Gazzetta n. 244 del 18 ottobre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 25 settembre 2012
Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Reggio Emilia.


IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
di Reggio Emilia

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero dei facchini di cui all'art. 121 T.U.L.S. adottato con decreto rettorale 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;
Visto l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 342/1994, che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro e della M.O. le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle Commissioni provinciali per la disciplina del lavoro di facchinaggio, soppresse ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica all'art. 8;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro nella D.P.L., attribuendo i compiti gia' svolti dall'Ufficio provinciale del Lavoro e della M.O. al Servizio politiche del lavoro della predetta Direzione;
Visto il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo sottoscritto in data 2 luglio 1993;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - n. 25157/70 inerente il Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;
Visto il precedente decreto in materia n. 7/2011 del 28 aprile 2011 emanato dalla D.P.L. di Reggio Emilia e pubblicato sulla G.U. n. 142 del 21 giugno 2011;
Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo;
Sentito in data 1° giugno 2012 e 24 settembre 2012 l'Osservatorio provinciale sulle attivita' di facchinaggio in merito alla determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente - socio e non socio - da cooperative esercenti servizi di facchinaggio;
Visto il C.C.N.L. «Trasporto, spedizioni e logistica» 26 gennaio 2011 sottoscritto da AGCI Servizi, ANCST - LEGACOOP e Federlavoro e Servizi Confcooperative e da FILT - CGIL, FIT- CISL e UILtrasporti, associazioni maggiormente rappresentative sul territorio;
Visto i compiti affidati dalle parti allo stesso Osservatorio;
Visto il protocollo Ministeri del Lavoro e dello Sviluppo - Centrali cooperative per attuazione capitolo «Cooperazione» del protocollo 23 luglio 2007;
Tenuto conto del disposto normativo di cui all'art. 7, comma 4, decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 - c.d. «Milleproroghe» - convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31;
Considerate le disposizioni di cui all'art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni ed i commi da 28 a 33 dell'art. 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Vista la lettera Circolare prot. n. 37 del 6 marzo 2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ravvisa nel contratto sottoscritto da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti il contratto di riferimento per tutte le cooperative di facchinaggio;
Considerato il disposto normativo di cui all'art. 86, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (comma inserito dall'art. 1, comma 909, lettera a), legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e, successivamente, sostituito dall'art. 8, comma 1, legge 3 agosto 2007, n. 123);
Visto anche l'art. 3, comma 9, lettera h) del decreto-legge 13 agosto 2011 convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, il cui comma 1 stabilisce che: "Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge";
Considerato che detta previsione non si e' ancora realizzata;
Esaminati i commi 8 e 9 di detto articolo che prevedono rispettivamente che: "Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attivita' economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto,fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo." e "Il termine «restrizione», ai sensi del comma 8, comprende tra l'altro alla lettera h): «l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale»";
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed in particolare l'art. 34 recante Liberalizzazione delle attivita' economiche ed eliminazione dei controlli ex ante, di cui il comma 3 prevede: "Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:
a) il divieto di esercizio di una attivita' economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;
b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attivita' economica;
c) il divieto di esercizio di una attivita' economica in piu' sedi oppure in una o piu' aree geografiche;
d) la limitazione dell'esercizio di una attivita' economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
e) la limitazione dell'esercizio di una attivita' economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi;
Considerato tuttavia che, proprio per garantire la libera concorrenza ed evitare forme di "dumping", e' doveroso prevedere e pubblicare le indicazioni del costo minimo del lavoro in ottemperanza con quanto previsto dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni delle parti sociali comparativamente maggiormente rappresentative;
Viste le linee guida elaborate nell'ambito delle Direzioni territoriali del lavoro della Regione Emilia-Romagna dell'11 maggio 2012 e fatte proprie dalla Conferenza dei dirigenti delle Direzioni del lavoro regionale e territoriali dell'Emilia-Romagna;
Considerati i seguenti indicatori economici:
1. gli indici ISTAT del costo della vita, le retribuzioni dei settori dell'industria, commercio, agricoltura ed altri settori interessati, per l'anno 2011 e i parametri relativi al potere d'acquisto dell'euro nella nostra provincia e nelle province limitrofe;
2. il definitivo superamento del cosiddetto salario convenzionale e la conseguente equiparazione della base imponibile ai fini previdenziali ed assicurativi propri della generalita' delle imprese;
3. gli incrementi retributivi derivanti dal C.C.N.L. di categoria;

Decreta:

Le tariffe minime, nell'accezione indicata in premessa, per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Reggio Emilia vengono rideterminate a decorrere dal 1° ottobre 2012 nelle allegate tabelle:
secondo quanto indicato dalla tabella A, allegata al presente decreto;
secondo quanto indicato dalla tabella B (costo contrattuale), allegata al presente decreto.
Reggio Emilia, 25 settembre 2012

Il direttore territoriale: Bertoni
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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