Gazzetta n. 248 del 23 ottobre 2012 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERA 4 ottobre 2012 |
Costituzione del tavolo tecnico per l'adozione della disciplina di dettaglio sugli accorgimenti tecnici da adottare per l'esclusione della visione e dell'ascolto da parte dei minori di trasmissioni rese disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che possono nuocere gravemente al loro sviluppo fisico, mentale o morale ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120. (Delibera n. 224/12/CSP). |
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L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 ottobre 2012; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 5; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», come successivamente modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante «Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive» e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive»; Vista la delibera n. 88/10/CSP del 6 maggio 2010 recante «Costituzione del tavolo tecnico per l'adozione della disciplina di dettaglio sugli accorgimenti tecnici da adottare per l'esclusione della visione e dell'ascolto da parte di minori di contenuti audiovisivi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44»; Vista la delibera n. 220/11/CSP del 22 luglio 2011 recante «Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l'esclusione della visione e dell'ascolto da parte dei minori di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, di film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell'art. 34, commi 5 e 11 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»; Rilevato che ai sensi dell'art. 34, commi 1 e 3, del «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», cosi' come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, i programmi che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, e in particolare i programmi che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, nonche' i film ai quali, per la proiezione o rappresentazione in pubblico, sia stato negato il nulla osta o che siano vietati ai minori di anni diciotto possono essere resi disponibili unicamente dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta e solo «in maniera tale da escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente tali servizi, e comunque con imposizione di un sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli all'introduzione del sistema di protezione di cui al comma 5, alla disciplina di cui al comma 11 ed alla segnaletica di cui al comma 2»; Rilevato che l'art. 34, comma 11, del predetto «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», attribuisce all'Autorita' il compito di stabilire con proprio regolamento da adottare entro il 31 ottobre 2012, la disciplina di dettaglio di cui al comma 5, il quale, a sua volta, prevede che tale disciplina sia adottata con procedure di co-regolamentazione e contenga l'indicazione degli accorgimenti tecnici idonei ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente le trasmissioni rese disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che possono nuocere gravemente al loro sviluppo fisico, mentale o morale, nel rispetto dei seguenti criteri generali: a) il contenuto classificabile a visione non libera di cui all'art. 34, comma 1 e' offerto con una funzione di controllo parentale che inibisce l'accesso al contenuto stesso, salva la possibilita' per l'utente di disattivare la predetta funzione tramite la digitazione di uno specifico codice segreto che ne renda possibile la visione; b) il codice segreto dovra' essere comunicato con modalita' riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla responsabilita' nell'utilizzo e nella custodia del medesimo, al contraente maggiorenne che stipula il contratto relativo alla fornitura del contenuto o del servizio; Rilevato che il citato art. 34, comma 5 del «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» prevede, tra gli accorgimenti tecnici idonei ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i predetti programmi, l'uso di numeri di identificazione personale e sistemi di filtraggio o di identificazione; Ritenuto opportuno, stante la complessita' di predisposizione della disciplina da adottare, unitamente alla ristrettezza del termine di adozione del regolamento e alla necessita' di attivare una procedura di co-regolamentazione, costituire un tavolo tecnico cui invitare tutti i soggetti interessati, al fine di elaborare proposte per individuare gli accorgimenti tecnici idonei ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente le trasmissioni rese disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che possono nuocere gravemente al loro sviluppo fisico, mentale o morale, nel rispetto dei criteri generali disposti dalla legge; Considerato che all'esito dei lavori del tavolo tecnico di cui sopra l'Autorita' adottera' il regolamento previsto dall'art. 34, comma 11, del «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»; Visto il documento per la costituzione e gli scopi del tavolo tecnico proposto dalla Direzione servizi media; Udita la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1
1. E' costituito il tavolo tecnico per la redazione della disciplina di dettaglio di cui all'art. 34, comma 5 del «Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120. 2. Le modalita' di funzionamento e gli scopi del tavolo tecnico sono riportati nell'allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante. 3. Il termine di conclusione dei lavori del tavolo tecnico e' di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente delibera e' pubblicata, priva dell'allegato A, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed integralmente nel sito web dell'Autorita'. Napoli, 4 ottobre 2012
Il presidente: Cardani Il commissario relatore: Posteraro |
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