Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 10 ottobre 2012, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 13 cittadini italiani, previo deposito di dichiarazioni sostitutive e di certificati comprovanti iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: «Volete voi, al fine di contrastare la precarieta' nei rapporti di lavoro, che sia abrogato il comma 1-bis dell'art. 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 denominato "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2001, nel testo risultante per effetto della legge 28 giugno 2012, n. 92, che cosi' recita: "Il requisito di cui al comma 1 non e' richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi di cui al precedente periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato o la missione nell'ambito del contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui all'articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unita' produttiva"?» Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio presso lo Studio Legale dell'Avv. Carlo Guglielmi Via Germanico n. 172 - 00192 ROMA e-mail: carloguglielmi@otranto18.it |