Gazzetta n. 243 del 17 ottobre 2012 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2012, n. 177
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, concernente l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, recante attuazione della direttiva 2007/23/CE, relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge Comunitaria 2008, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 29;
Ritenuto necessario apportare alcune modifiche al decreto legislativo n. 58 del 2010, in relazione ad alcuni rilievi formulati dalla competente Commissione dell'Unione europea, nonche' a quanto rilevato nella fase di prima applicazione del medesimo decreto;
Visto l'articolo 1, comma 5, della richiamata legge n. 88 del 2009, che prevede la possibilita' di adottare disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 58 del 2010, entro ventiquattro mesi dalla sua data di entrata in vigore;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 2012;
Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei, dell'interno, della difesa e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58

1. Al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «tariffe quantificate» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ed aggiornate ogni tre anni,»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite anche le modalita' di attuazione dei corsi di formazione, iniziale e periodica, con programmi differenziati, riservati ai direttori di fabbriche e stabilimenti di fuochi artificiali e agli altri operatori.»;
b) all'articolo 6, comma 4, le parole: «dalle norme di pubblica sicurezza vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa vigente»;
c) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Importazione di articoli pirotecnici marcati CE). - 1. Gli articoli pirotecnici marcati CE possono essere introdotti nel territorio nazionale previa comunicazione, al prefetto della provincia di destinazione, entro 48 ore precedenti la movimentazione, contenente i dati identificativi dei prodotti, del mittente e del destinatario nonche' le modalita' di trasferimento.
2. Per il trasferimento verso un altro Stato degli articoli pirotecnici marcati CE la comunicazione deve essere presentata al prefetto del luogo di partenza dei materiali, entro 48 ore precedenti la movimentazione.»;
d) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, comunica al Ministero dello sviluppo economico, per la successiva notifica alla Commissione dell'Unione europea e alle autorita' competenti degli altri Stati membri, gli organismi, di seguito denominati: "organismi notificati", autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformita' di cui al presente decreto, nonche' i compiti specifici per i quali ciascuno di esso e' autorizzato.»;
2) al comma 2, dopo la parola: «rilasciata» sono inserite le seguenti: «, previo motivato parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7,»;
e) all'articolo 11, comma 2, il terzo periodo e' soppresso;
f) all'articolo 12, comma 5, le parole: «, integrata dagli estremi della presa d'atto o del decreto ministeriale di iscrizione nell'allegato A al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635» sono soppresse;
g) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Sistema informatico di raccolta dati). - 1. Con decreto del Ministro dell'interno sono disciplinate le modalita' di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati contenuti nei registri anche informatici previsti per l'importazione e la commercializzazione degli articoli pirotecnici.»;
h) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata comunicazione al prefetto di cui all'articolo 6-bis comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.»;
2) al comma 7, dopo le parole: «per ciascun pezzo non etichettato», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero per ciascuna confezione ancora integra, qualora i singoli pezzi non etichettati siano contenuti nella stessa»;
i) all'articolo 18, comma 2, dopo le parole: «10 maggio 1973», le parole: «ai fini della sicurezza dei depositi» sono soppresse.
2. All'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dall'articolo 17 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: «, ai fini della sicurezza fisica dei depositi e dei locali di vendita» sono soppresse;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'iscrizione nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del presente testo unico dei prodotti nelle singole categorie e' disposta con provvedimento del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Gli articoli pirotecnici marcati CE non necessitano dell'iscrizione di cui al presente comma.».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
Il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 (Attuazione
della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul
mercato di prodotti pirotecnici) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2010, n. 93.
La direttiva 2007/23/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 14
giugno 2007, n. L 154.
Il testo degli articoli 1, 2 e 29 della legge 7 luglio
2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee - Legge comunitaria 2008) pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O. cosi' recitano:
"Articolo 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro la
scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole
direttive, i decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese
negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive
elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento
sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla
data di entrata in vigore della presente legge, il Governo
e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A
e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo
e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all' allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni
dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i
diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai
commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all' articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto
anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all'esigenza di garantire il rispetto dell' articolo 81,
quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i
testi, corredati dei necessari elementi integrativi
d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di
cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell' articolo
117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all' articolo 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
modalita' di individuazione delle stesse da definire con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere."
"Articolo 2 (Principi e criteri direttivi generali
della delega legislativa)
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e IV, ed in
aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i
procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa
ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a
pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che recano un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli
indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente
lettera sono previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per
violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
materie di cui all' articolo 117, quarto comma, della
Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate
dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova
istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in
attuazione della presente legge, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i
limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, alle
amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per
dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si
tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive
comunitarie comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) quando non siano d'ostacolo i diversi termini di
recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo
le direttive che riguardano le stesse materie o che
comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi."
"Art. 29. (Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di
articoli pirotecnici)
1. Nella predisposizione del decreto legislativo per
l'attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa
all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici, il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi di cui agli articoli 1 e 2, anche i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) disciplinare, mediante sistemi informatizzati di
trattamento dei dati e di gestione delle procedure, le
domande ed i procedimenti per l'accertamento della
conformita' degli articoli pirotecnici ai requisiti di
sicurezza della direttiva medesima e le ulteriori procedure
per il riconoscimento dei prodotti pirotecnici destinati ad
organismi diversi;
b) armonizzare le norme di recepimento con le
disposizioni vigenti in materia di sicurezza, ivi compresi
gli aspetti di prevenzione incendi, delle fabbriche, dei
depositi, del trasporto, degli esercizi di vendita dei
prodotti esplodenti;
c) assicurare la produzione, l'uso e lo smaltimento
ecocompatibili dei prodotti esplodenti, compresi quelli
pirotecnici per uso nautico, e dei rifiuti prodotti
dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie,
prevedendo una disciplina specifica per la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti di tali prodotti e dei prodotti
scaduti;
d) prevedere la procedura di etichettatura degli
artifici pirotecnici, che consenta, nella intera filiera
commerciale ed anche mediante l'adozione di codici
alfanumerici, la corretta ed univoca individuazione dei
prodotti esplodenti nel territorio nazionale, la migliore
tracciabilita' amministrativa degli stessi ed il rispetto
dei principi in materia di tutela della salute ed
incolumita' pubblica;
e) prevedere specifiche licenze e modalita' di
etichettatura per i prodotti pirotecnici fabbricati ai fini
di ricerca, sviluppo e prova;
f) prevedere ogni misura volta al rispetto delle
esigenze di ordine e di sicurezza pubblica e di prevenzione
incendi nell'acquisizione, detenzione ed uso degli artifici
pirotecnici e ad escludere dal possesso di tali prodotti
persone comunque ritenute pericolose;
g) determinare le attribuzioni e la composizione del
comitato competente al controllo delle attivita' degli
organismi notificati responsabili delle verifiche di
conformita', assicurandone l'alta competenza e
l'indipendenza dei componenti;
h) prevedere, per le infrazioni alle disposizioni
della legislazione nazionale di attuazione della direttiva
2007/23/CE, l'introduzione di sanzioni, anche di natura
penale, nei limiti di pena stabiliti per le contravvenzioni
e per i delitti dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e dalla
legge 18 aprile 1975, n. 110, ferme le disposizioni penali
vigenti in materia, a tutela dell'ordine pubblico, della
sicurezza pubblica, dell'incolumita' delle persone e della
protezione ambientale.
2. Dall'attuazione della delega di cui al presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche
competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del
comitato di cui al comma 1, lettera g), non e' corrisposto
alcun emolumento, indennita' o rimborso spese."

Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 4
aprile 2010, n. 58 citato nelle note alle premesse, cosi'
come modificato dal presente decreto cosi' recita:
"Articolo 4 (Autorizzazione delle persone con
conoscenze specialistiche)
1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' di
utilizzo, a qualsiasi titolo, degli articoli pirotecnici di
cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), n. 4), lettera b),
n. 2), e lettera c), n. 2), possono essere rilasciate solo
ai soggetti in possesso delle abilitazioni di cui
all'articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e
successive modificazioni, che abbiano superato corsi di
formazione nelle materie del settore della pirotecnica. Con
decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite le modalita' di attuazione dei
predetti corsi e, qualora vengano effettuati da una
pubblica amministrazione, le relative tariffe quantificate,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
ed aggiornate ogni tre anni, in maniera da coprire i costi
effettivi del servizio.
1-bis. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite
anche le modalita' di attuazione dei corsi di formazione,
iniziale e periodica, con programmi differenziati,
riservati ai direttori di fabbriche e stabilimenti di
fuochi artificiali e agli altri operatori.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 1,
sono rideterminate le abilitazioni di cui all'articolo 101
del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in relazione alle
tipologie di prodotti esplodenti ed alle modalita' del loro
uso, nonche' quelle relative al rilascio della licenza di
cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.
3. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui ai
commi 1 e 2 continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti per il rilascio delle autorizzazioni previste dal
presente articolo."
Il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 4
aprile 2010, n. 58 citato nelle note alle premesse, cosi'
come modificato dal presente decreto cosi' recita:
"Articolo 6 (Marcatura CE)
1. Gli articoli pirotecnici devono soddisfare i
requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'allegato I.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2,
lettera g), e' vietato detenere, utilizzare, porre in
vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare
od esportare articoli che sono privi della marcatura CE e
che non hanno superato la valutazione di conformita' di cui
all'allegato II.
3. Le procedure di valutazione di conformita' degli
articoli pirotecnici sono:
a) per gli articoli pirotecnici prodotti in serie,
l'esame «CE del tipo» effettuato con le modalita' indicate
nell'allegato II, modulo B), nonche' la valutazione della
conformita' al tipo oggetto di tale esame, secondo una
delle procedure, a scelta del fabbricante o
dell'importatore da uno Stato non appartenente alla Unione
europea, tra quelle indicate ai moduli C), D) e E)
dell'allegato II, ovvero, per i soli fuochi di artificio di
categoria 4, tra quelle indicate ai moduli C), D), E) ed H)
dell'allegato II;
b) per gli articoli pirotecnici da realizzare in
produzione unica, la verifica effettuata con le modalita'
indicate nell'allegato II, modulo G).
4. E' fatto obbligo ai distributori di verificare che
gli articoli pirotecnici resi disponibili sul mercato
riportino, oltre alle etichettature previste dalla
normativa vigente, le necessarie marcature di conformita' e
siano accompagnati dai documenti richiesti. La presente
disposizione non si applica ai titolari di licenza per la
minuta vendita di prodotti esplodenti, di cui all'articolo
47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche'
agli altri soggetti autorizzati alla vendita dei medesimi
prodotti, ai sensi dell'articolo 98, quarto comma, del
regolamento di esecuzione del predetto testo unico,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635".
Il testo dell' articolo 7 del decreto legislativo 4
aprile 2010, n. 58 citato nelle note alle premesse, cosi'
come modificato dal presente decreto cosi' recita:
"Articolo 7 (Organismi notificati)
1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della
pubblica sicurezza, comunica al Ministero dello sviluppo
economico, per la successiva notifica alla Commissione
dell'Unione europea e alle autorita' competenti degli altri
Stati membri, gli organismi, di seguito denominati:
'organismi notificati', autorizzati ad espletare le
procedure di valutazione della conformita' di cui al
presente decreto, nonche' i compiti specifici per i quali
ciascuno di esso e' autorizzato.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata,
previo motivato parere del Comitato Tecnico di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n.
7, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, a centri e laboratori
appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad istituti
universitari o di ricerca o a privati, aventi i requisiti
di cui all'allegato III. Il medesimo decreto autorizza
ciascun organismo al rilascio dell'attestato di esame «CE
del tipo» e all'espletamento di tutte o di alcune delle
procedure di valutazione di cui all'allegato II, moduli B),
C), D), E) ed F). La relativa istanza e' presentata al
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza, corredata dalla documentazione comprovante
l'avvenuto adempimento degli oneri di cui all'articolo 47,
comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive
modificazioni."
Il testo dell' articolo 11 del decreto legislativo 4
aprile 2010, n. 58 citato nelle note alle premesse, cosi'
come modificato dal presente decreto cosi' recita:
"Articolo 11 (Etichettatura degli articoli pirotecnici)
1. I fabbricanti e, qualora essi non siano stabiliti
nell'Unione europea, gli importatori devono assicurare che
gli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici
per i veicoli siano adeguatamente etichettati, in modo
visibile, leggibile e indelebile, nella lingua italiana.
2. L'etichetta degli articoli pirotecnici deve
riportare, in caratteri facilmente leggibili, almeno il
nome e l'indirizzo del fabbricante o, qualora il
fabbricante non sia stabilito nella Comunita', il nome del
fabbricante, nonche' il nome e l'indirizzo
dell'importatore, il nome e il tipo dell'articolo, i limiti
minimi d'eta' e le altre condizioni per la vendita
stabilite dall'articolo 5, la categoria pertinente e le
istruzioni per l'uso, l'anno di produzione per i fuochi
d'artificio delle categorie 3 e 4, nonche', se del caso, la
distanza minima di sicurezza. L'etichetta comprende la
quantita' equivalente netta (QEN) di materiale esplosivo
attivo.
3. I fuochi d'artificio sono inoltre corredati delle
seguenti informazioni minime:
a) categoria 1: se del caso, «da usarsi soltanto in
spazi aperti» e indicazione della distanza minima di
sicurezza;
b) categoria 2: «da usarsi soltanto in spazi aperti»
e, se del caso, indicazione della distanza minima o delle
distanze minime di sicurezza;
c) categoria 3: «da usarsi soltanto in spazi aperti»
e indicazione della distanza minima o delle distanze minime
di sicurezza;
d) categoria 4: «puo' essere usato esclusivamente da
persone con conoscenze specialistiche» e indicazione della
distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.
4. Gli articoli pirotecnici teatrali sono inoltre
corredati delle seguenti informazioni minime:
a) categoria T1: se del caso «da usarsi soltanto in
spazi aperti» e indicazione della distanza minima di
sicurezza;
b) categoria T2: «puo' essere usato esclusivamente da
persone con conoscenze specialistiche e indicazione della
distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.
5. Se l'articolo pirotecnico non presenta uno spazio
sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di
cui ai commi da 2 a 4 le informazioni sono riportate sulla
confezione minima di vendita.
6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli articoli pirotecnici esposti in fiere
campionarie, mostre e dimostrazioni per la
commercializzazione di articoli pirotecnici, oppure
fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova. A tali
articoli pirotecnici e' apposta, a cura del fabbricante o
dell'importatore, un'etichetta recante il nome e
l'indirizzo del fabbricante o dell'importatore, nonche' la
denominazione e la data della fiera campionaria, della
mostra o della dimostrazione e la non conformita' e non
disponibilita' alla vendita degli articoli o ai fini
diversi da quelli di ricerca, sviluppo e prova. Gli
articoli esposti in fiere campionarie, mostre e
dimostrazioni devono, in ogni caso, essere riconosciuti e
classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, se destinati ad essere
utilizzati in tali contesti a scopo dimostrativo."
Il testo dell' articolo 12 del decreto legislativo 4
aprile 2010, n. 58 citato nelle note alle premesse, cosi'
come modificato dal presente decreto cosi' recita:
"Articolo 12 (Etichettatura di articoli pirotecnici per
i veicoli)
1. L'etichetta degli articoli pirotecnici per i veicoli
riporta il nome del fabbricante o, qualora il fabbricante
non sia stabilito nella Comunita', il nome
dell'importatore, il nome e il tipo dell'articolo e le
istruzioni in materia di sicurezza.
2. Se l'articolo non presenta spazio sufficiente per
soddisfare i requisiti di etichettatura di cui al comma 1,
le informazioni richieste sono apposte sulla confezione.
3. Agli utilizzatori professionali e' fornita, nella
lingua da loro richiesta, una scheda con i dati di
sicurezza compilata in conformita' all'allegato al decreto
del Ministro della salute in data 7 settembre 2002, di
recepimento della direttiva 2001/58/CE, riguardante le
modalita' dell'informazione su sostanze e preparati
pericolosi immessi in commercio, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2002.
4. La scheda di cui al comma 3 con i dati di sicurezza
puo' essere trasmessa su carta o per via elettronica,
purche' il destinatario disponga dei mezzi necessari per
accedervi.
5. Ai fini della sicurezza sui depositi, l'etichetta di
cui al comma 2 e' anche apposta sulla confezione esterna
costituente l'imballaggio degli articoli pirotecnici per
autoveicoli.
6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli articoli pirotecnici per i veicoli,
fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova e che non
siano conformi alle disposizioni del presente decreto, solo
quando sugli stessi articoli pirotecnici sia chiaramente
indicato la loro non conformita' e non disponibilita' a
fini diversi da ricerca, sviluppo e prova."
Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 4
aprile 2010, n. 58 citato nelle note alle premesse, cosi'
come modificato dal presente decreto cosi' recita:
"Articolo 17 (Disciplina sanzionatoria)
1. L'articolo 53 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e' sostituito dal seguente:
«Art. 53.
1. E' vietato fabbricare, tenere in casa o altrove,
trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare,
trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti,
laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti
esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati
dal Ministero dell'interno, sentito il parere di una
commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura
CE e che non hanno superato la valutazione di conformita'
previsti dalle disposizioni di recepimento delle direttive
comunitarie in materia di prodotti esplodenti.
2. Nel regolamento sono classificati nelle categorie e
nei relativi gruppi, tutti i prodotti esplodenti secondo la
loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.
3. L'iscrizione nell'allegato A al regolamento per
l'esecuzione del presente testo unico dei prodotti nelle
singole categorie e' disposta con provvedimento del capo
della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza. Gli articoli pirotecnici marcati CE non
necessitano dell'iscrizione di cui al presente comma.
4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le
violazioni di cui al comma 1 sono punite con la reclusione
da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a
100.000 euro.
5. La pena di cui al comma 4 si applica anche nei casi
in cui le condotte di cui al comma 1 sono riferibili a
prodotti oggettivamente difformi dai modelli depositati o
altrimenti riconosciuti, anche se recanti la marcatura "CE
del tipo" ovvero gli estremi del provvedimento di
riconoscimento del Ministero dell'interno.».
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque vende fuochi artificiali o altri prodotti
pirotecnici a minori di anni quattordici e' punito con
l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da 2.000
euro a 20.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque vende o comunque consegna fuochi d'artificio della
categoria 2 e articoli pirotecnici delle categorie T1 e P1
a minori di anni diciotto o fuochi d'artificio della
categoria 3 in violazione degli obblighi di identificazione
e di registrazione di cui all'articolo 55 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero in violazione delle
previste autorizzazioni di legge, e' punito con l'arresto
da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 20.000 euro a
200.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque vende o comunque consegna fuochi d'artificio della
categoria 4 e articoli pirotecnici professionali delle
categorie T2 e P2 a persone prive dell'abilitazione di cui
all'articolo 4, ovvero in violazione degli obblighi di
identificazione e di registrazione previsti o delle
prescrizioni di cui alle licenze di polizia, e' punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da
30.000 euro a 300.000 euro.
5. Le licenze di polizia per la produzione, commercio,
importazione ed esportazione, dei prodotti di cui al
presente decreto non possono essere concesse, o se
concesse, non possono essere rinnovate, al soggetto privo
dei requisiti di cui all'articolo 43 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773.
6. Per le violazioni di cui al presente articolo, nei
confronti dei titolari delle licenze di polizia di cui al
comma 5, nonche' dei titolari delle licenze di polizia per
il trasporto, deposito, detenzione, impiego e smaltimento
dei prodotti di cui al presente decreto, puo' essere
disposta la sospensione dell'autorizzazione di polizia, ai
sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza. Nelle ipotesi piu' gravi o in caso di
recidiva, puo' essere, altresi', disposto il provvedimento
di revoca.
6-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata
comunicazione al prefetto di cui all'articolo 6-bis
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da
500 euro a 3.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione
totale dell'apposizione delle etichette regolamentari sui
prodotti pirotecnici, comunque detenuti, di cui al presente
decreto, comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa da 200 euro a 700 euro per ciascun pezzo non
etichettato ovvero per ciascuna confezione ancora integra,
qualora i singoli pezzi non etichettati siano contenuti
nella stessa.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione di
cui al comma 6 si applica anche nei confronti di chiunque
detiene, per la sua immissione sul mercato, un prodotto,
ovvero, se previsto, la sua confezione minima di vendita,
che non recano comunque:
a) la marcatura «CE del tipo» ovvero gli estremi del
riconoscimento ai sensi dell'articolo 53 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) gli estremi del provvedimento di riconoscimento e
la classificazione del Ministero dell'interno, ove
previsti;
c) le complete istruzioni per l'uso, le avvertenze e
le indicazioni per il trasporto in sicurezza, nonche' la
data di scadenza, se prevista, e l'anno di produzione,
scritte in italiano, con caratteri chiari e facilmente
leggibili;
d) le precise ed univoche indicazioni su elementi
essenziali per l'individuazione del fabbricante,
dell'importatore, del distributore e per tracciare il
prodotto, compreso l'indicazione in grammi del QEN - peso
netto della massa attiva pirotecnica.
9. Nei confronti del soggetto che detiene, per
l'immissione nel mercato, un prodotto sul quale
nell'etichetta sono state omesse, anche parzialmente,
indicazioni previste dalla vigente normativa, diverse da
quelle di cui al comma 7, si applica la sanzione
amministrativa da 20 euro a 60 euro per ciascun pezzo
parzialmente etichettato.
10. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14 sulla
sorveglianza del mercato, il Ministero dell'interno puo'
sempre disporre, con oneri interamente a carico dei
produttori, importatori e distributori responsabili, il
ritiro di quei prodotti che, presentando un'etichettatura
non conforme, possano costituire un rischio concreto per la
salute e l'incolumita' pubblica, con particolare riguardo
per quelle dei minori.
11. Nei casi di cui al comma 9, il Ministro
dell'interno puo', altresi', anche in via alternativa,
ordinare ai produttori, importatori e distributori di
compiere, con oneri interamente a loro carico, mirate
campagne d'informazione a favore dei professionisti, dei
consumatori e dei minori."
Il testo dell'articolo 18 del decreto legislativo 4
aprile 2010, n. 58 citato nelle note alle premesse, cosi'
come modificato dal presente decreto cosi' recita:
"Articolo 18 (Disposizioni transitorie e finali)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, e'
emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno,
di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e
delle finanze, della difesa, dello sviluppo economico, del
lavoro e delle politiche sociali, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un
regolamento recante, in particolare, l'adeguamento delle
disposizioni regolamentari vigenti applicate alle categorie
degli articoli pirotecnici ai fini del deposito, alle
categorie a rischio, alle definizioni e ai criteri di
classificazione degli articoli pirotecnici previsti dal
presente decreto, con le conseguenti modifiche e
abrogazioni delle disposizioni del regolamento di
esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.
635.
2. Ai fini della corretta applicazione delle
disposizioni vigenti in materia di fabbricazione, deposito,
vendita, trasporto, acquisto, detenzione, impiego,
esportazione e importazione degli articoli pirotecnici, con
decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono individuate le corrispondenze tra le
categorie previste dall'articolo 3 e le categorie per la
classificazione degli articoli pirotecnici previste
dall'articolo 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e
successive modificazioni, ivi compresi i prodotti
riconosciuti ma non classificati ai sensi del decreto del
Ministro dell'interno in data 4 aprile 1973, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 10 maggio 1973.
3. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al
comma 2, si continuano ad applicare le disposizioni di cui
all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, ai fini della cessione e vendita degli articoli
pirotecnici.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 1, sono aggiornate le vigenti
disposizioni in materia di prevenzione dei disastri, degli
infortuni e degli incendi relativi alle fabbriche, ai
depositi, all'importazione, esportazione, trasferimento
intracomunitario, nonche' quelle sugli esercizi di vendita
dei prodotti esplodenti di cui al presente decreto.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'interno, da adottarsi entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono individuate le modalita' di raccolta, di
smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti e dei
rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di
qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di
soccorso, prevedendo anche una disciplina specifica per la
raccolta e lo smaltimento dei prodotti scaduti.
6. Le disposizioni del presente decreto si applicano
dal 4 luglio 2010 per i fuochi d'artificio delle categorie
1, 2 e 3 e dal 4 luglio 2013 per gli altri articoli
pirotecnici, per i fuochi d'artificio della categoria 4 e
per gli articoli pirotecnici teatrali.
7. Le autorizzazioni concesse antecedentemente al 4
luglio 2010 per gli articoli pirotecnici rientranti nel
campo di applicazione del presente decreto, riconosciuti e
classificati ai sensi dell'articolo 53 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, ivi compresi i prodotti riconosciuti
ma non classificati ai sensi del decreto del Ministro
dell'interno in data 4 aprile 1973, continuano ad essere
valide sul territorio dello Stato fino alla loro data di
scadenza, se prevista, o fino al 3 luglio 2017, a seconda
di quale dei due termini e' il piu' breve, anche ai fini
dello smaltimento.
8. In deroga a quanto previsto dal comma 7, le
autorizzazioni relative agli articoli pirotecnici per i
veicoli continuano ad essere valide fino alla loro
scadenza.
9. Decorsi i termini di cui ai commi 6 e 7, decadono i
provvedimenti di riconoscimento e classificazione, ai sensi
dell'articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
dei manufatti di qualunque categoria e gruppo, nonche' i
provvedimenti dei prodotti riconosciuti ma non
classificati, ai sensi del decreto del Ministro
dell'interno in data 4 aprile 1973.



 
Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 settembre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei

Cancellieri, Ministro dell'interno

Di Paola, Ministro della difesa

Passera, Ministro dello sviluppo
economico

Terzi di Sant'Agata, Ministro degli
affari esteri

Severino, Ministro della giustizia

Grilli, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Severino
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone