Gazzetta n. 255 del 31 ottobre 2012 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 11 luglio 2012
Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno (BO). Progetto stradale (CUP F82C05000060001). Approvazione progetto definitivo. (Delibera n. 75/2012).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 - oltre ad autorizzare limiti d'impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato - reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e s.m.i.;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i., e visti in particolare:
la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione», alla quale e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;
l'art. 256 che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'«Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e s.m.i., che all'art. 8-duodecies ha, tra l'altro, approvato tutti gli schemi di convenzione con ANAS S.p.a. gia' sottoscritti dalle societa' concessionarie autostradali alla data del 31 luglio 2010, a condizione che i suddetti schemi recepissero le prescrizioni richiamate dalle delibere di approvazione di questo Comitato, ai fini dell'invarianza di effetti sulla finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzione gia' approvati;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente «Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia», che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici», che, all'art. 43, definisce l'iter di approvazione per gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti, laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9, recante «Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale» (B.U. Emilia-Romagna n. 66/1999);
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che, all'allegato 2, tra gli interventi della Regione Emilia-Romagna, include, alla voce «Sistema di attraversamento Nord-Sud dei valichi appenninici», la «SS 64 Porrettana»;
Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata corrige in G.U. n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;
Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 81 (G.U. n. 211/2006), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare del «Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno (BO)», del costo di 147,4 milioni di euro;
Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (G.U. n. 199/2006), con la quale questo Comitato - nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (G.U. n. 207/2005) - all'allegato 2, ha confermato, fra i «valichi appenninici» della Regione Emilia Romagna, l'intervento «Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno»;
Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81 (GU n. 95/2011), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sull'8° Allegato infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica (DFP) per gli anni 2011-2013, che include, nella tabella 1 «Programma infrastrutture strategiche - aggiornamento 2010», l'intervento «Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno»;
Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) - e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
Vista la nota 20 giugno 2012, n. 23376, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato dell'approvazione del progetto definitivo dell'intervento denominato «Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno - Progetto stradale»;
Viste le note 21 giugno 2012, n. 23566, 26 giugno 2012, n. 24072, e 10 luglio 2012, n. 25581, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso e integrato la relativa documentazione istruttoria;
Vista la nota 11 luglio 2012, n. 2956, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto
delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
che il progetto complessivo relativo alla realizzazione del nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno comprende:
per la parte stradale, la realizzazione di varianti plano-altimetriche alla SS 64 «Porrettana», dall'attuale raccordo autostradale in corrispondenza della rotatoria Biagi, al tratto di nuova SS 64, di recente realizzazione, in localita' Borgonuovo, nel Comune di Sasso Marconi;
per la parte ferroviaria, la variazione dell'attuale linea Bologna-Porretta per circa 1,8 km verso sud, dalla radice della stazione di Casalecchio fino al rio dei Gamberi, dove e' previsto il riallaccio alla linea esistente, con una modifica di tracciato che prevede la realizzazione di una linea a singolo binario studiata in previsione di un futuro raddoppio della stessa e che comprende la realizzazione della nuova fermata interrata di Casalecchio centro, in galleria artificiale;
che, in particolare, il Progetto stradale in esame si articola in:
uno stralcio nord verso Bologna, tra le progressive km 0+236,8 e km 2+284,24, caratterizzato da una sezione stradale di tipo B «extraurbana principale», a carreggiate separate e con due corsie per ogni senso di marcia;
uno stralcio sud verso Sasso Marconi, tra le progressive km 2+284,24 e km 3+980,06, caratterizzato da una sezione stradale di tipo C1 «extraurbana secondaria», a carreggiata unica e con una corsia per senso di marcia;
che le opere d'arte previste dal Progetto stradale includono, tra l'altro, la realizzazione del nuovo svincolo «a diamante» di Faianello, la galleria artificiale compresa tra le progressive km 0+500,89 e km 1+720,89, il viadotto Cantagallo, il nuovo cavalcavia sulla Porrettana, il ponticello sul Rio dei Gamberi, gli scatolari dello svincolo di Faianello;
che, a seguito delle prescrizioni dettate in sede di approvazione del progetto preliminare, che prevedevano tra l'altro l'allungamento della galleria principale e l'inserimento di piazzole di sosta, il progetto definitivo modifica tratti stradali fra lo svincolo di Faianello e il viadotto Cantagallo, nonche' l'intero tratto in affiancamento alla ferrovia;
che i maggiori ingombri derivanti dalla variazione del tracciato hanno comportato maggiori vincoli planimetrici, interessando aree di diversa localizzazione rispetto alle aree interessate dal progetto preliminare;
che, in particolare, le parti di infrastruttura in variante, di cui e' stata proposta l'approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 167, comma 5, sono le seguenti:
per lo stralcio nord:
il muro di sostegno dalla progressiva Km 1+920 alla progressiva Km 1+980,89;
l'asse principale stradale (nord) dalla progressiva Km 1+975 alla progressiva Km 2+023;
l'asse principale stradale (nord) dalla progressiva Km 2+040 alla progressiva Km 2+283;
la deviazione della Via Porrettana alla progressiva Km 0+520;
l'adeguamento della viabilita' di accesso alla cabina elettrica alla progressiva Km 1+870;
la deviazione del Rio dei Gamberi alla progressiva Km 2+030;
il ponte Rio dei Gamberi dalla progressiva Km 2+023 alla progressiva Km 2+040;
la rampa Faianello-Casalecchio dalla progressiva Km 2+050 alla progressiva Km 2+300;
la rampa Casalecchio-Faianello dalla progressiva Km 2+100 alla progressiva Km 2+220;
la risoluzione delle interferenze fognarie dalla progressiva Km 1+070 alla progressiva Km 1+875;
per lo stralcio sud:
i muri di sostegno dalla progressiva Km 2+257 alla progressiva Km 2+578;
l'asse principale stradale (sud) dalla progressiva Km 2+283 alla progressiva Km 2+308;
il sottovia Faianello alla progressiva Km 2+298;
il muro di sostegno dalla progressiva Km 2+415 alla progressiva Km 2+485;
la rampa Porretta-Faianello dalla progressiva Km 2+400 alla progressiva Km 2+475;
il tombino idraulico alla progressiva Km 2+292;
che, come comunicato da ANAS, soggetto aggiudicatore, con nota 2 febbraio 2011, n. CDG-0015602-I, il 22 dicembre 2010 il Consiglio d'Amministrazione della stessa ANAS ha approvato il progetto definitivo del «Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno», comprensivo degli interventi stradali e ferroviari;
che con nota 4 aprile 2011, n. CDG 0047006-P, l'ANAS ha inviato il progetto definitivo dell'intero «Nodo di Casalecchio» al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, agli Enti e alle Amministrazioni interessate nonche' ai gestori di opere interferenti;
che il progetto e' stato depositato presso il Compartimento ANAS della viabilita' per l'Emilia Romagna e che l'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilita' e' stato pubblicato il 26 aprile 2011 sul quotidiano a tiratura nazionale «La Repubblica» e sul quotidiano a tiratura regionale «Corriere di Bologna»;
che la Conferenza di servizi, convocata il 7 luglio 2011, si e' chiusa il 1° agosto 2011;
che con nota 4 agosto 2011, n. DG/PBAAC/.34.19.04/25677, il Ministero per i beni e le attivita' culturali si e' espresso positivamente, con prescrizioni, sul progetto trasmesso da ANAS con la richiamata nota 4 aprile 2011;
che, nel corso della riunione tenutasi il 17 febbraio 2012 presso l'ANAS, tenuto conto dei finanziamenti destinabili all'intervento, comprensivo delle opere stradali e ferroviarie, ANAS, Regione Emilia Romagna, Comune di Casalecchio di Reno, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), e Autostrade per l'Italia S.p.A. (ASPI) hanno concordato di:
realizzare prioritariamente l'infrastruttura stradale, costituita dai citati stralci nord e sud;
rinviare ad una seconda fase la realizzazione degli interventi ferroviari;
precisare che le opere stradali garantiscono, nella citata seconda fase, la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria anche a piano campagna;
che la Regione Emilia Romagna si e' espressa sul progetto in questione:
con la delibera di Giunta 14 maggio 2012, n. 617, con cui ha formulato valutazione favorevole sul progetto definitivo, subordinata a prescrizioni, e ha condiviso la realizzazione prioritaria dell'infrastruttura stradale, tenendo conto del parere positivo del Comune interessato e facendo proprie le considerazioni formulate dalla Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa - Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilita' ambientale, relative alla sostanziale conformita' del progetto stesso alle prescrizioni del parere di compatibilita' ambientale regionale, dettate in sede di approvazione del progetto preliminare;
con la delibera di Giunta 18 giugno 2012, n. 797, con cui, ad integrazione della delibera sopra citata, la stessa Regione si e' pronunciata positivamente sulla localizzazione dell'intervento e ha confermato, sulla base delle valutazioni del proprio Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilita' ambientale, che il progetto definitivo ottempera alle prescrizioni dettate in sede di approvazione del progetto preliminare;
che il progetto definitivo e' corredato dalla relazione del progettista relativa alla rispondenza alle prescrizioni impartite in sede di approvazione del progetto preliminare, nonche' dalla documentazione sul piano particellare degli espropri e sulla risoluzione delle interferenze;
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha esposto le proprie valutazioni in merito alle osservazioni formulate dalle Amministrazioni interessate e dalle Societa' interferite e ha proposto le prescrizioni cui condizionare l'approvazione del progetto definitivo;
sotto l'aspetto attuativo:
che il soggetto aggiudicatore dell'intervento e' confermato in ANAS S.p.A.;
che le opere stradali saranno realizzate mediante appalto integrato;
che l'art. 15 della convenzione unica sottoscritta il 12 ottobre 2007 tra ANAS S.p.A. e Autostrade per l'Italia S.p.A. prevede l'obbligo del concessionario allo sviluppo delle progettazioni preliminari di alcune tratte autostradali, tra cui il «nodo stradale di Casalecchio», e, una volta approvato il progetto preliminare delle tratte in questione, riconosce al concedente la facolta' di richiedere al concessionario lo sviluppo della progettazione definitiva e dello studio d'impatto ambientale;
che lo stesso art. 15 consente al concedente di chiedere l'inserimento dell'opera progettata tra gli impegni d'investimento del concessionario, prevedendo che sia stipulata una nuova convenzione unica, di contenuto e forma dell'articolato identici alla convenzione 12 ottobre 2007, ma con inclusione del nuovo intervento nell'oggetto della convenzione (art. 2) e con integrazione degli allegati al piano finanziario mediante uno specifico piano per la copertura economico-finanziaria dell'opera in esame;
che, come risulta dalla scheda ex delibera n. 63/2003 relativa alla sola parte stradale del «Nodo di Casalecchio», sono previsti 6 mesi per le attivita' progettuali e autorizzative residue, 12 mesi per l'appalto dei lavori, 40 mesi per la realizzazione delle opere e 3 mesi per la messa in esercizio;
sotto l'aspetto finanziario:
che il costo del progetto definitivo dell'intero «nodo ferrostradale» approvato da ANAS il 22 dicembre 2010 ammontava a 253,6 milioni di euro, con un incremento di 106,2 milioni di euro rispetto al progetto preliminare, imputato alle modifiche progettuali e all'aggiornamento dei prezziari di ANAS e RFI dal 2002 al 2010;
che la realizzazione del Progetto stradale in questione sara' a carico di Autostrade per l'Italia S.p.A., con inserimento dell'opera tra gli impegni d'investimento nell'ambito della richiamata nuova convenzione unica;
che il costo del Progetto stradale ammontava nel 2010 a 170,9 milioni di euro (IVA esclusa), di cui 105,4 milioni di euro per lavori e servizi, 43,2 milioni di euro per somme a disposizione e 22,3 milioni di euro per oneri d'investimento;
che, a seguito della nota dell'Ispettorato di vigilanza delle concessioni autostradali 20 aprile 2012, n. CDG-0056315-P, con nota 15 giugno 2012, n. CDG-0085247-P, l'ANAS ha trasmesso al Ministero istruttore il quadro economico rimodulato del Progetto stradale per un ammontare di 159,7 milioni di euro (IVA esclusa), di cui 105,4 milioni di euro per lavori e servizi, 36,4 milioni di euro per somme a disposizione e 17,9 milioni di euro per oneri d'investimento;
che nell'ambito della citata rimodulazione, rispetto al progetto approvato da ANAS il 22 dicembre 2010, sono stati ridotti gli oneri d'investimento e azzerate alcune voci delle somme a disposizione (fondo d'incentivazione ex art. 92, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., imprevisti, esecuzione monitoraggio ambientale, spese tecniche per attivita' di collaudo, spese per i Commissari di cui all'art. 240, comma 10, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., spese per Commissioni giudicatrici di cui all'art. 84, comma 11, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.), per un totale di 11,2 milioni di euro;
che il Ministero istruttore propone di reintegrare tali voci a seguito dell'aggiudicazione della gara, secondo l'ordine di priorita' sopra riportato, con utilizzazione delle economie provenienti dal ribasso d'asta, da vincolare all'intervento fino all'approvazione del progetto esecutivo;
che lo schema sintetico di piano economico finanziario, ora presentato alla luce della sopra illustrata modalita' di finanziamento dell'opera, conferma che l'intervento stesso, affidato in gestione all'ANAS, non presenta un potenziale ritorno economico;

Delibera:
1. Approvazione progetto definitivo.
1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, nonche' ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., e' approvato, con le prescrizioni di cui al successivo punto 1.5, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita', il progetto definitivo dell'intervento «Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno (BO) - Progetto stradale», ad eccezione delle opere di cui al successivo punto 1.2.
1.2 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, nonche' ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., e' approvato, con le prescrizioni di cui al successivo punto 1.5, anche ai fini della compatibilita' ambientale, della localizzazione urbanistica, della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilita', il progetto definitivo delle seguenti opere facenti parte dell'intervento «Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno (BO) - Progetto stradale»:
per lo stralcio nord:
il muro di sostegno dalla progressiva Km 1+920 alla progressiva Km 1+980,89;
l'asse principale stradale (nord) dalla progressiva Km 1+975 alla progressiva Km 2+023;
l'asse principale stradale (nord) dalla progressiva Km 2+040 alla progressiva Km 2+283;
la deviazione della Via Porrettana alla progressiva Km 0+520;
l'adeguamento della viabilita' di accesso alla cabina elettrica alla progressiva Km 1+870;
la deviazione del Rio dei Gamberi alla progressiva Km 2+030;
il ponte Rio dei Gamberi dalla progressiva Km 2+023 alla progressiva Km 2+040;
la rampa Faianello-Casalecchio dalla progressiva Km 2+050 alla progressiva Km 2+300;
la rampa Casalecchio-Faianello dalla progressiva Km 2+100 alla progressiva Km 2+220;
la risoluzione delle interferenze fognarie dalla progressiva Km 1+070 alla progressiva Km 1+875;
per lo stralcio sud:
i muri di sostegno dalla progressiva Km 2+257 alla progressiva Km 2+578;
l'asse principale stradale (sud) dalla progressiva Km 2+283 alla progressiva Km 2+308;
il sottovia Faianello alla progressiva Km 2+298;
il muro di sostegno dalla progressiva Km 2+415 alla progressiva Km 2+485;
la rampa Porretta-Faianello dalla progressiva Km 2+400 alla progressiva Km 2+475;
il tombino idraulico alla progressiva Km 2+292.
1.3 Le suddette approvazioni sostituiscono ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consentono la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nei progetti approvati ai precedenti punti 1.1 e 1.2.
1.4 Il limite di spesa dell'intervento di cui ai precedenti punti 1.1 e' 1.2, come riportato nella precedente presa d'atto, e' quantificato in euro 159.724.713, al netto di IVA.
1.5 Le prescrizioni cui e' subordinata l'approvazione dei progetti individuati ai citati punti 1.1 e 1.2 sono riportate nell'allegato 1 alla presente delibera, che forma parte integrante della delibera stessa.
1.6 E' altresi' approvato ai sensi dell'art. 170, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006, e s.m.i., il programma di risoluzione delle interferenze, riportato nei seguenti elaborati progettuali: T00IN01INTPL01B planimetria di ricognizione tav. 1/5 1:1000; T00IN01INTPL02B planimetria di ricognizione tav. 2/5 1:1000; T00IN01INTPL03B planimetria di ricognizione tav. 3/5 1:1000; T00IN01INTPL04B planimetria di ricognizione tav. 4/5 1:1000; T00IN01INTPL05B planimetria di ricognizione tav. 5/5 1:1000; T00IN01INTDI01B scheda proposta di soluzione; T00IN01INTES01B stima degli oneri.
1.7 Le indicazioni relative al piano particellare degli espropri sono riportate nei seguenti elaborati progettuali:
per lo stralcio nord: P01ES01ESPPC01B Piano particellare 1:2000, P01ES01ESPPC02B Piano particellare con sovrapposizione progetto 1:2000, P01ES01ESPEE01B Elenco ditte, P01ES01ESPES01B Stima;
per lo stralcio sud: P03ES01ESPPC01B Piano particellare 1:2000, P03ES01ESPPC02B Piano particellare con sovrapposizione progetto 1:2000, P03ES01ESPEE01B Elenco ditte, P03ES01ESPES01B Stima.
1.8 L'efficacia delle approvazioni di cui ai precedenti punti 1.1, 1.2 e 1.6 rimane subordinata alla positiva conclusione dell'iter previsto dall'art. 15 della Convenzione unica stipulata il 12 ottobre 2007 tra ANAS S.p.A. e Autostrade per l'Italia S.p.A., mediante la stipula di un apposito atto convenzionale che ponga integralmente a carico del concessionario il finanziamento del costo dell'intervento stradale.
1.9 II soggetto aggiudicatore potra' procedere all'aggiudicazione dei lavori del progetto definitivo approvato ai precedenti punti 1.1 e 1.2, sulla base del quadro economico rimodulato secondo quanto indicato nella presa d'atto, ed e' autorizzato a utilizzare gli eventuali ribassi d'asta conseguiti a seguito della gara fino a un importo massimo di euro 11.204.929,47 per reintegrare le voci oneri d'investimento, fondo d'incentivazione ex art. 92, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., imprevisti, esecuzione monitoraggio ambientale, spese tecniche per attivita' di collaudo, spese per i Commissari di cui all'art. 240, comma 10, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., spese per Commissioni giudicatrici di cui all'art. 84, comma 11, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Il soggetto aggiudicatore provvedera' a comunicare l'ammontare degli eventuali predetti ribassi di gara a questo Comitato, preventivamente al loro riutilizzo e a trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dall'aggiudicazione definitiva, il quadro economico dell'opera in questione quale risultante in relazione agli esiti della gara. 2. Disposizioni finali.
2.1 Il Ministero delle infrastrutture provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti attinenti il progetto definitivo approvato al precedente punto 1.
2.2 Il soggetto aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al suddetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni di cui al precedente punto 1.5. Il citato Ministero procedera', a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. Resta fermo che i competenti Uffici della Regione Emilia Romagna procederanno a effettuare le verifiche sulla puntuale osservanza delle prescrizioni, e la vigilanza durante la realizzazione e l'esercizio delle opere, ai sensi della citata legge regionale n. 9/1999.
2.3 Il citato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' altresi' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
2.4 Il progetto definitivo delle infrastrutture ferroviarie previste nel «nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno (BO)» dovra' essere corredato dal dossier di valutazione previsto dall'art. 4, comma 2, del «Contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.», comprensivo dell'analisi economico-finanziaria dell'intervento stesso.
2.5 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del Coordinatore del comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dell'opera dovra' contenere una clausola che ponga a carico dell'appaltatore adempimenti ulteriori rispetto alla vigente normativa, intesi a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dai limiti d'importo previsti dalla vigente normativa, nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera.
2.6 Ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, il CUP assegnato al progetto in argomento dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante il progetto stesso.
Roma, 11 luglio 2012

Il Presidente: Monti Il Segretario: Barca

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2012 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze registro n. 9, Economie e finanze, foglio n. 322
 
Allegato 1

Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno (BO)
PROGETTO STRADALE
Prescrizioni.
1. Dovranno essere adottate le vernici foto catalitiche, che potranno essere impiegate nelle aree di imbocco della galleria e sugli elementi verticali quali muri ecc., con relativo piano periodico di manutenzione e ripristino della loro efficienza, la posa di elementi vegetazionali, l'ottimizzazione delle modalita' di esercizio dell'impianto di ventilazione con funzione di diluizione e dispersione delle sostanze inquinanti.
2. Si dovranno sperimentare, sui tratti stradali esterni alle gallerie, soluzioni per le pavimentazioni e per l'abbattimento delle concentrazioni di inquinanti emessi dagli autoveicoli, che sfruttano i processi di degradazione (principalmente di natura ossidativa) delle principali sostanze inquinanti e microbiche ad opera di speciali «foto catalizzatori», tra cui il biossido di titanio.
3. Dovranno essere realizzati i sondaggi necessari nei diversi settori dell'intervento in progetto come di seguito specificato:
Scheda di ricognizione 1 da 236 a 500 m. potenzialita' archeologica alta (Unita' di Ravenna). Aree occupate da orti che saranno interessate dallo scavo della rampa. Richieste: trincee n. 10 (per 10 m. cad.).
Scheda di ricognizione 2 da 500 a 930 m. potenzialita' archeologica medio alta. Aree incolte fra parco pubblico e ferrovia. Richieste: trincee n. 10 (per 10 m. cad.).
Scheda di ricognizione 3 da 1.180 a 1.260 m. potenzialita' archeologica: medio alta. Zona non urbanizzata in prossimita' di Via Sandri. Richieste: trincee n. 4 (per 10 m. cad.).
Scheda di ricognizione 4 da 1.350 a 1.430 m. potenzialita' archeologica: medio alta. Parco pubblico tra Via Colombo e Via Guinizzelli, Richieste: trincee n. 5 (per 10 m. cad.).
Scheda di ricognizione 5 da 1.430 a 2.100 m. potenzialita' archeologica: medio alta. Aree incolte. Richieste: trincee n. 20 (per 10 m. cad.)
Scheda di ricognizione 6 da 2.100 a 2.600 m. potenzialita' archeologica: bassa (Unita' di Modena). Richieste: trincee n. 2 (per 10 m. cad.) in corrispondenza del pilastro nord del viadotto in progetto.
Scheda di ricognizione 7 da 2.600 a 2.755 m. viadotto.
Scheda di ricognizione 8 da 2.755 a 3.030 m. potenzialita' archeologica: alta. Aree agricole. Richieste: trincee n. 2 in corrispondenza del pilastro sud del viadotto e altre 10 (per 10 m. cad.).
Scheda di ricognizione 9 da 3.030 a 3.244 m. potenzialita' archeologica: alta. Terreno erboso. Richieste: trincee n. 10 (per 10 m cad.).
Scheda di ricognizione 10 da 3.244 a 3.468 m. potenzialita' archeologica: alta. Aree occupate da rovi e arbusti. Richieste: trincee n. 10 (per 10 m. cad.).
Scheda di ricognizione 11 da 3.488 a 3.980 m. potenzialita' archeologica medio bassa (Unita' di Modena). Richieste: trincee n. 5 (per 10 m. cad).
4. I risultati dei sondaggi, da effettuare non appena le aree siano rese disponibili, consentiranno di formulare il parere di merito, individuando le aree nelle quali le eventuali interferenze fra opere in progetto e strutture archeologiche richiederanno l'attivazione e conduzione di vere e proprie campagne di scavo da eseguirsi nella fase del progetto esecutivo a cura di operatori archeologici esperti, coordinati dalla Soprintendenza.
5. Tutte le escavazioni previste nel progetto, per quanto riguarda la realizzazione dei canali drenanti, il sottoscavo di tre edifici esistenti di proprieta' delle FF.SS., nonche' ogni altra operazione che preveda movimento di terra superiore al mezzo metro, dovra' essere sotto costante controllo in corso d'opera a cura di operatori archeologici, con possibilita' di effettuare ampliamenti in estensione e/o profondita' qualora necessari per comprendere al meglio entita' e natura dei paleosuoli che si dovessero rinvenire.
6. L'autorizzazione per l'esecuzione delle opere di eliminazione delle interferenze con la sede ferroviaria, da parte di RFI, sara' subordinata all'approvazione della progettazione esecutiva ed alla stipula dell'Atto disciplinante l'attraversamento. Si precisa che per condotte e canali convoglianti liquidi e gas la progettazione dovra' essere redatta in conformita' a quanto stabilito dal decreto del Ministero per i trasporti e per l'aviazione civile 23 febbraio 1971, n. 2445, per le linee elettriche secondo quanto previsto dall'art. 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 21 marzo 1988, n. 449, e per i cavalcaferrovia nel rispetto di quanto prescritto nel documento «Sovraccarichi per il calcolo dei ponti ferroviari. Istruzioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo» di RFI del 2 giugno 1995.
7. Per l'opera del collettore fognario di via Marconi occorre, in fase di progettazione esecutiva, approfondire e chiarire le modalita' di attraversamento, con i 2 controtubi del diametro di 3 m, delle gallerie ferroviaria e stradale, dove i predetti controtubi intercettano le relative paratie. Per tutte le opere ricadenti all'interno della fascia di rispetto ferroviaria, dovra' essere presentata specifica richiesta di deroga ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.
Inoltre si precisa che per gli spostamenti delle interferenze esistenti, occorre attenersi a quanto gia' previsto nelle Convenzioni stipulate.
8. Le aree di proprieta' FS interessate dalla nuova infrastruttura stradale ed i fabbricati FS da demolire, perche' interferenti con le nuove opere, sono da acquisire con oneri a carico del progetto; la valorizzazione da tali asset avverra' con riferimento agli «standard» utilizzati per gli espropri delle attigue aree/asset di proprieta' di terzi. Il trasferimento dovra' essere disciplinato da apposita Convenzione.
9. La realizzazione dei lavori dovra' fare salvo - per tutta la durata degli stessi - l'esercizio ferroviario (ed eventuali interruzioni della linea, necessarie per contingenti attivita' particolari, dovranno essere preventivamente concordate con RFI).
 
Allegato 2

Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno (BO)
PROGETTO STRADALE
Clausola antimafia
Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara,
indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza
delle grandi opere di cui ai DD.II. 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004.
L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.
La necessita' di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le piu' rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosita', sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonche' di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).
Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovra' essere inserita apposita clausola che - oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 - preveda che:
1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potra' prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione - vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 - l'autorizzazione di cui all'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si potra' inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);
2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;
3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche - di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;
4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:
a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati gia' forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si e' detto;
b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorita' giudiziaria.
 
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