Gazzetta n. 230 del 2 ottobre 2012 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 2012, n. 169
Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori che abroga la direttiva 87/102/CEE;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed, in particolare, l'articolo 33;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo IV del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi;
Visto il decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 settembre 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche all'articolo 1
del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e' cosi' modificato:
a) nel capoverso articolo 122, al comma 2, le parole: «125-septies» sono sostituite dalle seguenti: «125-octies»;
b) nel capoverso articolo 122, al comma 4, le parole: «commi 5 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5, 124-bis»;
c) nel capoverso articolo 124, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal presente articolo. Il finanziatore assicura che il consumatore riceva comunque le informazioni precontrattuali; assicura inoltre che i fornitori di merci o prestatori di servizi rispettino la disciplina ad essi applicabile ai sensi del presente Capo.».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
La "Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di
credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE
e' pubblicata nella GU L 133 del 22.5.2008, pagg. 66-92.
La legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria
2008) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 14 luglio 2009, n.
161, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 33 della citata legge
n. 88 del 2009:
"Art. 33. Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di
credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE
e previsione di modifiche ed integrazioni alla disciplina
relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai
mediatori creditizi ed agli agenti in attivita' finanziaria
1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per
l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai
contratti di credito ai consumatori, che provvederanno ad
apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, le necessarie modifiche e integrazioni, il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi di cui all' articolo 2, anche i seguenti principi
e criteri direttivi:
a) estendere, in tutto o in parte, gli strumenti di
protezione del contraente debole previsti in attuazione
della direttiva 2008/48/CE ad altre tipologie di
finanziamento a favore dei consumatori, qualora ricorrano
analoghe esigenze di tutela alla luce delle caratteristiche
ovvero delle finalita' del finanziamento;
b) rafforzare ed estendere i poteri amministrativi
inibitori e l'applicazione delle sanzioni amministrative
previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n.
385 del 1993 per contrastare le violazioni delle
disposizioni del titolo VI di tale testo unico, anche se
concernenti rapporti diversi dal credito al consumo, al
fine di assicurare un'adeguata reazione a fronte dei
comportamenti scorretti a danno della clientela. La misura
delle sanzioni amministrative e' pari a quella prevista
dall' articolo 144 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, e
dall' articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005,
n. 262, e successive modificazioni;
c) coordinare, al fine di evitare sovrapposizioni
normative, il titolo VI del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993 con le altre disposizioni
legislative aventi a oggetto operazioni e servizi
disciplinati dal medesimo titolo VI e contenute nel
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e nel
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
applicando, per garantire il rispetto di queste ultime
disposizioni, i meccanismi di controllo e di tutela del
cliente previsti dal citato titolo VI del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;
d) rimodulare la disciplina delle attivita' e dei
soggetti operanti nel settore finanziario di cui al titolo
V e all' articolo 155 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993, sulla base dei seguenti
ulteriori criteri direttivi a tutela dei consumatori:
1) rideterminare i requisiti per l'iscrizione al fine
di consentire l'operativita' nei confronti del pubblico
soltanto ai soggetti che assicurino affidabilita' e
correttezza dell'iniziativa imprenditoriale;
2) prevedere strumenti di controllo piu' efficaci,
modulati anche sulla base delle attivita' svolte
dall'intermediario;
3) garantire la semplificazione, la trasparenza, la
celerita', l'economicita' e l'efficacia dell'azione
amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, attribuendo
i poteri sanzionatori e di intervento alla Banca d'Italia;
4) prevedere sanzioni amministrative pecuniarie e
accessorie e forme di intervento effettive, dissuasive e
proporzionate, quali, tra l'altro, il divieto di
intraprendere nuove operazioni e il potere di sospensione,
rafforzando, nel contempo, il potere di cancellazione;
e) rivedere la disciplina dei mediatori creditizi di
cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e la disciplina degli
agenti in attivita' finanziaria di cui al decreto
legislativo 25 settembre 1999, n. 374, introducendola nel
testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993,
in modo da:
1) assicurare la trasparenza dell'operato e la
professionalita' delle sopraindicate categorie
professionali, prevedendo l'innalzamento dei requisiti
professionali;
2) istituire un organismo avente personalita'
giuridica, con autonomia organizzativa e statutaria, ed
eventuali articolazioni territoriali, costituito da
soggetti nominati con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, scelti tra le categorie dei mediatori
creditizi, degli agenti in attivita' finanziaria, delle
banche e degli intermediari finanziari, con il compito di
gestire gli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti
in attivita' finanziaria. Detto organismo sara' sottoposto
alla vigilanza della Banca d'Italia, che, in caso di grave
inerzia o malfunzionamento, potra' proporne lo scioglimento
al Ministro dell'economia e delle finanze;
3) prevedere che con regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze adottato, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell'
articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentita la Banca d'Italia, siano determinate le modalita'
di funzionamento dell'organismo di cui al numero 2) e sia
individuata la disciplina: dei poteri dell'organismo e
delle sue eventuali articolazioni territoriali, necessari
ad assicurare un efficace svolgimento delle funzioni di
gestione degli elenchi, ivi compresi poteri di verifica e
sanzionatori; dell'iscrizione negli elenchi dei mediatori
creditizi e degli agenti in attivita' finanziaria, con le
relative forme di pubblicita'; della determinazione e
riscossione, da parte dell'organismo o delle sue eventuali
articolazioni territoriali, di contributi o di altre somme
dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella
misura necessaria per garantire lo svolgimento
dell'attivita'; delle modalita' di tenuta della
documentazione concernente l'attivita' svolta dai mediatori
creditizi e dagli agenti in attivita' finanziaria; delle
modalita' di aggiornamento professionale di tali soggetti;
4) applicare, in quanto compatibili, le disposizioni
del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 385 del 1993, e successive modificazioni, prevedendo
altresi' che la Banca d'Italia possa prescrivere specifiche
regole di condotta. Con riferimento alle commissioni di
mediazione e agli altri costi accessori, dovranno essere
assicurate la trasparenza nonche' l'applicazione delle
disposizioni previste per la determinazione degli interessi
usurari dagli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n.
108, e dall'articolo 1815 del codice civile;
5) disciplinare le sanzioni pecuniarie, nonche' la
sospensione e la cancellazione dagli elenchi e le sanzioni
accessorie, prevedendo che l'organismo sia competente per i
provvedimenti connessi alla gestione degli elenchi e la
Banca d'Italia per quelli relativi alle violazioni delle
disposizioni di cui al numero 4);
6) individuare cause di incompatibilita', tra cui la
contestuale iscrizione in entrambi gli elenchi, al fine di
assicurare la professionalita' e l'autonomia
dell'operativita';
7) prescrivere l'obbligo di stipulare polizze
assicurative per responsabilita' civile per danni arrecati
nell'esercizio delle attivita' di pertinenza;
8) prevedere disposizioni transitorie per disciplinare
il trasferimento nei nuovi elenchi dei mediatori e degli
agenti in attivita' finanziaria gia' abilitati, purche' in
possesso dei requisiti previsti dalla nuova disciplina;
9) per i mediatori creditizi prevedere l'obbligo di
indipendenza da banche e intermediari e l'obbligo di
adozione di una forma giuridica societaria per l'esercizio
dell'attivita'; introdurre ulteriori forme di controllo per
le societa' di mediazione creditizia di maggiori
dimensioni;
10) prevedere per gli agenti in attivita' finanziaria
forme di responsabilita' del soggetto che si avvale del
loro operato, anche con riguardo ai danni causati ai
clienti;
f) coordinare il testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993 e le altre disposizioni
legislative aventi come oggetto la tutela del consumatore,
definendo le informazioni che devono essere fornite al
cliente in fase precontrattuale e le modalita' di
illustrazione, con la specifica, in caso di offerta
congiunta di piu' prodotti, dell'obbligatorieta' o
facoltativita' degli stessi.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.".
Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
(Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai
contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del
titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n.
385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti
operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita'
finanziaria e dei mediatori creditizi) e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 4 settembre 2010, n. 207, S.O.
Il decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218
(Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE
relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche'
modifiche del titolo IV del testo unico bancario - decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - in merito alla
disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario,
degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori
creditizi) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 18 dicembre 2010,
n. 295.

Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato decreto
legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 1. Modifiche al testo unico bancario
1. Il capo II del titolo VI del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
«Capo II
Credito ai consumatori
Art. 121.
Definizioni
1. Nel presente capo, l'espressione:
a) "Codice del consumo" indica il decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206;
b) "consumatore" indica una persona fisica che agisce
per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale eventualmente
svolta;
c) "contratto di credito" indica il contratto con cui
un finanziatore concede o si impegna a concedere a un
consumatore un credito sotto forma di dilazione di
pagamento, di prestito o di altra facilitazione
finanziaria;
d) "contratto di credito collegato" indica un contratto
di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la
fornitura di un bene o la prestazione di un servizio
specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o
del prestatore del servizio per promuovere o concludere il
contratto di credito;
2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente
individuati nel contratto di credito;
e) "costo totale del credito" indica gli interessi e
tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e
le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il
consumatore deve pagare in relazione al contratto di
credito e di cui il finanziatore e' a conoscenza;
f) "finanziatore" indica un soggetto che, essendo
abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale
nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti
di credito;
g) "importo totale del credito" indica il limite
massimo o la somma totale degli importi messi a
disposizione in virtu' di un contratto di credito;
h) "intermediario del credito" indica gli agenti in
attivita' finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi
altro soggetto, diverso dal finanziatore, che
nell'esercizio della propria attivita' commerciale o
professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o
di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel
rispetto delle riserve di attivita' previste dal Titolo
VI-bis, almeno una delle seguenti attivita':
1) presentazione o proposta di contratti di credito
ovvero altre attivita' preparatorie in vista della
conclusione di tali contratti;
2) conclusione di contratti di credito per conto del
finanziatore;
i) "sconfinamento" indica l'utilizzo da parte del
consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza
rispetto al saldo del conto corrente in assenza di apertura
di credito ovvero rispetto all'importo dell'apertura di
credito concessa;
l) "supporto durevole" indica ogni strumento che
permetta al consumatore di conservare le informazioni che
gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi
accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle
finalita' cui esse sono destinate e che permetta la
riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
m) "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il
costo totale del credito per il consumatore espresso in
percentuale annua dell'importo totale del credito.
2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i
costi relativi a servizi accessori connessi con il
contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la
conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi
e' un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo
alle condizioni offerte.
3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni
del CICR, stabilisce le modalita' di calcolo del TAEG, ivi
inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al
comma 2 sono compresi nel costo totale del credito.
Art. 122.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai
contratti di credito comunque denominati, a eccezione dei
seguenti casi:
a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o
superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo della soglia
minima si prendono in considerazione anche i crediti
frazionati concessi attraverso piu' contratti, se questi
sono riconducibili a una medesima operazione economica;
b) contratti di somministrazione previsti dagli
articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di
appalto di cui all'articolo 1677 del codice civile;
c) finanziamenti nei quali e' escluso il pagamento di
interessi o di altri oneri;
d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore e'
tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un
importo non significativo, qualora il rimborso del credito
debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme;
e) finanziamenti destinati all'acquisto o alla
conservazione di un diritto di proprieta' su un terreno o
su un immobile edificato o progettato;
f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili
aventi una durata superiore a cinque anni;
g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di
investimento, finalizzati a effettuare un'operazione avente
a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e successive modificazioni, purche' il finanziatore
partecipi all'operazione;
h) finanziamenti concessi in base a un accordo
raggiunto dinanzi all'autorita' giudiziaria o a un'altra
autorita' prevista dalla legge;
i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente
concesse gratuitamente dal finanziatore;
l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile,
se il consumatore non e' obbligato per un ammontare
eccedente il valore del bene;
m) contratti di locazione, a condizione che in essi sia
prevista l'espressa clausola che in nessun momento la
proprieta' della cosa locata possa trasferirsi, con o senza
corrispettivo, al locatario;
n) iniziative di microcredito ai sensi dell'articolo
111 e altri contratti di credito individuati con legge
relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con
finalita' di interesse generale, che non prevedono il
pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli
prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni piu'
favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti
sul mercato e a tassi d'interesse non superiori a quelli
prevalenti sul mercato;
o) contratti di credito sotto forma di sconfinamento
del conto corrente, salvo quanto disposto dall'articolo
125-octies.
2. Alle aperture di credito regolate in conto corrente,
qualora il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su
richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo,
non si applicano gli articoli 123, comma 1, lettere da d) a
f), 124, comma 5, 125-ter, 125-quater, 125-sexies,
125-octies.
3. Ai contratti di locazione finanziaria (leasing) che,
anche sulla base di accordi separati, non comportano
l'obbligo di acquisto della cosa locata da parte del
consumatore, non si applica l'articolo 125-ter, commi da 1
a 4.
4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre modalita'
agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate
tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore,
non si applicano gli articoli 124, comma 5, 124-bis,
125-ter, 125-quinquies, 125-septies nei casi stabiliti dal
CICR.
5. I venditori di beni e servizi possono concludere
contratti di credito nella sola forma della dilazione del
prezzo con esclusione del pagamento degli interessi e di
altri oneri.
Art. 123.
Pubblicita'
1. Fermo restando quanto previsto dalla parte II,
titolo III, del Codice del consumo, gli annunci
pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre
cifre concernenti il costo del credito indicano le seguenti
informazioni di base, in forma chiara, concisa e
graficamente evidenziata con l'impiego di un esempio
rappresentativo:
a) il tasso d'interesse, specificando se fisso o
variabile, e le spese comprese nel costo totale del
credito;
b) l'importo totale del credito;
c) il TAEG;
d) l'esistenza di eventuali servizi accessori necessari
per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni
pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non
siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in
anticipo;
e) la durata del contratto, se determinata;
f) se determinabile in anticipo, l'importo totale
dovuto dal consumatore, nonche' l'ammontare delle singole
rate.
2. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni
del CICR, precisa le caratteristiche delle informazioni da
includere negli annunci pubblicitari e le modalita' della
loro divulgazione.
Art. 124.
Obblighi precontrattuali
1. Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla
base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del
caso, delle preferenze espresse e delle informazioni
fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima
che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di
credito, le informazioni necessarie per consentire il
confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al
fine di prendere una decisione informata e consapevole in
merito alla conclusione di un contratto di credito.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal
finanziatore o dall'intermediario del credito su supporto
cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo
contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai
consumatori". Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si
considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo.
Il finanziatore o l'intermediario forniscono qualsiasi
informazione aggiuntiva in un documento distinto, che puo'
essere allegato al modulo.
3. Se il contratto di credito e' stato concluso, su
richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione
a distanza che non consente di fornire le informazioni di
cui al comma 1, il finanziatore o l'intermediario del
credito forniscono al consumatore il modulo di cui al comma
2 immediatamente dopo la conclusione del contratto di
credito.
4. Su richiesta, al consumatore, oltre al modulo di cui
al comma 2, e' fornita gratuitamente copia della bozza del
contratto di credito, salvo che il finanziatore o
l'intermediario del credito, al momento della richiesta,
non intenda procedere alla conclusione del contratto di
credito con il consumatore.
5. Il finanziatore o l'intermediario del credito
forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che
questi possa valutare se il contratto di credito proposto
sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione
finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni
precontrattuali che devono essere fornite ai sensi dei
commi 1 e 2, le caratteristiche essenziali dei prodotti
proposti e gli effetti specifici che possono avere sul
consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento.
In caso di offerta contestuale di piu' contratti non
collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d),
e' comunque specificato se la validita' dell'offerta e'
condizionata alla conclusione congiunta di detti contratti.
6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che
agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio
non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa
precontrattuale previsti dal presente articolo. Il
finanziatore assicura che il consumatore riceva comunque le
informazioni precontrattuali; assicura inoltre che i
fornitori di merci o prestatori di servizi rispettino la
disciplina ad essi applicabile ai sensi del presente Capo.
7. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni
del CICR, detta disposizioni di attuazione del presente
articolo, con riferimento a:
a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalita'
di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali;
b) le modalita' e la portata dei chiarimenti da fornire
al consumatore ai sensi del comma 5, anche in caso di
contratti conclusi congiuntamente;
c) gli obblighi specifici o derogatori da osservare nei
casi di: comunicazioni mediante telefonia vocale; aperture
di credito regolate in conto corrente; dilazioni di
pagamento non gratuite e altre modalita' agevolate di
rimborso di un credito preesistente, concordate tra le
parti a seguito di un inadempimento del consumatore;
offerta attraverso intermediari del credito che operano a
titolo accessorio.
Art. 124-bis.
Verifica del merito creditizio
1. Prima della conclusione del contratto di credito, il
finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore
sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite
dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute
consultando una banca dati pertinente.
2. Se le parti convengono di modificare l'importo
totale del credito dopo la conclusione del contratto di
credito, il finanziatore aggiorna le informazioni
finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta
il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un
aumento significativo dell'importo totale del credito.
3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni
del CICR, detta disposizioni attuative del presente
articolo.
Art. 125.
Banche dati
1. I gestori delle banche dati contenenti informazioni
nominative sul credito consentono l'accesso dei
finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea alle
proprie banche dati a condizioni non discriminatorie
rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori
abilitati nel territorio della Repubblica. Il CICR, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali, individua
le condizioni di accesso, al fine di garantire il rispetto
del principio di non discriminazione.
2. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle
informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore
informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del
risultato della consultazione e degli estremi della banca
dati.
3. I finanziatori informano preventivamente il
consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati
le informazioni negative previste dalla relativa
disciplina. L'informativa e' resa unitamente all'invio di
solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma.
4. I finanziatori assicurano che le informazioni
comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate. In
caso di errore rettificano prontamente i dati errati.
5. I finanziatori informano il consumatore sugli
effetti che le informazioni negative registrate a suo nome
in una banca dati possono avere sulla sua capacita' di
accedere al credito.
6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 125-bis.
Contratti e comunicazioni
1. I contratti di credito sono redatti su supporto
cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i
requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge
e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le
condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in conformita'
alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto e'
consegnata ai clienti.
2. Ai contratti di credito si applicano l'articolo 117,
commi 2, 3 e 6, nonche' gli articoli 118, 119, comma 4, e
120, comma 2.
3. In caso di offerta contestuale di piu' contratti da
concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai
sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), il consenso
del consumatore va acquisito distintamente per ciascun
contratto attraverso documenti separati.
4. Nei contratti di credito di durata il finanziatore
fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o
altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara
in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d'Italia,
in conformita' alle deliberazioni del CICR, fissa i
contenuti e le modalita' di tale comunicazione.
5. Nessuna somma puo' essere richiesta o addebitata al
consumatore se non sulla base di espresse previsioni
contrattuali.
6. Sono nulle le clausole del contratto relative a
costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto
previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e),
non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non
corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione
predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La
nullita' della clausola non comporta la nullita' del
contratto.
7. Nei casi di assenza o di nullita' delle relative
clausole contrattuali:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni
del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente
indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi
nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
Nessuna altra somma e' dovuta dal consumatore a titolo di
tassi di interesse, commissioni o altre spese;
b) la durata del credito e' di trentasei mesi.
8. Il contratto e' nullo se non contiene le
informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su:
a) il tipo di contratto;
b) le parti del contratto;
c) l'importo totale del finanziamento e le condizioni
di prelievo e di rimborso.
9. In caso di nullita' del contratto, il consumatore
non puo' essere tenuto a restituire piu' delle somme
utilizzate e ha facolta' di pagare quanto dovuto a rate,
con la stessa periodicita' prevista nel contratto o, in
mancanza, in trentasei rate mensili.
Art. 125-ter.
Recesso del consumatore
1. Il consumatore puo' recedere dal contratto di
credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla
conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in
cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le
informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma
1. In caso di uso di tecniche di comunicazione a distanza
il termine e' calcolato secondo l'articolo 67-duodecies,
comma 3, del Codice del consumo.
2. Il consumatore che recede:
a) ne da' comunicazione al finanziatore inviandogli,
prima della scadenza del termine previsto dal comma 1, una
comunicazione secondo le modalita' prescelte nel contratto
tra quelle previste dall'articolo 64, comma 2, del Codice
del consumo;
b) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in
parte, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione
prevista dalla lettera a), restituisce il capitale e paga
gli interessi maturati fino al momento della restituzione,
calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre,
rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili da questo
corrisposte alla pubblica amministrazione.
3. Il finanziatore non puo' pretendere somme ulteriori
rispetto a quelle previste dal comma 2, lettera b).
4. Il recesso disciplinato dal presente articolo si
estende automaticamente, anche in deroga alle condizioni e
ai termini eventualmente previsti dalla normativa di
settore, ai contratti aventi a oggetto servizi accessori
connessi col contratto di credito, se tali servizi sono
resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un
accordo col finanziatore. L'esistenza dell'accordo e'
presunta. E' ammessa, da parte del terzo, la prova
contraria.
5. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai contratti
disciplinati dal presente capo non si applicano gli
articoli 64, 65, 66, 67-duodecies e 67-ter decies del
Codice del consumo.
Art. 125-quater.
Contratti a tempo indeterminato
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
125-ter, nei contratti di credito a tempo indeterminato il
consumatore ha il diritto di recedere in ogni momento senza
penalita' e senza spese. Il contratto puo' prevedere un
preavviso non superiore a un mese.
2. I contratti di credito a tempo indeterminato possono
prevedere il diritto del finanziatore a:
a) recedere dal contratto con un preavviso di almeno
due mesi, comunicato al consumatore su supporto cartaceo o
altro supporto durevole;
b) sospendere, per una giusta causa, l'utilizzo del
credito da parte del consumatore, dandogliene comunicazione
su supporto cartaceo o altro supporto durevole in anticipo
e, ove cio' non sia possibile, immediatamente dopo la
sospensione.
Art. 125-quinquies.
Inadempimento del fornitore
1. Nei contratti di credito collegati, in caso di
inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi
il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la
costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla
risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al
contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le
condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile.
2. La risoluzione del contratto di credito comporta
l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le
rate gia' pagate, nonche' ogni altro onere eventualmente
applicato. La risoluzione del contratto di credito non
comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al
finanziatore l'importo che sia stato gia' versato al
fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il
diritto di ripetere detto importo nei confronti del
fornitore stesso.
3. In caso di locazione finanziaria (leasing) il
consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la
costituzione in mora del fornitore dei beni o dei servizi,
puo' chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione
del contratto. La richiesta al fornitore determina la
sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del
contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto,
senza penalita' e oneri, del contratto di locazione
finanziaria. Si applica il comma 2.
4. I diritti previsti dal presente articolo possono
essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale
il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal
contratto di concessione del credito.
Art. 125-sexies.
Rimborso anticipato
1. Il consumatore puo' rimborsare anticipatamente in
qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al
finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una
riduzione del costo totale del credito, pari all'importo
degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del
contratto.
2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha
diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente
giustificato per eventuali costi direttamente collegati al
rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non puo'
superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo,
se la vita residua del contratto e' superiore a un anno,
ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita
residua del contratto e' pari o inferiore a un anno. In
ogni caso, l'indennizzo non puo' superare l'importo degli
interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita
residua del contratto.
3. L'indennizzo di cui al comma 2 non e' dovuto:
a) se il rimborso anticipato e' effettuato in
esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a
garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di
apertura di credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in
cui non si applica un tasso di interesse espresso da una
percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde
all'intero debito residuo ed e' pari o inferiore a 10.000
euro.
Art. 125-septies.
Cessione dei crediti
1. In caso di cessione del credito o del contratto di
credito, il consumatore puo' sempre opporre al cessionario
tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del
cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al
disposto dell'articolo 1248 del codice civile.
2. Il consumatore e' informato della cessione del
credito, a meno che il cedente, in accordo con il
cessionario, continui a gestire il credito nei confronti
del consumatore. La Banca d'Italia, in conformita' alle
deliberazioni del CICR, individua le modalita' con cui il
consumatore e' informato.
Art. 125-octies.
Sconfinamento
1. Se un contratto di conto corrente prevede la
possibilita' che al consumatore sia concesso uno
sconfinamento, si applicano le disposizioni del capo I.
2. In caso di sconfinamento consistente che si
protragga per oltre un mese, il creditore comunica senza
indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro
supporto durevole:
a) lo sconfinamento;
b) l'importo interessato;
c) il tasso debitore;
d) le penali, le spese o gli interessi di mora
eventualmente applicabili.
3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni
del CICR, detta disposizioni di attuazione del comma 2, con
riferimento:
a) al termine di invio della comunicazione;
b) ai criteri per la determinazione della consistenza
dello sconfinamento.
Art. 125-novies.
Intermediari del credito
1. L'intermediario del credito indica, negli annunci
pubblicitari e nei documenti destinati ai consumatori,
l'ampiezza dei propri poteri e in particolare se lavori a
titolo esclusivo con uno o piu' finanziatori oppure a
titolo di mediatore.
2. Il consumatore e' informato dell'eventuale compenso
da versare all'intermediario del credito per i suoi
servizi. Il compenso e' oggetto di accordo tra il
consumatore e l'intermediario del credito su supporto
cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione
del contratto di credito.
3. L'intermediario del credito comunica al finanziatore
l'eventuale compenso che il consumatore deve versare
all'intermediario del credito per i suoi servizi, al fine
del calcolo del TAEG, secondo quanto stabilito dal CICR.
Art. 126.
Riservatezza delle informazioni
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
individuare, con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, i casi in cui le comunicazioni previste dall'articolo
125, comma 2, e 125-quater, comma 2, lettera b), non sono
effettuate in quanto vietate dalla normativa comunitaria o
contrarie all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.».



 
Art. 2
Modifiche all'articolo 4
del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e' cosi' modificato:
a) nel capoverso articolo 127, al comma 01, le parole: «A questi fini possono essere dettate» sono sostituite dalle seguenti: «A questi fini la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, puo' dettare»;
b) nel capoverso articolo 127-bis, al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «Le», sono inserite le seguenti: «informazioni precontrattuali e le».
2. L'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel capoverso articolo 144 e' cosi' modificato:
a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: «Altre sanzioni amministrative»;
b) al comma 3, le parole: «la rilevante inosservanza» sono sostituite dalle seguenti: «l'inosservanza»;
c) al comma 3-bis, le parole: «qualora esse rivestano carattere rilevante» sono soppresse; alla lett. a), le parole «e 126-septies» sono sostituite dalle seguenti: «126-septies e 128-decies, comma 2»;
d) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«5-bis. Nel caso in cui l'intermediario mandante rilevi nel comportamento dell'agente in attivita' finanziaria le violazioni previste dai commi 3, 3-bis e 4, l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 125-novies o la violazione dell'articolo 128-decies, comma 1, ultimo periodo, adotta immediate misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-decies, all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies o alla Banca d'Italia, secondo i termini di cui al medesimo articolo 128-decies.»;
e) i commi 6 e 7 sono abrogati;
f) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Le sanzioni previste dai commi 3 e 3-bis si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali.».



Note all'art. 2:
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 4 del
citato decreto legislativo n. 141 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"3. Il capo III del titolo VI del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
«Capo III
Regole generali e controlli
Art. 127.
Regole generali
01. Le Autorita' creditizie esercitano i poteri
previsti dal presente titolo avendo riguardo, oltre che
alle finalita' indicate nell'articolo 5, alla trasparenza
delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei
rapporti con la clientela. A questi fini la Banca d'Italia,
in conformita' delle deliberazioni del CICR, puo' dettare
anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli
interni.
02. Ai confidi iscritti nell'elenco previsto
dall'articolo 112, le norme del presente titolo si
applicano secondo quanto stabilito dal CICR.
1. Le disposizioni del presente titolo sono derogabili
solo in senso piu' favorevole al cliente.
1-bis. Le informazioni fornite ai sensi del presente
titolo sono rese almeno in lingua italiana.
2. Le nullita' previste dal presente titolo operano
soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate
d'ufficio dal giudice.
3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel
presente titolo sono assunte su proposta della Banca
d'Italia, d'intesa con la CONSOB.
Art. 127-bis.
Spese addebitabili
1. Le banche e gli intermediari finanziari non possono
addebitare al cliente spese, comunque denominate, inerenti
alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di
legge trasmesse con strumenti di comunicazione telematica.
Le informazioni precontrattuali e le comunicazioni previste
ai sensi dell'articolo 118 sono gratuite indipendentemente
dagli strumenti di comunicazione impiegati.
2. Il contratto puo' prevedere che, se il cliente
richiede alla banca o all'intermediario finanziario
informazioni o comunicazioni ulteriori o piu' frequenti
rispetto a quelle previste dal presente titolo ovvero la
loro trasmissione con strumenti di comunicazione diversi da
quelli previsti nel contratto, le relative spese sono a
carico del cliente.
3. Se, in relazione a informazioni o comunicazioni,
vengono addebitate spese al cliente, queste sono adeguate e
proporzionate ai costi effettivamente sostenuti dalla banca
o dall'intermediario finanziario.
4. In deroga al comma 1, nei contratti di finanziamento
la consegna di documenti personalizzati puo' essere
subordinata al pagamento delle spese di istruttoria, nei
limiti e alle condizioni stabilite dal CICR.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 119, comma
4 e, per i servizi di pagamento, dall'articolo 126-ter e
dall'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11.
Art. 128.
Controlli
1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni
del presente titolo, la Banca d'Italia puo' acquisire
informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso
le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti
di pagamento e gli intermediari finanziari.
2. Con riguardo ai beneficiari e ai terzi destinatari
delle disposizioni previste dall'articolo 126-quater, comma
3, i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al
Ministro dello sviluppo economico al quale compete,
inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dagli
articoli 144, commi 3, 3-bis e 4, e 145, comma 3.
3. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi
dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorita'
competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e
a irrogare le sanzioni previste dagli articoli 144, commi
3, 3-bis e 4, e 145, comma 3.
Art. 128-bis.
Risoluzione delle controversie
1. I soggetti di cui all'articolo 115 aderiscono a
sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
con la clientela.
2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca
d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle
procedure di risoluzione delle controversie e di
composizione dell'organo decidente, in modo che risulti
assicurata l'imparzialita' dello stesso e la
rappresentativita' dei soggetti interessati. Le procedure
devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita'
della soluzione delle controversie e l'effettivita' della
tutela.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5,
comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il
cliente il ricorso a ogni altro mezzo di tutela previsto
dall'ordinamento.
3-bis. La Banca d'Italia, quando riceve un reclamo da
parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1,
indica al reclamante la possibilita' di adire i sistemi
previsti dal presente articolo.
Art. 128-ter.
Misure inibitorie
1. Qualora nell'esercizio dei controlli previsti
dall'articolo 128 emergano irregolarita', la Banca d'Italia
puo':
a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i
servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione
dell'attivita', anche di singole aree o sedi secondarie, e
ordinare la restituzione delle somme indebitamente
percepite e altri comportamenti conseguenti;
b) inibire specifiche forme di offerta, promozione o
conclusione di contratti disciplinati dal presente titolo;
c) disporre in via provvisoria la sospensione, per un
periodo non superiore a novanta giorni, delle attivita' di
cui alle lettere a) e b), laddove sussista particolare
urgenza;
d) pubblicare i provvedimenti di cui al presente
articolo nel Bollettino di cui all'articolo 8, comma 1, e
disporre altre forme di pubblicazione, eventualmente a cura
e spese dell'intermediario.».

Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 4 del
citato decreto legislativo n. 141 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"4. L'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
Art. 144.
Altre sanzioni amministrative
1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2580
a euro 129.110 per l'inosservanza delle norme degli
articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49,
51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 108, 109,
comma 3, 110 in relazione agli articoli 26 commi 2 e 3, 64,
commi 2 e 4, 114-quater, 114-octies, 114-duodecies,
114-terdecies, 114-quaterdecies, 129, comma 1, 145, comma
3, 146, comma 2, 147 e 161, comma 5, o delle relative
disposizioni generali o particolari impartite dalle
autorita' creditizie.
2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche
ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la
violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel
medesimo comma o per non aver vigilato affinche' le stesse
fossero osservate da altri. Per la violazione degli
articoli 52, 61, comma 5, e 110 in relazione agli articoli
52 e 61, comma 5, si applica la sanzione prevista dal comma
1.
3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160
a euro 64.555 per l'inosservanza delle norme contenute
negli articoli 116, 123, 124 e 126-quater, e delle relative
disposizioni generali o particolari impartite dalle
autorita' creditizie.
3-bis. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5160 a euro 64.555 per le seguenti condotte:
a) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4,
118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis,
commi 1, 2, 3 e 4, 125-octies, commi 2 e 3, 126,
126-quinquies, comma 2, 126-sexies e 126-septies e
128-decies, comma 2 e delle relative disposizioni generali
o particolari impartite dalle autorita' creditizie;
b) inserimento nei contratti di clausole nulle o
applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in
violazione dell'articolo 40-bis o del titolo VI, ovvero
offerta di contratti in violazione dell'articolo 117, comma
8;
c) inserimento nei contratti di clausole aventi
l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli
consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero
ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del
cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme
allo stesso dovute per effetto del recesso.
4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione e dei dipendenti si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 258.225
per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo 128,
comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle
funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128,
di mancata adesione ai sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo
128-bis, nonche' di inottemperanza alle misure inibitorie
adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo
128-ter. La stessa sanzione si applica nel caso di
frazionamento artificioso di un unico contratto di credito
al consumo in una pluralita' di contratti dei quali almeno
uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto
ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera a).
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i
dipendenti dai commi 1, 3, 3-bis e 4 si applicano anche a
coloro che operano sulla base di rapporti che ne
determinano l'inserimento nell'organizzazione della banca o
dell'intermediario finanziario, anche in forma diversa dal
rapporto di lavoro subordinato.
5-bis. Nel caso in cui l'intermediario mandante rilevi
nel comportamento dell'agente in attivita' finanziaria le
violazioni previste dai commi 3, 3-bis e 4, l'inosservanza
degli obblighi previsti dall'articolo 125-novies o la
violazione dell'articolo 128-decies, comma 1, ultimo
periodo, adotta immediate misure correttive e trasmette la
documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche
ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-decies,
all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies o alla Banca
d'Italia, secondo i termini di cui al medesimo articolo
128-decies.
6. (Abrogato).
7. (Abrogato).
8. Le sanzioni previste dai commi 3 e 3-bis si
applicano quando le infrazioni rivestono carattere
rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia,
con provvedimento di carattere generale, tenuto conto
dell'incidenza delle condotte sulla complessiva
organizzazione e sui profili di rischio aziendali.
9. Non si applica l'articolo 39, comma 3, della legge
28 dicembre 2005, n. 262.».



 
Art. 3
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel capoverso articolo 107, al comma 1, lettera a), le parole: «societa' di capitali» sono sostituite dalle seguenti: «societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata e cooperativa»;
b) nel capoverso articolo 107, al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) i titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19 e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;»;
c) nel capoverso articolo 108:
1) il primo periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie.»;
2) al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti anche: la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonche', con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.»;
d) nel capoverso articolo 109, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La Banca d'Italia emana disposizioni volte a individuare, tra soggetti non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del capo II, titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il gruppo finanziario, composto da uno o piu' intermediari finanziari, dalle banche extracomunitarie e dalle societa' finanziarie come definite dall'articolo 59, comma 1, lettera b). Societa' capogruppo e' l'intermediario finanziario o la societa' finanziaria che esercita il controllo diretto o indiretto sugli altri componenti del gruppo.»;
e) nel capoverso articolo 111, al comma 1:
1) dopo la parola: «elenco,» le parole: «tenuto dall'organismo indicato all'articolo 113,» sono soppresse;
2) dopo le parole: «societa' di persone» sono inserite le seguenti: «o societa' a responsabilita' limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis codice civile o associazioni»;
f) nel capoverso articolo 111, al comma 2, lettera a), le parole: «societa' di capitali» sono sostituite dalle seguenti: «societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata e cooperativa»;
g) nel capoverso articolo 111, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Nel caso di esercizio dell'attivita' di cui al comma 3, questa attivita' e quella di cui al comma 1 devono essere esercitate congiuntamente»;
h) nel capoverso articolo 111, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro, in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonche' dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), possono svolgere l'attivita' indicata al comma 3, a tassi adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore.»;
i) nel capoverso articolo 111, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. L'utilizzo del sostantivo microcredito e' subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le caratteristiche di cui ai commi 1 e 3.»;
l) nel capoverso articolo 112, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di cui all'articolo 106 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo previsto all'articolo 112-bis.»;
m) nel capoverso articolo 112, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria attivita', in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre continuare a svolgere la propria attivita', senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, gli enti e le societa' cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, gia' iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le condizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995.»;
n) nel capoverso articolo 112-bis, al comma 1, le parole: «ed ordinato in forma di associazione» sono soppresse;
o) nel capoverso articolo 112-bis, al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'economia e delle finanze approva lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia, e nomina altresi' un proprio rappresentante nell'organo di controllo.»;
p) nel capoverso articolo 112-bis, al comma 2, le parole: «uno per cento» sono sostituite dalle seguenti: «cinque per mille» e le parole: «dell'ammontare dei crediti garantiti» sono sostituite dalle seguenti: «delle garanzie concesse»;
q) nel capoverso articolo 112-bis, al comma 5, le parole: «La Banca d'Italia, su istanza dell'Organismo e previa istruttoria dallo stesso svolta», sono sostituite dalle seguenti: «l'Organismo»;
r) nel capoverso articolo 112-bis, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro dell'economia e delle finanze puo' sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'Organismo qualora risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' dello stesso. La Banca d'Italia provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'Organismo, assicurandone la continuita' operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Banca d'Italia puo' disporre la rimozione di uno o piu' componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonche' dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d'Italia, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.»;
s) nel capoverso articolo 112-bis, al comma 8, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalita' e onorabilita', dei componenti degli organi di gestione e controllo dell'Organismo.»;
t) nel capoverso articolo 112-bis, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
«8-bis. Le Autorita' di vigilanza e l'Organismo, nel rispetto delle proprie competenze, collaborano anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per l'espletamento delle rispettive funzioni e in particolare per consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso conferiti nei confronti dei soggetti iscritti nell'elenco. La trasmissione di informazioni all'Organismo per le suddette finalita' non costituisce violazione del segreto d'ufficio da parte delle Autorita' di vigilanza.»;
u) nel capoverso articolo 113, l'articolo 113 e' sostituito dal seguente:
«Art. 113 (Controlli sull'elenco previsto dall'articolo 111). - 1. La Banca d'Italia tiene l'elenco previsto dall'articolo 111 e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5; a tal fine puo' chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, nonche' effettuare ispezioni.
2. La Banca d'Italia puo' disporre la cancellazione dall'elenco:
a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
b) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge e delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo;
c) per l'inattivita' dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Banca d'Italia puo' imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attivita' per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attivita'.
4. Quando il numero di iscritti nell'elenco e' sufficiente per consentire la costituzione di un Organismo, esso e' costituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia; con il medesimo decreto ne sono nominati i componenti. L'Organismo svolge ogni attivita' necessaria per la gestione dell'elenco; determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille dell'ammontare dei prestiti concessi; riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5. Per l'espletamento di tali compiti, i poteri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono attribuiti all'Organismo a far tempo dall'avvio della sua operativita'; la cancellazione dall'elenco potra' essere disposta dall'Organismo anche per il mancato pagamento del contributo e delle altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco.
5. Si applica l'articolo 112-bis, commi 6, 7, 8 e 8 bis.».



Note all'art. 3:
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 7 del
citato decreto legislativo n. 141 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 7. Integrazioni e modifiche al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385
1. Il titolo V del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
«Titolo V
SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO
Art. 106.
Albo degli intermediari finanziari
1. L'esercizio nei confronti del pubblico
dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma e' riservato agli intermediari finanziari
autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla
Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono prestare servizi di
pagamento, a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, nonche' prestare servizi di investimento se
autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari
finanziari possono altresi' esercitare le altre attivita' a
loro eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita'
connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni
dettate dalla Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.
Art. 107.
Autorizzazione
1. La Banca d'Italia autorizza gli intermediari
finanziari ad esercitare la propria attivita' al ricorrere
delle seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' e cooperativa; per
azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita'
limitata e cooperativa;
b) la sede legale e la direzione generale siano situate
nel territorio della Repubblica;
c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a
quello determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione
al tipo di operativita';
d) venga presentato un programma concernente
l'attivita' iniziale e la struttura organizzativa,
unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
e) i titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19
e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i
requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;
f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i
soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti,
stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle
funzioni di vigilanza;
g) l'oggetto sociale sia limitato alle sole attivita'
di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 106.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla
verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti
garantita la sana e prudente gestione.
3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di
autorizzazione, i casi di revoca, nonche' di decadenza,
quando l'intermediario autorizzato non abbia iniziato
l'esercizio dell'attivita', e detta disposizioni attuative
del presente articolo.
Art. 108.
Vigilanza
1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere
generale aventi a oggetto: il governo societario,
l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio
nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione
amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi
di remunerazione e incentivazione nonche' l'informativa da
rendere al pubblico sulle predette materie.
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1
prevedono che gli intermediari finanziari possano
utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da
societa' o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma
2-bis, lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la
determinazione dei requisiti patrimoniali, previa
autorizzazione della Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia puo':
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i
dirigenti degli intermediari finanziari per esaminare la
situazione degli stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali
degli intermediari finanziari, fissandone l'ordine del
giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli
organi collegiali degli intermediari finanziari quando gli
organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto
dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la
situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei
confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti
anche: la restrizione delle attivita' o della struttura
territoriale; il divieto di effettuare determinate
operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire
utili o altri elementi del patrimonio, nonche', con
riferimento a strumenti finanziari computabili nel
patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare
interessi.
4. Gli intermediari finanziari inviano alla Banca
d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti,
le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e
documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con
le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
5. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso
gli intermediari finanziari e richiedere a essi
l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.
6. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente
articolo la Banca d'Italia osserva criteri di
proporzionalita', avuto riguardo alla complessita'
operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari,
nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.
Art. 109.
Vigilanza consolidata
1. La Banca d'Italia emana disposizioni volte a
individuare, tra soggetti non sottoposti a vigilanza
consolidata ai sensi del capo II, titolo III, ovvero del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il gruppo
finanziario, composto da uno o piu' intermediari
finanziari, dalle banche extracomunitarie e dalle societa'
finanziarie come definite dall'articolo 59, comma 1,
lettera b). Societa' capogruppo e' l'intermediario
finanziario o la societa' finanziaria che esercita il
controllo diretto o indiretto sugli altri componenti del
gruppo.
2. La Banca d'Italia puo' esercitare la vigilanza su
base consolidata, oltre che nei confronti dei soggetti di
cui al comma 1 inclusi nel gruppo finanziario, nei
confronti di:
a) intermediari finanziari e societa' bancarie,
finanziarie e strumentali partecipate per almeno il venti
per cento dalle societa' appartenenti a un gruppo
finanziario o da un intermediario finanziario;
b) intermediari finanziari e societa' bancarie,
finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo
finanziario, ma controllate dalla persona fisica o
giuridica che controlla un gruppo finanziario o un
intermediario finanziario;
c) societa' diverse dagli intermediari finanziari e da
quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano
controllate da un intermediario finanziario ovvero quando
societa' appartenenti a un gruppo finanziario detengano,
anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.
3. Al fine di esercitare la vigilanza ai sensi dei
commi 1 e 2, la Banca d'Italia:
a) puo' impartire alla capogruppo, con provvedimenti di
carattere generale o particolare, disposizioni concernenti
il gruppo finanziario complessivamente considerato o i suoi
componenti, sulle materie indicate nell'articolo 108, comma
1. L'articolo 108 si applica anche al gruppo finanziario.
Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare
la vigilanza su base consolidata possono tenere conto,
anche con riferimento al singolo intermediario finanziario,
della situazione dei soggetti indicati nel comma 2, lettere
a) e b). La Banca d'Italia puo' impartire disposizioni
anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il
gruppo finanziario;
b) puo' richiedere, nei termini e con le modalita'
dalla medesima determinati, alle societa' appartenenti al
gruppo finanziario la trasmissione, anche periodica, di
situazioni e dati, nonche' ogni altra informazione utile e
ai soggetti indicati nel comma 2, lettera c), nonche' alle
societa' che controllano l'intermediario finanziario e non
appartengono al gruppo finanziario, le informazioni utili
per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata;
tali soggetti forniscono alla capogruppo ovvero
all'intermediario finanziario le situazioni, i dati e le
informazioni richieste per consentire l'esercizio della
vigilanza consolidata;
c) puo' effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione
di documenti e gli atti che ritenga necessari; le ispezioni
nei confronti di societa' diverse da quelle bancarie,
finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di
verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni
forniti per il consolidamento.
Art. 110.
Rinvio
1. Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 62,
63, 64, 78, 79 e 82.
Art. 111.
Microcredito
1. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti
iscritti in un apposito elenco, possono concedere
finanziamenti a persone fisiche o societa' di persone o
societa' a responsabilita' limitata semplificata di cui
all'articolo 2463-bis codice civile o associazioni o
societa' cooperative, per l'avvio o l'esercizio di
attivita' di lavoro autonomo o di microimpresa, a
condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti
caratteristiche:
a) siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e
non siano assistiti da garanzie reali;
b) siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di
iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato
del lavoro;
c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi
ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti
finanziati.
2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e'
subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) forma di societa' per azioni, in accomandita per
azioni, a responsabilita' limitata e cooperativa;
b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello
stabilito ai sensi del comma 5;
c) requisiti di onorabilita' dei soci di controllo o
rilevanti, nonche' di onorabilita' e professionalita' degli
esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;
d) oggetto sociale limitato alle sole attivita' di cui
al comma 1, nonche' alle attivita' accessorie e
strumentali;
e) presentazione di un programma di attivita'.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via
non prevalente finanziamenti anche a favore di persone
fisiche in condizioni di particolare vulnerabilita'
economica o sociale, purche' i finanziamenti concessi siano
di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da
garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di
servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo
di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del
beneficiario e siano prestati a condizioni piu' favorevoli
di quelle prevalenti sul mercato.
3-bis. Nel caso di esercizio dell'attivita' di cui al
comma 3, questa attivita' e quella di cui al comma 1 devono
essere esercitate congiuntamente.
4. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti
giuridici senza fini di lucro, in possesso delle
caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonche'
dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), possono
svolgere l'attivita' indicata al comma 3, a tassi adeguati
a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal
creditore.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del
presente articolo, anche disciplinando:
a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme
tecniche dei finanziamenti;
b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle
attivita', alle condizioni economiche applicate e
all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche
modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e
dal comma 3;
c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano
della deroga prevista dal comma 4;
d) le informazioni da fornire alla clientela.
5-bis. L'utilizzo del sostantivo microcredito e'
subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le
caratteristiche di cui ai commi 1 e 3.
Art. 112.
Altri soggetti operanti nell'attivita' di concessione
di finanziamenti
1. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in
un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo
112-bis ed esercitano in via esclusiva l'attivita' di
garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o
strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal
Ministro dell'economia e delle finanze e delle riserve di
attivita' previste dalla legge.
1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di cui
all'articolo 106 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione
nell'elenco tenuto dall'Organismo previsto all'articolo
112-bis.
2. L'iscrizione e' subordinata al ricorrere delle
condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo
consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto
proprietario individuate dall'articolo 13 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, nonche' al possesso da parte di coloro che
detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei
requisiti di onorabilita' stabiliti ai sensi degli articoli
25 e 26. La sede legale e quella amministrativa devono
essere situate nel territorio della Repubblica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi,
riferibili al volume di attivita' finanziaria in base ai
quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere
l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo previsto
dall'articolo 106. La Banca d'Italia stabilisce, con
proprio provvedimento, gli elementi da prendere in
considerazione per il calcolo del volume di attivita'
finanziaria. In deroga all'articolo 106, per l'iscrizione
nell'albo i confidi possono adottare la forma di societa'
consortile a responsabilita' limitata.
4. I confidi iscritti nell'albo esercitano in via
prevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi.
5. I confidi iscritti nell'albo possono svolgere,
prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o
socie, le seguenti attivita':
a) prestazione di garanzie a favore
dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine
dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese
consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di
fondi pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di
contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di
garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese
consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
6. I confidi iscritti nell'albo possono, in via
residuale, concedere altre forme di finanziamento ai sensi
dell'articolo 106, comma 1, nei limiti massimi stabiliti
dalla Banca d'Italia.
7. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla
data di entrata in vigore della presente disposizione i
quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in
ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli
prestiti possono continuare a svolgere la propria
attivita', in considerazione del carattere marginale della
stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti
quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre
continuare a svolgere la propria attivita', senza obbligo
di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, gli enti e
le societa' cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993
tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica,
gia' iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente
alla data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le
condizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro
del tesoro del 29 marzo 1995.
8. Le agenzie di prestito su pegno previste
dall'articolo 115 del reale decreto 18 giugno 1931, n. 773,
sono sottoposte alle disposizioni dell'articolo 106. La
Banca d'Italia puo' dettare disposizioni per escludere
l'applicazione alle agenzie di prestito su pegno di alcune
disposizioni previste dal presente titolo.
Art. 112-bis.
Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi
1. E' istituito un Organismo, avente personalita'
giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa,
statutaria e finanziaria competente per la gestione
dell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze approva lo Statuto
dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia, e nomina
altresi' un proprio rappresentante nell'organo di
controllo.
2. L'Organismo svolge ogni attivita' necessaria per la
gestione dell'elenco, determina la misura dei contributi a
carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille
delle garanzie concesse e riscuote i contributi e le altre
somme dovute per l'iscrizione nell'elenco; vigila sul
rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui
sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 112, comma 2.
Nell'esercizio di tali attivita' puo' avvalersi delle
Federazioni di rappresentanza dei Confidi espressione delle
Organizzazioni nazionali di impresa.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo
puo' chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e
notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i
relativi termini, e puo' effettuare ispezioni.
4. L'Organismo puo' disporre la cancellazione
dall'elenco:
a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
b) qualora risultino gravi violazioni normative;
c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi del
comma 2;
d) per l'inattivita' dell'iscritto protrattasi per un
periodo di tempo non inferiore a un anno.
5. Fermo restando le disposizioni di cui al precedente
comma, l'Organismo puo' imporre agli iscritti il divieto di
intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione
delle attivita' per violazioni di disposizioni legislative
o amministrative che ne regolano l'attivita'.
6. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo
modalita', dalla stessa stabilite, improntate a criteri di
proporzionalita' ed economicita' dell'azione di controllo e
con la finalita' di verificare l'adeguatezza delle
procedure interne adottate dall'Organismo per lo
svolgimento della propria attivita'.
7. Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' sciogliere gli organi di
gestione e di controllo dell'Organismo qualora risultino
gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi
violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o
statutarie che regolano l'attivita' dello stesso. La Banca
d'Italia provvede agli adempimenti necessari alla
ricostituzione degli organi di gestione e controllo
dell'Organismo, assicurandone la continuita' operativa, se
necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La
Banca d'Italia puo' disporre la rimozione di uno o piu'
componenti degli organi di gestione e controllo in caso di
grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla
legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza,
nonche' dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni
impartite dalla Banca d'Italia, ovvero in caso di
comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d'Italia,
all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, disciplina:
a) la struttura, i poteri e le modalita' di
funzionamento dell'Organismo necessari a garantirne
funzionalita' ed efficienza;
b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalita'
e onorabilita', dei componenti degli organi di gestione e
controllo dell'Organismo.
8-bis. Le Autorita' di vigilanza e l'Organismo, nel
rispetto delle proprie competenze, collaborano anche
mediante lo scambio di informazioni necessarie per
l'espletamento delle rispettive funzioni e in particolare
per consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso
conferiti nei confronti dei soggetti iscritti nell'elenco.
La trasmissione di informazioni all'Organismo per le
suddette finalita' non costituisce violazione del segreto
d'ufficio da parte delle Autorita' di vigilanza.
Art. 113
Controlli sull'elenco previsto dall'articolo 111
1. La Banca d'Italia tiene l'elenco previsto
dall'articolo 111 e vigila sul rispetto da parte degli
iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti anche ai
sensi dell'articolo 111, comma 5; a tal fine puo' chiedere
agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la
trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi
termini, nonche' effettuare ispezioni.
2. La Banca d'Italia puo' disporre la cancellazione
dall'elenco:
a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
b) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge
e delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto
legislativo;
c) per l'inattivita' dell'iscritto protrattasi per un
periodo di tempo non inferiore a un anno.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Banca
d'Italia puo' imporre agli iscritti il divieto di
intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione
delle attivita' per violazioni di disposizioni legislative
o amministrative che ne regolano l'attivita'.
4. Quando il numero di iscritti nell'elenco e'
sufficiente per consentire la costituzione di un Organismo,
esso e' costituito con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Banca d'Italia; con il medesimo
decreto ne sono nominati i componenti. L'Organismo svolge
ogni attivita' necessaria per la gestione dell'elenco;
determina la misura dei contributi a carico degli iscritti,
entro il limite del cinque per mille dell'ammontare dei
prestiti concessi; riscuote i contributi e le altre somme
dovute per l'iscrizione nell'elenco e vigila sul rispetto
da parte degli iscritti della disciplina cui sono
sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5. Per
l'espletamento di tali compiti, i poteri di cui ai commi 1,
2 e 3 sono attribuiti all'Organismo a far tempo dall'avvio
della sua operativita'; la cancellazione dall'elenco potra'
essere disposta dall'Organismo anche per il mancato
pagamento del contributo e delle altre somme dovute per
l'iscrizione nell'elenco.
5. Si applica l'articolo 112-bis, commi 6, 7, 8 e 8
bis.
Art. 113-bis.
Sospensione degli organi di amministrazione e controllo
1. Qualora risultino gravi irregolarita'
nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle
disposizioni legislative, amministrative o statutarie
nonche' ragioni di urgenza, la Banca d'Italia puo' disporre
che uno o piu' commissari assumano i poteri di
amministrazione dell'intermediario finanziario iscritto
all'albo di cui all'articolo 106. Le funzioni degli organi
di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese.
2. Possono essere nominati commissari anche funzionari
della Banca d'Italia. I commissari nell'esercizio delle
loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
3. La gestione provvisoria di cui al comma 1 non puo'
avere una durata superiore ai sei mesi. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 113-ter, comma 1, lettera c),
i commissari restituiscono l'azienda agli organi di
amministrazione e controllo ovvero, qualora siano rilevate
gravi irregolarita' riferibili agli organi aziendali
sospesi e previa autorizzazione della Banca d'Italia,
convocano l'assemblea per la revoca e la nomina di nuovi
organi di amministrazione e controllo. Si applica, in
quanto compatibile, l'articolo 76, commi 2 e 4.
Art. 113-ter.
Revoca dell'autorizzazione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
113-bis, la Banca d'Italia, puo' disporre la revoca
dell'autorizzazione di cui all'articolo 107, comma 1,
quando:
a) risultino irregolarita' eccezionalmente gravi
nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente
gravi delle disposizioni legislative, amministrative o
statutarie che regolano l'attivita' dell'intermediario;
b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale
gravita';
c) la revoca sia richiesta su istanza motivata degli
organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei
commissari di cui all'articolo 113-bis, comma 1 o dei
liquidatori.
2. Il provvedimento di revoca e' pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana; della intervenuta revoca l'intermediario
finanziario deve dare idonea evidenza nelle comunicazioni
alla clientela e in ogni altra opportuna sede.
3. La revoca dell'autorizzazione costituisce causa di
scioglimento della societa'. Entro sessanta giorni dalla
comunicazione del provvedimento di revoca, l'intermediario
finanziario comunica alla Banca d'Italia il programma di
liquidazione della societa'. L'organo liquidatore trasmette
alla Banca d'Italia riferimenti periodici sullo stato di
avanzamento della liquidazione.
4. Agli intermediari finanziari si applicano gli
articoli 96-quinquies e 97.
5. Ove la Banca d'Italia accerti la mancata sussistenza
dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura
di liquidazione si applica il comma 6.
6. Agli intermediari finanziari che siano stati
autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento
ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per
un ammontare superiore al patrimonio ovvero dei quali sia
stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi
dell'articolo 82, comma 1 si applica la procedura di
liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del titolo IV,
capo I, sezione III.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle succursali di intermediari finanziari
aventi sede legale all'estero ammessi all'esercizio, in
Italia, delle attivita' di cui all'articolo 106 comma 1. La
Banca d'Italia comunica i provvedimenti adottati
all'Autorita' competente.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
114-terdecies.
Art. 114.
Norme finali
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 18, il Ministro
dell'economia e delle finanze disciplina l'esercizio nel
territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi
sede legale all'estero, delle attivita' indicate
nell'articolo 106.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano
ai soggetti, individuati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sentita la Banca d'Italia,
gia' sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza
sull'attivita' finanziaria svolta.».



 
Art. 4
Modifiche all'articolo 9
del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui al titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non si applicano alle societa' cessionarie, o alle societa' emittenti titoli, se diverse dalle societa' cessionarie, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione. Sono abrogate tutte le disposizioni di leggi speciali relative alle societa' cessionarie, o alle societa' emittenti titoli se diverse dalle societa' cessionarie nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione che prevedano l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. A tali societa' si applica il comma 3 dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificato dal presente decreto.»;
b) il comma 8, e' sostituito dal seguente:
«8. L'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Art. 199 (Societa' fiduciarie). - 1. Fino alla riforma organica della disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione conservano vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
2. Le societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che svolgono attivita' di custodia e amministrazione di valori mobiliari e che, alternativamente, sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario o hanno adottato la forma di societa' per azioni ed hanno capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall'articolo 2327 del codice civile, sono autorizzate e iscritte in una sezione separata dell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ma non possono esercitare le attivita' elencate nel comma 1 del medesimo articolo. All'istanza si applica l'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibile. Il diniego dell'autorizzazione, con la relativa motivazione, e' comunicato al Ministero dello sviluppo economico e comporta la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, ove non vengano meno, nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento di diniego, le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione. La Banca d'Italia esercita i poteri indicati all'articolo 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al fine di assicurare il rispetto da parte delle societa' fiduciarie iscritte nella sezione separata delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Alle societa' fiduciarie iscritte si applicano gli articoli 110, 113-bis, 113-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibili.
3. Il Ministero dello sviluppo economico e la Banca d'Italia, per quanto concerne le societa' di cui al comma 2, si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.».



Note all'art. 4:
Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato decreto
legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 9. Ulteriori modifiche legislative
1. L'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999,
n. 130, e' sostituito dal seguente:
«6. I servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono
essere svolti da banche o da intermediari finanziari
iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti
che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3,
lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto
dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attivita'
elencate nel comma 1 del medesimo articolo purche'
possiedano i relativi requisiti.».
2. Dopo l'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile
1999, n. 130, e' inserito il seguente:
«6-bis. I soggetti di cui al comma 6 verificano che le
operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto
informativo.».
3. L'articolo 3, comma 3, della legge 30 aprile 1999,
n. 130, e' sostituito dal seguente: «3. Le societa' di cui
al comma 1 si costituiscono in forma di societa' di
capitali. Fermi restando gli obblighi di segnalazione
previsti per finalita' statistiche, la Banca d'Italia, in
base alle deliberazioni del CICR, puo' imporre alle
societa' di cui al comma 1 obblighi di segnalazione
ulteriori relativi ai crediti cartolarizzati al fine di
censire la posizione debitoria dei soggetti cui i crediti
si riferiscono.». All'articolo 7-ter della medesima legge
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Ai
soggetti cessionari di cui all'articolo 7-bis si applicano,
nei limiti stabiliti dal Ministro dell'economia e delle
finanze con regolamento emanato, sentita la Banca d'Italia,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, le disposizioni previste per gli intermediari
finanziari dal Titolo V del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.».
3-bis. Le disposizioni di cui al titolo V del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non si applicano
alle societa' cessionarie, o alle societa' emittenti
titoli, se diverse dalle societa' cessionarie, nell'ambito
di operazioni di cartolarizzazione. Sono abrogate tutte le
disposizioni di leggi speciali relative alle societa'
cessionarie, o alle societa' emittenti titoli se diverse
dalle societa' cessionarie nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione che prevedano l'applicazione delle
disposizioni di cui al titolo V del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. A tali societa' si applica il comma
3 dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, come
modificato dal presente decreto.
4. L'articolo 38-bis, comma 1, secondo periodo del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e' sostituito dal seguente:
«Per le piccole e medie imprese, definite secondo i
criteri stabiliti dal D.M. 18 settembre 1997 e dal D.M. 27
ottobre 1997 del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di adeguamento alla nuova disciplina
comunitaria, dette garanzie possono essere prestate anche
dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di
cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».
5. L'articolo 8, comma 2, terzo periodo del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e' sostituito dal
presente:
«Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli
interessi al saggio legale, calcolati dalla data di
perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento
di tali somme il contribuente e' tenuto a prestare idonea
garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione
bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia
collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, per il periodo di rateazione del
detto importo, aumentato di un anno.».
6. L'articolo 48, comma 3, secondo periodo, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e' sostituito dal
seguente: «Il processo verbale costituisce titolo per la
riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto
in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un
massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in
un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute
superano i 50.000 euro, previa prestazione, se l'importo
delle rate successive alla prima e' superiore a 50.000
euro, di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o
fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di
garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo
previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.».
7. L'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 e' sostituito dal seguente:
«4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.
Sono strumenti finanziari ed, in particolare, contratti
finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita
di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati
per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo
automatico (c.d. "roll-over"). Sono altresi' strumenti
finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai
sensi dell'articolo 18, comma 5.».
8. L'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
"Art. 199
Societa' fiduciarie
1. Fino alla riforma organica della disciplina delle
societa' fiduciarie e di revisione conservano vigore le
disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n.
1966, e dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo
23 luglio 1996, n. 415.
2. Le societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre
1939, n. 1966, che svolgono attivita' di custodia e
amministrazione di valori mobiliari e che,
alternativamente, sono controllate direttamente o
indirettamente da una banca o da un intermediario
finanziario o hanno adottato la forma di societa' per
azioni ed hanno capitale versato di ammontare non inferiore
al doppio di quello richiesto dall'articolo 2327 del codice
civile, sono autorizzate e iscritte in una sezione separata
dell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ma non possono
esercitare le attivita' elencate nel comma 1 del medesimo
articolo. All'istanza si applica l'articolo 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto
compatibile. Il diniego dell'autorizzazione, con la
relativa motivazione, e' comunicato al Ministero dello
sviluppo economico e comporta la revoca dell'autorizzazione
di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n.
1966, ove non vengano meno, nel termine di novanta giorni
dalla notifica del provvedimento di diniego, le condizioni
che comportano l'obbligo di iscrizione. La Banca d'Italia
esercita i poteri indicati all'articolo 108 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al fine di
assicurare il rispetto da parte delle societa' fiduciarie
iscritte nella sezione separata delle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Alle societa' fiduciarie iscritte si applicano gli articoli
110, 113-bis, 113-ter del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, in quanto compatibili.
3. Il Ministero dello sviluppo economico e la Banca
d'Italia, per quanto concerne le societa' di cui al comma
2, si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti
adottati ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti
di competenza.".



 
Art. 5
Modifiche all'articolo 10
del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'iscrizione nell'albo e negli elenchi previsti dalla disciplina introdotta con il presente Titolo III e' subordinata all'emanazione delle disposizioni attuative nonche', per l'elenco previsto all'articolo 112, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alla costituzione del relativo Organismo; le Autorita' competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative e alla nomina dei componenti dell'Organismo di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al piu' tardi entro il 31 marzo 2013. Ai fini della costituzione dell'Organismo, i primi componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia. L'Organismo provvede all'approvazione del suo statuto, alla definizione dell'aliquota contributiva a carico degli iscritti, alla raccolta dei fondi necessari al suo funzionamento ed all'iscrizione dei confidi secondo le disposizioni di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, entro il termine del 30 settembre 2013. Decorso tale termine, l'Organismo e' regolato secondo le disposizioni dell'articolo 112-bis vigente.»;
b) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Si applicano ai cambiavalute gli articoli 11 e 115 T.u.l.p.s. e relative disposizioni di attuazione»;
c) al comma 8, le parole: «9, commi 1, 2, 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «9, commi 1 e 2. Con riguardo ai confidi, il riferimento dell'articolo 9, comma 4, all'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, deve intendersi, fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1, primo periodo, anche all'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previgente.»;
d) dopo il comma 8-bis sono inseriti i seguenti:
«8-ter. L'Organismo di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intende costituito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto, alla data di avvio della gestione dell'elenco.
8-quater. La data di avvio della gestione degli elenchi da parte degli Organismi previsti dagli articoli 112-bis e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»;
e) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
«10-bis. La Banca d'Italia pubblica l'elenco dei soggetti, operanti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, che continuano a svolgere la propria attivita' ai sensi dell'articolo 112, comma 7, come modificato dal presente decreto.».



Note all'art. 5:
Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto
legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 10. Disposizioni transitorie e finali
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, per le
attivita' diverse dalla prestazione di servizi di pagamento
gli intermediari finanziari e i confidi che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo,
risultano iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo
106, nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 o nella
sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data
del 4 settembre 2010, nonche' le societa' fiduciarie
previste dall'articolo 199, comma 2, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto legislativo possono continuare a operare
per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli
adempimenti indicati al comma 3.
2. Fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1 e
comunque fino al completamento degli adempimenti di cui al
comma 4, la Banca d'Italia continua a tenere l'elenco
generale, l'elenco speciale e le sezioni separate previste
dalle disposizioni del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010; fino
al completamento degli adempimenti indicati al comma 3
possono essere iscritti nuovi soggetti, ai quali si
applicano i commi 1, 4 e 8.
3. L'iscrizione nell'albo e negli elenchi previsti
dalla disciplina introdotta con il presente Titolo III e'
subordinata all'emanazione delle disposizioni attuative
nonche', per l'elenco previsto all'articolo 112, comma 1,
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alla
costituzione del relativo Organismo; le Autorita'
competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni
attuative e alla nomina dei componenti dell'Organismo di
cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, al piu' tardi entro il 31 marzo
2013. Ai fini della costituzione dell'Organismo, i primi
componenti sono nominati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca
d'Italia. L'Organismo provvede all'approvazione del suo
statuto, alla definizione dell'aliquota contributiva a
carico degli iscritti, alla raccolta dei fondi necessari al
suo funzionamento ed all'iscrizione dei confidi secondo le
disposizioni di cui all'articolo 112 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, entro il termine del
30 settembre 2013. Decorso tale termine, l'Organismo e'
regolato secondo le disposizioni dell'articolo 112-bis
vigente.
4. Per assicurare un passaggio ordinato alla nuova
disciplina introdotta con il presente titolo III:
a) entro il termine indicato al comma 1, gli
intermediari finanziari che alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo esercitano nei confronti
del pubblico l'attivita' di assunzione di partecipazioni
ivi compresi quelli di cui all'articolo 155, comma 2, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogato ai
sensi dell'articolo 8 del presente decreto, chiedono alla
Banca d'Italia la cancellazione dagli elenchi di cui al
comma 1, attestando di non esercitare attivita' riservate
ai sensi di legge;
b) entro tre mesi dall'entrata in vigore delle
disposizioni attuative del presente Titolo III, gli
intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente
alla data del 4 settembre 2010 o inclusi nella vigilanza
consolidata bancaria, che alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo esercitano l'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma,
presentano istanza di autorizzazione ai fini
dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come
modificato dal presente decreto. L'istanza e' corredata
della sola documentazione attestante il rispetto delle
previsioni di cui all'articolo 107, comma 1, lettere c),
d), e) ed f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, come modificato dal presente decreto legislativo;
c) almeno sei mesi prima della scadenza del termine
indicato al comma 1, gli intermediari iscritti nell'elenco
di cui all'articolo 106 o in quello di cui all'articolo 107
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti
alla data del 4 settembre 2010, che esercitano attivita' di
intermediazione in cambi, chiedono alla Banca d'Italia la
cancellazione dagli elenchi, attestando di non esercitare
attivita' riservate ai sensi di legge. Agli intermediari
iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 o in quello di
cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che
esercitano attivita' di intermediazione in cambi rimane in
ogni caso preclusa l'attivita' rientrante nell'ambito di
applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto;
d) almeno tre mesi prima della scadenza del termine
indicato al comma 1, le societa' fiduciarie previste
all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto,
presentano istanza di autorizzazione ai fini
dell'iscrizione alla sezione separata dell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 come modificato dal presente decreto. In pendenza
dell'istanza di autorizzazione, esse possono continuare ad
operare anche oltre il termine previsto dal comma 1;
e) almeno tre mesi prima della scadenza del termine
indicato al comma 1, gli altri soggetti ivi indicati
presentano istanza di autorizzazione ai fini
dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 106, ovvero
istanza di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 111 o
nelle relative sezioni separate ovvero nell'elenco di cui
all'articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente
decreto. In pendenza dell'istanza di autorizzazione, essi
possono continuare ad operare anche oltre il termine
previsto dal comma 1.
5. In caso di mancato accoglimento delle istanze di cui
al comma 4, lettere b), c) ed e), i soggetti ivi indicati
deliberano la liquidazione della societa' ovvero modificano
il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad
attivita' riservate ai sensi di legge. Per le societa'
fiduciarie di cui al comma 4 il mancato accoglimento
dell'istanza comporta la decadenza dell'autorizzazione di
cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.
6. Decorsi i termini stabiliti, i soggetti che non
abbiano presentato istanza di autorizzazione, iscrizione o
cancellazione ai sensi del comma 4, lettere a), b), c) ed
e) deliberano la liquidazione della societa' ovvero
modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il
riferimento ad attivita' riservate ai sensi di legge. Le
societa' fiduciarie di cui al comma 4 che non abbiano
presentato istanza entro il termine ivi stabilito eliminano
le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione nella
speciale sezione dell'albo di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come
modificato dal presente decreto. In mancanza, decade
l'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23
novembre 1939, n. 1966.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo sono soppressi gli elenchi previsti dagli
articoli 113 e 155, comma 5 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre
2010 e cancellati i soggetti ivi iscritti. Si applicano ai
cambiavalute gli articoli 11 e 115 T.u.l.p.s. e relative
disposizioni di attuazione.
8. Fino alla data di entrata di vigore delle
disposizioni di attuazione del presente Titolo III, e, per
i soggetti di cui ai commi 1 e 2, fino al completamento
degli adempimenti di cui al comma 4, continuano ad
applicarsi, salvo quanto previsto dai Titoli I e II del
presente decreto legislativo, le norme del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogate o sostituite
dal presente decreto legislativo e le relative disposizioni
di attuazione, ivi compresi gli articoli 132, comma 1, 133,
139, 140 e 144, commi 1 e 2, e ad eccezione degli articoli
113, 132, comma 2, 155, commi 2 e 5; continuano altresi' ad
applicarsi le norme sostituite dall'articolo 9, commi 1 e
2. Con riguardo ai confidi, il riferimento dell'articolo 9,
comma 4, all'albo previsto dall'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, deve intendersi,
fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1, primo
periodo, anche all'elenco previsto dall'articolo 107 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previgente.
L'articolo 3, comma 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130,
continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore
delle disposizioni delle Autorita' creditizie volte ad
assicurare la continuita' delle segnalazioni relative ai
crediti cartolarizzati; le Autorita' vi provvedono entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Ai soggetti cessionari di cui
all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130,
l'articolo 3, comma 3, della medesima legge continua ad
applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle
disposizioni attuative indicate all'articolo 9, comma 3,
del presente decreto.
8-bis. Fino alla data di entrata di vigore delle
disposizioni di attuazione del presente Titolo III,
l'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, continua ad
applicarsi, ad eccezione del comma 7, limitatamente
all'attivita' di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma. In attesa delle disposizioni di attuazione
di cui all'articolo 106, comma 3, del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente
decreto, non configura esercizio nei confronti del pubblico
l'attivita' di rilascio di garanzie quando il garante e
l'obbligato garantito facciano parte del medesimo gruppo.
Per gruppo si intendono le societa' controllanti e
controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
nonche' le societa' controllate dalla stessa controllante.
8-ter. L'Organismo di cui all'articolo 112-bis del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intende
costituito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni
del presente decreto, alla data di avvio della gestione
dell'elenco.
8-quater. La data di avvio della gestione degli elenchi
da parte degli Organismi previsti dagli articoli 112-bis e
113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e'
comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
9. A decorrere dall'entrata in vigore delle
disposizioni di attuazione del presente Titolo III tutte le
disposizioni legislative che fanno riferimento agli
intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli
articoli 106 o 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, si
intendono riferite agli intermediari finanziari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente
decreto. Le disposizioni legislative che fanno riferimento
ai confidi iscritti nella sezione separata dell'elenco di
cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, si
intendono riferite ai confidi iscritti nell'elenco previsto
dall'articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente
decreto; quelle che fanno riferimento ai confidi iscritti
nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data
del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi
iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto. Ai soggetti abilitati ai sensi
dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, si
applica l'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
10. Gli obblighi comunicativi di cui all'articolo 7,
sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, permangono nei
confronti dei soggetti che, esclusi dagli obblighi
dell'articolo 106, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, esercitano in via prevalente, non nei
confronti del pubblico, le attivita' di assunzione e
gestione di partecipazione, di concessione di finanziamenti
sotto qualsiasi forma, di prestiti obbligazionari e di
rilascio di garanzie. L'esercizio in via prevalente
sussiste, quando, in base ai dati dei bilanci approvati
relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrono
entrambi i seguenti presupposti:
a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo
di natura finanziaria di cui alle anzidette attivita',
unitariamente considerate, inclusi gli impegni ad erogare
fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per
cento del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli
impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;
b) l'ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli
elementi dell'attivo di cui alla lettera a), dei ricavi
derivanti da operazioni di intermediazione su valute e
delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei
servizi di pagamento sia superiore al 50 per cento dei
proventi complessivi.
10-bis. La Banca d'Italia pubblica l'elenco dei
soggetti, operanti alla data dell'entrata in vigore del
presente decreto, che continuano a svolgere la propria
attivita' ai sensi dell'articolo 112, comma 7, come
modificato dal presente decreto."



 
Art. 6
Modifiche all'articolo 11
del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel capoverso articolo 128-quater:
1) al comma 1, le parole: «o istituti di moneta elettronica» sono sostituite dalle seguenti: «, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane»;
2) il comma 3 e' abrogato;
3) al comma 4, le parole: «offra solo alcuni» sono sostituite dalle seguenti: «conferisca un mandato solo per»;
4) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. La riserva di attivita' prevista dal presente articolo non si applica agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari. Al fine di consentire l'esercizio dei controlli e l'adozione delle misure previste dall'articolo 128-duodecies nonche' dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'agente che presta servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari comunica all'Organismo previsto all'articolo 128-undecies l'avvio dell'operativita' sul territorio della Repubblica, i propri dati aggiornati, le eventuali variazioni nonche' la conclusione della propria attivita', utilizzando la posta elettronica certificata (PEC). Quando deve essere istituito il punto di contatto centrale, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le comunicazioni di cui al precedente periodo sono effettuate dallo stesso punto di contatto per via telematica. L'Organismo stabilisce la periodicita' e le modalita' di invio della comunicazione.»;
5) il comma 8 e' abrogato;
b) nel capoverso articolo 128-quinquies:
1) al comma 1, la lettera d) e' soppressa;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. L'efficacia dell'iscrizione e' condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato gli agenti rispondono a norma di legge.»;
3) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis.»;
c) nel capoverso articolo 128-septies:
1) al comma 1 la lettera f) e' soppressa;
2) al comma 1-bis, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-ter»;
3) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. L'efficacia dell'iscrizione e' condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato i mediatori rispondono a norma di legge.»;
d) nel capoverso articolo 128-octies, comma 2:
1) dopo le parole: «mediatori creditizi» sono inserite le seguenti: «sono persone fisiche e»;
2) dopo la parola: «soggetti» e' aggiunta la seguente: «iscritti»;
e) il capoverso articolo 128-decies e' sostituito dal seguente:
«Art. 128-decies (Disposizioni di trasparenza e connessi poteri di controllo). - 1. Agli agenti in attivita' finanziaria, agli agenti previsti dall'articolo 128-quater, comma 7, e ai mediatori creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo VI. La Banca d'Italia puo' stabilire ulteriori regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela.
2. L'intermediario mandante risponde alla Banca d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte dei propri agenti in attivita' finanziaria. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso l'agente in attivita' finanziaria, anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
3. Fino al 31 dicembre 2013 la Banca d'Italia esercita il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. Il punto di contatto centrale previsto dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, risponde alla Banca d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte degli agenti insediati in Italia dell'istituto di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari, che ad esso fanno capo. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso gli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari nonche' presso il punto di contatto anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
4. Fino al 31 dicembre 2013 la Banca d'Italia esercita il controllo sui mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso i mediatori creditizi anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
4-bis. Dal 1° gennaio 2014 il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari e sui mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione e' esercitato dall'Organismo. A tali fini, l'Organismo potra' effettuare ispezioni anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
5. Il mediatore creditizio risponde anche del rispetto del titolo VI da parte dei propri dipendenti e collaboratori.»;
f) nel capoverso articolo 128-undecies:
1) al comma 1 le parole: «ed ordinato in forma di associazione» sono soppresse;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I primi componenti dell'organo di gestione dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni a decorrere dalla data di costituzione dell'Organismo. Il Ministero dell'economia e delle finanze approva con regolamento lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia.»;
g) nel capoverso articolo 128-duodecies:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. In caso di inosservanza da parte del punto di contatto centrale, ovvero, nel caso in cui non deve essere istituito, da parte degli agenti previsti dall'articolo 128-quater, comma 7, degli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali ad essi applicabili, l'Organismo ne da' comunicazione all'autorita' del Paese d'origine. Se mancano o risultano inadeguati i provvedimenti di questa autorita'. L'Organismo informa il Ministero dell'economia e delle finanze che, sentito il Ministero degli affari esteri, puo' vietare ai suddetti agenti di intraprendere nuove operazioni nel territorio della Repubblica, dandone comunicazione all'autorita' del Paese d'origine.»;
2) il comma 2 e' abrogato;
3) al comma 3 le parole: « nel caso previsto dall'articolo 144, comma 8, e» sono soppresse, e, alla lettera b), sono aggiunte le seguenti: «salvo comprovati motivi»;
4) al comma 5, le parole: «Fermo restando l'articolo 144, comma 8» sono soppresse;
5) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. l'Organismo annota negli elenchi i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettere b) e c).»;
h) nel capoverso 128-terdecies il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro dell'economia e delle finanze puo' sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'Organismo qualora risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' dello stesso. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'Organismo, assicurandone la continuita' operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Banca d'Italia puo' disporre la rimozione di uno o piu' componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonche' dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d'Italia, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.».



Note all'art. 6:
Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato decreto
legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 11. Integrazioni al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, per l'esercizio dell'agenzia in
attivita' finanziaria e della mediazione creditizia
1. Dopo il titolo VI del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente:
«Titolo VI-bis.
AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI
Art. 128-quater.
Agenti in attivita' finanziaria
1. E' agente in attivita' finanziaria il soggetto che
promuove e conclude contratti relativi alla concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di
servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari
finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento,
istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane.
Gli agenti in attivita' finanziaria possono svolgere
esclusivamente l'attivita' indicata nel presente comma,
nonche' attivita' connesse o strumentali.
2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico
dell'attivita' di agente in attivita' finanziaria e'
riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto
dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies.
3.(Abrogato).
4. Gli agenti in attivita' finanziaria svolgono la loro
attivita' su mandato di un solo intermediario o di piu'
intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in
cui l'intermediario conferisca un mandato solo per
specifici prodotti o servizi, e' tuttavia consentito
all'agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o
servizi, di assumere due ulteriori mandati.
5. Il mandante risponde solidalmente dei danni causati
dall'agente in attivita' finanziaria, anche se tali danni
siano conseguenti a responsabilita' accertata in sede
penale.
6. Gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di
pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco
di cui al comma 2 quando ricorrono le condizioni e i
requisiti stabiliti con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400,
dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Banca d'Italia. I requisiti tengono conto del tipo di
attivita' svolta. Ai soggetti iscritti nella sezione
speciale non si applicano il secondo periodo del comma 1 e
il comma 4.
7. La riserva di attivita' prevista dal presente
articolo non si applica agli agenti che prestano servizi di
pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o
istituti di pagamento comunitari. Al fine di consentire
l'esercizio dei controlli e l'adozione delle misure
previste dall'articolo 128-duodecies nonche' dal decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'agente che presta
servizi di pagamento per conto di istituti di moneta
elettronica o istituti di pagamento comunitari comunica
all'Organismo previsto all'articolo 128-undecies l'avvio
dell'operativita' sul territorio della Repubblica, i propri
dati aggiornati, le eventuali variazioni nonche' la
conclusione della propria attivita', utilizzando la posta
elettronica certificata (PEC). Quando deve essere istituito
il punto di contatto centrale, ai sensi dell'articolo 42,
comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
le comunicazioni di cui al precedente periodo sono
effettuate dallo stesso punto di contatto per via
telematica. L'Organismo stabilisce la periodicita' e le
modalita' di invio della comunicazione.
8. (Abrogato).
Art. 128-quinquies.
Requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in
attivita' finanziaria
1. L'iscrizione all'elenco di cui all'articolo
128-quater, comma 2, e' subordinata al ricorrere dei
seguenti requisiti:
a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di
uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso
secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
domicilio nel territorio della Repubblica;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede
legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari,
stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
c) requisiti di onorabilita' e professionalita',
compreso il superamento di un apposito esame. Per i
soggetti diversi dalle persone fisiche, i requisiti si
applicano a coloro che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo e, limitatamente ai
requisiti di onorabilita', anche a coloro che detengono il
controllo;
d) (Soppressa);
e) per i soggetti diversi dalle persone fisiche sono
inoltre richiesti un oggetto sociale conforme con quanto
disposto dall'articolo 128-quater, comma 1, ed il rispetto
di requisiti patrimoniali, organizzativi e di forma
giuridica.
1-bis. L'efficacia dell'iscrizione e' condizionata alla
stipula di una polizza di assicurazione della
responsabilita' civile per i danni arrecati nell'esercizio
dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi del
cui operato gli agenti rispondono a norma di legge.
2. La permanenza nell'elenco e' subordinata, in
aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e 1-bis,
all'esercizio effettivo dell'attivita' e all'aggiornamento
professionale.
Art. 128-sexies.
Mediatori creditizi
1. E' mediatore creditizio il soggetto che mette in
relazione, anche attraverso attivita' di consulenza, banche
o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la
potenziale clientela per la concessione di finanziamenti
sotto qualsiasi forma.
2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico
dell'attivita' di mediatore creditizio e' riservato ai
soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto
dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies.
3. Il mediatore creditizio puo' svolgere esclusivamente
l'attivita' indicata al comma 1 nonche' attivita' connesse
o strumentali.
4. Il mediatore creditizio svolge la propria attivita'
senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che
ne possano compromettere l'indipendenza.
Art. 128-septies.
Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori
creditizi
1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo
128-sexies, comma 2, e' subordinata al ricorrere dei
seguenti requisiti:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in
accomandita per azioni, di societa' a responsabilita'
limitata o di societa' cooperativa;
b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti
comunitari, stabile organizzazione nel territorio della
Repubblica;
c) oggetto sociale conforme con quanto previsto
dall'articolo 128-sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti
di organizzazione;
d) possesso da parte di coloro che detengono il
controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di
onorabilita';
e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di
professionalita', compreso il superamento di un apposito
esame;
f) (Soppressa).
1-bis. La permanenza nell'elenco e' subordinata, in
aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e 1-ter,
all'esercizio effettivo dell'attivita' e all'aggiornamento
professionale.
1-ter. L'efficacia dell'iscrizione e' condizionata alla
stipula di una polizza di assicurazione della
responsabilita' civile per i danni arrecati nell'esercizio
dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi del
cui operato i mediatori rispondono a norma di legge.
Art. 128-octies.
Incompatibilita'
1. E' vietata la contestuale iscrizione nell'elenco
degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori
creditizi.
2. I collaboratori di agenti in attivita' finanziaria e
di mediatori creditizi sono persone fisiche e non possono
svolgere contemporaneamente la propria attivita' a favore
di piu' soggetti iscritti.
Art. 128-novies.
Dipendenti e collaboratori
1. Gli agenti in attivita' finanziaria e i mediatori
creditizi assicurano e verificano, anche attraverso
l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri
dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il
contatto con il pubblico, rispettino le norme loro
applicabili, possiedano i requisiti di onorabilita' e
professionalita' indicati all'articolo 128-quinquies,
lettera c), ad esclusione del superamento dell'apposito
esame e all'articolo 128-septies, lettere d) ed e), ad
esclusione del superamento dell'apposito esame, e curino
l'aggiornamento professionale. Tali soggetti sono comunque
tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti sono
stabiliti dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.
2. Per il contatto con il pubblico, gli agenti in
attivita' finanziaria che siano persone fisiche o
costituiti in forma di societa' di persone si avvalgono di
dipendenti o collaboratori iscritti nell'elenco di cui
all'articolo 128-quater, comma 2.
3. I mediatori creditizi e gli agenti in attivita'
finanziaria diversi da quelli indicati al comma 2
trasmettono all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies
l'elenco dei propri dipendenti e collaboratori.
4. Gli agenti in attivita' finanziaria e i mediatori
creditizi rispondono in solido dei danni causati
nell'esercizio dell'attivita' dai dipendenti e
collaboratori di cui si essi si avvalgono, anche in
relazione a condotte penalmente sanzionate.
Art. 128-decies
(Disposizioni di trasparenza e connessi poteri di
controllo)
1. Agli agenti in attivita' finanziaria, agli agenti
previsti dall'articolo 128-quater, comma 7, e ai mediatori
creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del
Titolo VI. La Banca d'Italia puo' stabilire ulteriori
regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti
con la clientela.
2. L'intermediario mandante risponde alla Banca
d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da
parte dei propri agenti in attivita' finanziaria. La Banca
d'Italia puo' effettuare ispezioni presso l'agente in
attivita' finanziaria, anche avvalendosi della Guardia di
Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per
l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle
imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale
esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
3. Fino al 31 dicembre 2012 la Banca d'Italia esercita
il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di
istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento
comunitari per verificare l'osservanza delle disposizioni
di cui al comma 1 e della relativa disciplina di
attuazione. Il punto di contatto centrale previsto
dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, risponde alla Banca d'Italia del
rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte degli
agenti insediati in Italia dell'istituto di moneta
elettronica o istituto di pagamento comunitari, che ad esso
fanno capo. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni
presso gli agenti insediati in Italia per conto di istituti
di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari
nonche' presso il punto di contatto anche avvalendosi della
Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa
attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore
aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture
e personale esistenti in modo da non determinare oneri
aggiuntivi.
4. Fino al 31 dicembre 2013 la Banca d'Italia esercita
il controllo sui mediatori creditizi per verificare
l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della
relativa disciplina di attuazione. La Banca d'Italia puo'
effettuare ispezioni presso i mediatori creditizi anche
avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i
poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta
sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi,
utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non
determinare oneri aggiuntivi.
4-bis. Dal 1° gennaio 2014 il controllo sugli agenti
insediati in Italia per conto di istituti di moneta
elettronica o istituti di pagamento comunitari e sui
mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle
disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina
di attuazione e' esercitato dall'Organismo. A tali fini,
l'Organismo potra' effettuare ispezioni anche avvalendosi
della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa
attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore
aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture
e personale esistenti in modo da non determinare oneri
aggiuntivi.
5. Il mediatore creditizio risponde anche del rispetto
del titolo VI da parte dei propri dipendenti e
collaboratori.
Art. 128-undecies.
Organismo
1. E' istituito un Organismo, avente personalita'
giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa,
statutaria e finanziaria competente per la gestione degli
elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei
mediatori creditizi. L'Organismo e' dotato dei poteri
sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti.
2. I primi componenti dell'organo di gestione
dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca
d'Italia, e restano in carica tre anni a decorrere dalla
data di costituzione dell'Organismo. Il Ministero
dell'economia e delle finanze approva con regolamento lo
Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia.
3. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di
cui all'articolo 128-quater, comma 2, e all'articolo
128-sexies, comma 2, previa verifica dei requisiti
previsti, e svolge ogni altra attivita' necessaria per la
loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre
somme dovute per l'iscrizione negli elenchi; svolge gli
altri compiti previsti dalla legge.
4. L'Organismo verifica il rispetto da parte degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi
della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo
svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' effettuare
ispezioni e puo' chiedere la comunicazione di dati e
notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i
relativi termini.
Art. 128-duodecies.
Disposizioni procedurali
1. Per il mancato pagamento dei contributi o altre
somme dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui
agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2,
per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento
professionale, la violazione di norme legislative o
amministrative che regolano l'attivita' di agenzia in
attivita' finanziaria o di mediazione creditizia, la
mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o
documenti richiesti, l'Organismo applica nei confronti
degli iscritti:
a) il richiamo scritto;
b) la sospensione dall'esercizio dell'attivita' per un
periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno;
c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli
articoli 128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2.
1-bis. In caso di inosservanza da parte del punto di
contatto centrale, ovvero, nel caso in cui non deve essere
istituito, da parte degli agenti previsti dall'articolo
128-quater, comma 7, degli obblighi derivanti dalle
disposizioni nazionali ad essi applicabili, l'Organismo ne
da' comunicazione all'autorita' del Paese d'origine. Se
mancano o risultano inadeguati i provvedimenti di questa
autorita'. l'Organismo informa il Ministero dell'economia e
delle finanze che, sentito il Ministero degli affari
esteri, puo' vietare ai suddetti agenti di intraprendere
nuove operazioni nel territorio della Repubblica, dandone
comunicazione all'autorita' del Paese d'origine.
2.(Abrogato).
3. E' disposta altresi' la cancellazione dagli elenchi
di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies,
comma 2, nei seguenti casi:
a) perdita di uno dei requisiti richiesti per
l'esercizio dell'attivita';
b) inattivita' protrattasi per oltre un anno salvo
comprovati motivi;
c) cessazione dell'attivita'.
4. L'agente in attivita' finanziaria e il mediatore
creditizio cancellati ai sensi del comma 1 possono
richiedere una nuova iscrizione purche' siano decorsi
cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.
5. In caso di necessita' e urgenza, puo' essere
disposta in via cautelare la sospensione dagli elenchi
previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies per un
periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi
elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme
legislative o amministrative che regolano l'attivita' di
agenzia in attivita' finanziaria o di mediazione
creditizia.
6. L'Organismo annota negli elenchi i provvedimenti
adottati ai sensi del comma 1, lettere b) e c).
Art. 128-terdecies.
Vigilanza della Banca d'Italia sull'Organismo
1. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo
modalita', dalla stessa stabilite, improntate a criteri di
proporzionalita' ed economicita' dell'azione di controllo e
con la finalita' di verificare l'adeguatezza delle
procedure interne adottate dall'Organismo per lo
svolgimento dei compiti a questo affidati.
2. Per le finalita' indicate al comma 1, la Banca
d'Italia puo' accedere al sistema informativo che gestisce
gli elenchi in forma elettronica, richiedere all'Organismo
la comunicazione periodica di dati e notizie e la
trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei
termini dalla stessa stabiliti, effettuare ispezioni
nonche' richiedere l'esibizione dei documenti e il
compimento degli atti ritenuti necessari presso
l'Organismo, convocare i componenti dell'Organismo.
3. Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' sciogliere gli organi di
gestione e di controllo dell'Organismo qualora risultino
gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi
violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o
statutarie che regolano l'attivita' dello stesso. Il
Ministero dell'economia e delle finanze provvede agli
adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di
gestione e controllo dell'Organismo, assicurandone la
continuita' operativa, se necessario anche attraverso la
nomina di un commissario. La Banca d'Italia puo' disporre
la rimozione di uno o piu' componenti degli organi di
gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei
doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle
disposizioni di vigilanza, nonche' dei provvedimenti
specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca
d'Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza,
accertata dalla Banca d'Italia, all'esercizio delle
funzioni cui sono preposti.
4. L'Organismo informa tempestivamente la Banca
d'Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo
relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette,
entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata
sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sul piano
delle attivita' predisposto per l'anno in corso.
Art. 128-quater decies.
Ristrutturazione dei crediti
1. Per l'attivita' di consulenza e gestione dei crediti
a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi, svolta
successivamente alla costituzione dell'Organismo di cui
all'articolo 128-undecies, le banche e gli intermediari
finanziari possono avvalersi di agenti in attivita'
finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'articolo
128-quater, comma 2.».



 
Art. 7
Modifiche all'articolo 12
del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera b) dopo le parole: «istituti di pagamento» sono inserite le seguenti: «, istituti di moneta elettronica»;
b) al comma 1, lettera c), dopo l'ultimo periodo, e' aggiunto il seguente: «Quanto previsto dalla presente lettera, e' esteso alle societa' di servizi controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, costituite dalle associazioni stesse per il perseguimento delle finalita' associative;
c) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
1-bis. Non costituisce esercizio di agenzia in attivita' finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l'incarico di promotore finanziario, purche' i finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari. Il soggetto abilitato cura l'aggiornamento professionale dei propri promotori finanziari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attivita' prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale.
d) al comma 2 le parole: «istituti di pagamento o di istituti di moneta elettronica» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento» e le parole: «, non determini l'insorgere di rapporti di debito o di credito» sono soppresse;
e) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. L'esercizio di agenzia in attivita' finanziaria comporta gli obblighi di contribuzione previdenziale previsti per i soggetti di cui all'articolo 1742 del codice civile. L'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies individua forme di collaborazione e di scambio di informazioni con gli enti di previdenza.».



Note all'art. 7:
Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato decreto
legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 12. Disposizioni di attuazione dell'articolo
128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385
1. Non costituisce esercizio di agenzia in attivita'
finanziaria, ne' di mediazione creditizia:
a) la promozione e la conclusione, da parte di
fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento
unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla
base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli
intermediari finanziari. In tali contratti non sono
ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito;
b) la promozione e la conclusione, da parte di banche,
intermediari finanziari, imprese di investimento, societa'
di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative,
istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e
Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla
prestazione di servizi di pagamento;
c) la stipula, da parte delle associazioni di categoria
e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari
finanziari ed altri soggetti operanti nel settore
finanziario finalizzate a favorire l'accesso al credito
delle imprese associate. Per la raccolta di richieste di
finanziamento effettuate sulla base di dette convenzioni,
le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 128-novies, comma 1.
Quanto previsto dalla presente lettera, e' esteso alle
societa' di servizi controllate ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile, costituite dalle associazioni stesse per
il perseguimento delle finalita' associative.
1-bis. Non costituisce esercizio di agenzia in
attivita' finanziaria la promozione e il collocamento di
contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla
prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori
finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per
conto del soggetto abilitato che ha conferito loro
l'incarico di promotore finanziario, purche' i
finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti a
consentire agli investitori di effettuare operazioni
relative a strumenti finanziari. Il soggetto abilitato cura
l'aggiornamento professionale dei propri promotori
finanziari, assicura il rispetto da parte loro della
disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i
danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attivita'
prevista dal presente comma, anche se conseguenti a
responsabilita' accertata in sede penale.
2. Per l'esercizio dell'attivita' di incasso di fondi
su incarico di soggetti autorizzati alla prestazione di
servizi di pagamento non e' necessaria l'iscrizione
nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria, a
condizione che detta attivita' sia svolta sulla base di un
contratto di esternalizzazione, che ne predetermini le
modalita' di svolgimento, abbia carattere meramente
materiale e in nessun caso sia accompagnata da poteri
dispositivi.
2-bis. L'esercizio di agenzia in attivita' finanziaria
comporta gli obblighi di contribuzione previdenziale
previsti per i soggetti di cui all'articolo 1742 del codice
civile. L'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies
individua forme di collaborazione e di scambio di
informazioni con gli enti di previdenza."



 
Art. 8
Modifiche all'articolo 15
del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Per l'iscrizione delle persone giuridiche nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, coloro che detengono il controllo devono essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. Nel caso in cui il controllante sia una persona giuridica, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.».



Note all'art. 8:
Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato decreto
legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 15 Requisiti di onorabilita'
1. Non possono essere iscritti nell'elenco degli agenti
in attivita' finanziaria di cui all'articolo 128-quater,
comma 2, coloro che:
a) si trovano in una delle condizioni di
ineleggibilita' o decadenza previste dall'articolo 2382 del
codice civile;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione
disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n.
575, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile,
salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle
norme che disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria,
mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati
e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel
titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto
del 16 marzo 1942, n. 267;
3) a pena detentiva per un tempo non inferiore a un
anno per un reato contro la pubblica amministrazione,
contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro
l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per
delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due
anni per un qualunque delitto non colposo.
2. Non possono essere altresi' iscritti nell'elenco
coloro nei confronti dei quali sia stata applicata su
richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1,
lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Nel
caso in cui siano state applicate su richiesta delle parti,
le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2),
non rilevano se inferiori a un anno.
3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in
tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica
dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e
2 e' effettuata sulla base di una valutazione di
equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo.
4. Per l'iscrizione delle persone giuridiche,
nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria di cui
all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori
creditizi di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 i commi 1, 2
e 3 si applicano a coloro che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo.
5. Per l'iscrizione delle persone giuridiche
nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria di cui
all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori
creditizi di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, coloro che
detengono il controllo devono essere in possesso dei
requisiti di cui ai commi 1 e 2. Nel caso in cui il
controllante sia una persona giuridica, i requisiti di cui
ai commi 1 e 2 si applicano a coloro che svolgono funzioni
di amministrazione, direzione e controllo."



 
Art. 9
Modifiche all'articolo 16
del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, al comma 1, le parole: «comma 1» sono soppresse e dopo le parole: «128-septies» sono inserite le seguenti: «e le modalita' di verifica dell'avveramento delle condizioni previste dagli articoli 128-quinquies e 128-septies.».



Note all'art. 9:
Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato decreto
legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 16. Requisiti patrimoniali
1. L'Organismo definisce i massimali, commisurati ai
volumi di attivita', della polizza di assicurazione
prevista dagli articoli 128-quinquies e 128-septies e le
modalita' di verifica dell'avveramento delle condizioni
previste dagli articoli 128-quinquies e 128-septies. Nel
caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i
massimali sono riferiti a ciascun soggetto che richiede
l'iscrizione. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni emanate dall'Isvap in materia di polizza di
assicurazione della responsabilita' civile.
2. Ai sensi dell'articolo 128-septies, comma 1, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il capitale
sociale versato deve essere almeno pari a quello previsto
dall'articolo 2327 del codice civile. L'ammontare del
capitale minimo puo' essere modificato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.".



 
Art. 10
Modifiche all'articolo 17
del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. L'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria e' compatibile con l'attivita' di agenzia di assicurazione e quella di promotore finanziario, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, comma 1-bis, nonche' i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro o albo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il possesso dei requisiti e' verificato per via informatica. L'esercizio di tali attivita' rimane assoggettato alle relative discipline di settore ed ai relativi controlli.
4-ter. L'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria non e' compatibile con le attivita' di mediazione di assicurazione o di riassicurazione previste dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ne' con l'attivita' di consulente finanziario di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e neppure con quella di societa' di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter del predetto decreto legislativo.
4-quater. L'attivita' di mediazione creditizia e' compatibile con le attivita' di mediazione di assicurazione o di riassicurazione e di consulenza finanziaria, fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro o albo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il possesso dei requisiti e' verificato per via informatica. L'esercizio di tali attivita' rimane assoggettato alle relative discipline di settore e ai relativi controlli.
4-quinquies. L'attivita' di mediazione creditizia non e' compatibile con l'attivita' di agenzia di assicurazione prevista dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e con l'attivita' di promotore finanziario prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4-sexies. L'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies e i soggetti incaricati della tenuta dei registri ed albi indicati ai commi 4-bis e 4-quater concordano forme di collaborazione in materia di formazione ed aggiornamento professionale nonche' forme di scambio di informazioni al fine di evitare duplicazioni di adempimenti a carico degli iscritti.
4-septies. Al fine di razionalizzare l'accesso alle diverse professioni da parte dei soggetti che svolgono le attivita' di agente in attivita' finanziaria, di mediatore creditizio e di promotore finanziario, gli Organismi adibiti alla gestione dei rispettivi elenchi concordano, entro ventiquattro mesi dalla costituzione dell'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, un unico modulo di prova selettiva.
4-octies. Ai fini del presente decreto legislativo per collaboratori si intendono coloro che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell'articolo 1742 del codice civile. Il superamento della prova valutativa prevista dall'articolo 128-novies, comma 1, e la trasmissione del nominativo del collaboratore ai sensi del comma 3 del medesimo articolo assolvono agli obblighi previsti dall'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 21 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1985, esonerando il collaboratore dagli obblighi ivi previsti. Non si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 9 della legge 3 maggio 1985, n. 204.».



Note all'art. 10:
Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 17. Incompatibilita'
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
128-octies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, il Ministro dell'economia e delle finanze puo', con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, individuare le
ulteriori cause di incompatibilita' con l'esercizio
dell'attivita' di agente in attivita' finanziaria e di
mediatore creditizio.
2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche
ed intermediari finanziari non possono svolgere attivita'
di mediazione creditizia, ne' esercitare, neppure per
interposta persona, attivita' di amministrazione, direzione
o controllo nelle societa' di mediazione creditizia
iscritte nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma
2, ovvero, anche informalmente, attivita' di promozione per
conto di intermediari finanziari diversi da quello per il
quale prestano la propria attivita'.
3. Le societa' di mediazione creditizia non possono
detenere, neppure indirettamente, partecipazioni in banche
o intermediari finanziari.
4. Le banche e gli intermediari finanziari non possono
detenere, nelle imprese o societa' che svolgono l'attivita'
di mediazione creditizia, partecipazioni che rappresentano
almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono
almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che
comunque consentono di esercitare un'influenza notevole.
4-bis. L'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria
e' compatibile con l'attivita' di agenzia di assicurazione
e quella di promotore finanziario, fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 12, comma 1 -bis, nonche' i
rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco,
registro o albo, effettuata al ricorrere dei requisiti
previsti ai sensi del presente decreto legislativo, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il possesso dei
requisiti e' verificato per via informatica. L'esercizio di
tali attivita' rimane assoggettato alle relative discipline
di settore ed ai relativi controlli.
4-ter. L'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria
non e' compatibile con le attivita' di mediazione di
assicurazione o di riassicurazione previste dal decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ne' con l'attivita'
di consulente finanziario di cui all'articolo 18-bis del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e neppure con
quella di societa' di consulenza finanziaria di cui
all'articolo 18-ter del predetto decreto legislativo.
4-quater. L'attivita' di mediazione creditizia e'
compatibile con le attivita' di mediazione di assicurazione
o di riassicurazione e di consulenza finanziaria, fermi
restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo
elenco, registro o albo, effettuata al ricorrere dei
requisiti previsti ai sensi del presente decreto
legislativo del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il
possesso dei requisiti e' verificato per via informatica.
L'esercizio di tali attivita' rimane assoggettato alle
relative discipline di settore e ai relativi controlli.
4-quinquies. L'attivita' di mediazione creditizia non
e' compatibile con l'attivita' di agenzia di assicurazione
prevista dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
e con l'attivita' di promotore finanziario prevista dal
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4-sexies. L'Organismo previsto dall'articolo
128-undecies e i soggetti incaricati della tenuta dei
registri ed albi indicati ai commi 4-bis e 4-quater
concordano forme di collaborazione in materia di formazione
ed aggiornamento professionale nonche' forme di scambio di
informazioni al fine di evitare duplicazioni di adempimenti
a carico degli iscritti.
4-septies. Al fine di razionalizzare l'accesso alle
diverse professioni da parte dei soggetti che svolgono le
attivita' di agente in attivita' finanziaria, di mediatore
creditizio e di promotore finanziario, gli Organismi
adibiti alla gestione dei rispettivi elenchi concordano,
entro ventiquattro mesi dalla costituzione dell'Organismo
di cui all'articolo 128-undecies, un unico modulo di prova
selettiva.
4-octies. Ai fini del presente decreto legislativo per
collaboratori si intendono coloro che operano sulla base di
un incarico conferito ai sensi dell'articolo 1742 del
codice civile. Il superamento della prova valutativa
prevista dall'articolo 128-novies, comma 1, e la
trasmissione del nominativo del collaboratore ai sensi del
comma 3 del medesimo articolo assolvono agli obblighi
previsti dall'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204,
e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia, 21 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1985, esonerando il
collaboratore dagli obblighi ivi previsti. Non si applica
la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 9 della
legge 3 maggio 1985 n. 204.".



 
Art. 11
Integrazione dell'articolo 17-bis
al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. Dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente:
«Art. 17-bis (Attivita' di cambiavalute). - 1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attivita' di cambiavalute, anche su base stagionale, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, e' riservato ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1, e' subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica.
3. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere all'Organismo per via telematica le negoziazioni effettuate. I dati registrati sono conservati per dieci anni.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Organismo, individua, con proprio decreto le specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni di cui al comma 3 e la periodicita' di invio.
5. L'esercizio abusivo dell'attivita' di cui al comma 1 e' punita con una sanzione amministrativa da 2.065 euro a 10.329 euro emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze.
6. L'Organismo dispone la sospensione, non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, dal registro in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 3.
7. L'Organismo dispone la cancellazione dalla sezione di cui al comma 1, nei seguenti casi:
a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita';
b) ripetuta violazione dell'obbligo di cui al comma 3;
c) inattivita' protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi;
d) cessazione dell'attivita'.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila sull'attivita' dell'Organismo indicata nel presente articolo.».
 
Art. 12
Modifiche all'articolo 19
del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «comma 2.» sono aggiunte le seguenti: «Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze puo' essere revocato in ogni tempo.»;
b) al comma 2, dopo le parole: «I componenti» sono inserite le seguenti: «dell'organo di gestione»;
c) al comma 2, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Il voto del presidente prevale in caso di parita' nella votazione dei componenti l'Organismo.»;
d) al comma 3, alla lettera d) le parole: «ter decies» sono sostituite dalle seguenti: «duodecies»;
e) al comma 4, dopo le parole: «e pubblicazione.» sono aggiunte le seguenti: «L'Organismo pubblica annualmente una relazione sull'attivita' svolta.».



Note all'art. 12:
Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato decreto
legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 19. Composizione dell'Organismo
1. L'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' composto
da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle
finanze e da tre a cinque membri nominati ai sensi del
comma 2. Il rappresentante del Ministero dell'economia e
delle finanze puo' essere revocato in ogni tempo.
2. I componenti dell'organo di gestione dell'Organismo,
tra i quali e' eletto il Presidente, sono scelti
all'interno delle categorie degli agenti in attivita'
finanziaria, dei mediatori creditizi, delle banche, degli
intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e
degli istituti di moneta elettronica, tra persone dotate di
comprovata competenza in materie finanziarie, economiche e
giuridiche nonche' di caratteristiche di indipendenza tale
da assicurarne l'autonomia di giudizio. Il voto del
presidente prevale in caso di parita' nella votazione dei
componenti l'Organismo.
3. L'Organismo cura la redazione del proprio statuto e
di propri regolamenti interni, che contengono previsioni
adeguate ad assicurare efficacia e legittimita' nello
svolgimento dei propri compiti, nel rispetto, tra l'altro,
dei seguenti principi e criteri:
a) previsione dei criteri, delle modalita' e delle
risorse necessarie per l'efficace svolgimento dei compiti;
b) previsione di idonei meccanismi di controllo interno
volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle
procedure;
c) adozione di un efficace sistema di pubblicita' delle
proprie disposizioni sulle attivita' degli agenti in
attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi;
d) adozione di procedure funzionali alla preventiva
verifica di legittimita' della propria attivita', con
particolare riferimento al rispetto, nell'ambito del
procedimento sanzionatorio per violazione dell'articolo
128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, del principio del contraddittorio, della conoscenza
degli atti istruttori, della verbalizzazione e della
distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;
e) adozione di procedure idonee a garantire la
riservatezza delle informazioni ricevute;
f) adozione di procedure che consentano di fornire
tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni dalla
stessa richieste.
4. Lo statuto e i regolamenti interni dell'Organismo
sono trasmessi al Ministro dell'economia e delle finanze
per la successiva approvazione, sentita la Banca d'Italia,
e pubblicazione. L'Organismo pubblica annualmente una
relazione sull'attivita' svolta."



 
Art. 13
Modifiche all'articolo 20
del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole «mediatori creditizi,» sono aggiunte le seguenti «nonche' dai loro dipendenti e collaboratori»;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'Organismo determina e riscuote i contributi in misura inferiore e le altre somme dovute dagli agenti di cui all'articolo 128-quater, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' dai promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dei soggetti di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.
1-ter. L'Organismo, altresi', determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dai soggetti indicati nell'articolo 17-bis, comma 1.
1-quater. I contributi fruiscono del medesimo regime agevolato delle quote associative ai sensi dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;
c) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. L'attivita' dell'Organismo, anche nei rapporti con i terzi, e' disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato. E' in ogni caso esclusa l'applicazione all'Organismo delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego.».



Note all'art. 13:
Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato decreto
legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 20. Contenuto dell'autonomia finanziaria
dell'Organismo
1. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria,
l'Organismo determina e riscuote i contributi e le altre
somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione
negli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei
mediatori creditizi nonche' dai loro dipendenti e
collaboratori nella misura necessaria per garantire lo
svolgimento delle proprie attivita'.
1-bis. L'Organismo determina e riscuote i contributi in
misura inferiore e le altre somme dovute dagli agenti di
cui all'articolo 128-quater, comma 7, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' dai
promotori finanziari iscritti nell'albo previsto
dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 e dei soggetti di cui all'articolo 109, comma 2,
lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, regolarmente iscritti nel Registro unico degli
intermediari assicurativi e riassicurativi.
1-ter. L'Organismo, altresi', determina e riscuote i
contributi e le altre somme dovute dai soggetti indicati
nell'articolo 17-bis, comma 1.
1-quater, I contributi fruiscono del medesimo regime
agevolato delle quote associative ai sensi dell'articolo
148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e dell'articolo 4, quarto comma, secondo
periodo, e sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.633.
2. La misura, le modalita' e i termini di versamento
dei contributi e delle altre somme dovute dagli iscritti
all'Organismo sono determinati dal medesimo con delibera
nella misura necessaria a garantire lo svolgimento delle
proprie attivita'.
3. Il provvedimento con cui l'Organismo ingiunge il
pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo
esecutivo. La relativa procedura e' disciplinata con
regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
3-bis. L'attivita' dell'Organismo, anche nei rapporti
con i terzi, e' disciplinata dal codice civile e dalle
altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto
privato. E' in ogni caso esclusa l'applicazione
all'Organismo delle norme vigenti in materia di contratti
pubblici e di pubblico impiego.".



 
Art. 14
Modifiche all'articolo 21
del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) verifica il rispetto da parte degli iscritti delle discipline cui essi sono sottoposti»;
2) alla lettera h) dopo le parole: «nei confronti dei propri» sono inserite le seguenti: «amministratori, direttori»;
3) alla lettera h) le parole: «collaboratori o lavoratori autonomi» sono sostituite dalle seguenti: «e collaboratori»;
4) alla lettera i) dopo le parole: «i contenuti» sono inserite le seguenti: « e le modalita'»;
5) dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente: « i-bis) stabilisce la periodicita' e le modalita' di invio della comunicazione ai sensi dell'articolo 128-quater, comma 7»;
b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di assicurare l'efficacia dell'azione ed evitare duplicazioni nei controlli, l'Organismo stipula protocolli di intesa con la Guardia di Finanza in modo da coordinare le ispezioni di cui al precedente comma con quelle effettuate dalla Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.».



Note all'art. 14:
Si riporta il testo dell'articolo 21 del citato decreto
legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 21. Funzioni dell'Organismo
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
128-decies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, l'Organismo svolge le seguenti funzioni:
a) disciplina la struttura propria e delle eventuali
sezioni territoriali al fine di garantirne la funzionalita'
e l'efficienza;
b) istituisce l'elenco degli agenti in attivita'
finanziaria e l'elenco dei mediatori creditizi e provvede
alla loro custodia e gestione;
c) verifica la permanenza dei requisiti necessari per
l'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater,
comma 2, e 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
d) verifica il rispetto da parte degli iscritti delle
discipline cui essi sono sottoposti;
e) verifica l'assenza di cause di incompatibilita', di
sospensione e di cancellazione nei confronti degli iscritti
negli elenchi;
f) verifica l'effettivo svolgimento delle attivita' di
cui agli articoli 128-quater e 128-sexies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ai fini della
permanenza dell'iscrizione negli elenchi;
g) accerta la sussistenza dei requisiti di
professionalita' ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi e
cura l'aggiornamento professionale degli iscritti;
h) stabilisce gli standard dei corsi di formazione che
le societa' di mediazione e gli agenti in attivita'
finanziaria sono tenuti a svolgere nei confronti dei propri
amministratori, direttori, dipendenti e collaboratori;
i) secondo quanto previsto dall'articolo 128-novies,
stabilisce i contenuti e le modalita' della prova
valutativa;
i-bis) stabilisce la periodicita' e le modalita' di
invio della comunicazione ai sensi dell'articolo
128-quater, comma 7.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1,
lettere b), c), d), e), ed f), l'Organismo puo' chiedere ai
soggetti ivi iscritti la comunicazione di dati e notizie,
nonche' la trasmissione di atti e documenti secondo le
modalita' e i termini dallo stesso determinati, nonche'
procedere ad audizione personale e effettuare ispezioni.
2-bis. Al fine di assicurare l'efficacia dell'azione ed
evitare duplicazioni nei controlli, l'Organismo stipula
protocolli di intesa con la Guardia di Finanza in modo da
coordinare le ispezioni di cui al precedente comma con
quelle effettuate dalla Guardia di Finanza ai sensi
dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231."



 
Art. 15
Modifiche all'articolo 23
del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»;
b) al comma 5, le parole: «comma 1, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-bis» e le parole: «comma 1, lettera f)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-ter».



Note all'art. 15:
Si riporta il testo dell'articolo 23 del citato decreto
legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 23. Iscrizione negli elenchi
1. La domanda di iscrizione nell'elenco prende data dal
giorno della presentazione ovvero, in caso di incompletezza
o irregolarita', da quello del completamento o della
regolarizzazione.
2. L'Organismo, accertato il possesso dei requisiti,
dispone l'iscrizione nell'elenco, entro il termine di
centoventi giorni dal ricevimento della domanda. Qualora
entro tale termine non sia adottato un provvedimento di
rigetto, la domanda di iscrizione si intende accolta.
3. Nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria
sono indicati:
a) per le persone fisiche:
1) cognome e nome;
2) luogo e data di nascita;
3) codice fiscale;
4) data di iscrizione nell'elenco;
5) domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo,
nonche' il comune di residenza e il relativo indirizzo, se
diversi dal domicilio eletto;
6) indirizzo della casella di posta elettronica
certificata;
7) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai
sensi dell'articolo 128-duodecies del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti
dell'iscritto, nonche' ogni altro provvedimento incidente
sull'esercizio dell'attivita';
b) per le persone giuridiche:
1) denominazione sociale;
2) data di costituzione;
3) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede
della direzione generale;
4) data di iscrizione nell'elenco;
5) indirizzo della casella di posta elettronica
certificata;
6) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai
sensi dell'articolo 128-ter decies del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti della
societa', nonche' ogni altro provvedimento incidente
sull'esercizio dell'attivita' sociale;
7) i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori di
cui l'agente in attivita' finanziaria si avvale nello
svolgimento della propria attivita'.
4. Nell'elenco dei mediatori creditizi sono indicati:
a) denominazione sociale;
b) data di costituzione;
c) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede
della direzione generale;
d) data di iscrizione nell'elenco;
e) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai
sensi dell'articolo 128-ter decies del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti della
societa', nonche' ogni altro provvedimento incidente
sull'esercizio dell'attivita' sociale;
f) i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori di
cui il mediatore creditizio si avvale nello svolgimento
della propria attivita' ai sensi dell'articolo 128-septies,
comma 2, e dell'articolo 128-novies;
f-bis) indirizzo della casella di posta elettronica
certificata.
5. Alla data dell'iscrizione negli elenchi sono
comunicati all'Organismo il luogo di conservazione della
documentazione e gli estremi identificativi della polizza
assicurativa di cui all'articolo 128-quinquies, comma
1-bis, e all'articolo 128-septies, comma 1-ter, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
6. Gli iscritti negli elenchi comunicano entro dieci giorni
all'Organismo ogni variazione degli elementi di cui ai
commi 3 e 4."



 
Art. 16
Modifiche all'articolo 24
del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. Al comma 4 dell'articolo 24 le parole: «all'aggiornamento professionale» sono sostituite dalle seguenti: «a garantire l'aggiornamento professionale proprio e dei propri amministratori, direttori, dipendenti e collaboratori».



Note all'art. 16:
Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato decreto
legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 24. Esame e aggiornamento professionale
1. L'Organismo indice con cadenza almeno annuale,
secondo modalita' dallo stesso stabilite, un esame volto ad
accertare i requisiti di professionalita' di coloro che
richiedono l'iscrizione negli elenchi degli agenti in
attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi.
2. L'esame deve consentire di verificare l'effettivo
possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie
per lo svolgimento dell'attivita'.
3. L'Organismo stabilisce le date, le sedi e le
modalita' di partecipazione e svolgimento dell'esame,
garantendo adeguata pubblicita' ad ogni informazione
relativa allo stesso.
4. Gli iscritti negli elenchi degli agenti in attivita'
finanziaria e dei mediatori creditizi sono tenuti a
garantire l'aggiornamento professionale proprio e dei
propri amministratori, direttori, dipendenti e
collaboratori, coerentemente con la natura e le
caratteristiche dell'attivita' prestata, mediante la
frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 5.
5. L'Organismo stabilisce gli standard dei corsi di
formazione finalizzati all'aggiornamento professionale. I
corsi di formazione, di durata complessiva non inferiore a
sessanta ore per biennio, sono tenuti da soggetti con
esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione
in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche,
rilevanti nell'esercizio dell'attivita' di agente in
attivita' finanziaria.
6. L'Organismo vigila sul rispetto del dovere di
aggiornamento professionale, richiedendo la trasmissione
periodica della copia degli attestati rilasciati all'esito
dei corsi di formazione.".



 
Art. 17
Modifiche all'articolo 26
del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 01, le parole: «nonche' alla costituzione dell'Organismo» sono soppresse;
b) al comma 01, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
c) il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di poter continuare a svolgere la propria attivita', i soggetti iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero ai sensi del comma 3, nell'albo dei mediatori creditizi ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, o nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, chiedono, entro il 31 ottobre 2012 l'iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-bis, della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita' ai sensi degli articoli 128-quinquies, 128-septies e 128-quaterdecies.»;
d) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Coloro che svolgono o hanno svolto funzioni di amministrazione e direzione in banche e intermediari finanziari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 sono esonerati dal superamento dell'esame di cui all'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), e all'articolo 128-septies, comma 1, lettera e), e dalla prova valutativa di cui all'articolo 128-novies.»;
e) al comma 2:
1) dopo le parole: «comma 1, lettera e)», sono inserite le seguenti: « e dalla prova valutativa di cui all'articolo 128-novies»;
2) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo svolgimento dell'attivita' di mediazione creditizia rileva anche ai fini dell'esonero dall'esame previsto dall'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), e lo svolgimento dell'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria rileva anche ai fini dell'esonero dall'esame previsto dall'articolo 128-septies, comma 1, lettera e).»;
f) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. I promotori finanziari che abbiano effettivamente svolto l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria per uno o piu' periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 128-quinquies, richiesta ai sensi dell'articolo 17, hanno sei mesi dalla costituzione dell'Organismo per presentare l'istanza. Essi sono esonerati dal superamento dell'esame di cui all'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), a condizione che l'esperienza professionale maturata sia certificata dagli intermediari per cui hanno operato.»;
g) al comma 4, le parole: «Costituito l'Organismo,» sono sostituite dalle seguenti: «Al termine del periodo previsto dall'articolo 28, comma 1-bis, ultima frase,»;
h) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Ai fini della prima applicazione dell'articolo 128-quater, l'agente deve recedere dagli eventuali mandati ulteriori rispetto a quelli consentiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo. Il recesso deve avvenire nel rispetto dei termini di preavviso e non da' diritto all'indennita' di cui all'articolo 1751 del codice civile ne' al risarcimento degli eventuali danni, salvo diverso accordo tra le parti. Il solo recesso ai fini del rispetto del comma 4 non costituisce ipotesi di giusta causa.
4-ter. L'Organismo si intende costituito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto, alla data di avvio della gestione degli elenchi. Tale data, comunque non successiva al 30 giugno 2012, e' comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4-quater. L'Organismo avvia la gestione degli elenchi anche in assenza delle disposizioni attuative previste dall'articolo 128-quater, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dall'articolo 29.»;
i) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo le parole: "settore del credito," sono aggiunte le seguenti: "i servizi di agenzia in attivita' finanziaria e di mediazione creditizia.
6-ter. I soggetti esercenti l'attivita' di cambiavalute hanno tre mesi di tempo dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 17-bis per chiedere l'iscrizione nel registro previsto al comma 1 del medesimo articolo.».



Note all'art. 17:
Si riporta il testo dell'articolo 26 del citato decreto
legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 26. Disciplina transitoria
01. Le Autorita' competenti provvedono all'emanazione
delle disposizioni attuative del Titolo VI-bis del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del
presente decreto, al piu' tardi entro il 31 dicembre 2012.
1. Al fine di poter continuare a svolgere la propria
attivita', i soggetti iscritti, alla data di entrata in
vigore del presente decreto ovvero ai sensi del comma 3,
nell'albo dei mediatori creditizi ai sensi dell'articolo 16
della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ai sensi dell'articolo
17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, o nell'elenco
degli agenti in attivita' finanziaria previsto
dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999,
n. 374, chiedono, entro il 31 ottobre 2012 l'iscrizione nei
nuovi elenchi, previa presentazione, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 28, comma 1-bis, della
documentazione attestante il possesso dei requisiti
richiesti per l'esercizio dell'attivita' ai sensi degli
articoli 128-quinquies, 128-septies e 128-quaterdecies.
1-bis. Coloro che svolgono o hanno svolto funzioni di
amministrazione e direzione in banche e intermediari
finanziari che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, risultano iscritti nell'elenco
generale di cui all'articolo 106 sono esonerati dal
superamento dell'esame di cui all'articolo 128-quinquies,
comma 1, lettera c), e all'articolo 128-septies, comma 1,
lettera e), e dalla prova valutativa di cui all'articolo
128-novies.
2. I soggetti indicati al comma 1 che hanno
effettivamente svolto l'attivita', per uno o piu' periodi
di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio
precedente la data di istanza di iscrizione nell'elenco,
sono esonerati dal superamento dell'esame di cui
all'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), e
all'articolo 128-septies, comma 1, lettera e), e dalla
prova valutativa di cui all'articolo 128-novies, a
condizione che siano giudicati idonei sulla base di una
valutazione, condotta con criteri uniformi e
predeterminati, dell'adeguatezza dell'esperienza
professionale maturata. Lo svolgimento dell'attivita' di
mediazione creditizia rileva anche ai fini dell'esonero
dall'esame previsto dall'articolo 128-quinquies, comma 1,
lettera c), e lo svolgimento dell'attivita' di agenzia in
attivita' finanziaria rileva anche ai fini dell'esonero
dall'esame previsto dall'articolo 128-septies, comma 1,
lettera e).
2-bis. I promotori finanziari e gli agenti assicurativi
che abbiano effettivamente svolto l'attivita' di agenzia in
attivita' finanziaria per uno o piu' periodi di tempo
complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente
la data di istanza di iscrizione nell'elenco di cui
all'articolo 128-quinquies, richiesta ai sensi
dell'articolo 17, hanno sei mesi dalla costituzione
dell'Organismo per presentare l'istanza. Essi sono
esonerati dal superamento dell'esame di cui all'articolo
128-quinquies, comma 1, lettera c), a condizione che
l'esperienza professionale maturata sia certificata dagli
intermediari per cui hanno operato.
3. Fino al 30 giugno 2011 o, se precedente, fino alla
data di costituzione dell'Organismo, gli agenti in
attivita' finanziaria e i mediatori creditizi, ivi compresi
quelli previsti dall'articolo 17 della legge 28 dicembre
2005, n. 262, possono continuare ad iscriversi nei
rispettivi elenchi e albi, in base alle disposizioni
vigenti alla data del 4 settembre 2010.
4. Al termine del periodo previsto dall'articolo 28,
comma 1-bis, ultima frase, la Banca d'Italia cessa la
tenuta dell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria
previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25
settembre 1999, n. 374, e dell'albo dei mediatori creditizi
previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
4-bis. Ai fini della prima applicazione dell'articolo
128-quater, l'agente deve recedere dagli eventuali mandati
ulteriori rispetto a quelli consentiti ai sensi del comma 4
del medesimo articolo. Il recesso deve avvenire nel
rispetto dei termini di preavviso e non da' diritto
all'indennita' di cui all'articolo 1751 del codice civile
ne' al risarcimento degli eventuali danni, salvo diverso
accordo tra le parti. Il solo recesso ai fini del rispetto
del comma 4 non costituisce ipotesi di giusta causa.
4-ter. L'Organismo si intende costituito, ai sensi e
per gli effetti delle disposizioni del presente decreto,
alla data di avvio della gestione degli elenchi. Tale data,
comunque non successiva al 30 giugno 2012, e' comunicata
alla Banca d'Italia e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
4-quater. L'Organismo avvia la gestione degli elenchi
anche in assenza delle disposizioni attuative previste
dall'articolo 128-quater, comma 6, del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e dall'articolo 29.
5. Il termine previsto dall'articolo 37, comma 7, del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, si intende
prorogato fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
6. Le societa' di servizio promosse dalle associazioni
imprenditoriali che, in modo strumentale rispetto
all'attivita' di rappresentanza, operano nell'ambito dei
servizi finanziari ai soci adeguano le loro strutture alle
norme contenute nel presente titolo entro il 31 dicembre
2012.
6-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59, dopo le parole: "settore del credito," sono
aggiunte le seguenti: "i servizi di agenzia in attivita'
finanziaria e di mediazione creditizia.
6-ter. I soggetti esercenti l'attivita' di cambiavalute
hanno tre mesi di tempo dall'emanazione del decreto di cui
all'articolo 17-bis per chiedere l'iscrizione nel registro
previsto al comma 1 del medesimo articolo.".



 
Art. 18
Modifiche all'articolo 27
del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. Il comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, e' sostituito dal seguente:
«1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 2, le parole "e con la UIF" sono sostituite dalle seguenti ", con la UIF, con la Guardia di Finanza e con la DIA";
b) all'articolo 11, comma 1, la lettera l) e' soppressa e dopo la lettera m) e' inserita la seguente: "m-bis) le societa' fiduciarie di cui all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;";
c) all'articolo 11, comma 1, alla lettera m) le parole: "elenco generale" sono sostituite dalla seguente: "albo";
d) all'articolo 11, comma 2, lettera a), dopo le parole: "di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966" sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelle di cui all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";
d-bis) all'articolo 11, comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB;";
d-ter) all'articolo 11, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) i soggetti che esercitano professionalmente l'attivita' di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;";
e) all'articolo 11, comma 3, le lettere c) e d), sono sostituite dalle seguenti: " c) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies, comma 2, del TUB; d) gli agenti in attivita' finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, comma 2, del TUB e gli agenti indicati nell'articolo 128-quater, commi 6 e 7, del medesimo TUB.";
f) all'articolo 11, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, gli obblighi di cui al presente decreto sono assolti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della medesima legge.";
g) all'articolo 13 dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "Con l'entrata in vigore delle disposizioni attuative del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, la lettera a) del comma 1 si riferisce ai revisori legali e le societa' di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico e la lettera b) del medesimo comma 1 si riferisce ai revisori legali e le societa' di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico.";
h) all'articolo 15:
1) al comma 3, dopo le parole "gli istituti di moneta elettronica" sono aggiunte le seguenti: ", gli istituti di pagamento";
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Gli agenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro.";
i) all'articolo 23:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi gia' in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o le persone soggetti al presente decreto restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilita' finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi e' accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilita' di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1.";
2) al comma 2 sono anteposte le seguenti parole: "Nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis, ";
l) all'articolo 25, comma 1, lettera a), le parole: "lettere b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera b)";
m) all'articolo 36, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, registrano con le modalita' indicate nel presente capo e conservano per un periodo di dieci anni anche le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro in relazione alle quali gli agenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), sono tenuti ad osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 15, comma 4.";
n) all'articolo 40, comma 1, le parole: "dalla lettera a) alla lettera g), lettere l), n) e o)" sono sostituite dalle seguenti: "fatta eccezione per le lettere h) e i)" e le parole: " e le societa' di revisione indicate nell'articolo 13, comma 1, lettera a)," sono soppresse;
o) all'articolo 42, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La segnalazione di operazione sospetta e' inviata direttamente alla UIF dai soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, lettere b), limitatamente agli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), del CAP, e lettera c) nel caso in cui un intermediario di riferimento non sia a priori individuabile. La segnalazione e' inviata alla UIF dagli agenti di cui all'articolo 128-quater, comma 7, del TUB direttamente ovvero per il tramite del punto di contatto centrale, insediato in Italia dall'istituto di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitario. La costituzione del punto di contatto e' obbligatoria in caso di pluralita' di agenti.";
p) all'articolo 49:
1) al comma 1, le parole: "istituti di moneta elettronica e Poste italiane S.p.a." sono sostituite dalle seguenti "Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.";
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il limite di cui al comma 1 e' di 2.500 euro.".
3) al comma 15, dopo le parole "Poste italiane S.p.a." sono aggiunte le seguenti: " istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento".
q) all'articolo 53, comma 1, le parole: "intermediari finanziari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-bis), autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e all'articolo 11, comma 1, lettera m), possono essere eseguiti, previe intese" sono sostituite dalle seguenti: "intermediari finanziari di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c-bis), m) ed m-bis), e di cui al combinato disposto delle lettere c-bis) ed n) del medesimo comma, nonche' nei confronti dei revisori legali e delle societa' di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), possono essere eseguiti, previa intesa";
r) all'articolo 55, dopo il comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti: "9-bis. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 131-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' per le gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo e' ordinata, nei confronti degli agenti in attivita' finanziaria che prestano servizi di pagamento attraverso il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la confisca degli strumenti che sono serviti a commettere il reato;
9-ter. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al comma 9-bis nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'Autorita' giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.";
s) all'articolo 56, comma 1, le parole: "lettere a), b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera a) e c)";
t) all'articolo 56, comma 2, le parole: "L'autorita' di vigilanza di settore dei soggetti indicati dall'articolo 11, commi 1, lettere m) e m-bis), e 3, lettere c) e d), attiva i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Gli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113, comma 4, e 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attivano i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto, sulla base degli esiti dei controlli indicati nell'articolo 53, comma 2. Nei casi indicati nel periodo precedente, nei confronti dei soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i procedimenti di cancellazione sono attivati dalla Banca d'Italia fino alla costituzione dell'Organismo.";
u) all'articolo 56, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Quando, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 53, comma 2, nei confronti degli agenti di cui all'articolo 128-quater, comma 7, del TUB, siano accertate gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto si applica l'articolo 128-duodecies, comma 1-bis.";
v) all'articolo 56, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: " 5-bis. La sanzione prevista dal comma 1 e' irrogata, con proprio decreto, dal Ministero dell'economia e delle finanze per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera i), e comma 2, lettera c), dal Ministero dello sviluppo economico per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.";
z) all'articolo 58, comma 1, dopo le parole "all'articolo 49, commi 1," e' aggiunta la seguente: "1-bis";
aa) all'articolo 58, il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 30 al 40 per cento del saldo del libretto al portatore.";
bb) all'articolo 58, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. La violazione della prescrizione contenuta nell'articolo 49, commi 13 e 14, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 30 al 40 per cento del saldo del libretto al portatore.";
cc) all'articolo 58 il comma 4 e' abrogato;
dd) all'articolo 58 il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: "7-bis. Per le violazioni previste dai commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 6 e 7, la sanzione amministrativa pecuniaria non puo' comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima e' aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento. Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione e' pari al saldo del libretto stesso.";
ee) all'articolo 60, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Avverso il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, emesso per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 57, puo' essere proposta opposizione, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo la procedura e i termini stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. E' competente in via esclusiva il Tribunale di Roma.";
ff) all'articolo 63 dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
" 6-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le parole: "11 membri", sono sostituite dalle seguenti: "12 membri".
6-ter. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n 109, le parole: "e dall'Ufficio italiano dei cambi" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Unita' di informazione finanziaria", e dopo le parole: "Agenzia del Demanio" e' inserito il seguente periodo: "Il Comitato e' altresi' integrato da due rappresentanti designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Agenzia delle Dogane ai fini dello svolgimento dei compiti relativi al contrasto della proliferazione delle armi di distruzione di massa.
6-quater. Agli articoli 6, 7, 10 e 11 e nella rubrica dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n 109, le parole: "Ufficio italiano dei cambi" sono sostituite dalle seguenti: "Unita' di informazione finanziaria".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e' inserito il seguente: "1-ter. I commi 5 e 7 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si interpretano nel senso che costituiscono violazione l'emissione, il trasferimento e la presentazione all'incasso di assegni bancari e postali, di assegni circolari, vaglia postali e cambiari privi dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilita' per importi pari o superiori al limite previsto dal comma 1, primo periodo. Il comma 6 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si interpreta nel senso che il trasferimento e la presentazione all'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente da parte di soggetto diverso, costituiscono violazione.».
 
Art. 19
Modifiche all'articolo 28
del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 28, il comma 1-bis, e' sostituito dal seguente: «1-bis. Ai soggetti indicati all'articolo 26, commi 1 e 3, le disposizioni di cui al comma 1 e le relative norme di attuazione continuano ad applicarsi anche nei sei mesi successivi alla costituzione dell'Organismo, ovvero, nel caso abbiano presentato istanza nei termini indicati dall'articolo 26, comma 1, fino alla data di iscrizione nei nuovi elenchi o di rigetto della domanda. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 128-quater, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento, gia' iscritti alla data del 30 giugno 2011 nell'elenco di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, possono presentare istanza di iscrizione nella sezione speciale di cui al medesimo articolo 128-quater, comma 6; fino al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento, ovvero, nel caso di presentazione dell'istanza, fino alla data di iscrizione nei nuovi elenchi o di rigetto della medesima istanza, a tali soggetti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data del 4 settembre 2010.».



Note all'art. 19:
Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal
presene decreto:
"Art. 28. Abrogazioni e norme finali
1. Fino alla data di entrata in vigore delle
disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del
presente decreto, ovvero se posteriore, fino alla
costituzione dell'Organismo, continuano ad applicarsi le
seguenti disposizioni e le relative norme di attuazione:
a) l'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre
1999, n. 374, e il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485;
b) l'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ad
eccezione del comma 9, e il decreto del Presidente della
Repubblica del 28 luglio 2000, n. 287;
c) l'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 153, per la parte in cui si riferiscono
agli agenti in attivita' finanziaria;
d) l'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
1-bis. Ai soggetti indicati all'articolo 26, commi 1 e
3, le disposizioni di cui al comma 1 e le relative norme di
attuazione continuano ad applicarsi anche nei sei mesi
successivi alla costituzione dell'Organismo, ovvero, nel
caso abbiano presentato istanza nei termini indicati
dall'articolo 26, comma 1, fino alla data di iscrizione nei
nuovi elenchi o di rigetto della domanda. Entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 128-quater, comma 6, del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, gli agenti che prestano
esclusivamente i servizi di pagamento, gia' iscritti alla
data del 30 giugno 2011 nell'elenco di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, possono
presentare istanza di iscrizione nella sezione speciale di
cui al medesimo articolo 128-quater, comma 6; fino al
trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del
regolamento, ovvero, nel caso di presentazione
dell'istanza, fino alla data di iscrizione nei nuovi
elenchi o di rigetto della medesima istanza, a tali
soggetti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
alla data del 4 settembre 2010.
1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3,
comma 3-bis, del presente decreto, fino alle date indicate
ai commi 1 e 1-bis continuano ad applicarsi, nei casi
previsti dalle disposizioni richiamate dal medesimo comma
1, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 144
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente
alla data del 4 settembre 2010.
2. Dalla medesima data di cui al comma 1, ogni
riferimento all'albo dei mediatori previsto dall'articolo
16 della legge della legge 7 marzo 1996, n. 108, e
all'elenco degli agenti previsto dall'articolo 3 del
decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, si intende
effettuato ai corrispondenti elenchi previsti dagli
articoli 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.
3. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione
della direttiva 2005/29/CE, cosi' come attuata dal decreto
legislativo 2 agosto 2007, n. 146 e le relative competenze
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
4. Il comma 3 dell'articolo 114-septies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' abrogato. Con
riferimento agli istituti di pagamento e agli istituti di
moneta elettronica autorizzati in Italia l'abrogazione ha
effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni di attuazione dell'articolo 128-quater comma
6.
5. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 1-bis e
1-ter, a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo si
applicano gli articoli 128-quater, comma 5, e 128-novies,
comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
come modificato dal presente decreto, nonche' l'articolo
12, comma 2, l'articolo 13 e l'articolo 28, commi 3 e 4,
del presente decreto. Le banche e Poste Italiane spa
possono conferire agli agenti iscritti mandato diretto per
le attivita' indicate all'articolo 128-quater, comma 3".



 
Art. 20
Modifiche all'articolo 29
del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 29, comma 1, dopo le parole: «lettera c)» sono aggiunte, in fine, le seguenti: « del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».



Note all'art. 20:
Si riporta il testo dell'articolo 29 del citato decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 29. Disposizioni attuative
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, detta disposizioni attuative del
presente decreto, che indichino, tra l'altro, il contenuto
dei requisiti organizzativi e di forma giuridica di cui
agli articoli 128-quinquies, comma 1, lettera e), e
128-septies, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.".



 
Art. 21
Modifiche all'articolo 30-ter
del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 30-ter, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' titolare dell'archivio e puo' avvalersi, per la gestione dell'archivio, di Consap S.p.A., di seguito denominato ente gestore. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
2. All'articolo 30-ter, comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis). le imprese di assicurazione;».



Note all'art. 21:
Si riporta il testo dell'articolo 30-ter del citato
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 30-ter. Sistema di prevenzione
1. E' istituito, nell'ambito del Ministero
dell'economia e delle finanze, un sistema pubblico di
prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel
settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati
o differiti, con specifico riferimento al furto di
identita'.
2. Il sistema di prevenzione e' basato sull'archivio
centrale informatizzato di cui all'articolo 30-quater, di
seguito denominato archivio, e sul gruppo di lavoro di cui
al comma 9 del presente articolo.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'
titolare dell'archivio e puo' avvalersi, per la gestione
dell'archivio, di Consap S.p.A., di seguito denominato ente
gestore. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle
finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita
convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fatte
salve le attribuzioni previste dalla vigente normativa ad
altre Amministrazioni pubbliche, esercita, con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, funzioni di competenza statale in materia di
monitoraggio sui sistemi di informazioni creditizie e sulle
imprese che offrono servizi assimilabili alla prevenzione,
sul piano amministrativo, delle frodi nei settori del
credito e dei servizi.
5. Partecipano al sistema di prevenzione delle frodi i
seguenti soggetti, di seguito denominati aderenti:
a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle
extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica,
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera gg), del codice
di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
c) i fornitori di servizi interattivi associati o di
servizi di accesso condizionato ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera q), del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177;
c-bis) le imprese di assicurazione;
d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le
imprese che offrono ai soggetti di cui alle lettere da a) a
c) servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano
amministrativo, delle frodi, in base ad apposita
convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze,
dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' individuata, previo parere del gruppo di lavoro
di cui al comma 9, ogni altra categoria di soggetti cui e'
consentita la partecipazione al sistema di prevenzione.
7. Gli aderenti inviano all'ente gestore richieste di
verifica dell'autenticita' dei dati contenuti nella
documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedono
una dilazione o un differimento di pagamento, un
finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un
servizio a pagamento differito. La verifica
dell'autenticita' dei dati non puo' essere richiesta al di
fuori dei casi e delle finalita' previste per la
prevenzione del furto di identita'. Gli aderenti inviano
altresi', in forma scritta, una comunicazione riguardante
l'avvenuta stipula del contratto, nell'ambito dei settori
di cui al comma 1, all'indirizzo risultante dai registri
anagrafici della persona fisica titolare del rapporto. Gli
aderenti trasmettono al titolare dell'archivio le
informazioni relative ai casi che configurano un rischio di
frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione
elettronica o interattivi.
8. Nell'ambito del sistema di prevenzione, e'
istituito, presso l'ente gestore, un servizio gratuito,
telefonico e telematico, che consente di ricevere
segnalazioni da parte di soggetti che hanno subito o temono
di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di
identita'.
9. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un
gruppo di lavoro che svolge funzioni di indirizzo, impulso
e coordinamento, al fine di migliorare l'azione di
prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo
e del furto di identita' a livello nazionale, nonche'
compiti finalizzati alla predisposizione, elaborazione e
studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi al
comparto delle frodi ai sensi del comma 1 del presente
articolo. Il gruppo di lavoro e' composto da due
rappresentanti, di cui un titolare e un supplente,
designati rispettivamente da ciascuna delle autorita'
indicate: Ministero dell'economia e delle finanze,
Ministero dell'interno, Ministero della giustizia,
Ministero dello sviluppo economico, Banca d'Italia, Guardia
di finanza. La segreteria del gruppo di lavoro e'
assicurata dall'ente gestore. Il Ministro dell'economia e
delle finanze provvede con proprio decreto alla nomina dei
componenti del gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro ha
carattere permanente. I componenti del gruppo di lavoro
durano in carica un triennio. Per la partecipazione
all'attivita' del gruppo di lavoro non sono previsti
compensi, indennita' o rimborsi spese. Il gruppo di lavoro
e' presieduto dal componente del gruppo designato dal
Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, in
ragione dei temi trattati, integra la composizione del
gruppo di lavoro con i rappresentanti delle associazioni di
categoria dei soggetti aderenti e degli operatori
commerciali, nonche' con gli esperti delle Forze di
polizia, designati dal Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile di
ciascun anno, riferisce al Parlamento, sulla base della
relazione predisposta dal gruppo di lavoro, in ordine ai
risultati dell'attivita' di prevenzione delle frodi svolta
entro il 31 dicembre del precedente anno. Il titolare
dell'archivio, anche attraverso l'attivita' di studio ed
elaborazione dei dati disponibili da parte del gruppo di
lavoro, svolge attivita' d'informazione e conoscenza sui
rischi del fenomeno delle frodi, anche mediante l'ausilio
di campagne pubblicitarie curate dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri. A tali attivita', i soggetti
preposti fanno fronte con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente".



 
Art. 22
Modifiche all'articolo 30-quater
del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 30-quater, comma 1, lettera b), dopo le parole «dilazionati o differiti» aggiungere le seguenti: «, nonche' nel settore delle assicurazioni».
2. All'articolo 30-quater, comma 1, lettera c), dopo le parole «o interattivi» aggiungere le seguenti: « e delle assicurazioni,».



Note all'art. 22:
Si riporta il testo dell'articolo 30-quater, comma 1,
del citato decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come
modificato dal presente decreto:
"1. L'archivio e' composto da tre strumenti
informatici:
a) il primo, denominato interconnessione di rete,
consente di dare seguito alle richieste di verifica inviate
dagli aderenti mediante il riscontro con i dati di cui
all'articolo 30-quinquies, detenuti nelle banche dati degli
organismi pubblici e privati;
b) il secondo, denominato modulo informatico
centralizzato, memorizza, in forma aggregata ed anonima, i
casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticita' di
una o piu' categorie di dati presenti nella richiesta di
verifica e permette al titolare dell'archivio e al gruppo
di lavoro di cui all'articolo 30-ter, comma 9, lo studio
del fenomeno delle frodi, ai fini dell'esercizio della
prevenzione, anche mediante la predisposizione e
pubblicazione periodica di specifiche linee guida, sul
piano amministrativo, nel settore del credito al consumo e
dei pagamenti dilazionati o differiti, nonche' nel settore
delle assicurazioni. Per le finalita' di cui alla presente
lettera, il titolare dell'archivio si avvale anche delle
elaborazioni dei dati contenuti nell'archivio
informatizzato istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 4,
della legge 17 agosto 2005, n. 166;
c) il terzo, denominato modulo informatico di allerta,
memorizza le informazioni trasmesse dagli aderenti relative
alle frodi subite o ai casi che configurano un rischio di
frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione
elettronica o interattivi e delle assicurazioni, nonche' le
segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dal
titolare dell'archivio agli aderenti. Tali informazioni
sono conservate nell'archivio per il tempo necessario agli
aderenti ad accertare l'effettiva sussistenza del rischio
di frodi".



 
Art. 23
Modifiche all'articolo 30-quinquies
del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 30-quinquies, comma 1, dopo le parole «facilitazione finanziaria,» aggiungere le seguenti: «nonche' una prestazione di carattere assicurativo,».
2. All'articolo 30-quinquies, al comma 2, dopo le parole: «renderli disponibili», sono inserite le seguenti: « , a titolo gratuito,».



Note all'art. 23:
Si riporta il testo dell'articolo 30-quinquies, del
citato decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come
modificato dal presente decreto:
"Art. 30-quinquies. Dati oggetto di riscontro
1. Sono assoggettabili a riscontro, con i dati detenuti
da organismi pubblici e privati, i dati relativi a persone
fisiche che richiedono una dilazione o un differimento di
pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione
finanziaria, nonche' una prestazione di carattere
assicurativo, contenuti nelle fonti elencate dalle lettere
da a) a c):
a) documenti di identita' e di riconoscimento, comunque
denominati o equipollenti, ancorche' smarriti o rubati;
b) partite IVA, codici fiscali e documenti che
attestano il reddito esclusivamente per le finalita'
perseguite dal presente decreto legislativo;
c) posizioni contributive previdenziali ed
assistenziali.
2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle
finalita' del presente decreto legislativo, gli organismi
pubblici e privati che detengono i dati di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), devono renderli disponibili, a titolo
gratuito, nelle modalita' e nei termini previsti dal
decreto di cui all'articolo 30-octies.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' individuato, previo parere del gruppo di lavoro
di cui all'articolo 30-ter, comma 9, ogni altro dato idoneo
al perseguimento delle finalita' del presente decreto
legislativo".



 
Art. 24
Modifiche all'articolo 30-sexies
del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 30-sexies, al comma 2, dopo le parole: «il pagamento» le parole: «all'ente gestore stesso» sono soppresse.



Note all'art. 24:
Si riporta il testo dell'articolo 30-sexies, comma 2,
del citato decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come
modificato dal presente decreto:
"2. L'onere derivante dall'attuazione del presente
decreto legislativo e' posto a carico degli aderenti al
sistema pubblico di prevenzione. L'adesione al sistema e
ciascuna richiesta di verifica, riferita ad un singolo
nominativo, comportano, da parte dell'aderente, previa
stipula di apposita convenzione con l'ente gestore, il
pagamento di un contributo articolato in modo tale da
garantire sia le spese di progettazione e di realizzazione
dell'archivio, sia il costo pieno del servizio svolto
dall'ente gestore. La misura delle componenti del
contributo e' determinata con il decreto di cui
all'articolo 30-octies".



 
Art. 25
Modifiche all'articolo 30-septies
del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 30-septies, dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. La quota delle somme introitate dall'ente gestore e non destinata a garantire le spese di progettazione e di realizzazione dell'archivio, nonche' il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore, viene versata annualmente, dal medesimo ente, all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare alla prevenzione dei reati finanziari.».



Note all'art. 25:
Si riporta il testo dell'articolo 30-septies, del
citato decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come
modificato dal presente decreto:
"Art. 30-septies. Disposizioni finanziarie
1. Le somme versate dagli aderenti affluiscono all'ente
gestore, il quale deve fornire al Ministero dell'economia e
delle finanze apposita rendicontazione in ordine alle somme
introitate e ai costi sostenuti in relazione al servizio
svolto.
1-bis. La quota delle somme introitate dall'ente
gestore e non destinata a garantire le spese di
progettazione e di realizzazione dell'archivio, nonche' il
costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore, viene
versata annualmente, dal medesimo ente, all'entrata del
bilancio dello Stato, per essere riassegnata ad apposito
programma dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, da destinare alla
prevenzione dei reati finanziari".



 
Art. 26
Modifiche all'articolo 30-octies
del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 30-octies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «articolo 30-quinquies», le parole: « , le modalita' e i termini relativi alle convenzioni di cui all'articolo 30-ter, comma 5, lettera d)» sono soppresse;
b) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Le disposizioni riguardanti le informazioni relative alle frodi subite e ai casi che configurano un rischio di frodi si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.
4-ter. Le disposizioni riguardanti le imprese di assicurazione si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.».



Note all'art. 26:
Si riporta il testo dell'articolo 30-octies del citato
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 30-octies. Termini, modalita' e condizioni per la
gestione del sistema di prevenzione
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione:
a) sono specificati la struttura e i livelli di accesso
all'archivio, i singoli elementi identificativi dei dati
contenuti nelle fonti elencate dalle lettere da a) a c), da
comunicare ai sensi dell'articolo 30-quinquies;
b) sono stabilite le modalita' relative al collegamento
informatico dell'archivio con le banche dati degli
organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui
all'articolo 30-quinquies;
c) sono individuate le modalita' e fissati i termini
secondo cui i dati di cui all'articolo 30-quinquies sono
comunicati e gestiti, nonche' viene stabilita la procedura
che caratterizza la fase di riscontro ai sensi
dell'articolo 30-sexies, comma 1;
d) sono fissati l'importo del contributo di cui
all'articolo 30-sexies, comma 2, nonche' i criteri di
determinazione e le modalita' di riscossione del medesimo.
2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 viene
trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali
affinche' esprima il proprio parere entro venti giorni
dalla trasmissione.
3. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli
utenti, di cui all'articolo 136 del codice del consumo di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, puo'
chiedere in qualsiasi momento di essere ascoltato dal
gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-ter, comma 9, in
ordine all'applicazione del presente decreto legislativo.
4. I termini e le modalita' di attuazione dell'articolo
30-quinquies, comma 1, lettera b), sono definiti con
decreto interdirettoriale del Dipartimento del Tesoro del
Ministero dell'economia e delle finanze e del direttore
dell'Agenzia delle entrate.
4-bis. Le disposizioni riguardanti le informazioni
relative alle frodi subite e ai casi che configurano un
rischio di frodi si applicano decorsi diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.
4-ter. Le disposizioni riguardanti le imprese di
assicurazione si applicano decorsi dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.".



 
Art. 27
Modifiche all'articolo 114-quaterdecies
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

1. All'articolo 114-quaterdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile nonche' i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione.»;
b) al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di pagamento, riguardanti anche: la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonche', con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.».



Note all'art. 27:
Si riporta il testo dell'articolo 114-quaterdecies del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia), come
modificato dal presente decreto:
"Art. 114-quaterdecies. Vigilanza.
1. Gli istituti di pagamento inviano alla Banca
d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti,
le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e
documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con
le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere
generale aventi a oggetto: il governo societario,
l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio
nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione
amministrativa e contabile nonche' i controlli interni e i
sistemi di remunerazione e incentivazione."
3. La Banca d'Italia puo':
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i
dirigenti degli istituti di pagamento per esaminare la
situazione degli stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali
degli istituti di pagamento, fissandone l'ordine del
giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli
organi collegiali degli istituti di pagamento quando gli
organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto
dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la
situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei
confronti di singoli istituti di pagamento, riguardanti
anche: la restrizione delle attivita' o della struttura
territoriale; il divieto di effettuare determinate
operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire
utili o altri elementi del patrimonio, nonche', con
riferimento a strumenti finanziari computabili nel
patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare
interessi.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso
gli istituti di pagamento, i loro agenti o i soggetti a cui
sono esternalizzate attivita' e richiedere a essi
l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.
La Banca d'Italia notifica all'autorita' competente dello
Stato comunitario ospitante l'intenzione di effettuare
ispezioni sul territorio di quest'ultimo nei confronti di
istituti di pagamento, dei loro agenti o dei soggetti a cui
sono esternalizzate attivita' ovvero richiede alle
autorita' competenti del medesimo Stato comunitario di
effettuare tali accertamenti.
5. Le autorita' competenti di uno Stato comunitario,
dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare,
anche tramite persone da esse incaricate, gli istituti di
pagamento comunitari, i loro agenti o i soggetti a cui sono
esternalizzate attivita' che operano nel territorio della
Repubblica. Se le autorita' competenti di uno Stato
comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia puo' procedere
direttamente agli accertamenti.
6. Nel confronti degli istituti di pagamento che
svolgano anche attivita' imprenditoriali diverse dalla
prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi
dell'articolo 114-novies, comma 4, la Banca d'Italia
esercita i poteri di vigilanza indicati nel presente
articolo sull'attivita' di prestazione dei servizi di
pagamento e sulle attivita' connesse e strumentali, avendo
a riferimento anche il responsabile della gestione
dell'attivita' e il patrimonio destinato".



 
Art. 28
Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

1. All'articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, puo' essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa' di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».
2. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 115, recante criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione, da parte di intermediari finanziari, di fideiussioni in relazione all'affidamento di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.



Note all'art. 28:
Si riporta il testo dell'articolo 75 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), come
modificato dal presente decreto:
"Art. 75. Garanzie a corredo dell'offerta
(art. 30, co. 1, co. 2-bis, L. n. 109/1994; art. 8, co.
11-quater, L. n. 109/1994 come novellato dall'art. 24, L.
n. 62/2005; art. 100, D.P.R. n. 554/1999; art. 24, co. 10,
L. n. 62/2005)
1. L'offerta e' corredata da una garanzia, pari al due
per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito,
sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell'offerente. Nel caso di procedure di gara realizzate in
forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della
garanzia e' fissato nel bando o nell'invito nella misura
massima del 2 per cento del prezzo base..
2. La cauzione puo' essere costituita, a scelta
dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,
presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le
aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, puo'
essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono
in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da
parte di una societa' di revisione iscritta nell'albo
previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n.58".
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, comma 2, del codice civile, nonche' l'operativita'
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia deve avere validita' per almeno
centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una
garanzia con termine di validita' maggiore o minore, in
relazione alla durata presumibile del procedimento, e
possono altresi' prescrivere che l'offerta sia corredata
dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la
durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della
sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione,
su richiesta della stazione appaltante nel corso della
procedura.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del
contratto per fatto dell'affidatario, ed e' svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto medesimo.
7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale
rinnovo, e' ridotto del cinquanta per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualita' conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale
beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di
offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi
prescritti dalle norme vigenti
8. L'offerta e' altresi' corredata, a pena di
esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di
cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse
affidatario.
9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica
l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della
garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque
entro un termine non superiore a trenta giorni
dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il
termine di validita' della garanzia".



 
Art. 29
Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,
in materia di conti annuali degli istituti finanziari

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Ai fini del presente decreto la detenzione o la gestione di partecipazioni e' considerata attivita' finanziaria soltanto se riguarda, in via esclusiva o principale, partecipazioni in enti creditizi o in imprese finanziarie; e' altresi' considerata attivita' finanziaria l'assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi.»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. La detenzione o la gestione di partecipazioni si considera esclusiva quando l'atto costitutivo o lo statuto preveda unicamente lo svolgimento di tali attivita'. Ai medesimi fini, l'esercizio di tali attivita' si considera principale quando, in base ai dati dei due ultimi bilanci approvati, risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate, e' superiore al 50 per cento del totale dell'attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate; non rientrano fra tali elementi le partecipazioni pari o superiori al 10 per cento, che non siano assunte al fine di successivi smobilizzi, in soggetti diversi dagli enti creditizi e dalle imprese finanziarie nonche' i crediti, i titoli e le garanzie verso tali soggetti partecipati;
b) l'ammontare complessivo dei proventi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla lettera a), dei profitti derivanti da operazioni su titoli, su valute e su altri strumenti finanziari e delle commissioni attive sui servizi finanziari di cui all'articolo 67-ter del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' superiore al 50 per cento dei proventi complessivi.».



Note all'art. 29:
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (Attuazione della
direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai
conti consolidati delle banche e degli altri istituti
finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli
obblighi in materia di pubblicita' dei documenti contabili
delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti
creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di
tale Stato membro), come modificato dal presente decreto:
"Art. 1. Ambito d'applicazione.
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) alle banche;
b) alle societa' di gestione previste dalla legge 23
marzo 1983, n. 77;
c) alle societa' finanziarie capogruppo dei gruppi
bancari iscritti nell'albo;
d) alle societa' previste dalla legge 2 gennaio 1991,
n. 1;
e) ai soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19
febbraio 1992, n. 142, nonche' alle societa' esercenti
altre attivita' finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1,
lettera b), dello stesso testo unico.
2. Il Ministro del tesoro con riferimento ai soggetti
previsti nel comma 1, lettera e), stabilisce criteri di
esclusione dall'applicazione del presente decreto con
particolare riguardo all'incidenza dell'attivita' di
carattere finanziario su quella complessivamente svolta, ai
soggetti nei cui confronti l'attivita' e' esercitata, alla
composizione finanziaria o meno del portafoglio
partecipativo, all'esigenza di evitare criteri e tecniche
di redazione disomogenei ai fini della predisposizione del
bilancio consolidato.
3. Ai fini del presente decreto la detenzione o la
gestione di partecipazioni e' considerata attivita'
finanziaria soltanto se riguarda, in via esclusiva o
principale, partecipazioni in enti creditizi o in imprese
finanziarie; e' altresi' considerata attivita' finanziaria
l'assunzione di partecipazioni al fine di successivi
smobilizzi.
3-bis. La detenzione o la gestione di partecipazioni si
considera esclusiva quando l'atto costitutivo o lo statuto
preveda unicamente lo svolgimento di tali attivita'. Ai
medesimi fini, l'esercizio di tali attivita' si considera
principale quando, in base ai dati dei due ultimi bilanci
approvati, risultino soddisfatte entrambe le seguenti
condizioni:
a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo
di natura finanziaria, inclusi gli impegni a erogare fondi
e le garanzie rilasciate, e' superiore al 50 per cento del
totale dell'attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e
le garanzie rilasciate; non rientrano fra tali elementi le
partecipazioni pari o superiori al 10 per cento, che non
siano assunte al fine di successivi smobilizzi, in soggetti
diversi dagli enti creditizi e dalle imprese finanziarie
nonche' i crediti, i titoli e le garanzie verso tali
soggetti partecipati;
b) l'ammontare complessivo dei proventi prodotti dagli
elementi dell'attivo di cui alla lettera a), dei profitti
derivanti da operazioni su titoli, su valute e su altri
strumenti finanziari e delle commissioni attive sui servizi
finanziari di cui all'articolo 67-ter del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' superiore al 50
per cento dei proventi complessivi.
4. Per l'applicazione del presente decreto i soggetti
previsti dal comma 1 sono definiti enti creditizi e
finanziari.
5. Per le societa' disciplinate dalla legge 2 gennaio
1991, n. 1, le norme previste dal presente decreto sono
attuate, avuto riguardo alla specialita' della disciplina
della legge stessa, con disposizioni emanate dalla Banca
d'Italia sentita la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (CONSOB)".



 
Art. 30
Modifiche alla legge 15 luglio 2009, n. 94

1. All'articolo 1, comma 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: «copia» e' sostituita dalle seguenti: «i dati»;
b) al secondo periodo, le parole: «Il documento e' conservato» sono sostituite dalle seguenti «I dati sono conservati»;
c) all'ultimo periodo, le parole: «Il mancato rispetto di tale disposizione e' sanzionato» sono sostituite dalle seguenti: «La mancata trasmissione dei dati identificativi e' sanzionata».



Note all'art. 30:
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 20, della
legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica), come modificato dal presente decreto:
"20. Fermo restando quanto previsto dal decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in
attivita' finanziaria che prestano servizi di pagamento
nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (money
transfer) acquisiscono e conservano per dieci anni i dati
del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina
l'operazione e' un cittadino extracomunitario. I dati sono
conservati con le modalita' previste con decreto del
Ministro dell'interno emanato ai sensi dell' articolo 7,
comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155. In mancanza del titolo gli agenti effettuano, entro
dodici ore, apposita segnalazione all'autorita' locale di
pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del
soggetto. La mancata trasmissione dei dati identificativi
e' sanzionata con la cancellazione dall'elenco degli agenti
in attivita' finanziaria ai sensi dell' articolo 3 del
decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.".



 
Art. 31
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1950, n. 180

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente:
«Art. 6-bis (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti).- 1. All'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' le norme in materia di assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
2. Qualora i soggetti ammessi alla concessione di prestiti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione facciano ricorso, ai fini della distribuzione di tale servizio, a soggetti terzi rispetto alla propria organizzazione o comunque ne usufruiscano, tali soggetti terzi devono essere banche, intermediari finanziari, Poste italiane S.p.A., ivi comprese le rispettive strutture distributive, agenti in attivita' finanziaria o mediatori creditizi iscritti negli elenchi di cui agli articoli 128-quater e 128-sexies del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e operare nei limiti delle riserve di attivita' previste dalla legislazione vigente.
3. La Banca d'Italia definisce, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonche' l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione. In particolare, tali disposizioni sono volte a:
a) richiedere politiche di remunerazione e valutazione della rete distributiva che non costituiscano un incentivo a commercializzare prodotti non adeguati rispetto alle esigenze finanziarie dei clienti, con particolare attenzione ai rinnovi di contratti in essere;
b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonche' gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto;
c) favorire la comparabilita' delle offerte di finanziamento presenti sul mercato, anche in modo da permettere al cliente di poter confrontare caratteristiche e costi delle operazioni di cessione del quinto dello stipendio, del salario e della pensione con quelli di altre forme tecniche di finanziamento disponibili;
d) prevedere la predisposizione di procedure che consentano di contenere, anche attraverso l'adozione o il potenziamento di strumenti telematici, i costi a carico dei consumatori; le procedure potranno essere definite sulla base di una convenzione tra gli operatori interessati, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.
4. La Banca d'Italia, nell'ambito della relazione annuale prevista dall'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, fornisce al Parlamento informazioni in merito alle risultanze dei controlli di propria competenza e alla dinamica dei costi a carico dei consumatori.».
2. All'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.180, dopo la parola «lavoro» sono inserite le seguenti «pubblico o privato».



Note all'art. 31:
Si riporta il testo dell'articolo 43, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.
180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti
il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi,
salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche
Amministrazioni", come modificato dal presente decreto:
"Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia
estinta la cessione, l'efficacia di questa si estende di
diritto sulla pensione o altro assegno continuativo
equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza
della cessazione stessa, dalla amministrazione dalla quale
dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai
quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego o
di lavoro pubblico o privato, in base a disposizioni di
leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di
contratto".



 
Art. 32
Modifiche alla legge 17 agosto 2005, n. 166

1. Alla legge 17 agosto 2005, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' titolare dell'archivio e puo' avvalersi, per la gestione dell'archivio, di Consap S.p.A. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
b) all'articolo 1, sopprimere il comma 6;
c) all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole «L'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento» con le seguenti: «Il titolare dell'archivio»;
d) all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole «all'Ufficio di cui al comma 1» con le seguenti: «al titolare dell'archivio»;
e) all'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole «sono precisate le competenze e l'organizzazione dell'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento,»;
f) all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole «dell'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento» con le seguenti: «del titolare dell'archivio»;
g) all'articolo 7, comma 4, sostituire le parole «l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento» con le seguenti: «il titolare dell'archivio»;
h) all'articolo 7, sopprimere il comma 5.».



Note all'art. 32:
Si riporta il testo degli articoli 1, 5 e 7 della legge
17 agosto 2005, n. 166 (Istituzione di un sistema di
prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento), come
modificati dal presente decreto:
"Art. 1. Sistema di prevenzione.
1. E' istituito presso il Ministero dell'economia e
delle finanze un sistema di prevenzione, sul piano
amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento.
2. Con il termine «carte di pagamento» si intendono
quei documenti che si identificano con le carte di credito
e le carte di debito e con le altre carte definite nella
normativa di attuazione.
3. Partecipano al sistema di prevenzione, sul piano
amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento, le
societa', le banche e gli intermediari finanziari che
emettono carte di pagamento e gestiscono reti commerciali
di accettazione di dette carte, di seguito denominati
«societa' segnalanti», individuati nel decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7.
4. Le societa' segnalanti comunicano al Ministero
dell'economia e delle finanze i dati e le informazioni di
cui agli articoli 2 e 3. I dati e le informazioni
alimentano un apposito archivio informatizzato.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'
titolare dell'archivio e puo' avvalersi, per la gestione
dell'archivio, di Consap S.p.A. I rapporti tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono
disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
6. (Soppresso).
7. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un
gruppo di lavoro, con funzioni consultive, per la
trattazione delle problematiche di settore. 8. Il sistema
di prevenzione di cui alla presente legge si informa ai
principi e alla disciplina previsti dall'ordinamento
comunitario"
"Art. 5. Scambio di dati con la Banca d'Italia.

1. Il titolare dell'archivio puo' richiedere alla Banca
d'Italia l'accesso all'archivio di cui all'articolo 10-bis
della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto
dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1999,
n. 507, per la consultazione dei dati sulle carte di
pagamento rubate o smarrite.
2. La Banca d'Italia, nell'esercizio della funzione
prevista dall'articolo 146 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, puo'
richiedere al titolare dell'archivio aggregazioni fra i
dati contenuti nell'archivio informatizzato di cui
all'articolo 1, comma 4"
"Art. 7. Termini, modalita' e condizioni per la
gestione del sistema di prevenzione.
1. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di concerto con i
Ministri dell'interno, della giustizia, delle attivita'
produttive, per l'innovazione e le tecnologie, e previo
esame congiunto con la Banca d'Italia, sono stabiliti i
criteri di individuazione delle societa' segnalanti e sono
specificate le singole voci da comunicare a titolo di dati
di cui all'articolo 2 e di informazioni di cui all'articolo
3.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono
stabilite le modalita' relative all'accesso ai dati e alle
informazioni in possesso del titolare dell'archivio da
parte del Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero dell'interno per l'esercizio delle funzioni di
cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 1° aprile 1981, n.
121, nonche' da parte degli uffici competenti delle Forze
di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della
stessa legge.
3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono
individuati e fissati i termini e le modalita' secondo cui
i dati e le informazioni ivi previsti devono essere
comunicati e gestiti. Sono inoltre definiti i parametri che
configurano il rischio di frode di cui all'articolo 3, gli
obblighi delle societa' segnalanti e la struttura
dell'archivio informatizzato, la composizione e le regole
di funzionamento del gruppo di lavoro di cui all'articolo
1, comma 7, i livelli di accesso all'archivio
informatizzato e le modalita' di consultazione dei dati e
delle informazioni ivi contenuti, nonche' gli eventuali
costi del servizio.
4. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce altresi' le
modalita' di attuazione dello scambio dei dati tra il
titolare dell'archivio e la Banca d'Italia ai fini di cui
all'articolo 5.
5. (Soppresso).
6. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli
utenti di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, puo'
richiedere, in qualsiasi momento, di essere ascoltato dal
gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 7, in ordine
all'applicazione della presente legge.".



 
Art. 33
Disposizioni finali

1. La disposizione di cui all'articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e la disposizione di cui all'articolo 26, commi 4-ter e 4-quater, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
 
Art. 34
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati provvedono all'adempimento di quanto previsto dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 settembre 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei

Grilli, Ministro dell'economia e
delle finanze

Terzi Di Sant'Agata, Ministro degli
affari esteri

Severino, Ministro della giustizia

Passera, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Severino
 
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