Gazzetta n. 234 del 6 ottobre 2012 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 agosto 2012, n. 129
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 2012), convertito, senza modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della citta' di Taranto.».

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1

1. Per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 26 luglio 2012, di seguito denominato: «Protocollo», compresi quelli individuati per un importo complessivo pari ad euro 110.167.413 dalle delibere CIPE del 3 agosto 2012, afferenti a risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione gia' assegnate alla regione Puglia e ricomprese nel predetto Protocollo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' nominato, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, un Commissario straordinario, di seguito denominato: «Commissario» autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Restano fermi gli interventi di carattere portuale previsti dal Protocollo con oneri propri della relativa Autorita' portuale. A tale fine, e' assicurato il coordinamento fra il Commissario di cui al comma 1 ed il commissario straordinario dell'Autorita' portuale di Taranto.
3. All'attuazione degli altri interventi previsti nel Protocollo sono altresi' finalizzate, nel limite di 20 milioni di euro, le risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2012, destinate a trasferimenti alle regioni per interventi di carattere ambientale e per la tutela del territorio contro il dissesto idrogeologico, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4. Le risorse di cui alle delibere indicate nel comma 1 e quelle di cui al comma 3 sono trasferite alla regione Puglia per essere destinate al Commissario, cui e' intestata apposita contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale.
5. Il Commissario e' altresi' individuato quale soggetto attuatore per l'impiego delle risorse del Programma operativo nazionale ricerca e competitivita' dedotte nel Protocollo, e pari ad euro 30 milioni, da utilizzare mediante gli ordinari ed i nuovi strumenti di programmazione negoziata, nonche' del Programma operativo nazionale reti e mobilita', per un importo pari ad euro 14 milioni.
6. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3, e per ogni adempimento propedeutico o comunque connesso, il Commissario puo' avvalersi, tramite delega di funzioni, di un soggetto attuatore, anch'esso senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, e puo' in ogni caso avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario puo' altresi' avvalersi di organismi partecipati, nei termini previsti dall'articolo 4, comma 2, del Protocollo. Alle spese di funzionamento degli organismi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del Protocollo si provvede nell'ambito delle risorse delle Amministrazioni sottoscrittrici gia' disponibili a legislazione vigente.
7. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-septies e 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni.
8. I finanziamenti a tasso agevolato di cui all'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, possono essere concessi, secondo i criteri e le modalita' previsti dallo stesso articolo 57, anche per gli interventi di ambientalizzazione e riqualificazione ricompresi nell'area definita del Sito di interesse nazionale di Taranto. A tale fine, nell'ambito del Fondo istituito con l'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' destinata una quota di risorse fino ad un massimo di 70 milioni di euro.



Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto legge
25 marzo 1997, n. 67 convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135 (Disposizioni urgenti per
favorire l'occupazione), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 1997, n. 71:
"Art. 13. (Commissari straordinari e interventi
sostitutivi). - 1. Con decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono individuate le opere ed i lavori, ai quali lo Stato
contribuisce, anche indirettamente o con apporto di
capitale, in tutto o in parte ovvero cofinanziati con
risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse
nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi
riflessi sociali, gia' appaltati o affidati a general
contractor in concessione o comunque ricompresi in una
convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui
esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia
iniziata o, se iniziata, risulti anche in parte
temporaneamente comunque sospesa. Con i medesimi decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono
nominati uno o piu' commissari straordinari.
2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data
della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le
amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche
di natura sostitutiva, necessari perche' l'esecuzione
dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli
effetti dei provvedimenti giurisdizionali.
3. La pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle
opere di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta, e'
emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.
4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma
2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede
in sostituzione degli organi ordinari o straordinari,
avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza
regionale, provinciale o comunale, i provvedimenti
necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono
comunicati dal commissario straordinario al presidente
della regione o della provincia, al sindaco della citta'
metropolitana o del comune, nel cui ambito territoriale e'
prevista, od in corso, anche se in parte temporaneamente
sospesa, la realizzazione delle opere e dei lavori, i
quali, entro quindici giorni dalla ricezione, possono
disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente;
trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i
provvedimenti del commissario sono esecutivi.
4-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui ai
precedenti commi i commissari straordinari provvedono in
deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque
della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di
lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di
tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio
storico, artistico e monumentale, nonche' dei principi
generali dell'ordinamento.
4-ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi
vigenti devono contenere l'indicazione delle principali
norme cui si intende derogare e devono essere motivati.
4-quater. Il commissario straordinario, al fine di
consentire il pronto avvio o la pronta ripresa
dell'esecuzione dell'opera commissariata, puo' essere
abilitato ad assumere direttamente determinate funzioni di
stazione appaltante, previste dalla legge 11 febbraio 1994,
n. 109, laddove ravvisi specifici impedimenti all'avvio o
alla ripresa dei lavori. Nei casi di risoluzione del
contratto d'appalto pronunciata dal commissario
straordinario, l'appaltatore deve provvedere al
ripiegamento dei cantieri che fossero gia' allestiti ed
allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze
nel termine a tal fine assegnato dallo stesso commissario
straordinario; in caso di mancato rispetto del termine
assegnato, il commissario straordinario provvede d'ufficio
addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Ai
fini di cui al secondo periodo non sono opponibili
eccezioni od azioni cautelari, anche possessorie, o di
urgenza o comunque denominate che impediscano o ritardino
lo sgombero e ripiegamento anzidetti.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, puo' disporre, in luogo della
prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1,
l'utilizzazione delle somme non impegnabili nell'esercizio
finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla
realizzazione degli adeguamenti previsti dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, negli edifici demaniali o in uso a uffici
pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 8,
commi 2 e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30.
6. Al fine di assicurare l'immediata operativita' del
servizio tecnico di cui all'articolo 5, comma 3, L. 11
febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni, anche
allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione delle
opere per le quali sussistano cause ostative alla regolare
esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici provvede, in
deroga all'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 , e successive modificazioni, alla copertura,
mediante concorso per esami, di venticinque posti con
qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e
venti tecnici, a valere sulle unita' di cui all'articolo 5,
comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 .
7. Al relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per
l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal
1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando
quanto a lire 1 miliardo per il 1997 l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5
miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
7-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, successivo al decreto di cui al comma 1, saranno
stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi
spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo
comma 1. Alla corrispondente spesa si fara' fronte
utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al
predetto comma 1.".
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 2-septies e
2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225
(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno
alle imprese e alle famiglie), convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2010, n.
303:
"2-septies. All' articolo 27, comma 1, della legge 24
novembre 2000, n. 340, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: «Per i provvedimenti di cui all' articolo 3,
comma 1, lettera c-bis), della legge 14 gennaio 1994, n.
20, il termine di cui al primo periodo, incluso quello per
la risposta ad eventuali richieste istruttorie, e' ridotto
a complessivi sette giorni; in ogni caso l'organo emanante
ha facolta', con motivazione espressa, di dichiararli
provvisoriamente efficaci. Qualora la Corte dei conti non
si esprima nei sette giorni i provvedimenti si considerano
efficaci.
2-octies. I funzionari e commissari delegati,
commissari di Governo o in qualunque modo denominati,
nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di
contabilita' speciali per la realizzazione di interventi,
programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari
attivita', rendicontano nei termini e secondo le modalita'
di cui all' articolo 5, comma 5-bis, della legge 24
febbraio 1992, n. 225. I rendiconti sono trasmessi
all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
dell'economia e delle finanze per il controllo e per il
successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale
della Corte dei conti. Le amministrazioni interessate
provvedono agli adempimenti di cui al presente comma
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.".
Si riporta il testo dell'articolo 57, comma 1, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la
crescita del Paese), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
giugno 2012, n. 147, S.O. :
"1. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' abrogato l'articolo 1, comma 1112, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e a valere sul Fondo di cui
all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 possono essere concessi finanziamenti a tasso
agevolato a soggetti privati che operano nei seguenti
settori:
a) protezione del territorio e prevenzione del rischio
idrogeologico e sismico;
b) ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di
«seconda e terza generazione»;
b-bis) ricerca, sviluppo e produzione mediante
bioraffinerie di prodotti intermedi chimici da biomasse e
scarti vegetali;
c) ricerca, sviluppo, produzione e installazione di
tecnologie nel «solare termico», «solare a concentrazione»,
«solare termo-dinamico», «solare fotovoltaico», biomasse,
biogas e geotermia;
d) incremento dell'efficienza negli usi finali
dell'energia nei settori civile, industriale e terziario,
compresi gli interventi di social housing;
d-bis) processi di produzione o valorizzazione di
prodotti, processi produttivi od organizzativi o servizi
che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una
riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse
nell'arco dell'intero ciclo di vita.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1110, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. :
" 1110. Per il finanziamento delle misure finalizzate
all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto
a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1°
giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123
del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti, e'
istituito un Fondo rotativo.".



 
Art. 2

1. L'area industriale di Taranto e' riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012 , n. 83.



Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 27 del citato
decreto-legge n. 83 del 2012:
"Art. 27. (Riordino della disciplina in materia di
riconversione e riqualificazione produttiva di aree di
crisi industriale complessa). - 1. Nel quadro della
strategia europea per la crescita, al fine di sostenere la
competitivita' del sistema produttivo nazionale,
l'attrazione di nuovi investimenti nonche' la salvaguardia
dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi
industriali complesse con impatto significativo sulla
politica industriale nazionale, il Ministero dello sviluppo
economico adotta Progetti di riconversione e
riqualificazione industriale. Sono situazioni di crisi
industriale complessa, quelle che, a seguito di istanza di
riconoscimento della regione interessata, riguardano
specifici territori soggetti a recessione economica e
perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da:
una crisi di una o piu' imprese di grande o media
dimensione con effetti sull'indotto;
una grave crisi di uno specifico settore industriale
con elevata specializzazione nel territorio.
Non sono oggetto di intervento le situazioni di crisi
che risultano risolvibili con risorse e strumenti di
competenza regionale.
2. I Progetti di cui al comma 1 promuovono, anche
mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di
tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i
presupposti, investimenti produttivi anche a carattere
innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la
formazione del capitale umano, la riconversione di aree
industriali dismesse, il recupero ambientale e
l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di
infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.
Il Piano di promozione industriale di cui agli articoli
5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, come esteso
dall'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si
applica esclusivamente per l'attuazione dei progetti di
riconversione e riqualificazione industriale.
3. Per assicurare l'efficacia e la tempestivita'
dell'iniziativa, i Progetti di riconversione e
riqualificazione industriale sono adottati mediante
appositi accordi di programma che disciplinano gli
interventi agevolativi, l'attivita' integrata e coordinata
di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei
soggetti pubblici e privati, le modalita' di esecuzione
degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e
del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli
impianti compresi nel Progetto di riconversione e
riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica
utilita', urgenti ed indifferibili.
4. Le conferenze di servizi strumentali all'attuazione
del Progetto sono indette dal Ministero dello sviluppo
economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge
7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la vigente normativa in
materia di interventi di bonifica e risanamento ambientale
dei siti contaminati.
5. La concessione di finanziamenti agevolati mediante
contributo in conto interessi per l'incentivazione degli
investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio
1989, n. 181, e' applicabile, nell'ambito dei progetti di
cui al comma 1 in tutto il territorio nazionale, fatte
salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina
comunitaria per i singoli territori, nei limiti degli
stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi
del Progetto di riconversione e riqualificazione
industriale, il Ministero dello sviluppo economico si
avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., le cui
attivita' sono disciplinate mediante apposita convenzione
con il Ministero dello sviluppo economico. Gli oneri
derivanti dalle predette convenzioni sono posti a carico
delle risorse assegnate all'apposita sezione del fondo di
cui all'articolo 23, comma 2 utilizzate per l'attuazione
degli accordi di cui al presente articolo, nel limite
massimo del 3 per cento delle risorse stesse.
7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
elabora misure volte a favorire il ricollocamento
professionale dei lavoratori interessati da interventi di
riconversione e riqualificazione industriale. Tali misure
possono essere realizzate mediante il coinvolgimento di
imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto
alla ricollocazione, a condizione che siano autorizzate
allo svolgimento di tale attivita' ai sensi dell'articolo
4, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le misure di cui al presente comma
possono essere cofinanziate dalle regioni, nell'ambito
delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro,
nonche' dai fondi paritetici interprofessionali nazionali
per la formazione continua di cui all'articolo 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
decreto di natura non regolamentare, da adottare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, disciplina le modalita' di individuazione
delle situazioni di crisi industriale complessa e determina
i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di
riconversione e riqualificazione industriale. Il Ministro
dello sviluppo economico impartisce le opportune direttive
all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la priorita' di
accesso agli interventi di propria competenza.
9. All'attuazione degli interventi previsti dai
Progetti di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli oneri
relativi alla convenzione di cui al comma 6, si provvede a
valere sulle risorse finanziarie individuate dalle
Amministrazioni partecipanti di cui al comma 3 e,
relativamente agli interventi agevolativi, a valere sulle
risorse stanziate sugli strumenti agevolativi prescelti,
ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo di cui
all'articolo 23, comma 2. Le attivita' del presente
articolo sono svolte dalle amministrazioni territoriali
partecipanti nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
10. Le risorse destinate al finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 7 della legge n. 181 del 15
maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte
agli impegni assunti e per finanziare eventuali domande
oggetto di istruttoria alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo
importo con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, su richiesta del Ministro dello sviluppo
economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico per la successiva
assegnazione al Fondo di cui all'articolo 23, comma 2.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".



 
Art. 3

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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