Gazzetta n. 245 del 19 ottobre 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 24 settembre 2012 |
Fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa. (Decreto n. 68157). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o piu' decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui e' stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali; Visto l'art. 4, comma 2, della legge 11 maggio 1999, n. 140, nella parte in cui prevede che vengano dettate norme per agevolare, senza oneri a carico dello Stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche di sostegno al reddito e dell'occupazione di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto l'accordo del 26 luglio 1999, intervenuto tra le parti sociali, cosi' come individuate dall'art. 4, comma 2, della legge 11 maggio 1999, n. 140, con il quale, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, e' stato convenuto di istituire presso l'Istituto della previdenza sociale (INPS) il Fondo di solidarieta' per il personale gia' dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa; Visto il regolamento recante l'istituzione del «Fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa», approvato con decreto 28 settembre 2000, n. 351, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato; Visto l'accordo integrativo del 12 luglio 2007, con il quale le parti firmatarie del citato accordo del 26 luglio 1999 hanno inteso modificare la valenza temporale della regolamentazione, fissandola alla data del 31 dicembre 2011; Visto l'art. 1-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in base al quale «con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere eccezionalmente emanate, per il biennio 2009-2010, norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2009, n. 49263, adottato ai sensi dell'art. 1-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 18 novembre 2010, n. 229, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 23 agosto 1988, n. 400, con i quali sono state apportate le conseguenti modifiche al citato decreto 28 settembre 2000, n. 351; Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con il quale e' stata disposta la proroga, fino al 31 marzo 2011, del termine di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il citato termine del 31 marzo 2011 e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2011; Visto l'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni in materia di trattamenti pensionistici; Visto l'accordo per la proroga del fondo di solidarieta' per il personale gia' dipendente da imprese poste in liquidazione coatta amministrativa siglato in data 14 dicembre 2011, con il quale le parti firmatarie dell'accordo hanno inteso apportare talune modifiche al decreto 28 settembre 2000, n. 351; Visto l'art. 6, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale la scadenza dell'art. 1-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dei decreti adottati ai sensi del medesimo art. 1-bis e' stata fissata al 31 dicembre 2012; Considerata l'esigenza di adottare, ai sensi del citato art. 1-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive proroghe, disposizioni in deroga al decreto 28 settembre 2000, n. 351;
Decreta:
Art. 1
1. In deroga all'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto 28 settembre 2000, n. 351, le parole «pensione di anzianita'» sono sostituite dalle parole «pensione anticipata». 2. In deroga all'art. 6, comma 2, del decreto 28 settembre 2000, n. 351, la parola «anzianita'» e' sostituita dalla parola «anticipata». 3. In deroga all'art. 6, comma 3, del decreto 28 settembre 2000, n. 351, le parole «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre 2012». |
| Art. 2
1. In deroga all'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto 28 settembre 2000, n. 351, le parole «pensione di anzianita'» sono sostituite dalle parole «pensione anticipata». 2. In deroga all'art. 7, comma 2, del decreto 28 settembre 2000, n. 351 la parola «anzianita'» e' sostituita dalla parola «anticipata». 3. In deroga all'art. 7, comma 3, del decreto 28 settembre 2000, n. 351, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2012». 4. In deroga all'art. 7, comma 5, del decreto 28 settembre 2000, n. 351, le parole «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre 2012». |
| Art. 3
1. In deroga all'art. 9, lettera c), del decreto 28 settembre 2000, n. 351, le parole «trattamento pensionistico di anzianita'» sono sostituite dalle parole «trattamento di pensione anticipata». |
| Art. 4
1. In deroga all'art. 10, comma 2-bis, del decreto 28 settembre 2000, n. 351, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2012». |
| Art. 5
1. In deroga all'art. 11 del decreto 28 settembre 2000, n. 351, le parole «alla data del 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti «alla data del 31 dicembre 2012». |
| Art. 6
1. In deroga all'art. 12, comma 1, del decreto 28 settembre 2000, n. 351, le disponibilita' che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo e in ogni caso entro la scadenza del presente decreto, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni di cui al decreto 28 settembre 2000, n. 351, cosi' come derogato dal presente decreto, sono devolute alle forme di previdenza in essere a tale momento presso il singolo datore di lavoro, in conto contribuzione ordinaria. Le quote di disponibilita' non utilizzate, riferite a datori di lavoro presso i quali non risultino in essere forme di previdenza di cui al presente comma, sono devolute al Fondo pensione lavoratori dipendenti presso l'assicurazione generale obbligatoria. |
| Art. 7
1. L'efficacia del presente decreto e' limitata al 31 dicembre 2012. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 settembre 2012
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli |
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