IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni; Vista la legge 10 marzo 2000 n. 62, recante "Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio"; Visto l'art. 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005 n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27; Visto il decreto MPI 29 novembre 2007 n. 263, Regolamento recante "Disciplina delle modalita' procedimentali per l'inclusione ed il mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie" ai sensi del decreto-legge 5 dicembre 2005 n. 250 convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006 n. 27; Visto il decreto MIUR 10 ottobre 2008 n. 82 che adotta le Linee Guida per l'attuazione del Regolamento 29 novembre 2007 n. 263 concernente le modalita' procedimentali per l'inclusione ed il mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie; Visti i D.D.I.I. MAE-MIUR 24 febbraio 2003 n. 2752 e 23 luglio 2009 n. 4716 relativi alla "Disciplina delle modalita' procedimentali per il riconoscimento ed il mantenimento della parita' scolastica delle scuole non statali all'estero"; Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 2011 n. 71, capo VIII art. 56 recante "Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'art. 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246"; Atteso l'obbligo di estendere anche alle scuole italiane non statali all'estero le modalita' procedimentali per l'inclusione ed il mantenimento nell'elenco del Ministero degli Affari Esteri delle scuole italiane non paritarie, tenendo conto delle specificita', delle particolari esigenze locali, nonche' di quelle della politica estera italiana;
Adotta le seguenti Linee Guida concernenti le modalita' procedimentali per l'inclusione ed il mantenimento nell'elenco delle scuole italiane non paritarie del Ministero degli Affari Esteri. 1 - Procedure per l'iscrizione nell'elenco del Ministero degli affari esteri delle scuole italiane non paritarie all'estero 1.1 La domanda di iscrizione nell'elenco del Ministero degli Affari Esteri delle scuole italiane non paritarie, di cui al successivo punto 1. 2 deve essere presentata al Ministero degli Affari Esteri (di seguito MAE) per il tramite della Rappresentanza diplomatico-consolare in cui la scuola ha sede, entro il 31 marzo di ogni anno per le scuole che adottano il calendario scolastico boreale ed entro il 30 settembre per le scuole che adottano il calendario scolastico australe. 1.2 La domanda e' presentata dal gestore o dal rappresentante legale dell'Ente gestore, il quale deve: precisare la tipologia di scuola cui l'organizzazione vuole conformarsi con riferimento agli ordinamenti vigenti; la denominazione che vuole assumere; gli indirizzi attivati o che intende attivare nell'anno scolastico successivo; dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1-bis, comma 4, del decreto-legge 5 dicembre 2005 n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006 n. 27 e, piu' precisamente, attestare che la scuola presenta le seguenti condizioni di funzionamento: a) un progetto educativo e la relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione italiana e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio (tranne per la scuola dell'infanzia). A meno di specifici provvedimenti, intese o accordi internazionali che ne determinino diversamente i piani degli studi, il quadro disciplinare e il quadro orario delle scuole italiane non paritarie si conforma a quello del parallelo ordinamento nazionale con eventuali flessibilita' ed adattamenti formalizzati; b) la disponibilita' di locali, arredi e attrezzature idonei in relazione al tipo di scuola e al numero degli alunni e conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza. c) l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attivita' educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, e l'impiego di idoneo personale tecnico e amministrativo; d) alunni frequentanti, in eta' non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire per gli alunni delle scuole statali o paritarie. Alla domanda deve essere allegata la documentazione riguardante il possesso dei requisiti e il parere del Capo Missione della Rappresentanza diplomatica o consolare in cui sorge la scuola. Le dichiarazioni rese dal gestore o dal legale rappresentante dell'Ente gestore per l'iscrizione nell'elenco delle scuole italiane non paritarie all'estero saranno sottoposte a verifica da parte del dirigente scolastico di riferimento. 1.3 Il MAE, sentito il parere dell'Autorita' diplomatico-consolare, iscrive la scuola nell'elenco con l'indicazione della tipologia di scuola, degli indirizzi o dei corsi di studio dichiarati e ne da' comunicazione al gestore che ha prodotto domanda, entro il 30 giugno per le scuole che adottano il calendario scolastico boreale o entro il 31 dicembre per le scuole che adottano il calendario scolastico australe, con effetto dall'inizio dell'anno scolastico immediatamente successivo. 1.4 In caso di riscontro negativo, il MAE comunica alla Rappresentanza diplomatico-consolare e al gestore proponente l'esito della domanda entro lo stesso termine del 30 giugno e del 31 dicembre. 1.5 Il MAE puo' effettuare, tramite i dirigenti tecnici del MIUR, ovvero i dirigenti scolastici in servizio all'estero, entro il successivo 30 novembre per le scuole che adottano il calendario scolastico boreale ed entro il 31 maggio per le scuole che adottano il calendario scolastico australe, appositi accertamenti e, nel caso questi attestino la mancanza di uno o piu' requisiti richiesti dalla Legge, dispone la cancellazione della scuola dall'elenco ministeriale, previa comunicazione formale alla scuola interessata. 1.6 L'elenco delle scuole non paritarie e' aggiornato ogni anno; e' pubblicato all'albo dell'Ufficio V della Direzione generale per la Promozione del Sistema Paese e sul sito Internet del MAE entro il 30 giugno per le scuole che adottano il calendario scolastico boreale ed entro il 31 dicembre per le scuole che adottano il calendario scolastico australe, e' consultabile sui siti Internet di ciascuna Rappresentanza diplomatica o consolare ed e' trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca. 2 - Riconoscimento della condizione di scuola italiana non paritaria 2.1 L'iscrizione nell'elenco ministeriale comporta il riconoscimento della condizione di scuola italiana non paritaria con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di accoglimento della domanda. Con tale riconoscimento la scuola assume espressamente la denominazione di scuola italiana non paritaria; puo' aggiungere a tale denominazione il tipo di indirizzo che si uniforma agli ordinamenti vigenti. Eventuali denominazioni che possano indurre in equivoco circa la natura della scuola sono contestate dal Ministero degli Affari Esteri o dall'Autorita' consolare o diplomatica, eventualmente anche con apposita segnalazione all'Autorita' Scolastica del Paese ospitante. 2.2 La scuola italiana non paritaria, non facendo parte del sistema scolastico nazionale, non puo' rilasciare titoli di studio aventi valore legale, ne' attestati intermedi ne' finali con valore di certificazione legale e non puo' assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti a quelle previste dal vigente ordinamento per le scuole statali o paritarie. 2.3 La regolare frequenza della scuola italiana non paritaria da parte degli alunni italiani costituisce, ai sensi della legge 3 febbraio 2006 n. 27, assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 ed alla legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 622, ferme restando le disposizioni in vigore relativamente agli esami di Stato al termine della scuola secondaria di primo grado. La scuola non paritaria e' tenuta a comunicare alla Direzione generale per la promozione del Sistema Paese del MAE l'elenco nominativo degli studenti per consentirne l'inserimento nell'anagrafe relativa. 2.4 Ai candidati che abbiano effettuato la preparazione in scuole italiane non paritarie e' fatto divieto di sostenere gli esami conclusivi presso scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interessi. A tal fine il gestore (o il legale rappresentante) e il coordinatore didattico rilasceranno apposita dichiarazione (da inserire nel fascicolo personale del candidato). 3 - Mantenimento e cancellazione dell'iscrizione nell'elenco 3.1 Per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco ministeriale, il gestore o il rappresentante legale della scuola non paritaria, ogni biennio deve dichiarare espressamente al MAE, per il tramite della Rappresentanza diplomatica o consolare, che esprime il proprio parere, entro il termine del 31 marzo per le scuole che adottano il calendario scolastico boreale ed entro il 30 settembre per le scuole che adottano il calendario scolastico australe, la volonta' di mantenere iscritta la propria scuola nell'elenco ministeriale, garantendo la permanenza dei requisiti richiesti. In caso di mancata dichiarazione, il MAE invita la scuola interessata, mediante comunicazione formale, a provvedere all'adempimento entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Scaduto inutilmente il termine, il MAE dispone la cancellazione della scuola dall'elenco ministeriale delle scuole italiane non paritarie, dandone comunicazione alla scuola stessa, per il tramite della Rappresentanza diplomatica o consolare. 3.2 La scuola italiana non paritaria iscritta nell'elenco ministeriale e' tenuta a comunicare tempestivamente per il tramite dell'Autorita' diplomatico-consolare, nel cui ambito ha sede la scuola, ogni variazione riguardante la gestione, la sede, l'organizzazione e il funzionamento della scuola stessa, ai fini delle verifiche da parte del MAE. Deve comunque essere comunicata, entro lo stesso termine del 31 marzo e del 30 settembre, l'istituzione di nuovi indirizzi. 3.3 Nel caso di istituzione di indirizzi di studio o di corsi di tipologia ordinamentale diversa da quelli gia' attivati, il gestore deve presentare la domanda di iscrizione del nuovo corso o indirizzo nell'elenco delle scuole italiane non paritarie, con le modalita' indicate al punto 1 del presente decreto. 3.4 Nel caso di trasferimento della sede scolastica in altra Circoscrizione consolare, il gestore deve presentare nuova domanda di iscrizione nell'elenco delle scuole non paritarie del MAE per il tramite della Rappresentanza diplomatica o consolare di riferimento con le modalita' indicate al punto 1 del presente decreto. 3.5 Il MAE accerta la veridicita' delle dichiarazioni prodotte nei tempi prescritti da ciascuna scuola italiana non paritaria iscritta nel proprio elenco e, nel caso verifichi la sopravvenuta carenza di uno o piu' dei requisiti richiesti, invita la scuola a ripristinare il requisito o i requisiti mancanti entro il termine di 30 giorni, scaduto il quale senza che la scuola abbia dimostrato di aver provveduto nel senso richiesto, il MAE dispone la cancellazione dall'elenco della scuola o di parte degli indirizzi risultati privi dei requisiti, dandone formale comunicazione alla scuola per il tramite della Rappresentanza diplomatica o consolare. Roma, 6 settembre 2012
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