Gazzetta n. 246 del 20 ottobre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 12 settembre 2012
Scioglimento della «HIMERA Societa' cooperativa sociale ONLUS», in Casagiove e nomina del commissario liquidatore.


IL DIRETTORE GENERALE
per le piccole e medie imprese
e gli enti cooperativi

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 2 marzo 2012, effettuata dal revisore incaricato dalla Confederazione Cooperative Italiane e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;
Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi;
Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformita';
Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;
Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1

La societa' cooperativa «Himera Societa' Cooperativa Sociale ONLUS», con sede in Casagiove (Caserta), costituita in data 29 marzo 2005, n. REA CE-240945, C.F. 05061001219, e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile e l'avv. Oreste Trudi, nato a Napoli il 7 novembre 1957, con studio in Napoli, Via Riviera di Chiaia n. 2, ne e' nominato commissario liquidatore.
 
Art. 2

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 settembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO
 
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