Gazzetta n. 251 del 26 ottobre 2012 (vai al sommario) |
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LEGGE 16 ottobre 2012, n. 182 |
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Disposizioni generali
1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 12 novembre 2011, n. 184, sono introdotte, per l'anno finanziario 2012, le variazioni di cui alle annesse tabelle.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: - La legge 12 novembre 2011, n. 184 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265, supplemento ordinario.
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| Art. 2 Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative
1. All'articolo 2, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 184, le parole: «26.500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 milioni». 2. All'articolo 2, comma 7, della legge 12 novembre 2011, n. 184, le parole: «1.200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.300 milioni». 3. Il comma 27 dell'articolo 2 della legge 12 novembre 2011, n. 184, e' sostituito dal seguente: «27. In relazione alle necessita' derivanti dall'andamento dei mercati finanziari e dalla gestione del debito statale, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2220, 2221, 2222, 2263 e tra gli stanziamenti dei capitoli 2242 e 2247 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, allocati nel programma "Oneri per il servizio del debito statale". Per le medesime necessita' il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 9502, 9523, 9537, 9539, 9540, 9541 e 9590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, allocati nel programma "Rimborsi del debito statale"».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge n. 184 del 2011, come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, in conformita' all'annesso stato di previsione (tabella n. 2). 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, nell'ambito della missione "fondi da ripartire", programma "fondi da assegnare", nonche' nell'ambito della missione "diritti sociali, politiche sociali e famiglia", programma "protezione sociale per particolari categorie". Il Ministro dell'economia e delle finanze e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma. 3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 50.000 milioni di euro. 4. I limiti di cui all'art. 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE S.p.a. - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2012, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 12.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi. 5. La SACE S.p.a. e' altresi' autorizzata, per l'anno finanziario 2012, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attivita' di cui all'art. 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4 del presente articolo. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nel programma "oneri per il servizio del debito statale", nell'ambito della missione "debito pubblico" del medesimo stato di previsione, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato. 7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma "fondi di riserva e speciali", nell'ambito della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.300 milioni di euro, 1.900 milioni di euro, 600 milioni di euro e 11.782 milioni di euro. 8. Per gli effetti di cui all'art. 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 9. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall'art. 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 10. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito della voce "accisa e imposta erariale su altri prodotti" dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle "risorse proprie" (decisione 2000/597/CE/Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, e decisione 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007) nonche' per importi di compensazione monetaria e' imputata al programma "partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE", nell'ambito della missione "l'Italia in Europa e nel mondo" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia". 11. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2011 sono riferiti alla competenza dell'anno 2012 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito del programma di cui al comma 10, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 12. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, nei pertinenti programmi relativi ai seguenti fondi da ripartire, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da autorizzare in deroga al divieto di assunzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi. 13. Ai fini dell'attuazione dell'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento concernente l'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di pertinenza dello Stato, di cui al programma "fondi da assegnare", nell'ambito della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma "rimborsi del debito statale", nell'ambito della missione "debito pubblico" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 15. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita' sanitaria in attuazione dell'art. 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma "concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria", nell'ambito della missione "relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 16. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'art. 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate nell'ambito della voce "restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari" dello stato di previsione dell'entrata (capitolo 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma "sostegno all'editoria", nell'ambito della missione "comunicazioni" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma "promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita'", nell'ambito della missione "diritti sociali, politiche sociali e famiglia" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attivita' poste in essere dalla Commissione nazionale per le pari opportunita' tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea. 18. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum dal programma "fondi da assegnare", nell'ambito della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita' e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali. 19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, con propri decreti, a trasferire, per l'anno 2012, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passivita' finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito del programma "rimborsi del debito statale", nell'ambito della missione "debito pubblico" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato. 20. Nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2012, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'art. 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma "prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali", nell'ambito della missione "politiche economico-finanziarie e di bilancio", nonche' del programma "concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica", nell'ambito della missione "ordine pubblico e sicurezza", del medesimo stato di previsione. 21. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) dell'art. 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2012, ai sensi dell'art. 803 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito in 70 unita'. 22. Per l'anno 2012, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonche' a impegnare e a pagare le spese in conformita' agli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (appendice n. 1). 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al "Fondo sanitario nazionale" (capitolo 2700) e quello relativo alle "Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione dell'IVA" (capitolo 2862) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 24. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire, al pertinente programma dello stato di previsione del predetto Ministero, i fondi per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. 25. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assegnare ai pertinenti programmi le somme iscritte nell'ambito dei programmi "incentivi alle imprese per interventi di sostegno" e "interventi di sostegno tramite il sistema di fiscalita'", nell'ambito della missione "competitivita' e sviluppo delle imprese" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di servizio e di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche nonche' per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative. 26. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle Amministrazioni interessate ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2012, destinate alla costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate negli stati di previsione delle amministrazioni medesime. 27. In relazione alle necessita' derivanti dall'andamento dei mercati finanziari e dalla gestione del debito statale, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2220, 2221, 2222, 2263 e tra gli stanziamenti dei capitoli 2242 e 2247 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, allocati nel programma "Oneri per il servizio del debito statale". Per le medesime necessita' il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 9502, 9523, 9537, 9539, 9540, 9541 e 9590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, allocati nel programma "Rimborsi del debito statale". 28. In relazione alle necessita' gestionali derivanti dalle diverse variabili connesse al finanziamento del bilancio dell'Unione europea a titolo di risorse proprie, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza e cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2751 e 2752 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, iscritti nell'ambito della missione "L'Italia in Europa e nel mondo" - programma - "Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE". 29. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dei Ministeri interessati, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale delle regioni a statuto ordinario. 30. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2012, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate nell'ambito della voce "Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti" dello stato di previsione dell'entrata, dalla societa' Equitalia Giustizia S.p.a. a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del Fondo di cui all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».
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| Art. 3 Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative
1. All'articolo 8 della legge 12 novembre 2011, n. 184, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: «10-bis. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche tra missioni e programmi diversi, allo stato di previsione del Ministero dell'interno».
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge n. 184 del 2011, come modificato dalla presente legge: «Art. 8 (Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2012, in conformita' all'annesso stato di previsione (tabella n. 8). 2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce "entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali" dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, per le spese relative all'educazione fisica, all'attivita' sportiva e alla costruzione, completamento e adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del programma "prevenzione dal rischio e soccorso pubblico", nell'ambito della missione "soccorso civile" dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2012. 3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2012, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'art. 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma "pianificazione e coordinamento Forze di polizia", nell'ambito della missione "ordine pubblico e sicurezza". 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'art. 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'art. 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'art. 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali. 5. In relazione all'art. 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 1328 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006. 6. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonche' l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2012, in conformita' agli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (appendice n. 1). 7. Per gli effetti di cui all'art. 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie del bilancio del Fondo edifici di culto quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2012, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222. 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nell'ambito del programma "garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale" della missione "immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nell'ambito del programma "pianificazione e coordinamento Forze di polizia" della missione "ordine pubblico e sicurezza" del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'art. 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'art. 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e dell'art. 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23 e 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province. 10-bis. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, ai sensi dell'art. 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche tra missioni e programmi diversi, allo stato di previsione del Ministero dell'interno.».
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| Art. 4 Modifica all'articolo 17 della legge 12 novembre 2011, n. 184
1. All'articolo 17 della legge 12 novembre 2011, n. 184, dopo il comma 20 e' aggiunto il seguente: «20-bis. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi per il finanziamento di assegni una tantum in favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ripartite con decreti del Ministro competente». La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 ottobre 2012
NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Severino LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 5325): Presentato dal Ministro dell'economia e finanze (Monti) il 28 giugno 2012. Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 3 luglio 2012 con pareri delle commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII XIII, XIV e Questioni regionali. Esaminato dalla V Commissione, in sede referente, il 26, 31 luglio; 6, 11, 12 e 13 settembre 2012. Annunciata la relazione il 13 settembre 2012 (5325-A), relatore on. Calvisi. Esaminato in aula il 17 settembre 2012 ed approvato il 20 settembre 2012. Senato della Repubblica (atto n. 3472): Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 20 settembre 2012 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali. Esaminato dalla 5ª commissione, in sede referente, il 2 e 9 ottobre 2012. Esaminato in aula il 3 ottobre 2012 ed approvato il 9 ottobre 2012.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 17 della citata legge n. 184 del 2011, come modificato dalla presente legge: «Art. 17 (Disposizioni diverse). - 1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dal "Fondo per i programmi regionali di sviluppo" del programma "politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate" dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2012 ai pertinenti programmi dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'art. 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, le disponibilita' esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea. 5. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi. 6. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2011 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 5, nonche' da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli di natura rimodulabile dei programmi, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate con legge, nonche' tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operativita' delle amministrazioni. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. 8. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonche' quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati. 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato. 10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in relazione all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della suddetta legge 15 marzo 1997, n. 59. 11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133. 12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al "Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale" (capitolo 2797) e quello relativo alla "Devoluzione alle regioni a statuto speciale del gettito di entrate erariali alle stesse spettanti in quota fissa" (capitolo 2790) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alla determinazione delle quote di tributi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia. 13. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2012, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'art. 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito di ciascuno stato di previsione dei Ministeri, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento (cedolino unico) ai sensi dell'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 15. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 16. In relazione alla disposizione di cui all'art. 2, comma 1-ter, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, concernente la razionalizzazione dell'assetto organizzativo dell'amministrazione economico-finanziaria ed il potenziamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in attesa della sua trasformazione in Agenzia fiscale, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. 17. In relazione alla disposizione di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle Amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle effettive situazioni locative in essere, e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra lo stanziamento del "Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle Amministrazioni statali", gli stanziamenti relativi alle spese per fitto locali ed oneri accessori iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni competenti riferiti alle spese direttamente sostenute dalle Amministrazioni medesime e quelli relativi alle somme da assegnare all'Agenzia del demanio per le spese da sostenere, da parte della stessa, quale conduttore unico di locazione. 18. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, e' autorizzato a ripartire con propri decreti, per l'anno 2012, tra gli stati di previsione dei Ministeri, il fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione "fondi da ripartire", programma "fondi da assegnare", in relazione alle risorse da assegnare alle pubbliche amministrazioni, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali ai sensi dell'art. 17, comma 5, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 19. In attuazione dell'art. 12, commi da 2 a 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che attribuisce all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa relative agli interventi manutentori degli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione di ciascun Ministero relativi alle spese per interventi manutentivi a carattere ordinario e straordinario. 20. In attuazione dell'art. 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri delle spese per interessi passivi e per rimborso di passivita' finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento e' posto a carico dello Stato. 20-bis. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi per il finanziamento di assegni una tantum in favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ripartite con decreti del Ministro competente.».
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| Allegato TABELLA N. 1
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 2
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 3
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 4
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 5
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 6
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 7
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 8
MINISTERO DELL'INTERNO Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 9
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 10
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 11
MINISTERO DELLA DIFESA Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 12
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 13
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 14
MINISTERO DELLA SALUTE Parte di provvedimento in formato grafico
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