L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione dell'11 ottobre 2012; Visti: - la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un "quadro per l'azione comunitaria in materia di acque"; - la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'" (di seguito: legge 481/95); - il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs 152/06); - il decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70 (di seguito: decreto-legge 70/11), come convertito nella legge 12 luglio 2011 n. 106 e, in particolare, l'art. 10 commi 14 e 15; - il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244/01 (di seguito: d.P.R. 244/01); - la legge 26 marzo 2010, n. 42 (di seguito: legge 42/10); - il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 116, recante "Abrogazione parziale a seguito di referendum dell'art. 154, comma 1, del Dlgs 152/2006 in materia di tariffa del servizio idrico integrato" (di seguito: d.P.R. 116/11); - il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'art. 21; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'art. 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" - la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2011; - la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita') 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08); - la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 2011, GOP 63/11; - la deliberazione dell'Autorita' 2 febbraio 2012, 29/2012/A /IDR; - la deliberazione dell'Autorita' 1° marzo 2012, 74/2012/R/IDR (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR); - il documento per la consultazione dell'Autorita' 204/2012/R/IDR, del 22 maggio 2012, recante "Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici" (di seguito documento per la consultazione 204/2012/R/IDR); - il documento per la consultazione dell'Autorita' 290/2012/R/IDR, del 12 luglio 2012, recante "Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici - Il metodo tariffario transitorio" (di seguito documento per la consultazione 290/2012/R/IDR); - la deliberazione dell'Autorita' 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR). Considerato che: - l'art. 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorita' stessa dalla legge 481/95" e sopprimendo contestualmente l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua; - in particolare, sono state trasferite all'Autorita' le funzioni inerenti la definizione delle componenti di costo dei servizi idrici, finalizzate alla determinazione delle tariffe; - con la deliberazione 74/2012/R/IDR, e' stato avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attivita' di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici; - con il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR, l'Autorita' ha presentato le prime considerazioni e orientamenti in tema di regolazione tariffaria del servizio idrico, affrontando alcune problematiche, la cui soluzione e' propedeutica a qualsiasi regime di regolazione del servizio; - alla consultazione, di cui al precedente punto, hanno partecipato un numero elevato di soggetti portatori di interessi diversi; e che tutte le risposte pervenute, in tempo utile, sono state analizzate dall'Autorita'; - come ampiamente condiviso dai soggetti partecipanti alla consultazione, emerge l'esigenza di adottare, con urgenza, un primo intervento tariffario transitorio e, conseguentemente, procedere alla raccolta dati finalizzata a tale adozione; - la raccolta dati e' funzionale alla definizione dei costi del servizio e, pertanto, e' propedeutica e indipendente dalla metodologia tariffaria che individua, invece, lo strumento con cui tali costi dovranno essere riconosciuti; - a tal fine, con il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, l'Autorita' ha delineato un percorso temporale finalizzato alla raccolta dati, alla definizione e all'approvazione del metodo tariffario transitorio; - le analisi, condotte sulle banche dati in possesso delle amministrazioni locali e nazionali, hanno permesso di evidenziare le esigenze informative e di raccolta dati necessarie allo svolgimento delle attivita' di definizione della metodologia tariffaria transitoria; - con la deliberazione 347/2012/R/IDR, sono stati posti, in capo ai gestori del servizio idrico integrato, alcuni obblighi di invio dei dati rilevanti ai fini della definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, definizione che sara' oggetto del citato metodo tariffario transitorio; - con la medesima deliberazione 347/2012/R/IDR, e' stato anche previsto che la raccolta dei dati, nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, fosse rimandata ad un successivo momento, atteso che i metodi tariffari attualmente vigenti in tali Province autonome risultano adeguati a perseguire le finalita' alla base della metodologia tariffaria transitoria. Considerato, inoltre, che: - nel corso delle consultazioni avviate con i soggetti interessati, e' stata, da piu' parti, segnalata la necessita' di prorogare il termine previsto dall'art. 2.1, della deliberazione 347/2012/R/IDR per la trasmissione dei dati all'Autorita', alla luce di asserite difficolta' di reperimento di alcuni dei dati richiesti; e che tale richiesta risulta maggiormente motivata per le gestioni dirette degli enti locali, a causa della tenuta contabile di tali amministrazioni, non direttamente riscontrabile nei formulari proposti; - nell'ambito dell'istruttoria, di cui ai precedenti alinea, e' emerso, altresi', che la Regione autonoma Valle d'Aosta ha adottato una propria metodologia tariffaria, disciplinata dalla delibera della Giunta regionale 2 dicembre 2005, n. 4149. Per tale metodologia valgono le medesime considerazioni, gia' declinate per l'esclusione, dall'applicazione della metodologia tariffaria transitoria, delle gestioni presenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano. Ritenuto che: - sia opportuno acconsentire ad un differimento del termine previsto dall'art. 2, comma 1, della deliberazione 347/2012/R/IDR per la trasmissione dei dati all'Autorita', fissando tale termine al 31 ottobre 2012; - sia opportuno rinviare ad un successivo momento la raccolta dei dati dei gestori che operano, oltre che nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche nella Regione autonoma Valle d'Aosta, fermo restando l'obbligo, anche per essi, di accreditarsi, ai sensi della deliberazione GOP 35/08, all'anagrafica operatori dell'Autorita', compilando il relativo modulo di accreditamento disponibile sul sito internet dell'Autorita' all'indirizzo www.autorita.energia.it/it/anagrafica.htm
Delibera:
1. di apportare le seguenti modificazioni alla deliberazione 347/2012/R/IDR: a) all'art. 1, dopo la definizione Gestore di servizio idrico integrato, aggiungere la seguente definizione: "Metodo tariffario CIPE e' la metodologia di determinazione delle tariffe conforme alla deliberazione CIPE 117/08"; b) all'art. 2, comma 1, le parole "15 ottobre 2012" sono sostituite con le parole "31 ottobre 2012"; c) all'art. 2, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma: "1-bis Il termine di cui al precedente comma e' fissato al 15 novembre 2012 per i gestori del SII le cui tariffe, attualmente applicate, sono conformi al metodo tariffario CIPE"; d) all'art. 5, comma 2, dopo le parole "nelle Province autonome di Trento e Bolzano" sono aggiunte le parole "nonche' nella Regione autonoma Valle d'Aosta"; 2. di pubblicare il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data di prima pubblicazione, sul sito internet dell'Autorita' www.autorita.energia.it., sulla Gazzetta Ufficiale e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale; 3. ai sensi dell'art. 11, comma 4, del d.P.R. 244/01, il presente provvedimento e' altresi' comunicato alle associazioni ANCI, AneA, ANFIDA, ANIDA e FederUtility.
Milano, 11 ottobre 2012
Il presidente: Bortoni |