Gazzetta n. 246 del 20 ottobre 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 12 settembre 2012 |
Dimissione del commissario liquidatore della societa' cooperativa «La S. Carla 81 societa' cooperativa di produzione e lavoro a responsabilita' limitata», in Quarto. |
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IL DIRETTORE GENERALE per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi
Visti gli artt. 2545-septiesdecies del codice civile e 223-septiesdecies disp. att. al codice civile; Visto l'art. 12 del d.lgs. n. 220/2002; Visto il D.M. GAB.531 del 25 settembre 2007 con il quale la Societa' cooperativa «La S. Carla 81 Societa' cooperativa di produzione e lavoro a responsabilita' limitata» con sede in Quarto (Napoli) e' stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c. e l'Avv. Giuseppe Guadagno ne e' stato nominato commissario liquidatore; Considerato che con nota del 16 gennaio 2012 il succitato commissario liquidatore Avv. Giuseppe Guadagno ha presentato formale rinuncia all'incarico; Visto che l'ultimo bilancio approvato dall'ente risale all'esercizio 2003 e che lo stesso presenta solo valori mobiliari ormai prescritti per legge; Ritenuto che non vi siano prospettive di realizzo di attivo per soddisfare creditori; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies c.c. senza che si proceda alla nomina del liquidatore; Rilevata la necessita' di revocare l'Avv. Giuseppe Guadagno dall'incarico di commissario liquidatore, senza procedere alla sua sostituzione, per le ragioni sopra esposte;
Decreta:
Art. 1
Sono accettate le dimissioni dell'Avv. Giuseppe Guadagno, nominato commissario liquidatore della Societa' cooperativa «La S. Carla 81 Societa' cooperativa di produzione e lavoro a responsabilita' limitata» con D.M. 25 settembre 2007 e, per le motivazioni sopra indicate, non si procede alla sua sostituzione. |
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Art. 2
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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Art. 3
I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorita' governativa, intesa ad ottenere la prosecuzione della liquidazione con nuova nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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Art. 4
Qualora nei termini sopra indicati, non pervengano osservazioni o richieste motivate ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, la Societa' cooperativa «La S. Carla 81 Societa' cooperativa di produzione e lavoro a responsabilita' limitata» con sede in Quarto (Napoli), gia' sciolta con D.M. 25 settembre 2007, sara' cancellata senza ulteriori formalita' dal registro delle imprese. Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 12 settembre 2012
Il direttore generale: ESPOSITO |
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