Gazzetta n. 255 del 31 ottobre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 15 ottobre 2012
Autorizzazione all'organismo denominato «Istituto Parma Qualita'» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma», registrata in ambito Unione europea.


IL DIRETTORE GENERALE
per il riconoscimento degli organismi di controllo
e certificazione e tutela del consumatore

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;
Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;
Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»;
Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto 24 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 36 del 12 febbraio 2008, con il quale l'organismo denominato «Istituto Parma Qualita'» con sede in Langhirano, via Roma n. 82/b-c, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»;
Visto il decreto 21 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 del 14 febbraio 2011 - con il quale l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «Istituto Parma Qualita'» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» e' stata proroga fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso;
Considerato che il Consorzio del Prosciutto di Parma ha confermato per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» l'organismo denominato «Istituto Parma Qualita'»;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso ai Servizi comunitari competenti la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra ai sensi dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 510/06;
Visto il decreto 9 agosto 2012, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Reg. (CE) 510/2006, alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»;
Considerato che «Istituto Parma Qualita'» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» conformemente allo schema tipo di controllo;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999, sentite le regioni;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 27 settembre 2012;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99;

Decreta:

Art. 1

1. L'organismo denominato «Istituto Parma Qualita'» con sede in Langhirano, via Roma n. 82/b-c, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996.
2. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa con il decreto 9 agosto 2012, hanno l'obbligo di assoggettarsi al controllo dell'organismo «Istituto Parma Qualita'».
 
Art. 2

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Istituto Parma Qualita'» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 
Art. 3

1. L'organismo autorizzato «Istituto Parma Qualita'» non puo' modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
2. L'organismo autorizzato «Istituto Parma Qualita'» e' tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.
2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «Istituto Parma Qualita'» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facolta' di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.
3. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Istituto Parma Qualita'» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
 
Art. 5

1. L'organismo autorizzato «Istituto Parma Qualita'» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
2. L'organismo autorizzato «Istituto Parma Qualita'» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa.
3. L'organismo autorizzato «Istituto Parma Qualita'» trasmettera' i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Prosciutto di Parma» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.
 
Art. 6

L'organismo autorizzato «Istituto Parma Qualita'» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 ottobre 2012

Il direttore generale: La Torre
 
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