IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2010, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di origine controllata dei vini «Abruzzo» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, par. 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, par. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Abruzzo»; Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini d'Abruzzo datata 24 agosto 2011, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Abruzzo», al fine di posticipare di due mesi il periodo da cui far decorrere l'immissione al consumo delle tipologie «superiore»; Considerato che la citata richiesta di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-quater, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010, art. 10, comma 6, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118-octodecies, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007; Visto il parere favorevole della Regione Abruzzo sulla citata domanda; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP ed IGP sulla citata domanda nella riunione dell'8 maggio 2012 e la relativa proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Abruzzo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 131 del 7 giugno 2012; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso la citata proposta di modifica del disciplinare sopra citato; Ritenuto di dover procedere alla modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Abruzzo» in conformita' alla citata proposta; Ritenuto altresi' di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP «Abruzzo», cosi' come approvato con il citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, par. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, par. 1, lett. a) del regolamento (CE) n. 607/2009;
Decreta:
Art. 1
1. L'art. 5, comma 1, sesto trattino, del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Abruzzo», consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, par. 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, e' sostituito dal seguente testo: «- Immissione al consumo Per i vini a denominazione di origine controllata "Abruzzo", con o senza l'indicazione di uno dei vitigni di cui all'art. 1, l'immissione al consumo e' consentita a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. Per i vini a denominazione di origine controllata "Abruzzo" con l'indicazione di uno dei vitigni di cui all'art. 1 seguiti dalla menzione "superiore" l'immissione al consumo e' consentita a partire dal 1° marzo dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.». 2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP «Abruzzo», di cui al comma 1, sara' inserita sul sito internet del Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies, par. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 ottobre 2012
Il direttore generale: Sanna |