Gazzetta n. 259 del 6 novembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 19 ottobre 2012
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' fiduciaria della «Auditors Italiana - Societa' a responsabilita' limitata - Societa' Fiduciaria e di Revisione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attivita' delle societa' fiduciarie e di revisione;
Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione di tale legge;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente la «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»;
Visto il decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle societa' fiduciarie e delle societa' fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria e convertito in legge, con modificazioni, con legge 1° agosto 1986, n. 430;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361, recante la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' fiduciaria e di revisione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto interministeriale dell'11 aprile 1969, con il quale la societa' «Auditors Italiana - Societa' a responsabilita' limitata - Societa' fiduciaria e di revisione», con sede in Roma (di seguito «Auditors S.r.l.») codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 00908270580, e' stata autorizzata all'esercizio dell'attivita' fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende disciplinata dalla legge e dal regolamento citati;
Visto il decreto direttoriale in data 9 ottobre 2012 con il quale l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla societa' «Auditors Italiana - Societa' a responsabilita' limitata - Societa' fiduciaria e di revisione», con sede in Roma, codice fiscale e iscrizione registro delle imprese n. 00908270580, e' stata revocata;
Considerato che il citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, dispone che le societa' fiduciarie e le societa' fiduciarie e di revisione, di cui alla legge, nei confronti delle quali venga pronunciata la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, sono poste in liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 1, decreto-legge n. 233/1986, di dover assoggettare la societa' «Auditors Italiana - Societa' a responsabilita' limitata - Societa' fiduciaria e di revisione» alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nominando altresi' il commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1
Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa

La societa' «Auditors Italiana - Societa' a responsabilita' limitata - Societa' fiduciaria e di revisione», con sede in Roma, codice fiscale e iscrizione registro delle imprese n. 00908270580, e' assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.
 
Art. 2
Nomina del commissario liquidatore

Alla relativa procedura e' preposto, in qualita' di commissario liquidatore, l'avv. Davide Piazzoni, nato a Roma il 2 aprile 1979, con studio in Roma, via Trionfale n. 6551, codice fiscale PZZDVD79D02H501V.
 
Art. 3
Disposizioni esecutive

Il presente decreto sara' inviato per l'iscrizione nel registro delle imprese di Roma, nonche' alla cancelleria del tribunale di Roma - sezione fallimentare.
Il presente decreto sara' pubblicato, ai sensi dell'art. 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento potra' essere presentato ricorso al tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso.
Roma, 19 ottobre 2012

Il Ministro: Passera
 
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