Gazzetta n. 252 del 27 ottobre 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 10 ottobre 2012 |
Autorizzazione all'organismo denominato "Suolo e Salute Srl", in Fano ad effettuare i controlli sulla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» registrata in ambito Unione europea. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore
Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visto il regolamento (CE) n. 813 del 17 aprile 2000 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia»; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 21 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 15 febbraio 2010, con il quale l'organismo «Suolo e Salute S.r.l.» con sede in Fano, via Paolo Borsellino n. 12, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli della denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia», per un periodo di tre anni; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha notificato all'organismo comunitario competente, ai sensi dell'art.9 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, una domanda di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia»; Visto il decreto 6 luglio 2012, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Reg. (CE) 510/2006, alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia»; Considerato che «Suolo e Salute S.r.l.» ha predisposto un piano dei controlli che recepisce le modifiche al disciplinare di produzione protette transitoriamente a livello nazionale con decreto 6 luglio 2012; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999, sentite le Regioni; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 27 settembre 2012; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
Decreta:
Art. 1
Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa con il citato decreto 6 luglio 2012, hanno l'obbligo di assoggettarsi al controllo dell'organismo «Suolo e Salute S.r.l.». |
| Art. 2
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui e' adottata una decisione in merito alla domanda di modifica in argomento. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo «Suolo e Salute S.r.l.» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire. Restano ferme tutte le altre disposizioni impartite con decreto 21 gennaio 2010. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione. Roma, 10 ottobre 2012
Il direttore generale: La Torre |
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