di Dipartimento;
g) i criteri per la ripartizione tra i Dipartimenti e le Facolta' delle risorse finanziarie e del budget per il personale docente, nell'ambito dei capitoli di spesa approvati dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto degli esiti delle valutazioni periodiche;
h) la relazione sulla ricerca e la ripartizione dei finanziamenti per la ricerca, tenuto anche conto dei dati sull'attivita' scientifica dei Dipartimenti, in relazione ai singoli docenti;
i) la relazione sulla didattica, anche sulla base dei dati sull'attivita' didattica dei singoli docenti;
j) il Regolamento Didattico, che disciplina gli ordinamenti dei Corsi di Studio, delle Scuole di specializzazione e il Manifesto degli Studi, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
k) le richieste di mobilita' interna di professori ordinari, associati, ricercatori ed equiparati;
l) le modifiche di Statuto, previo parere favorevole per quanto concerne le implicazioni amministrative, finanziarie e strategiche, del Consiglio di Amministrazione; per le modifiche statutarie e' richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di entrambi gli organi collegiali;
m) in merito alle violazioni del codice etico, su proposta del Rettore, qualora esse non ricadano nelle competenze del Collegio di disciplina;
n) lo Statuto e il Regolamento dell'Organismo di mediazione.
Il Senato Accademico esprime parere obbligatorio ma non vincolante, nonche' ha facolta' di proposta, sul bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale, nonche' sul bilancio preventivo unico d'Ateneo e il rendiconto unico d'Ateneo; esprime parere obbligatorio sul Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'universita'.
Il Senato Accademico puo' proporre al corpo elettorale, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una motivata mozione per la destituzione del Rettore, in base a grave inosservanza dei doveri istituzionali o del Codice etico non prima che siano trascorsi due anni dall' inizio del suo mandato.
Il Decano, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera, convoca il corpo elettorale che si esprime sulla mozione con una votazione a maggioranza.
La consultazione e' valida se partecipa alla votazione almeno il 50% dell'elettorato attivo per l'elezione del Rettore.
In caso di approvazione della sfiducia si procede a nuove elezioni per la carica di Rettore.
3. Il Senato Accademico e' composto da 35 componenti votanti:
24 rappresentanti del corpo docente, tra i quali:
a) Rettore e Pro-Rettore Vicario;
b) 7 Direttori di Dipartimento dei quali almeno 1 per macro-area, oltre al Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento;
c) 7 Professori associati e 7 ricercatori, dei quali almeno 1 per ciascuna fascia e per ciascuna macro-area;
6 rappresentanti degli studenti;
5 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, votati dallo stesso personale.
Vi partecipano inoltre, senza diritto di voto: i Presidi, il Direttore della Scuola superiore di studi avanzati, il Direttore Generale, ed un rappresentante degli assegnisti e dei dottorandi, scelto dal Senato Accademico, su proposta del Rettore.
Il Regolamento per l'elezione del Senato Accademico, approvato dallo stesso, disciplina anche i criteri di candidabilita' del personale docente. Il predetto Regolamento disciplina, altresi', i criteri da osservare per il rispetto di una equilibrata rappresentanza delle macro-aree, ai fini dell'individuazione dei componenti indicati alle precedenti lettere b) e c), tale che la differenza del numero di rappresentanti tra una macro-area e l'altra non possa essere maggiore di uno, salvo il Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento.
4. Il Senato Accademico puo' essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
5. Il Direttore generale svolge le funzioni di segretario del Senato Accademico, anche avvalendosi di propri collaboratori.
6. I componenti elettivi del Senato Accademico durano in carica tre anni; il mandato puo' essere rinnovato per una sola volta consecutiva; fanno eccezione i rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni, il cui mandato e' rinnovabile una sola volta.
7. L'elettorato passivo degli studenti e' definito in base a quanto previsto dalla legislazione vigente.
8. Possono essere eletti nel Senato Accademico docenti e personale tecnico-amministrativo che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
9. Per la valutazione dei progetti di ricerca il Senato Accademico si avvale di una specifica "Commissione ricerca", di cui all'art. 5.

Art. 20.
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione e' l'organo di programmazione finanziaria e di programmazione del personale, ha funzioni di indirizzo strategico e di controllo delle attivita' relative alla gestione amministrativa, finanziaria, patrimoniale dell'Universita' e di vigilanza sulla loro sostenibilita' finanziaria.
2. Il Consiglio di Amministrazione in particolare approva:
a) nell'ambito del documento di programmazione di cui all'art. 18, comma 2, lettera e), gli obiettivi per i Dipartimenti e Facolta' in tema di ricerca e didattica; ed inoltre per quanto di propria competenza gli obiettivi da assegnare al Direttore Generale e all'amministrazione;
b) il documento di programmazione pluriennale di ateneo, di cui all'art. 1-ter del d.l. n. 7/2005 previo parere del Senato Accademico;
c) la programmazione finanziaria pluriennale ed annuale;
d) la programmazione pluriennale e annuale del personale;
e) il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale, il bilancio unico d'ateneo di esercizio, nonche' il bilancio preventivo unico d'ateneo e il rendiconto unico d'ateneo, previo parere del Senato Accademico, e li trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze;
f) nell'ambito del bilancio pluriennale le eventuali proposte presenti nel documento relativo al bilancio partecipato;
g) il conferimento dell'incarico al Direttore Generale;
h) l'istituzione, la riorganizzazione o la soppressione di Facolta', Dipartimenti e altri Centri autonomi di spesa, acquisito il parere del Senato Accademico di cui all'art. 19 comma 2.;
i) l'attivazione o soppressione di Corsi di Studio e sedi previo parere favorevole del Senato Accademico, sentite le relative strutture didattiche e di ricerca;
j) la chiamata dei docenti di cui agli articoli 11 e 12 dello Statuto, acquisito il parere di merito del Senato Accademico;
k) le sanzioni disciplinari o archivia i procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti conformemente alle decisioni espresse dal Collegio di disciplina; all'esame ed al voto non partecipa la rappresentanza degli studenti;
l) il Regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza, sentito il Senato Accademico ed il Collegio dei Direttori di Dipartimento e ogni altro regolamento non di competenza del Senato Accademico;
m) un documento annuale di bilancio sociale per informare, tutta la comunita' e i suoi interlocutori, sulle scelte operate, le attivita' svolte e i servizi resi, dando conto delle risorse a tal fine utilizzate rispetto alle finalita' istituzionali;
n) i programmi edilizi ed i relativi interventi attuativi, con parere del Senato Accademico;
o) i criteri generali per l'organizzazione della Direzione generale, su proposta del Direttore Generale;
p) i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti, con parere favorevole del Senato Accademico;
q) le convenzioni ed i contratti di sua competenza;
r) le iniziative degli studenti nel campo della cultura, dello sport e del tempo libero, sulla base di un parere favorevole del Senato Accademico;
s) un apposito regolamento, con cui vengono determinati i criteri in base ai quali l'Universita' puo' avvalersi del patrocinio degli avvocati interni o del libero foro in luogo dell'Avvocatura dello Stato.
3. Sono componenti del Consiglio di Amministrazione:
a) il Rettore, che svolge anche le funzioni di Presidente;
b) cinque componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione, per la componente accademica, alla qualificazione scientifica culturale, di cui tre espressione della componente accademica, uno per ogni fascia e ruolo, e due espressione della componente tecnico-amministrativa o bibliotecaria, con rosa pari al doppio dedotta tramite consultazione;
c) due rappresentanti degli studenti;
d) due soggetti esterni all'Universita', designati dal Senato Accademico su rosa pari al doppio proposta dal Rettore.
I componenti di cui alla lettera b) sono designati dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, sulla base di un apposito Regolamento, tenuto conto, sia nella componente accademica che in quella tecnico-amministrativa e bibliotecaria, degli esiti delle consultazioni e della rappresentanza di genere. Le candidature debbono documentare una elevata qualificazione scientifica e professionale, acquisita anche con la partecipazione ad organi collegiali delle Universita' oppure nell'ambito di Enti pubblici e privati ed una comprovata esperienza in campo gestionale. Le candidature sono validate dal Senato Accademico.
Al Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, fatto salvo quanto previsto dell'art 18, comma 7, i seguenti componenti:
Pro-Rettore Vicario, che vota solo allorche' sostituisca il Rettore;
Direttore Generale.
4. Il Direttore Generale svolge le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione, anche avvalendosi di propri collaboratori.
5. Per le finalita' selettive il Rettore, sentito il Senato Accademico, indica le modalita' di presentazione delle candidature, mediante avviso pubblicato due mesi prima della data prevista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.
I componenti esterni, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, sono scelti dal Senato Accademico su proposta del Rettore. Tale proposta comprende una rosa di nominativi, pari al doppio dei soggetti esterni previsti, individuati, anche a seguito di avviso pubblico, tra qualificati esponenti di Fondazioni, di Onlus, di istituzioni di finanziamento della ricerca anche private purche' non profit o tra eminenti personalita' della ricerca scientifica e della cultura.
I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni; il mandato puo' essere rinnovato per una sola volta consecutiva; fanno eccezione i rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni, con mandato rinnovabile una sola volta.
6. L'elettorato passivo degli studenti e' definito in base a quanto previsto dalla legislazione vigente.
7. I componenti interni del Consiglio di Amministrazione devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Art. 21.
Nucleo di valutazione di Ateneo

1. Il Nucleo di valutazione, di seguito denominato Nucleo, ha il compito di verificare l'attivita' di ricerca e di valutare la qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica nonche' l'efficacia ed efficienza dell'Amministrazione e dei rispettivi servizi.
2. Il Nucleo e' costituito da 9 componenti, di cui almeno cinque esterni all'Ateneo, di elevata qualificazione professionale negli ambiti di competenza del Nucleo; gli altri componenti sono due esperti in materia di valutazione (anche non accademica), due studenti scelti dai rappresentanti degli studenti in Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione.
I componenti del Nucleo sono scelti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, in seduta congiunta, su proposta del Rettore. Tale proposta comprende una rosa di nominativi, in numero di almeno due volte superiore a quello dei componenti da scegliere, ed il cui curriculum sia reso pubblico, con congruo anticipo, sul sito internet dell'Ateneo. Relativamente ai rappresentanti degli studenti si applica quanto previsto dal precedente comma.
Il Nucleo al suo interno elegge un coordinatore tra i professori di ruolo.
3. I componenti del Nucleo durano in carica tre anni; il mandato puo' essere rinnovato per una sola volta consecutiva; fanno eccezione i rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni con mandato rinnovabile una sola volta.
4. Il Nucleo e' articolato in tre sezioni con specifiche competenze istruttorie nella valutazione della didattica, della ricerca e dell'Amministrazione, nonche' nella valutazione dei rispettivi servizi.
5. Il Nucleo opera in piena autonomia e provvede a:
a) acquisire ed esaminare i dati necessari alla valutazione di tutte le strutture, delle attivita' didattiche, di ricerca e amministrative che in esse si svolgono;
b) predisporre i rapporti periodici di valutazione da trasmettere agli organi di valutazione nazionali;
c) esprimere pareri e valutazioni ex ante sull'organizzazione delle attivita' didattiche, di ricerca e dell'Amministrazione;
d) esprimere valutazioni con cadenza pluriennale sulla qualita' ed efficacia delle strategie di reclutamento attuate dai Dipartimenti;
e) acquisire periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti, dandone pubblicita';
f) svolgere attivita' di monitoraggio anche in relazione all'attuazione delle linee programmatiche e al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Universita';
g) trasmettere al Rettore un rapporto annuale sulle proprie attivita' e sullo stato di avanzamento delle indagini in corso;
h) svolgere, in raccordo con l'attivita' dell'ANVUR, le funzioni di verifica, previste dalla normativa vigente, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale;
i) esprimere una valutazione sul conseguimento degli obiettivi da parte del Direttore Generale;
j) svolgere tutti gli altri compiti previsti dalla normativa vigente.
6. Il Nucleo propone, ai fini delle proprie attivita', specifiche metodologie di indagine, anche attraverso la costruzione di parametri e di indicatori che tengano conto della peculiarita' funzionale e organizzativa della "Sapienza", nonche' delle indicazioni degli organi nazionali di valutazione. Le suddette metodologie sono, infine, approvate dal Senato Accademico.
7. Il Nucleo, per le proprie attivita', si avvale di dati provenienti da tutte le strutture accademiche e amministrative dell'Ateneo; si avvale, inoltre, del supporto dei Comitati di monitoraggio di Facolta', nonche' della Commissione paritetica e del Presidio di qualita'.
Il Nucleo rende note le proprie considerazioni finali, anche sulle attivita' dei singoli Comitati di monitoraggio di Facolta', alla fine di ogni anno accademico e comunque prima di ogni eventuale ripartizione delle risorse per l'anno accademico successivo.
8. La trasmissione delle informazioni richieste dal Nucleo alle diverse strutture dell'Ateneo e' obbligatoria.
9. Un apposito regolamento disciplina la composizione, in accordo con quanto indicato all'art. 4 comma 6, la durata e le modalita' di funzionamento del Nucleo di valutazione di Ateneo.

Art. 22.
Direttore generale

1. Il Direttore Generale e' l'organo responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Nell'esercizio delle sue funzioni e' tenuto al rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore Generale esercita, in particolare, i seguenti compiti di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
a) propone le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui e' preposto anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;
b) attribuisce ai dirigenti dell'Ateneo gli incarichi e la responsabilita' di specifici progetti e attivita' gestionali;
c) affida gli obiettivi ai dirigenti di ciascuna delle aree in cui si articola la Direzione generale, seguendo il complesso delle attivita' gestionali nel rispetto delle prerogative attribuite dalla legge alla dirigenza dello Stato. L'insieme degli obiettivi assegnati ai dirigenti di ciascuna delle aree assume la forma di Piano Esecutivo di Gestione che viene reso noto dal Rettore all'inizio di ciascun anno;
d) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
e) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
f) dirige, coordina e controlla l'attivita' dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propone l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21 del d.lgs. n. 165/2001;
g) per la difesa e rappresentanza in giudizio dell'Ateneo, in luogo dell'Avvocatura dello Stato, puo' avvalersi degli avvocati interni, iscritti nell'apposito elenco speciale, al quale viene assicurata l'autonomia tipica della professione forense; puo' avvalersi, altresi', di avvocati del libero foro, sulla base dei criteri stabiliti, da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione;
h) predispone il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale, il bilancio unico di Ateneo di esercizio, nonche' il bilancio preventivo unico di Ateneo e il rendiconto unico di Ateneo;
i) svolge le attivita' di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
j) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
k) esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
3. L'incarico di Direttore Generale e' conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico. Il Direttore Generale e' scelto tra personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. L'incarico di Direttore Generale puo' essere revocato nei casi previsti dalla legge e previa contestazione all'interessato, dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, sulla base di deliberazioni assunte a maggioranza dei componenti.
4. L'incarico di Direttore Generale e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile. Il trattamento economico spettante al Direttore Generale e' determinato in conformita' a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di conferimento dell'incarico ad un dipendente pubblico, lo stesso viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.
5. Il Direttore Generale e' responsabile della corretta attuazione delle direttive degli organi di governo dell'Universita', fatte salve le sfere di autonomia delle singole strutture riconosciute dal presente Statuto.

Art. 23.
Collegio dei Direttori di Dipartimento

1. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento e' costituito dai Direttori di Dipartimento ed e' organo di coordinamento interdipartimentale con funzioni di raccordo delle politiche per il raggiungimento delle finalita' istituzionali della ricerca.
2. Il Collegio svolge funzioni consultive sui Regolamenti dei Dipartimenti, sulla programmazione dell'attivita' di ricerca scientifica, sulla destinazione delle risorse per la ricerca e per le attrezzature e sull'organizzazione delle strutture scientifiche della "Sapienza" nonche' su ogni argomento che il Rettore o altri organi dell'Universita' intendano sottoporgli; inoltre da' parere sull'istituzione delle Scuole di Dottorato e dei Centri di ricerca.
3. Il Collegio elegge al suo interno un Presidente, un vice-Presidente ed una Giunta secondo un proprio Regolamento approvato dal Senato Accademico.

Art. 24.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti, di seguito denominato Collegio, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili ed il regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.
2. Il Collegio e' composto da tre componenti effettivi, di cui due iscritti al Registro dei revisori contabili e uno con funzioni di Presidente, oltre a due supplenti.
3. Il Collegio e' nominato dal Rettore, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, in base ai criteri e alle disposizioni previste dalla normativa vigente.
4. I componenti del Collegio durano in carica tre anni; il mandato puo' essere rinnovato per una sola volta.
5. Con un apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico, sono disciplinate sia le competenze che le modalita' di funzionamento del Collegio.

Titolo quarto
Uffici e organizzazione
Art. 25.
Direzione generale

1. La "Sapienza" si avvale per lo svolgimento delle sue attivita', oltre che dei Dipartimenti e delle Facolta' e, ove costituiti, dei Centri, della Direzione generale e dell'Amministrazione. La Direzione generale ha la responsabilita' diretta delle attivita' indicate al precedente art. 10, comma 2 e del coordinamento delle attivita' gestionali e amministrative.
2. La Direzione generale e' articolata in aree organizzative, dotate di autonomia attuativa ed organizzativa che, in relazione alle diverse esigenze, possono assumere la forma di Centri di spesa o di Centri di responsabilita' amministrativa, ai quali si applicano le procedure di contabilita' analitica e di ribaltamento dei costi. La responsabilita' di ciascuna area organizzativa e' affidata ad un dirigente che opera per la realizzazione degli obiettivi assegnati all'area dal Direttore Generale. L'organizzazione delle aree e' stabilita da apposito documento di riorganizzazione della "Sapienza" predisposto dalla Direzione generale, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, ed approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
3. E' possibile istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, Centri di responsabilita' amministrativa di particolare rilevanza strategica, gestiti dal Direttore Generale, sulla base di indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione.
4. I dirigenti collaborano con il Direttore Generale e rispondono del raggiungimento degli obiettivi ad essi assegnati. Il conferimento dell'incarico ai dirigenti e' disposto, sentito il Rettore, dal Direttore Generale. Ai dirigenti spetta, nell'ambito dei poteri e del budget loro assegnato, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. L'affidamento ad un dirigente di un'area organizzativa puo' essere revocato, nel rispetto della vigente normativa, dal Direttore Generale qualora il dirigente non abbia conseguito almeno i 2/3 degli obiettivi assegnati.

Art. 26.
Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'

1. Le attivita' amministrative, finanziarie e contabili sono regolate da apposito regolamento che disciplina il sistema budgetario, i criteri di gestione e le procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Universita'.
2. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e' approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

Art. 27.
Istituzioni per le attivita' assistenziali

1. L'attivita' assistenziale prestata dalle Facolta' interessate e' organizzata e gestita nel rispetto dell'art. 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e della normativa vigente sul pubblico impiego, anche attraverso istituzioni autonome dotate di personalita' giuridica e autonomo bilancio ai sensi della vigente normativa ed in particolare dell'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 30 novembre 1998, n. 419, nel rispetto delle finalita' istituzionali dell'Universita' e dei seguenti principi generali:
a) accesso alle funzioni assistenziali dei docenti di ruolo secondo il principio delle pari opportunita' e nella considerazione, in particolare, del curriculum scientifico assistenziale;
b) salvaguardia della liberta' di insegnamento e di ricerca nelle strutture assistenziali convenzionate, nel rispetto dello stato giuridico universitario.
2. Le Facolta' interessate all'attivita' assistenziale danno luogo ad un Coordinamento, presieduto dal Rettore o suo delegato e composto dai Presidi o loro delegati. Il Coordinamento coadiuva il Rettore nei rapporti con la Regione, sia per la promozione dell'attivita' formativa nell'area sanitaria, che per tutte le questioni che riguardano i rapporti con le Aziende ospedaliero-universitarie di riferimento, con le Aziende sanitarie territoriali, con gli IRCCS e con ogni altra struttura sanitaria. Il Coordinamento, altresi', provvede in ordine alla mobilita' interaziendale ed interfacolta' dei docenti strutturati, nel rispetto delle norme generali previste dal presente Statuto.
3. Il personale universitario, docente, dirigente e tecnico-amministrativo, concorre ai fini previsti dal precedente comma 1 in relazione alle intese generali con i Servizi Sanitari Regionali e con le istituzioni accreditate dai Servizi Sanitari Regionali.

Art. 28.
Comitato unico di garanzia - CUG

1. E' istituito il Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che sostituisce e integra le competenze e le funzioni del Comitato Pari Opportunita' e del Comitato Paritetico sul fenomeno del Mobbing. Esso viene rinnovato ogni quattro anni.
2. Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parita'.
3. Il CUG si propone di promuovere, nell'ambito del lavoro pubblico, un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di parita' e di pari opportunita' e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione dei lavoratori e delle lavoratrici.
4. Il Comitato e' costituito con provvedimento del Direttore Generale, ha composizione paritetica ed e' formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, firmatarie dell'ultimo Contratto collettivo nazionale di lavoro e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione, nonche' da altrettanti componenti supplenti assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambe le rappresentanze. Il Presidente del CUG e' designato dall'Amministrazione. Le relative modalita' di designazione sono disciplinate da apposito Regolamento.
5. Il Presidente e i componenti devono essere individuati tra persone dotate di requisiti di professionalita', esperienza, attitudine, anche maturati in organismi analoghi.
6. Il CUG, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, adotta un regolamento per la disciplina delle competenze assegnate allo stesso dalla legge e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro.
7. Il CUG, in particolare: si riunisce di norma ogni sessanta giorni; le riunioni sono valide se partecipa almeno la maggioranza assoluta dei componenti del Comitato; le delibere del CUG sono valide se assunte a maggioranza assoluta dei membri presenti.
8. Per gli studenti restano salve le competenze del Garante degli studenti dell'Universita' e di ciascuna Facolta' previste dall'art. 6, comma 5, del presente Statuto.
9. Per il personale docente si rinvia alle competenze regolamentari del Senato Accademico e alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Art. 29.
Attivita' sportive, ricreative e sociali

1. La "Sapienza" incentiva la pratica sportiva nell'ambito universitario, in quanto elemento fondamentale della formazione dello studente, e favorisce le attivita' sportive, ricreative, sociali e culturali del proprio personale.
2. La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attivita' vengono affidati, mediante convenzione, al Centro Universitario Sportivo Italiano e/o ad altri enti sportivi legalmente riconosciuti, sotto il controllo dell'Universita' o in modo autonomo secondo modalita' stabilite dagli organi accademici. Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante i finanziamenti stanziati appositamente dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e mediante fondi universitari e di diversa provenienza che siano destinati all'incentivazione dell'attivita' sportiva.
3. Le attivita' ricreative, sociali e culturali del personale universitario possono essere attivate ai sensi del CCNL del Comparto Universita' e sulla base di apposito regolamento.

Titolo quinto
Disposizioni finali e transitorie
Art. 30.
Regolamenti

1. Il Regolamento didattico dell'Universita' disciplina, in conformita' alla legislazione vigente, gli ordinamenti dei Corsi di Studio per i quali l'Universita' rilascia titoli accademici. E' approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei membri, sulla base degli ordinamenti deliberati dai Consigli di Facolta', sentiti i Consigli di Dipartimento e quelli di Area Didattica o di Corso di Studio, per le rispettive competenze. Il Senato Accademico puo', in caso di dissenso sul loro contenuto, rinviarli con richiesta motivata di riesame alla struttura proponente. Il Regolamento e' emanato dal Rettore, con proprio decreto, espletate le procedure e decorsi i termini di cui alla legislazione vigente.
2. Ogni altro regolamento, ad eccezione di quelli in materia di didattica e di ricerca, e' deliberato dal Consiglio di Amministrazione; il regolamento di amministrazione, finanza e contabilita' e' approvato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Su detti Regolamenti e' acquisito il parere del Senato Accademico.

Art. 31.
Validita' delle votazioni per l'elezione delle rappresentanze

1. Le votazioni per la designazione dei membri degli organi collegiali di governo dell'Universita' e di quelli delle strutture didattiche e di ricerca sono valide qualora ad esse partecipi almeno il 30% degli aventi diritto. In caso contrario l'elezione viene reiterata per una volta; in caso di ulteriore non validita' dell'elezione la rappresentanza di categoria manca per l'intera durata dell'organo. Le predette votazioni possono essere espletate in modalita' telematiche, nel rispetto delle garanzie di liberta' e segretezza del voto e della certezza dell'identita' del votante, disciplinate da appositi regolamenti.
2. Le elezioni della componente studentesca negli organi disciplinati dal presente Statuto danno luogo alla nomina del numero di rappresentanti previsti qualora ad esse partecipi almeno il 10% degli aventi diritto; in caso contrario il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti. Per consentire una maggiore partecipazione studentesca, le elezioni devono tenersi contemporaneamente e nei periodi in cui si svolgono le lezioni nelle diverse Facolta'. E' favorita la contemporanea indizione di elezioni per gli organi centrali dell'Universita' e per le rappresentanze degli studenti nell'Assemblea di Facolta'.
3. La mancata partecipazione di una o piu' componenti alle elezioni previste nel presente Statuto o la mancata individuazione della loro rappresentanza non infirmano la valida costituzione dell'organo.

Art. 32.
Disposizioni relative alla durata dei mandati elettorali, alla
partecipazione al corpo elettorale, alle ineleggibilita' e
incompatibilita'

1. I mandati dei componenti di tutte le cariche e del Nucleo di valutazione, ad eccezione del Rettore, sono limitati a due consecutivi. L'ineleggibilita' si protrae per la durata del mandato successivo alla cessazione dell'incarico, aumentata di un anno.
2. Il requisito di eleggibilita', quando previsto, deve essere posseduto al momento dell'indizione dell'elezione. Non hanno titolo all'elettorato attivo, oltre a quanti ricadono nelle fattispecie previste dall'art. 9 "Codice etico":
a) per i docenti, coloro che risultino anche parzialmente inattivi nell'attivita' di ricerca, documentata dallo specifico catalogo di Ateneo. Non hanno titolo all'elettorato attivo, altresi', coloro che abbiano riportato un giudizio negativo nell'attivita' didattica, validato dal Nucleo di valutazione di Ateneo. I soggetti di cui alla presente lettera riacquistano l'elettorato attivo al momento in cui conseguano un nuovo giudizio positivo;
b) per il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, coloro che, negli ultimi due anni, siano incorsi in una sanzione disciplinare pari o superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, o in una misura cautelare di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado, come previsto dal vigente CCNL del comparto Universita';
c) per gli studenti, coloro che non abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni.
Un apposito regolamento disciplina, per le categorie indicate alle precedenti lettere a), b) e c), i casi di esclusione dall'elettorato attivo, in coerenza con la vigente disciplina in materia, anche interna.
3. L'elettorato passivo per le cariche accademiche e' riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, gli "anni di servizio" devono intendersi riferiti al periodo di effettivo servizio che resta da svolgere prima del collocamento a riposo, e che decorrono dalla data di insediamento dell'organo.
4. Non puo' far parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione chi faccia parte del Senato Accademico e viceversa, con l'eccezione del Rettore e del Prorettore Vicario. Non puo' far parte del Nucleo di valutazione chi sia componente a qualsiasi titolo degli organi di governo dell'Universita'. In caso di incompatibilita' l'interessato deve optare entro trenta giorni dalla seconda elezione. Qualora non venga esercitata l'opzione entro il predetto termine temporale, s'intende acquisita l'opzione per la elezione o designazione piu' recente.
Le cariche di Rettore, Prorettore vicario, Preside di Facolta' e Direttore di Dipartimento sono tra loro incompatibili.
Per le cariche elettive e per i componenti del Nucleo di valutazione valgono tutte le altre incompatibilita' previste dalla normativa vigente.
5. La posizione di professore e ricercatore e' incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilita' di costituire societa' con caratteristiche di spin-off o di start up universitari. L'esercizio di attivita' libero-professionale e' incompatibile con il regime di tempo pieno.
6. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attivita' libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purche' non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'Ateneo di appartenenza. La condizione di professore a tempo definito e' incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. I professori e i ricercatori possono svolgere attivita' didattica e di ricerca presso universita' o enti di ricerca anche esteri, previa autorizzazione del Rettore che valuta la compatibilita' con l'adempimento degli obblighi istituzionali. In tal caso, ai fini della valutazione delle attivita' di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato e' considerato in proporzione alla durata e alla quantita' dell'impegno reso nell'ateneo di appartenenza.
7. Il Senato Accademico determina i casi in cui l'attivita' in istituzioni pubbliche o private diverse dalla "Sapienza" sia incompatibile con l'attivita' istituzionale, secondo quanto disciplinato dalla legislazione vigente.

Art. 33.
Disposizioni generali, transitorie e finali

1. La denominazione "docenti" comprende professori di ruolo e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato; la denominazione "professori di ruolo" comprende professori di I fascia-professori ordinari e professori di II fascia-professori associati; la denominazione ricercatori-professori aggregati comprende anche il personale equiparato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e della legge 19 novembre 1990, n. 341; la denominazione "personale tecnico-amministrativo" comprende il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e socio-sanitario, nonche' - limitatamente ai Dipartimenti - i collaboratori ed esperti linguistici ove presenti.
2. La denominazione "strutture organizzative" comprende, quando non meglio specificato:
a) i Dipartimenti, quali strutture fondamentali obbligatorie, nonche' i Centri, tutti organizzati come Centri di spesa autonomi;
b) le aree dell'Amministrazione organizzate come Centri di spesa o come Centri di responsabilita' amministrativa;
c) le Facolta' come strutture di raccordo con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche, e delle attivita' di ricerca dei Dipartimenti.
3. La composizione della Giunta di Facolta' rispetta, per quanto possibile, il principio della pariteticita' delle varie componenti del personale docente, disciplinata da un apposito regolamento.
4. Gli organi collegiali delle Facolta' e dei Dipartimenti deliberano in composizione differenziata sulle materie riservate per legge.
5. In occasione del rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali, il Senato Accademico delibera, con almeno tre mesi di anticipo, election days con il fine di accorpare, ove possibile, le elezioni in un unico periodo per tutte le strutture implicate. Le modalita' delle elezioni sono disciplinate da un apposito regolamento.
6. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal precedente art. 32, comma 1, per il Rettore, per i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, sono considerati anche i periodi gia' espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
7. I Presidi di Facolta' ed i Direttori di Dipartimento decadono alla data di entrata in vigore del presente Statuto. Fanno eccezione i Presidi di Facolta' e i Direttori di Dipartimento che siano stati eletti, o che abbiano assunto la carica nel periodo compreso tra la data di approvazione dello Statuto e la data della sua entrata in vigore.
8. In sede di prima applicazione, i Presidi di Facolta' ed i Direttori di Dipartimento in carica alla data di approvazione del presente Statuto possono essere sottoposti ad elezione confermativa del mandato, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto. La predetta elezione confermativa avviene a seguito di specifica delibera assunta dai competenti organi delle rispettive strutture, mediante votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei presenti. La durata della carica e' pari al residuo della durata del mandato precedente.
9. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nonche' le Giunte di Facolta', decadono al momento della costituzione degli organi previsti dal presente Statuto; la costituzione dei nuovi organi deve, comunque, essere conclusa non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto, fermo restando che il Senato Accademico e' rinnovato almeno trenta giorni prima del Consiglio di Amministrazione.
10. Nelle more della costituzione del Collegio di disciplina, di cui all'art. 8 del presente Statuto, in prima applicazione viene effettuata la ricognizione delle fattispecie previste dal comma 9 del predetto articolo e dato luogo al procedimento disciplinare entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello Statuto. Il Rettore avvia il procedimento disciplinare nei confronti del professore o del ricercatore e trasmette gli atti al Consiglio universitario nazionale per i relativi provvedimenti.
11. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 32, comma 2, del presente Statuto, sino a quando non siano stati determinati altri criteri da parte del Senato Accademico, l'esclusione dall'elettorato attivo e' applicata a chi non abbia conferito sulla banca-dati della "Sapienza" il numero minimo di prodotti di ricerca previsto.
12. Al Rettore, al Prorettore vicario, ai membri del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione o ad altre cariche istituzionali possono essere corrisposti indennita' e/o gettoni di presenza per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.
 
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