Gazzetta n. 251 del 26 ottobre 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 19 ottobre 2012 |
Individuazione dei contributi da escludere dalla base di calcolo e contestuale rideterminazione delle riduzioni di risorse previste, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 6, comma 15-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prescrive che dal calcolo delle riduzioni delle spettanze dei comuni, effettuate in applicazione dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, sono esclusi i contributi in conto capitale assegnati dalla legge direttamente al comune beneficiario; Considerato che, in applicazione del richiamato art. 6, comma 15-bis, del decreto-legge n. 95 del 2012, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni ai decreti ministeriali di attuazione; Visto il proprio decreto in data 22 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 2012 ed emanato in applicazione del citato art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, con il quale e' stata determinata, a decorrere dall'anno 2012, la riduzione delle risorse per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti assumendo come base di calcolo i dati delle assegnazioni finanziarie riferite all'anno 2011, come risultanti alla data del 20 febbraio 2012 dal sito internet della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno; Considerato che, in applicazione del citato art. 6, comma 15-bis, del decreto-legge n. 95 del 2012 ed ai fini della riduzione di risorse, occorre operare l'esclusione dalla base di calcolo dei contributi in conto capitale assegnati dalla legge direttamente al comune beneficiario; Rilevato che i presupposti di cui art. 6, comma 15-bis, del decreto-legge n. 95 del 2012 ricorrono in relazione ai contributi attribuiti nell'anno 2011 per lavori di costruzione della diga foranea di Molfetta in base alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1 della legge 30 luglio 2002, n. 174, nonche' dell'art. 4, comma 176 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 secondo quanto stabilito nella tabella 1 della stessa legge, oltre che della legge 13 dicembre 2010, n. 220, secondo quanto stabilito nella tabella E della stessa legge e di rifinanziamento del contributo previsto dall'art. 11-quaterdecies, comma 20 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
Decreta:
Art. 1 Determinazione delle riduzioni di risorse per i comuni 1. Sono esclusi dalla base di calcolo delle riduzioni di risorse per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, in applicazione delle disposizioni di all'art. 14, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, i contributi indicati in premessa attribuiti per lavori di costruzione della diga foranea di Molfetta. 2. La percentuale di riduzione delle risorse, gia' fissata al 19,492 con proprio decreto del 22 marzo 2012, e' conseguentemente rideterminata al 19,523 per cento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 ottobre 2012
Il Ministro: Cancellieri |
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