Gazzetta n. 232 del 4 ottobre 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 18 luglio 2012 |
Recepimento della direttiva 2011/87/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda l'applicazione a trattori a carreggiata stretta di fasi entro cui fissare i limiti di emissione. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
ed
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice; Visti i commi 5 e 7 dell'art. 106 del nuovo codice della strada che stabiliscono la competenza del Ministro dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in materia di norme costruttive e funzionali, nonche' in materia di emissioni inquinanti, delle macchine agricole; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007», che ha istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, di recepimento della direttiva 2000/25/CE relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2001, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle macchine intercambiabili trainate, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche di tali veicoli e di abrogazione della direttiva 74/150/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2005, e successive modificazioni; Vista la direttiva 2011/87/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011, che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda l'applicazione a trattori a carreggiata stretta di fasi entro cui fissare i limiti di emissione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 301 del 18 novembre 2011; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, che attribuisce al predetto Sottosegretario di Stato il titolo di Vice Ministro;
Adotta il seguente decreto:
Art. 1 Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo
1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, di recepimento della direttiva 2000/25/CE, e successive modificazioni ed integrazioni, e' modificato come segue: a) all'art. 4, dopo il comma 7, inserire il seguente: « 7-bis. Per i trattori appartenenti alle categorie T2, T4.1 e C2, quali definite, rispettivamente, al capitolo A, lettera A, punto 1, secondo trattino, al capitolo B, appendicel, parte I, punto 1.1., e al capitolo A, lettera A, punto 2, dell'allegato II del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, e successive modificazioni, ed equipaggiati con motori appartenenti alle categorie da L a R, le date stabilite al comma 2, lettere d) ed e) ed al comma 3 sono posticipate di tre anni. Fino a tali date, si continuano ad applicare i requisiti della fase III A di cui al presente decreto.» Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 luglio 2012
p.Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Ciaccia Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Catania Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Clini Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2012 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio registro n. 12, foglio n. 39 |
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