Gazzetta n. 245 del 19 ottobre 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 12 settembre 2012 |
Scioglimento della «Casa dolce casa - Societa' cooperativa edilizia», in Barletta e nomina del commissario liquidatore. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l'art. 2545-septiesdecies c.c.; Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942, n. 267; Viste le risultanze del verbale di accertamento del 1° marzo 2011, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi; Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformita'; Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies c.c.; Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi; Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;
Decreta:
Art. 1
La societa' «Casa Dolce Casa - Societa' cooperativa edilizia» con sede in Barletta (BA), costituita in data 30 marzo 2004, C.F. 06144770721, e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell' art. 2545-septiesdecies c.c. e l'avv. Angelo Schitulli, nato a Bari il 21 aprile 1974, con studio in via Principe Amedeo n. 25 - 70121 Bari, ne e' nominato commissario liquidatore. |
| Art. 2
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. Roma, 12 settembre 2012
Il direttore generale: Esposito |
|
|
|