Gazzetta n. 253 del 29 ottobre 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 24 settembre 2012 |
Determinazione dell'entita' e delle modalita' di versamento del contributo annuale degli iscritti al Registro dei revisori legali. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE; Visto l'art. 21, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia dal presente decreto e' finanziato dai contributi degli iscritti nel Registro; Visto, in particolare, l'art. 21, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale l'entita' dei contributi, commisurati al mero costo del servizio reso, nonche' la ripartizione degli stessi tra i due Ministeri, sono definiti annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia. Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unita' previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, come modificato dal decreto del presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visti, in particolare, l'art. 8, comma 1, lettera n-bis), e 9, comma 1, lettera f-bis) del D.P.R. n. 43 del 2008, come introdotti dall'art. 1, comma 1, lettere f) e g), del D.P.R. n. 173 del 2011, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti; Vista la determina del Ragioniere Generale dello Stato del 21 settembre 2011, con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, si avvale del supporto di Consip S.p.A. per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010; Visti i regolamenti attuativi del citato decreto legislativo n. 39/2010, ed in particolare il regolamento emanato in applicazione dell'art. 3, in materia di disciplina del tirocinio, il regolamento emanato in applicazione dell'art. 6, in materia di iscrizione al Registro dei revisori legali, ed il regolamento emanato in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4, e 7, comma 7, concernente i requisiti di iscrizione al Registro dei revisori legali ed il contenuto informativo del Registro;
Decreta:
Art. 1
Contributo annuale a carico degli iscritti nel Registro dei revisori legali
1. Al fine di garantire la copertura delle spese necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i revisori legali e le societa' di revisione legale iscritti al Registro dei revisori legali, anche se iscritti nella Sezione separata dei revisori inattivi, sono tenuti al versamento di un contributo annuale stabilito in euro 26,00. 2. L'importo del contributo annuale e' versato in unica soluzione, con le modalita' di cui all'art. 2, unitamente alle spese postali e alle eventuali commissioni di incasso, e non e' frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno. 3. Sono tenuti al pagamento del contributo i revisori legali e le societa' di revisione legale che risultano iscritti nel Registro alla data del 1° gennaio di ogni anno. Fermo restando il contributo di iscrizione posto a carico dei nuovi iscritti, i revisori e le societa' di revisione che in corso d'anno sono iscritti per la prima volta nel registro dei revisori legali sono tenuti al pagamento del contributo annuale di cui al comma 1 a partire dall'anno successivo a quello di iscrizione. 4. Per gli anni successivi al 2013, l'ammontare del contributo di cui al comma 1 puo' essere aggiornato nella misura necessaria alla copertura delle spese, anche in relazione all'entita' del costo del servizio reso desumibile dai documenti di rendicontazione annuale presentati all'amministrazione vigilante dal soggetto incaricato di funzioni strumentali alla tenuta del registro. L'aggiornamento avra' effetto a partire dall'anno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale. 5. Nel caso di omesso o ritardato versamento del contributo annuale sono dovuti gli interessi nella misura legale, con decorrenza dalla scadenza e sino alla data dell'effettivo versamento, nonche' gli oneri amministrativi connessi alla correlata attivita' di riscossione. In caso di omesso versamento, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista, l'Ispettore generale Capo dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato assegna al revisore o alla societa' di revisione un termine, non superiore ad ulteriori 30 giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento risulti ancora effettuato, sono applicabili, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 24 del citato decreto. |
| Art. 2
Versamento del contributo
1. Per l'anno 2013, i contributi obbligatori sono versati dagli iscritti al Registro dei revisori legali, mediante bollettino postale premarcato, su apposito conto corrente intestato a Consip S.p.A., che ne tiene distinta contabilita', anche al fine della rendicontazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Consip versa i contributi incassati in ciascun bimestre di ogni anno, al netto di eventuali anticipazioni di imposte sostenute ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo XI, capitolo 3525, entro il termine di 10 giorni dalla fine del bimestre stesso. Consip versa altresi', con cadenza semestrale e con le modalita' di cui al periodo precedente, gli interessi ed i frutti maturati sul predetto conto corrente. 2. Le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero medesimo. 3. L'entita' e le modalita' di erogazione dei compensi da riconoscere a Consip S.p.A. per lo svolgimento delle attivita' di supporto alle funzioni di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono disciplinati nell'ambito della specifica Convenzione stipulata con la stessa Consip. |
| Art. 3
Trattamento dei dati
Per lo svolgimento di talune delle attivita' relative al versamento del contributo annuale a carico degli iscritti al Registro dei revisori legali, il Ministero dell'economia e delle finanze puo', anche tramite Consip, comunicare i dati personali dei predetti iscritti ad istituti bancari o postali per finalita' di predisposizione di MAV o bollettini premarcati di pagamento, per le operazioni di imbustamento e stampa delle etichette, nonche' per operazioni connesse e strumentali alla preparazione e spedizione del materiale. |
| Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il 1° gennaio 2013. Roma, 24 settembre 2012
Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli Il Ministro della giustizia Severino
Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2012 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 9, Economie e finanze, foglio n. 315. |
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