Gazzetta n. 232 del 4 ottobre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 18 settembre 2012
Riconoscimento, al sig. Berthold Petutschnigg, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.


IL DIRETTORE GENERALE delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio
sanitario nazionale

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;
Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui e' stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;
Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;
Vista l'istanza presentata l'8 agosto 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Berthold Petutschnigg nato a Fohnsdorf (Austria) il giorno 29 novembre 1954, di cittadinanza austriaca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doktor der gesamten Heilkunde» rilasciato in data 22 maggio 1986 dalla Karl-Franzens- Universität Graz - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;
Accertata la completezza e la regolarita' della documentazione prodotta dall'interessato;
Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attivita' di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonche' i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Doktor der gesamten Heilkunde» rilasciato dalla Karl-Franzens- Universität Graz - Austria - in data 22 maggio 1986 al sig. Berthold Petutschnigg, nato a Fohnsdorf (Austria) il giorno 29 novembre 1954, di cittadinanza austriaca, e' riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.
 
Art. 2

Il sig. Berthold Petutschnigg e' autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 settembre 2012

p. Il direttore generale: Parisi
 
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