Gazzetta n. 254 del 30 ottobre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 6 giugno 2012
Prescrizioni sul rapporto di traino e sugli organi di traino delle macchine operatrici semoventi e trainate.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, recante le norme del nuovo codice delle strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice delle strada, ed, in particolare, l'art. 300, in base al quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede a dettare, con proprio provvedimento, le prescrizioni cui le macchine operatrici semoventi, qualora abilitate a traino, e le macchine operatrici trainate, devono rispondere per essere equipaggiate con idonei organi di traino;
Visto il medesimo art. 300 citato, il quale stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il medesimo decreto, provvede a dettare le modalita' di accertamento della massa rimorchiabile delle macchine operatrici semoventi abilitate al traino;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

Decreta:

Art. 1

Definizioni

Per «rapporto di traino» delle macchine operatrici, si intende «il rapporto tra la massa massima a pieno carico della macchina operatrice trainata e la massa a vuoto della macchina operatrice semovente», in cui la massa a vuoto del veicolo traente e' comprensiva di liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzatura di lavoro riconosciuta e conducente.
 
Art. 2

Organi di traino

1. La macchina operatrice semovente deve essere allestita con gancio di tipo approvato secondo le tabelle CUNA ovvero omologato in conformita' a norme comunitarie stabilite per macchine agricole semoventi o per autoveicoli.
2. La macchina operatrice trainata deve essere allestita con occhione di tipo approvato secondo le tabelle CUNA ovvero omologato in conformita' a norme comunitarie stabilite per macchine agricole trainate o per rimorchi.
2.1 In caso di allestimento con occhione di traino rispondente alla tabella CUNA NC 438-06, puo' essere trainata da macchine operatrici semoventi o da trattrici agricole atte al traino allestite con ganci di traino rispondenti alla tabella CUNA NC 338-02.
2.2 In caso di allestimento con dispositivi di attacco rispondenti alla Direttiva 94/20/CE ovvero alle tabelle CUNA NC 438-40 e CUNA NC 438-55, puo' essere trainata da autoveicoli atti al traino o da macchine operatrici semoventi atte al traino, allestite con dispositivi di attacco rispondenti alla Direttiva 94/20/CE o alle tabelle CUNA NC138-40 e CUNA NC 138-55.
 
Art. 3

Massa rimorchiabile
delle macchine operatrici semoventi

1. Il valore massimo della massa rimorchiabile e' individuato come la differenza tra la massa massima a pieno carico del complesso, costituito dalla macchina operatrice semovente e dalla macchina operatrice trainata, e la massa massima a pieno carico della macchina operatrice semovente: tale valore e' subordinato al rispetto del rapporto di traino, di cui all'art. 1, che non puo' superare il valore di:
a) 1 per le macchine operatrici di tipo snodato a ruote gommate, per le macchine operatrici a ruote non gommate ovvero per quelle cingolate qualora abbinate ad una macchina operatrice trainata priva di freni;
b) 2 per le macchine operatrici di tipo snodato a ruote gommate, per le macchine operatrici a ruote non gommate ovvero per quelle cingolate, qualunque sia il tipo di frenatura del complesso;
c) 3 per le macchine operatrici a ruote gommate, se il dispositivo di frenatura del complesso e' di tipo meccanico;
d) 4 per le macchine operatrici a ruote gommate, se il dispositivo di frenatura del complesso e' di tipo misto e automatico;
e) 5 per le macchine operatrici a ruote gommate, se il dispositivo di frenatura del complesso e' di tipo continuo ed automatico.
Roma, 6 giugno 2012

Il vice Ministro: Ciaccia

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2012 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,registro n.13, foglio n. 299.
 
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