Gazzetta n. 233 del 5 ottobre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 31 luglio 2012
Pagamento di fitti, censi, canoni, livelli e simili, da parte delle amministrazioni statali, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 46, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilita' 2012).


IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, ed, in particolare, gli articoli 54 e 62 che determinano le modalita' di pagamento delle spese fisse, tra cui sono ricompresi i fitti;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, e sue successive modifiche e integrazioni, ed, in particolare gli articoli 286 e 388;
Vista la legge 12 agosto 1962 n. 1290, recante disposizioni sul decentramento dei servizi del Ministero del Tesoro e sul riordino delle direzioni provinciali del Tesoro, ed, in particolare l'art. 9;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente la "legge di contabilita' e finanza pubblica", e successive modificazioni;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2012)";
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2012 e per il triennio 2012 - 2014";
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° dicembre 2011 recante la ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014";
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ed in particolare l'art. 2, comma 1-ter, che ha disposto la soppressione delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010, recante la riallocazione delle funzioni precedentemente svolte dalle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, che ha assegnato al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione centrale dei servizi del tesoro la competenza in materia di gestione dei fitti;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 46, della citata legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012)", il quale dispone che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono stabiliti i tempi e le modalita' di trasferimento alle Amministrazione interessate delle risorse finanziarie per il pagamento diretto, ove cio' gia' non avvenga, dei canoni di locazione, nonche' di censi, canoni, livelli ed altri oneri dovuti dalle Amministrazioni statali, ed il subentro delle stesse alla direzione centrale dei servizi del Tesoro;
Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1

Trasferimento delle funzioni

1. A decorrere dal 1° novembre 2012, le Amministrazioni statali provvedono direttamente al pagamento dei fitti, censi, canoni, livelli e simili, subentrando, dalla medesima data, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione centrale dei servizi del tesoro.
2. Dalla data indicata al comma 1 le Amministrazioni statali interessate subentrano anche nei contenziosi relativi alle funzioni di cui al presente decreto.
 
Art. 2

Modalita' di trasferimento

1. Per consentire l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 1 sono trasferiti alle predette Amministrazioni i relativi archivi di atti, documenti e dati. Tutta la documentazione, ivi compresa quella relativa ai procedimenti non ancora definiti all'atto del trasferimento, e' trasmessa, con appositi elenchi, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione centrale dei servizi del tesoro, alle singole Amministrazioni competenti al pagamento.
2. Al fine di assicurare la continuita' dei pagamenti, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - direzione centrale dei servizi del Tesoro provvede, nel rispetto delle relative scadenze, agli adempimenti connessi al pagamento delle rate, fino alla data del 31 ottobre 2012 e trasmette la documentazione all'Amministrazione subentrante.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo secondo la normativa vigente e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 31 luglio 2012

Il Ministro: Grilli
 
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