Gazzetta n. 253 del 29 ottobre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 19 luglio 2012
Condizioni che devono soddisfare le colture di riso ai fini della certificazione delle sementi: recepimento della direttiva 2012/1/UE della Commissione del 6 gennaio 2012.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche, recante disciplina dell'attivita' sementiera;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, recante regolamento di applicazione della legge n. 1096/71;
Vista la direttiva 66/402/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali e successive modifiche;
Vista la direttiva 2012/1/UE della Commissione del 6 gennaio 2012, recante modifiche della direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni che devono essere soddisfatte dalle colture di Oryza sativa;
Ritenuto necessario dare applicazione, in via amministrativa, alle norme contenute nella direttiva 2012/1/UE della Commissione del 6 gennaio 2012, che modifica caratteristiche tecniche di altra direttiva dell'Unione europea gia' recepita nell'ordinamento nazionale;

Decreta:

Art. 1

1. Alla lettera A) Cereali, punto 3, lettera C) Oryza sativa, dell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 «Condizioni alle quali devono soddisfare le colture ai fini della certificazione», il seguente testo:
«Il numero di piante che sono manifestamente riconoscibili come piante spontanee o piante a grani rossi non deve superare:
0 per la produzione di sementi di base,
1 per 50 m² per la produzione di sementi certificate di 1ª e di 2ª generazione.» e' sostituito dal seguente:
«Il numero di piante manifestamente riconoscibili come infette da Fusarium fujikuroi non deve superare:
per la produzione di sementi di base: 2 per 200 m²,
per la produzione di sementi certificate di 1ª generazione: 4 per 200 m²,
per la produzione di sementi certificate di 2ª generazione: 8 per 200 m².
Il numero di piante che sono manifestamente riconoscibili come piante spontanee o piante a grani rossi non deve superare:
0 per la produzione di sementi di base,
1 per 100 m² per la produzione di sementi certificate di 1ª e di 2ª generazione.»
Il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e' soggetto al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera c) della legge 14 gennaio 1994 n. 20, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 19 luglio 2012

Il Ministro: Catania

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2012 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 11, foglio n. 58
 
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