Gazzetta n. 230 del 2 ottobre 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 16 maggio 2012 |
Disposizioni attuative del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131 in materia di privative per nuove varieta' vegetali, comprese le disposizioni relative alla nomina ed al funzionamento della commissione consultiva in materia di nuove varieta' vegetali. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante «Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273» e in particolare il capo II, sezione VIII, relativa a «Nuove varieta' vegetali»; Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131 recante «Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante il codice della proprieta' industriale, ai sensi dell'art. 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99»; Visto in particolare il comma 5 dell'art. 86 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131 che aggiunge all'art. 170 del codice il comma 3-nonies che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le disposizioni attuative del codice della proprieta' industriale in materia di nuove varieta' vegetali, comprensive delle disposizioni relative alla nomina ed al funzionamento della commissione consultiva in materia di nuove varieta' vegetali; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122 recante «Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale» e in particolare l'art. 18; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 gennaio 2010, n. 33 recante «Regolamento di attuazione del codice della proprieta' industriale»; Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge n. 43 del 31 marzo 2005 e in particolare l'allegato 2-ter; Considerata la necessita' di definire la regolamentazione attuativa del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131 in materia di privative per nuove varieta' vegetali, comprendendo anche le disposizioni relative alla nomina ed al funzionamento della commissione consultiva in materia di nuove varieta' vegetali;
Decreta:
Art. 1 Domanda di privativa per nuova varieta' vegetale
1. Il deposito, in formato cartaceo o telematico, e la trasmissione di una domanda di privativa per nuova varieta' vegetale, di cui all'art. 164, comma 1 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, d'ora innanzi denominato «Codice», avvengono nei termini e secondo le modalita' descritte agli articoli 1, 2 e 3 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33, recante il «Regolamento di attuazione del codice della proprieta' industriale». 2. I documenti indicati all'art. 164, comma 2, lettere a), b), c) e d) devono essere depositati in duplice copia. 3. Ove la varieta' e' da considerarsi un organismo geneticamente modificato, cosi' come definito dall'art. 2, comma 2 della direttiva CE 2001/18 del 12 marzo 2001, recepita con decreto legislativo n. 224 del 2003, e successive modifiche, il richiedente deve specificare nella domanda gli estremi della decisione comunitaria cui il relativo evento fa riferimento. 4. Ove la varieta' e' destinata a essere impiegata come alimento rientrante nel campo d'applicazione del regolamento CE 1829/2003, il richiedente deve specificare nella domanda gli estremi della decisione comunitaria cui il relativo evento fa riferimento. |
| Art. 2 Affissione all'albo dell'avviso
1. L'ufficio italiano brevetti e marchi, da' notizia dell'avvenuto deposito delle domande di privativa per novita' vegetale mediante avviso affisso nel proprio albo per sessanta giorni dal ricevimento della documentazione menzionata di cui all'art. 164, comma 3, del codice. 2. A decorrere dalla data di affissione dell'avviso, l'ufficio mette a disposizione del pubblico la documentazione ed entro il termine di cui al comma 1 i terzi possono presentare le osservazioni. |
| Art. 3
Trasmissione degli atti al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
Decorso il termine di sessanta giorni, di cui all'art. 2, l'ufficio italiano brevetti e marchi, accertata la ricevibilita' della domanda ai sensi dell'art. 148, comma 2, lettera b) del codice nonche' la regolarita' formale ai sensi degli articoli 164 e 165 del codice, trasmette al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per l'espletamento degli adempimenti istruttori di competenza di tale Ministero, nei trenta giorni successivi, una copia della domanda con la relativa documentazione allegata. |
| Art. 4 Pagamento del compenso
1. L'ufficio italiano brevetti e marchi comunica l'avvenuta trasmissione, di cui all'art. 3, al richiedente e lo invita a versare, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, il compenso dovuto per i controlli tecnici nella misura prevista dalle tariffe riportate in allegato al presente provvedimento ed a trasmettere al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento. Trascorsi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al presente comma senza che il richiedente abbia fornito prova dell'avvenuto pagamento del compenso, la domanda si considera rifiutata e si assegna il termine per ricorrere alla commissione dei ricorsi ai sensi dell'art. 135, comma 1 del codice. 2. I compensi sono versati dai costitutori di nuove varieta' vegetali in appositi capitoli di entrata del bilancio delle regioni ove hanno sede legale gli enti e gli organismi di coordinamento delle prove varietali. 3. I compensi di cui al comma 1 non sono dovuti se i controlli tecnici risultano gia' effettuati, con sufficienti garanzie, in Italia e in un altro Stato aderente alla Unione di Parigi per la protezione delle nuove varieta' vegetali (UPOV). Il titolare della domanda deve produrre i documenti comprovanti gli accertamenti effettuati. 4. Le domande sono riunite in volumi costituenti il registro delle nuove varieta' vegetali. 5. Sul registro delle domande e' annotata la data di affissione dell'avviso di cui all'art. 2 e sono effettuate le trascrizioni e annotazioni previste dalle disposizioni legislative in materia di brevetti di invenzione. |
| Art. 5 Osservazioni e rilievi
1. L'ufficio italiano brevetti e marchi, qualora siano state presentate osservazioni da parte dei terzi entro il termine di cui all'art. 2, comma 2, ne trasmette copia al richiedente e per conoscenza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il richiedente entro sessanta giorni, dalla data di ricezione della comunicazione, deve presentare eventuali controdeduzioni all'ufficio italiano brevetti e marchi e per conoscenza al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. 2. L'ufficio italiano brevetti e marchi e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali si comunicano reciprocamente le osservazioni e i rilievi trasmessi al richiedente e le risposte ricevute. |
| Art. 6 Denominazione della varieta'
1. Qualora sia stata depositata una domanda di privativa per nuova varieta' vegetale, la varieta' deve essere designata da una denominazione conformemente a quanto predisposto dalle linee-guida dell'Ufficio comunitario delle varieta' vegetali (CPVO). 2. Qualora la denominazione proposta dal richiedente non sia conforme a quanto stabilito dalle linee guida di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 173, comma 2 del codice, dandone comunicazione anche all'ufficio italiano brevetti e marchi, invita il richiedente a proporre una nuova denominazione varietale. 3. Trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione senza che il richiedente abbia fornito una denominazione adeguata, la domanda si considera rifiutata e si assegna il termine per ricorrere alla commissione dei ricorsi ai sensi dell'art. 135, comma 1 del codice. |
| Art. 7 Nomina dei componenti della commissione consultiva
1. La commissione consultiva di cui all'art. 170, comma 3-bis del codice ha sede presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 2. La commissione consultiva di cui al comma 1 e' nominata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali a seguito di designazione dei componenti da parte delle amministrazioni di competenza. 3. La partecipazione alla commissione non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o indennita'. |
| Art. 8 Funzionamento della commissione consultiva
1. La commissione e' convocata a cura del Presidente e la relativa convocazione si effettua almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta. Ciascun componente della commissione puo' richiedere, su richiesta motivata, al Presidente di inserire all'ordine del giorno questioni di carattere generale; puo', inoltre, chiedere al Presidente, prima della seduta, di prendere visione degli atti relativi agli argomenti da trattare. 2. Le sedute della commissione sono valide quando sono presenti il Presidente, o chi ne fa le veci ai sensi dell'art. 170, comma 3-bis, lettera b) del codice, e la maggioranza dei suoi componenti. 3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti ed in caso di parita' dei voti prevale quello del Presidente. 4. Di ogni seduta della commissione e' redatta, a cura del segretario, apposito processo verbale nel quale sono riportati l'ordine del giorno, i nomi dei componenti presenti, un riassunto della discussione e le deliberazioni adottate con i voti riportati. 5. Il verbale e' sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci ai sensi dell'art. 170, comma 3-bis, lettera b) del codice e dal segretario ed e' trasmesso a tutti i componenti della commissione. In mancanza di osservazioni nei 15 giorni successivi alla data di trasmissione il verbale s'intende approvato. 6. Il segretario della commissione di cui all'art. 170, comma 3-quater del codice provvede a tenere il libro dei processi verbali. |
| Art. 9 Relazione
La richiesta di parere alla commissione di cui all'art. 170, comma 3-bis del codice e' accompagnata da una relazione redatta dall'ufficio competente del Ministero delle politiche agricole e forestali, con indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie seguite, dei controlli eventualmente eseguiti, nonche' dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi ed osservazioni del richiedente. La commissione, ove lo ritenga necessario, puo' acquisire informazioni dirette dai tecnici che hanno effettuato gli adempimenti citati in precedenza. |
| Art. 10 Pareri espressi da parte della commissione consultiva
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nei dieci giorni successivi all'approvazione del verbale, trasmette all'ufficio italiano brevetti e marchi i pareri espressi dalla commissione consultiva sulla base dei risultati delle prove varietali. 2. Per le varieta' vegetali approvate in sede di commissione consultiva l'ufficio italiano brevetti e marchi concede i titoli di protezione entro il termine di 90 giorni dalla data di ricezione del parere della Commissione e ne da' comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. |
| Art. 11 Tasse di mantenimento
Il pagamento annuale delle tasse per il mantenimento in vita delle privative per novita' vegetale, di cui dall'art. 38, comma 2, del «Regolamento di attuazione del codice della proprieta' industriale», viene effettuato sulla base di quanto stabilito nell'allegato 2-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge 31 marzo 2005, n. 43. |
| Art. 12 Abrogazioni
I decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 maggio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 1987 e del 20 settembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 243 del 17 ottobre 1990, con i quali sono state fissate le tariffe dovute dai costitutori di nuove varieta' vegetali per l'accertamento dei requisiti, sono abrogati e sostituiti dal presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e della sua adozione verra' data notizia nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e in quello del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Roma, 16 maggio 2012
Il Ministro dello sviluppo economico Passera
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Catania
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2012 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 9, foglio n. 24 |
| Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico
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