Gazzetta n. 245 del 19 ottobre 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 1 ottobre 2012 |
Designazione della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Brindisi, ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta "Carciofo Brindisino", registrata in ambito Unione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006. |
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IL DIRETTORE GENERALE della vigilanza per la qualita' e tutela del consumatore
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visto il regolamento (UE) n. 1120 della Commissione del 31 ottobre 2011 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Carciofo Brindisino»; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Considerato che la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Brindisi ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Carciofo Brindisino» conformemente allo schema tipo di controllo; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999, sentite le Regioni; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 27 settembre 2012; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99;
Decreta:
Art. 1
La Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Brindisi con sede in Brindisi, via Bastioni Carlo V° n. 4-6, e' designata quale autorita' pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta «Carciofo Brindisino», registrata in ambito Unione europea con regolamento (UE) 1120 del 31 ottobre 2011. |
| Art. 2
La presente designazione comporta l'obbligo per la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Brindisi del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente. |
| Art. 3
1. La Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Brindisi non puo' modificare le modalita' di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione protetta «Carciofo Brindisino» cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. 2. La Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Brindisi comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. 3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca della designazione concessa. |
| Art. 4
1. La designazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto. 2. Alla scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Brindisi o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facolta' di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge. 3. Nell'ambito del periodo di validita' della designazione, la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Brindisi e' tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire. |
| Art. 5
1. La Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Brindisi comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Carciofo Brindisino» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. 2. La Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Brindisi immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa. 3. La Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Brindisi trasmettera' i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Carciofo Brindisino» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale. |
| Art. 6
1. Eccezionalmente e limitatamente all'anno 2012, l'adesione al sistema dei controlli e' consentita entro e non oltre il 15 ottobre 2012. 2. Dal momento che la designazione alla Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Brindisi a eseguire il controllo per la denominazione protetta «Carciofo Brindisino» viene concessa mentre il processo produttivo della denominazione e' in atto, la Camera di commercio potra' accettare dagli aderenti al circuito tutelato, sotto la responsabilita' degli stessi autodichiarazioni di conformita' ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione per le fasi produttive precedenti l'avvio del controllo. |
| Art. 7
La Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Brindisi e' sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione. Roma, 1° ottobre 2012
Il direttore generale: La Torre |
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