Gazzetta n. 247 del 22 ottobre 2012 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERA 18 ottobre 2012
Modifiche ed integrazioni al Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita'. (Delibera n. 477/12/CONS).


L'AUTORITA'

Nella sua riunione di Consiglio del 18 ottobre 2012;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norma sui sistemi delle telecomunicazioni";
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 10, della stessa legge n. 481/95 e l'art. 1, comma 9, della citata legge n. 249 del 1997, il quale, anche alla luce di costante giurisprudenza, conferisce all'Autorita' un'ampia potesta' organizzativa;
Vista la delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998 - "Approvazione dei Regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilita', il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni" e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012 recante "Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'" e successive modifiche e integrazioni";
Vista la delibera n. 380/12/CONS del 2 agosto 2012 recante "Modifiche ed integrazioni al Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' e al Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale";
Visto, in particolare, l'art. 18 rubricato "Comandi" del gia' citato Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita' il quale stabilisce che "1. In casi eccezionali e nell'interesse dell'Autorita', i dipendenti, previa motivata delibera del Consiglio, possono essere comandati presso istituzioni comunitarie o internazionali operanti in materia di garanzie nelle comunicazioni, ovvero, a condizione di reciprocita' presso altre Autorita'", 2. Il comando non puo' superare la durata di un anno ed e' prorogabile, per motivi straordinari, di ulteriori sei mesi";
Considerato che in ragione dei richiamati principi regolamentari le posizioni di comando del personale dipendente dell'Autorita' sono attivate presso Istituzioni Comunitarie o Internazionali, per i quali, in considerazione della centralita' del rapporto dell'Autorita' con le massime sedi rappresentative di dette Istituzioni, e' interesse dell'Amministrazione favorire forme di collaborazione del proprio personale con i relativi Uffici;
Considerato che l'istituto del comando e' disciplinato presso le richiamate Istituzioni per una durata piu' ampia rispetto a quella stabilita dall'Autorita' ai sensi del suindicato art. 18, comma 2, del Regolamento del personale;
Ritenuto che le posizioni di comando avviate presso i suddetti Organismi consentono di acquisire, al rientro in servizio effettuato a completamento della durata del periodo di comando richiesto, profili ed esperienze altamente specializzati, nonche' competenze in materia di politiche europee ed internazionali da poter valorizzare nell'ambito di specifici settori connessi allo svolgimento di funzioni maggiormente rispondenti alle esigenze ed obiettivi strategici dell'Amministrazione;
Valutata, pertanto, l'opportunita' di rideterminare la durata massima del comando disciplinata dal suesposto comma 2, dell'art. 18, del Regolamento del personale avuto riguardo alla maggiore elasticita' adottata in materia dagli ordinamenti degli organismi comunitari e internazionali;
Considerato, altresi', che al fine di conseguire una maggiore aderenza con le disposizioni adottate in materia di comando dai suddetti Organismi, con particolare riferimento a quelli per i quali si rileva l'interesse a determinare forme di collaborazione in quanto operanti in settori concernenti le materie di interesse dell'Autorita', appare opportuno modificare il periodo massimo del comando previsto dal comma 2, del gia' citato art. 18, rideterminandone la relativa durata con riferimento al limite di tre anni;
Ritenuto, altresi', che la rideterminazione del predetto limite temporale sia necessaria al fine di consentire al personale comandato il giusto apporto temporaneo utile ad acquisire competenze specifiche mediante un'elevata esperienza lavorativa intrapresa presso detti Organismi;
Udita la relazione del Presidente;

Delibera:

Art. 1

Modifiche ed integrazioni all'art. 18, comma 2, del Regolamento
concernente il trattamento giuridico ed economico del personale

1. Il comma 2, dell'art. 18, del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale e' cosi' modificato:
"Il comando di cui al comma 1 non puo' superare la durata di tre anni".
 
Art. 2
Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui alla presente delibera sono riportate in un testo coordinato del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita' redatto apportando le modifiche necessarie per la coerenza tra le parti rimaste e quelle innovate.
2. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorita'.

Roma, 18 ottobre 2012

Il presidente: CARDANI
 
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