Gazzetta n. 239 del 12 ottobre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 agosto 2012
Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli;
Visto il regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, della Commissione del 7 giugno 2011 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, modificato da ultimo con il regolamento (UE) di esecuzione n. 701/2012, della Commissione del 30 luglio 2012;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed in particolare l'art 4, che consente di adottare con decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche, concernente orientamento e modernizzazione del settore agricolo;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che detta norme in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l'art. 3, comma 1, relativo alle forme giuridiche societarie che le organizzazioni di produttori devono assumere, ai fini del riconoscimento;
Visto il decreto ministeriale 25 settembre 2008, n. 3417, con il quale e' stata adottata la Strategia nazionale per il 2009-2013, in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo, aggiornata con decreto ministeriale agosto 2011;
Visto il decreto ministeriale 25 settembre 2008, n. 3413, con il quale l'AGEA e' stata designata unica autorita' competente incaricata delle comunicazioni con la Commissione UE, riguardanti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli, le loro associazioni e i gruppi di produttori, nonche' autorita' nazionale incaricata della gestione, della sorveglianza e della valutazione della Strategia nazionale, ai sensi dell'art. 99, paragrafo 1 e dell'allegato VII, punto 4 del regolamento (CE) n. 1580/2007;
Visto il decreto ministeriale 3 agosto 2011, n. 5463, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27 ottobre 2011, con il quale sono state fissate le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi e abrogati i decreti ministeriali 25 settembre 2008, n. 3413; 11 maggio 2009, n. 3932; 30 settembre 2010, n. 8445 e 20 dicembre 2010, n. 10388;
Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2011, n. 7597, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2012 con il quale e' stato modificato l'art. 26 del decreto ministeriale 3 agosto 2011, n. 5463, relativamente alla durata dell'applicabilita' dell'allegato al decreto ministeriale 20 dicembre 2010, n. 10388;
Ritenuto necessario adeguare al regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011, come modificato dal regolamento (UE) di esecuzione n. 701/2012, della Commissione del 30 luglio 2012, le disposizioni nazionali adottate con il decreto ministeriale 3 agosto 2011, n. 5463 e successive modifiche;
Considerato che al 31 dicembre 2012 cessa l'esecuzione dei programmi operativi e dei piani di riconoscimento approvati sotto il regolamento (CE) n. 2200/96 e che, pertanto, e' necessario abolire, perche' diventate obsolete, le disposizioni concernenti l'esecuzione dei programmi operativi approvati sotto il regolamento (CE) n. 2200/96, nonche' le disposizioni concernenti i Gruppi di produttori prericonosciuti ai sensi dello stesso regolamento (CE) n. 2200/96;
Considerato che l'art. 27 del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011, consente allo Stato membro di adottare norme complementari a quelle del regolamento stesso, per quanto riguarda l'ammissibilita' delle misure, delle azioni o delle spese nell'ambito dei programmi operativi;
Considerato che il termine del 15 settembre di ogni anno stabilito dagli articoli 63 e 65 del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 per la presentazione dei programmi operativi e delle loro modifiche per gli anni successivi, coincide con un periodo di intensa attivita' delle organizzazioni di produttori e, che pertanto e' necessario differire il predetto termine al 30 settembre di ogni anno, in conformita' a quanto previsto dagli stessi articoli 63 e 65 del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011;
Considerato che il differimento dal 15 al 30 settembre di ogni anno per la presentazione dei programmi operativi e delle loro modifiche per gli anni successivi, comporta la necessita' di differire anche il termine a disposizione delle regioni e delle province autonome per adottare le decisioni di competenza dal 15 dicembre al 31 dicembre, in conformita' a quanto stabilito dagli articoli 64 e 65 del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta 25 luglio 2012;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Le definizioni contenute nell'art. 19 del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011, sono adottate mutatis mutandis per gli scopi del presente decreto.
2. Ad integrazione delle definizioni richiamate al comma 1, si adottano le seguenti ulteriori definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
b) «AGEA»: l'Organismo di coordinamento ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005;
c) «Regione» la regione o la provincia autonoma competenti per territorio;
d) «Organismo pagatore»: l'organismo pagatore competente per territorio, riconosciuto ai sensi delle vigenti norme nazionali;
e) «OP», «AOP»: rispettivamente le organizzazioni di produttori riconosciute e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute;
f) «regolamento»: il regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni;
g) «VPC»: il valore della produzione commercializzata determinato conformemente all'art. 50 del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011.
 
Art. 2
Riconoscimento di organizzazioni di produttori

1. Le regioni riconoscono, su specifica richiesta, le OP per prodotto o gruppi di prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera i) del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e/o per prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione.
2. La richiesta di riconoscimento e' presentata da ciascuna OP, a firma del proprio legale rappresentante, alla regione nel cui territorio l'OP ha la propria sede legale e in cui realizza la produzione allo stato fresco che concorre a formare il maggior valore di produzione commercializzata, cosi' come definito all'art. 24 del regolamento. La domanda di riconoscimento deve essere contemporaneamente anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 21.
3. La richiesta di riconoscimento per prodotti o gruppi di prodotto destinati esclusivamente alla trasformazione deve essere accompagnata dall'impegno dell'OP a gestire tali prodotti nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura, ovvero di impegni di conferimento definiti dallo statuto e/o dal regolamento dell'OP per il prodotto trasformato dall'OP direttamente o per il tramite di soci produttori.
4. Le OP per poter presentare la richiesta di riconoscimento, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:
a) societa' di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da societa' costituite dai medesimi soggetti o da societa' cooperative agricole e loro consorzi;
b) societa' cooperative agricole e loro consorzi;
c) societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.
5. Le regioni eseguono l'istruttoria in conformita' alle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto e comunicano il riconoscimento contestualmente alle OP, al Ministero e all'organismo pagatore.
 
Art. 3
Dimensione minima
delle organizzazioni di produttori

1. Ai fini del riconoscimento delle OP, il numero minimo di soci produttori e' fissato a cinque e la composizione della compagine sociale, associata alla data di presentazione della domanda di riconoscimento, e' comunicata su base informatizzata, utilizzando il sistema informativo di cui all'art. 20, comma 1.
2. Il valore minimo di produzione commercializzata per prodotto o gruppi di prodotti, determinato secondo i criteri definiti agli articoli 50 e 51 del regolamento, e' stabilito nelle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto.
3. Le regioni, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto, possono stabilire il valore minimo di produzione commercializzata ad un livello piu' elevato, secondo criteri autonomamente definiti e ne informano il Ministero e l'Agea.
4. Le OP possono includere nel valore della produzione commercializzata, il valore dei «sotto-prodotti», ottenuti dai prodotti conferiti dai soci, come definiti all'art. 19 , paragrafo 1, lettera i) del regolamento.
 
Art. 4
Vendita diretta della produzione

1. Ai sensi dell'art. 125-bis, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007, i soci produttori aderenti all'OP, previa autorizzazione della stessa e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite con norma statutaria o con regolamento interno, possono vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una percentuale non superiore al 15% della loro produzione ortofrutticola oggetto del riconoscimento dell'OP.
 
Art. 5
Riconoscimento delle associazioni
di organizzazioni di produttori

1. Per le AOP, la richiesta di riconoscimento, ai sensi delle presenti disposizioni e in conformita' con l'art. 125-quater del regolamento (CE) n. 1234/2007, e' presentata alla regione nel cui territorio l'AOP ha la propria sede legale e in cui l'insieme delle OP aderenti realizza la produzione allo stato fresco che concorre a formare il maggior valore di produzione commercializzata, cosi' come definito all'art. 24 del regolamento. La domanda di riconoscimento deve essere contemporaneamente anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 20.
2. Le AOP, devono assumere una delle forme societarie di cui all'art. 2, comma 4, e sono costituite da almeno due OP riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007.
3. Le AOP sono riconosciute per i medesimi prodotti o gruppi di prodotto oggetto del riconoscimento delle OP socie.
 
Art. 6
Esternalizzazione

1. Le OP e le AOP, in conformita' con l'art. 27 del regolamento e secondo le procedure di cui all'art. 23 del presente decreto, possono esternalizzare a soggetti terzi, soci produttori e filiali, una parte delle loro attivita'.
2. L'attivita' di commercializzazione relativa ai prodotti oggetto del riconoscimento, puo' essere esternalizzata entro il limite del 40% del valore della produzione commercializzata nell'anno precedente.
 
Art. 7
Membri non produttori

1. Una persona fisica o giuridica che non sia un socio produttore, come definito dall'art. 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, puo' essere accolta come aderente ad una OP, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 30, paragrafo 3 del regolamento.
2. I soci non produttori non possono possedere, complessivamente, piu' del 10% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista.
In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attivita' concorrenziali con quelle dell'OP.
3. Una persona fisica o giuridica che non sia riconosciuta come OP puo' essere socia di una AOP, con i limiti di cui all'art. 34, paragrafo 2 del regolamento. Le predette persone fisiche o giuridiche, in ogni caso, non possono detenere, complessivamente, piu' del 10% delle quote sociali con diritto di voto dell'AOP.
 
Art. 8
Controllo democratico delle organizzazioni
di produttori e delle loro associazioni

1. Le OP e le AOP assicurano ai soci produttori il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento, in conformita' con la legislazione societaria vigente. A tal fine, nel caso di OP, un unico socio produttore non puo' detenere piu' del 35% dei diritti di voto. Mentre nel caso di AOP, una unica OP non puo' detenere piu' del 50% dei diritti di voto.
 
Art. 9
Periodo minimo di adesione

1. La durata minima dell'adesione di un socio produttore ad una OP non puo' essere inferiore ad un anno. Tuttavia, in caso di presentazione di un programma operativo, nessun aderente all'OP puo' liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP.
2. Il recesso dell'aderente viene comunicato per iscritto all'OP, nei sei mesi antecedenti la chiusura dell'esercizio finanziario ed ha decorrenza dalla chiusura dell'esercizio finanziario stesso. L'OP che accoglie il recesso, rilascia su richiesta del socio e in tempo utile, la documentazione necessaria a consentire l'eventuale adesione del socio ad altra OP.
3. La richiesta di recesso puo' essere limitata anche a uno o piu' prodotti tra quelli per cui il socio aderisce all'OP, qualora sia consentito dallo statuto dell'OP o dal regolamento interno.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni delle societa' aderenti ad una OP.
 
Art. 10
Fusioni

1. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, per fusione tra OP si intende l'unificazione in una unica entita', nella forma ritenuta piu' idonea dai due o piu' soggetti interessati, in conformita' alle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto e sulla base di una delle seguenti opzioni:
a) scioglimento e contestuale ricostituzione di un nuovo soggetto. In questo caso, le OP che si fondono perdono il riconoscimento e il nuovo soggetto deve essere riconosciuto ex novo;
b) fusione per incorporazione. In questo caso l'OP incorporata perde il riconoscimento, che viene mantenuto dall'OP incorporante.
La nuova entita' subentra nei diritti e negli obblighi delle organizzazioni di produttori che si sono fuse.
2. Il comma 1 si applica mutatis mutandis alle fusioni di AOP.
 
Art. 11
Elenco nazionale

1. Il Ministero pubblica e aggiorna sul proprio sito web, l'elenco nazionale delle OP e delle AOP.
 
Art. 12
Programmi operativi delle OP

1. La domanda per l'approvazione del programma operativo, e' presentata alla regione ove l'OP risulta riconosciuta e ha la sede legale, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di realizzazione del programma stesso, completa degli allegati tecnici. Entro la medesima data la domanda deve essere anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 20.
2. Le regioni, svolte le opportune verifiche in conformita' alle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto, assumono specifica decisione in merito ai programmi operativi, rigettandoli o approvandoli, eventualmente previo loro adeguamento e comunicano entro il 31 dicembre la decisione in questione all'OP e all'organismo pagatore, anche via fax o via e-mail certificata, unitamente all'entita' esatta del fondo di esercizio approvato per l'anno successivo.
3. I programmi operativi pluriennali e gli esecutivi annuali, possono essere sottoposti a modifiche ai sensi degli articoli 65 e 66 del regolamento, in conformita' alle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto. Le relative domande devono anche essere inserite nel sistema informativo di cui all'art. 20.
4. Per motivi debitamente giustificati, le regioni possono chiedere al Ministero di rinviare dal 31 dicembre fino al 20 gennaio dell'anno successivo, il termine per l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche per l'anno successivo, dandone comunicazione alle OP.
5. La rendicontazione annuale dei programmi operativi, con la richiesta di aiuto a saldo, e' presentata all'organismo pagatore entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma.
6. L'erogazione degli aiuti e' effettuata dall'organismo pagatore competente in base alla regione che ha approvato il programma operativo, in conformita' alle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto.
 
Art. 13
Fondo di esercizio e valore
della produzione commercializzata

1. Il fondo di esercizio previsto dall'art. 103-ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 e' gestito mediante un conto corrente dedicato, in conformita' alle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 13 agosto 2010, n. 103.
Il conto corrente dedicato, destinato esclusivamente a tutte le operazioni finanziarie inerenti il programma operativo, consente all'OP di non ricorrere alla certificazione di revisori esterni, di cui all'art. 52 del regolamento.
2. Il VPC, che rappresenta la base di calcolo per la determinazione del valore del fondo di esercizio, e' determinato in conformita' alle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto ed e' riferito alla platea sociale dell'OP inserita sul sistema informativo di cui all'art. 20, comma 1, alla data di presentazione del programma operativo o della sua modifica annuale per l'anno successivo.
Entro il 15 febbraio di ogni anno le OP comunicano alle regioni e all'organismo pagatore l'aggiornamento al 1° gennaio della composizione della compagine sociale. I dati cosi' comunicati costituiscono l'unico riferimento ufficiale.
3. Il periodo di riferimento per il calcolo del VPC e' stabilito dalla regione, su proposta di ciascuna OP, secondo uno dei criteri previsti all'art. 51 del regolamento. Il periodo di riferimento non puo' in ogni caso prendere in considerazione un periodo di tempo successivo al 1° agosto dell'anno precedente a quello in cui il programma operativo viene attuato.
4. Ai sensi dell'art. 50, paragrafo 9 del regolamento, il valore della produzione commercializzata puo' essere calcolato nella fase di uscita dalla filiale, purche' almeno il 90% del capitale della filiale appartenga a OP e/o ad AOP.
A tal fine e a decorrere dal 1° gennaio 2012, il valore della produzione commercializzata proveniente dalla OP e/o AOP che controllano la filiale, deve essere maggioritario rispetto al valore della produzione commercializzata proveniente da soggetti diversi dalle stesse OP e/o AOP.
5. In caso di applicazione del comma 4, al controllo del 90% della filiale possono concorrere, previo consenso della regione, i soci produttori della OP e/o della AOP, sempreche' cio' contribuisca al conseguimento degli obiettivi elencati agli articoli 122, lettera c), punti i, ii e iii e 125-ter, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007.
 
Art. 14
Programmi operativi delle AOP

1. Le AOP sono autorizzate a presentare e realizzare un programma operativo su delega delle OP aderenti e in conformita' all'art. 62 del regolamento. La presentazione della domanda segue la stessa procedura prevista per le OP.
2. Il programma operativo di una AOP puo' assumere la forma di programma totale, quando la delega delle OP riguarda l'intero programma operativo, o di programma parziale, quando la delega delle OP e' relativa solo a talune azioni, in ogni caso, la AOP deve dimostrare per ogni OP associata il rispetto degli obiettivi ed i limiti previsti all'art. 103-quater del regolamento (CE) n. 1234/2007.
3. Il programma operativo parziale e' composto da azioni identificate ma non eseguite da due o piu' OP associate nell'ambito del loro programma operativo.
4. Il programma operativo totale riporta, in sezioni distinte, gli obiettivi, le misure, le azioni e gli interventi relativi a ciascuna OP aderente.
5. I programmi operativi delle AOP sono soggetti alle stesse norme degli altri programmi operativi e sono esaminati insieme ai programmi operativi delle OP associate.
6. Per la realizzazione del programma operativo, l'AOP utilizza il fondo di esercizio messo a disposizione da ciascuna OP e lo gestisce tramite un conto corrente dedicato.
7. L'AOP che realizza un programma operativo, provvede anche a presentare le domande di aiuto e riscuotere le relative somme in nome proprio e per conto delle OP aderenti, nonche' a presentare le domande di modifica sia per l'anno in corso che per quelli successivi.
 
Art. 15
Aiuto finanziario nazionale

1. Le regioni, ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori e' inferiore al 20% dell'intera produzione ortofrutticola regionale, possono chiedere al Ministero, secondo le procedure di cui all'art. 23 del presente decreto, l'attivazione della procedura per l'autorizzazione della Commissione UE alla concessione dell'aiuto finanziario nazionale di cui all'art. 103-sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007, da aggiungere al fondo di esercizio delle OP.
2. L'aiuto e' concesso alle OP che ne fanno richiesta, in conformita' alle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto.
3. Le OP che hanno delegato la realizzazione totale del programma operativo ad una AOP, chiedono l'aiuto per il tramite della AOP.
 
Art. 16
Misure applicabili

1. Al fine di prevenire e gestire le crisi che sopravvengono sui mercati ortofrutticoli, le OP e le AOP, in conformita' alle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto, possono inserire nei programmi operativi una o piu' delle seguenti misure:
a) ritiro dal mercato;
b) raccolta prima della maturazione o mancata raccolta degli ortofrutticoli;
c) promozione e comunicazione;
d) assicurazione del raccolto.
 
Art. 17
Destinazione dei ritiri dal mercato

1. I prodotti ritirati, possono avere le seguenti destinazioni:
a) distribuzione gratuita ai sensi dell'art. 103-quinquies, paragrafo 4, lettere a) e b) del regolamento (CE) n. 1234/2007;
b) realizzazione di biomasse;
c) alimentazione animale;
d) distillazione in alcool;
e) trasformazione industriale, alle condizioni previste dall'art. 80, paragrafo 3 del regolamento;
f) trasformazione industriale no food;
g) biodegradazione o compostaggio. Queste due destinazioni sono consentite solo qualora non sia possibile il ricorso a nessuna delle altre destinazioni sopra indicate.
2. Le disposizioni applicative del comma 1 sono definite nelle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto.
 
Art. 18
Controlli

1. Le regioni, in conformita' alle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto, effettuano i controlli per:
a) accertare i requisiti per il riconoscimento delle OP e delle AOP;
b) verificare il rispetto dei criteri di riconoscimento e il corretto funzionamento delle OP, delle AOP;
c) verificare l'ammissibilita' dei programmi operativi e delle loro modifiche.
2. L'Agea con propri provvedimenti, adottati in conformita' alle disposizioni recate dalla Strategia nazionale definisce i criteri per l'effettuazione dei controlli di competenza degli organismi pagatori, in particolare, quelli previsti alla sezione 2, capo V del regolamento.
3. Qualora l'esito dei controlli in loco sull'attuazione dei programmi operativi comporti una riduzione di spesa, l'organismo pagatore, sulla base di quanto previsto dal paragrafo 4 dell'art. 117 del regolamento, procede alla conseguente riduzione del fondo di esercizio approvato e all'eventuale riduzione dell'aiuto, conformemente ai paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo.
4. Le regioni e gli organismi pagatori si comunicano a vicenda, anche attraverso il SIAN i controlli disposti e gli esiti dei controlli svolti in applicazione delle rispettive competenze.
 
Art. 19
Autorita' incaricata delle comunicazioni

1. In attuazione dell'art. 146, paragrafo 1, del regolamento, l'AGEA e' designata quale unica autorita' responsabile dell'adempimento degli obblighi di comunicazione verso la Commissione europea, con riguardo ai seguenti aspetti:
a) le informazioni previste dall'art. 97 del regolamento, concernenti le organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e gruppi di produttori;
b) i prezzi alla produzione degli ortofrutticoli sul mercato interno, rilevati ai sensi dell'art. 98 del regolamento;
c) i prezzi e i quantitativi dei prodotti importati da paesi terzi e commercializzati sui mercati d'importazione rappresentativi, rilevati ai sensi dell'art. 134 del regolamento.
2. L'AGEA trasmette alla Commissione europea le informazioni di cui al comma 1, nonche' le comunicazioni disposte per il comparto ortofrutticolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto dei termini indicati dai regolamenti e in conformita' alle procedure richiamate all'art. 146 dello stesso regolamento.
3. Le regioni e province autonome comunicano all'AGEA, secondo le modalita' e i termini definiti dalla medesima in conformita' alle disposizioni recate dalla Strategia nazionale, le informazioni di propria competenza necessarie all'adempimento degli obblighi di comunicazione verso la Commissione europea.
4. L'AGEA trasmettera' copia delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera a), al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alle regioni e alle province autonome.
 
Art. 20
Informatizzazione delle informazioni

1. Le informazioni relative all'applicazione della Strategia nazionale adottata con decreto ministeriale 25 settembre 2008, n. 3417, e successive modifiche ed integrazioni, sono rese disponibili utilizzando le funzionalita' disponibili nel SIAN ed accessibili agli organismi pagatori, alle regioni, al Ministero, alle OP/AOP e loro organismi di rappresentanza, per quanto di rispettiva competenza.
2. Mediante apposite funzionalita' informatiche, sono inserite, dalle organizzazioni di produttori e dalle associazioni delle organizzazioni di produttori, per via telematica nel sistema informativo:
a) le domande di riconoscimento inviate alle regioni;
b) le domande di approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche, inviate alle regioni;
c) le domande di aiuto inviate agli organismi pagatori.
Per le domande di cui alle lettere b) e c) e' disponibile, nei sistemi informativi degli organismi pagatori, una scheda riepilogativa. Per le AOP che presentano il programma operativo totale, sono disponibili schede riferite a ciascuna OP, nonche' la scheda riepilogativa della stessa AOP.
L'AGEA definisce, con propri provvedimenti in conformita' alla Strategia nazionale, il contenuto informativo delle schede riepilogative.
3. Per quanto riguarda il contenuto delle domande:
a) fermi restando i requisiti minimi stabiliti agli articoli 2 e 3 del presente decreto, le regioni possono definire ulteriori informazioni necessarie per la presentazione delle domande di cui alla lettera a) del comma 2;
b) fermi restando gli elementi minimi previsti dall'art. 59 del regolamento, le regioni possono definire ulteriori informazioni necessarie per la presentazione delle domande di cui alla lettera b) del comma 2;
c) fermo restando quanto stabilito al precedente comma 2, il contenuto e le modalita' di presentazione delle domande di cui al comma 2, lettera c), sono definiti dall'organismo pagatore competente.
4. Sono rigettate le domande presentate successivamente alla decorrenza dei termini prescritti. Rientrano in tale ambito anche le domande ancora non completate alla decorrenza dei termini medesimi.
5. Le regioni e gli organismi pagatori sono tenuti ad inserire nel SIAN, per quanto di rispettiva competenza, le informazioni inerenti il riconoscimento delle OP e delle AOP, l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche, nonche' l'importo degli aiuti approvati, rendicontati, ammessi ed erogati.
6. I dati e le informazioni nel portale SIAN, richiesti dalla normativa comunitaria per la redazione del rapporto annuale, da trasmettere alla Commissione a cura dell'AGEA, quale autorita' competente di cui al decreto ministeriale n. 3417 del 25 settembre 2008, sono resi disponibili dalle OP, dalle AOP, dalle regioni e dagli organismi pagatori, per quanto di rispettiva competenza.
7. L'inserimento nel SIAN delle informazioni in possesso delle regioni e degli organismi pagatori che utilizzano un proprio sistema informativo e' effettuato per mezzo di apposite procedure di interscambio dei dati. In ogni caso tale inserimento e' completato negli stessi termini di cui ai commi precedenti.
8. Le funzionalita' telematiche del SIAN e le relative modalita' di implementazione e aggiornamento sono definite dall'AGEA con propri provvedimenti, in accordo con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome.
 
Art. 21
Autorita' nazionale incaricata della gestione, della sorveglianza e
della valutazione della Strategia nazionale
1. In attuazione dell'art. 55 e dell'allegato VII, punto 4, del regolamento, l'AGEA e' designata quale autorita' nazionale incaricata della gestione, della sorveglianza e della valutazione della Strategia nazionale e della disciplina ambientale, in essa incorporata, adottate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e applicabili ai programmi operativi presentati dalle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.
2. Le disposizioni attuative del comma 1 sono emanate dall'AGEA con propri provvedimenti, concordati in conformita' alle disposizioni recate dalla medesima Strategia nazionale con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
 
Art. 22
Sanzioni

1. Fatte salve le eventuali sanzioni nazionali da irrogare ai sensi dell'art. 144 del regolamento, le modalita' applicative delle disposizioni sanzionatorie previste dal capo V - sezione 3, del regolamento, sono definite dall'AGEA.
2. Qualora non risultino rispettate le prescrizioni di cui all'art. 103-quater, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1234/2007, l'OP non ha diritto a ricevere l'aiuto e gli eventuali acconti o anticipazioni sono recuperati.
3. Fatti salvi i criteri stabiliti dalla regolamentazione comunitaria, le spese che non rispettano i vincoli di equilibrio tra le misure, definiti nella Strategia nazionale, sono ammesse a contributo nell'ambito di una tolleranza del 3%. Per accertate cause di forza maggiore l'organismo pagatore puo' elevare tale percentuale al 10%. In tal caso ne da debita motivazione nel provvedimento di determinazione del contributo finale.
4. Se un programma operativo annuale viene realizzato ad un livello inferiore al 50% della spesa approvata, l'OP non ha diritto ad alcun pagamento ed eventuali anticipazioni e acconti erogati per gli investimenti, vengono recuperati.
5. Qualora un programma operativo venga interrotto volontariamente dall'OP, anche per un anno, gli aiuti erogati sono recuperati. Gli aiuti non sono recuperati qualora il programma operativo venga interrotto a seguito di modifica autorizzata della durata, di fusione con altre OP o per cause non imputabili all'organizzazione di produttori.
6. La revoca del riconoscimento comporta il recupero degli aiuti versati per il programma operativo pluriennale in corso, salvo il caso in cui gli obiettivi siano stati comunque raggiunti e gli aiuti percepiti debitamente.
7. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della richiesta delle agevolazioni totali o a saldo, con allegata la rendicontazione completa delle spese sostenute, gli organismi pagatori dovranno applicare una riduzione dell'1% sull'aiuto riconosciuto. In casi eccezionali e senza pregiudizio per il rispetto dei termini di liquidazione, gli organismi pagatori possono non applicare la penalizzazione. In tal caso ne danno debita motivazione nel provvedimento di determinazione del contributo finale.
8. I controlli eseguiti e le conseguenti determinazioni assunte sono annotati in un registro redatto secondo i criteri definiti dall'AGEA, anche in funzione delle informazioni richieste dall'allegato XIV al regolamento.
9. Gli errori palesi contenuti in qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta presentata da una OP, AOP, possono essere corretti in qualsiasi momento, se riconosciuti come tali dalla regione o dall'organismo pagatore.
 
Art. 23
Procedure di attuazione

1. Le procedure attuative per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono riportate in allegato, che costituisce parte integrante del decreto.
2. Per gli interventi di natura ambientale gia' contenuti nei programmi operativi pluriennali approvati precedentemente al 20 gennaio 2011, continua ad applicarsi l'allegato al decreto ministeriale 20 dicembre 2010, n. 10388.
3. I successivi aggiornamenti e integrazioni delle procedure di cui al primo comma sono disposti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisita l'intesa della Conferenza Stato-regioni. La predetta intesa, in caso di motivate situazioni di urgenza, puo' non essere richiesta.
 
Art. 24
Norme transitorie

1. L'art. 20 si applica successivamente alla realizzazione e messa a disposizione delle OP, delle AOP e delle regioni, delle specifiche procedure informatiche.
 
Art. 25
Abrogazioni

1. Il decreto ministeriale 3 agosto 2011, n. 5463, e' abrogato e le relative disposizioni sono sostituite da quelle contenute nel presente decreto a decorrere dal 1° gennaio 2013.
2. L'allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2011, n. 5463, resta in vigore fino al 31 dicembre 2012 ad esclusione della seconda frase del punto 22 che e' abrogata con validita' dal 1° gennaio 2012.
 
Art. 26
Clausola di invarianza finanziaria

1. Senza pregiudizio delle determinazioni da assumere ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 agosto 2012

Il Ministro: Catania

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2012 Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, registro n. 10, foglio n. 302
 

Allegato
PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO E IL CONTROLLO DELLE OP, DELLE AOP, E
PER LA GESTIONE DEI FONDI DI ESERCIZIO E DEI PROGRAMMI OPERATIVI.
(documento parte integrante della Strategia nazionale 2009-2013 adottata con decreto ministeriale 25 settembre 2008, n. 3417 e
successive modifiche e integrazioni)
Indice
PARTE A
Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori
ortofrutticoli (OP) e delle loro associazioni (AOP)

1. Dimensione minima delle organizzazioni di produttori
2. Procedure per il riconoscimento delle OP e per la verifica dei requisiti
3. Verifica del rispetto delle condizioni per il mantenimento del riconoscimento e del funzionamento delle OP e delle AOP
4. Esternalizzazione
5. Fatturazione delegata ai soci
6. Fusioni
PARTE B
Gestione dei fondi di esercizio delle OP e degli aiuti

7. Presentazione dei programmi operativi
8. Durata e finalita' dei programmi operativi
9. Il fondo di esercizio
10. Intensita' degli aiuti: casi specifici
11. Aiuto finanziario nazionale (AFN)
12. Valore della produzione commercializzata - VPC
13. Il periodo di riferimento per il calcolo del VPC
14. Adempimenti relativi al fascicolo aziendale
15. Presentazione e attuazione dei programmi operativi
16. Contenuto e articolazione dei programmi operativi
17. Modifiche dei programmi operativi
17.1. Modifiche in corso d'anno
17.2. Modifiche per gli anni successivi
18. La rendicontazione
19. Intestazione dei giustificativi di spesa
20. Rimborso delle spese sostenute dai soci
21. La rendicontazione degli investimenti
22. La rendicontazione dei costi del personale
23. Erogazione degli aiuti
24. Conto corrente dedicato
24.1. Prelievi dal conto corrente dedicato
24.2. Versamenti sul conto corrente dedicato
25. Sorveglianza e valutazione intermedia dei programmi esecutivi annuali
26. Relazioni delle OP
27. Comunicazioni
28. Controlli sull'esecuzione dei programmi operativi
29. Le condizioni di equilibrio
PARTE C
Interventi e spese ammissibili nei programmi operativi delle OP AOP

30. Le indicazioni strategiche per gli interventi e spese ammissibili
31. Criteri di demarcazione tra OCM e Sviluppo Rurale
32. Congruita' degli interventi di spesa
33. Investimenti o interventi pluriennali
33.1. Investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione
33.2. Investimenti arborei o per le colture perenni
33.3. Impianti, macchinari e attrezzature
33.3.1. Impianti antigrandine
33.3.2. Strutture di protezione serre e assimilate 34. Spese generali di produzione
34.1. Doppia raccolta per le castagne e le nocciole
34.2. Spese per miglioramento e innovazione nella tecnica colturale
34.3. Imbianchimento per colture orticole
34.4. Arrossamento in melaio della mela annurca
34.5. Spese massime ammissibili per tecniche colturali migliorative su orticole in coltura protetta
34.6. Ricerca e produzione sperimentale
34.7. Spese per analisi 35. Mezzi tecnici
35.1. Condizioni di ammissibilita' delle spese sul material plastico
35.2. Materiali agro tessili
35.3. Tunnel a durata breve
35.4. Ali gocciolanti per la microirrigazione 36. Personale
36.1. Assistenza tecnica per migliorare o mantenere un elevato livello di protezione dell'ambiente
36.2. Assistenza tecnica per migliorare o mantenere un elevato livello di qualita' dei prodotti
36.3. Assistenza tecnica per migliorare le condizioni di commercializzazione - Tecnici di marketing 37. Gli interventi di natura ambientale
37.1. La produzione integrata (rif. azione n. 1 della Disciplina ambientale)
37.2. La produzione biologica (rif. azione n. 2 della Disciplina ambientale)
37.3. Taratura delle irroratrici (rif. azione n. 3 della Disciplina ambientale)
37.4. Gestione ecologica dei rifiuti (rif. azione n. 4 della Disciplina ambientale)
Acquisto di imballaggi aventi caratteristiche speciali
Riciclaggio di imballaggi riciclabili dopo l'uso
Imballaggi riutilizzabili
Macchine compattatrici
Gestione dei rifiuti organici
37.5. Realizzazione ed ammodernamento degli impianti di distribuzione collettiva di fitofarmaci (rif. azione n. 5 della Disciplina ambientale)
37.6. Messa in opera e ammodernamento di impianti di lavaggio collettivi delle attrezzature per la distribuzione di fitofarmaci (rif. azione n. 6 della Disciplina ambientale)
37.7. Utilizzo macchine di precisione nell'agricoltura (rif. azione n. 7 della Disciplina ambientale)
37.8. Utilizzo mezzi tecnici a basso impatto ambientale (rif. azione n. 8 della Disciplina ambientale)
37.9. Utilizzo di piante orticole innestate (rif. azione n. 9 della Disciplina ambientale)
37.10. Gestione del suolo (rif. azione n. 10 della Disciplina ambientale)
Sovescio di piante biocide
Utilizzo di ammendanti organici compostati
37.11. Riduzione emissioni (rif. azione n. 11della Disciplina ambientale)
Trattamenti di depurazione
Trasporto combinato
37.12. Introduzione di sistemi di cogenerazione e o di sistemi di energia da fonti rinnovabili (rif. azione n. 12 della Disciplina ambientale)
37.13. Tutela della qualita' delle acque e risparmio idrico (rif. azione n. 13 della Disciplina ambientale)
38. Spese per servizi
39. Spese generali
PARTE D
Misure di prevenzione e gestione delle crisi previste nei programmi
operativi
40. Ritiri dal mercato
40.1. Approvazione e rendicontazione della misura dei ritiri nell'ambito dei programmi operativi 41. Prodotti ammissibili per operazioni di raccolta prima della maturazione e mancata raccolta e rispettive indennita'
41.1. Criteri di applicazione degli interventi raccolta prima della maturazione e mancata raccolta
41.2. Tempistica e gestione tecnico/amministrativa degli interventi raccolta prima della maturazione e mancata raccolta
42. Promozione e comunicazione
43. Assicurazione del raccolto
Appendice 1 - tab 2
Appendice 1 - tab 3
Appendice 2 - tab 1
Appendice 2 - tab 2

PARTE A
Riconoscimento e controllo delle organizzazioni
di produttori ortofrutticoli (OP) e delle loro associazioni (AOP)
1. Dimensione minima delle organizzazioni di produttori.

Il valore minimo di produzione commercializzabile per prodotto o gruppi di prodotti che le OP devono dimostrare di rappresentare ai fini del riconoscimento, e' fissato nella seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico


Per l'applicazione della tabella, si tiene conto delle seguenti indicazioni:
a) prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione: stesso parametro previsto per il prodotto o i gruppi di prodotto;
b) in caso di richiesta di riconoscimento per piu' prodotti appartenenti alla categoria CN Code 07 (ortaggi) si applica il parametro complessivo di euro 2.000.000,00;
c) in caso di richiesta di riconoscimento per piu' prodotti appartenenti alla categoria CN Code 08 (frutta) si applica il parametro complessivo di euro 2.000.000,00;
d) in caso di richiesta di riconoscimento per piu' prodotti appartenenti alla categoria CN Code 09 e 12 si applica il parametro derivante dalla somma dei singoli parametri o il parametro complessivo di euro 250.000,00 in caso di superamento di tale importo;
e) in caso di richiesta di riconoscimento per due o piu' prodotti appartenenti a due o piu' categorie CN, si applica il parametro derivante dalla somma dei singoli parametri o il parametro complessivo di euro 3.000.000,00 in caso di superamento di tale importo;
f) in caso di richiesta di riconoscimento che verte esclusivamente su prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, i parametri come sopra individuati sono ridotti del 30%.
Per la determinazione del valore minimo di produzione commercializzabile, si applica l'art. 24 del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, della Commissione del 7 giugno 2011, denominato anche come «regolamento» nel proseguo del presente documento.
Il valore della produzione deve essere comprovato da documentazione contabile.
Un produttore puo' aderire, per un prodotto, ad una sola OP. Tuttavia se un prodotto e' utilizzabile anche per la trasformazione industriale, in conformita' alla nota interpretativa n. 2008-27 della Commissione, i produttori possono aderire, con la medesima superficie, a due OP diverse, una per il prodotto fresco e l'altra per il prodotto destinato alla trasformazione
Le regioni possono stabilire il valore minimo di produzione commercializzabile a livelli piu' elevati di quelli di cui alla tabella e ne danno comunicazione al Ministero e all'Organismo pagatore. 2. Procedure per il riconoscimento delle OP e per la verifica dei
requisiti.
Alla richiesta di riconoscimento presentata dall'OP alla regione, e' allegata la documentazione comprovante la presenza dei requisiti per il riconoscimento previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 e dal regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, della Commissione del 7 giugno 2011, e il rispetto delle condizioni minime per il riconoscimento stabilite nel decreto ministeriale n. 4672 del 9 agosto 2012, di seguito indicato con il termine «decreto» e nelle presenti procedure.
Alla richiesta di riconoscimento deve essere allegata la seguente documentazione:
1) atto costitutivo e statuto conformi al regolamento (CE) n. 1234/2007;
2) composizione degli organi sociali in carica e delibera di conferimento incarico al legale rappresentante, di presentare l'istanza di riconoscimento con l'indicazione dei prodotti per i quali si chiede il riconoscimento;
3) elenco soci aderenti direttamente o tramite altro organismo associativo, presenti alla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento;
4) relazione sulla propria organizzazione tecnico-amministrativa-commerciale e sulle strutture tecniche dell'OP, compresi i locali della sede, loro ubicazione, stato e potenzialita' in relazione alla produzione trattata, con indicazione del personale amministrativo, commerciale, tecnico. La relazione deve essere accompagnata da apposita documentazione;
5) prospetto del valore della produzione commercializzabile relativa al periodo di riferimento scelto, calcolata conformemente alle indicazioni contenute all'art. 24 del regolamento, articolata per regione di provenienza, distinto per specie e con l'indicazione della superficie relativa ad ogni prodotto;
6) giustificazione del criterio di scelta del periodo di riferimento proposto;
7) se del caso, bilancio dell'esercizio (o degli esercizi), relativo al periodo di riferimento, depositato presso la camera di commercio competente;
8) titolo di possesso o disponibilita' tramite propri associati e/o filiali, delle strutture, delle attrezzature, dei mezzi tecnici necessari per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007;
9) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante, che le singole aziende associate hanno i fascicoli aziendali regolarmente costituiti e aggiornati.
Le regioni possono definire eventuali integrazioni all'elenco.
Al fine di consentire alle regioni l'espletamento delle attivita' di controllo previste per l'adozione del provvedimento di riconoscimento, le OP, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 1 del decreto, debbono preventivamente inserire sul SIAN le informazioni relative all'Anagrafica soci di tutti i produttori facenti parte delle rispettive compagini sociali, sia direttamente che indirettamente tramite cooperative. In tale ambito, i dati dell'Anagrafica soci costituiscono l'unico riferimento ufficiale.
Le regioni verificano la presenza dei requisiti per il riconoscimento, sulla base della documentazione presentata ed attraverso accertamenti in loco. In particolare, detti accertamenti riguardano:
a) il valore della produzione commercializzata da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento. Il fatturato derivante da prodotti trasformati, e' preso in considerazione nella misura massima prevista dall'art. 50, paragrafo 3, del regolamento;
b) il rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1234/2007, nonche' l'assunzione della forma giuridica societaria, prevista dal comma 4 dell'art. 2 del decreto;
c) la rispondenza delle superfici e delle relative produzioni dichiarate dalle OP e' effettuata mediante accertamenti in loco e/o verifiche informatiche ed amministrative nell'ambito del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e tramite verifica sul catasto presente sul portale AGEA/SIAN, che interessano un campione variabile, secondo le dimensioni dell'OP, non inferiore al 5% della superficie dichiarata, fino a 1.000 ettari e dall'1% in caso di superfici eccedenti tale limite;
d) i risultati dei controlli svolti sul campione, di cui alla lettera c), vengono estesi, per proiezione, alla totalita' dei produttori aderenti all'OP richiedente il riconoscimento ed alle relative superfici e produzioni dichiarate, al fine di stabilire il rispetto dei requisiti prescritti.
Per il riconoscimento delle AOP, le regioni utilizzano, ove compatibili, i dati e la documentazione delle singole OP socie gia' in loro possesso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 104 del regolamento.
Le regioni svolgono i controlli di competenza in tempo utile per poter assumere la decisione in merito al riconoscimento entro tre mesi dalla richiesta, ai sensi dell'art. 125-ter, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Qualora l'OP abbia soci in piu' regioni, i relativi accertamenti saranno effettuati dalle regioni interessate su richiesta della regione competente secondo il campione di cui alla precedente lettera c); nel caso in cui le regioni interessate non corrispondano alla richiesta di accertamento entro il termine di trenta giorni, o qualora comunichino l'impossibilita' di assolvere alla richiesta entro tale termine, la regione competente, sentite le regioni interessate, individua le procedure necessarie al soddisfacimento dell'istruttoria stessa, prevedendo, se del caso, di effettuare gli accertamenti ritenuti necessari.
Qualora ricorrano obiettive condizioni di difficolta' operativa per l'effettuazione degli accertamenti, fermo restando il rispetto del termine per il riconoscimento, gli accertamenti medesimi possono essere conclusi entro il sesto mese successivo alla data del riconoscimento; in tal caso l'OP beneficia di eventuali aiuti ad avvenuta conclusione degli accertamenti.
Nel caso in cui, per due anni consecutivi il parametro minimo non risulti soddisfatto nella regione che ha operato il riconoscimento, l'OP deve trasferire la propria sede legale nella regione in cui e' realizzato il maggior VPC. Le due regioni interessate definiscono i tempi e le procedure per il trasferimento. La nuova regione subentra nelle competenze e, accertata la regolarita' delle procedure, iscrive l'OP nel proprio elenco regionale.
E' data facolta' alle OP, che realizzano il maggior VPC in una regione diversa da quella che ha operato il riconoscimento, chiedere il trasferimento della propria sede legale nella nuova regione che subentra nelle competenze e, accertata la regolarita' delle procedure, iscrive l'OP nel proprio elenco regionale. 3. Verifica del rispetto delle condizioni per il mantenimento del
riconoscimento e del funzionamento delle OP e delle AOP.
Ai sensi dell'art. 125-ter, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, le regioni eseguono i controlli sulle OP e AOP, per accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento e, quindi, la conformita' del funzionamento alla normativa vigente.
Le OP che non hanno presentato il programma operativo, sono sottoposte a controllo almeno una volta ogni cinque anni.
I controlli dovranno prendere in considerazione anche l'accertamento dell'attivita' principale ai sensi dell'art. 26 del regolamento. A tal riguardo si precisa che il valore della produzione commercializzata dall'OP, riferita ai prodotti per la quale, l'OP e' riconosciuta, deve provenire, per oltre il 50%, dai propri soci e/o dai soci di altre OP autorizzati conformemente all'art. 125 bis, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 1234/07. A tal fine la relazione integrativa al bilancio dovra' specificare l'attivita' principale riferita al prodotto/i oggetto del riconoscimento, specificando anche gli acquisti da terzi.
I controlli di cui all'art. 18 del decreto, comma 1, lettere a) e b), sono effettuati anche attraverso l'esame di documentazione amministrativa e contabile, in particolare relativa a:
a) libro soci;
b) bilanci;
c) fascicolo aziendale e, se del caso, catastino;
d) principali deliberazioni degli organi sociali;
e) resoconti sull'attivita' svolta.
Tale documentazione e' fornita dalle OP e dalle AOP, anche su base informatica, secondo i criteri temporali stabiliti dalle regioni, di concerto con gli organismi pagatori.
Le OP, oltre alla documentazione precedentemente indicata, mettono a disposizione i documenti relativi alla produzione prevista e conferita da ciascun singolo produttore oltre che acquistata, sia direttamente dall'OP che dai soci produttori, distinta per tipologia e quantita', e alla produzione commercializzata, distinta per tipologia, quantita', valore e destinazione.
La consistenza della base associativa e' verificata per mezzo delle informazioni che ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto, l'OP ha l'obbligo di trasmettere alle regioni e all'Organismo pagatore entro il 15 febbraio di ogni anno.
Le verifiche sulla documentazione hanno in particolare lo scopo di accertare:
a) la permanenza dei requisiti per il riconoscimento;
b) l'esatta osservanza delle norme comunitarie, nazionali e regionali che regolano l'attivita' delle OP;
c) la regolare tenuta della documentazione relativa alla produzione conferita, acquistata e a quella commercializzata;
d) il controllo democratico della OP ed eventuali abusi di potere o di influenza di uno o piu' produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell'OP. A tal fine le deliberazioni delle assemblee, in particolare quelle di approvazione dei programmi operativi pluriennali e delle singole annualita' devono indicare il numero di voti complessivi e quelli attribuiti ai singoli produttori associati.
Ai fini della permanenza dei requisiti per il riconoscimento, il valore della produzione da prendere in considerazione e' quello ottenuto dalla vendita diretta dei prodotti conferiti dai propri soci, desunta dalla fatturazione della OP e/o dei propri soci con delega alla fatturazione e/o filiale.
Per la verifica del rispetto dei criteri di riconoscimento prevista nell'ambito dei controlli in loco sulle domande di aiuto per i programmi operativi, di cui all'art. 106, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, l'Organismo pagatore acquisisce le risultanze dei controlli eventualmente gia' svolti dalla regione nell'ambito delle proprie competenze e comunicati ai sensi dell'art. 18, paragrafo 4 del decreto. Analogamente la regione acquisisce le risultanze dei controlli eventualmente gia' svolti dall'Organismo pagatore e non procede ad effettuare ulteriori controlli della stessa natura.
Se dal controllo emerge l'inosservanza sostanziale dei criteri di riconoscimento, la regione competente provvede alla revoca del riconoscimento stesso in presenza delle condizioni indicate al paragrafo 1 dell'art. 114 del regolamento.
Se l'inosservanza dei criteri del riconoscimento, pur sostanziale, e' ritenuta superabile entro un periodo massimo di 12 mesi dal controllo con il quale l'inosservanza stessa e' stata rilevata, la regione competente provvede alla sospensione del riconoscimento in accordo con paragrafo 2 dell'art. 114 del regolamento. Se dal successivo controllo, che deve essere eseguito entro la scadenza dei 12 mesi, l'OP fornisce gli elementi idonei a dimostrare il superamento dell'inosservanza riscontrata, la regione competente scioglie la riserva e l'Organismo pagatore procede al pagamento dei contributi eventualmente sospesi, diversamente, la regione procede alla revoca del riconoscimento.
Indipendentemente dai controlli svolti nell'ambito dell'art. 106 del regolamento, ciascuna OP con programma operativo e' sottoposta ad un controllo generale per la verifica del funzionamento, almeno una volta ogni tre anni o almeno una volta nel corso del programma operativo.
Le verifiche precedentemente indicate, sono applicate mutatis mutandis anche alle AOP, per quanto compatibili.
Ove pertinente, gli accertamenti in loco sulla consistenza delle superfici, finalizzati, in particolare, alla verifica del valore della produzione conferita, interessano un campione non inferiore all'1% del valore della produzione. La percentuale dei produttori interessati ai controlli e' stabilita dalle regioni, tenuto conto delle situazioni locali.
Le regioni pongono in essere anche gli accertamenti relativi all'anagrafe dei produttori, come definita in ambito SIAN, ai riferimenti catastali dei terreni ed alle eventuali adesioni di produttori a due o piu' OP per lo stesso prodotto, utilizzando la procedura Anagrafica soci, nonche' le informazioni contenute nei fascicoli aziendali dei produttori soci dell'OP.
Le verifiche in loco, su aziende o strutture situate in regioni diverse da quella dove ha sede l'OP, sono svolte dalle regioni interessate, su richiesta della regione competente. 4. Esternalizzazione.
Le OP e le AOP che intendono esternalizzare talune attivita', devono preventivamente stipulare un contratto con l'indicazione puntuale dei servizi affidati, conformemente all'art. 27, paragrafo 2 del regolamento.
Le attivita' da esternalizzare possono concernere anche le operazioni di commercializzazione (nei limiti stabiliti dal decreto e trasformazione dei prodotti e fornitura di mezzi tecnici.
In caso di esternalizzazione dell'attivita' di commercializzazione, il contratto deve prevedere il mantenimento della proprieta' del prodotto in capo all'OP e il VPC si calcola conformemente a quanto disposto dell'art. 50, paragrafo 10 del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, della Commissione del 7 giugno 2011.
In caso di esternalizzazione dell'attivita' di trasformazione, l'OP non potra' rivendere il prodotto trasformato alla ditta che ha proceduto alla trasformazione, o a societa' ad essa collegate.
Il ricorso all'esternalizzazione fa salvi i parametri di spesa definiti nei regolamenti comunitari e nella normativa nazionale, nonche' le tipologie di spese non ammissibili ai sensi dell'allegato IX del regolamento, pertanto, ai fini della rendicontazione del programma operativo, in sede di fatturazione dei servizi, sara' previsto a carico del prestatore d'opera, l'onere di allegare al documento contabile l'elenco analitico ed il relativo valore delle sole voci di costo che risultano eleggibili al programma operativo.
Cio' al fine di consentire alle OP e alle AOP di poter rendicontare una quota parte del valore totale della fattura ricevuta, corrispondente ai costi eleggibili analiticamente elencati. 5. Fatturazione delegata ai soci.
Le regioni possono, autorizzare le OP che ne fanno richiesta, a consentire loro, nell'ambito della commercializzazione diretta, di far effettuare la fatturazione ai propri soci (fatturazione delegata), per una quota non superiore al 40% del valore della produzione commercializzata dell'OP nell'anno precedente o, per le OP al primo anno di attivita', il valore della produzione commercializzata utilizzato per il riconoscimento.
In ogni caso la fatturazione delegata e' ammessa quando ricorre una documentata azione di concentrazione dell'offerta e di politica unitaria di vendita e purche' sia rispettata la fatturazione diretta del parametro minimo di commercializzazione necessario per il riconoscimento.
L'autorizzazione regionale deve risultare da apposito atto scritto.
La fatturazione delegata deve soddisfare le seguenti condizioni:
a) gli associati alle OP sono organizzati in forme societarie che gia' esercitano un'efficace concentrazione di prodotto e di valorizzazione dell'offerta;
b) e' costituito un ufficio commerciale presso la struttura principale della OP o della filiale se preposta alle attivita' di commercializzazione; qualora l'attivita' di commercializzazione venga svolta presso le sedi degli associati, il personale eventualmente non dipendente dall'OP, per agire in nome e per conto della OP medesima, e' da questa appositamente delegato;
c) ogni operazione di vendita e' acquisita agli atti dell'ufficio commerciale dell'OP;
d) le transazioni risultano da ogni singola conferma di vendita;
e) le fatture di vendita sono registrate ed il loro importo iscritto nel volume di affari del bilancio ufficiale delle OP, tra i conti d'ordine;
f) la contrattazione e le condizioni di vendita sono definite dall'ufficio commerciale delle OP.
Le fasi della programmazione e delle vendite sono di esclusiva competenza delle OP che, in caso promuovano la costituzione di societa' di commercializzazione e trasformazione, ne sono soci di maggioranza.
Un socio che ha beneficiato della facolta' della «delega alla fatturazione» con una OP, non puo' beneficiare di tale possibilita' se aderisce ad un'altra OP.
La delega alla fatturazione puo' essere concessa per un periodo massimo di tre anni. Per i soci gia' autorizzati, l'autorizzazione cessa in ogni caso decorso il terzo anno a partire dal 1° gennaio 2013. 6. Fusioni.
La fusione, di cui all'art. 10 del decreto, dovra' essere formalizzata dalle assemblee delle strutture interessate, che decidono anche in merito alla gestione degli eventuali programmi operativi.
Qualora nel processo di fusione sono coinvolte OP e/o AOP con programmi operativi in corso, le OP e le AOP soggette alla revoca del riconoscimento, mantengono lo stesso fino al termine dell'annualita' in corso.
I soggetti derivati da fusioni conformemente alle richiamate disposizioni, per usufruire dei benefici previsti dall'art. 103-quinquies, paragrafo 3, lettera e) del regolamento (CE) n. 1234/2007, devono impegnarsi, nel progetto di fusione, a mantenere la compattezza sociale, strutturale e commerciale per un periodo minimo di 5 anni.

PARTE B
Gestione dei fondi di esercizio delle OP e degli aiuti
7. Presentazione dei programmi operativi.

Il programma operativo e' presentato entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello della sua esecuzione, e puo' essere presentato contestualmente alla domanda di riconoscimento. In tal caso la sua approvazione e' condizionata all'ottenimento del riconoscimento entro i termini previsti.
Con riferimento alle regole comunitarie stabilite per le OP che possono essere applicate mutatis mutandis alle AOP, il termine OP e' usato anche per indicare le AOP, salvo diversa indicazione. 8. Durata e finalita' dei programmi operativi.
I programmi operativi hanno durata variabile da tre a cinque annualita' (programmi operativi pluriennali) e illustrano la previsione degli obiettivi e delle azioni individuate a perseguirli, con una programmazione di medio periodo.
Il programma operativo pluriennale e' sempre accompagnato dal programma esecutivo relativo alla prima annualita'.
Tutti i programmi operativi hanno l'anno solare come periodo di svolgimento, ovvero decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione e termine il 31 dicembre, fatto salvo quanto previsto dall'art. 69, paragrafo 3, lettera b) del regolamento. 9. Il fondo di esercizio.
Le attivita' pianificate nel programma operativo trovano il loro supporto economico-finanziario nel fondo di esercizio delle OP. Le risorse afferenti a tale fondo finanziano esclusivamente i programmi operativi, ai sensi dell'art. 103-quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e integrazioni. Il fondo di esercizio, istituito contabilmente ogni anno, deve essere distinto per annualita'.
L'importo indicativo del fondo di esercizio deriva dall'applicazione al VPC, nel periodo di riferimento, delle seguenti aliquote massime:
8,2%, che consente di usufruire dell'aiuto comunitario fino all'importo del 4,1% del VPC;
(eventualmente) 1,0%, in aggiunta all'8,2% per eventuali azioni di prevenzione e gestione delle crisi che non trovano copertura con l'8,2% e fino all'importo massimo del 33% del fondo di esercizio. In questo caso l'aiuto comunitario puo' arrivare al 4,6 % del VPC (+ 0,5%).
L'alimentazione del fondo di esercizio avviene:
a) con trasferimento di risorse proprie dell'OP e/o dei propri soci aderenti. Questi trasferimenti avvengono durante tutto l'anno e comunque entro il 15 febbraio;
b) con il trasferimento dell'aiuto comunitario, pari al 50% della spesa effettivamente sostenuta e all'importo dei contributi finanziari della OP e/o dei propri soci, salvo le eccezioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'art. 103-quinquies del regolamento (CE) n. 1234/2007.
In caso di accesso all'aiuto finanziario nazionale, di cui all'art. 103 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007, l'importo dell'aiuto, nella misura massima dell'80% della quota versata ai sensi della lettera a), si aggiunge al fondo di esercizio che passerebbe da una percentuale massima dell'8,2% del VPC ad una percentuale massima dell'11,48% del VPC cosi' ripartita: OP 4,1%, Commissione 4,1%, Stato 3,28%. Cio' fatte salve le eccezioni di cui ai paragrafi 2, comma 2, 3 e 4 dell'art. 103 quinquies del regolamento (CE) n. 1234/2007.
I contributi finanziari sono fissati dalla OP, la quale deve dimostrare, con propria delibera assembleare, che tutti i produttori hanno avuto la possibilita':
a) di beneficiare del fondo di esercizio;
b) di partecipare democraticamente alle decisioni sull'utilizzo del fondo dell'OP e sui contributi finanziari al fondo di esercizio. 10. Intensita' degli aiuti: casi specifici.
L'intensita' degli aiuti finanziari della Comunita' e' elevata dal 50% al 60% della spesa effettivamente sostenuta, quando soddisfa almeno una delle condizioni indicate all'art. 103-quinquies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Per usufruire della maggiore percentuale di aiuto, le OP devono presentare specifica richiesta alla regione.
Per i ritiri dal mercato smaltiti conformemente a quanto indicato all'art. 103 quinquies, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la percentuale dell'aiuto e' elevata al 100%, limitatamente al quantitativo di prodotto ritirato non superiore al 5% del volume della produzione commercializzata mediamente nei tre anni precedenti o, in mancanza di tale dato, del volume della produzione utilizzato per il riconoscimento dell'OP. 11. Aiuto finanziario nazionale (AFN).
L'aiuto finanziario nazionale di cui all'art. 103-sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 e all'art. 15 del decreto , puo' essere corrisposto alle OP che ne hanno fatto richiesta scritta alla regione, a condizione che risultino inserite nell'elenco allegato alla domanda di autorizzazione inoltrata alla Commissione europea ai sensi dell'art. 92 del regolamento.
Tale aiuto e' erogato nel limite massimo dell'80% del contributo finanziario effettivamente versato dagli aderenti o dall'OP, per la costituzione del fondo di esercizio ammesso dall'Organismo pagatore in fase di verifica finale dell'annualita' considerata.
I ritiri in beneficienza, essendo finanziati dalla Comunita' al 100%, non danno origine al versamento al fondo di esercizio di alcun contributo da parte dell'OP o dei suoi aderenti e, pertanto, non possono concorrere al calcolo dell'AFN.
Hanno diritto a ricevere l'AFN le OP riconosciute nelle regioni che dimostrano di non superare il livello di organizzazione minimo stabilito all'art. 91 del regolamento, nonche' le OP riconosciute in altre regioni, limitatamente al valore della produzione commercializzata, conferita dalle aziende associate ubicate nelle regioni che non superano il livello minimo di organizzazione.
L'aiuto finanziario nazionale non puo' in alcun modo sostituire i contributi di competenza dell'OP e/o dei soci.
Il livello minimo di organizzazione deve essere calcolato come media degli ultimi tre anni cui si conoscono i dati completi, che precedono l'anno nel quale viene chiesto l'AFN ed e' dato dal rapporto tra il VPC prodotto nella regione e commercializzato tramite OP/AOP/GP e il valore della produzione ortofrutticola regionale, desunta dai dati ufficiali, EUROSTAT, riferito unicamente ai prodotti elencati nella parte IX dell'allegato I al regolamento (CE) n. 1234/2007.
Le regioni che risultano non superare il livello di organizzazione minimo stabilito all'art. 91 del regolamento, ne danno comunicazione al Ministero, al piu' tardi entro il 20 novembre dell'anno precedente la realizzazione dell'annualita', secondo lo schema riportato in appendice 1.
Le OP/AOP titolari di un programma operativo che intendono accedere all'aiuto nazionale, devono darne comunicazione scritta alla regione entro il termine dalla stessa stabilito, indicando l'importo indicativo dell'aiuto. Nell'anno di esecuzione del programma e successivamente all'avvenuta autorizzazione comunitaria presenteranno la modifica al programma operativo, ai sensi degli articoli 66 e 93 del regolamento. Le regioni possono accettare, con riserva, le modifiche presentate prima dell'autorizzazione comunitaria.
Gli interventi, che devono essere nettamente distinti dal resto del programma operativo e finalizzati all'incremento della concentrazione dell'offerta e della base sociale nella regione in cui e' stata realizzata la produzione di riferimento, dovranno riferirsi alle azioni 3.2.3 e 3.2.5 come indicate nell'allegato VII al regolamento. L'AFN non puo' essere erogato per investimenti e spese riferiti a regioni diverse per le quali l'aiuto stesso, in tutto o in parte, e' stato autorizzato.
Altresi' devono essere precisati gli indicatori, scelti tra quelli previsti dalla Strategia nazionale, che dovranno consentire il monitoraggio di quanto realizzato con l'AFN. Per gli investimenti realizzati con l'AFN non si applicano gli indicatori di risultato.
Al piu' tardi entro il 20 gennaio dell'anno di attuazione del programma operativo, le regioni trasmettono al Ministero, l'elenco delle OP che hanno fatto domanda di accesso all'AFN completo dei dati, secondo lo schema riportato in appendice 2.
Parimenti all'aiuto comunitario, l'AFN e' erogato dall'Organismo pagatore competente (successivamente alla messa a disposizione dei fondi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze) e la sua gestione, i controlli, la rendicontazione delle spese e il pagamento seguono le stesse regole stabilite per il programma operativo e il fondo di esercizio.
Eventuali anticipi potranno essere richiesti secondo le modalita' previste dall'Organismo pagatore, solo successivamente all'effettiva messa a disposizione dello stanziamento nazionale.
L'erogazione dell'aiuto non potra' eccedere gli importi autorizzati dalla Commissione europea. 12. Valore della produzione commercializzata - VPC.
Il VPC calcolato secondo i criteri contenuti nell'art. 50 del regolamento e nell'art. 13 del decreto, rappresenta la base di calcolo per la determinazione del valore del fondo di esercizio, destinato ad accogliere sia i contributi finanziari della OP e/o dei suoi soci sia gli aiuti finanziari comunitari, e si basa sulla produzione dei soci della OP, limitatamente al prodotto o al gruppo di prodotti, per i quali e' stato chiesto il riconoscimento della OP.
La documentazione di supporto del VPC e' rappresentata dalle fatture di vendita (compresi, in caso di vendita al dettaglio, gli scontrini, se contenenti le indicazioni sulla natura del prodotto, quantita' e valore) e dal bilancio, relative alla produzione commercializzata nel periodo di riferimento, emesse:
dalla OP;
dalla filiale dell'OP, se partecipata conformemente alle condizioni previste dall'art. 50 del regolamento e se rispetta i requisiti di cui all'art. 26 del regolamento, in ordine all'attivita' principale;
dai soci autorizzati dall'OP all'emissione di fatture (c.d. fatturazione delegata).
Altresi', contribuisce al VPC il valore della produzione di soci di altre OP, commercializzato ai sensi dell'art. 125-bis, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Il VPC e' calcolato nella fase di «uscita dall'OP» e/o dalla AOP e/o dalla filiale, conformemente alle indicazioni dell'art. 50 del regolamento, come esplicitate nel seguente prospetto:
Parte di provvedimento in formato grafico


Per i programmi operativi approvati precedentemente al 20 gennaio 2010, il calcolo del VPC realizzato a decorrere dal 2008 e' effettuato, fin al loro esaurimento, secondo le regole in vigore nel 2008, definite nell'allegato 2 alla circolare ministeriale n. 3684 del 2 ottobre 2008 e riprese con modifiche, in allegato al decreto ministeriale 3932 dell'11 maggio 2009, anche se detti programmi sono modificati ai sensi degli articoli 65 o 66 del regolamento.
Per le OP di recente riconoscimento che non dispongono di dati come sopra indicati, puo' essere considerato il VPC dichiarato ai fini del riconoscimento.
La produzione commercializzata e' considerata al netto degli importi dell'I.V.A. e delle spese di trasporto interno per distanze significative.
Una distanza di trasporto interno si considera significativa se la distanza tra i punti di raccolta o di imballaggio centralizzati dell'OP e il punto dal quale l'OP effettua la distribuzione del prodotto per l'immissione sul mercato, supera i 750 chilometri.
Concorrono alla determinazione del VPC i produttori associati al momento della presentazione del programma operativo o della modifica annuale per l'anno successivo.
I produttori che aderiscono successivamente alla presentazione della domanda possono essere considerati ai fini del calcolo del VPC solo per l'annualita' successiva.
I soci provenienti da altra OP sono presi in considerazione solo se hanno ottenuto il recesso conformemente alla normativa comunitaria e nazionale vigente.
Le organizzazioni di produttori che alla data di presentazione del programma operativo nella compagine sociale mantengono produttori ai quali hanno concesso il recesso con validita' decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo, non devono considerare tali produttori ai fini del calcolo del valore della produzione commercializzata.
Per evitare doppi conteggi in caso di produttori provenienti da altre OP, l'entita' del VPC da portare in aggiunta e' rappresentato dal valore del prodotto commercializzato dei nuovi soci tramite l'OP di provenienza; a tal fine, quest'ultima deve rilasciare al produttore specifica attestazione da cui emerge il valore del prodotto commercializzato, che, peraltro, deve essere sottratto al proprio VPC.
Le cooperative socie sono tenute a comunicare all'OP tutte le informazioni e la documentazione necessaria alla corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo del VPC. 13. Il periodo di riferimento per il calcolo del VPC.
Il periodo di riferimento per il calcolo del VPC e' determinato secondo uno dei seguenti criteri:
a) un periodo di 12 mesi consecutivi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio del terzo anno precedente l'anno di esecuzione del programma operativo e scadenza non posteriore al 1° agosto dell'anno precedente quello di esecuzione del programma;
b) valore medio di tre periodi di 12 mesi consecutivi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio del quinto anno precedente l'anno di esecuzione del programma operativo e scadenza non posteriore al 1° agosto dell'anno precedente quello di esecuzione del programma.
Ai sensi del paragrafo 3, dell'art. 51 del regolamento, il periodo di riferimento di 12 mesi deve coincidere con il periodo contabile dell'OP.
Il criterio adottato per la scelta del periodo di riferimento non puo' essere variato per l'intera durata del programma operativo se non per circostanze debitamente giustificate (es: consistente modifica della base sociale e dei prodotti commercializzati, modifica del periodo contabile).
In coerenza a quanto disposto dall'art. 51, paragrafo 4 del regolamento, qualora un prodotto si deprezzi, per almeno il 35% per motivi debitamente giustificati non imputabili alla responsabilita' della OP e che esulano dal suo controllo quali il verificarsi di calamita' naturali accertate dagli organi competenti o la riduzione eccezionale dei prezzi, il VPC di tale prodotto non puo' essere inferiore al 65% del VPC nel precedente periodo di riferimento. In tal caso, le regioni valutano la fondatezza delle motivazioni addotte dall'OP.
Le OP che non presentano il programma operativo ne' direttamente ne' tramite una AOP, entro il 30 settembre di ogni anno, comunicano alla regione il valore del VPC per il periodo di riferimento di 12 mesi decorrente dal 1° gennaio dell'anno precedente, calcolato con le medesime modalita' applicate per le altre OP. 14. Adempimenti relativi al fascicolo aziendale.
La costituzione del fascicolo aziendale e' obbligatoria per tutte le aziende agricole ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1999 e del decreto legislativo n. 99/2004 e, quindi anche per i produttori che usufruiscono del programma operativo.
L'eventuale aggiornamento del fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico, dovra' essere fatto in conformita' alle disposizioni dell'AGEA.
La documentazione acquisita per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere debitamente archiviata e protocollata dall'Organismo pagatore.
Al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal SIGC, e' necessario che nel fascicolo aziendale siano presenti tutte le superfici di cui i produttori dispongono, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di una domanda di pagamento o meno.
Le OP/AOP e i loro organismi nazionali di rappresentanza hanno accesso ai fascicoli aziendali, secondo le procedure definite dall'AGEA. 15. Presentazione e attuazione dei programmi operativi.
Con la presentazione alla regione del programma operativo, l'OP comunica anche l'importo indicativo del fondo di esercizio riferito all'anno di attuazione del programma, unitamente ai criteri utilizzati per il calcolo, quali definiti all'art. 103-octies del regolamento (CE) n. 1234/2007. In tal senso, la comunicazione delle AOP che presentano un programma operativo totale, e' riferita al fondo di esercizio di ciascuna OP aderente.
I programmi operativi, siano essi pluriennali che esecutivi, devono essere approvati e deliberati prima della presentazione all'Autorita' competente secondo la seguente procedura:
l'assemblea dei soci delle OP approva il programma operativo pluriennale, unitamente alla prima annualita'. Il verbale di approvazione puo' riportare specifica previsione di delega al consiglio di amministrazione o equivalente organo esecutivo per l'approvazione dei successivi programmi esecutivi annuali;
il consiglio di amministrazione o equivalente organo esecutivo della OP approva, qualora delegato, i programmi esecutivi annuali, verificando ed attestando la loro conformita' e coerenza alle linee di indirizzo del programma operativo pluriennale. Parimenti, il consiglio di amministrazione o equivalente organo esecutivo provvede alla definizione delle modifiche.
Le delibere adottate dal consiglio di amministrazione, concernenti la redazione e approvazione dei programmi annuali successivi al primo, devono essere ratificate dall'assemblea dei soci nella prima riunione utile.
Anche nei casi di proroga del termine di approvazione del programma operativo, il provvedimento di approvazione stabilisce comunque che le spese sono ammissibili a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla domanda. Non sono in ogni caso ammissibili le spese sostenute prima del riconoscimento dell'OP, fatte salve le spese per la creazione di associazioni o associazioni di produttori transazionali. 16. Contenuto e articolazione dei programmi operativi.
I programmi operativi pluriennali e i progetti esecutivi annuali, devono essere conformi alla Strategia nazionale e contenere almeno quanto indicato dell'art. 59 del regolamento, ad un livello di dettaglio tale da consentire la valutazione complessiva del programma da parte dell'amministrazione competente.
L'AGEA, al fine di ottenere la necessaria uniformita' di gestione e agevolare la compilazione dei rapporti annuali da trasmettere alla Commissione europea, predisporra' e aggiornera' le necessarie procedure informatizzate e uno schema di base che le OP dovranno seguire per progettare il programma operativo e relazionare tra loro i diversi elementi che lo compongono.
I programmi operativi totali delle AOP dovranno riportare distinta la parte di programma relativo a ciascuna OP aderente, anche ai fini della tracciabilita' degli interventi e delle relative spese. 17. Modifiche dei programmi operativi.
La modifica riguarda una riprogrammazione degli obiettivi e/o delle azioni previste e comporta la preventiva richiesta di autorizzazione alla regione.
Le modifiche possono concernere l'anno in corso, ai sensi dell'art. 66 del regolamento, o gli anni successivi ai sensi dell'art. 65 del regolamento. 17.1. Modifiche in corso d'anno.
Relativamente alle modifiche relative all'art. 66, le OP possono presentare:
1) entro il 15 settembre:
a) una unica modifica generale accompagnata da una relazione esplicativa e da eventuali documenti giustificativi dei motivi, della natura e delle implicazioni, unitamente alla nuova programmazione economico-finanziaria. Per giustificati motivi, le regioni possono autorizzare due modifiche. In tal caso la prima modifica deve essere presentata entro il 30 giugno;
b) una unica modifica per implementare il programma operativo ai fini dell'accesso all'aiuto nazionale aggiuntivo;
2) nel corso dell'anno, le eventuali modifiche necessarie ad attivare tempestivamente interventi di prevenzione delle crisi.
In deroga a quanto stabilito alla lettera a) del punto 1, le AOP in quanto soggetti attuatori di un programma operativo unitario possono presentare due modifiche, sempre entro il 15 settembre.
In ogni caso per ciascuna OP aderente alla AOP non puo' essere presentata piu' di una modifica. Per giustificati motivi, le regioni possono autorizzare due modifiche. In tal caso la prima modifica deve essere presentata entro il 30 giugno.
Si ha modifica in corso d'anno del programma operativo quando si effettua:
a) modifica del contenuto del programma operativo annuale;
b) attuazione parziale dei programmi per cause indipendenti dalla volonta' della OP e AOP. La non esecuzione di azioni programmate senza la loro sostituzione con altre azioni puo' essere autorizzata qualora cio' non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi fondamentali del programma. In ogni caso l'autorizzazione non puo' comportare la riduzione di oltre il 50% della spesa complessiva prevista per l'annualita' in corso;
c) aumento dell'importo del fondo di esercizio fino a un massimo del 25% dell'importo inizialmente approvato. La percentuale in aumento, puo' essere elevata secondo necessita' in caso di fusioni di OP con conseguente fusione dei rispettivi programmi operativi.
L'aumento del fondo di esercizio di cui alla lettera c) non determina un aumento dell'AFN approvato dalla Commissione europea.
Quando la richiesta di aumento del fondo di esercizio e' tesa a recuperare la quota del fondo stesso eventualmente non ammessa con il provvedimento di approvazione dell'annualita' in corso di esecuzione, la regione valuta se la richiesta e' compatibile con i motivi che hanno determinato la non ammissibilita' della spesa.
Le regioni adottano una decisione finale entro tre mesi dalla presentazione completa della richiesta di modifica, e comunque entro il 20 gennaio dell'anno successivo.
Le OP possono, sotto la propria responsabilita', dare corso alle modifiche prima della decisone definitiva da parte della regione.
Non rientrano tra le modifiche, eventuali scostamenti di spesa rispetto agli importi approvati in aumento, entro il limite del 25% di ciascun obiettivo, nel rispetto degli indicatori di equilibrio e fermo restando l'importo massimo del Fondo di esercizio approvato. Siffatti scostamenti di spesa, non sono soggetti a preventiva approvazione, ma devono essere comunicati immediatamente e comunque entro il mese successivo a quello in cui sono stati realizzati o in cui l'OP ne e' venuta a conoscenza se trattasi di interventi realizzati da soci, all'Organismo pagatore competente ed evidenziati in fase di rendicontazione finale. 17.2. Modifiche per gli anni successivi.
Le modifiche concernenti gli anni successivi, di cui all'art. 65 del regolamento, sono presentate entro il 30 settembre e salvo diversa comunicazione, concernono, in particolare:
a) la modifica del contenuto del programma operativo pluriennale;
b) la modifica degli obiettivi, con l'introduzione di uno o piu' nuovi obiettivi, oppure l'eliminazione di uno preventivamente approvato;
c) la predisposizione del programma esecutivo annuale per l'anno successivo e l'adeguamento del fondo di esercizio;
d) la modifica della durata del programma pluriennale, che puo' essere esteso fino alla durata massima di cinque anni, o ridotto fino al periodo minimo di tre anni. 18. La rendicontazione.
Entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma, le OP presentano all'Organismo pagatore e per conoscenza alla regione competente, la richiesta di aiuto a saldo, con allegata la rendicontazione delle spese sostenute.
La domanda a saldo deve essere accompagnata dalla relazione annuale (nell'ultimo anno anche da quella finale) prevista dall'art. 96 del regolamento, completa di tutti i documenti giustificativi indicati all'art. 69 del regolamento, nonche' di altri eventualmente richiesti dall'Organismo pagatore, attestanti in particolare:
a) l'importo dell'aiuto richiesto;
b) il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento;
c) i contributi finanziari versati dai soci e/o dall'organizzazione di produttori medesima, nonche' quelli eventualmente versati dallo Stato in applicazione dell'art. 103-sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007;
d) le spese sostenute a titolo del programma operativo;
e) le spese relative alle misure di prevenzione e gestione delle crisi, suddivise per azioni;
f) la quota del fondo di esercizio spesa per le misure di prevenzione e gestione delle crisi;
g) la conformita' all'art. 103-quater, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007, inerente eventuali azioni di prevenzione e gestione delle crisi;
h) la conformita' all'art. 103-quater, paragrafo 3, lettera a) o lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, inerente il rispetto dei requisiti e delle condizioni operative per le azioni ambientali;
i) la conformita' all'art. 103-quinquies del regolamento (CE) n. 1234/2007, inerente il giusto calcolo dell'aiuto finanziario comunitario;
j) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'OP attestante che l'OP non ha ricevuto alcun doppio finanziamento comunitario o nazionale per le misure e/o le azioni ammissibili all'aiuto;
k) in caso di domanda di pagamento di un importo forfettario, la prova della realizzazione dell'azione di cui trattasi, secondo le indicazioni ricevute al riguardo dall'Organismo pagatore.
Le spese generali determinate in misura forfettaria sull'intero fondo di esercizio, comprensivo anche dell'eventuale AFN, non necessitano di alcuna documentazione giustificativa.
Per le azioni realizzate entro il 31 dicembre, le relative spese devono essere documentate entro tale data e pagate entro il 15 febbraio dell'anno successivo.
Fatte salve le disposizioni di legge in materia, sono presi in considerazione le fatture o i documenti aventi forza probatoria equivalente per i quali i pagamenti sono stati regolati con bonifico o ricevuta bancaria (riba), con bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale, con vaglia postale, con assegno bancario, nonche' con procedura homebanking (in questo caso l'OP dovra' provvedere a far quietanzare dalla banca, la lista dei pagamenti). Non sono ammissibili pagamenti per cassa o effettuati con assegni circolari. Solo per i pagamenti effettuati con assegni bancari si dovra' provvedere alla quietanza delle fatture. I pagamenti effettuati con assegno si considerano effettuati alla data dell'incasso dell'assegno da parte del fornitore.
L'OP deve inserire nella domanda di aiuto a saldo anche le spese programmate ma non sostenute entro il 31 dicembre per motivi indipendenti dalla sua volonta', con l'impegno a sostenere tali spese entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello relativo all'annualita' considerata.
A tal fine l'OP deve dimostrare la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
1) impossibilita' ad effettuare e documentare gli interventi e il pagamento nei termini ordinari per comprovate cause non imputabili alla OP;
2) i contratti di fornitura di beni e servizi prevedono esplicitamente il pagamento oltre la data del 15 febbraio.
Le OP che adottano tale procedura devono presentare all'Organismo pagatore, entro il 15 giugno, la rendicontazione delle azioni svolte e delle spese sostenute. L'Organismo pagatore valuta, in fase di istruttoria, la consistenza delle giustificazioni dell'OP.
Le disposizioni del presente punto si applicano anche alle AOP che realizzano un programma operativo totale o parziale e che operano in nome e per conto delle OP aderenti, che restano i beneficiari finali dell'aiuto.
L'aiuto ricevuto a saldo e' riversato alle OP entro i successivi quindici giorni lavorativi. 19. Intestazione dei giustificativi di spesa.
I documenti giustificativi delle spese possono essere intestati:
a) alla OP/AOP;
b) ai soci produttori direttamente e indirettamente aderenti;
c) alle filiali nella fattispecie prevista all'art. 50, paragrafo 9 del regolamento. In quest'ultimo caso, non potra' essere finanziata la quota societaria di soggetti non soci della AOP o della OP.
Per gli investimenti sulle aziende dei soci, le OP possono essere delegate ad eseguire i pagamenti per conto dei soci, fatto salvo il preventivo recupero dell'IVA. 20. Rimborso delle spese sostenute dai soci.
L'erogazione del rimborso delle spese sostenute direttamente dai soci produttori verra' effettuata su specifica richiesta degli stessi, accompagnata dalla seguente documentazione:
a) elenco riepilogativo di tutte le spese sostenute;
b) copia della documentazione di giustificazione delle spese;
c) schede orarie o documentazione equipollente attestante i lavori svolti direttamente dal socio, con i quali dimostrare il tempo impiegato;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' nella quale si indicano i lavori realizzati ed i relativi costi, con riferimento al prezziario regionale delle regioni dove e' ubicata l'azienda o ad altro documento nazionale che ha definito la congruita' della spesa. Qualora le tipologie di costo non siano previste in tali documenti, queste dovranno essere determinate attraverso una apposita analisi redatta da un tecnico qualificato;
e) La OP successivamente alla presentazione dei giustificativi di spesa da parte del socio, provvede all'erogazione della relativa somma entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma.
Gli organismi associativi aderenti alla OP e le OP aderenti alla AOP, seguono il seguente percorso di rendicontazione:
a) richiedono, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, in forma cumulativa per i propri associati, il rimborso delle spese per i costi da questi sostenuti in via diretta, conservando agli atti copia della documentazione fornita dagli associati;
b) provvedono a rimborsare ai produttori associati - entro il 30 aprile dell'anno successivo - le spese rendicontate o a versare il relativo contributo spettante. Il rimborso delle somme puo' essere operato anche attraverso compensazioni tra il dare e l'avere con il socio produttore, purche' in forma distinta, chiara e rintracciabile;
c) entro il 31 maggio presentano alla OP/AOP cui aderiscono l'elenco delle somme trasferite ai singoli produttori associati;
d) l'OP/AOP provvedera' a comunicare all'Organismo pagatore il corretto versamento delle somme ai produttori soci, rappresentando eventuali inadempienze riscontrate.
Per giustificati motivi le regioni possono prorogare di trenta giorni i termini di cui alle lettere b) e c).
I rimborsi dovuti ai produttori aderenti alle cooperative socie di OP, possono essere effettuati dall'OP direttamente ai produttori, qualora tale procedura sia espressamente autorizzata con delibera assembleare della cooperativa.
Il rimborso delle spese sostenute dai soci, puo' essere sostituito con una compensazione, autorizzata in forma scritta dal socio e opportunamente documentata contabilmente, tra debiti contratti dal socio verso l'OP 21. La rendicontazione degli investimenti.
La rendicontazione delle spese relative agli investimenti deve essere accompagnata almeno dai seguenti documenti:
a) consuntivo dei lavori eseguiti completo dei numeri di matricola delle macchine e dei macchinari, o di altri elementi identificativi, che dovranno poter essere riscontrabili sulle macchine e sui macchinari;
b) fatture per acquisti ed investimenti;
c) copia della delibera del consiglio di amministrazione con la quale la OP si assume l'obbligo a non alienare ne' distogliere dalla prevista destinazione, per almeno 10 anni gli immobili e gli impianti fissi e per almeno 5 anni i macchinari e le attrezzature mobili e 3 anni per le strumentazioni hardware e software. L'impegno assunto decorre dalla data di acquisizione dei beni;
d) certificazioni previste dalla normativa vigente.
In caso di investimenti realizzati presso i soci, sia persone giuridiche che singoli, gli impegni di cui alla lettera c) dovranno essere assunti dai soci interessati, nelle dovute forme.
Per l'eventuale autorizzazione sanitaria rilasciata dalla A.S.L. competente gli stabilimenti ed i laboratori atti alla produzione, lavorazione, deposito e vendita di sostanze alimentari e di bevande, e' sufficiente la richiesta di sopralluogo con l'impegno a trasmettere quanto prima la relativa certificazione. 22. La rendicontazione dei costi del personale.
Per ogni unita' di personale impiegato, dipendente dell'OP, della AOP e della filiale, deve essere allegata una scheda riepilogativa sulla quale e' registrato almeno:
a) il tempo di lavoro prestato;
b) la lettera di incarico con l'indicazione della mansione assegnata nell'azione di riferimento e del profilo professionale posseduto attinente alla mansione stessa;
c) il costo complessivo.
Gli atti di cui sopra devono essere firmati dal legale rappresentante della OP, della AOP o della filiale.
Quanto indicato alle lettere a), b) e c) vale anche nel caso in cui l'OP faccia ricorso ai propri soci.
In nessun caso potra' essere ammessa a contributo attivita' di carattere meramente amministrativo-contabile riferita alla gestione ordinaria.
Nel caso in cui la regione autorizzi la OP alla rendicontazione forfetaria delle spese per il personale, la determinazione dell'importo ammissibile in tal senso va effettuata con riferimento alle figure professionali ed ai parametri riportati nelle presenti procedure. Per tutto il personale cosi' considerato, non potranno essere previste ed ammesse ulteriori spese documentate.
In caso di ricorso a consulenze esterne, professionalmente qualificate, e' necessaria la formalizzazione dell'incarico da parte del legale rappresentante della OP, specificando la natura, i tempi ed il relativo costo. Il servizio fornito dovra' essere documentato con la presentazione della fattura o della ricevuta prevista per le prestazioni a carattere occasionale senza obbligo di subordinazione. 23. Erogazione degli aiuti.
L'erogazione degli aiuti e' effettuata dall'Organismo pagatore sulla base dei criteri stabiliti dall'AGEA e avviene:
1) in una unica soluzione a saldo, o
2) in piu' soluzioni, mediante:
a) anticipi periodici quadrimestrali o trimestrali, fino all'80% dell'aiuto inizialmente approvato e una operazione a saldo. L'aumento del fondo di esercizio in conseguenza di una modifica presentata ai sensi dell'art. 66 del regolamento, non determina un aumento dell'importo inizialmente approvato ai fini del calcolo dell'importo dell'anticipazione;
b) acconti periodici, massimo tre in un anno, con versamenti parziali a fronte di rendicontazioni parziali, fino all'importo massimo dell'80% della parte dell'aiuto corrispondente agli importi gia' spesi a titolo del programma operativo per il periodo considerato e una operazione a saldo.
Le domande di aiuto sono presentata nei modi stabiliti dall'Organismo pagatore.
Le richieste di anticipazione di cui all'art. 71 del regolamento, non possono riguardare un importo superiore all'aiuto comunitario previsto per il trimestre o quadrimestre di riferimento.
Le domande di anticipazioni successive alla prima, devono essere accompagnate dall'elenco degli interventi realizzati nel quadrimestre o trimestre precedente e delle relative spese e le anticipazioni sono erogate a condizione che l'Organismo pagatore abbia accertato che un importo almeno corrispondente alla contribuzione comunitaria erogata con l'anticipo precedente e alla corrispondente quota dell'OP, sia stato effettivamente speso e che i contributi finanziari al fondo di esercizio siano stati gestiti in conformita' agli articoli 52 e 53 del regolamento.
L'Organismo pagatore provvede al pagamento delle anticipazioni entro novanta giorni dall'acquisizione della domanda previa verifica della ricevibilita' in termini di completezza documentale, e a condizione che entro tale termine l'OP/AOP beneficiaria risulti in regola con l'eventuale certificazione antimafia, con quella di vigenza e con la conferma di validita' della garanzia fidejussoria.
In alternativa alle anticipazioni, l'Organismo pagatore puo' autorizzare le OP che ne fanno richiesta, ad avvalersi del sistema di domande parziali di aiuto finanziario comunitario, cosi' come previsto dall'art. 72 del regolamento.
La richiesta di versamenti parziali deve essere accompagnata da opportuni rendiconti giustificativi, come stabilito dall'Organismo pagatore, sulla base dei criteri stabiliti dall'AGEA.
Qualora l'OP si trovi in regime di sospensione del riconoscimento o sia stata ufficialmente invitata ad adottare idonee misure per rispettare i parametri del riconoscimento, l'Organismo pagatore sospende la procedura di pagamento di qualsiasi aiuto, fino alla definizione del contenzioso.
La sospensione puo' essere procrastinata fino al 15 ottobre dell'anno successivo. Decorso tale termine, l'OP perde il diritto a ricevere l'aiuto. 24. Conto corrente dedicato.
Il fondo di esercizio, eventualmente aggiunto dell'aiuto finanziario nazionale, deve essere gestito per mezzo di un conto corrente dedicato bancario o postale, fatte salve le disposizioni di legge in materia.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 52 del regolamento, la gestione del fondo di esercizio, attraverso il c/c ad esso esclusivamente dedicato, consente di non ricorrere a verificatori esterni: al riguardo e' sufficiente la relazione del collegio sindacale o del revisore dei conti. Ove questi organi di verifica non sono obbligatori, e' sufficiente la relazione di un professionista esterno iscritto all'albo dei revisori dei conti.
Tutte le operazioni, salvo i casi di compensazione, devono trovare esplicita indicazione sui relativi documenti contabili e transitare per il c/c dedicato.
Alla fine di ciascun anno e comunque a conclusione delle operazioni inerenti l'annualita' considerata, il fondo di esercizio deve azzerarsi.
Eventuali residui attivi, potranno essere trasferiti nel fondo istituito per l'annualita' successiva, senza che cio' comporti variazione del programma.
I bolli e le competenze vanno stornati.
Ogni movimentazione deve essere chiaramente specificata con l'indicazione degli estremi relativi all'operazione stessa (tipologia e/o descrizione, beneficiario ed ordinante) e deve essere registrata, anche contabilmente, con data e valuta entro e non oltre il 15 febbraio successivo alla chiusura dell'annualita' di riferimento.
Il pagamento dei beni strumentali con prestiti cambiari e' consentito a condizione che il pagamento delle cambiali in scadenza avvenga entro il predetto termine del 15 febbraio.
Nel caso di spese non separabili tra quelle relative all'attivita' ordinaria e quelle relative al programma operativo e comunque effettuate sul conto corrente ordinario, e' autorizzato il trasferimento dal conto corrente dedicato a quello ordinario delle somme di competenza del programma operativo, previa predisposizione della documentazione esplicativa a supporto.
In fase di rendicontazione deve essere allegato il prospetto che elenca i versamenti nel c/c dedicato.
I termini del 15 febbraio come dianzi definiti sono prorogati al 30 aprile in caso di spese programmate ma non sostenute, per le quali l'OP ha dimostrato la presenza delle condizioni previste al paragrafo 3 dell'art. 69 del regolamento.
Le AOP che presentano un programma operativo totale o parziale gestiscono i fondi di esercizio ad esse trasferiti dalle OP, attraverso un conto dedicato, al quale si applicano mutatis mutandis le regole del presente punto.
Per le OP che delegano per intero la gestione del fondo di esercizio ad una AOP, la regione competente decide in merito all'obbligo di tenuta di un conto corrente dedicato, fatta salva la tracciabilita' dei flussi finanziari dell'OP da e verso i propri soci e la AOP. 24.1. Prelievi dal conto corrente dedicato.
a) Rimborso di spese sostenute direttamente dai soci: puo' essere effettuato mediante a/b o bonifico bancario o postale a favore del socio che ne fa richiesta. Il rimborso puo' essere anche cumulato alle somme liquidate per i prodotti conferiti e puo' essere effettuato mediante compensazione autorizzata dal socio con i contributi finanziari spettanti alla OP o alla AOP. In ogni caso le operazioni di rimborso e/o di compensazione dei pagamenti devono essere puntualmente documentate.
b) Pagamenti di spese sostenute direttamente dalla OP: possono essere utilizzate le risorse disponibili del conto corrente dedicato, ovvero, le risorse di altro conto corrente, con successivo ristorno al conto corrente dedicato. 24.2. Versamenti sul conto corrente dedicato.
a) Anticipi ed acconti comunitari ricevuti: gli anticipi non vanno considerati come fondi in diminuzione della contribuzione dei soci.
b) Contributi finanziari dei soci: tali contributi possono essere versati direttamente dai soci anche mediante compensazione autorizzata con le somme da liquidare ai soci, stessi relative ai prodotti conferiti, ovvero mediante compensazione con gli importi relativi a rimborsi spese.
c) Contributi finanziari da parte delle OP o delle AOP.
d) Versamenti da parte della OP o della AOP o dei soci aderenti, a titolo di anticipazione, in attesa del saldo comunitario richiesto, e dell'eventuale aiuto nazionale aggiuntivo, possono essere effettuati per evitare il ricorso allo scoperto oneroso e successivamente prelevati al momento dell'incasso del contributo comunitario.
I versamenti devono essere fatti entro il 15 febbraio, ovvero entro il 30 aprile in caso di applicazione dell'art. 69, paragrafo 3, del regolamento.
Tutte le operazioni sopraindicate dovranno essere evidenziate in contabilita'. 25. Sorveglianza e valutazione intermedia dei programmi esecutivi
annuali.
Le OP garantiscono la sorveglianza e la valutazione di programmi operativi avvalendosi degli indicatori comuni di rendimento previsti all'art. 125 del regolamento e di altri eventuali indicatori supplementari indicati nella Strategia nazionale. A tal fine devono istituire un sistema di raccolta, registrazione e conservazione di tutti i dati utili.
La sorveglianza e' svolta mediante l'uso degli indicatori finanziari, di prodotto e di risultato e deve consentire di valutare i progressi compiuti per il perseguimento degli obiettivi del programma operativo, verificando la qualita' dell'esecuzione, individuando le eventuali misure correttive, svolgendo le necessarie comunicazioni inerenti l'esecuzione del programma.
La sorveglianza e' un processo continuo che inizia con l'avvio del programma operativo e termina con la conclusione delle attivita', pertanto deve essere svolta ogni anno e accompagna la relazione annuale.
La valutazione intermedia dei programmi operativi pluriennali intende esaminare il livello di utilizzazione delle risorse finanziarie e l'efficacia e l'efficienza del programma operativo, nonche' valutare i progressi compiuti in rapporto agli obiettivi generali del programma grazie all'utilizzo degli indicatori comuni iniziali e di impatto.
La valutazione intermedia accompagna la rendicontazione del secondo anno, in caso di programmi triennali e la rendicontazione del terzo anno, negli altri casi.
La valutazione puo' essere condotta con il supporto di una qualificata consulenza esterna alla OP i cui costi ricadono nell'ambito delle spese generali. 26. Relazioni delle OP.
Le OP sono tenute alla predisposizione delle seguenti relazioni, sulla base delle indicazioni e della modulistica fornite dall'AGEA:
1) relazione annuale: accompagna la richiesta di erogazione degli aiuti a saldo a valere sul programma esecutivo annuale;
2) relazione finale: accompagna il programma operativo pluriennale alla sua conclusione;
3) relazione di valutazione intermedia.
La relazione annuale accompagna la domanda di aiuto a saldo, relativamente all'esecuzione del programma annuale. Anche al fine di consentire la predisposizione della relazione annuale che l'AGEA deve presentare alla Commissione ai sensi dell'art. 97, lettera b) del regolamento, essa specifica almeno quanto segue:
a) informazioni sulla base sociale (tutte le persone giuridiche o loro parti chiaramente definite e tutte le filiali interessate; numero di aderenti (distinti tra produttori e non produttori); variazioni verificatesi nel corso dell'anno;
b) prodotti trattati e descrizione dei prodotti finiti venduti;
c) gestione del fondo di esercizio: importo complessivo dei contributi della Comunita', dello Stato membro (eventuale aiuto nazionale), dell'OP e degli aderenti; entita' dell'aiuto finanziario comunitario ai sensi 103-quinques del regolamento (CE) n. 1234/2007;
d) valore della produzione commercializzata: totale e scomposto tra le regioni in cui e' stata realizzata e tra le varie persone giuridiche che costituiscono l'OP o l'AOP;
e) volume di prodotti ritirati dal mercato, distinto per prodotto e per mese;
f) le informazioni relative ai risultati dell'attivita' di sorveglianza basate, se del caso, sugli indicatori comuni di prodotto e di risultato cosi' come indicati nell'allegato VIII del regolamento, nonche' sugli eventuali indicatori supplementari di prodotto e di risultato previsti dalla Strategia nazionale;
g) una sintesi dei problemi incontrati nell'esecuzione del programma operativo e delle misure adottate per garantire la qualita' e l'efficacia della sua attuazione;
h) le modalita' di adempimento della Disciplina ambientale;
i) le attivita' predisposte per la difesa dell'ambiente in caso di realizzazione di investimenti che comportano un accresciuto impatto ambientale;
j) le modalita' di gestione delle azioni svolte in materia di prevenzione e gestione delle crisi;
k) le eventuali modifiche effettuate e approvate dalle competenti autorita';
l) le discrepanze tra gli aiuti stimati e quelli richiesti.
Nell'ultimo anno di attuazione di un programma operativo pluriennale, la relazione annuale e' sostituita dalla relazione finale, finalizzata a mettere in evidenza tra l'altro:
a) il grado di raggiungimento degli obiettivi del programma operativo pluriennale, anche evidenziando i vari aggiustamenti rispetto al programma iniziale;
b) i fattori che hanno contribuito al successo o all'eventuale insuccesso dell'esecuzione del programma;
c) i fattori che sono stati presi in considerazione o lo saranno, per i successivi programmi operativi. 27. Comunicazioni.
Le OP sono tenute a trasmettere tutte le informazioni previste dai regolamenti n. 543/2011 e n. 1234/2007, necessarie alle attivita' di competenza delle regioni, degli organismi pagatori, dell'AGEA e del Ministero, nei modi e nei tempi stabiliti dalle predette amministrazioni.
In caso di inadempienza, la regione competente, se del caso anche su segnalazione dell'Organismo pagatore o del Ministero, diffida l'organizzazione dei produttori e se l'inadempienza permane, sospende senza indugi il riconoscimento, in applicazione dell'art. 96, paragrafo 5, del regolamento. 28. Controlli sull'esecuzione dei programmi operativi.
Per consentire l'esecuzione dei controlli richiamati all'art. 18 del decreto, le OP devono mettere a disposizione degli incaricati del controllo tutti gli elementi utili ad esercitare le verifiche, anche quelle in corso d'opera.
Per i programmi operativi che interessano produttori operanti in altre regioni, l'Organismo pagatore responsabile del controllo del programma, puo' effettuare gli eventuali accertamenti anche avvalendosi di soggetti dallo stesso delegati.
All'inizio di ciascun anno, l'Organismo pagatore provvede alla determinazione del campione indicativo di OP e AOP da sottoporre a controllo. A tal fine l'Organismo pagatore predispone un'analisi dei rischi, sulla base degli elementi indicati dall'art. 106 del regolamento e dei criteri stabiliti dall'AGEA, nonche' di elementi rispondenti alle specifiche realta' regionali.
L'Organismo pagatore dispone, ove necessario, anche verifiche e sopralluoghi in corso d'opera di ciascuna annualita' dei programmi.
Gli organismi pagatori possono richiedere chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione presentata dalle OP.
I controlli dovranno essere orientati anche ad accertare l'eventuale esistenza di condizioni create artificialmente allo scopo di percepire aiuti comunitari per trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno
La liquidazione del saldo annuale e' subordinata all'esito degli accertamenti svolti, anche in relazione ai rapporti con il regime di aiuti allo sviluppo rurale.
Gli Organismi pagatori comunicano alle regioni interessate gli esiti delle verifiche sul corretto utilizzo dei finanziamenti pubblici, erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del regolamento, da parte delle OP, anche ai fini di una eventuale revoca o sospensione del riconoscimento. 29. Le condizioni di equilibrio.
Fermi restando i limiti stabiliti nella regolamentazione comunitaria, a ciascuna misura, cosi' come definite nella Strategia nazionale (tavola 3.1 del capitolo «obiettivi e strumenti dei programmi operativi, indicatori di rendimento») non puo' essere destinata una quota superiore al 70% dell'intero Fondo di esercizio.
Le condizioni di equilibrio non si applicano all'AFN.

PARTE C
Interventi e spese ammissibili
nei programmi operativi delle OP AOP
30. Le indicazioni strategiche per gli interventi e spese
ammissibili.

Tutte le tipologie di spesa sono potenzialmente ammissibili a contributo, tranne quelle espressamente indicate come «Spese non sovvenzionabili» nell'allegato VIII del regolamento, nonche' quelle altrimenti escluse dai regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale e regionale.
Ciascuna OP, nell'ambito della propria discrezionalita' e specificita', e in coerenza con le politiche regionali, ha quindi facolta' di individuare gli interventi che maggiormente consentono di realizzare gli obiettivi previsti dalla regolamentazione comunitaria e dalla Strategia nazionale.
L'elenco degli interventi individuato nel presente documento, non e' esaustivo, pertanto, le regioni hanno la facolta', per evidenti e giustificati motivi e nel rispetto dei regolamenti comunitari e della Strategia nazionale, sia di integrare tale elenco attraverso la definizione di nuove voci di spesa coerenti con il regolamento (con esclusione delle azioni ambientali ed utilizzando la metodologia descritta per analoghi interventi), sia di definire importi forfettari e valori massimi superiori. In tal caso, le regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero, per le valutazioni di competenza in merito all'ammissibilita' degli interventi, le determinazioni assunte.
Le indicazioni strategiche per gli interventi sono contenute nella Strategia nazionale.
Tra le spese ammissibili si indicano:
a) spese per investimenti:
strutture e impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione e altri investimenti agro-aziendali;
impianti delle specie ortofrutticole aventi carattere pluriennale;
macchinari ed attrezzature;
b) spese generali di produzione (nei limiti dell'allegato IX al regolamento);
c) spese per mezzi tecnici;
d) spese di personale (nei limiti dell'allegato IX al regolamento);
e) spese per acquisizione servizi;
f) spese generali.
Per gli investimenti sopra specificati effettuati presso i soci, deve essere predisposta una specifica convenzione per la loro gestione, contenente le seguenti condizioni minime:
impegno del socio a non alienare le strutture per un periodo non inferiore a cinque anni in caso di beni mobili, e a dieci anni in caso di immobilizzazioni (per gli impianti di colture poliennali il termine puo' essere ridotto in funzione del ciclo biologico della specie);
impegno del socio a restituire all'OP l'oggetto dell'investimento (o il suo valore residuo), in caso di:
recesso, ad eccezione che il socio che recede non transiti in altra OP o costituisca egli stesso una nuova OP;
scioglimento della societa' (per i produttori organizzati in forma societaria);
alienazione e/o fusione delle aziende senza che il nuovo soggetto subentri nella qualita' di socio della OP;
modalita' di eventuale utilizzazione associata degli investimenti, compatibilmente con la loro potenzialita', per soddisfare temporanee esigenze produttive e/o commerciali della OP.
Gli investimenti possono essere sostituiti prima del periodo di ammortamento fiscale, a condizione che il valore residuo o di alienazione sia detratto dal costo della sostituzione o inserito nel Fondo di esercizio in detrazione dei contributi dei soci o dell'OP. 31. Criteri di demarcazione tra OCM e sviluppo rurale.
Per i criteri di demarcazione tra medesime spese potenzialmente ammissibili nell'ambito dell'OCM e del regime sullo sviluppo rurale (piano di sviluppo nazionale e nei piani di sviluppo regionali, vigenti al momento della presentazione dei programmi operativi) si fa riferimento alle disposizioni contenute nella Strategia nazionale.
I criteri di demarcazione sono quelli vigenti al momento della presentazione dei programmi operativi o della loro modifica annuale ai sensi dell'art. 65 del regolamento.
Ai fini dell'individuazione dell'impianto normativo di competenza si terra' conto dell'ubicazione dell'azienda dove e' situato l'investimento.
Per gli investimenti effettuati direttamente dai soci, l'OP comunica alla regione competente e a quella dove e' realizzato l'investimento il nominativo del socio, il CUAA (codice unico di identificazione azienda agricola) e le fatture relative oggetto di rimborso a carico del fondo di esercizio. Non rientrano in tale ambito i rimborsi forfettari previsti dalle presenti disposizioni. 32. Congruita' degli interventi di spesa.
La congruita' della spesa in fase di rendicontazione e' determinata:
a) per le immobilizzazioni fisiche e per gli impianti dei frutteti (compreso il materiale vivaistico), in base al prezziario regionale, se esistente, eventualmente integrato da specifiche indicazioni della regione in cui e' localizzato l'investimento, altrimenti con il ricorso al metodo della comparazione dei tre preventivi se l'importo dell'investimento e' superiore a 50.000,00 euro;
b) per gli impianti, le macchine e le attrezzature, di importo superiore a 50.000,00 euro, mediante il metodo comparativo di tre preventivi di spesa. Tale criterio non si applica al materiale d'occasione;
c) per i mezzi tecnici, servizi e spese di personale, in base ai parametri tecnico-finanziari, oppure eventuali criteri guida, indicati nelle presenti procedure e nella Disciplina ambientale, ove pertinente.
Per i casi in cui sono previsti tre preventivi, viene riconosciuta la spesa del preventivo piu' basso, salvo casi debitamente giustificati.
La regione puo' accettare un numero inferiore a tre preventivi solo in caso di comprovata impossibilita' al rispetto della norma generale
Analogamente al noleggio, il sostegno economico per i costi di locazione di strutture e/o attrezzature in alternativa all'acquisto e' ammissibile a condizione che il beneficiario fornisca la dimostrazione della convenienza economica della scelta. 33. Investimenti o interventi pluriennali. 33.1. Investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione, la
trasformazione e la commercializzazione.
Le immobilizzazioni materiali ammissibili in questo contesto, sono riconducibili a:
a) alla costruzione, l'acquisizione o il miglioramento degli impianti di lavorazione e commercializzazione, fornitura di servizi ai soci (condizionamento, frigoconservazione, stoccaggio, piattaforme logistiche, trasformazione, ecc.), compresi i locali amministrativi di dimensioni proporzionalmente congrue e coerenti con le attivita' di lavorazione e commercializzazione;
b) all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualita' e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme ISO piu' avanzate, all'acquisto o leasing di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato; all'acquisto di contenitori (es. bins) per movimentazione interna, conferimento e stoccaggio. Relativamente agli investimenti in mezzi di trasporto per la distribuzione e la commercializzazione, non finanziabili, possono essere ammessi a finanziamento, ai sensi dell'allegato XI del regolamento, solo gli accessori per il trasporto frigorifero o in atmosfera controllata, ovvero il costo differenziale tra un mezzo gia' equipaggiato e lo stesso mezzo in versione base.
In caso di affidamento del servizio di trasporto a ditte esterne, ancorche' siano utilizzati mezzi accessoriati con frigo o atmosfera controllata, nessun costo puo' essere ammesso a finanziamento nell'ambito del programma operativo.
Gli investimenti in mezzi di trasporto interno possono essere finanziabili previa autorizzazione della regione e a condizione che prima dell'acquisto l'organizzazione di produttori fornisca le dovute giustificazioni e garanzie, circa l'uso degli investimenti esclusivamente a fini di trasporto interno.
Gli investimenti previsti nella Disciplina ambientale devono rispettare, il requisito essenziale della verificabilita' e misurabilita' del miglioramento dell'impatto ambientale, cosi' come descritto nella stessa Disciplina ambientale.
Le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri, agronomi, ecc. e consulenti, studi di fattibilita', acquisizione di licenze, fino ad un massimo del 6 % dei costi di cui alla lettera a).
Le immobilizzazioni immateriali ammissibili non possono superare il 25% dell'investimento complessivo ammissibile.
Ove non diversamente indicato, gli importi ammissibili per gli investimenti e gli interventi pluriennali, sono quantificati nella circolare ministeriale n. 6152 del 24 dicembre 2008 e successive modifiche e aggiornamenti. 33.2. Investimenti arborei o per le colture perenni.
Le categorie di spesa rendicontabili in questa categoria di investimenti sono:
a) espianto e attivita' connesse;
b) messa a dimora delle piante con attivita' connesse (livellamento, squadro, apertura di buche, apposizione di pali, fili e sostegni in genere, posa in opera di impianti di irrigazione ecc.);
c) acquisto di materiale vivaistico o propagativo, che deve essere garantito e certificato, o comunque controllato sotto il profilo sanitario da un organismo ufficiale;
d) Royalties connesse al costo delle piante della varieta' brevettata e Royalties stabilite dal costitutore del brevetto sulla superficie investita.
Non sono ammissibili a contributo superfici frutticole inferiori a 1.000 mq o per un numero di piante della stessa specie inferiore a 100.
Qualora sia fatto ricorso al metodo comparativo, o nel caso di investimenti inferiori a 50.000,00 euro, la spesa massima ammissibile per ettaro, per ciascuna delle categorie di spesa previste, deve essere contenuta entro i valori massimi previsti nella circolare ministeriale n. 6152 del 24 dicembre 2008 e successive modifiche e aggiornamenti, salvo motivata, diversa determinazione della regione. 33.3. Impianti, macchinari e attrezzature.
Sono ammissibili gli impianti e le attrezzature necessari alla realizzazione del programma operativo, compresi gli impianti e le attrezzate acquistate direttamente dall'OP per le attivita' di servizio svolte a favore dei soci.
Relativamente alle macchine ed attrezzature per le operazioni colturali, sono escluse dal finanziamento quelle di carattere generico quali, trattori, aratri, rimorchi, ecc.
Sono ammissibili invece macchine agricole con carattere innovativo tale da apportare miglioramenti tecnici all'interno di processi produttivi esistenti, finalizzati a facilitare il rinnovamento del parco macchine in funzione della riduzione dei costi di gestione, del miglioramento della qualita' dei prodotti e del rispetto dell'ambiente.
Il miglioramento delle prestazioni deve essere rispetto alla situazione originaria.
Le regioni potranno valutare l'ammissibilita' di macchine generiche, nella misura in cui sono rilevabili specifiche caratteristiche tecniche che le rendano idonee ad un uso specifico nelle coltivazioni ortofrutticole. 33.3.1. Impianti antigrandine.
Per la realizzazione di impianti antigrandine vengono ammesse a contributo spese relative alle reti e alle strutture portanti. 33.3.2. Strutture di protezione serre e assimilate.
Sono ammissibili sistemi di protezione unicamente se costituiti da materiali di copertura innovativi rispondenti alla norma UNI EN 13206, di:
strutture tipo serre, senza alcun vincolo di altezza,
produzioni in pieno campo delle colture annuali e perenni, sia orticole che frutticole.
La durata della plastica deve essere dimostrata almeno pari a due anni. In caso contrario, la spesa puo' essere rendicontabile nelle spese dei mezzi tecnici di cui al punto 38.4.
Gli importi massimi ammissibili sono riportati nella circolare ministeriale n. 6152 del 24 dicembre 2008 e successive modifiche e aggiornamenti.
L'obiettivo e' il conseguimento dei seguenti benefici:
riduzione del rischio di mancato raccolto;
miglioramento della produttivita' e della qualita'.
Sono ammissibili, quindi, tutte le spese sostenute per l'acquisto della componentistica necessaria alla messa in opera delle strutture di protezione 34. Spese generali di produzione.
Le spese generali di produzione sono escluse dal finanziamento, ad eccezione di quelle espressamente autorizzate ed indicate al punto 1 dell'allegato IX al regolamento.
Trattasi di spese volte a perseguire particolari obiettivi o particolari metodologie di produzione.
Sono finanziabili solo le spese specifiche, ovvero i costi aggiuntivi sostenuti rispetto a quelli tradizionali (ordinari), al netto di eventuali risparmi e guadagni conseguiti.
Talune spese riconducibili ad attivita' ambientali sono finanziabili sulla base degli importi forfetari come stabilito nella Disciplina ambientale.
Ove non diversamente indicato, gli importi ammissibili per le spese generali di produzione sono quantificati nella circolare ministeriale n. 6152 del 24 dicembre 2008 e successive modifiche e aggiornamenti. 34.1. Doppia raccolta per le castagne e le nocciole.
Sono ammissibili i costi aggiuntivi per le nocciole e per le castagne, relativi al secondo intervento di raccolta, dove questa e' ordinariamente eseguita in unica soluzione. 34.2. Spese per miglioramento e innovazione nella tecnica colturale.
L'attuazione di tecniche colturali specifiche rivolte al miglioramento qualitativo e ambientale delle produzioni ortofrutticole possono essere ammesse a contribuzione relativamente ai maggiori oneri sostenuti. 34.3. Imbianchimento per colture orticole.
Sono ammissibili a rendiconto le spese sostenute per talune piante orticole, qualora l'imbianchimento non rappresenta la tecnica ordinaria. 34.4. Arrossamento in melaio della mela annurca.
Al fine di incentivare il recupero della tecnica originaria dell'arrossamento della mela annurca in melaio, da parte delle aziende che utilizzano il trattamento chimico ante-raccolta, con diminuzione dei costi, ma con scadimento delle caratteristiche qualitative, sono ammissibili a finanziamento le spese per l'arrossamento del prodotto in melaio. 34.5. Spese massime ammissibili per tecniche colturali migliorative
su orticole in coltura protetta.
L'attuazione di tecniche colturali migliorative su piante ortive in coltura protetta, possono essere ammesse a contribuzione.
Per coltura protetta si intendono le varie forme di protezione della coltura anche relative ad una sola parte del ciclo.
L'ammissibilita' all'aiuto e subordinata alla durata minima della coltivazione: 7 mesi per le solanacee e 6 mesi per le cucurbitacee. Per la verifica del rispetto di tale periodo si terra' conto della data dei trapianti e della data dell'ultimo conferimento dei prodotti.
Qualora il ciclo produttivo interessi due annualita' del programma operativo, al fine di avere la certezza del rispetto della durata minima della coltivazione i costi di tale intervento saranno imputati all'annualita' del programma operativo in cui termina il ciclo produttivo. 34.6. Ricerca e produzione sperimentale.
La percentuale di spesa per le attivita' di «ricerca e produzione sperimentale» non puo' essere superione al 10% del fondo di esercizio.
Potranno essere finanziate con i programmi operativi solo le attivita' di ricerca e produzione sperimentale volte al «trasferimento delle conoscenze» alle imprese ortofrutticole, direttamente o indirettamente coinvolte con le OP, finalizzate al perseguimento delle attivita' che la normativa comunitaria e nazionale attribuisce alle organizzazioni dei produttori.
In nessun caso potranno essere finanziate attivita' di ricerca pura non finalizzata all'ottenimento di un vantaggio tangibile e diretto (in termini di risultato o di conoscenza) per le OP e la predisposizione del progetto sperimentale deve prevedere prioritariamente il trasferimento dei risultati sui processi operativi: produttivi, gestionali ecc. delle OP.
Le attivita' di ricerca e' sperimentazione dovranno essere coadiuvate/coordinate da un istituto di ricerca pubblico al fine di assicurare la relativa professionalita' nelle attivita' proposte.
Le OP dovranno presentare un progetto di attivita' da cui si evincano almeno i seguenti elementi:
finalita' ed obiettivi;
soggetti coinvolti;
descrizione dei benefici potenziali per l'OP;
il significativo coinvolgimento dell'OP;
elenco dettagliato delle attivita' per le quali e' richiesto il contributo e dei soggetti che sostengono le spese;
timing progettuale. 34.7. Spese per analisi.
Il controllo del processo di produzione primaria e di trasformazione industriale, nonche' le verifiche dei parametri igienico sanitari, microbiologici, qualitativi e organolettici dei prodotti rappresentano un aspetto strategico per la loro collocazione commerciale.
In conformita' all'allegato IX, punto 1, sesto trattino, le analisi che possono essere ammissibili nell'ambito delle spese di produzione dei programmi operativi attengono a:
a) analisi residui di fitofarmaci, sulle produzioni delle aziende agricole socie, nel rispetto delle prescrizioni minimali di 1 campione ogni 5.000 q.li di prodotto fresco ovvero 1 campione ogni 10.000 q.li di prodotto destinato alla trasformazione o di prodotto trasformato.
Le regioni possono determinare prescrizioni minimali piu' elevate.
Le analisi dei residui da fitofarmaci devono essere svolte da laboratori accreditati o in fase di accreditamento da parte degli enti di accreditamento nazionali ed europei. analisi dei residui di fitofarmaci su matrice vegetale (foglie, rami);
b) analisi dei nitrati su matrice vegetale;
c) analisi per la determinazione di parametri microbiologici, qualitativi, organolettici sulle produzioni fresche e trasformate.
La spesa e' documentata con la presentazione della fattura.
Altresi', in conformita' a quanto stabilito al capitolo 6, punto 5, della Disciplina ambientale, le analisi effettuate a supporto di un intervento ambientale, ove previste, possono essere rendicontate nell'ambito della disciplina ambientale stessa. 35. Mezzi tecnici.
Ove non diversamente indicato, gli importi ammissibili per i mezzi tecnici, sono quantificati nella circolare ministeriale n. 6152 del 24 dicembre 2008 e successive modifiche e aggiornamenti. 35.1. Condizioni di ammissibilita' delle spese sul material plastico.
Il contributo sul materiale plastico, ove previsto, e' erogato a condizione che l'OP dimostri di avere smaltito o recuperato tale materiale conformemente alla normativa vigente ovvero si impegni ad operare in tal senso qualora il materiale plastico resta in opera per un periodo successivo alla liquidazione del contributo. 35.2. Materiali agro tessili.
Sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto e la messa in opera dei seguenti materiali agro tessili:
Tessuto non tessuto (TNT);
reti frangivento, utilizzate per l'attenuazione degli effetti meccanici del vento, per la riduzione dell'evaporazione e della traspirazione dell'acqua dal suolo, per il controllo delle brinate e delle gelate originate da afflussi di aria fredda. 35.3. Tunnel a durata breve.
Sono ammissibili sistemi di protezione di piante in pieno campo, con durata della plastica inferiore ai due anni.
Possono essere rendicontate spese sia per l'acquisto del materiale che per la deposizione, i cui costi sono contabilizzati mediante le ore effettive di lavoro. 35.4. Ali gocciolanti per la microirrigazione.
Sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di ali gocciolanti leggere per la microirrigazione.
Il costo massimo ammesso viene espresso in €/ha in rapporto allo sviluppo lineare delle ali gocciolanti ed alla loro sezione. 36. Personale.
Il programma operativo puo' prevedere il ricorso a personale qualificato per l'espletamento di interventi specifici finalizzati:
a) all'assistenza tecnica per il miglioramento/mantenimento di un elevato livello di qualita' dei prodotti, nonche' per la protezione dell'ambiente;
b) all'assistenza tecnica per il miglioramento della commercializzazione.
A tal fine l'OP dovra' disporre di un apposito servizio di assistenza tecnica che preveda l'impiego di figure specialistiche in grado di gestire le produzioni, durante tutte le fasi di coltivazione e di lavorazione, e permettere la loro collocazione nel circuito commerciale.
Il personale qualificato puo' essere sia interno che esterno.
Qualora il programma preveda il ricorso a personale interno dipendente della OP, della AOP, o della filiale come definita dall'art. 50, paragrafo 9 del regolamento, (con esclusione dei componenti di organi statutari),tale personale deve essere incaricato dal relativo rappresentante legale mediante specifica lettera, nella quale sono indicati gli ambiti professionali richiesti, gli obiettivi del lavoro e i risultati attesi. A tal fine l'OP, la AOP o la filale, predispone un idoneo sistema di registrazione del tempo di lavoro prestato.
Le spese sostenute sono cumulabili, anche in capo allo stessa figura professionale o tecnico incaricato, per il quale rimane vigente il valore massimo del corrispettivo specificato ai punti 39.1, 39.2, 39.3.
Le spese per il personale devono essere documentate da:
buste paghe, corredate di giustificativi di pagamento degli oneri a carico del dipendente e del datore di lavoro;
fatture emesse nei termini di legge;
documenti equipollenti, soprattutto in caso di contratti a progetto e similari. 36.1. Assistenza tecnica per migliorare o mantenere un elevato
livello di protezione dell'ambiente.
Per la determinazione delle spese di assistenza tecnica viene stabilita una spesa massima ammissibile per «ettaro equivalente».
Eventuali importi superiori devono essere adeguatamente giustificati dalle amministrazioni regionali.
Gli ettari equivalenti esprimono una valutazione quali-quantitativa (tenendo conto delle specificita' di coltura, norma applicata e superficie aziendale) dell'attivita' di assistenza tecnica agronomica e si ottengono secondo la procedura riportata nella circolare ministeriale n. 6152 del 24 dicembre 2008 e successive modifiche e aggiornamenti.
La spesa massima per un tecnico impiegato a tempo pieno e' ammessa fino ad un massimo di € 43.000,00 e onnicomprensiva di tutte le spese connesse all'esercizio dell'attivita' di assistenza tecnica (retribuzioni, oneri connessi, straordinari, rimborsi di missioni, percorrenze, vitto e alloggio).
In ogni caso, ad ogni tecnico non possono essere assegnate piu' di 50 aziende agricole o una superficie di ettari equivalenti superiore a 450.
Per le aziende che producono funghi e' prevista una specifica figura professionale - «Tecnico di assistenza alla coltivazione dei funghi» - per la quale non viene applicato il calcolo degli ettari equivalenti.
L'importo ammesso per un tecnico e' pari ad un massimo di euro 43.000,00/annue rapportate al periodo di lavoro, ogni 30.000 mq di superficie di coltivazione, ottenuta moltiplicando la superficie di coltivazione per il numero di cicli annui di produzione.
La spesa massima ammissibile e' onnicomprensiva di tutte le spese connesse all'esercizio dell'attivita'. 36.2. Assistenza tecnica per migliorare o mantenere un elevato
livello di qualita' dei prodotti.
Sono ammissibili a contributo i costi sostenuti per le figure professionali addette al miglioramento qualitativo delle produzioni e al controllo delle procedure di produzione, conferimento, selezione, lavorazione, logistica nell'ambito dei centri di lavorazione.
La spesa massima ammissibile, per un i tecnici specialisti afferenti ad una delle figure professionali ammissibili e' pari a € 43.000,00 unita'/annuo, ivi incluse tutte le spese connesse allo svolgimento delle relative funzioni.
Nel caso di personale che viene utilizzato anche a tempo parziale la retribuzione sara' calcolata in base alle giornate di lavoro effettuate nel periodo considerato, rapportato ad anno per i parametri che precedono.
Il numero degli addetti necessari alla OP sono correlati a valori minimi - espressi in tonnellate minime gestite - sotto i quali non e' accettata l'introduzione di un tecnico.
La contemporanea ammissibilita' delle figure identificate e' giustificata in quelle strutture che commercializzano un quantitativo superiore alle 12.000 tonnellate di prodotti ortofrutticoli freschi oggetto di riconoscimento per le strutture che non, raggiungono il predetto parametro, il numero di persone o la spesa saranno ridotti in quota proporzionale.
Gli ortaggi, considerati prodotti altamente deperibili, che presentano particolari problematiche sia in fase di lavorazione e conservazione che di commercializzazione e trasformazione, necessitano di controlli piu' incisivi. In tal casi il quantitativo a carico di ogni singolo addetto deve essere diminuito del 25% (sono esclusi, meloni, cocomeri, cipolle, pomodoro e altre orticole da industria).
Una riduzione del 50% deve essere, invece prevista per le ciliegie, le fragole, pomodoro tipo ciliegino.
Per i prodotti di IV gamma, per la frutta in guscio e per i funghi la riduzione puo' essere del 75%.
Per altre produzioni le regioni, possono determinare specifici parametri di riduzione. 36.3. Assistenza tecnica per migliorare le condizioni di
commercializzazione - Tecnici di marketing.
I responsabili specialisti per il marketing, hanno il compito di supportare l'attivita' commerciale dell'OP attraverso l'introduzione di innovazioni di prodotto, innovazioni di immagine, ed approfondita conoscenza dei mercati o canali di destinazione del prodotto. Le relative spese sono ammissibili solo a condizione che l'OP dimostri che la loro attivita' consenta un reale miglioramento delle condizioni di commercializzazione.
A tal fine devono dimostrare di possedere un elevato livello di professionalita' necessaria a:
analizzare, diagnosticare e proporre tutte le iniziative necessarie alla valorizzazione della produzione inviata sul punto vendita;
realizzare i contatti con i responsabili dei punti vendita per gestire una politica di orientamento del prodotto verso i consumatori;
sviluppare e migliorare i contatti con i clienti;
attivare tutti gli interventi necessari a favorire lo sviluppo dei prodotti di qualita'.
Il loro numero dovra' essere determinato sulla base di un progetto di marketing che costituisce parte integrante del programma operativo.
Per ogni tecnico di marketing e' riconosciuta una spesa massima pari a € 52.000,00 annui/cadauno, compresi gli oneri connessi. 37. Gli interventi di natura ambientale.
Le disposizioni specifiche concernenti le misure ambientali sono contenute nel documento «Disciplina ambientale» parte integrante della Strategia nazionale, sulla quale la Commissione europea si e' positivamente espressa ai sensi dell'art. 103-septies, paragrafo 1, comma 2 del regolamento (CE) n. 1234/07.
Le spese ammissibili nell'ambito delle azioni ambientali, anche ai fini dell'eventuale rispetto della percentuale di spesa indicata all'art. 103-quater, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 1234/07, concernono:
la remunerazione dell'impegno ambientale (ove presente) derivante dall'attivazione di taluni interventi, individuato attraverso il maggiore costo, oltre il livello di obbligatorieta' fissato dalla legislazione nazionale o regionale;
le spese sostenute per la realizzazione degli investimenti, l'acquisto di mezzi tecnici e attrezzature.
L'assistenza tecnica a supporto della realizzazione degli interventi ambientali, non rappresenta di per se' stessa una azione ambientale, tuttavia laddove espressamente prevista dalla Disciplina ambientale, nelle schede descrittive delle azioni ambientali, puo' essere rendicontabile ai fini dell'importo complessivo delle spese ambientali, in misura rapportata agli ettari equivalenti interessati dall'azione.
Oltre al rispetto dei vincoli definiti nella Disciplina ambientale e in particolare nelle schede relative a ciascuna azione ammessa, le regioni devono accertare, sulla base di procedure dalle stesse definite, che non vi siano casi di sovra compensazione, ne' sovrapposizione di aiuti con il regime dello sviluppo rurale, in particolare con gli interventi dell'asse 2 dei PSR (Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale).
Ove non diversamente indicato, gli importi ammissibili per le spese di natura ambientale, sono quantificate nella circolare ministeriale n. 6152 del 24 dicembre 2008 e successive modifiche e aggiornamenti.
Gli investimenti, le attrezzature e i mezzi tecnici che non arrivano ai requisiti minimi definiti nelle relative schede della Disciplina ambientale (es: la riduzione minima del 25% del consumo di acqua rispetto al sistema pre-esistente, prevista per gli impianti di irrigazione), sono finanziabili negli specifici capitoli diversi dalle azioni ambientali. 37.1. La produzione integrata (rif. azione n. 1 della Disciplina
ambientale).
Il valore massimo per la remunerazione di questo impegno corrisponde a quello stabilito nel PSR della regione di riferimento.
Qualora l'impegno non sia stato definito a livello regionale, il valore massimo per la remunerazione corrisponde a quello stabilito nel PSN. 37.2. La produzione biologica (rif. azione n. 2 della Disciplina
ambientale).
Il valore massimo per la remunerazione di questo impegno corrisponde a quello stabilito nel PSR della regione di riferimento.
Qualora l'impegno non sia stato definito a livello regionale, il valore massimo per la remunerazione corrisponde a quello stabilito nel PSN. 37.3. Taratura delle irroratrici (rif. azione n. 3 della Disciplina
ambientale).
L'aiuto e' corrisposto una sola volta nell'arco del programma operativo e copre i costi della taratura. Hanno accesso all'intervento le aziende che non aderiscono alle misure agroambientali nell'ambito del PSR o dei programmi operativi.
Le operazioni di taratura delle irroratrici devono essere effettuate presso Centri di verifica appositamente istituiti.
La spesa e' ammessa a contributo nella misura massima indicata nella circolare ministeriale n. 6152 del 24 dicembre 2008 e successive modifiche e aggiornamenti. 37.4. Gestione ecologica dei rifiuti (rif. azione n. 4 della
Disciplina ambientale). Gestione dei rifiuti inorganici non pericolosi
Questo impegno e' relativo al maggiore costo sostenuto dall'azienda agricola per le operazioni connesse al trasporto verso la stazione di riutilizzo e/o riciclo. Gestione ecologica degli imballaggi
Le spese relative all'insieme degli interventi relativi gestione ecologica degli imballaggi, non possono in superare il 20% dell'intero costo del programma operativo annuale.

Acquisto di imballaggi aventi caratteristiche speciali

Il sostegno al maggior costo sostenuto per l'acquisto di imballaggi, che abbiano caratteristiche di riciclabilita' che vanno oltre quelle obbligatorie definite dalla legislazione e' ammissibile nel programma operativo, dove potra' essere rendicontato un importo unitario per ogni cassetta in cartone acquistata che sia certificata Bestack.

Riciclaggio di imballaggi riciclabili dopo l'uso

Sono ammissibili a contributo i costi aggiuntivi, oltre l'obbligo di legge, sostenuti direttamente ed indirettamente dall'OP (o dai suoi aderenti) collegati al processo di riciclaggio degli imballaggi dopo l'uso.
Sono considerati gli imballaggi in legno, in plastica e in carta o cartone, vetro e banda stagnata, destinati sia ai prodotti freschi che trasformati.

Imballaggi riutilizzabili

Il sistema che consente di riutilizzare piu' volte un imballaggio in plastica, permette, mediante la fornitura di alcuni servizi, di incrementare la vita utile di un imballaggio riducendo anche la quantita' di materiale avviato alle attivita' di riciclo, recupero o smaltimento
L'aiuto e' basato sul costo differenziale tra l'imballaggio ordinario e quello riutilizzabile,tenuto conto del numero di movimentazioni di quest'ultimo
Pertanto, potra' essere rendicontato l'importo forfettario per unita' di movimentazione, per ciascun tipo di imballaggio riutilizzabile.

Macchine compattatrici

La dotazione di compattatrici che riducono il volume degli imballaggi da inviare ai centri di recupero, consente di diminuire il numero dei trasporti, con evidenti benefici ambientali in termini di risparmio energetico e riduzione delle emissioni gassose.
L'aiuto e' commisurato all'entita' della spesa per l'acquisto della macchina, opportunamente ridotto per tener conto del risparmio conseguente la diminuzione dei trasporti.

Gestione dei rifiuti organici

L'intervento comporta la realizzazione di un ciclo completo di gestione dei residui organici e/o degli scarti organici attraverso una propria stazione di compostaggio, fino all'utilizzo e/o alla cessione/vendita del compost ottenuto o la compartecipazione operativa ad uno o piu' centri di compostaggio. 37.5. Realizzazione ed ammodernamento degli impianti di distribuzione
collettiva di fitofarmaci (rif. azione n. 5 della Disciplina
ambientale).
Sono finanziabili le spese per la realizzazione o all'ammodernamento di impianti per la distribuzione collettiva di fitofarmaci.
Per l'ammissibilita' della spesa e' necessario che l'OP disponga di un servizio di assistenza tecnica per la protezione dell'ambiente. 37.6. Messa in opera e ammodernamento di impianti di lavaggio
collettivi delle attrezzature per la distribuzione di fitofarmaci
(rif. azione n. 6 della Disciplina ambientale).
Sono finanziabili le spese per la realizzazione o all'ammodernamento di impianti per il lavaggio collettivo delle attrezzature di distribuzione di fitofarmaci e per il trattamento/riciclo dei relativi effluenti.
Per l'ammissibilita' della spesa e' necessario che l'OP disponga di un servizio di assistenza tecnica per la protezione dell'ambiente. 37.7. Utilizzo macchine di precisione nell'agricoltura (rif. azione
n. 7 della Disciplina ambientale).
I processi innovativi mediante l'introduzione di nuove macchine all'avanguardia della tecnica, finalizzate ad un contenimento dei quantitativi degli agrofarmaci, dei fertilizzanti, della risorsa idrica, ma anche alla diminuzione dei fattori impattanti sul suolo o sull'atmosfera, sono interventi finanziabili nell'ambito delle misure ambientali.
Rientrano in questo contesto, macchine quali quelle per la distribuzione dei fitofarmaci con PC, per la distribuzione dei fitofarmaci con PC e manica d'aria, quelle supportate da tecnologia informatica GPS, gli atomizzatori di nuova concezione ad aeroconvezione (KWH), ecc.
La remunerazione degli interventi e' commisurata al costo della macchina. 37.8. Utilizzo mezzi tecnici a basso impatto ambientale (rif. azione
n. 8 della Disciplina ambientale).
Sono possibili quattro diversi tipi di impegni:
1) telo biodegradabile per pacciamatura, telo per solarizzazione;
2) mezzi tecnici e agenti utilizzati per la confusione sessuale;
3) spese specifiche per prodotti e mezzi di lotta (feromoni e predatori, insetti utili, artropodi, funghi, batteri, virus e altri prodotti di origine biologica per la difesa, reti antinsetto) e agenti impollinatori (api e bombi);
4) macchine per diserbo con mezzi fisici (es. pirodiserbo);
1a) pacciamatura con telo biodegadabile.
Per la pacciamatura, sia delle colture annuali che pluriennali, in pieno campo e in coltura protetta, sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto del film.
Inoltre e' remunerabile il maggiore costo, rispetto alla tecnica normalmente applicata che non prevede il ricorso a tali tipologie di materiali, sostenuto dall'azienda agricola per le operazioni di esecuzione della tecnica di pacciamatura, considerate anche le minori spese conseguenti.
Le spese sostenute sullo stesso terreno per una coltura ripetuta sono ammissibili;
1b) telo per solarizzazione.
Per la pratica della solarizzazione, effettuata sia in coltura protetta che in pieno campo, sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto del telo, per un solo intervento nell'arco dell'anno solare.
Inoltre e' remunerabile il maggiore costo rispetto alla tecnica normalmente applicata che non prevede il ricorso a tali tipologie di materiali sostenuto dall'azienda agricola per le operazioni di esecuzione della tecnica di solarizzazione, considerate anche le minori spese conseguenti;
2) mezzi tecnici e agenti per la confusione sessuale.
Sono ammissibili a rendiconto le spese sostenute per l'acquisto di mezzi tecnici (dispenser e affini, trappole sessuali per il controllo, ecc.).
Inoltre e' remunerabile il maggiore costo rispetto all'esclusivo utilizzo di trattamenti chimici, sostenuto dall'azienda agricola per la gestione (manodopera aziendale) della tecnica della confusione sessuale nei frutteti;
3) prodotti e mezzi di lotta (feromoni e predatori) e agenti impollinatori.
Sono ammissibili a rendiconto, le spese sostenute per mezzi di difesa biologica, reti antinsetto ed agenti di impollinazione relativamente all'acquisto di materiale specifico e complementare (insetti utili, artropodi, funghi, batteri, virus e altri prodotti di origine biologica nella difesa ed api e bombi per impollinazione delle colture).
Inoltre e' remunerabile il maggiore costo sostenuto rispetto alla tecnica ordinariamente applicata nella difesa fitosanitaria delle colture frutticole e orticole che prevede l'esclusivo ricorso a trattamenti chimici. Il maggiore costo e' riferito ai costi aggiuntivi sostenuti dall'azienda agricola per l'utilizzo degli organismi utili considerate anche le minori spese conseguenti;
4) macchine per diserbo con mezzi fisici.
Per questi tipi di macchine viene riconosciuto il costo di acquisto.
Relativamente ai mezzi tecnici di cui ai punti 1, 2 e 3, si precisa che il loro sostegno non e' compatibile con gli interventi 1 e 2 della Disciplina ambientale (produzione integrata e difesa integrata), qualora i disciplinari o le linee guida di detti interventi prevedono l'utilizzo dei medesimi mezzi tecnici. 37.9. Utilizzo di piante orticole innestate (rif. azione n. 9 della
Disciplina ambientale).
La remunerazione forfettaria dell'intervento e' determinata dalla differenza tra il costo di acquisto di una pianta innestata su piede resistente, rispetto alla pianta ordinaria e detratte le economie derivanti dal minor uso di geodisinfestanti, fungicidi e nematocidi. 37.10. Gestione del suolo (rif. azione n. 10 della Disciplina
ambientale).

Sovescio di piante biocide

Questa pratica agronomica a basso impatto ambientale e' in grado di determinare sia un apporto di sostanza organica, che il riequilibrio della flora microbica del terreno.
Oltre alla specifica spesa di acquisto del mezzo tecnico e' remunerabile il maggiore costo sostenuto dall'azienda agricola per la gestione della tecnica colturale.

Utilizzo di preparati ad effetto biocida

E' ammesso l'utilizzo di formulati secchi pellettizzati (provenienti da semi di Brassicacee) contenenti grandi quantita' di glucosinolati aventi capacita' di controllare nematodi, funghi ed insetti patogeni del terreno, ma selettivo nei confronti dei microrganismi utili del terreno

Utilizzo di ammendanti organici compostati

E' ammesso a contributo, ai soli fini del miglioramento delle caratteristiche strutturali del terreno, l'utilizzo del compost ottenuto da scarti organici selezionati alla fonte, che rispetti i parametri previsti dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 75 del 29 aprile 2010. 37.11. Riduzione emissioni (rif. azione n. 11della Disciplina
ambientale).
L'obiettivo degli interventi e' finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica e della riduzione delle emissioni in atmosfera. A tal fine sono ammissibili le spese per la riconversioni e/o la sostituzioni degli impianti di produzione dell'energia esistenti che utilizzano derivati del petrolio, con impianti che:
a) utilizzano il gas naturale o altri combustibili e che contribuiscono a una riduzione delle emissioni in atmosfera di CO2 e/o di inquinanti dell'aria.
b) utilizzano energie rinnovabili nell'ambito dei loro cicli produttivi.

Trattamenti di depurazione

I processi industriali di lavorazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli richiedono elevati quantitativi di acqua di buona qualita' e producono scarichi a diverso grado di impatto ambientale.
In questo contesto sono ammissibili i costi sostenuti per la realizzazione di sistemi «finalizzati» (es. impianti di chiarificazione, di filtrazione fisica, di flottazione, ...), aggiuntivi e/o integrativi a quelli esistenti per il trattamento delle acque di processo e acque di lavaggio, che consentono un netto miglioramento della qualita' dell'acqua da trattare al termine del processo o da inviare al trattamento finale.

Trasporto combinato

Sono ammissibili a sostegno nell'ambito dei programmi operativi, determinati costi addizionali per il ricorso al trasporto intermodale gomma/rotaia e gomma/nave, con l'obiettivo di diminuire l'emissione di anidride carbonica nell'atmosfera. 37.12. Introduzione di sistemi di cogenerazione e o di sistemi di
energia da fonti rinnovabili (rif. azione n. 12 della Disciplina
ambientale).
Al fine di perseguire un piu' efficiente utilizzo dell'energia primaria, e una riduzione del consumo di fonti non rinnovabili di energia, possono essere finanziati, nei limiti stimati delle esigenze energetiche aziendali dell'OP o dei suoi soci, i seguenti tipi di impianti:
sistemi di cogenerazione con combustibili fossili;
sistemi di trigenerazione con combustibili fossili:
co-trigenerazione con sistemi termosolari;
co-trigenerazione con biogas/biomasse;
sistemi ibridi di cogenerazione e rigenerazione;
impianti eolici;
impianti fotovoltaici. 37.13. Tutela della qualita' delle acque e risparmio idrico (rif.
azione n. 13 della Disciplina ambientale).
La necessita' di reperire e salvaguardare le risorse idriche rende necessario l'incentivo e la diffusione di metodi di irrigazione e di fertirrigazione ad elevata efficienza e a ridotto consumo che vedano il supporto di specifici mezzi tecnici e supporto tecnologici.
Sono ammissibili, quindi, tutte le spese sostenute per investimenti in sistemi di irrigazione piu' efficienti ed efficaci in sostituzione di sistemi di irrigazione esistenti, nonche' gli investimenti per migliorare l'utilizzo e la gestione dei sistemi di irrigazione esistenti.
Per l'ammissibilita' della spesa e' necessario che l'OP disponga di un servizio di assistenza tecnica per la protezione dell'ambiente che predisponga apposito piano di gestione idrica, anche sulla base di eventuali analisi delle acque, e verifichi attraverso apposita check list le perfomance ambientali. 38. Spese per servizi.
Rientrano in questa categoria:
le spese sostenute per attivita' di consulenza e servizi immateriali erogati da parte di societa' e/o professionisti (consulenze per le certificazioni di qualita', servizi per lo smaltimento delle plastiche, servizi di riciclaggio e di noleggio degli imballaggi, ricerche finalizzate di mercato, studi, attivita' divulgative, analisi dei terreni, fogliari e dei residui sui prodotti, ecc.);
le spese legali, amministrative e per studi di fattibilita', inerenti operazioni di fusione o incorporazioni di OP e creazione di OP e AOP transazionali. 39. Spese generali.
Per i programmi operativi presentati da OP, le spese generali possono essere indicate nella percentuale massima del 2% del fondo di esercizio e per un importo non superiore a € 180.000,00 per annualita'.
Per i programmi operativi presentati dalle AOP, le spese generali sono calcolate come la somma delle spese generali di ciascuna organizzazione di produttori aderente e per un importo massimo di € 1.250.000,00.

PARTE D
Misure di prevenzione e gestione delle crisi
previste nei programmi operativi
40. Ritiri dal mercato.
La cessione di prodotti all'industria di trasformazione e' possibile solo a condizione che cio' non comporti distorsioni di concorrenza per le industrie interessate all'interno della Comunita' europea per i prodotti importati e che sia impedita la possibilita' che i prodotti ritirati siano reimmessi sul mercato. Le predette operazioni, pertanto, devono essere preventivamente autorizzate dalle regioni.
Qualora la trasformazione del prodotto ritirato consiste nella sua distillazione, l'alcool ottenuto e' usato esclusivamente per scopi industriali o energetici.
Al fine di dare pratica attuazione a quanto previsto dall'art. 80, paragrafo 2, comma 4, del regolamento, l'AGEA, anche tramite l'attivazione di uno specifico portale informatico, adotta le procedure per facilitare i contatti e la collaborazione tra le organizzazioni di produttori ortofrutticoli e le istituzioni caritatevoli.
Le organizzazioni caritative, di cui all'art. 103-quinquies, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1234/07, destinatarie del prodotto ritirato per distribuzione gratuita e da esse avviato alla trasformazione, previo pagamento dei costi in natura, non possono chiedere alcun tipo di contributo ai destinatari finali del prodotto.
Il pagamento in natura alle industrie di trasformazione da parte dei beneficiari delle distribuzione gratuita e' consentito solo se l'Organismo pagatore competente ha preventivamente adottato le disposizioni atte a garantire che:
il valore del prodotto trattenuto dall'industria copra unicamente le spese di trasformazione;
il prodotto trattenuto dall'industria non costituisca elemento di alterazione della concorrenza;
il prodotto non trattenuto dall'industria sia effettivamente destinato al consumo dei destinatari finali dell'intervento.
Sara' cura dell'Organismo pagatore, in accordo con le regioni, predisporre contratti tipo «ente benefico/industria di trasformazione» ed adeguate misure di controllo al fine del rispetto delle norme sopra citate.
L'ammontare massimo del supporto per i prodotti non elencati nell'allegato XI del regolamento e' indicato nella circolare ministeriale n. 6152 del 24 dicembre 2008 e successive modifiche e aggiornamenti. 40.1. Approvazione e rendicontazione della misura dei ritiri
nell'ambito dei programmi operativi.
Ai fini dell'approvazione della misura nell'ambito dei programmi operativi, le regioni verificano per i prodotti interessati che i ritiri:
a) costituiscano uno strumento di stabilizzazione a breve termine dell'offerta sul mercato dei prodotti freschi e non uno sbocco alternativo al mercato;
b) non perturbino la gestione del mercato dei prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione;
c) non provochino un impatto negativo sull'ambiente o conseguenze fitosanitarie negative.
Per poter ricevere l'aiuto comunitario, in fase di rendicontazione, le OP presentano i documenti giustificativi definiti dall'Organismo pagatore, sulla base dei criteri stabiliti da AGEA, concernenti almeno:
a) i quantitativi commercializzati di ogni prodotto dall'inizio della campagna;
b) i quantitativi di ogni prodotto ritirati dal mercato;
c) la destinazione finale di ciascun prodotto, attestata da un certificato di presa in consegna (o documento equivalente) dei prodotti ritirati da terzi per la distribuzione gratuita, la distillazione, l'alimentazione animale;
d) l'avvenuta comunicazione all'Organismo pagatore delle operazioni di ritiro.
L'Organismo pagatore verifica, per l'insieme dei quantitativi non messi in vendita dall'inizio della campagna, il rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria. In caso di superamento, l'aiuto e' riconosciuto solo nel rispetto di detti limiti. 41. Prodotti ammissibili per operazioni di raccolta prima della
maturazione e mancata raccolta e rispettive indennita'.
In accordo con l'art. 85, paragrafo 4, lettera b) del regolamento, l'indennita' ammissibile non puo' superare il 90% dei massimali di sostegno per i prodotti ritirati dal mercato.
I massimali sono determinati applicando la resa media per ettaro ricavata delle statistiche ISTAT per gli ultimi tre anni per i quali i dati sono disponibili e sono indicati nella circolare ministeriale n. 6152 del 24 dicembre 2008 e successive modifiche e aggiornamenti 41.1. Criteri di applicazione degli interventi raccolta prima della
maturazione e mancata raccolta.
Fatto salvo quanto previsto dal regolamento, i criteri di applicazione degli interventi sono i seguenti:
a) l'intervento puo' essere limitato a singole varieta' della stessa specie;
b) la dimensione minima alla quale e' applicabile l'intervento e' costituita dall'appezzamento omogeneo;
c) l'intervento e' applicabile se la parcella (appezzamento-varieta') presenta una produzione quali-quantitativa che puo' definirsi normale. Sono quindi da escludere i casi in cui sono riscontrabili danni riconducibili ad avversita' atmosferiche (gelate, grandine, ecc.) e a fitopatologie che comportano una riduzione della produzione superiore al 35%;
d) la coltura deve essere condotta nel rispetto della normativa sulle buone pratiche agronomiche (GAP) o dei disciplinari di produzione (integrata e non), ove presenti;
e) l'OP deve indicare il metodo di denaturazione applicato alla singola coltura per rendere i prodotti non piu' idonei alla commercializzazione (ad es. interramento, mediante aratura, dell'intera coltura nel caso di ortaggi, stacco dei frutti dalla pianta con immediata frantumazione nell'interfila nel caso di piante da frutto).
Gli Organismi pagatori definiscono preventivamente le condizioni specifiche di denaturazione del prodotto in campo, al fine di evitare problemi di ordine ambientale e fitosanitario. 41.2. Tempistica e gestione tecnico/amministrativa degli interventi
raccolta prima della maturazione e mancata raccolta.
La tempistica e le modalita' di gestione tecnica/amministrativa dell'intervento sono definite dagli Organismi pagatori in conformita' con quanto disposto dall'art. 85 del regolamento.
L'Organismo pagatore effettua, nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), il controllo su tutte le superfici oggetto dell'intervento, prima, durante e dopo l'effettuazione delle operazioni. Il controllo riguarda almeno i seguenti aspetti:
identita' delle parcelle e loro estensione;
stato della coltura relativamente alle pratiche colturali;
stato fitosanitario della coltura ed eventuali danni da fattori meteorologici o da selvaggina;
presenza di erbe infestanti oltre la norma;
presenza di produzione entro la media per specie e territorio;
che non siano state fatte asportazioni di prodotto non denaturato;
corretta ed efficace denaturazione;
rispondenza della tempistica delle operazioni. 42. Promozione e comunicazione.
In questo contesto possono essere previsti interventi finalizzati a:
a) prevenire eventuali crisi di mercato con campagne promozionali dedicate e continuative;
b) gestione di eventuali crisi di mercato con campagne promozionali specifiche e circoscritte.
Gli interventi di promozione e comunicazione, da attuare all'interno delle misure di prevenzione e gestione delle crisi, devono essere spese aggiuntive ad altre azioni di promozione e comunicazione in corso ad opera dell'OP interessata, non connesse alla prevenzione e gestione delle crisi.
Le OP che intendono attivare gli interventi concernenti la misura in questione, devono preventivamente trasmettere alla regione un circostanziata relazione nella quale risultano evidenziati, tra l'altro, gli elementi che caratterizzano lo stato di crisi o della possibile crisi da prevenire e i dati tecnici a supporto (andamento dei consumi, delle produzioni, delle giacenze, delle vendite, dei prezzi, ecc.). 43. Assicurazione del raccolto.
I contratti di assicurazione ammessi a contributo diretto sono:
a) le polizze monorischio, le polizze pluririschio, le polizze multirischio sulle rese, e
b) le polizze volte a coprire le perdite commerciali delle organizzazioni di produttori e/o dei soci.
Per polizze multirischio sulle rese, si intendono i contratti assicurativi che coprono la mancata resa quali/quantitativa della produzione a causa di calamita' naturali o avversita' atmosferiche ad esse equiparate. La mancata resa e' pari alla differenza tra la resa effettiva al momento del raccolto e la resa media della produzione ordinaria del triennio precedente in cui non si sono verificate avversita'. Se in uno o piu' anni si sono verificate avversita', si considerano gli anni immediatamente precedenti.
Per polizze volte a coprire le perdite commerciali delle organizzazioni di produttori e/o dei soci, si intendono i contratti assicurativi stipulati dalle OP, finalizzate alla parziale copertura delle perdite commerciali diverse da quelle di cui alla lettera a), che l'OP e/o i suoi soci subiscono come conseguenza di calamita' naturali, avversita' atmosferiche, fisiopatie e infestazioni parassitarie.
Le suddette forme di assicurazione sono ammesse a contribuzione nei limiti previsti dalla normativa vigente, solo se l'avvenimento oggetto del contratto e' imputabile a calamita' naturali o avversita' atmosferica ad esse paragonabile e/o a fitopatie e epizoozie.
Ai fini della quantificazione del danno subito dal socio produttore, si tiene conto dei prezzi pubblicati annualmente dal Ministero.
Le polizze stipulate nell'ambito dei programmi operativi, dovranno tener conto della normativa comunitaria e nazionale in materia di assicurazioni e non possono essere integrative di polizze stipulate su altre linee di finanziamento.
I produttori aderenti anche ai consorzi per la difesa delle colture, che intendono stipulare polizze nell'ambito dei programmi operativi, devono darne, tramite la propria OP, comunicazione scritta al rispettivo consorzio.

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