Gazzetta n. 253 del 29 ottobre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 9 luglio 2012
Modifiche al decreto 29 marzo 2006, recante: "Interventi di attuazione degli articoli 3 e 5 della legge 21 marzo 2005, n. 55, recante: «Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica.»".


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la circolare del Ministro della sanita' 4 ottobre 1991, n. 19 sulla «Profilassi del gozzo e delle altre patologie associate a carenza iodica», con cui le Regioni sono state invitate a sensibilizzare i consumatori sull'importanza per la salute umana della iodoprofilassi;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 10 agosto 1995, n. 562 recante «Regolamento concernente la produzione ed il commercio del sale da cucina iodurato, di sale iodato e di sale iodurato e iodato», con cui si ribadiscono i tenori di arricchimento gia' previsti dalle norme vigenti e viene inserita la clausola dei mutuo riconoscimento per i prodotti di provenienza comunitaria;
Vista la legge 21 marzo 2005, n. 55 recante «Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica»;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2006, n. 87 recante "Interventi di attuazione degli articoli 3 e 5 della legge 21 marzo 2005, n. 55, recante: «Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica»" ed in particolare l'allegato 1 che prevede la forma e i contenuti della locandina da esporre in tutti i punti vendita per informare la popolazione sui benefici della iodoprofilassi;
Considerati i dati relativi alle vendite di sale iodato sul territorio nazionale che hanno evidenziato uno scarso incremento del consumo e che pertanto la locandina informativa allegata al citato decreto del Ministro della salute 29 marzo 2006 non ha prodotto efficaci risultati;
Considerata la necessita' di modificare la predetta locandina al fine di sensibilizzare maggiormente il consumatore all'utilizzo del sale iodato;
Vista la proposta di revisione della locandina predisposta dalla Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione e dalla Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali con nota n. 1934 del 31 maggio 2012;
Ritenuto altresi' di aggiornare l' indirizzo web del Ministero della salute indicato dall'art. 4 del citato decreto del Ministro della salute 29 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 del decreto
del Ministro della salute 29 marzo 2006

1. L'allegato 1 del decreto del Ministro della salute 29 marzo 2006 e' sostituito dall'allegato al presente decreto.
2. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Ministro della salute 29 marzo 2006 e' sostituito come segue: «2. Nei punti vendita deve essere affissa la locandina di cui all'allegato al presente decreto in maniera ben visibile al pubblico, in prossimita' degli espositori sui quali e' collocato il sale e nella versione a colori e con un formato minimo di stampa equivalente ad un foglio A3».
 
Art. 2

Modifiche all'art. 4 del decreto
del Ministro della salute 29 marzo 2006

1. All'art. 4 del decreto del Ministro della salute del 29 marzo 2006 le parole «http://www.ministerosalute.it/ nella sezione dedicata ad alimenti e sanita' animale.» sono sostituite dalle seguenti parole: «http://www.salute.gov.it nella sezione dedicata alla nutrizione.».
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto e' trasmesso all'ufficio centrale del bilancio ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 luglio 2012

Il Ministro: Balduzzi

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 13, foglio n. 214
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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