Gazzetta n. 253 del 29 ottobre 2012 (vai al sommario)
SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DECRETO 12 ottobre 2012
Modifica al decreto 6 febbraio 2004, recante il Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa. (Decreto n. 58).


IL PRESIDENTE
del Consiglio di Stato

Visto l'art. 100, ultimo comma della Costituzione;
Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, recante l'approvazione del Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante l'istituzione dei Tribunali amministrativi regionali;
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;
Visto l'art. 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205, secondo il quale il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 6 febbraio 2004, recante il regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005, recante il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa;
Vista la delibera assunta nella seduta del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 19 luglio 2012;

E m a n a
il seguente decreto:

Art. 1
Regolamentazione delle assegnazioni temporanee di magistrati -
Modifiche all'art. 32 del regolamento interno del Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa: introduzione dei commi
10, 11 e 12.

1. All'art. 32 del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 6 febbraio 2004 - regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa - sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' cosi' modificata:
«Art. 32. Procedimento per la supplenza, l'invio in missione e l'assegnazione temporanea di magistrati»;
b) il comma 1 e' cosi' modificato:
1. «Se nella sede di un Tribunale amministrativo regionale, nella Sezione staccata ovvero in una delle Sezioni del Tribunale amministrativo del Lazio, aventi sede in Roma, per una o piu' udienze non sia possibile formare il collegio giudicante per mancanza del numero di componenti fissato dalla legge da qualsiasi causa determinata, il Presidente del Tribunale designa, in supplenza, un magistrato in servizio presso la stessa sede del magistrato assente o impedito assicurando la rotazione tra i magistrati componenti l'ufficio. L'applicazione del singolo magistrato non puo' in ogni caso essere disposta per piu' di due udienze ogni anno»;
c) sono aggiunti i seguenti commi:
«10. Qualora non ricorrano i presupposti per disporre l'invio in missione o la supplenza ai sensi dei commi precedenti, e, tuttavia, si presentino peculiari difficolta' operative nello svolgimento dell'ordinaria attivita' giurisdizionale di un T.A.R. o di una Sezione staccata, dovute a carenze di organico, ad assenze o a impedimenti di singoli magistrati, a un eccezionale andamento del contenzioso e/o a particolari condizioni ambientali, i Presidenti dei T.A.R. possono presentare al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa motivata richiesta per l'assegnazione temporanea di magistrati in relazione a una o piu' udienze determinate, con l'indicazione del numero di affari da assegnarsi per ciascuna udienza al magistrato, di cui si richiede l'assegnazione.
11. Il Consiglio, qualora condivida le motivazioni della richiesta presentata ai sensi del comma precedente, previa verifica delle disponibilita' di bilancio, indice apposito interpello. Alla relativa procedura si applicano i commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
12. Qualora non sia acquisito il consenso di alcun magistrato, l'interpello puo' essere reiterato una sola volta. In nessun caso la richiesta di assegnazione temporanea puo' determinare l'invio di ufficio di alcun magistrato».
 
Art. 2
Introduzione dell'invio in missione di lunga durata - Riformulazione
dell'art. 32-bis del regolamento interno del Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa.

1. L'art. 32-bis del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 6 febbraio 2004 - regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e' sostituito dal seguente:
«Art. 32-bis (Invio in missione di lunga durata). - 1. Qualora in un Tribunale, in ragione dell'assenza prolungata di uno o piu' magistrati in servizio oppure di perduranti carenze di organico, si determini costantemente la condizione di cui all'art. 32 comma 1, il Consiglio, qualora non sia indetto interpello per la copertura del posto in via ordinaria, su richiesta del Presidente del Tribunale interessato, puo' indire un interpello per l'invio in missione del numero dei magistrati necessario a integrare stabilmente il collegio per un periodo non superiore a un anno e per non piu' di un'udienza al mese.
2. L'invio in missione ai sensi del comma precedente determina una riduzione del carico di lavoro presso il Tribunale di appartenenza proporzionalmente determinata dal Consiglio di presidenza all'atto dell'indizione dell'interpello in ragione dell'impegno richiesto. La riduzione del carico di lavoro si attua mediante la corrispondente riduzione del numero di udienze svolte nello stesso mese presso il T.A.R. di appartenenza a cui partecipa il magistrato inviato in missione, fermo restando il rispetto del carico di lavoro complessivo mensile gravante sul magistrato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
3. Tra i magistrati che abbiano presentato domanda, il Consiglio, previa valutazione delle esigenze dell'Ufficio di appartenenza rappresentate dal Presidente del Tribunale ovvero della Sezione staccata, individua quelli da inviare in missione in ragione della maggiore anzianita'. Nel caso che, sulla base di detta valutazione, l'invio in missione del magistrato che abbia maggiore anzianita' si riveli idoneo a compromettere il normale funzionamento dell'attivita' del T.A.R. di appartenenza dello stesso, il Consiglio deroga motivatamente al citato criterio.
4. L'invio in missione termina quando, cessata l'assenza o ripianato l'organico, il Tribunale si trovi nelle condizioni di poter formare ordinariamente i collegi. La missione, su richiesta del Presidente del Tribunale interessato, puo', tuttavia, essere prorogata, per non oltre trenta giorni dalla cessazione della condizione che l'ha determinata, per ragioni organizzative, quali, ad esempio, l'impossibilita' di modificare i ruoli delle udienze gia' fissate.
5. Qualora non sia acquisito il consenso di alcun magistrato, l'interpello puo' essere reiterato una volta sola e, in caso di ulteriore esito negativo, si procede con le modalita' di cui all'art. 32 in relazione alle specifiche udienze calendarizzate».
 
Art. 3
Regolamentazione dell'indennita' di missione in rapporto alle nuove
figure introdotte. Rinumerazione dell'art. 32-bis del regolamento
interno del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
(diventa 32-ter) e introduzione dei commi 5 e 6.

1. Al decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 6 febbraio 2004 - regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa - e' aggiunto il numero 32-ter, cosi' formulato:
«Art. 32-ter (Indennita' di missione). - 1. Ai fini della liquidazione del relativo trattamento economico, l'invio in missione si considera:
a) con carico di lavoro, se al magistrato sono assegnati affari;
b) senza carico di lavoro, se al magistrato non sono assegnati affari.
2. Ai magistrati inviati in missione ai sensi del comma 1, lettera a) spetta l'indennita' di missione forfetaria pari a 15 giorni per ciascuna udienza.
3. Ai magistrati inviati in missione ai sensi del comma 1, lettera b), spetta l'indennita' di missione forfetaria pari a 5 giorni per ciascuna udienza.
4. Nel caso in cui i magistrati risiedano in regione diversa da quella ove si recano in missione, in sostituzione dell'indennita' forfetaria, e per un massimo di tre giorni ad udienza, verranno rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per il trasporto, il vitto e l'alloggio, nei limiti consentiti dalla legge, salva la corresponsione dell'indennita' giornaliera forfetaria per i restanti giorni di missione.
5. Ai magistrati assegnati temporaneamente ai sensi dei commi 10 e 11 dell'art. 32, spetta l'indennita' di missione di cui al comma 2 oltre al rimborso spese nei casi rientranti nella previsione del comma 4.
6. Ai magistrati di cui e' disposto l'invio in missione ai sensi dell'art. 32-bis, spetta l'indennita' di missione di cui al comma 3 oltre al rimborso spese nei casi rientranti nella previsione del comma 4».
 
Art. 4

Entrata in vigore

1. Le presenti norme regolamentari entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 12 ottobre 2012

Il Presidente: Coraggio
 
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