Gazzetta n. 247 del 22 ottobre 2012 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 2012 |
Autorizzazione a bandire procedure di reclutamento per n. 11.542 docenti e personale educativo in favore del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», in particolare l'art. 1, comma 523, il quale nell'elencare le amministrazioni statali sottoposte ad un regime di limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato, non comprende il comparto scuola; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»; Visto l'art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 in tema di «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» che esclude il comparto scuola dal blocco delle assunzioni, da cui deriva, in assenza di disposizioni normative diverse, l'inapplicabilita' al medesimo comparto dei limiti assunzionali di cui alle disposizioni di legge richiamate, fermo restando l'assoggettamento alla specifica disciplina di settore e alla programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze di funzionalita' e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica perseguiti; Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'art. 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica; Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 concernente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 ed in particolare l'art. 9 che reca disposizioni in materia di contenimento della spesa di impiego pubblico; Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 concernente disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con modificazioni, in legge 12 novembre 2011, n. 183, ed in particolare l'art. 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica; Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni che disciplina il reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche e, in particolare, il comma 4, dello stesso articolo, secondo cui le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il sopra richiamato art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che subordina l'avvio delle procedure concorsuali per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unita', all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il decreto ministeriale 3 agosto 2011, con il quale e' stata definita, tra l'altro, la programmazione triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per gli anni scolastici compresi nel triennio 2011/2013, prevedendo per ciascuno degli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014, le assunzioni nel numero massimo di 22.000 unita' di personale docente ed educativo, previa verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, della concreta fattibilita' del piano nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica e fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni; Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, ed in particolare l'art. 2, riguardante la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazione che, al comma 4, dispone che per il comparto scuola continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore; Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, Direzione generale per il Personale scolastico, del 4 giugno 2012, n. AOODGPER.4259, concernente la richiesta di autorizzazione a bandire procedure concorsuali per n. 11.892 posti di docenti e personale educativo, di cui n.7.488 unita' riferite all'anno scolastico 2013/2014 e n.4.404 unita' riferite all'anno scolastico 2014/2015; Viste le successive comunicazioni del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, Direzione generale per il Personale scolastico, pervenute per posta elettronica il 31 luglio 2012, con le quali, tra l'altro, si definisce in n. 11.542 unita' il contingente di docenti ed educatori per i quali si richiede l'autorizzazione a bandire le sopra esposte procedure concorsuali; Ritenuto di poter autorizzare l'avvio delle suddette procedure di reclutamento in favore del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi del citato comma 4, dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2011 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Presidente di Sezione del Consiglio di Stato dott. Filippo Patroni Griffi; Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare, per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, le procedure di reclutamento di 11.542 docenti e personale educativo. 2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 del presente articolo possono essere avviate tenendo conto dell'effettiva e concreta vacanza dei posti in organico relativi alle singole posizioni alla data di emanazione del relativo bando di concorso. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 settembre 2012 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi
Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 271 |
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