Gazzetta n. 241 del 15 ottobre 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 17 agosto 2012 |
Riconoscimento, alla sig.ra Mucanji Pranvera, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale
Vista l'istanza, pervenuta in data 2.10.2006, con la quale la sig.ra Mucanji Pranvera, nata il 16 maggio 1970 a Korce (Albania), cittadina albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Mjeke Stomatologe», rilasciato alla sig.ra Pranvera Zenel Muca in data 10 luglio 1993 dall'Universita' degli studi di Tirana (Albania), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra; Vista la certificazione anagrafica rilasciata in data 7 agosto 2012 dal Consolato generale della Repubblica d'Albania a Milano che attesta che la cittadina albanese Pranvera Mucanji e la cittadina Pranvera Muca (paternita' Zenel) si identificano nella medesima persona e che le esatte generalita' sono Pranvera Mucanji; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334; Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese Terzo da parte dei cittadini non comunitari; Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; Tenuto conto che nella riunione del 7 ottobre 2008 della conferenza dei servizi, di cui all'art. 16, comma 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si e' ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale nelle seguenti materie: endodonzia; protesi dentaria; parodontologia; medicina legale; ortodonzia; odontoiatria conservativa; radiologia; Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 5 e 12 giugno 2012, a seguito della quale la sig.ra Mucanji Pranvera e' risultata idonea; Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attivita' di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonche' i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;
Decreta:
Art. 1
1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo «Mjeke Stomatologe», rilasciato alla sig.ra Pranvera Zenel Muca, cittadina albanese, in data 10 luglio 1993 dall'Universita' degli studi di Tirana (Albania), e' riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. 2. La dott.ssa Mucanji Pranvera e' autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessato, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia. 3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 agosto 2012
p. Il direttore generale: Parisi |
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