Gazzetta n. 255 del 31 ottobre 2012 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 1 ottobre 2012, n. 186
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea - Legge comunitaria 2009;
Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 ed in particolare: l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto ii), l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 11, paragrafo 2, lettere b) e c), l'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 15, paragrafo 1, lettere b), d) e), h) ed i), l'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 17, paragrafo 2, l'articolo 18, paragrafo 3, l'articolo 19, paragrafo 4, lettere a), b) e c), l'articolo 19, paragrafo 4, secondo comma, l'articolo 20, paragrafi 10 e 11, l'articolo 21, paragrafi 5 e 6, l'articolo 22, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 3, l'articolo 27, lettere a), b), c), e), f), g) ed h), l'articolo 27, secondo comma, l'articolo 31, paragrafo 2, l'articolo 32, paragrafo 3, l'articolo 40, l'articolo 41, paragrafo 3, primo e terzo comma, l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 3, l'articolo 45, paragrafo 4, l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 48, paragrafo 2, l'articolo 48, paragrafo 7, lettera a), l'articolo 48, paragrafo 8, lettera a), l'articolo 48, paragrafo 8, secondo comma e l'articolo 49 del citato regolamento, che rinviano alla procedura di comitato di cui all'articolo 52 per la definizione di misure di attuazione, modifica e completamento delle disposizioni del regolamento medesimo e l'articolo 53, che attribuisce agli Stati membri il compito di adottare le sanzioni applicabili alla violazione delle disposizioni del regolamento medesimo;
Visto il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;
Visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, recante attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi;
Visto il decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003, recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2003, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2012;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella riunione del 25 luglio 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo a norme sanitarie concernenti i sottoprodotti di origine animale, ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002.
2. Il presente decreto reca, altresi', la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, concernente disposizioni di applicazione del regolamento e della direttiva 97/78/CE del Consiglio, per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.



Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria
2009) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno
2010, n. 146, S.O.
- Il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009 n. 1069/2009
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine
animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo
umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002
(Regolamento sui sottoprodotti di origine animale) e'
pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2009, n. L 300.
- Il Regolamento (CE) 25 febbraio 2011 n. 142/2011
(Regolamento della Commissione recante disposizioni di
applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti
derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva
97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni
e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla
frontiera) e' pubblicato nella G.U.U.E. 26 febbraio 2011,
n. L 54.
- Il Regolamento (CE) 22 maggio 2001 n. 999/2001
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni per la prevenzione, il controllo e
l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi
trasmissibili) e' pubblicato nella G.U.C.E. 31 maggio 2001,
n. L 147.
- Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80
(Attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia
di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti
provenienti da Paesi terzi) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 aprile 2000, n. 82.
- Il Regolamento (CE) 29 aprile 2004 n. 882/2004
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la
conformita' alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli
animali) e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L
165. Entrato in vigore il 20 maggio 2004. Il testo del
presente regolamento e' stato cosi' sostituito dalla
rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 maggio 2004, n. L
191.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al Regolamento (CE) 21 ottobre 2009
n. 1069/2009 si vedano le note alle premesse.
- Il Regolamento (CE) 3 ottobre 2002 n. 1774/2002
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine
animale non destinati al consumo umano) e' pubblicato nella
G.U.C.E. 10 ottobre 2002, n. L 273.
- Per i riferimenti al Regolamento (CE) 25 febbraio
2011 n. 142/2011 si vedano le note alle premesse



 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1069/2009 e all'allegato I del regolamento (UE) n. 142/2011.
2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le autorita' competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali nell'ambito della propria organizzazione e legislazione.



Note all'art. 2:
- Per i riferimenti al citato Regolamento (CE)
1069/2009, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al citato Regolamento (CE) n.
142/2011, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 3
Violazione degli obblighi in materia di smaltimento e impiego di
sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati previsti
dagli articoli 11, 12, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1069/2009
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati senza ottemperare alle prescrizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 1069/2009, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati senza ottemperare alle prescrizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1069/2009, ovvero li utilizza senza ottemperare alle prescrizioni di cui all'allegato II, capo II, del regolamento (UE) n. 142/2011, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 6.000 euro a 45.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque smaltisce o utilizza i materiali di categoria 1 senza ottemperare alle prescrizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque smaltisce o utilizza i materiali di categoria 2 senza ottemperare alle prescrizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque smaltisce o utilizza i materiali di categoria 3 senza ottemperare alle prescrizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.000 euro.
6. Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1069/2009.



Note all'art. 3:
- Per i riferimenti al citato Regolamento (CE)
1069/2009, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al citato Regolamento (UE) n.
142/2011, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 4
Violazione degli obblighi in materia di raccolta, trasporto e
rintracciabilita' di sottoprodotti di origine animale e dei
prodotti derivati previsti dagli articoli 21 e 22 del regolamento
(CE) n. 1069/2009
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti, non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 ovvero vi adempiono in modo difforme da quanto prescritto dall'allegato VIII, capi I e II, del regolamento (UE) n. 142/2001, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 36.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti, non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009 ovvero vi adempiono in modo difforme da quanto prescritto dall'allegato VIII, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2001, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 40.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1069/2009, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 36.000 euro.
4. Gli operatori che, essendovi tenuti, nelle ipotesi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, non tengono un registro delle partite ed i relativi documenti commerciali o certificati sanitari ovvero li tengono senza ottemperare alle prescrizioni di cui allegato VIII, capo IV, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 40.000 euro.
5. La medesima sanzione di cui al comma 4 si applica agli operatori che non ottemperano agli obblighi di rintracciabilita' di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009.
6. Gli operatori che, essendovi tenuti, non ottemperano agli obblighi di marcatura di cui allegato VIII, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 40.000 euro.
7. Sono fatte salve le eventuali deroghe autorizzate a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, dell'articolo 21, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1069/2009, nonche' ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento medesimo.



Note all'art. 4:
- Per i riferimenti al citato Regolamento (CE)
1069/2009, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al citato Regolamento (UE) n.
142/2011, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 5
Violazione degli obblighi in materia di registrazione degli
stabilimenti e degli impianti derivanti dall'articolo 23 del
regolamento (CE) n. 1069/2009
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore, nei limiti di applicabilita' dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1069/2009 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'autorita' competente di tutti gli stabilimenti o impianti sotto il proprio controllo che eseguano qualunque fase di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento di prodotti di origine animale e prodotti derivati ovvero le effettua quando la registrazione e' sospesa o revocata, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, ai sensi del citato articolo 23, paragrafo 2, non forniscono all'autorita' competente informazioni aggiornate sugli stabilimenti e gli impianti registrati di cui al comma 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.



Note all'art. 5:
- Per i riferimenti al citato Regolamento (CE)
1069/2009, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 6
Violazione degli obblighi in materia di riconoscimento degli
stabilimenti e degli impianti derivanti dall'articolo 24 del
regolamento (CE) n. 1069/2009
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nelle ipotesi previste dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, effettua attivita' in stabilimenti o impianti non riconosciuti ai sensi di tale regolamento o non conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) n. 142/2011, ovvero le effettua quando il riconoscimento e' sospeso o revocato e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro.



Note all'art. 6:
- Per i riferimenti al citato Regolamento (CE)
1069/2009, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 7
Violazione delle prescrizioni applicabili agli stabilimenti e
impianti di trasformazione e ad altri stabilimenti di cui agli
allegati IV e V del regolamento (UE) n. 142/2011
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti, non rispettano le condizioni generali di cui all'allegato IV, capo I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011 all'interno degli impianti di trasformazione e degli altri stabilimenti posti sotto il proprio controllo, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro. Sono fatte salve le eventuali deroghe autorizzate ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 142/2011.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti, non rispettano le prescrizioni per il trattamento delle acque reflue di cui al medesimo allegato IV, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 142/2011, all'interno degli impianti di trasformazione e degli altri stabilimenti posti sotto il proprio controllo, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti, non rispettano le prescrizioni specifiche per la trasformazione di materiali di categoria 1 e 2 previste dall'allegato IV, capo I, sezione 3, del regolamento (UE) n. 142/2011, all'interno degli impianti di trasformazione e degli altri stabilimenti posti sotto il proprio controllo, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che , essendovi tenuti, non rispettano le prescrizioni specifiche per la trasformazione di materiali di categoria 3 previste dall'allegato IV, capo I, sezione 4, del regolamento (UE) n. 142/2011, all'interno degli impianti di trasformazione e degli altri stabilimenti posti sotto il proprio controllo, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti non rispettano le prescrizioni di cui allegato V, capo I, sezioni 1 e 2, del regolamento (UE) n. 142/2011, rispettivamente all'interno dei propri impianti di produzione di biogas e compostaggio sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti non rispettano le prescrizioni in materia di igiene applicabili agli impianti di biogas e compostaggio di cui allegato V, capo II, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti, non rispettano i parametri standard di trasformazione di cui all'allegato V, capo III, sezione I, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro. Sono fatte salve le eventuali deroghe autorizzate ai sensi dell'allegato V, capo III, sezioni 1 e 2, del regolamento (UE) n. 142/2011.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che non rispettano le norme applicabili ai residui di digestione e al compost di cui all'allegato V, capo III, sezione 3, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro.



Note all'art. 7:
- Per i riferimenti al citato Regolamento (UE) n.
142/2011, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 8
Violazioni degli obblighi in materia di igiene e trasformazione
applicabili agli impianti di trasformazione e ad altri stabilimenti
derivanti dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1069/2009
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, nelle ipotesi previste dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, non assicurano che gli stabilimenti e gli impianti sotto il loro controllo siano conformi alle prescrizioni generali in materia di igiene e trasformazione di cui al medesimo articolo 25, paragrafo 1, ovvero a quelle di cui all'allegato IV, capi II, III e IV, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, nelle ipotesi previste dall'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, non rispettano le prescrizioni in materia di manipolazione di sottoprodotti di origine animale, di cui al medesimo articolo 26 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.



Note all'art. 8:
- Per i riferimenti al citato Regolamento (CE)
1069/2009, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al citato Regolamento (UE) n.
142/2011, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 9
Violazione degli obblighi in materia di controlli interni e procedure
di autocontrollo derivanti dagli articoli 28 e 29 del regolamento
(CE) n. 1069/2009
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che non ottemperano all'obbligo di istituire, attuare e mantenere i sistemi di controllo interni previsti dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1069/2009, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, nelle ipotesi di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1069/2009, non impediscono che un sottoprodotto animale o prodotto derivato lasci lo stabilimento o l'impianto, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, nelle ipotesi di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, non ottemperano a quanto previsto dall'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento medesimo, all'obbligo di istituire, attuare e mantenere una o piu' procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.000 euro.
4. La medesima sanzione si applica agli operatori che omettono di sottoporre a revisione i loro sistemi di autocontrollo e le loro procedure apportando i necessari cambiamenti ogniqualvolta si determini una modifica al prodotto, al processo o una qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, del magazzinaggio e della distribuzione.
5. Nel caso in cui l'autorita' competente riscontri inadeguatezze nei sistemi o nelle procedure di cui ai commi 1 e 3 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.



Note all'art. 9:
- Per i riferimenti al citato Regolamento (CE)
1069/2009, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 10
Violazione degli obblighi in materia di immissione sul mercato di
sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati previsti
dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1069/2009
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che immettono sul mercato sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinati all'alimentazione di animali da allevamento diversi dagli animali da pelliccia, senza rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1069/2009 ovvero senza osservare quelle di cui all'allegato X del regolamento (UE) 142/2011 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro.
2. Sono fatte salve le eventuali deroghe autorizzate a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 142/2011.



Note all'art. 10:
- Per i riferimenti al citato Regolamento (CE)
1069/2009, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al citato Regolamento (UE) n.
142/2011, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 11
Violazione degli obblighi in materia di immissione sul mercato e uso
di fertilizzanti organici e ammendanti derivanti dall'articolo 32
del regolamento (CE) n. 1069/2009
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che immettono sul mercato e usano fertilizzanti organici e ammendanti, senza rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1069/2009 ovvero senza osservare quelle di cui all'allegato XI del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 euro a 40.000 euro.
2. Sono fatte salve le eventuali deroghe autorizzate a norma dell'allegato XI del regolamento (UE) n. 142/2011.



Note all'art. 11:
- Per i riferimenti al citato Regolamento (CE)
1069/2009, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al citato Regolamento (UE) n.
142/2011, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 12
Violazione degli obblighi in materia di immissione sul mercato e uso
di altri prodotti derivati previsti dagli articoli 35, 36, 37, 38 e
39 del regolamento (CE) n. 1069/2009
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che non rispettano le prescrizioni di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1069/2009 in materia di immissione sul mercato di alimenti per animali da compagnia sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 euro a 40.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, nelle ipotesi previste dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1069/2009, non rispettano le condizioni generali di cui al medesimo articolo 36 del regolamento, in materia di immissione sul mercato di prodotti derivati ovvero non rispettano le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 37, 38 e 39 del regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 euro a 40.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nelle ipotesi previste dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 142/2011, utilizza materiale di categoria 1 di cui all'articolo 8 lettere a), b), d) ed e), del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nelle ipotesi previste dall'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 142/2011, immette sul mercato un sottoprodotto di origine animale o un prodotto derivato senza ottemperare alle prescrizioni specifiche applicabili alle proteine animali trasformate e agli altri prodotti derivati di cui all'allegato X, capo II, del regolamento (UE) n. 142/2011, a condizione che l'allegato XIII del medesimo regolamento non preveda prescrizioni specifiche per tali prodotti, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, nelle ipotesi previste dall'articolo 24, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 142/2011, non ottemperano alle prescrizioni di cui all'allegato XIII del medesimo regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 euro a 40.000 euro.



Note all'art. 12:
- Per i riferimenti al citato Regolamento (CE)
1069/2009, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al citato Regolamento (UE) n.
142/2011, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 13
Violazione degli obblighi in materia di importazione e transito di
sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati previsti dagli
articoli 41 e 42 del regolamento (CE) n. 1069/2009
1. Salvo che il fatto costituisca reato, fatte salve le eventuali deroghe concesse dall'autorita' competente, gli operatori che importano nella o inviano in transito attraverso l'Unione europea sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati, senza rispettare le prescrizioni generali di cui agli articoli 41, paragrafo 1 e paragrafo 3, e 42 del regolamento (CE) n. 1069/2009, nonche' le prescrizioni specifiche di cui all'allegato XIV, capi I e II, del regolamento (UE) n. 142/2011, o che importano o fanno transitare al punto di ingresso partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati senza che le stesse siano accompagnate da certificati sanitari e dichiarazioni conformi ai modelli di cui all'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011 sono soggetti alla applicazione delle misure previste dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80.



Note all'art. 13:
- Per i riferimenti al citato Regolamento (CE)
1069/2009, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al citato Regolamento (UE) n.
142/2011, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 80
del 2000, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 14
Violazione degli obblighi in materia di importazione, transito ed
esportazione derivanti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 del
regolamento (UE) n. 142/2011
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato, ovvero esporta, pelli ottenute da animali sottoposti a trattamenti illeciti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 96/22/CE, o dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera b), della direttiva 96/23/CE, di intestini di ruminanti con o senza contenuto e di ossa e prodotti a base di ossa contenenti la colonna vertebrale e il cranio, senza la prescritta autorizzazione di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 142/2011 rilasciata dall'autorita' competente, ovvero in modo difforme da essa, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque importa o fa transitare campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, comprendenti prodotti derivati o sottoprodotti di origine animale, inclusi quelli di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 142/2011 senza la prescritta autorizzazione di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del medesimo regolamento, ovvero in modo difforme da essa, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.0000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che non presentano i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici destinati ad essere importati tramite uno Stato membro diverso dalla Stato membro di destinazione, a un posto d'ispezione frontaliero riconosciuto dall'Unione di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da 3.000 euro a 30.0000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che trattano campioni per la ricerca o campioni diagnostici senza ottemperare alle prescrizioni particolari di cui all'allegato XIV, capo III, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che trattano campioni commerciali senza ottemperare alle prescrizioni particolari di cui all'allegato XIV, capo III, sezione 2, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che trattano articoli da esposizione senza ottemperare alle condizioni di imballaggio, trattamento e smaltimento di cui all'allegato XIV, capo III, sezione 3, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro.



Note all'art. 14:
- La direttiva 96/22/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 23
maggio 1996, n. L 125.
- La direttiva 96/23/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 23
maggio 1996, n. L 125.
- Per i riferimenti al citato Regolamento (UE) n.
142/2011, si vedano le note alle premesse.
- La Decisione 2009/821/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
12 novembre 2009, n. L 296.



 
Art. 15
Violazione degli obblighi in materia di esportazione derivanti
dall'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1069/2009
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione dell'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, esporta sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinandoli all'incenerimento o alla discarica, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione dell'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009, esporta sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati in Paesi terzi non membri dell'OCSE per l'uso in impianti per la fabbricazione di biogas e compost, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro.
3. La stessa sanzione di cui ai commi 1 e 2, fatte salve le deroghe previste dall'articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1069/2009, si applica a chiunque esporta sottoprodotti di origine animale e i prodotti da essi derivati, in violazione del medesimo articolo 43, paragrafi 3 e 4, del predetto regolamento.



Note all'art. 15:
- Per i riferimenti al citato Regolamento (CE)
1069/2009, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 16
Sistema di controlli ufficiali

1. L'attivita' di controllo ufficiale, e' prerogativa delle autorita' competenti di cui all'articolo 2, comma 2.
2. I soggetti pubblici interessati, svolgono le attivita' di controllo ufficiale di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. I soggetti che svolgono l'attivita' di controllo ufficiale, di cui al presente articolo, sono tenuti agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite in conformita' alla legislazione vigente.
 
Art. 17
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati, svolgono le attivita' di cui al presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 18
Disposizioni finali

1. E' abrogato il decreto legislativo 21 febbraio 2005, n. 36, ad eccezione degli articoli 10 e 11.
2. Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente decreto e' disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione del provvedimento di registrazione degli operatori, degli stabilimenti o impianti di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1069/2009 o del provvedimento di riconoscimento di stabilimenti o impianti di cui all'articolo 24 del citato regolamento, per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di dieci ad un massimo di venti.
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto, nel caso in cui le violazioni riguardano prescrizioni relative al materiale definito di categoria 1 e 2, ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, sono sempre disposti il sequestro e la distruzione del materiale in questione, con spese a carico del soggetto che ha commesso l'illecito.
4. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
5. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14, 15, 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle proprie competenze all'accertamento delle violazioni amministrative e alla irrogazione delle relative sanzioni.
6. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1° ottobre 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei

Severino, Ministro della giustizia

Balduzzi, Ministro della salute

Clini, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare

Grilli, Ministro dell'economia e
delle finanze

Gnudi, Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport
Visto, il Guardasigilli: Severino



Note all'art. 18:
- Il decreto legislativo 21 febbraio 2005, n. 36,
abrogato, ad eccezione degli articoli 10 e 11, dal presente
decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo
2005, n. 63.
- Per i riferimenti al citato Regolamento (CE)
1069/2009, si vedano le note alle premesse.
- Il testo degli articoli 13, 14, 15 e 17 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n.
329, S.O., cosi' recita:
"Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti
al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
violazione e' prevista la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro possono, per
l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza,
assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di
luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione
tecnica.
Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice
di procedura penale consente il sequestro alla polizia
giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o
del natante posto in circolazione senza essere coperto
dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in
circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato
il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i
poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere,
quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi
di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata
dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del
luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere
effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma
dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
codice di procedura penale.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di
accertamento previsti dalle leggi vigenti."
"Art. 14 (Contestazione e notificazione). - In vigore
dal 1° gennaio 2004.
La violazione, quando e' possibile, deve essere
contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla
persona che sia obbligata in solido al pagamento della
somma dovuta per la violazione stessa.
Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte
o per alcune delle persone indicate nel comma precedente,
gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
il termine di novanta giorni e a quelli residenti
all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni
dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
all'autorita' competente con provvedimento dell'autorita'
giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della
notificazione si applicano le disposizioni previste dalle
leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' essere
effettuata, con le modalita' previste dal codice di
procedura civile, anche da un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie
del destinatario, si osservano le modalita' previste
dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la
dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e'
obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in
misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la
violazione si estingue per la persona nei cui confronti e'
stata omessa la notificazione nel termine prescritto.".
"Art. 15 (Accertamenti mediante analisi di campioni). -
In vigore dal 15 dicembre 1981.
Se per l'accertamento della violazione sono compiute
analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve
comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.
L'interessato puo' chiedere la revisione dell'analisi
con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La
richiesta e' presentata con istanza scritta all'organo che
ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di
quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima
analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima.
Delle operazioni di revisione dell'analisi e' data
comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del
loro inizio.
I risultati della revisione dell'analisi sono
comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del
laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.
Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma
equivalgono alla contestazione di cui al primo comma
dell'art. 14 ed il termine per il pagamento in misura
ridotta di cui all'art. 16 decorre dalla comunicazione
dell'esito della prima analisi o, quando e' stata chiesta
la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito
della stessa.
Ove non sia possibile effettuare la comunicazione
all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto
comma, si applicano le disposizioni dell'art. 14.
Con il decreto o con la legge regionale indicati
nell'ultimo comma dell'art. 17 sara' altresi' fissata la
somma di denaro che il richiedente la revisione
dell'analisi e' tenuto a versare e potranno essere
indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di
legge, gli istituti incaricati della stessa analisi."
"Art. 17 (Obbligo del rapporto). In vigore dal 15
dicembre 1981.
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura
ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la
violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art.
24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade,
approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge
20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il
rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare
l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976,
n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli
Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in
cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la
competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative all'esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.".
- Per i riferimenti al decreto legislativo n. 80 del
2000, si vedano le note alle premesse.



 
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