Gazzetta n. 255 del 31 ottobre 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 25 ottobre 2012
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Liguria nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticita' conseguente alla grave situazione di pericolo che interessa il reticolo idrografico del torrente Ferreggiano e del torrente Sturla. (Ordinanza n. 21).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2007, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione di pericolo che interessa il reticolo idrografico del torrente Ferreggiano e del torrente Sturla;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3567 del 5 marzo 2007 e successive modifiche ed integrazioni;
Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al definitivo superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita';
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto;
Considerata che in conseguenza degli eventi del 4 ottobre 2010 e del 25 novembre 2011 si e' ulteriormente aggravata la situazione di criticita' determinatasi nel reticolo idrografico del torrente Ferreggiano e del torrente Sturla;
Vista la nota del Presidente della regione Liguria del 10 agosto 2012;
Acquisita l'intesa della Regione Liguria;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. La Regione Liguria e' individuata quale amministrazione ordinariamente competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nei contesto di criticita' determinatosi lungo il reticolo idrografico del torrente Ferreggiano e del torrente Sturla in conseguenza degli eventi richiamati di cui in premessa.
2. Per i fini di cui al comma 1, il Presidente della Regione Liguria e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione Liguria per il coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza relativamente al torrente Sturla ed al torrente Ferreggiano. Il soggetto responsabile e' autorizzato a porre in essere, entro e non oltre trenta giorni dalla data di trasferimento dei documenti di cui al successivo comma 3, le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede, avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei Vice Segretario Generale del Comune di Genova per il torrente Sturla e del Direttore generale della Direzione Programmazione e Pianificazione Strategica della Regione Liguria per il torrente Ferreggiano, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti.
3. Per i fini di cui al comma 2, il Commissario delegato pro tempore provvede, entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento, a trasferire alla Regione Liguria tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico, come risultante dalla ricognizione di cui al comma 2.
4. Il Presidente della Regione Liguria, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 puo' avvalersi, oltre che dei soggetti di cui al comma 2, anche delle strutture organizzative del Comune di Genova, oltre che della Regione Liguria, nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le quali provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Presidente della Regione Liguria provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3567/2007 e successive modifiche ed integrazioni, che viene allo stesso intestata. All'esito delle attivita' di competenza le eventuali somme residue presenti sulla predetta contabilita' speciale sono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo dell'art. 5, comma 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Il Presidente della Regione Liguria, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
7. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 ottobre 2012

Il Capo del Dipartimento: Gabrielli
 
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