Gazzetta n. 251 del 26 ottobre 2012 (vai al sommario)
LEGGE 16 ottobre 2012, n. 182
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni generali

1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 12 novembre 2011, n. 184, sono introdotte, per l'anno finanziario 2012, le variazioni di cui alle annesse tabelle.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- La legge 12 novembre 2011, n. 184 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e
bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n.
265, supplemento ordinario.



 
Art. 2
Stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e disposizioni relative

1. All'articolo 2, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 184, le parole: «26.500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 milioni».
2. All'articolo 2, comma 7, della legge 12 novembre 2011, n. 184, le parole: «1.200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.300 milioni».
3. Il comma 27 dell'articolo 2 della legge 12 novembre 2011, n. 184, e' sostituito dal seguente:
«27. In relazione alle necessita' derivanti dall'andamento dei mercati finanziari e dalla gestione del debito statale, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2220, 2221, 2222, 2263 e tra gli stanziamenti dei capitoli 2242 e 2247 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, allocati nel programma "Oneri per il servizio del debito statale". Per le medesime necessita' il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 9502, 9523, 9537, 9539, 9540, 9541 e 9590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, allocati nel programma "Rimborsi del debito statale"».



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge n.
184 del 2011, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e disposizioni relative). -
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2012, in conformita' all'annesso stato di
previsione (tabella n. 2).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati
di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi
da ripartire iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2012, nell'ambito della missione "fondi da
ripartire", programma "fondi da assegnare", nonche'
nell'ambito della missione "diritti sociali, politiche
sociali e famiglia", programma "protezione sociale per
particolari categorie". Il Ministro dell'economia e delle
finanze e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri
decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni
connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.
3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici,
in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e
di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 50.000
milioni di euro.
4. I limiti di cui all'art. 6, comma 9, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
concernente gli impegni assumibili dalla SACE S.p.a. -
Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per
l'anno finanziario 2012, rispettivamente, in 5.000 milioni
di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi
e in 12.000 milioni di euro per le garanzie di durata
superiore a ventiquattro mesi.
5. La SACE S.p.a. e' altresi' autorizzata, per l'anno
finanziario 2012, a rilasciare garanzie e coperture
assicurative relativamente alle attivita' di cui all'art.
11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di
ciascuno dei limiti indicati al comma 4 del presente
articolo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, al
trasferimento ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2012 delle somme iscritte, per
competenza e cassa, nel programma "oneri per il servizio
del debito statale", nell'ambito della missione "debito
pubblico" del medesimo stato di previsione, in relazione
agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26,
27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti
nel programma "fondi di riserva e speciali", nell'ambito
della missione "fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti, rispettivamente, in 900 milioni di euro,
1.300 milioni di euro, 1.900 milioni di euro, 600 milioni
di euro e 11.782 milioni di euro.
8. Per gli effetti di cui all'art. 26 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie
quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta'
prevista dall'art. 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
sono indicate nell'elenco n. 2, annesso allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Gli importi di compensazione monetaria riscossi
negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono
versati nell'ambito della voce "accisa e imposta erariale
su altri prodotti" dello stato di previsione dell'entrata.
Corrispondentemente la spesa per contributi da
corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime
delle "risorse proprie" (decisione 2000/597/CE/Euratom del
Consiglio, del 29 settembre 2000, e decisione
2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007)
nonche' per importi di compensazione monetaria e' imputata
al programma "partecipazione italiana alle politiche di
bilancio in ambito UE", nell'ambito della missione
"l'Italia in Europa e nel mondo" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2012, sul conto di tesoreria denominato:
"Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia".
11. Gli importi di compensazione monetaria accertati
nei mesi di novembre e dicembre 2011 sono riferiti alla
competenza dell'anno 2012 ai fini della correlativa spesa
da imputare nell'ambito del programma di cui al comma 10,
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze.
12. Le somme iscritte nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2012, nei pertinenti programmi relativi ai
seguenti fondi da ripartire, non utilizzate al termine
dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per
essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da
ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo da
ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle
eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per
le Amministrazioni dello Stato da autorizzare in deroga al
divieto di assunzione. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a ripartire tra i pertinenti
programmi delle amministrazioni interessate, con propri
decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei
predetti Fondi.
13. Ai fini dell'attuazione dell'art. 48 della legge 20
maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento
concernente l'8 per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche di pertinenza dello Stato, di cui al
programma "fondi da assegnare", nell'ambito della missione
"fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2012, e' stabilita con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni
dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni
parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione al programma "rimborsi del debito statale",
nell'ambito della missione "debito pubblico" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2012, delle somme affluite all'entrata
del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare
il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
15. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per
la mobilita' sanitaria in attuazione dell'art. 12, comma 3,
lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione al programma "concorso dello
Stato al finanziamento della spesa sanitaria", nell'ambito
della missione "relazioni finanziarie con le autonomie
territoriali" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012,
delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano.
16. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi
dell'art. 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate
nell'ambito della voce "restituzione, rimborsi, recuperi e
concorsi vari" dello stato di previsione dell'entrata
(capitolo 3689), per essere correlativamente iscritte, in
termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, al programma "sostegno
all'editoria", nell'ambito della missione "comunicazioni"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione al programma "promozione e garanzia dei
diritti e delle pari opportunita'", nell'ambito della
missione "diritti sociali, politiche sociali e famiglia"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno finanziario 2012, delle somme
affluite all'entrata del bilancio dello Stato per
contributi destinati dall'Unione europea alle attivita'
poste in essere dalla Commissione nazionale per le pari
opportunita' tra uomo e donna in accordo con l'Unione
europea.
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, al
trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione
delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento
europeo e per l'attuazione dei referendum dal programma
"fondi da assegnare", nell'ambito della missione "fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012,
ai competenti programmi degli stati di previsione del
medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei
Ministeri della giustizia, degli affari esteri e
dell'interno per lo stesso anno finanziario, per
l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai
componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei
presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario,
a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a
premi, a indennita' e competenze varie spettanti alle Forze
di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia,
a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a
spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a
fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e
acquisto di materiale elettorale, a servizio
automobilistico e ad altre esigenze derivanti
dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato, con propri decreti, a trasferire, per l'anno
2012, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passivita'
finanziarie) degli stati di previsione delle
amministrazioni interessate le somme iscritte, per
competenza e cassa, nell'ambito del programma "rimborsi del
debito statale", nell'ambito della missione "debito
pubblico" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri
connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di
rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale
carico dello Stato.
20. Nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate
le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno
finanziario 2012, prelevamenti dal fondo a disposizione, di
cui all'art. 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n.
831, iscritto nel programma "prevenzione e repressione
delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali",
nell'ambito della missione "politiche economico-finanziarie
e di bilancio", nonche' del programma "concorso della
Guardia di finanza alla sicurezza pubblica", nell'ambito
della missione "ordine pubblico e sicurezza", del medesimo
stato di previsione.
21. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del
Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c)
dell'art. 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere
in servizio nell'anno 2012, ai sensi dell'art. 803 del
medesimo codice di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, e' stabilito in 70 unita'.
22. Per l'anno 2012, l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere
le entrate nonche' a impegnare e a pagare le spese in
conformita' agli stati di previsione annessi a quello del
Ministero dell'economia e delle finanze (appendice n. 1).
23. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni
compensative, in termini di competenza e cassa, tra lo
stanziamento di bilancio relativo al "Fondo sanitario
nazionale" (capitolo 2700) e quello relativo alle "Somme da
erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di
compartecipazione dell'IVA" (capitolo 2862) dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in
relazione alle deliberazioni annuali del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446.
24. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti
per trasferire, al pertinente programma dello stato di
previsione del predetto Ministero, i fondi per il
funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo
integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito in
attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
25. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad assegnare ai pertinenti programmi le somme
iscritte nell'ambito dei programmi "incentivi alle imprese
per interventi di sostegno" e "interventi di sostegno
tramite il sistema di fiscalita'", nell'ambito della
missione "competitivita' e sviluppo delle imprese" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al
rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle
imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai
contratti di servizio e di programma stipulati con le
amministrazioni pubbliche nonche' per agevolazioni concesse
in applicazione di specifiche disposizioni legislative.
26. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, assegnate dal CIPE
con propria delibera alle Amministrazioni interessate ai
sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n.
144, per l'anno finanziario 2012, destinate alla
costituzione di unita' tecniche di supporto alla
programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli
investimenti pubblici, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate negli stati di
previsione delle amministrazioni medesime.
27. In relazione alle necessita' derivanti
dall'andamento dei mercati finanziari e dalla gestione del
debito statale, il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti,
variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214, 2215, 2216,
2217, 2219, 2220, 2221, 2222, 2263 e tra gli stanziamenti
dei capitoli 2242 e 2247 dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2012, allocati nel programma "Oneri per il
servizio del debito statale". Per le medesime necessita' il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in
termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei
capitoli 9502, 9523, 9537, 9539, 9540, 9541 e 9590 dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2012, allocati nel programma
"Rimborsi del debito statale".
28. In relazione alle necessita' gestionali derivanti
dalle diverse variabili connesse al finanziamento del
bilancio dell'Unione europea a titolo di risorse proprie,
il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative in
termini di competenza e cassa, tra gli stanziamenti dei
capitoli 2751 e 2752 dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2012, iscritti nell'ambito della missione
"L'Italia in Europa e nel mondo" - programma -
"Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in
ambito UE".
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dei
Ministeri interessati, occorrenti per l'attuazione delle
disposizioni recate dal decreto legislativo 6 maggio 2011,
n. 68, in materia di federalismo fiscale delle regioni a
statuto ordinario.
30. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno
finanziario 2012, alla riassegnazione ad apposito capitolo
di spesa dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con
proprio decreto, delle somme versate nell'ambito della voce
"Entrate derivanti dal controllo e repressione delle
irregolarita' e degli illeciti" dello stato di previsione
dell'entrata, dalla societa' Equitalia Giustizia S.p.a. a
titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del
Fondo di cui all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.».



 
Art. 3
Stato di previsione del Ministero dell'interno
e disposizioni relative

1. All'articolo 8 della legge 12 novembre 2011, n. 184, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
«10-bis. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche tra missioni e programmi diversi, allo stato di previsione del Ministero dell'interno».



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge n.
184 del 2011, come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Stato di previsione del Ministero dell'interno
e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e
il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per
l'anno finanziario 2012, in conformita' all'annesso stato
di previsione (tabella n. 8).
2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce
"entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni
statali" dello stato di previsione dell'entrata sono
riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, per le spese relative all'educazione fisica,
all'attivita' sportiva e alla costruzione, completamento e
adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, del programma "prevenzione
dal rischio e soccorso pubblico", nell'ambito della
missione "soccorso civile" dello stato di previsione del
Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2012.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione
del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le
quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2012,
prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica
sicurezza, di cui all'art. 1 della legge 12 dicembre 1969,
n. 1001, iscritto nel programma "pianificazione e
coordinamento Forze di polizia", nell'ambito della missione
"ordine pubblico e sicurezza".
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa
dello stato di previsione del Ministero dell'interno,
occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate
dall'art. 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni, dall'art. 10, comma 11,
della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive
modificazioni, e dall'art. 8, comma 5, della legge 3 maggio
1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti
locali.
5. In relazione all'art. 1, comma 1328, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, al fine di ridurre il costo a carico
dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione
del Ministero dell'interno le somme versate all'entrata del
bilancio dello Stato in applicazione delle disposizioni di
cui al citato comma 1328 dell'art. 1 della legge n. 296 del
2006.
6. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione,
secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici
di culto, nonche' l'impegno e il pagamento delle spese,
relative all'anno finanziario 2012, in conformita' agli
stati di previsione annessi a quello del Ministero
dell'interno (appendice n. 1).
7. Per gli effetti di cui all'art. 26 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie
del bilancio del Fondo edifici di culto quelle indicate
nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta
del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni, in
termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione
dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per
l'anno finanziario 2012, conseguenti alle somme prelevate
dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al
predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti
dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20
maggio 1985, n. 222.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato, a trasferire, con propri decreti, su proposta
del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei
Ministeri interessati le risorse iscritte nel capitolo
2313, istituito nell'ambito del programma "garanzia dei
diritti e interventi per lo sviluppo della coesione
sociale" della missione "immigrazione, accoglienza e
garanzia dei diritti" dello stato di previsione del
Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito
nell'ambito del programma "pianificazione e coordinamento
Forze di polizia" della missione "ordine pubblico e
sicurezza" del medesimo stato di previsione, in attuazione
dell'art. 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, dell'art. 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, e dell'art. 2, comma 106, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa
dello stato di previsione del Ministero dell'interno,
occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dai
decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23 e 6 maggio 2011,
n. 68, in materia di federalismo fiscale municipale e di
autonomia di entrata delle province.
10-bis. Al fine di reperire le risorse occorrenti per
il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e
assistito verso il Paese di origine o di provenienza di
cittadini di Paesi terzi, ai sensi dell'art. 14-ter del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno,
le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche
tra missioni e programmi diversi, allo stato di previsione
del Ministero dell'interno.».



 
Art. 4
Modifica all'articolo 17 della legge
12 novembre 2011, n. 184

1. All'articolo 17 della legge 12 novembre 2011, n. 184, dopo il comma 20 e' aggiunto il seguente:
«20-bis. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi per il finanziamento di assegni una tantum in favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ripartite con decreti del Ministro competente».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 16 ottobre 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Grilli, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Severino

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5325):
Presentato dal Ministro dell'economia e finanze (Monti) il 28 giugno 2012.
Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 3 luglio 2012 con pareri delle commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII XIII, XIV e Questioni regionali.
Esaminato dalla V Commissione, in sede referente, il 26, 31 luglio; 6, 11, 12 e 13 settembre 2012.
Annunciata la relazione il 13 settembre 2012 (5325-A), relatore on. Calvisi.
Esaminato in aula il 17 settembre 2012 ed approvato il 20 settembre 2012. Senato della Repubblica (atto n. 3472):
Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 20 settembre 2012 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali.
Esaminato dalla 5ª commissione, in sede referente, il 2 e 9 ottobre 2012.
Esaminato in aula il 3 ottobre 2012 ed approvato il 9 ottobre 2012.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della citata legge
n. 184 del 2011, come modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Disposizioni diverse). - 1. In relazione
all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i
quali non esistono nel bilancio di previsione i
corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi
interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei
pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla
Corte dei conti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di
residui, competenza e cassa, dal "Fondo per i programmi
regionali di sviluppo" del programma "politiche per lo
sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle
aree sottoutilizzate" dello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario
2012 ai pertinenti programmi dei Ministeri interessati, le
quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai
sensi del quinto comma dell'art. 126 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di
competenza e di cassa, le variazioni compensative di
bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto
dall'art. 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive modificazioni, concernente disciplina delle
imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di
cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri
interessati, le disponibilita' esistenti su altri programmi
degli stati di previsione delle amministrazioni competenti
a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di
interventi cofinanziati dalla Unione europea.
5. In relazione ai provvedimenti di riordino delle
amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari
competenti, le variazioni di bilancio in termini di
residui, competenza e cassa, l'istituzione, la modifica e
la soppressione di programmi.
6. Su proposta del Ministro competente, con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle
Commissioni parlamentari competenti, negli stati di
previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2011
e in quello in corso siano stati interessati dai processi
di ristrutturazione di cui al comma 5, nonche' da quelli
previsti da altre normative vigenti, possono essere
effettuate variazioni compensative, in termini di residui,
di competenza e di cassa, tra i capitoli di natura
rimodulabile dei programmi, fatta eccezione per le
autorizzazioni di spesa direttamente regolate con legge,
nonche' tra capitoli di programmi dello stesso stato di
previsione limitatamente alle spese di funzionamento per
oneri relativi a movimenti di personale e per quelli
strettamente connessi con la operativita' delle
amministrazioni.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti
collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente
dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi
dell'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, nonche' degli accordi sindacali
e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi
dell'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
e successive modificazioni, per quanto concerne il
trattamento economico fondamentale e accessorio del
personale interessato.
8. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati
all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle
Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
dei Corpi di polizia, nonche' quelli per la corresponsione
del trattamento economico accessorio del personale
dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio,
sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate
nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione, negli stati di previsione delle
amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate
dalla Commissione europea per spese sostenute dalle
amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi
dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di
rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183, e successivamente versate all'entrata del bilancio
dello Stato.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di
bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni
interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in relazione
all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del
capo I della suddetta legge 15 marzo 1997, n. 59.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei
pertinenti programmi degli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio
occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia
di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13
maggio 1999, n. 133.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra lo
stanziamento di bilancio relativo al "Fondo occorrente per
l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a
statuto speciale" (capitolo 2797) e quello relativo alla
"Devoluzione alle regioni a statuto speciale del gettito di
entrate erariali alle stesse spettanti in quota fissa"
(capitolo 2790) dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, in relazione alla
determinazione delle quote di tributi erariali spettanti
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti di
autonomia.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2012,
delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione
alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le
amministrazioni statali ai sensi dell'art. 70, comma 5,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito
di ciascuno stato di previsione dei Ministeri, le
variazioni compensative di bilancio tra i capitoli
interessati al pagamento delle competenze fisse e
accessorie mediante ordini collettivi di pagamento
(cedolino unico) ai sensi dell'art. 2, comma 197, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati
di previsione delle amministrazioni interessate, le
variazioni di bilancio compensative occorrenti per
l'attuazione dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
16. In relazione alla disposizione di cui all'art. 2,
comma 1-ter, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010,
n. 73, concernente la razionalizzazione dell'assetto
organizzativo dell'amministrazione economico-finanziaria ed
il potenziamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato in attesa della sua trasformazione in Agenzia
fiscale, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle
occorrenti variazioni di bilancio.
17. In relazione alla disposizione di cui all'art. 2,
comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e
successive modificazioni, concernente l'istituzione del
Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di
immobili assegnati alle Amministrazioni statali, il
Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle
effettive situazioni locative in essere, e' autorizzato ad
effettuare, con propri decreti, su proposta dei Ministri
interessati, variazioni compensative, in termini di
competenza e cassa, tra lo stanziamento del "Fondo unico
destinato alle spese per canoni di locazione di immobili
assegnati alle Amministrazioni statali", gli stanziamenti
relativi alle spese per fitto locali ed oneri accessori
iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni
competenti riferiti alle spese direttamente sostenute dalle
Amministrazioni medesime e quelli relativi alle somme da
assegnare all'Agenzia del demanio per le spese da
sostenere, da parte della stessa, quale conduttore unico di
locazione.
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta dei Ministri interessati, e' autorizzato a
ripartire con propri decreti, per l'anno 2012, tra gli
stati di previsione dei Ministeri, il fondo iscritto nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, nell'ambito della missione "fondi da ripartire",
programma "fondi da assegnare", in relazione alle risorse
da assegnare alle pubbliche amministrazioni, a fronte degli
oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui
dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati
dalle aziende sanitarie locali ai sensi dell'art. 17, comma
5, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111.
19. In attuazione dell'art. 12, commi da 2 a 7, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che
attribuisce all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa
relative agli interventi manutentori degli immobili in uso
alle Amministrazioni dello Stato, il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri
decreti, su proposta dei Ministri interessati, variazioni
compensative, in termini di competenza e cassa, tra gli
stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione di
ciascun Ministero relativi alle spese per interventi
manutentivi a carattere ordinario e straordinario.
20. In attuazione dell'art. 30, comma 4, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
variazioni compensative, in termini di competenza e cassa,
tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione
dei Ministeri delle spese per interessi passivi e per
rimborso di passivita' finanziarie relative ad operazioni
di mutui il cui onere di ammortamento e' posto a carico
dello Stato.
20-bis. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi per
il finanziamento di assegni una tantum in favore del
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 8,
comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, sono ripartite con decreti del Ministro
competente.».



 
Allegato
TABELLA N. 1

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
Parte di provvedimento in formato grafico


TABELLA N. 2

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Parte di provvedimento in formato grafico


TABELLA N. 3

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Parte di provvedimento in formato grafico


TABELLA N. 4

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Parte di provvedimento in formato grafico


TABELLA N. 5

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Parte di provvedimento in formato grafico


TABELLA N. 6

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Parte di provvedimento in formato grafico


TABELLA N. 7

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Parte di provvedimento in formato grafico


TABELLA N. 8

MINISTERO DELL'INTERNO
Parte di provvedimento in formato grafico


TABELLA N. 9

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Parte di provvedimento in formato grafico


TABELLA N. 10

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Parte di provvedimento in formato grafico


TABELLA N. 11

MINISTERO DELLA DIFESA
Parte di provvedimento in formato grafico


TABELLA N. 12

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Parte di provvedimento in formato grafico


TABELLA N. 13

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Parte di provvedimento in formato grafico


TABELLA N. 14

MINISTERO DELLA SALUTE
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone