Gazzetta n. 243 del 17 ottobre 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 25 luglio 2012 |
Modifica del decreto 3 dicembre 2008 recante l'approvazione dello schema di atto di liquidazione a saldo e conguaglio per iniziative agevolate dalla legge n. 488/1992. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive; Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, recante le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni della legge n. 488/92 alle imprese operanti nel settore turistico - alberghiero; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comrna 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'art. 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che estende le agevolazioni della legge n. 488/92 ai programmi di investimento di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 luglio 1999, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1999, registro n. i, foglio 202, in materia di criteri e composizione delle commissioni di accertamento di spesa, compensi da corrispondere ai membri di dette commissioni e modalita' di espletamento degli incarichi; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 luglio 2000, n. 163, recante il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488; Visto l'art. 52, comma 77, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente l'estensione delle agevolazioni della legge n. 488/92 ai programmi di ammodernamento degli esercizi di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico di cui all'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287; Visto l'art. 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di riforma degli incentivi; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze l° febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 marzo 2006, n. 67, con il quale, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 35 del 2005, sono stati stabiliti nuovi criteri, condizioni e modalita' per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste della legge n. 488 del 1992; Visto l'art. 8-bis, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e in particolare la disposizione ivi contenuta, che stabilisce, peri programmi agevolati ai sensi della legge n. 488 del 1992 per i quali alla data del 18 agosto 2007 non sia stato emanato il decreto di concessione definitiva, a contenuto non discrezionale, la sostituzione dello stesso con l'atto di liquidazione a saldo e conguaglio emesso dalle banche concessionarie, redatto secondo gli schemi definiti dal Ministero dello sviluppo economico; Visto l'art. 29, comma l, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con il quale, in considerazione della particolare gravita' della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo. si dispone che, fatti salvi i provvedimenti gia' adottati, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, non sono piu' tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 febbraio 2009, n. 41. con il quale, ai sensi del citato art. 8-bis, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e' stato approvato lo schema di atto di liquidazione a saldo e conguaglio per le iniziative agevolate dalla legge n. 488 del 1992, nonche' sono state emanate disposizioni sugli accertamenti delle commissioni ministeriali; Considerate la necessita' di adeguare le disposizioni del citato decreto 3 dicembre 2008 alle nuove norme recate dal citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, nonche' l'opportunita' di semplificare ulteriormente le procedure concernenti la conclusione dei programmi agevolati ai sensi della legge n. 488 del 1992;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
l . Il presente decreto si applica ai programmi agevolati ai sensi della legge n. 488 del 1992, ivi inclusi quelli agevolati ai sensi delle circolari ministeriali del 28 novembre 2001, n. 1167509 e n. 1167510, e della circolare del 28 aprile 2004, n. 946130, per i quali, alla data del 18 agosto 2007, non risulta ne' emanato il decreto di concessione definitiva delle agevolazioni ne' disposto l'accertamento sull'avvenuta realizzazione del programma. |
| Art. 2
Atto di liquidazione a saldo e conguaglio
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, il Ministero dello sviluppo economico (nel seguito, Ministero), ricevuta la «relazione sullo stato finale del programma» prevista dalla normativa di regolamentazione degli interventi (nel seguito, relazione finale), da utilizzare ai fini dei controlli di cui all'art. 3, comunica entro trenta giorni alla banca concessionaria la sussistenza o meno di cause ostative all'adozione dell'atto di liquidazione a saldo e conguaglio di' cui al comma 4. Tale comunicazione, relativa ai soli programmi con relazione finale positiva, e' effettuata con riferimento alla pendenza di procedimenti penali, ad attivita' ispettive e di controllo in corso. ovvero all'inserimento del programma nel campione di cui all'art. 3. 2. Per i programmi sottoposti ai controlli di cui all'art. 3, il Ministero provvede a comunicare alla banca concessionaria l'esito del controllo entro trenta giorni dalla data di ricezione delle risultanze trasmesse al Ministero dalla commissione di accertamento. 3. Per i programmi per i quali il Ministero abbia comunicato l'insussistenza delle cause ostative all'adozione dell'atto di liquidazione a saldo e conguaglio, ovvero il positivo esito del controllo ai sensi del comma 2, la banca concessionaria: a) acquisisce la documentazione relativa alla vigenza dell'impresa beneficiaria e, ove necessario, la certificazione antimafia; b) qualora, a seguito del ricalcolo delle agevolazioni, risultino importi spettanti inferiori a quelli concessi in via provvisoria, svolge, in nome e per conto del Ministero, la procedura di contraddittorio con l'impresa beneficiaria, comunicando a quest'ultima l'importo delle agevolazioni rideterminate e le motivazioni poste alla base della riduzione, concedendo alla stessa un termine non superiore a trenta giorni per produrre controdeduzioni, previe eventuali presa-visione ed estrazione di copia dei relativi atti. L'esito delle attivita' di cui alle lettere a) e b) del presente comma, qualora sia tale da comportare la revoca delle agevolazioni, e' tempestivamente comunicato dalla banca concessionaria al Ministero. 4. La banca concessionaria, entro sessanta giorni dalla conclusione delle attivita' di cui al comma 3, ovvero dalla comunicazione del positivo esito del controllo di cui al comma 2, provvede all'emanazione dell'atto di liquidazione a saldo e conguaglio, redatto in nome e per conto del Ministero, secondo lo schema di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. L'atto e' trasmesso dalla banca concessionaria al Ministero, anche in via telematica, con le modalita' definite con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali (nel seguito DG IAI). Il suddetto termine puo' essere sospeso a causa di fatti e circostanze sopravvenuti che impediscano l'adozione dell'atto di liquidazione a saldo e conguaglio. 5. Il Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di liquidazione a saldo e conguaglio, dopo averne verificato la validita' formale e la corrispondenza allo schema di cui al comma 4, provvede a trasmettere il medesimo, corredato della propria presa d'atto, alla banca concessionaria, che ne cura l'invio all'impresa beneficiaria. 6. Qualora, a seguito della rideterminazione degli importi di cui al comma 2, lettera b). sia necessario recuperare somme gia' erogate e non restituite volontariamente dall'impresa beneficiaria. il Ministero provvede al recupero delle stesse mediante iscrizione a ruolo. |
| Art. 3 Modalita' di attuazione delle attivita' di accertamento
1. Il Ministero, sull'insieme dei programmi di cui all'art. 1, comma 1, provvede ad estrarre un campione di programmi da sottoporre a controllo. 2. Il campione e' formato, con criteri di estrazione casuale, dal Direttore generale della DG IAI in modo tale che sia assicurata la verifica su almeno il 5 percento dei programmi giunti a conclusione. Il campione selezionato deve essere composto, per almeno il 50 percento, da programmi con un importo degli investimenti superiore a euro 10.000.000,00 e deve altresi' garantire una rappresentativita' almeno del 30 percento ai programmi per i quali non sia trascorso il termine di cinque anni di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), del regolamento 20 ottobre 1995, n. 527, e all'art. 11, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 1° febbraio 2006. 3. Con proprio provvedimento il Direttore generale della DG IAI puo' ampliare la dimensione del campione di cui al comma 2, laddove, a seguito dei controlli di cui al comma 4, siano riscontrate irregolarita' che configurino cause di revoca delle agevolazioni su un numero di programmi controllati superiore al 25 percento del campione selezionato. Il Direttore generale della DG IAI aggiorna altresi' il campione selezionato in conseguenza di rinunce o revoche delle agevolazioni concesse intervenute prima dell'avvio del controllo di cui al comma 4. 4. L'attivita' di controllo e' finalizzata ad accertare l'avvenuta realizzazione del programma e la vigenza dell'impresa nel periodo prescritto ed e' effettuata attraverso l'esame dei documenti prodotti dall'impresa in sede di presentazione della «documentazione finale di spesa» di cui all'art. 9 del regolamento 20 ottobre 1995, n. 527, ovvero di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 10 febbraio 2006, nonche', relativamente ai programmi per i quali non sia trascorso il termine di cinque anni di cui al comma 2, attraverso verifiche in loco presso le unita' produttive delle imprese agevolate. E' fatta salva la possibilita' del Ministero di richiedere alle imprese beneficiarie, anche tramite le banche concessionarie, l'ulteriore documentazione eventualmente necessaria ai fini dell'espletamento della predetta attivita' di controllo. 5. Le verifiche in loco di cui al comma 4 sono dirette a rilevare: a) l'ubicazione dell'unita' produttiva, che deve corrispondere a quella autorizzata; b) l'effettivo funzionamento dell'impianto e l'utilizzo dei beni agevolati nell'ambito del ciclo produttivo; c) la compatibilita', ai fini della classificazione ATECO, dell'attivita' produttiva svolta con quella ammessa; d) il dato occupazionale relativo all'unita' produttiva agevolata, ai soli tini statistici e di monitoraggio; e) relativamente ai programmi cofinanziati dall'Unione europea, la presenza dell'informativa riguardante il cofinanziamento. 6. L'attivita' di controllo e' svolta da apposite commissioni di accertamento. Per la nomina e la composizione di dette commissioni, nonche' per le modalita' di svolgimento dell'incarico, si applica quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 luglio 1999 citato nelle premesse. Ai componenti di tali commissioni sono riconosciuti i' compensi fissati dal predetto decreto ministeriale 22 luglio 1999, ridotti nella misura del 10 percento, ovvero del 50 percento laddove il controllo svolto sia di natura esclusivamente documentale. 7. Le commissioni di accertamento di cui al comma 6 effettuano il controllo e inviano al Ministero le relative risultane entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, secondo le modalita' stabilite con apposito disciplinare approvato con provvedimento del Direttore generale della DG IAI. |
| Art. 4 Disposizioni transitorie e finali
1. Fatti salvi i provvedimenti gia' adottati alla data dell'entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, per i programmi agevolati per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, le banche concessionarie abbiano gia' trasmesso al Ministero la relazione finale con esito positivo ovvero abbiano proposto la revoca delle agevolazioni esclusivamente in relazione all'esito della verifica dello scostamento degli indicatori, le banche medesime provvedono ad inviare al Ministero, in via telematica secondo modalita' definite con provvedimento del Direttore generale della DG IAI, elenchi di programmi per i quali, verificato il contenuto della relazione finale medesima, sia possibile attivare il procedimento di cui all'art. 2. Per tali programmi, la comunicazione di cui all'art. 2, comma 1, e' trasmessa dal Ministero alle banche concessionarie entro sessanta giorni dal ricevimento dei predetti elenchi. 2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero e le banche concessionarie sono integrate con atto aggiuntivo che stabilisce le modalita' di espletamento delle ulteriori attivita' previste dal presente decreto, nonche' l'ammontare dei relativi oneri, che sono posti a carico delle risorse stanziate per le agevolazioni di cui alla legge n. 488 del 1992. 3. Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 dicembre 2008 recante «Approvazione, ai sensi dell'art. 8-bis, comma 1, del decreto-legge n. 81/2007, dello schema di atto di liquidazione a saldo e conguaglio per le iniziative agevolate dalla legge n. 488/1992, e disposizioni sugli accertamenti delle commissioni ministeriali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 febbraio 2009, n. 41. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzella Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 luglio 2012
Il Ministro: Passera
Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2012 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 11, foglio n. 63 |
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Parte di provvedimento in formato grafico
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