Gazzetta n. 248 del 23 ottobre 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 8 ottobre 2012 |
Riconoscimento del Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOCG Barolo, Barbaresco, Diano d'Alba o Dolcetto di Diano d'Alba, Dogliani e alle DOC Barbera d'Alba, Dolcetto d'Alba, Nebbiolo d'Alba, Langhe e Verduno Pelaverga. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare
Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM; Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione; Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nel citato Regolamento (CE) 1234/2007 (Regolamento unico OCM) a decorrere dal 1° agosto 2009; Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; Visto l'art. 118-vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtu' degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtu' del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette; Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini; Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attivita' attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero con sede legale in Alba (Cuneo) - Corso Enotria n. 2/C, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17; Considerato che le DOCG Barolo, Barbaresco, Diano d'Alba o Dolcetto di Diano d'Alba, Dogliani e Roero e le DOC Alba, Barbera d'Alba, Dolcetto d'Alba, Nebbiolo d'Alba, Langhe e Verduno Pelaverga sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e del d.lgs n. 61/2010 e, pertanto, sono denominazioni protette ai sensi dell'art. 118-vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009; Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010; Verificata la rappresentativita' del Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero attraverso la dichiarazione dell'organismo di controllo Valoritalia Spa di cui alla nota prot. 72363/2012 del 18 settembre 2012; Considerato che il Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero ha dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 e al comma 4 del d.lgs. n. 61/2010 esclusivamente per le DOCG Barolo, Barbaresco, Diano d'Alba o Dolcetto di Diano d'Alba e Dogliani e per le DOC Barbera d'Alba, Dolcetto d'Alba, Nebbiolo d'Alba, Langhe e Verduno Pelaverga, nonche' il rispetto delle prescrizione di cui al DM 16 dicembre 2010; Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero ai sensi dell'art. 17, comma 1 del d.lgs. n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del d.lgs. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOCG Barolo, Barbaresco, Diano d'Alba o Dolcetto di Diano d'Alba e Dogliani e alle DOC Barbera d'Alba, Dolcetto d'Alba, Nebbiolo d'Alba, Langhe e Verduno Pelaverga;
Decreta:
Art. 1
1. Lo statuto del Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero con sede legale in Alba (Cuneo) - Corso Enotria n. 2/C, e' conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini. |
| Art. 2
1. Il Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero e' riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17, per le DOCG Barolo, Barbaresco, Diano d'Alba o Dolcetto di Diano d'Alba e Dogliani e per le DOC Barbera d'Alba, Dolcetto d'Alba, Nebbiolo d'Alba, Langhe e Verduno Pelaverga, iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-quindecies del Reg. (CE) n. 1237/2007. 2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per le denominazioni Barolo, Barbaresco, Diano d'Alba o Dolcetto di Diano d'Alba, Dogliani, Barbera d'Alba, Dolcetto d'Alba, Nebbiolo d'Alba, Langhe e Verduno Pelaverga. |
| Art. 3
1. Il Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero non puo' modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. |
| Art. 4
1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto stesso. 2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal DM 16 dicembre 2010. 3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto e' automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per le denominazioni Barolo, Barbaresco, Diano d'Alba o Dolcetto di Diano d'Alba, Dogliani, Barbera d'Alba, Dolcetto d'Alba, Nebbiolo d'Alba, Langhe e Verduno Pelaverga, ai sensi dell'art. 118-vicies, comma 4 secondo paragrafo. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 8 ottobre 2012
Il direttore generale: Sanna |
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