Gazzetta n. 245 del 19 ottobre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 ottobre 2012
Riassegnazione dei contributi statali di cui all'art. 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, risultati revocati nel corso dell'anno 2011. Individuazione degli enti beneficiari e delle relative modalita' di erogazione.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto, in particolare, il comma 3-quater dell'art. 13 della predetta legge n. 133 del 2008, il quale ha previsto l'istituzione di un Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, ai fini della concessione di contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi;
Visto l'art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, recante «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, (nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario)», che assegna l'importo di euro 25.050.000,00 al Fondo di cui all'art. 13 , comma 3-quater del D.L. 25 giugno 2008 n. 112;
Visto altresi' il comma 1-sexies dello stesso art. 7 che prevede una riduzione pari ad euro 10 milioni a valere sul predetto Fondo;
Visto l'art. 3, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia», che incrementa di euro 30 milioni il predetto Fondo;
Considerato che ai sensi dello stesso comma 3-quater dell'art. 13 del decreto-legge n. 112 del 2008 alla ripartizione delle predette risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;
Visto l'art. 8, comma 25, del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha introdotto il comma 3-quinquies dell'art. 13 sopra citato, il quale dispone che «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono disciplinate le modalita' di certificazione dell'utilizzo dei contributi assegnati in attuazione del comma 3-quater. Le certificazioni relative ai contributi concessi in favore di enti pubblici e di soggetti privati sono trasmesse agli Uffici Territoriali del Governo che ne danno comunicazione alle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti competenti per territorio.»;
Visto, inoltre, il comma 25-bis del citato art. 8 del decreto-legge n. 16 del 2012, il quale ha chiarito che la disposizione di cui all'art. 13, comma 3-quater, terzo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008 si interpreta nel senso che «i contributi statali concessi a valere sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sono assegnati agli enti destinatari per interventi realizzati o da realizzare nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero ambientale e lo sviluppo economico dei territori stessi»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2010, con il quale sono stati assegnati una parte dei contributi di cui al sopra indicato art. 13, comma 3-quater, del decreto-legge 112/2008 per gli anni 2009, 2010 e 2011;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2011, con il quale sono stati riassegnati per l'anno 2011 i contributi revocati concessi per gli anni 2009 e 2010 con il decreto ministeriale 25 febbraio 2010;
Considerato che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con nota n. 0105533 del 31 ottobre 2011, ha comunicato alla Commissione Bilancio della Camera dei deputati, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 10 febbraio 2011, l'elenco dei contributi revocati per inadempienza degli enti beneficiari, per un importo di complessivi euro 120.000,00;
Visto l'atto di indirizzo parlamentare, adottato dalla V Commissione Bilancio della Camera dei deputati con la risoluzione n. 8-00157 del 21 dicembre 2011, che ha individuato nel comune di Cassina de' Pecchi (MI) e nel comune di Fiumicino (RM) i nuovi beneficiari dei contributi revocati nel corso dell'anno 2011;
Considerato che le risorse finanziarie relative ai contributi revocati da riassegnare in coerenza con quanto deciso dalla V Commissione Bilancio della Camera dei deputati con la risoluzione n. 8-00157 del 21 dicembre 2011, risultano comprese tra le disponibilita' residuali del Fondo di cui trattasi, iscritte sul cap. 7536 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012;
Ritenuto, pertanto, di dover disciplinare le modalita' da seguire da parte degli enti beneficiari per consentire al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - di provvedere alla erogazione dei sopra indicati contributi;

Decreta:

Art. 1

1. I contributi statali concessi per l'anno 2011 con il decreto ministeriale 10 febbraio 2011, a valere sul Fondo di cui all'art. 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, risultati revocati nel corso dello stesso anno, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto, sono riassegnati in favore del comune di Cassina de' Pecchi (MI) per la finalita' «Interventi su patrimonio comunale e per la sicurezza delle strutture e del territorio» per euro 80.000,00 e del comune di Fiumicino (RM) per la finalita' «Manutenzione straordinaria strada rurale Emilio Pasquini» per euro 40.000,00, in conformita' a quanto previsto dalla risoluzione parlamentare n. 8-00157 del 21 dicembre 2011 della V Commissione Bilancio della Camera dei deputati.
 
Art. 2

1. Le quote di finanziamento sopra individuate, sono erogate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato mediante l'utilizzo delle disponibilita' residuali del Fondo di cui all'art. 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, subordinatamente alla sottoscrizione, da parte degli enti di cui all'art. 1, dell' attestazione prevista dal successivo art. 3, e alla conseguente trasmissione entro il termine perentorio fissato al medesimo articolo.
 
Art. 3

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 2, gli enti beneficiari individuati all'art. 1 sono tenuti a compilare, un'attestazione conforme all'allegato modello A, che fa parte integrante del presente decreto.
2. L'attestazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore dell'ente o, in caso di sua impossibilita', da un suo delegato, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo preposto al riscontro amministrativo contabile e deve contenere la dichiarazione che il contributo, puntualmente dedicato all'intervento per il quale e' prevista l'assegnazione, ha formato oggetto di impegno entro il termine perentorio del 31 ottobre 2012. Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza del contributo assegnato.
3. L'attestazione prevista al comma 1 deve essere trasmessa al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni (I.Ge.P.A.) - Ufficio IX - Via XX settembre n. 97, 00187 Roma - con raccomandata A.R., entro il termine perentorio del 15 novembre 2012, a pena di decadenza del contributo assegnato.
4. Al fine della verifica del termine indicato al comma 3, fa fede la data del timbro postale di accettazione della raccomandata A.R.
 
Art. 4

1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, successivamente al ricevimento del modello previsto dall'art. 3, provvede alla conseguente erogazione in favore degli enti beneficiari della relativa quota di finanziamento riportata nell'art. 1, nei tempi e nella misura consentita dalle disponibilita' di cassa effettivamente presenti sul Fondo di cui al capitolo 7536 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al fine di fornire agli enti beneficiari di cui al comma 1, notizie utili in merito all'avvenuta erogazione dei contributi statali loro spettanti, i relativi provvedimenti autorizzativi saranno pubblicati sul sito web del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (www.rgs.mef.gov.it), accedendo all'apposita sezione dedicata all'interno dell'area «Trasferimenti finanziari a carico del bilancio».
 
Art. 5

1. I contributi statali elencati nel precedente art. 1, per i quali il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato non ha potuto provvedere alla relativa erogazione per il mancato espletamento, da parte degli enti beneficiari, degli adempimenti previsti dall'art. 3, devono intendersi revocati.
 
Art. 6

1. Gli enti di cui all'art. 1 che hanno regolarmente provveduto, nei termini fissati, agli adempimenti previsti dall'art. 3 ed in relazione ai quali, ai sensi dell'art. 4, e' stata disposta la conseguente erogazione delle somme individuate, sono tenuti a concludere l'intervento entro il termine di due anni dall'erogazione del contributo concesso.
 
Art. 7

1. Gli enti di cui all'art. 1, sono tenuti a redigere, a conclusione dell'intervento finanziato, un'apposita certificazione dalla quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, la destinazione delle somme ad essi attribuite e il rispetto del vincolo di destinazione.
2. Le certificazioni di cui al comma 1, da redigersi nei termini e con le modalita' individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, in corso di perfezionamento, devono essere trasmesse al competente Ufficio Territoriale del Governo, che ne da' comunicazione alla locale Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi di quanto disposto dal comma 3-quinquies del citato art. 13, cosi' come introdotto dall'art. 8, comma 25, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
3. Qualora i costi sostenuti complessivamente per la realizzazione dell'intervento finanziato, cosi' come attestati nella certificazione di cui al comma 1, risultino inferiori all'importo complessivamente erogato, la differenza, a qualunque titolo realizzata, deve essere versata al cap. 2368 - Capo X, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale (Codice IBAN: 19R0100003245348010236806), non essendone consentita l'utilizzazione per finalita' diverse da quelle espressamente individuate nell'art. 1.
4. Al versamento al bilancio dello Stato dei contributi ricevuti, con le modalita' previste al comma 2, sono altresi' obbligati gli enti beneficiari che, successivamente all'erogazione da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, si trovino nell'impossibilita' di realizzare, per qualunque motivo, entro il termine di due anni, gli interventi indicati nel precedente art. 1, restando in ogni caso preclusa la possibilita' di impiegare tali disponibilita' finanziarie per interventi diversi da quelli riportati nel citato art. 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 ottobre 2012

Il Ministro: Grilli
 
Modello A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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