IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 recante la disciplina della produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali di moltiplicazione da fiore e da orto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei "Registri obbligatori delle varieta'" al fine di permettere l'identificazione delle varieta' medesime; Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 2004, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varieta' nel registro nazionale in attuazione delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE della Commissione del 6 ottobre 2003; Vista la direttiva 2012/8/UE della Commissione, del 2 marzo 2012, che modifica la direttiva 2003/90/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame delle varieta' delle specie di piante agricole; Considerata la necessita' di recepire, in via amministrativa, la direttiva 2012/8/UE;
Decreta:
Art. 1
L'art. 1 del decreto 14 gennaio 2004, di cui alle premesse, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. Per l'iscrizione delle varieta' di specie agricole di cui agli allegati I e II della legge 25 novembre 1971, n. 1096, nei registri nazionali di cui alle premesse, i caratteri e le condizioni minime da osservarsi, per determinare la differenziabilita', la omogeneita' e la stabilita' delle varieta', devono essere conformi, rispettivamente, ai protocolli e alle linee direttrici di cui agli allegati I e II della direttiva 2012/8/UE. Per quanto riguarda il valore colturale o di utilizzazione delle varieta' delle specie di piante agricole le condizioni da osservarsi devono essere conformi all'allegato III della direttiva 2003/90/CE". Il presente decreto, che sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e' soggetto al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera c) della legge 14 gennaio 1994 n. 20, ed entra in vigore il 1° ottobre 2012. Roma, 26 luglio 2012
Il Ministro: Catania
Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2012 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 10, foglio n. 304 |