Gazzetta n. 254 del 30 ottobre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 18 luglio 2012
Recepimento della direttiva 2011/88/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica la direttiva 97/68/CE per quanto riguarda le disposizioni per i motori immessi sul mercato in regime di flessibilita'.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

e

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto l'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Visti i commi 5 e 7 dell'art. 106 ed il comma 1 dell'art. 114 del nuovo codice della strada che stabiliscono la competenza del Ministro dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in materia di norme costruttive e funzionali, nonche' in materia di emissioni inquinanti, delle macchine agricole e delle macchine operatrici;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007», che ha istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 20 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2000, di attuazione della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e panicolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali, e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2011/88/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011, che modifica la direttiva 97/68/CE per quanto riguarda le disposizioni per i motori immessi sul mercato in regime di flessibilita', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 305 del 23 novembre 2011;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, che attribuisce al predetto Sottosegretario di Stato il titolo di Vice Ministro;

Adotta il seguente decreto:

Testo rilevante ai fini dello spazio economico europeo

Art. 1

1. Al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 dicembre 1999, di attuazione della direttiva 97/68/CE sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 4, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. I motori ad accensione spontanea, non destinati alla propulsione di automotrici ferroviarie e di navi della navigazione interna, possono essere immessi sul mercato in regime di flessibilita' secondo la procedura di cui all'allegato XIII, oltre a quanto disposto nei commi da 1 a 5.»;
b) all'art. 10:
1) al comma 1-bis, il secondo periodo e' soppresso;
2) dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:«1-ter. In deroga all'art. 9, commi 3-octies, 3-decies e 4-bis, e' consentita l'immissione sul mercato dei seguenti motori per le automotrici e le locomotive, esclusivamente nei casi in cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, autorita' nazionale che rilascia l'omologazione, accetti che l'uso di un motore di sostituzione che risponde ai requisiti della fase piu' recente di emissioni applicabile nell'automotrice ferroviaria o nella locomotiva in questione comportera' significative difficolta' tecniche :
a) motori di sostituzione conformi ai limiti della fase III A, qualora siano destinati a sostituire motori per automotrici ferroviarie e locomotive che:
non sono conformi alle prescrizioni della fase III A, o sono conformi alle prescrizioni della fase III A, ma non alle prescrizioni della fase III B;
b) motori di sostituzione che non sono conformi ai limiti della fase III A, qualora siano destinati a sostituire motori per automotrici ferroviarie senza controllo di guida e incapaci di movimento autonomo, purche' tali motori di sostituzione siano conformi a prescrizioni non inferiori alle prescrizioni rispettate dai motori installati sulle automotrici ferroviarie esistenti dello stesso tipo.
1-quater. Una marcatura con la menzione «Motore di sostituzione» e recante l'unico riferimento alla deroga associata e' apposta sui motori contemplati dal comma 1-bis o 1-ter.
c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. E' consentita l'immissione sul mercato dei motori definiti nella sezione 1, lettera A, punti i), ii) e v), dell'allegato I, in regime di flessibilita', conformemente alle disposizioni dell'allegato XIII.»;
d) l'allegato XIII e' modificato conformemente all'allegato del presente decreto.
 
Art. 2

1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2012

Il vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Ciaccia

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Catania

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Clini
Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2012 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, registro n. 12, foglio n. 181
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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