Gazzetta n. 230 del 2 ottobre 2012 (vai al sommario) |
|
DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 2012, n. 169 |
Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori che abroga la direttiva 87/102/CEE; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed, in particolare, l'articolo 33; Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo IV del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi; Visto il decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 settembre 2012; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e' cosi' modificato: a) nel capoverso articolo 122, al comma 2, le parole: «125-septies» sono sostituite dalle seguenti: «125-octies»; b) nel capoverso articolo 122, al comma 4, le parole: «commi 5 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5, 124-bis»; c) nel capoverso articolo 124, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal presente articolo. Il finanziatore assicura che il consumatore riceva comunque le informazioni precontrattuali; assicura inoltre che i fornitori di merci o prestatori di servizi rispettino la disciplina ad essi applicabile ai sensi del presente Capo.».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. La "Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE e' pubblicata nella GU L 133 del 22.5.2008, pagg. 66-92. La legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 14 luglio 2009, n. 161, S.O. Si riporta il testo dell'articolo 33 della citata legge n. 88 del 2009: "Art. 33. Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE e previsione di modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai mediatori creditizi ed agli agenti in attivita' finanziaria 1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che provvederanno ad apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le necessarie modifiche e integrazioni, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all' articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi: a) estendere, in tutto o in parte, gli strumenti di protezione del contraente debole previsti in attuazione della direttiva 2008/48/CE ad altre tipologie di finanziamento a favore dei consumatori, qualora ricorrano analoghe esigenze di tutela alla luce delle caratteristiche ovvero delle finalita' del finanziamento; b) rafforzare ed estendere i poteri amministrativi inibitori e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 per contrastare le violazioni delle disposizioni del titolo VI di tale testo unico, anche se concernenti rapporti diversi dal credito al consumo, al fine di assicurare un'adeguata reazione a fronte dei comportamenti scorretti a danno della clientela. La misura delle sanzioni amministrative e' pari a quella prevista dall' articolo 144 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, e dall' articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni; c) coordinare, al fine di evitare sovrapposizioni normative, il titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 con le altre disposizioni legislative aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati dal medesimo titolo VI e contenute nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e nel decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, applicando, per garantire il rispetto di queste ultime disposizioni, i meccanismi di controllo e di tutela del cliente previsti dal citato titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993; d) rimodulare la disciplina delle attivita' e dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui al titolo V e all' articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, sulla base dei seguenti ulteriori criteri direttivi a tutela dei consumatori: 1) rideterminare i requisiti per l'iscrizione al fine di consentire l'operativita' nei confronti del pubblico soltanto ai soggetti che assicurino affidabilita' e correttezza dell'iniziativa imprenditoriale; 2) prevedere strumenti di controllo piu' efficaci, modulati anche sulla base delle attivita' svolte dall'intermediario; 3) garantire la semplificazione, la trasparenza, la celerita', l'economicita' e l'efficacia dell'azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, attribuendo i poteri sanzionatori e di intervento alla Banca d'Italia; 4) prevedere sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie e forme di intervento effettive, dissuasive e proporzionate, quali, tra l'altro, il divieto di intraprendere nuove operazioni e il potere di sospensione, rafforzando, nel contempo, il potere di cancellazione; e) rivedere la disciplina dei mediatori creditizi di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e la disciplina degli agenti in attivita' finanziaria di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, introducendola nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, in modo da: 1) assicurare la trasparenza dell'operato e la professionalita' delle sopraindicate categorie professionali, prevedendo l'innalzamento dei requisiti professionali; 2) istituire un organismo avente personalita' giuridica, con autonomia organizzativa e statutaria, ed eventuali articolazioni territoriali, costituito da soggetti nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra le categorie dei mediatori creditizi, degli agenti in attivita' finanziaria, delle banche e degli intermediari finanziari, con il compito di gestire gli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attivita' finanziaria. Detto organismo sara' sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, che, in caso di grave inerzia o malfunzionamento, potra' proporne lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze; 3) prevedere che con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, siano determinate le modalita' di funzionamento dell'organismo di cui al numero 2) e sia individuata la disciplina: dei poteri dell'organismo e delle sue eventuali articolazioni territoriali, necessari ad assicurare un efficace svolgimento delle funzioni di gestione degli elenchi, ivi compresi poteri di verifica e sanzionatori; dell'iscrizione negli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attivita' finanziaria, con le relative forme di pubblicita'; della determinazione e riscossione, da parte dell'organismo o delle sue eventuali articolazioni territoriali, di contributi o di altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento dell'attivita'; delle modalita' di tenuta della documentazione concernente l'attivita' svolta dai mediatori creditizi e dagli agenti in attivita' finanziaria; delle modalita' di aggiornamento professionale di tali soggetti; 4) applicare, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, prevedendo altresi' che la Banca d'Italia possa prescrivere specifiche regole di condotta. Con riferimento alle commissioni di mediazione e agli altri costi accessori, dovranno essere assicurate la trasparenza nonche' l'applicazione delle disposizioni previste per la determinazione degli interessi usurari dagli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dall'articolo 1815 del codice civile; 5) disciplinare le sanzioni pecuniarie, nonche' la sospensione e la cancellazione dagli elenchi e le sanzioni accessorie, prevedendo che l'organismo sia competente per i provvedimenti connessi alla gestione degli elenchi e la Banca d'Italia per quelli relativi alle violazioni delle disposizioni di cui al numero 4); 6) individuare cause di incompatibilita', tra cui la contestuale iscrizione in entrambi gli elenchi, al fine di assicurare la professionalita' e l'autonomia dell'operativita'; 7) prescrivere l'obbligo di stipulare polizze assicurative per responsabilita' civile per danni arrecati nell'esercizio delle attivita' di pertinenza; 8) prevedere disposizioni transitorie per disciplinare il trasferimento nei nuovi elenchi dei mediatori e degli agenti in attivita' finanziaria gia' abilitati, purche' in possesso dei requisiti previsti dalla nuova disciplina; 9) per i mediatori creditizi prevedere l'obbligo di indipendenza da banche e intermediari e l'obbligo di adozione di una forma giuridica societaria per l'esercizio dell'attivita'; introdurre ulteriori forme di controllo per le societa' di mediazione creditizia di maggiori dimensioni; 10) prevedere per gli agenti in attivita' finanziaria forme di responsabilita' del soggetto che si avvale del loro operato, anche con riguardo ai danni causati ai clienti; f) coordinare il testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le altre disposizioni legislative aventi come oggetto la tutela del consumatore, definendo le informazioni che devono essere fornite al cliente in fase precontrattuale e le modalita' di illustrazione, con la specifica, in caso di offerta congiunta di piu' prodotti, dell'obbligatorieta' o facoltativita' degli stessi. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.". Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 4 settembre 2010, n. 207, S.O. Il decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo IV del testo unico bancario - decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 18 dicembre 2010, n. 295.
Note all'art. 1: Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente decreto: "Art. 1. Modifiche al testo unico bancario 1. Il capo II del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: «Capo II Credito ai consumatori Art. 121. Definizioni 1. Nel presente capo, l'espressione: a) "Codice del consumo" indica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; b) "consumatore" indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; c) "contratto di credito" indica il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria; d) "contratto di credito collegato" indica un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito; 2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito; e) "costo totale del credito" indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore e' a conoscenza; f) "finanziatore" indica un soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito; g) "importo totale del credito" indica il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtu' di un contratto di credito; h) "intermediario del credito" indica gli agenti in attivita' finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attivita' commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attivita' previste dal Titolo VI-bis, almeno una delle seguenti attivita': 1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attivita' preparatorie in vista della conclusione di tali contratti; 2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore; i) "sconfinamento" indica l'utilizzo da parte del consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente in assenza di apertura di credito ovvero rispetto all'importo dell'apertura di credito concessa; l) "supporto durevole" indica ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalita' cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; m) "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito. 2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi e' un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte. 3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalita' di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito. Art. 122. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi: a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso piu' contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica; b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di appalto di cui all'articolo 1677 del codice civile; c) finanziamenti nei quali e' escluso il pagamento di interessi o di altri oneri; d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore e' tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme; e) finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprieta' su un terreno o su un immobile edificato o progettato; f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a cinque anni; g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un'operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, purche' il finanziatore partecipi all'operazione; h) finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all'autorita' giudiziaria o a un'altra autorita' prevista dalla legge; i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore; l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non e' obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene; m) contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprieta' della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario; n) iniziative di microcredito ai sensi dell'articolo 111 e altri contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalita' di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni piu' favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi d'interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato; o) contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo quanto disposto dall'articolo 125-octies. 2. Alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, non si applicano gli articoli 123, comma 1, lettere da d) a f), 124, comma 5, 125-ter, 125-quater, 125-sexies, 125-octies. 3. Ai contratti di locazione finanziaria (leasing) che, anche sulla base di accordi separati, non comportano l'obbligo di acquisto della cosa locata da parte del consumatore, non si applica l'articolo 125-ter, commi da 1 a 4. 4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre modalita' agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore, non si applicano gli articoli 124, comma 5, 124-bis, 125-ter, 125-quinquies, 125-septies nei casi stabiliti dal CICR. 5. I venditori di beni e servizi possono concludere contratti di credito nella sola forma della dilazione del prezzo con esclusione del pagamento degli interessi e di altri oneri. Art. 123. Pubblicita' 1. Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano le seguenti informazioni di base, in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata con l'impiego di un esempio rappresentativo: a) il tasso d'interesse, specificando se fisso o variabile, e le spese comprese nel costo totale del credito; b) l'importo totale del credito; c) il TAEG; d) l'esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo; e) la durata del contratto, se determinata; f) se determinabile in anticipo, l'importo totale dovuto dal consumatore, nonche' l'ammontare delle singole rate. 2. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, precisa le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari e le modalita' della loro divulgazione. Art. 124. Obblighi precontrattuali 1. Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito. 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal finanziatore o dall'intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo. Il finanziatore o l'intermediario forniscono qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto, che puo' essere allegato al modulo. 3. Se il contratto di credito e' stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui al comma 1, il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore il modulo di cui al comma 2 immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito. 4. Su richiesta, al consumatore, oltre al modulo di cui al comma 2, e' fornita gratuitamente copia della bozza del contratto di credito, salvo che il finanziatore o l'intermediario del credito, al momento della richiesta, non intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore. 5. Il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi dei commi 1 e 2, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento. In caso di offerta contestuale di piu' contratti non collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), e' comunque specificato se la validita' dell'offerta e' condizionata alla conclusione congiunta di detti contratti. 6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal presente articolo. Il finanziatore assicura che il consumatore riceva comunque le informazioni precontrattuali; assicura inoltre che i fornitori di merci o prestatori di servizi rispettino la disciplina ad essi applicabile ai sensi del presente Capo. 7. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con riferimento a: a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalita' di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali; b) le modalita' e la portata dei chiarimenti da fornire al consumatore ai sensi del comma 5, anche in caso di contratti conclusi congiuntamente; c) gli obblighi specifici o derogatori da osservare nei casi di: comunicazioni mediante telefonia vocale; aperture di credito regolate in conto corrente; dilazioni di pagamento non gratuite e altre modalita' agevolate di rimborso di un credito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore; offerta attraverso intermediari del credito che operano a titolo accessorio. Art. 124-bis. Verifica del merito creditizio 1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente. 2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito. 3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo. Art. 125. Banche dati 1. I gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito consentono l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori abilitati nel territorio della Repubblica. Il CICR, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua le condizioni di accesso, al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione. 2. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati. 3. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa e' resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma. 4. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate. In caso di errore rettificano prontamente i dati errati. 5. I finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacita' di accedere al credito. 6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Art. 125-bis. Contratti e comunicazioni 1. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto e' consegnata ai clienti. 2. Ai contratti di credito si applicano l'articolo 117, commi 2, 3 e 6, nonche' gli articoli 118, 119, comma 4, e 120, comma 2. 3. In caso di offerta contestuale di piu' contratti da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), il consenso del consumatore va acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati. 4. Nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, fissa i contenuti e le modalita' di tale comunicazione. 5. Nessuna somma puo' essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. 6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullita' della clausola non comporta la nullita' del contratto. 7. Nei casi di assenza o di nullita' delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma e' dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese; b) la durata del credito e' di trentasei mesi. 8. Il contratto e' nullo se non contiene le informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su: a) il tipo di contratto; b) le parti del contratto; c) l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso. 9. In caso di nullita' del contratto, il consumatore non puo' essere tenuto a restituire piu' delle somme utilizzate e ha facolta' di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicita' prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili. Art. 125-ter. Recesso del consumatore 1. Il consumatore puo' recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1. In caso di uso di tecniche di comunicazione a distanza il termine e' calcolato secondo l'articolo 67-duodecies, comma 3, del Codice del consumo. 2. Il consumatore che recede: a) ne da' comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione secondo le modalita' prescelte nel contratto tra quelle previste dall'articolo 64, comma 2, del Codice del consumo; b) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione prevista dalla lettera a), restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione. 3. Il finanziatore non puo' pretendere somme ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 2, lettera b). 4. Il recesso disciplinato dal presente articolo si estende automaticamente, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore, ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi col contratto di credito, se tali servizi sono resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore. L'esistenza dell'accordo e' presunta. E' ammessa, da parte del terzo, la prova contraria. 5. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai contratti disciplinati dal presente capo non si applicano gli articoli 64, 65, 66, 67-duodecies e 67-ter decies del Codice del consumo. Art. 125-quater. Contratti a tempo indeterminato 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 125-ter, nei contratti di credito a tempo indeterminato il consumatore ha il diritto di recedere in ogni momento senza penalita' e senza spese. Il contratto puo' prevedere un preavviso non superiore a un mese. 2. I contratti di credito a tempo indeterminato possono prevedere il diritto del finanziatore a: a) recedere dal contratto con un preavviso di almeno due mesi, comunicato al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole; b) sospendere, per una giusta causa, l'utilizzo del credito da parte del consumatore, dandogliene comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole in anticipo e, ove cio' non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione. Art. 125-quinquies. Inadempimento del fornitore 1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile. 2. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate gia' pagate, nonche' ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato gia' versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso. 3. In caso di locazione finanziaria (leasing) il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore dei beni o dei servizi, puo' chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto. La richiesta al fornitore determina la sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalita' e oneri, del contratto di locazione finanziaria. Si applica il comma 2. 4. I diritti previsti dal presente articolo possono essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito. Art. 125-sexies. Rimborso anticipato 1. Il consumatore puo' rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. 2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non puo' superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto e' superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto e' pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non puo' superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. 3. L'indennizzo di cui al comma 2 non e' dovuto: a) se il rimborso anticipato e' effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito; c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed e' pari o inferiore a 10.000 euro. Art. 125-septies. Cessione dei crediti 1. In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore puo' sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice civile. 2. Il consumatore e' informato della cessione del credito, a meno che il cedente, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, individua le modalita' con cui il consumatore e' informato. Art. 125-octies. Sconfinamento 1. Se un contratto di conto corrente prevede la possibilita' che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, si applicano le disposizioni del capo I. 2. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il creditore comunica senza indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole: a) lo sconfinamento; b) l'importo interessato; c) il tasso debitore; d) le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili. 3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del comma 2, con riferimento: a) al termine di invio della comunicazione; b) ai criteri per la determinazione della consistenza dello sconfinamento. Art. 125-novies. Intermediari del credito 1. L'intermediario del credito indica, negli annunci pubblicitari e nei documenti destinati ai consumatori, l'ampiezza dei propri poteri e in particolare se lavori a titolo esclusivo con uno o piu' finanziatori oppure a titolo di mediatore. 2. Il consumatore e' informato dell'eventuale compenso da versare all'intermediario del credito per i suoi servizi. Il compenso e' oggetto di accordo tra il consumatore e l'intermediario del credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito. 3. L'intermediario del credito comunica al finanziatore l'eventuale compenso che il consumatore deve versare all'intermediario del credito per i suoi servizi, al fine del calcolo del TAEG, secondo quanto stabilito dal CICR. Art. 126. Riservatezza delle informazioni 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' individuare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i casi in cui le comunicazioni previste dall'articolo 125, comma 2, e 125-quater, comma 2, lettera b), non sono effettuate in quanto vietate dalla normativa comunitaria o contrarie all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.».
|
| Art. 2 Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e' cosi' modificato: a) nel capoverso articolo 127, al comma 01, le parole: «A questi fini possono essere dettate» sono sostituite dalle seguenti: «A questi fini la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, puo' dettare»; b) nel capoverso articolo 127-bis, al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «Le», sono inserite le seguenti: «informazioni precontrattuali e le». 2. L'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel capoverso articolo 144 e' cosi' modificato: a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: «Altre sanzioni amministrative»; b) al comma 3, le parole: «la rilevante inosservanza» sono sostituite dalle seguenti: «l'inosservanza»; c) al comma 3-bis, le parole: «qualora esse rivestano carattere rilevante» sono soppresse; alla lett. a), le parole «e 126-septies» sono sostituite dalle seguenti: «126-septies e 128-decies, comma 2»; d) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: «5-bis. Nel caso in cui l'intermediario mandante rilevi nel comportamento dell'agente in attivita' finanziaria le violazioni previste dai commi 3, 3-bis e 4, l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 125-novies o la violazione dell'articolo 128-decies, comma 1, ultimo periodo, adotta immediate misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-decies, all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies o alla Banca d'Italia, secondo i termini di cui al medesimo articolo 128-decies.»; e) i commi 6 e 7 sono abrogati; f) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Le sanzioni previste dai commi 3 e 3-bis si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali.».
Note all'art. 2: Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente decreto: "3. Il capo III del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: «Capo III Regole generali e controlli Art. 127. Regole generali 01. Le Autorita' creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo avendo riguardo, oltre che alle finalita' indicate nell'articolo 5, alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela. A questi fini la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, puo' dettare anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni. 02. Ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112, le norme del presente titolo si applicano secondo quanto stabilito dal CICR. 1. Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso piu' favorevole al cliente. 1-bis. Le informazioni fornite ai sensi del presente titolo sono rese almeno in lingua italiana. 2. Le nullita' previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice. 3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB. Art. 127-bis. Spese addebitabili 1. Le banche e gli intermediari finanziari non possono addebitare al cliente spese, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge trasmesse con strumenti di comunicazione telematica. Le informazioni precontrattuali e le comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 118 sono gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati. 2. Il contratto puo' prevedere che, se il cliente richiede alla banca o all'intermediario finanziario informazioni o comunicazioni ulteriori o piu' frequenti rispetto a quelle previste dal presente titolo ovvero la loro trasmissione con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel contratto, le relative spese sono a carico del cliente. 3. Se, in relazione a informazioni o comunicazioni, vengono addebitate spese al cliente, queste sono adeguate e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti dalla banca o dall'intermediario finanziario. 4. In deroga al comma 1, nei contratti di finanziamento la consegna di documenti personalizzati puo' essere subordinata al pagamento delle spese di istruttoria, nei limiti e alle condizioni stabilite dal CICR. 5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 119, comma 4 e, per i servizi di pagamento, dall'articolo 126-ter e dall'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. Art. 128. Controlli 1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia puo' acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e gli intermediari finanziari. 2. Con riguardo ai beneficiari e ai terzi destinatari delle disposizioni previste dall'articolo 126-quater, comma 3, i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro dello sviluppo economico al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3, 3-bis e 4, e 145, comma 3. 3. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorita' competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3, 3-bis e 4, e 145, comma 3. Art. 128-bis. Risoluzione delle controversie 1. I soggetti di cui all'articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. 2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialita' dello stesso e la rappresentativita' dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita' della soluzione delle controversie e l'effettivita' della tutela. 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento. 3-bis. La Banca d'Italia, quando riceve un reclamo da parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1, indica al reclamante la possibilita' di adire i sistemi previsti dal presente articolo. Art. 128-ter. Misure inibitorie 1. Qualora nell'esercizio dei controlli previsti dall'articolo 128 emergano irregolarita', la Banca d'Italia puo': a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione dell'attivita', anche di singole aree o sedi secondarie, e ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti; b) inibire specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di contratti disciplinati dal presente titolo; c) disporre in via provvisoria la sospensione, per un periodo non superiore a novanta giorni, delle attivita' di cui alle lettere a) e b), laddove sussista particolare urgenza; d) pubblicare i provvedimenti di cui al presente articolo nel Bollettino di cui all'articolo 8, comma 1, e disporre altre forme di pubblicazione, eventualmente a cura e spese dell'intermediario.». Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente decreto: "4. L'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: Art. 144. Altre sanzioni amministrative 1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2580 a euro 129.110 per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26 commi 2 e 3, 64, commi 2 e 4, 114-quater, 114-octies, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147 e 161, comma 5, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie. 2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinche' le stesse fossero osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, e 110 in relazione agli articoli 52 e 61, comma 5, si applica la sanzione prevista dal comma 1. 3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per l'inosservanza delle norme contenute negli articoli 116, 123, 124 e 126-quater, e delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie. 3-bis. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per le seguenti condotte: a) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4, 118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis, commi 1, 2, 3 e 4, 125-octies, commi 2 e 3, 126, 126-quinquies, comma 2, 126-sexies e 126-septies e 128-decies, comma 2 e delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie; b) inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in violazione dell'articolo 40-bis o del titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell'articolo 117, comma 8; c) inserimento nei contratti di clausole aventi l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso. 4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e dei dipendenti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 258.225 per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo 128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128, di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis, nonche' di inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 128-ter. La stessa sanzione si applica nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralita' di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera a). 5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1, 3, 3-bis e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione della banca o dell'intermediario finanziario, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato. 5-bis. Nel caso in cui l'intermediario mandante rilevi nel comportamento dell'agente in attivita' finanziaria le violazioni previste dai commi 3, 3-bis e 4, l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 125-novies o la violazione dell'articolo 128-decies, comma 1, ultimo periodo, adotta immediate misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-decies, all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies o alla Banca d'Italia, secondo i termini di cui al medesimo articolo 128-decies. 6. (Abrogato). 7. (Abrogato). 8. Le sanzioni previste dai commi 3 e 3-bis si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali. 9. Non si applica l'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.».
|
| Art. 3 Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel capoverso articolo 107, al comma 1, lettera a), le parole: «societa' di capitali» sono sostituite dalle seguenti: «societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata e cooperativa»; b) nel capoverso articolo 107, al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) i titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19 e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;»; c) nel capoverso articolo 108: 1) il primo periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie.»; 2) al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti anche: la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonche', con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.»; d) nel capoverso articolo 109, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La Banca d'Italia emana disposizioni volte a individuare, tra soggetti non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del capo II, titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il gruppo finanziario, composto da uno o piu' intermediari finanziari, dalle banche extracomunitarie e dalle societa' finanziarie come definite dall'articolo 59, comma 1, lettera b). Societa' capogruppo e' l'intermediario finanziario o la societa' finanziaria che esercita il controllo diretto o indiretto sugli altri componenti del gruppo.»; e) nel capoverso articolo 111, al comma 1: 1) dopo la parola: «elenco,» le parole: «tenuto dall'organismo indicato all'articolo 113,» sono soppresse; 2) dopo le parole: «societa' di persone» sono inserite le seguenti: «o societa' a responsabilita' limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis codice civile o associazioni»; f) nel capoverso articolo 111, al comma 2, lettera a), le parole: «societa' di capitali» sono sostituite dalle seguenti: «societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata e cooperativa»; g) nel capoverso articolo 111, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Nel caso di esercizio dell'attivita' di cui al comma 3, questa attivita' e quella di cui al comma 1 devono essere esercitate congiuntamente»; h) nel capoverso articolo 111, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro, in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonche' dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), possono svolgere l'attivita' indicata al comma 3, a tassi adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore.»; i) nel capoverso articolo 111, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. L'utilizzo del sostantivo microcredito e' subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le caratteristiche di cui ai commi 1 e 3.»; l) nel capoverso articolo 112, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di cui all'articolo 106 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo previsto all'articolo 112-bis.»; m) nel capoverso articolo 112, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria attivita', in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre continuare a svolgere la propria attivita', senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, gli enti e le societa' cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, gia' iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le condizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995.»; n) nel capoverso articolo 112-bis, al comma 1, le parole: «ed ordinato in forma di associazione» sono soppresse; o) nel capoverso articolo 112-bis, al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'economia e delle finanze approva lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia, e nomina altresi' un proprio rappresentante nell'organo di controllo.»; p) nel capoverso articolo 112-bis, al comma 2, le parole: «uno per cento» sono sostituite dalle seguenti: «cinque per mille» e le parole: «dell'ammontare dei crediti garantiti» sono sostituite dalle seguenti: «delle garanzie concesse»; q) nel capoverso articolo 112-bis, al comma 5, le parole: «La Banca d'Italia, su istanza dell'Organismo e previa istruttoria dallo stesso svolta», sono sostituite dalle seguenti: «l'Organismo»; r) nel capoverso articolo 112-bis, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro dell'economia e delle finanze puo' sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'Organismo qualora risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' dello stesso. La Banca d'Italia provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'Organismo, assicurandone la continuita' operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Banca d'Italia puo' disporre la rimozione di uno o piu' componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonche' dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d'Italia, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.»; s) nel capoverso articolo 112-bis, al comma 8, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalita' e onorabilita', dei componenti degli organi di gestione e controllo dell'Organismo.»; t) nel capoverso articolo 112-bis, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: «8-bis. Le Autorita' di vigilanza e l'Organismo, nel rispetto delle proprie competenze, collaborano anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per l'espletamento delle rispettive funzioni e in particolare per consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso conferiti nei confronti dei soggetti iscritti nell'elenco. La trasmissione di informazioni all'Organismo per le suddette finalita' non costituisce violazione del segreto d'ufficio da parte delle Autorita' di vigilanza.»; u) nel capoverso articolo 113, l'articolo 113 e' sostituito dal seguente: «Art. 113 (Controlli sull'elenco previsto dall'articolo 111). - 1. La Banca d'Italia tiene l'elenco previsto dall'articolo 111 e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5; a tal fine puo' chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, nonche' effettuare ispezioni. 2. La Banca d'Italia puo' disporre la cancellazione dall'elenco: a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione; b) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge e delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo; c) per l'inattivita' dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno. 3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Banca d'Italia puo' imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attivita' per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attivita'. 4. Quando il numero di iscritti nell'elenco e' sufficiente per consentire la costituzione di un Organismo, esso e' costituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia; con il medesimo decreto ne sono nominati i componenti. L'Organismo svolge ogni attivita' necessaria per la gestione dell'elenco; determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille dell'ammontare dei prestiti concessi; riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5. Per l'espletamento di tali compiti, i poteri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono attribuiti all'Organismo a far tempo dall'avvio della sua operativita'; la cancellazione dall'elenco potra' essere disposta dall'Organismo anche per il mancato pagamento del contributo e delle altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco. 5. Si applica l'articolo 112-bis, commi 6, 7, 8 e 8 bis.».
Note all'art. 3: Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente decreto: "Art. 7. Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 1. Il titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: «Titolo V SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO Art. 106. Albo degli intermediari finanziari 1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e' riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono prestare servizi di pagamento, a condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, nonche' prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari finanziari possono altresi' esercitare le altre attivita' a loro eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Art. 107. Autorizzazione 1. La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attivita' al ricorrere delle seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di societa' e cooperativa; per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata e cooperativa; b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica; c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo di operativita'; d) venga presentato un programma concernente l'attivita' iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto; e) i titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19 e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26; f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza; g) l'oggetto sociale sia limitato alle sole attivita' di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 106. 2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione. 3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca, nonche' di decadenza, quando l'intermediario autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attivita', e detta disposizioni attuative del presente articolo. Art. 108. Vigilanza 1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. 2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 prevedono che gli intermediari finanziari possano utilizzare: a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-bis, lettera a); b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. 3. La Banca d'Italia puo': a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli intermediari finanziari per esaminare la situazione degli stessi; b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni; c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b); d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti anche: la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonche', con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi. 4. Gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia. 5. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso gli intermediari finanziari e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. 6. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Banca d'Italia osserva criteri di proporzionalita', avuto riguardo alla complessita' operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta. Art. 109. Vigilanza consolidata 1. La Banca d'Italia emana disposizioni volte a individuare, tra soggetti non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del capo II, titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il gruppo finanziario, composto da uno o piu' intermediari finanziari, dalle banche extracomunitarie e dalle societa' finanziarie come definite dall'articolo 59, comma 1, lettera b). Societa' capogruppo e' l'intermediario finanziario o la societa' finanziaria che esercita il controllo diretto o indiretto sugli altri componenti del gruppo. 2. La Banca d'Italia puo' esercitare la vigilanza su base consolidata, oltre che nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 inclusi nel gruppo finanziario, nei confronti di: a) intermediari finanziari e societa' bancarie, finanziarie e strumentali partecipate per almeno il venti per cento dalle societa' appartenenti a un gruppo finanziario o da un intermediario finanziario; b) intermediari finanziari e societa' bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo finanziario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo finanziario o un intermediario finanziario; c) societa' diverse dagli intermediari finanziari e da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da un intermediario finanziario ovvero quando societa' appartenenti a un gruppo finanziario detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo. 3. Al fine di esercitare la vigilanza ai sensi dei commi 1 e 2, la Banca d'Italia: a) puo' impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo finanziario complessivamente considerato o i suoi componenti, sulle materie indicate nell'articolo 108, comma 1. L'articolo 108 si applica anche al gruppo finanziario. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento al singolo intermediario finanziario, della situazione dei soggetti indicati nel comma 2, lettere a) e b). La Banca d'Italia puo' impartire disposizioni anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo finanziario; b) puo' richiedere, nei termini e con le modalita' dalla medesima determinati, alle societa' appartenenti al gruppo finanziario la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonche' ogni altra informazione utile e ai soggetti indicati nel comma 2, lettera c), nonche' alle societa' che controllano l'intermediario finanziario e non appartengono al gruppo finanziario, le informazioni utili per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata; tali soggetti forniscono alla capogruppo ovvero all'intermediario finanziario le situazioni, i dati e le informazioni richieste per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata; c) puo' effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari; le ispezioni nei confronti di societa' diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento. Art. 110. Rinvio 1. Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 62, 63, 64, 78, 79 e 82. Art. 111. Microcredito 1. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o societa' di persone o societa' a responsabilita' limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis codice civile o associazioni o societa' cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attivita' di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche: a) siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali; b) siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro; c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati. 2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: a) forma di societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata e cooperativa; b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito ai sensi del comma 5; c) requisiti di onorabilita' dei soci di controllo o rilevanti, nonche' di onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 5; d) oggetto sociale limitato alle sole attivita' di cui al comma 1, nonche' alle attivita' accessorie e strumentali; e) presentazione di un programma di attivita'. 3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilita' economica o sociale, purche' i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni piu' favorevoli di quelle prevalenti sul mercato. 3-bis. Nel caso di esercizio dell'attivita' di cui al comma 3, questa attivita' e quella di cui al comma 1 devono essere esercitate congiuntamente. 4. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro, in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonche' dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), possono svolgere l'attivita' indicata al comma 3, a tassi adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando: a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti; b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attivita', alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3; c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4; d) le informazioni da fornire alla clientela. 5-bis. L'utilizzo del sostantivo microcredito e' subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le caratteristiche di cui ai commi 1 e 3. Art. 112. Altri soggetti operanti nell'attivita' di concessione di finanziamenti 1. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 112-bis ed esercitano in via esclusiva l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell'economia e delle finanze e delle riserve di attivita' previste dalla legge. 1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di cui all'articolo 106 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo previsto all'articolo 112-bis. 2. L'iscrizione e' subordinata al ricorrere delle condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto proprietario individuate dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonche' al possesso da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilita' stabiliti ai sensi degli articoli 25 e 26. La sede legale e quella amministrativa devono essere situate nel territorio della Repubblica. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attivita' finanziaria in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attivita' finanziaria. In deroga all'articolo 106, per l'iscrizione nell'albo i confidi possono adottare la forma di societa' consortile a responsabilita' limitata. 4. I confidi iscritti nell'albo esercitano in via prevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi. 5. I confidi iscritti nell'albo possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attivita': a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie; b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione; c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione. 6. I confidi iscritti nell'albo possono, in via residuale, concedere altre forme di finanziamento ai sensi dell'articolo 106, comma 1, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia. 7. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria attivita', in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre continuare a svolgere la propria attivita', senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, gli enti e le societa' cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, gia' iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le condizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995. 8. Le agenzie di prestito su pegno previste dall'articolo 115 del reale decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sottoposte alle disposizioni dell'articolo 106. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni per escludere l'applicazione alle agenzie di prestito su pegno di alcune disposizioni previste dal presente titolo. Art. 112-bis. Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi 1. E' istituito un Organismo, avente personalita' giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze approva lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia, e nomina altresi' un proprio rappresentante nell'organo di controllo. 2. L'Organismo svolge ogni attivita' necessaria per la gestione dell'elenco, determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille delle garanzie concesse e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco; vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 112, comma 2. Nell'esercizio di tali attivita' puo' avvalersi delle Federazioni di rappresentanza dei Confidi espressione delle Organizzazioni nazionali di impresa. 3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, e puo' effettuare ispezioni. 4. L'Organismo puo' disporre la cancellazione dall'elenco: a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione; b) qualora risultino gravi violazioni normative; c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi del comma 2; d) per l'inattivita' dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno. 5. Fermo restando le disposizioni di cui al precedente comma, l'Organismo puo' imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attivita' per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attivita'. 6. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalita', dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalita' ed economicita' dell'azione di controllo e con la finalita' di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento della propria attivita'. 7. Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro dell'economia e delle finanze puo' sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'Organismo qualora risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' dello stesso. La Banca d'Italia provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'Organismo, assicurandone la continuita' operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Banca d'Italia puo' disporre la rimozione di uno o piu' componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonche' dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d'Italia, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina: a) la struttura, i poteri e le modalita' di funzionamento dell'Organismo necessari a garantirne funzionalita' ed efficienza; b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalita' e onorabilita', dei componenti degli organi di gestione e controllo dell'Organismo. 8-bis. Le Autorita' di vigilanza e l'Organismo, nel rispetto delle proprie competenze, collaborano anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per l'espletamento delle rispettive funzioni e in particolare per consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso conferiti nei confronti dei soggetti iscritti nell'elenco. La trasmissione di informazioni all'Organismo per le suddette finalita' non costituisce violazione del segreto d'ufficio da parte delle Autorita' di vigilanza. Art. 113 Controlli sull'elenco previsto dall'articolo 111 1. La Banca d'Italia tiene l'elenco previsto dall'articolo 111 e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5; a tal fine puo' chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, nonche' effettuare ispezioni. 2. La Banca d'Italia puo' disporre la cancellazione dall'elenco: a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione; b) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge e delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo; c) per l'inattivita' dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno. 3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Banca d'Italia puo' imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attivita' per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attivita'. 4. Quando il numero di iscritti nell'elenco e' sufficiente per consentire la costituzione di un Organismo, esso e' costituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia; con il medesimo decreto ne sono nominati i componenti. L'Organismo svolge ogni attivita' necessaria per la gestione dell'elenco; determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille dell'ammontare dei prestiti concessi; riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5. Per l'espletamento di tali compiti, i poteri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono attribuiti all'Organismo a far tempo dall'avvio della sua operativita'; la cancellazione dall'elenco potra' essere disposta dall'Organismo anche per il mancato pagamento del contributo e delle altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco. 5. Si applica l'articolo 112-bis, commi 6, 7, 8 e 8 bis. Art. 113-bis. Sospensione degli organi di amministrazione e controllo 1. Qualora risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie nonche' ragioni di urgenza, la Banca d'Italia puo' disporre che uno o piu' commissari assumano i poteri di amministrazione dell'intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 106. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. 2. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d'Italia. I commissari nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. 3. La gestione provvisoria di cui al comma 1 non puo' avere una durata superiore ai sei mesi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113-ter, comma 1, lettera c), i commissari restituiscono l'azienda agli organi di amministrazione e controllo ovvero, qualora siano rilevate gravi irregolarita' riferibili agli organi aziendali sospesi e previa autorizzazione della Banca d'Italia, convocano l'assemblea per la revoca e la nomina di nuovi organi di amministrazione e controllo. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 76, commi 2 e 4. Art. 113-ter. Revoca dell'autorizzazione 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113-bis, la Banca d'Italia, puo' disporre la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 107, comma 1, quando: a) risultino irregolarita' eccezionalmente gravi nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' dell'intermediario; b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravita'; c) la revoca sia richiesta su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari di cui all'articolo 113-bis, comma 1 o dei liquidatori. 2. Il provvedimento di revoca e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; della intervenuta revoca l'intermediario finanziario deve dare idonea evidenza nelle comunicazioni alla clientela e in ogni altra opportuna sede. 3. La revoca dell'autorizzazione costituisce causa di scioglimento della societa'. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, l'intermediario finanziario comunica alla Banca d'Italia il programma di liquidazione della societa'. L'organo liquidatore trasmette alla Banca d'Italia riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione. 4. Agli intermediari finanziari si applicano gli articoli 96-quinquies e 97. 5. Ove la Banca d'Italia accerti la mancata sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione si applica il comma 6. 6. Agli intermediari finanziari che siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio ovvero dei quali sia stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 82, comma 1 si applica la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle succursali di intermediari finanziari aventi sede legale all'estero ammessi all'esercizio, in Italia, delle attivita' di cui all'articolo 106 comma 1. La Banca d'Italia comunica i provvedimenti adottati all'Autorita' competente. 8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 114-terdecies. Art. 114. Norme finali 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 18, il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attivita' indicate nell'articolo 106. 2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Banca d'Italia, gia' sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sull'attivita' finanziaria svolta.».
|
| Art. 4 Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui al titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non si applicano alle societa' cessionarie, o alle societa' emittenti titoli, se diverse dalle societa' cessionarie, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione. Sono abrogate tutte le disposizioni di leggi speciali relative alle societa' cessionarie, o alle societa' emittenti titoli se diverse dalle societa' cessionarie nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione che prevedano l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. A tali societa' si applica il comma 3 dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificato dal presente decreto.»; b) il comma 8, e' sostituito dal seguente: «8. L'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente: «Art. 199 (Societa' fiduciarie). - 1. Fino alla riforma organica della disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione conservano vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. 2. Le societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che svolgono attivita' di custodia e amministrazione di valori mobiliari e che, alternativamente, sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario o hanno adottato la forma di societa' per azioni ed hanno capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall'articolo 2327 del codice civile, sono autorizzate e iscritte in una sezione separata dell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ma non possono esercitare le attivita' elencate nel comma 1 del medesimo articolo. All'istanza si applica l'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibile. Il diniego dell'autorizzazione, con la relativa motivazione, e' comunicato al Ministero dello sviluppo economico e comporta la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, ove non vengano meno, nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento di diniego, le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione. La Banca d'Italia esercita i poteri indicati all'articolo 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al fine di assicurare il rispetto da parte delle societa' fiduciarie iscritte nella sezione separata delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Alle societa' fiduciarie iscritte si applicano gli articoli 110, 113-bis, 113-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibili. 3. Il Ministero dello sviluppo economico e la Banca d'Italia, per quanto concerne le societa' di cui al comma 2, si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.».
Note all'art. 4: Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente decreto: "Art. 9. Ulteriori modifiche legislative 1. L'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, e' sostituito dal seguente: «6. I servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attivita' elencate nel comma 1 del medesimo articolo purche' possiedano i relativi requisiti.». 2. Dopo l'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, e' inserito il seguente: «6-bis. I soggetti di cui al comma 6 verificano che le operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto informativo.». 3. L'articolo 3, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 130, e' sostituito dal seguente: «3. Le societa' di cui al comma 1 si costituiscono in forma di societa' di capitali. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti per finalita' statistiche, la Banca d'Italia, in base alle deliberazioni del CICR, puo' imporre alle societa' di cui al comma 1 obblighi di segnalazione ulteriori relativi ai crediti cartolarizzati al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti cui i crediti si riferiscono.». All'articolo 7-ter della medesima legge e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Ai soggetti cessionari di cui all'articolo 7-bis si applicano, nei limiti stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze con regolamento emanato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni previste per gli intermediari finanziari dal Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.». 3-bis. Le disposizioni di cui al titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non si applicano alle societa' cessionarie, o alle societa' emittenti titoli, se diverse dalle societa' cessionarie, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione. Sono abrogate tutte le disposizioni di leggi speciali relative alle societa' cessionarie, o alle societa' emittenti titoli se diverse dalle societa' cessionarie nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione che prevedano l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. A tali societa' si applica il comma 3 dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificato dal presente decreto. 4. L'articolo 38-bis, comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente: «Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal D.M. 18 settembre 1997 e dal D.M. 27 ottobre 1997 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di adeguamento alla nuova disciplina comunitaria, dette garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.». 5. L'articolo 8, comma 2, terzo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e' sostituito dal presente: «Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento di tali somme il contribuente e' tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.». 6. L'articolo 48, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e' sostituito dal seguente: «Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro, previa prestazione, se l'importo delle rate successive alla prima e' superiore a 50.000 euro, di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.». 7. L'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e' sostituito dal seguente: «4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari. Sono strumenti finanziari ed, in particolare, contratti finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (c.d. "roll-over"). Sono altresi' strumenti finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai sensi dell'articolo 18, comma 5.». 8. L'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente: "Art. 199 Societa' fiduciarie 1. Fino alla riforma organica della disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione conservano vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. 2. Le societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che svolgono attivita' di custodia e amministrazione di valori mobiliari e che, alternativamente, sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario o hanno adottato la forma di societa' per azioni ed hanno capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall'articolo 2327 del codice civile, sono autorizzate e iscritte in una sezione separata dell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ma non possono esercitare le attivita' elencate nel comma 1 del medesimo articolo. All'istanza si applica l'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibile. Il diniego dell'autorizzazione, con la relativa motivazione, e' comunicato al Ministero dello sviluppo economico e comporta la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, ove non vengano meno, nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento di diniego, le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione. La Banca d'Italia esercita i poteri indicati all'articolo 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al fine di assicurare il rispetto da parte delle societa' fiduciarie iscritte nella sezione separata delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Alle societa' fiduciarie iscritte si applicano gli articoli 110, 113-bis, 113-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibili. 3. Il Ministero dello sviluppo economico e la Banca d'Italia, per quanto concerne le societa' di cui al comma 2, si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.".
|
| Art. 5 Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'iscrizione nell'albo e negli elenchi previsti dalla disciplina introdotta con il presente Titolo III e' subordinata all'emanazione delle disposizioni attuative nonche', per l'elenco previsto all'articolo 112, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alla costituzione del relativo Organismo; le Autorita' competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative e alla nomina dei componenti dell'Organismo di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al piu' tardi entro il 31 marzo 2013. Ai fini della costituzione dell'Organismo, i primi componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia. L'Organismo provvede all'approvazione del suo statuto, alla definizione dell'aliquota contributiva a carico degli iscritti, alla raccolta dei fondi necessari al suo funzionamento ed all'iscrizione dei confidi secondo le disposizioni di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, entro il termine del 30 settembre 2013. Decorso tale termine, l'Organismo e' regolato secondo le disposizioni dell'articolo 112-bis vigente.»; b) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Si applicano ai cambiavalute gli articoli 11 e 115 T.u.l.p.s. e relative disposizioni di attuazione»; c) al comma 8, le parole: «9, commi 1, 2, 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «9, commi 1 e 2. Con riguardo ai confidi, il riferimento dell'articolo 9, comma 4, all'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, deve intendersi, fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1, primo periodo, anche all'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previgente.»; d) dopo il comma 8-bis sono inseriti i seguenti: «8-ter. L'Organismo di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intende costituito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto, alla data di avvio della gestione dell'elenco. 8-quater. La data di avvio della gestione degli elenchi da parte degli Organismi previsti dagli articoli 112-bis e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»; e) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: «10-bis. La Banca d'Italia pubblica l'elenco dei soggetti, operanti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, che continuano a svolgere la propria attivita' ai sensi dell'articolo 112, comma 7, come modificato dal presente decreto.».
Note all'art. 5: Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente decreto: "Art. 10. Disposizioni transitorie e finali 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, per le attivita' diverse dalla prestazione di servizi di pagamento gli intermediari finanziari e i confidi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106, nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 o nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, nonche' le societa' fiduciarie previste dall'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti indicati al comma 3. 2. Fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1 e comunque fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4, la Banca d'Italia continua a tenere l'elenco generale, l'elenco speciale e le sezioni separate previste dalle disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010; fino al completamento degli adempimenti indicati al comma 3 possono essere iscritti nuovi soggetti, ai quali si applicano i commi 1, 4 e 8. 3. L'iscrizione nell'albo e negli elenchi previsti dalla disciplina introdotta con il presente Titolo III e' subordinata all'emanazione delle disposizioni attuative nonche', per l'elenco previsto all'articolo 112, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alla costituzione del relativo Organismo; le Autorita' competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative e alla nomina dei componenti dell'Organismo di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al piu' tardi entro il 31 marzo 2013. Ai fini della costituzione dell'Organismo, i primi componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia. L'Organismo provvede all'approvazione del suo statuto, alla definizione dell'aliquota contributiva a carico degli iscritti, alla raccolta dei fondi necessari al suo funzionamento ed all'iscrizione dei confidi secondo le disposizioni di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, entro il termine del 30 settembre 2013. Decorso tale termine, l'Organismo e' regolato secondo le disposizioni dell'articolo 112-bis vigente. 4. Per assicurare un passaggio ordinato alla nuova disciplina introdotta con il presente titolo III: a) entro il termine indicato al comma 1, gli intermediari finanziari che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo esercitano nei confronti del pubblico l'attivita' di assunzione di partecipazioni ivi compresi quelli di cui all'articolo 155, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogato ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto, chiedono alla Banca d'Italia la cancellazione dagli elenchi di cui al comma 1, attestando di non esercitare attivita' riservate ai sensi di legge; b) entro tre mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative del presente Titolo III, gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010 o inclusi nella vigilanza consolidata bancaria, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo esercitano l'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. L'istanza e' corredata della sola documentazione attestante il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 107, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo; c) almeno sei mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 o in quello di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che esercitano attivita' di intermediazione in cambi, chiedono alla Banca d'Italia la cancellazione dagli elenchi, attestando di non esercitare attivita' riservate ai sensi di legge. Agli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 o in quello di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che esercitano attivita' di intermediazione in cambi rimane in ogni caso preclusa l'attivita' rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto; d) almeno tre mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, le societa' fiduciarie previste all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione alla sezione separata dell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 come modificato dal presente decreto. In pendenza dell'istanza di autorizzazione, esse possono continuare ad operare anche oltre il termine previsto dal comma 1; e) almeno tre mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, gli altri soggetti ivi indicati presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 106, ovvero istanza di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 111 o nelle relative sezioni separate ovvero nell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. In pendenza dell'istanza di autorizzazione, essi possono continuare ad operare anche oltre il termine previsto dal comma 1. 5. In caso di mancato accoglimento delle istanze di cui al comma 4, lettere b), c) ed e), i soggetti ivi indicati deliberano la liquidazione della societa' ovvero modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attivita' riservate ai sensi di legge. Per le societa' fiduciarie di cui al comma 4 il mancato accoglimento dell'istanza comporta la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. 6. Decorsi i termini stabiliti, i soggetti che non abbiano presentato istanza di autorizzazione, iscrizione o cancellazione ai sensi del comma 4, lettere a), b), c) ed e) deliberano la liquidazione della societa' ovvero modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attivita' riservate ai sensi di legge. Le societa' fiduciarie di cui al comma 4 che non abbiano presentato istanza entro il termine ivi stabilito eliminano le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione nella speciale sezione dell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. In mancanza, decade l'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. 7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soppressi gli elenchi previsti dagli articoli 113 e 155, comma 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010 e cancellati i soggetti ivi iscritti. Si applicano ai cambiavalute gli articoli 11 e 115 T.u.l.p.s. e relative disposizioni di attuazione. 8. Fino alla data di entrata di vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III, e, per i soggetti di cui ai commi 1 e 2, fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4, continuano ad applicarsi, salvo quanto previsto dai Titoli I e II del presente decreto legislativo, le norme del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogate o sostituite dal presente decreto legislativo e le relative disposizioni di attuazione, ivi compresi gli articoli 132, comma 1, 133, 139, 140 e 144, commi 1 e 2, e ad eccezione degli articoli 113, 132, comma 2, 155, commi 2 e 5; continuano altresi' ad applicarsi le norme sostituite dall'articolo 9, commi 1 e 2. Con riguardo ai confidi, il riferimento dell'articolo 9, comma 4, all'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, deve intendersi, fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1, primo periodo, anche all'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previgente. L'articolo 3, comma 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni delle Autorita' creditizie volte ad assicurare la continuita' delle segnalazioni relative ai crediti cartolarizzati; le Autorita' vi provvedono entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai soggetti cessionari di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, l'articolo 3, comma 3, della medesima legge continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative indicate all'articolo 9, comma 3, del presente decreto. 8-bis. Fino alla data di entrata di vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III, l'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, continua ad applicarsi, ad eccezione del comma 7, limitatamente all'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. In attesa delle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 106, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, non configura esercizio nei confronti del pubblico l'attivita' di rilascio di garanzie quando il garante e l'obbligato garantito facciano parte del medesimo gruppo. Per gruppo si intendono le societa' controllanti e controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonche' le societa' controllate dalla stessa controllante. 8-ter. L'Organismo di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intende costituito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto, alla data di avvio della gestione dell'elenco. 8-quater. La data di avvio della gestione degli elenchi da parte degli Organismi previsti dagli articoli 112-bis e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 9. A decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III tutte le disposizioni legislative che fanno riferimento agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 o 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. Le disposizioni legislative che fanno riferimento ai confidi iscritti nella sezione separata dell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto; quelle che fanno riferimento ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. Ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, si applica l'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108. 10. Gli obblighi comunicativi di cui all'articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, permangono nei confronti dei soggetti che, esclusi dagli obblighi dell'articolo 106, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esercitano in via prevalente, non nei confronti del pubblico, le attivita' di assunzione e gestione di partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestiti obbligazionari e di rilascio di garanzie. L'esercizio in via prevalente sussiste, quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrono entrambi i seguenti presupposti: a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria di cui alle anzidette attivita', unitariamente considerate, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate; b) l'ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla lettera a), dei ricavi derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi di pagamento sia superiore al 50 per cento dei proventi complessivi. 10-bis. La Banca d'Italia pubblica l'elenco dei soggetti, operanti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, che continuano a svolgere la propria attivita' ai sensi dell'articolo 112, comma 7, come modificato dal presente decreto."
|
| Art. 6 Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel capoverso articolo 128-quater: 1) al comma 1, le parole: «o istituti di moneta elettronica» sono sostituite dalle seguenti: «, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane»; 2) il comma 3 e' abrogato; 3) al comma 4, le parole: «offra solo alcuni» sono sostituite dalle seguenti: «conferisca un mandato solo per»; 4) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. La riserva di attivita' prevista dal presente articolo non si applica agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari. Al fine di consentire l'esercizio dei controlli e l'adozione delle misure previste dall'articolo 128-duodecies nonche' dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'agente che presta servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari comunica all'Organismo previsto all'articolo 128-undecies l'avvio dell'operativita' sul territorio della Repubblica, i propri dati aggiornati, le eventuali variazioni nonche' la conclusione della propria attivita', utilizzando la posta elettronica certificata (PEC). Quando deve essere istituito il punto di contatto centrale, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le comunicazioni di cui al precedente periodo sono effettuate dallo stesso punto di contatto per via telematica. L'Organismo stabilisce la periodicita' e le modalita' di invio della comunicazione.»; 5) il comma 8 e' abrogato; b) nel capoverso articolo 128-quinquies: 1) al comma 1, la lettera d) e' soppressa; 2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. L'efficacia dell'iscrizione e' condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato gli agenti rispondono a norma di legge.»; 3) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis.»; c) nel capoverso articolo 128-septies: 1) al comma 1 la lettera f) e' soppressa; 2) al comma 1-bis, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-ter»; 3) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. L'efficacia dell'iscrizione e' condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato i mediatori rispondono a norma di legge.»; d) nel capoverso articolo 128-octies, comma 2: 1) dopo le parole: «mediatori creditizi» sono inserite le seguenti: «sono persone fisiche e»; 2) dopo la parola: «soggetti» e' aggiunta la seguente: «iscritti»; e) il capoverso articolo 128-decies e' sostituito dal seguente: «Art. 128-decies (Disposizioni di trasparenza e connessi poteri di controllo). - 1. Agli agenti in attivita' finanziaria, agli agenti previsti dall'articolo 128-quater, comma 7, e ai mediatori creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo VI. La Banca d'Italia puo' stabilire ulteriori regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela. 2. L'intermediario mandante risponde alla Banca d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte dei propri agenti in attivita' finanziaria. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso l'agente in attivita' finanziaria, anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. 3. Fino al 31 dicembre 2013 la Banca d'Italia esercita il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. Il punto di contatto centrale previsto dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, risponde alla Banca d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte degli agenti insediati in Italia dell'istituto di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari, che ad esso fanno capo. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso gli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari nonche' presso il punto di contatto anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. 4. Fino al 31 dicembre 2013 la Banca d'Italia esercita il controllo sui mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso i mediatori creditizi anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. 4-bis. Dal 1° gennaio 2014 il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari e sui mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione e' esercitato dall'Organismo. A tali fini, l'Organismo potra' effettuare ispezioni anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. 5. Il mediatore creditizio risponde anche del rispetto del titolo VI da parte dei propri dipendenti e collaboratori.»; f) nel capoverso articolo 128-undecies: 1) al comma 1 le parole: «ed ordinato in forma di associazione» sono soppresse; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I primi componenti dell'organo di gestione dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni a decorrere dalla data di costituzione dell'Organismo. Il Ministero dell'economia e delle finanze approva con regolamento lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia.»; g) nel capoverso articolo 128-duodecies: 1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. In caso di inosservanza da parte del punto di contatto centrale, ovvero, nel caso in cui non deve essere istituito, da parte degli agenti previsti dall'articolo 128-quater, comma 7, degli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali ad essi applicabili, l'Organismo ne da' comunicazione all'autorita' del Paese d'origine. Se mancano o risultano inadeguati i provvedimenti di questa autorita'. L'Organismo informa il Ministero dell'economia e delle finanze che, sentito il Ministero degli affari esteri, puo' vietare ai suddetti agenti di intraprendere nuove operazioni nel territorio della Repubblica, dandone comunicazione all'autorita' del Paese d'origine.»; 2) il comma 2 e' abrogato; 3) al comma 3 le parole: « nel caso previsto dall'articolo 144, comma 8, e» sono soppresse, e, alla lettera b), sono aggiunte le seguenti: «salvo comprovati motivi»; 4) al comma 5, le parole: «Fermo restando l'articolo 144, comma 8» sono soppresse; 5) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. l'Organismo annota negli elenchi i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettere b) e c).»; h) nel capoverso 128-terdecies il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro dell'economia e delle finanze puo' sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'Organismo qualora risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' dello stesso. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'Organismo, assicurandone la continuita' operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Banca d'Italia puo' disporre la rimozione di uno o piu' componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonche' dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d'Italia, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.».
Note all'art. 6: Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente decreto: "Art. 11. Integrazioni al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'esercizio dell'agenzia in attivita' finanziaria e della mediazione creditizia 1. Dopo il titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente: «Titolo VI-bis. AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI Art. 128-quater. Agenti in attivita' finanziaria 1. E' agente in attivita' finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane. Gli agenti in attivita' finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attivita' indicata nel presente comma, nonche' attivita' connesse o strumentali. 2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attivita' di agente in attivita' finanziaria e' riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies. 3.(Abrogato). 4. Gli agenti in attivita' finanziaria svolgono la loro attivita' su mandato di un solo intermediario o di piu' intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l'intermediario conferisca un mandato solo per specifici prodotti o servizi, e' tuttavia consentito all'agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati. 5. Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall'agente in attivita' finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale. 6. Gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 2 quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. I requisiti tengono conto del tipo di attivita' svolta. Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si applicano il secondo periodo del comma 1 e il comma 4. 7. La riserva di attivita' prevista dal presente articolo non si applica agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari. Al fine di consentire l'esercizio dei controlli e l'adozione delle misure previste dall'articolo 128-duodecies nonche' dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'agente che presta servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari comunica all'Organismo previsto all'articolo 128-undecies l'avvio dell'operativita' sul territorio della Repubblica, i propri dati aggiornati, le eventuali variazioni nonche' la conclusione della propria attivita', utilizzando la posta elettronica certificata (PEC). Quando deve essere istituito il punto di contatto centrale, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le comunicazioni di cui al precedente periodo sono effettuate dallo stesso punto di contatto per via telematica. L'Organismo stabilisce la periodicita' e le modalita' di invio della comunicazione. 8. (Abrogato). Art. 128-quinquies. Requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria 1. L'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e' subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti: a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica; b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; c) requisiti di onorabilita' e professionalita', compreso il superamento di un apposito esame. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i requisiti si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e, limitatamente ai requisiti di onorabilita', anche a coloro che detengono il controllo; d) (Soppressa); e) per i soggetti diversi dalle persone fisiche sono inoltre richiesti un oggetto sociale conforme con quanto disposto dall'articolo 128-quater, comma 1, ed il rispetto di requisiti patrimoniali, organizzativi e di forma giuridica. 1-bis. L'efficacia dell'iscrizione e' condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato gli agenti rispondono a norma di legge. 2. La permanenza nell'elenco e' subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e 1-bis, all'esercizio effettivo dell'attivita' e all'aggiornamento professionale. Art. 128-sexies. Mediatori creditizi 1. E' mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attivita' di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. 2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attivita' di mediatore creditizio e' riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies. 3. Il mediatore creditizio puo' svolgere esclusivamente l'attivita' indicata al comma 1 nonche' attivita' connesse o strumentali. 4. Il mediatore creditizio svolge la propria attivita' senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza. Art. 128-septies. Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi 1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, e' subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti: a) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa; b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dall'articolo 128-sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti di organizzazione; d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilita'; e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalita', compreso il superamento di un apposito esame; f) (Soppressa). 1-bis. La permanenza nell'elenco e' subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e 1-ter, all'esercizio effettivo dell'attivita' e all'aggiornamento professionale. 1-ter. L'efficacia dell'iscrizione e' condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato i mediatori rispondono a norma di legge. Art. 128-octies. Incompatibilita' 1. E' vietata la contestuale iscrizione nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi. 2. I collaboratori di agenti in attivita' finanziaria e di mediatori creditizi sono persone fisiche e non possono svolgere contemporaneamente la propria attivita' a favore di piu' soggetti iscritti. Art. 128-novies. Dipendenti e collaboratori 1. Gli agenti in attivita' finanziaria e i mediatori creditizi assicurano e verificano, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili, possiedano i requisiti di onorabilita' e professionalita' indicati all'articolo 128-quinquies, lettera c), ad esclusione del superamento dell'apposito esame e all'articolo 128-septies, lettere d) ed e), ad esclusione del superamento dell'apposito esame, e curino l'aggiornamento professionale. Tali soggetti sono comunque tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. 2. Per il contatto con il pubblico, gli agenti in attivita' finanziaria che siano persone fisiche o costituiti in forma di societa' di persone si avvalgono di dipendenti o collaboratori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2. 3. I mediatori creditizi e gli agenti in attivita' finanziaria diversi da quelli indicati al comma 2 trasmettono all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies l'elenco dei propri dipendenti e collaboratori. 4. Gli agenti in attivita' finanziaria e i mediatori creditizi rispondono in solido dei danni causati nell'esercizio dell'attivita' dai dipendenti e collaboratori di cui si essi si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate. Art. 128-decies (Disposizioni di trasparenza e connessi poteri di controllo) 1. Agli agenti in attivita' finanziaria, agli agenti previsti dall'articolo 128-quater, comma 7, e ai mediatori creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo VI. La Banca d'Italia puo' stabilire ulteriori regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela. 2. L'intermediario mandante risponde alla Banca d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte dei propri agenti in attivita' finanziaria. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso l'agente in attivita' finanziaria, anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. 3. Fino al 31 dicembre 2012 la Banca d'Italia esercita il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. Il punto di contatto centrale previsto dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, risponde alla Banca d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte degli agenti insediati in Italia dell'istituto di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari, che ad esso fanno capo. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso gli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari nonche' presso il punto di contatto anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. 4. Fino al 31 dicembre 2013 la Banca d'Italia esercita il controllo sui mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso i mediatori creditizi anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. 4-bis. Dal 1° gennaio 2014 il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari e sui mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione e' esercitato dall'Organismo. A tali fini, l'Organismo potra' effettuare ispezioni anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. 5. Il mediatore creditizio risponde anche del rispetto del titolo VI da parte dei propri dipendenti e collaboratori. Art. 128-undecies. Organismo 1. E' istituito un Organismo, avente personalita' giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi. L'Organismo e' dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti. 2. I primi componenti dell'organo di gestione dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni a decorrere dalla data di costituzione dell'Organismo. Il Ministero dell'economia e delle finanze approva con regolamento lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia. 3. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e all'articolo 128-sexies, comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attivita' necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla legge. 4. L'Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' effettuare ispezioni e puo' chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini. Art. 128-duodecies. Disposizioni procedurali 1. Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti, l'Organismo applica nei confronti degli iscritti: a) il richiamo scritto; b) la sospensione dall'esercizio dell'attivita' per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno; c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2. 1-bis. In caso di inosservanza da parte del punto di contatto centrale, ovvero, nel caso in cui non deve essere istituito, da parte degli agenti previsti dall'articolo 128-quater, comma 7, degli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali ad essi applicabili, l'Organismo ne da' comunicazione all'autorita' del Paese d'origine. Se mancano o risultano inadeguati i provvedimenti di questa autorita'. l'Organismo informa il Ministero dell'economia e delle finanze che, sentito il Ministero degli affari esteri, puo' vietare ai suddetti agenti di intraprendere nuove operazioni nel territorio della Repubblica, dandone comunicazione all'autorita' del Paese d'origine. 2.(Abrogato). 3. E' disposta altresi' la cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, nei seguenti casi: a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita'; b) inattivita' protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi; c) cessazione dell'attivita'. 4. L'agente in attivita' finanziaria e il mediatore creditizio cancellati ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova iscrizione purche' siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione. 5. In caso di necessita' e urgenza, puo' essere disposta in via cautelare la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria o di mediazione creditizia. 6. L'Organismo annota negli elenchi i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettere b) e c). Art. 128-terdecies. Vigilanza della Banca d'Italia sull'Organismo 1. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalita', dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalita' ed economicita' dell'azione di controllo e con la finalita' di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati. 2. Per le finalita' indicate al comma 1, la Banca d'Italia puo' accedere al sistema informativo che gestisce gli elenchi in forma elettronica, richiedere all'Organismo la comunicazione periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti, effettuare ispezioni nonche' richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'Organismo, convocare i componenti dell'Organismo. 3. Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro dell'economia e delle finanze puo' sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'Organismo qualora risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' dello stesso. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'Organismo, assicurandone la continuita' operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Banca d'Italia puo' disporre la rimozione di uno o piu' componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonche' dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d'Italia, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti. 4. L'Organismo informa tempestivamente la Banca d'Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sul piano delle attivita' predisposto per l'anno in corso. Art. 128-quater decies. Ristrutturazione dei crediti 1. Per l'attivita' di consulenza e gestione dei crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi, svolta successivamente alla costituzione dell'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, le banche e gli intermediari finanziari possono avvalersi di agenti in attivita' finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2.».
|
| Art. 7 Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alla lettera b) dopo le parole: «istituti di pagamento» sono inserite le seguenti: «, istituti di moneta elettronica»; b) al comma 1, lettera c), dopo l'ultimo periodo, e' aggiunto il seguente: «Quanto previsto dalla presente lettera, e' esteso alle societa' di servizi controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, costituite dalle associazioni stesse per il perseguimento delle finalita' associative; c) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 1-bis. Non costituisce esercizio di agenzia in attivita' finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l'incarico di promotore finanziario, purche' i finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari. Il soggetto abilitato cura l'aggiornamento professionale dei propri promotori finanziari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attivita' prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale. d) al comma 2 le parole: «istituti di pagamento o di istituti di moneta elettronica» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento» e le parole: «, non determini l'insorgere di rapporti di debito o di credito» sono soppresse; e) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. L'esercizio di agenzia in attivita' finanziaria comporta gli obblighi di contribuzione previdenziale previsti per i soggetti di cui all'articolo 1742 del codice civile. L'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies individua forme di collaborazione e di scambio di informazioni con gli enti di previdenza.».
Note all'art. 7: Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente decreto: "Art. 12. Disposizioni di attuazione dell'articolo 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 1. Non costituisce esercizio di agenzia in attivita' finanziaria, ne' di mediazione creditizia: a) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito; b) la promozione e la conclusione, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, societa' di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento; c) la stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese associate. Per la raccolta di richieste di finanziamento effettuate sulla base di dette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 128-novies, comma 1. Quanto previsto dalla presente lettera, e' esteso alle societa' di servizi controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, costituite dalle associazioni stesse per il perseguimento delle finalita' associative. 1-bis. Non costituisce esercizio di agenzia in attivita' finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l'incarico di promotore finanziario, purche' i finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari. Il soggetto abilitato cura l'aggiornamento professionale dei propri promotori finanziari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attivita' prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale. 2. Per l'esercizio dell'attivita' di incasso di fondi su incarico di soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento non e' necessaria l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria, a condizione che detta attivita' sia svolta sulla base di un contratto di esternalizzazione, che ne predetermini le modalita' di svolgimento, abbia carattere meramente materiale e in nessun caso sia accompagnata da poteri dispositivi. 2-bis. L'esercizio di agenzia in attivita' finanziaria comporta gli obblighi di contribuzione previdenziale previsti per i soggetti di cui all'articolo 1742 del codice civile. L'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies individua forme di collaborazione e di scambio di informazioni con gli enti di previdenza."
|
| Art. 8 Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Per l'iscrizione delle persone giuridiche nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, coloro che detengono il controllo devono essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. Nel caso in cui il controllante sia una persona giuridica, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.».
Note all'art. 8: Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente decreto: "Art. 15 Requisiti di onorabilita' 1. Non possono essere iscritti nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, coloro che: a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione; c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 3) a pena detentiva per un tempo non inferiore a un anno per un reato contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo. 2. Non possono essere altresi' iscritti nell'elenco coloro nei confronti dei quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Nel caso in cui siano state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno. 3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo. 4. Per l'iscrizione delle persone giuridiche, nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 i commi 1, 2 e 3 si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. 5. Per l'iscrizione delle persone giuridiche nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, coloro che detengono il controllo devono essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. Nel caso in cui il controllante sia una persona giuridica, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo."
|
| Art. 9 Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, al comma 1, le parole: «comma 1» sono soppresse e dopo le parole: «128-septies» sono inserite le seguenti: «e le modalita' di verifica dell'avveramento delle condizioni previste dagli articoli 128-quinquies e 128-septies.».
Note all'art. 9: Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente decreto: "Art. 16. Requisiti patrimoniali 1. L'Organismo definisce i massimali, commisurati ai volumi di attivita', della polizza di assicurazione prevista dagli articoli 128-quinquies e 128-septies e le modalita' di verifica dell'avveramento delle condizioni previste dagli articoli 128-quinquies e 128-septies. Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i massimali sono riferiti a ciascun soggetto che richiede l'iscrizione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate dall'Isvap in materia di polizza di assicurazione della responsabilita' civile. 2. Ai sensi dell'articolo 128-septies, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il capitale sociale versato deve essere almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile. L'ammontare del capitale minimo puo' essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.".
|
| Art. 10 Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis. L'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria e' compatibile con l'attivita' di agenzia di assicurazione e quella di promotore finanziario, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, comma 1-bis, nonche' i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro o albo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il possesso dei requisiti e' verificato per via informatica. L'esercizio di tali attivita' rimane assoggettato alle relative discipline di settore ed ai relativi controlli. 4-ter. L'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria non e' compatibile con le attivita' di mediazione di assicurazione o di riassicurazione previste dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ne' con l'attivita' di consulente finanziario di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e neppure con quella di societa' di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter del predetto decreto legislativo. 4-quater. L'attivita' di mediazione creditizia e' compatibile con le attivita' di mediazione di assicurazione o di riassicurazione e di consulenza finanziaria, fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro o albo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il possesso dei requisiti e' verificato per via informatica. L'esercizio di tali attivita' rimane assoggettato alle relative discipline di settore e ai relativi controlli. 4-quinquies. L'attivita' di mediazione creditizia non e' compatibile con l'attivita' di agenzia di assicurazione prevista dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e con l'attivita' di promotore finanziario prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 4-sexies. L'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies e i soggetti incaricati della tenuta dei registri ed albi indicati ai commi 4-bis e 4-quater concordano forme di collaborazione in materia di formazione ed aggiornamento professionale nonche' forme di scambio di informazioni al fine di evitare duplicazioni di adempimenti a carico degli iscritti. 4-septies. Al fine di razionalizzare l'accesso alle diverse professioni da parte dei soggetti che svolgono le attivita' di agente in attivita' finanziaria, di mediatore creditizio e di promotore finanziario, gli Organismi adibiti alla gestione dei rispettivi elenchi concordano, entro ventiquattro mesi dalla costituzione dell'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, un unico modulo di prova selettiva. 4-octies. Ai fini del presente decreto legislativo per collaboratori si intendono coloro che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell'articolo 1742 del codice civile. Il superamento della prova valutativa prevista dall'articolo 128-novies, comma 1, e la trasmissione del nominativo del collaboratore ai sensi del comma 3 del medesimo articolo assolvono agli obblighi previsti dall'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 21 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1985, esonerando il collaboratore dagli obblighi ivi previsti. Non si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 9 della legge 3 maggio 1985, n. 204.».
Note all'art. 10: Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente decreto: "Art. 17. Incompatibilita' 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 128-octies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il Ministro dell'economia e delle finanze puo', con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individuare le ulteriori cause di incompatibilita' con l'esercizio dell'attivita' di agente in attivita' finanziaria e di mediatore creditizio. 2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attivita' di mediazione creditizia, ne' esercitare, neppure per interposta persona, attivita' di amministrazione, direzione o controllo nelle societa' di mediazione creditizia iscritte nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, ovvero, anche informalmente, attivita' di promozione per conto di intermediari finanziari diversi da quello per il quale prestano la propria attivita'. 3. Le societa' di mediazione creditizia non possono detenere, neppure indirettamente, partecipazioni in banche o intermediari finanziari. 4. Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o societa' che svolgono l'attivita' di mediazione creditizia, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole. 4-bis. L'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria e' compatibile con l'attivita' di agenzia di assicurazione e quella di promotore finanziario, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, comma 1 -bis, nonche' i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro o albo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il possesso dei requisiti e' verificato per via informatica. L'esercizio di tali attivita' rimane assoggettato alle relative discipline di settore ed ai relativi controlli. 4-ter. L'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria non e' compatibile con le attivita' di mediazione di assicurazione o di riassicurazione previste dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ne' con l'attivita' di consulente finanziario di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e neppure con quella di societa' di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter del predetto decreto legislativo. 4-quater. L'attivita' di mediazione creditizia e' compatibile con le attivita' di mediazione di assicurazione o di riassicurazione e di consulenza finanziaria, fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro o albo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il possesso dei requisiti e' verificato per via informatica. L'esercizio di tali attivita' rimane assoggettato alle relative discipline di settore e ai relativi controlli. 4-quinquies. L'attivita' di mediazione creditizia non e' compatibile con l'attivita' di agenzia di assicurazione prevista dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e con l'attivita' di promotore finanziario prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 4-sexies. L'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies e i soggetti incaricati della tenuta dei registri ed albi indicati ai commi 4-bis e 4-quater concordano forme di collaborazione in materia di formazione ed aggiornamento professionale nonche' forme di scambio di informazioni al fine di evitare duplicazioni di adempimenti a carico degli iscritti. 4-septies. Al fine di razionalizzare l'accesso alle diverse professioni da parte dei soggetti che svolgono le attivita' di agente in attivita' finanziaria, di mediatore creditizio e di promotore finanziario, gli Organismi adibiti alla gestione dei rispettivi elenchi concordano, entro ventiquattro mesi dalla costituzione dell'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, un unico modulo di prova selettiva. 4-octies. Ai fini del presente decreto legislativo per collaboratori si intendono coloro che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell'articolo 1742 del codice civile. Il superamento della prova valutativa prevista dall'articolo 128-novies, comma 1, e la trasmissione del nominativo del collaboratore ai sensi del comma 3 del medesimo articolo assolvono agli obblighi previsti dall'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 21 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1985, esonerando il collaboratore dagli obblighi ivi previsti. Non si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 9 della legge 3 maggio 1985 n. 204.".
|
| Art. 11 Integrazione dell'articolo 17-bis al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. Dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente: «Art. 17-bis (Attivita' di cambiavalute). - 1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attivita' di cambiavalute, anche su base stagionale, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, e' riservato ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1, e' subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti: a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica; b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica. 3. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere all'Organismo per via telematica le negoziazioni effettuate. I dati registrati sono conservati per dieci anni. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Organismo, individua, con proprio decreto le specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni di cui al comma 3 e la periodicita' di invio. 5. L'esercizio abusivo dell'attivita' di cui al comma 1 e' punita con una sanzione amministrativa da 2.065 euro a 10.329 euro emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze. 6. L'Organismo dispone la sospensione, non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, dal registro in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 3. 7. L'Organismo dispone la cancellazione dalla sezione di cui al comma 1, nei seguenti casi: a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita'; b) ripetuta violazione dell'obbligo di cui al comma 3; c) inattivita' protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi; d) cessazione dell'attivita'. 8. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila sull'attivita' dell'Organismo indicata nel presente articolo.». |
| Art. 12 Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «comma 2.» sono aggiunte le seguenti: «Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze puo' essere revocato in ogni tempo.»; b) al comma 2, dopo le parole: «I componenti» sono inserite le seguenti: «dell'organo di gestione»; c) al comma 2, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Il voto del presidente prevale in caso di parita' nella votazione dei componenti l'Organismo.»; d) al comma 3, alla lettera d) le parole: «ter decies» sono sostituite dalle seguenti: «duodecies»; e) al comma 4, dopo le parole: «e pubblicazione.» sono aggiunte le seguenti: «L'Organismo pubblica annualmente una relazione sull'attivita' svolta.».
Note all'art. 12: Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente decreto: "Art. 19. Composizione dell'Organismo 1. L'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' composto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da tre a cinque membri nominati ai sensi del comma 2. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze puo' essere revocato in ogni tempo. 2. I componenti dell'organo di gestione dell'Organismo, tra i quali e' eletto il Presidente, sono scelti all'interno delle categorie degli agenti in attivita' finanziaria, dei mediatori creditizi, delle banche, degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, tra persone dotate di comprovata competenza in materie finanziarie, economiche e giuridiche nonche' di caratteristiche di indipendenza tale da assicurarne l'autonomia di giudizio. Il voto del presidente prevale in caso di parita' nella votazione dei componenti l'Organismo. 3. L'Organismo cura la redazione del proprio statuto e di propri regolamenti interni, che contengono previsioni adeguate ad assicurare efficacia e legittimita' nello svolgimento dei propri compiti, nel rispetto, tra l'altro, dei seguenti principi e criteri: a) previsione dei criteri, delle modalita' e delle risorse necessarie per l'efficace svolgimento dei compiti; b) previsione di idonei meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure; c) adozione di un efficace sistema di pubblicita' delle proprie disposizioni sulle attivita' degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi; d) adozione di procedure funzionali alla preventiva verifica di legittimita' della propria attivita', con particolare riferimento al rispetto, nell'ambito del procedimento sanzionatorio per violazione dell'articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del principio del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie; e) adozione di procedure idonee a garantire la riservatezza delle informazioni ricevute; f) adozione di procedure che consentano di fornire tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni dalla stessa richieste. 4. Lo statuto e i regolamenti interni dell'Organismo sono trasmessi al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva approvazione, sentita la Banca d'Italia, e pubblicazione. L'Organismo pubblica annualmente una relazione sull'attivita' svolta."
|
| Art. 13 Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dopo le parole «mediatori creditizi,» sono aggiunte le seguenti «nonche' dai loro dipendenti e collaboratori»; b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. L'Organismo determina e riscuote i contributi in misura inferiore e le altre somme dovute dagli agenti di cui all'articolo 128-quater, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' dai promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dei soggetti di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi. 1-ter. L'Organismo, altresi', determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dai soggetti indicati nell'articolo 17-bis, comma 1. 1-quater. I contributi fruiscono del medesimo regime agevolato delle quote associative ai sensi dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»; c) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. L'attivita' dell'Organismo, anche nei rapporti con i terzi, e' disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato. E' in ogni caso esclusa l'applicazione all'Organismo delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego.».
Note all'art. 13: Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente decreto: "Art. 20. Contenuto dell'autonomia finanziaria dell'Organismo 1. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'Organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione negli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi nonche' dai loro dipendenti e collaboratori nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attivita'. 1-bis. L'Organismo determina e riscuote i contributi in misura inferiore e le altre somme dovute dagli agenti di cui all'articolo 128-quater, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' dai promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dei soggetti di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi. 1-ter. L'Organismo, altresi', determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dai soggetti indicati nell'articolo 17-bis, comma 1. 1-quater, I contributi fruiscono del medesimo regime agevolato delle quote associative ai sensi dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633. 2. La misura, le modalita' e i termini di versamento dei contributi e delle altre somme dovute dagli iscritti all'Organismo sono determinati dal medesimo con delibera nella misura necessaria a garantire lo svolgimento delle proprie attivita'. 3. Il provvedimento con cui l'Organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. La relativa procedura e' disciplinata con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3-bis. L'attivita' dell'Organismo, anche nei rapporti con i terzi, e' disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato. E' in ogni caso esclusa l'applicazione all'Organismo delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego.".
|
| Art. 14 Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) verifica il rispetto da parte degli iscritti delle discipline cui essi sono sottoposti»; 2) alla lettera h) dopo le parole: «nei confronti dei propri» sono inserite le seguenti: «amministratori, direttori»; 3) alla lettera h) le parole: «collaboratori o lavoratori autonomi» sono sostituite dalle seguenti: «e collaboratori»; 4) alla lettera i) dopo le parole: «i contenuti» sono inserite le seguenti: « e le modalita'»; 5) dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente: « i-bis) stabilisce la periodicita' e le modalita' di invio della comunicazione ai sensi dell'articolo 128-quater, comma 7»; b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Al fine di assicurare l'efficacia dell'azione ed evitare duplicazioni nei controlli, l'Organismo stipula protocolli di intesa con la Guardia di Finanza in modo da coordinare le ispezioni di cui al precedente comma con quelle effettuate dalla Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.».
Note all'art. 14: Si riporta il testo dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente decreto: "Art. 21. Funzioni dell'Organismo 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 128-decies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'Organismo svolge le seguenti funzioni: a) disciplina la struttura propria e delle eventuali sezioni territoriali al fine di garantirne la funzionalita' e l'efficienza; b) istituisce l'elenco degli agenti in attivita' finanziaria e l'elenco dei mediatori creditizi e provvede alla loro custodia e gestione; c) verifica la permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; d) verifica il rispetto da parte degli iscritti delle discipline cui essi sono sottoposti; e) verifica l'assenza di cause di incompatibilita', di sospensione e di cancellazione nei confronti degli iscritti negli elenchi; f) verifica l'effettivo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ai fini della permanenza dell'iscrizione negli elenchi; g) accerta la sussistenza dei requisiti di professionalita' ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi e cura l'aggiornamento professionale degli iscritti; h) stabilisce gli standard dei corsi di formazione che le societa' di mediazione e gli agenti in attivita' finanziaria sono tenuti a svolgere nei confronti dei propri amministratori, direttori, dipendenti e collaboratori; i) secondo quanto previsto dall'articolo 128-novies, stabilisce i contenuti e le modalita' della prova valutativa; i-bis) stabilisce la periodicita' e le modalita' di invio della comunicazione ai sensi dell'articolo 128-quater, comma 7. 2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), ed f), l'Organismo puo' chiedere ai soggetti ivi iscritti la comunicazione di dati e notizie, nonche' la trasmissione di atti e documenti secondo le modalita' e i termini dallo stesso determinati, nonche' procedere ad audizione personale e effettuare ispezioni. 2-bis. Al fine di assicurare l'efficacia dell'azione ed evitare duplicazioni nei controlli, l'Organismo stipula protocolli di intesa con la Guardia di Finanza in modo da coordinare le ispezioni di cui al precedente comma con quelle effettuate dalla Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231."
|
| Art. 15 Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»; b) al comma 5, le parole: «comma 1, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-bis» e le parole: «comma 1, lettera f)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-ter».
Note all'art. 15: Si riporta il testo dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente decreto: "Art. 23. Iscrizione negli elenchi 1. La domanda di iscrizione nell'elenco prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di incompletezza o irregolarita', da quello del completamento o della regolarizzazione. 2. L'Organismo, accertato il possesso dei requisiti, dispone l'iscrizione nell'elenco, entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento della domanda. Qualora entro tale termine non sia adottato un provvedimento di rigetto, la domanda di iscrizione si intende accolta. 3. Nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria sono indicati: a) per le persone fisiche: 1) cognome e nome; 2) luogo e data di nascita; 3) codice fiscale; 4) data di iscrizione nell'elenco; 5) domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo, nonche' il comune di residenza e il relativo indirizzo, se diversi dal domicilio eletto; 6) indirizzo della casella di posta elettronica certificata; 7) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti dell'iscritto, nonche' ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attivita'; b) per le persone giuridiche: 1) denominazione sociale; 2) data di costituzione; 3) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale; 4) data di iscrizione nell'elenco; 5) indirizzo della casella di posta elettronica certificata; 6) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 128-ter decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti della societa', nonche' ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attivita' sociale; 7) i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori di cui l'agente in attivita' finanziaria si avvale nello svolgimento della propria attivita'. 4. Nell'elenco dei mediatori creditizi sono indicati: a) denominazione sociale; b) data di costituzione; c) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale; d) data di iscrizione nell'elenco; e) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 128-ter decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti della societa', nonche' ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attivita' sociale; f) i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori di cui il mediatore creditizio si avvale nello svolgimento della propria attivita' ai sensi dell'articolo 128-septies, comma 2, e dell'articolo 128-novies; f-bis) indirizzo della casella di posta elettronica certificata. 5. Alla data dell'iscrizione negli elenchi sono comunicati all'Organismo il luogo di conservazione della documentazione e gli estremi identificativi della polizza assicurativa di cui all'articolo 128-quinquies, comma 1-bis, e all'articolo 128-septies, comma 1-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 6. Gli iscritti negli elenchi comunicano entro dieci giorni all'Organismo ogni variazione degli elementi di cui ai commi 3 e 4."
|
| Art. 16 Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. Al comma 4 dell'articolo 24 le parole: «all'aggiornamento professionale» sono sostituite dalle seguenti: «a garantire l'aggiornamento professionale proprio e dei propri amministratori, direttori, dipendenti e collaboratori».
Note all'art. 16: Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente decreto: "Art. 24. Esame e aggiornamento professionale 1. L'Organismo indice con cadenza almeno annuale, secondo modalita' dallo stesso stabilite, un esame volto ad accertare i requisiti di professionalita' di coloro che richiedono l'iscrizione negli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi. 2. L'esame deve consentire di verificare l'effettivo possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'attivita'. 3. L'Organismo stabilisce le date, le sedi e le modalita' di partecipazione e svolgimento dell'esame, garantendo adeguata pubblicita' ad ogni informazione relativa allo stesso. 4. Gli iscritti negli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi sono tenuti a garantire l'aggiornamento professionale proprio e dei propri amministratori, direttori, dipendenti e collaboratori, coerentemente con la natura e le caratteristiche dell'attivita' prestata, mediante la frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 5. 5. L'Organismo stabilisce gli standard dei corsi di formazione finalizzati all'aggiornamento professionale. I corsi di formazione, di durata complessiva non inferiore a sessanta ore per biennio, sono tenuti da soggetti con esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche, rilevanti nell'esercizio dell'attivita' di agente in attivita' finanziaria. 6. L'Organismo vigila sul rispetto del dovere di aggiornamento professionale, richiedendo la trasmissione periodica della copia degli attestati rilasciati all'esito dei corsi di formazione.".
|
| Art. 17 Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. All'articolo 26 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 01, le parole: «nonche' alla costituzione dell'Organismo» sono soppresse; b) al comma 01, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»; c) il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di poter continuare a svolgere la propria attivita', i soggetti iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero ai sensi del comma 3, nell'albo dei mediatori creditizi ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, o nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, chiedono, entro il 31 ottobre 2012 l'iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-bis, della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita' ai sensi degli articoli 128-quinquies, 128-septies e 128-quaterdecies.»; d) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Coloro che svolgono o hanno svolto funzioni di amministrazione e direzione in banche e intermediari finanziari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 sono esonerati dal superamento dell'esame di cui all'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), e all'articolo 128-septies, comma 1, lettera e), e dalla prova valutativa di cui all'articolo 128-novies.»; e) al comma 2: 1) dopo le parole: «comma 1, lettera e)», sono inserite le seguenti: « e dalla prova valutativa di cui all'articolo 128-novies»; 2) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo svolgimento dell'attivita' di mediazione creditizia rileva anche ai fini dell'esonero dall'esame previsto dall'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), e lo svolgimento dell'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria rileva anche ai fini dell'esonero dall'esame previsto dall'articolo 128-septies, comma 1, lettera e).»; f) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. I promotori finanziari che abbiano effettivamente svolto l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria per uno o piu' periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 128-quinquies, richiesta ai sensi dell'articolo 17, hanno sei mesi dalla costituzione dell'Organismo per presentare l'istanza. Essi sono esonerati dal superamento dell'esame di cui all'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), a condizione che l'esperienza professionale maturata sia certificata dagli intermediari per cui hanno operato.»; g) al comma 4, le parole: «Costituito l'Organismo,» sono sostituite dalle seguenti: «Al termine del periodo previsto dall'articolo 28, comma 1-bis, ultima frase,»; h) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Ai fini della prima applicazione dell'articolo 128-quater, l'agente deve recedere dagli eventuali mandati ulteriori rispetto a quelli consentiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo. Il recesso deve avvenire nel rispetto dei termini di preavviso e non da' diritto all'indennita' di cui all'articolo 1751 del codice civile ne' al risarcimento degli eventuali danni, salvo diverso accordo tra le parti. Il solo recesso ai fini del rispetto del comma 4 non costituisce ipotesi di giusta causa. 4-ter. L'Organismo si intende costituito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto, alla data di avvio della gestione degli elenchi. Tale data, comunque non successiva al 30 giugno 2012, e' comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4-quater. L'Organismo avvia la gestione degli elenchi anche in assenza delle disposizioni attuative previste dall'articolo 128-quater, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dall'articolo 29.»; i) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo le parole: "settore del credito," sono aggiunte le seguenti: "i servizi di agenzia in attivita' finanziaria e di mediazione creditizia. 6-ter. I soggetti esercenti l'attivita' di cambiavalute hanno tre mesi di tempo dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 17-bis per chiedere l'iscrizione nel registro previsto al comma 1 del medesimo articolo.».
Note all'art. 17: Si riporta il testo dell'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente decreto: "Art. 26. Disciplina transitoria 01. Le Autorita' competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, al piu' tardi entro il 31 dicembre 2012. 1. Al fine di poter continuare a svolgere la propria attivita', i soggetti iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero ai sensi del comma 3, nell'albo dei mediatori creditizi ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, o nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, chiedono, entro il 31 ottobre 2012 l'iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-bis, della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita' ai sensi degli articoli 128-quinquies, 128-septies e 128-quaterdecies. 1-bis. Coloro che svolgono o hanno svolto funzioni di amministrazione e direzione in banche e intermediari finanziari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 sono esonerati dal superamento dell'esame di cui all'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), e all'articolo 128-septies, comma 1, lettera e), e dalla prova valutativa di cui all'articolo 128-novies. 2. I soggetti indicati al comma 1 che hanno effettivamente svolto l'attivita', per uno o piu' periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell'elenco, sono esonerati dal superamento dell'esame di cui all'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), e all'articolo 128-septies, comma 1, lettera e), e dalla prova valutativa di cui all'articolo 128-novies, a condizione che siano giudicati idonei sulla base di una valutazione, condotta con criteri uniformi e predeterminati, dell'adeguatezza dell'esperienza professionale maturata. Lo svolgimento dell'attivita' di mediazione creditizia rileva anche ai fini dell'esonero dall'esame previsto dall'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), e lo svolgimento dell'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria rileva anche ai fini dell'esonero dall'esame previsto dall'articolo 128-septies, comma 1, lettera e). 2-bis. I promotori finanziari e gli agenti assicurativi che abbiano effettivamente svolto l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria per uno o piu' periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 128-quinquies, richiesta ai sensi dell'articolo 17, hanno sei mesi dalla costituzione dell'Organismo per presentare l'istanza. Essi sono esonerati dal superamento dell'esame di cui all'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), a condizione che l'esperienza professionale maturata sia certificata dagli intermediari per cui hanno operato. 3. Fino al 30 giugno 2011 o, se precedente, fino alla data di costituzione dell'Organismo, gli agenti in attivita' finanziaria e i mediatori creditizi, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, possono continuare ad iscriversi nei rispettivi elenchi e albi, in base alle disposizioni vigenti alla data del 4 settembre 2010. 4. Al termine del periodo previsto dall'articolo 28, comma 1-bis, ultima frase, la Banca d'Italia cessa la tenuta dell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e dell'albo dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108. 4-bis. Ai fini della prima applicazione dell'articolo 128-quater, l'agente deve recedere dagli eventuali mandati ulteriori rispetto a quelli consentiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo. Il recesso deve avvenire nel rispetto dei termini di preavviso e non da' diritto all'indennita' di cui all'articolo 1751 del codice civile ne' al risarcimento degli eventuali danni, salvo diverso accordo tra le parti. Il solo recesso ai fini del rispetto del comma 4 non costituisce ipotesi di giusta causa. 4-ter. L'Organismo si intende costituito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto, alla data di avvio della gestione degli elenchi. Tale data, comunque non successiva al 30 giugno 2012, e' comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4-quater. L'Organismo avvia la gestione degli elenchi anche in assenza delle disposizioni attuative previste dall'articolo 128-quater, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dall'articolo 29. 5. Il termine previsto dall'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, si intende prorogato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 6. Le societa' di servizio promosse dalle associazioni imprenditoriali che, in modo strumentale rispetto all'attivita' di rappresentanza, operano nell'ambito dei servizi finanziari ai soci adeguano le loro strutture alle norme contenute nel presente titolo entro il 31 dicembre 2012. 6-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo le parole: "settore del credito," sono aggiunte le seguenti: "i servizi di agenzia in attivita' finanziaria e di mediazione creditizia. 6-ter. I soggetti esercenti l'attivita' di cambiavalute hanno tre mesi di tempo dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 17-bis per chiedere l'iscrizione nel registro previsto al comma 1 del medesimo articolo.".
|
| Art. 18 Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. Il comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, e' sostituito dal seguente: «1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 9, comma 2, le parole "e con la UIF" sono sostituite dalle seguenti ", con la UIF, con la Guardia di Finanza e con la DIA"; b) all'articolo 11, comma 1, la lettera l) e' soppressa e dopo la lettera m) e' inserita la seguente: "m-bis) le societa' fiduciarie di cui all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;"; c) all'articolo 11, comma 1, alla lettera m) le parole: "elenco generale" sono sostituite dalla seguente: "albo"; d) all'articolo 11, comma 2, lettera a), dopo le parole: "di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966" sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelle di cui all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"; d-bis) all'articolo 11, comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB;"; d-ter) all'articolo 11, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) i soggetti che esercitano professionalmente l'attivita' di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;"; e) all'articolo 11, comma 3, le lettere c) e d), sono sostituite dalle seguenti: " c) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies, comma 2, del TUB; d) gli agenti in attivita' finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, comma 2, del TUB e gli agenti indicati nell'articolo 128-quater, commi 6 e 7, del medesimo TUB."; f) all'articolo 11, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, gli obblighi di cui al presente decreto sono assolti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della medesima legge."; g) all'articolo 13 dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "Con l'entrata in vigore delle disposizioni attuative del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, la lettera a) del comma 1 si riferisce ai revisori legali e le societa' di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico e la lettera b) del medesimo comma 1 si riferisce ai revisori legali e le societa' di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico."; h) all'articolo 15: 1) al comma 3, dopo le parole "gli istituti di moneta elettronica" sono aggiunte le seguenti: ", gli istituti di pagamento"; 2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Gli agenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro."; i) all'articolo 23: 1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi gia' in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o le persone soggetti al presente decreto restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilita' finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi e' accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilita' di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1."; 2) al comma 2 sono anteposte le seguenti parole: "Nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis, "; l) all'articolo 25, comma 1, lettera a), le parole: "lettere b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera b)"; m) all'articolo 36, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, registrano con le modalita' indicate nel presente capo e conservano per un periodo di dieci anni anche le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro in relazione alle quali gli agenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), sono tenuti ad osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 15, comma 4."; n) all'articolo 40, comma 1, le parole: "dalla lettera a) alla lettera g), lettere l), n) e o)" sono sostituite dalle seguenti: "fatta eccezione per le lettere h) e i)" e le parole: " e le societa' di revisione indicate nell'articolo 13, comma 1, lettera a)," sono soppresse; o) all'articolo 42, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La segnalazione di operazione sospetta e' inviata direttamente alla UIF dai soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, lettere b), limitatamente agli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), del CAP, e lettera c) nel caso in cui un intermediario di riferimento non sia a priori individuabile. La segnalazione e' inviata alla UIF dagli agenti di cui all'articolo 128-quater, comma 7, del TUB direttamente ovvero per il tramite del punto di contatto centrale, insediato in Italia dall'istituto di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitario. La costituzione del punto di contatto e' obbligatoria in caso di pluralita' di agenti."; p) all'articolo 49: 1) al comma 1, le parole: "istituti di moneta elettronica e Poste italiane S.p.a." sono sostituite dalle seguenti "Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11."; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il limite di cui al comma 1 e' di 2.500 euro.". 3) al comma 15, dopo le parole "Poste italiane S.p.a." sono aggiunte le seguenti: " istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento". q) all'articolo 53, comma 1, le parole: "intermediari finanziari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-bis), autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e all'articolo 11, comma 1, lettera m), possono essere eseguiti, previe intese" sono sostituite dalle seguenti: "intermediari finanziari di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c-bis), m) ed m-bis), e di cui al combinato disposto delle lettere c-bis) ed n) del medesimo comma, nonche' nei confronti dei revisori legali e delle societa' di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), possono essere eseguiti, previa intesa"; r) all'articolo 55, dopo il comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti: "9-bis. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 131-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' per le gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo e' ordinata, nei confronti degli agenti in attivita' finanziaria che prestano servizi di pagamento attraverso il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la confisca degli strumenti che sono serviti a commettere il reato; 9-ter. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al comma 9-bis nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'Autorita' giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta."; s) all'articolo 56, comma 1, le parole: "lettere a), b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera a) e c)"; t) all'articolo 56, comma 2, le parole: "L'autorita' di vigilanza di settore dei soggetti indicati dall'articolo 11, commi 1, lettere m) e m-bis), e 3, lettere c) e d), attiva i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Gli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113, comma 4, e 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attivano i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto, sulla base degli esiti dei controlli indicati nell'articolo 53, comma 2. Nei casi indicati nel periodo precedente, nei confronti dei soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i procedimenti di cancellazione sono attivati dalla Banca d'Italia fino alla costituzione dell'Organismo."; u) all'articolo 56, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Quando, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 53, comma 2, nei confronti degli agenti di cui all'articolo 128-quater, comma 7, del TUB, siano accertate gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto si applica l'articolo 128-duodecies, comma 1-bis."; v) all'articolo 56, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: " 5-bis. La sanzione prevista dal comma 1 e' irrogata, con proprio decreto, dal Ministero dell'economia e delle finanze per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera i), e comma 2, lettera c), dal Ministero dello sviluppo economico per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689."; z) all'articolo 58, comma 1, dopo le parole "all'articolo 49, commi 1," e' aggiunta la seguente: "1-bis"; aa) all'articolo 58, il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 30 al 40 per cento del saldo del libretto al portatore."; bb) all'articolo 58, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. La violazione della prescrizione contenuta nell'articolo 49, commi 13 e 14, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 30 al 40 per cento del saldo del libretto al portatore."; cc) all'articolo 58 il comma 4 e' abrogato; dd) all'articolo 58 il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: "7-bis. Per le violazioni previste dai commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 6 e 7, la sanzione amministrativa pecuniaria non puo' comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima e' aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento. Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione e' pari al saldo del libretto stesso."; ee) all'articolo 60, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Avverso il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, emesso per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 57, puo' essere proposta opposizione, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo la procedura e i termini stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. E' competente in via esclusiva il Tribunale di Roma."; ff) all'articolo 63 dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: " 6-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le parole: "11 membri", sono sostituite dalle seguenti: "12 membri". 6-ter. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n 109, le parole: "e dall'Ufficio italiano dei cambi" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Unita' di informazione finanziaria", e dopo le parole: "Agenzia del Demanio" e' inserito il seguente periodo: "Il Comitato e' altresi' integrato da due rappresentanti designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Agenzia delle Dogane ai fini dello svolgimento dei compiti relativi al contrasto della proliferazione delle armi di distruzione di massa. 6-quater. Agli articoli 6, 7, 10 e 11 e nella rubrica dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n 109, le parole: "Ufficio italiano dei cambi" sono sostituite dalle seguenti: "Unita' di informazione finanziaria". 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e' inserito il seguente: "1-ter. I commi 5 e 7 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si interpretano nel senso che costituiscono violazione l'emissione, il trasferimento e la presentazione all'incasso di assegni bancari e postali, di assegni circolari, vaglia postali e cambiari privi dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilita' per importi pari o superiori al limite previsto dal comma 1, primo periodo. Il comma 6 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si interpreta nel senso che il trasferimento e la presentazione all'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente da parte di soggetto diverso, costituiscono violazione.». |
| Art. 19 Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. All'articolo 28, il comma 1-bis, e' sostituito dal seguente: «1-bis. Ai soggetti indicati all'articolo 26, commi 1 e 3, le disposizioni di cui al comma 1 e le relative norme di attuazione continuano ad applicarsi anche nei sei mesi successivi alla costituzione dell'Organismo, ovvero, nel caso abbiano presentato istanza nei termini indicati dall'articolo 26, comma 1, fino alla data di iscrizione nei nuovi elenchi o di rigetto della domanda. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 128-quater, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento, gia' iscritti alla data del 30 giugno 2011 nell'elenco di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, possono presentare istanza di iscrizione nella sezione speciale di cui al medesimo articolo 128-quater, comma 6; fino al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento, ovvero, nel caso di presentazione dell'istanza, fino alla data di iscrizione nei nuovi elenchi o di rigetto della medesima istanza, a tali soggetti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data del 4 settembre 2010.».
Note all'art. 19: Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal presene decreto: "Art. 28. Abrogazioni e norme finali 1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, ovvero se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni e le relative norme di attuazione: a) l'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485; b) l'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ad eccezione del comma 9, e il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 287; c) l'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, per la parte in cui si riferiscono agli agenti in attivita' finanziaria; d) l'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. 1-bis. Ai soggetti indicati all'articolo 26, commi 1 e 3, le disposizioni di cui al comma 1 e le relative norme di attuazione continuano ad applicarsi anche nei sei mesi successivi alla costituzione dell'Organismo, ovvero, nel caso abbiano presentato istanza nei termini indicati dall'articolo 26, comma 1, fino alla data di iscrizione nei nuovi elenchi o di rigetto della domanda. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 128-quater, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento, gia' iscritti alla data del 30 giugno 2011 nell'elenco di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, possono presentare istanza di iscrizione nella sezione speciale di cui al medesimo articolo 128-quater, comma 6; fino al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento, ovvero, nel caso di presentazione dell'istanza, fino alla data di iscrizione nei nuovi elenchi o di rigetto della medesima istanza, a tali soggetti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data del 4 settembre 2010. 1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3-bis, del presente decreto, fino alle date indicate ai commi 1 e 1-bis continuano ad applicarsi, nei casi previsti dalle disposizioni richiamate dal medesimo comma 1, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010. 2. Dalla medesima data di cui al comma 1, ogni riferimento all'albo dei mediatori previsto dall'articolo 16 della legge della legge 7 marzo 1996, n. 108, e all'elenco degli agenti previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, si intende effettuato ai corrispondenti elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 3. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione della direttiva 2005/29/CE, cosi' come attuata dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 e le relative competenze dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. 4. Il comma 3 dell'articolo 114-septies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' abrogato. Con riferimento agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia l'abrogazione ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 128-quater comma 6. 5. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 1-bis e 1-ter, a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si applicano gli articoli 128-quater, comma 5, e 128-novies, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, nonche' l'articolo 12, comma 2, l'articolo 13 e l'articolo 28, commi 3 e 4, del presente decreto. Le banche e Poste Italiane spa possono conferire agli agenti iscritti mandato diretto per le attivita' indicate all'articolo 128-quater, comma 3".
|
| Art. 20 Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. All'articolo 29, comma 1, dopo le parole: «lettera c)» sono aggiunte, in fine, le seguenti: « del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».
Note all'art. 20: Si riporta il testo dell'articolo 29 del citato decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal presente decreto: "Art. 29. Disposizioni attuative 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni attuative del presente decreto, che indichino, tra l'altro, il contenuto dei requisiti organizzativi e di forma giuridica di cui agli articoli 128-quinquies, comma 1, lettera e), e 128-septies, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.".
|
| Art. 21 Modifiche all'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. All'articolo 30-ter, sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' titolare dell'archivio e puo' avvalersi, per la gestione dell'archivio, di Consap S.p.A., di seguito denominato ente gestore. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 2. All'articolo 30-ter, comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis). le imprese di assicurazione;».
Note all'art. 21: Si riporta il testo dell'articolo 30-ter del citato decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal presente decreto: "Art. 30-ter. Sistema di prevenzione 1. E' istituito, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identita'. 2. Il sistema di prevenzione e' basato sull'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-quater, di seguito denominato archivio, e sul gruppo di lavoro di cui al comma 9 del presente articolo. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' titolare dell'archivio e puo' avvalersi, per la gestione dell'archivio, di Consap S.p.A., di seguito denominato ente gestore. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fatte salve le attribuzioni previste dalla vigente normativa ad altre Amministrazioni pubbliche, esercita, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, funzioni di competenza statale in materia di monitoraggio sui sistemi di informazioni creditizie e sulle imprese che offrono servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nei settori del credito e dei servizi. 5. Partecipano al sistema di prevenzione delle frodi i seguenti soggetti, di seguito denominati aderenti: a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera gg), del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; c-bis) le imprese di assicurazione; d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono ai soggetti di cui alle lettere da a) a c) servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi, in base ad apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' individuata, previo parere del gruppo di lavoro di cui al comma 9, ogni altra categoria di soggetti cui e' consentita la partecipazione al sistema di prevenzione. 7. Gli aderenti inviano all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticita' dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito. La verifica dell'autenticita' dei dati non puo' essere richiesta al di fuori dei casi e delle finalita' previste per la prevenzione del furto di identita'. Gli aderenti inviano altresi', in forma scritta, una comunicazione riguardante l'avvenuta stipula del contratto, nell'ambito dei settori di cui al comma 1, all'indirizzo risultante dai registri anagrafici della persona fisica titolare del rapporto. Gli aderenti trasmettono al titolare dell'archivio le informazioni relative ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi. 8. Nell'ambito del sistema di prevenzione, e' istituito, presso l'ente gestore, un servizio gratuito, telefonico e telematico, che consente di ricevere segnalazioni da parte di soggetti che hanno subito o temono di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di identita'. 9. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro che svolge funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento, al fine di migliorare l'azione di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e del furto di identita' a livello nazionale, nonche' compiti finalizzati alla predisposizione, elaborazione e studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi al comparto delle frodi ai sensi del comma 1 del presente articolo. Il gruppo di lavoro e' composto da due rappresentanti, di cui un titolare e un supplente, designati rispettivamente da ciascuna delle autorita' indicate: Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'interno, Ministero della giustizia, Ministero dello sviluppo economico, Banca d'Italia, Guardia di finanza. La segreteria del gruppo di lavoro e' assicurata dall'ente gestore. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti del gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro ha carattere permanente. I componenti del gruppo di lavoro durano in carica un triennio. Per la partecipazione all'attivita' del gruppo di lavoro non sono previsti compensi, indennita' o rimborsi spese. Il gruppo di lavoro e' presieduto dal componente del gruppo designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, in ragione dei temi trattati, integra la composizione del gruppo di lavoro con i rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti aderenti e degli operatori commerciali, nonche' con gli esperti delle Forze di polizia, designati dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile di ciascun anno, riferisce al Parlamento, sulla base della relazione predisposta dal gruppo di lavoro, in ordine ai risultati dell'attivita' di prevenzione delle frodi svolta entro il 31 dicembre del precedente anno. Il titolare dell'archivio, anche attraverso l'attivita' di studio ed elaborazione dei dati disponibili da parte del gruppo di lavoro, svolge attivita' d'informazione e conoscenza sui rischi del fenomeno delle frodi, anche mediante l'ausilio di campagne pubblicitarie curate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. A tali attivita', i soggetti preposti fanno fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".
|
| Art. 22 Modifiche all'articolo 30-quater del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. All'articolo 30-quater, comma 1, lettera b), dopo le parole «dilazionati o differiti» aggiungere le seguenti: «, nonche' nel settore delle assicurazioni». 2. All'articolo 30-quater, comma 1, lettera c), dopo le parole «o interattivi» aggiungere le seguenti: « e delle assicurazioni,».
Note all'art. 22: Si riporta il testo dell'articolo 30-quater, comma 1, del citato decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal presente decreto: "1. L'archivio e' composto da tre strumenti informatici: a) il primo, denominato interconnessione di rete, consente di dare seguito alle richieste di verifica inviate dagli aderenti mediante il riscontro con i dati di cui all'articolo 30-quinquies, detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici e privati; b) il secondo, denominato modulo informatico centralizzato, memorizza, in forma aggregata ed anonima, i casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticita' di una o piu' categorie di dati presenti nella richiesta di verifica e permette al titolare dell'archivio e al gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-ter, comma 9, lo studio del fenomeno delle frodi, ai fini dell'esercizio della prevenzione, anche mediante la predisposizione e pubblicazione periodica di specifiche linee guida, sul piano amministrativo, nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, nonche' nel settore delle assicurazioni. Per le finalita' di cui alla presente lettera, il titolare dell'archivio si avvale anche delle elaborazioni dei dati contenuti nell'archivio informatizzato istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 17 agosto 2005, n. 166; c) il terzo, denominato modulo informatico di allerta, memorizza le informazioni trasmesse dagli aderenti relative alle frodi subite o ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi e delle assicurazioni, nonche' le segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dal titolare dell'archivio agli aderenti. Tali informazioni sono conservate nell'archivio per il tempo necessario agli aderenti ad accertare l'effettiva sussistenza del rischio di frodi".
|
| Art. 23 Modifiche all'articolo 30-quinquies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. All'articolo 30-quinquies, comma 1, dopo le parole «facilitazione finanziaria,» aggiungere le seguenti: «nonche' una prestazione di carattere assicurativo,». 2. All'articolo 30-quinquies, al comma 2, dopo le parole: «renderli disponibili», sono inserite le seguenti: « , a titolo gratuito,».
Note all'art. 23: Si riporta il testo dell'articolo 30-quinquies, del citato decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal presente decreto: "Art. 30-quinquies. Dati oggetto di riscontro 1. Sono assoggettabili a riscontro, con i dati detenuti da organismi pubblici e privati, i dati relativi a persone fisiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, nonche' una prestazione di carattere assicurativo, contenuti nelle fonti elencate dalle lettere da a) a c): a) documenti di identita' e di riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, ancorche' smarriti o rubati; b) partite IVA, codici fiscali e documenti che attestano il reddito esclusivamente per le finalita' perseguite dal presente decreto legislativo; c) posizioni contributive previdenziali ed assistenziali. 2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalita' del presente decreto legislativo, gli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui al comma 1, lettere a), b) e c), devono renderli disponibili, a titolo gratuito, nelle modalita' e nei termini previsti dal decreto di cui all'articolo 30-octies. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' individuato, previo parere del gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-ter, comma 9, ogni altro dato idoneo al perseguimento delle finalita' del presente decreto legislativo".
|
| Art. 24 Modifiche all'articolo 30-sexies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. All'articolo 30-sexies, al comma 2, dopo le parole: «il pagamento» le parole: «all'ente gestore stesso» sono soppresse.
Note all'art. 24: Si riporta il testo dell'articolo 30-sexies, comma 2, del citato decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal presente decreto: "2. L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto legislativo e' posto a carico degli aderenti al sistema pubblico di prevenzione. L'adesione al sistema e ciascuna richiesta di verifica, riferita ad un singolo nominativo, comportano, da parte dell'aderente, previa stipula di apposita convenzione con l'ente gestore, il pagamento di un contributo articolato in modo tale da garantire sia le spese di progettazione e di realizzazione dell'archivio, sia il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore. La misura delle componenti del contributo e' determinata con il decreto di cui all'articolo 30-octies".
|
| Art. 25 Modifiche all'articolo 30-septies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. All'articolo 30-septies, dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. La quota delle somme introitate dall'ente gestore e non destinata a garantire le spese di progettazione e di realizzazione dell'archivio, nonche' il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore, viene versata annualmente, dal medesimo ente, all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare alla prevenzione dei reati finanziari.».
Note all'art. 25: Si riporta il testo dell'articolo 30-septies, del citato decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal presente decreto: "Art. 30-septies. Disposizioni finanziarie 1. Le somme versate dagli aderenti affluiscono all'ente gestore, il quale deve fornire al Ministero dell'economia e delle finanze apposita rendicontazione in ordine alle somme introitate e ai costi sostenuti in relazione al servizio svolto. 1-bis. La quota delle somme introitate dall'ente gestore e non destinata a garantire le spese di progettazione e di realizzazione dell'archivio, nonche' il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore, viene versata annualmente, dal medesimo ente, all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare alla prevenzione dei reati finanziari".
|
| Art. 26 Modifiche all'articolo 30-octies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. All'articolo 30-octies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «articolo 30-quinquies», le parole: « , le modalita' e i termini relativi alle convenzioni di cui all'articolo 30-ter, comma 5, lettera d)» sono soppresse; b) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Le disposizioni riguardanti le informazioni relative alle frodi subite e ai casi che configurano un rischio di frodi si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1. 4-ter. Le disposizioni riguardanti le imprese di assicurazione si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.».
Note all'art. 26: Si riporta il testo dell'articolo 30-octies del citato decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal presente decreto: "Art. 30-octies. Termini, modalita' e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione: a) sono specificati la struttura e i livelli di accesso all'archivio, i singoli elementi identificativi dei dati contenuti nelle fonti elencate dalle lettere da a) a c), da comunicare ai sensi dell'articolo 30-quinquies; b) sono stabilite le modalita' relative al collegamento informatico dell'archivio con le banche dati degli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui all'articolo 30-quinquies; c) sono individuate le modalita' e fissati i termini secondo cui i dati di cui all'articolo 30-quinquies sono comunicati e gestiti, nonche' viene stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell'articolo 30-sexies, comma 1; d) sono fissati l'importo del contributo di cui all'articolo 30-sexies, comma 2, nonche' i criteri di determinazione e le modalita' di riscossione del medesimo. 2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 viene trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali affinche' esprima il proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione. 3. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 136 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, puo' chiedere in qualsiasi momento di essere ascoltato dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-ter, comma 9, in ordine all'applicazione del presente decreto legislativo. 4. I termini e le modalita' di attuazione dell'articolo 30-quinquies, comma 1, lettera b), sono definiti con decreto interdirettoriale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate. 4-bis. Le disposizioni riguardanti le informazioni relative alle frodi subite e ai casi che configurano un rischio di frodi si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1. 4-ter. Le disposizioni riguardanti le imprese di assicurazione si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.".
|
| Art. 27 Modifiche all'articolo 114-quaterdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
1. All'articolo 114-quaterdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile nonche' i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione.»; b) al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di pagamento, riguardanti anche: la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonche', con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.».
Note all'art. 27: Si riporta il testo dell'articolo 114-quaterdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come modificato dal presente decreto: "Art. 114-quaterdecies. Vigilanza. 1. Gli istituti di pagamento inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia. 2. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile nonche' i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione." 3. La Banca d'Italia puo': a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli istituti di pagamento per esaminare la situazione degli stessi; b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli istituti di pagamento, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni; c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli istituti di pagamento quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b); d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di pagamento, riguardanti anche: la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonche', con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi. 4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso gli istituti di pagamento, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate attivita' e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorita' competente dello Stato comunitario ospitante l'intenzione di effettuare ispezioni sul territorio di quest'ultimo nei confronti di istituti di pagamento, dei loro agenti o dei soggetti a cui sono esternalizzate attivita' ovvero richiede alle autorita' competenti del medesimo Stato comunitario di effettuare tali accertamenti. 5. Le autorita' competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, gli istituti di pagamento comunitari, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate attivita' che operano nel territorio della Repubblica. Se le autorita' competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia puo' procedere direttamente agli accertamenti. 6. Nel confronti degli istituti di pagamento che svolgano anche attivita' imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, la Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza indicati nel presente articolo sull'attivita' di prestazione dei servizi di pagamento e sulle attivita' connesse e strumentali, avendo a riferimento anche il responsabile della gestione dell'attivita' e il patrimonio destinato".
|
| Art. 28 Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
1. All'articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, puo' essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa' di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.». 2. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 115, recante criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione, da parte di intermediari finanziari, di fideiussioni in relazione all'affidamento di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Note all'art. 28: Si riporta il testo dell'articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), come modificato dal presente decreto: "Art. 75. Garanzie a corredo dell'offerta (art. 30, co. 1, co. 2-bis, L. n. 109/1994; art. 8, co. 11-quater, L. n. 109/1994 come novellato dall'art. 24, L. n. 62/2005; art. 100, D.P.R. n. 554/1999; art. 24, co. 10, L. n. 62/2005) 1. L'offerta e' corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia e' fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.. 2. La cauzione puo' essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. 3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, puo' essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa' di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58". 4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 5. La garanzia deve avere validita' per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validita' maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresi' prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. 6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed e' svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, e' ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti 8. L'offerta e' altresi' corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario. 9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validita' della garanzia".
|
| Art. 29 Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, in materia di conti annuali degli istituti finanziari
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Ai fini del presente decreto la detenzione o la gestione di partecipazioni e' considerata attivita' finanziaria soltanto se riguarda, in via esclusiva o principale, partecipazioni in enti creditizi o in imprese finanziarie; e' altresi' considerata attivita' finanziaria l'assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi.»; b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. La detenzione o la gestione di partecipazioni si considera esclusiva quando l'atto costitutivo o lo statuto preveda unicamente lo svolgimento di tali attivita'. Ai medesimi fini, l'esercizio di tali attivita' si considera principale quando, in base ai dati dei due ultimi bilanci approvati, risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate, e' superiore al 50 per cento del totale dell'attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate; non rientrano fra tali elementi le partecipazioni pari o superiori al 10 per cento, che non siano assunte al fine di successivi smobilizzi, in soggetti diversi dagli enti creditizi e dalle imprese finanziarie nonche' i crediti, i titoli e le garanzie verso tali soggetti partecipati; b) l'ammontare complessivo dei proventi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla lettera a), dei profitti derivanti da operazioni su titoli, su valute e su altri strumenti finanziari e delle commissioni attive sui servizi finanziari di cui all'articolo 67-ter del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' superiore al 50 per cento dei proventi complessivi.».
Note all'art. 29: Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro), come modificato dal presente decreto: "Art. 1. Ambito d'applicazione. 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano: a) alle banche; b) alle societa' di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77; c) alle societa' finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo; d) alle societa' previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1; e) ai soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonche' alle societa' esercenti altre attivita' finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico. 2. Il Ministro del tesoro con riferimento ai soggetti previsti nel comma 1, lettera e), stabilisce criteri di esclusione dall'applicazione del presente decreto con particolare riguardo all'incidenza dell'attivita' di carattere finanziario su quella complessivamente svolta, ai soggetti nei cui confronti l'attivita' e' esercitata, alla composizione finanziaria o meno del portafoglio partecipativo, all'esigenza di evitare criteri e tecniche di redazione disomogenei ai fini della predisposizione del bilancio consolidato. 3. Ai fini del presente decreto la detenzione o la gestione di partecipazioni e' considerata attivita' finanziaria soltanto se riguarda, in via esclusiva o principale, partecipazioni in enti creditizi o in imprese finanziarie; e' altresi' considerata attivita' finanziaria l'assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi. 3-bis. La detenzione o la gestione di partecipazioni si considera esclusiva quando l'atto costitutivo o lo statuto preveda unicamente lo svolgimento di tali attivita'. Ai medesimi fini, l'esercizio di tali attivita' si considera principale quando, in base ai dati dei due ultimi bilanci approvati, risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate, e' superiore al 50 per cento del totale dell'attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate; non rientrano fra tali elementi le partecipazioni pari o superiori al 10 per cento, che non siano assunte al fine di successivi smobilizzi, in soggetti diversi dagli enti creditizi e dalle imprese finanziarie nonche' i crediti, i titoli e le garanzie verso tali soggetti partecipati; b) l'ammontare complessivo dei proventi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla lettera a), dei profitti derivanti da operazioni su titoli, su valute e su altri strumenti finanziari e delle commissioni attive sui servizi finanziari di cui all'articolo 67-ter del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' superiore al 50 per cento dei proventi complessivi. 4. Per l'applicazione del presente decreto i soggetti previsti dal comma 1 sono definiti enti creditizi e finanziari. 5. Per le societa' disciplinate dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le norme previste dal presente decreto sono attuate, avuto riguardo alla specialita' della disciplina della legge stessa, con disposizioni emanate dalla Banca d'Italia sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB)".
|
| Art. 30 Modifiche alla legge 15 luglio 2009, n. 94
1. All'articolo 1, comma 20, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, la parola: «copia» e' sostituita dalle seguenti: «i dati»; b) al secondo periodo, le parole: «Il documento e' conservato» sono sostituite dalle seguenti «I dati sono conservati»; c) all'ultimo periodo, le parole: «Il mancato rispetto di tale disposizione e' sanzionato» sono sostituite dalle seguenti: «La mancata trasmissione dei dati identificativi e' sanzionata».
Note all'art. 30: Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 20, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), come modificato dal presente decreto: "20. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attivita' finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per dieci anni i dati del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l'operazione e' un cittadino extracomunitario. I dati sono conservati con le modalita' previste con decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell' articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo gli agenti effettuano, entro dodici ore, apposita segnalazione all'autorita' locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. La mancata trasmissione dei dati identificativi e' sanzionata con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attivita' finanziaria ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.".
|
| Art. 31 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente: «Art. 6-bis (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti).- 1. All'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' le norme in materia di assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 2. Qualora i soggetti ammessi alla concessione di prestiti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione facciano ricorso, ai fini della distribuzione di tale servizio, a soggetti terzi rispetto alla propria organizzazione o comunque ne usufruiscano, tali soggetti terzi devono essere banche, intermediari finanziari, Poste italiane S.p.A., ivi comprese le rispettive strutture distributive, agenti in attivita' finanziaria o mediatori creditizi iscritti negli elenchi di cui agli articoli 128-quater e 128-sexies del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e operare nei limiti delle riserve di attivita' previste dalla legislazione vigente. 3. La Banca d'Italia definisce, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonche' l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione. In particolare, tali disposizioni sono volte a: a) richiedere politiche di remunerazione e valutazione della rete distributiva che non costituiscano un incentivo a commercializzare prodotti non adeguati rispetto alle esigenze finanziarie dei clienti, con particolare attenzione ai rinnovi di contratti in essere; b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonche' gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto; c) favorire la comparabilita' delle offerte di finanziamento presenti sul mercato, anche in modo da permettere al cliente di poter confrontare caratteristiche e costi delle operazioni di cessione del quinto dello stipendio, del salario e della pensione con quelli di altre forme tecniche di finanziamento disponibili; d) prevedere la predisposizione di procedure che consentano di contenere, anche attraverso l'adozione o il potenziamento di strumenti telematici, i costi a carico dei consumatori; le procedure potranno essere definite sulla base di una convenzione tra gli operatori interessati, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. 4. La Banca d'Italia, nell'ambito della relazione annuale prevista dall'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, fornisce al Parlamento informazioni in merito alle risultanze dei controlli di propria competenza e alla dinamica dei costi a carico dei consumatori.». 2. All'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.180, dopo la parola «lavoro» sono inserite le seguenti «pubblico o privato».
Note all'art. 31: Si riporta il testo dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni", come modificato dal presente decreto: "Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l'efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego o di lavoro pubblico o privato, in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto".
|
| Art. 32 Modifiche alla legge 17 agosto 2005, n. 166
1. Alla legge 17 agosto 2005, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' titolare dell'archivio e puo' avvalersi, per la gestione dell'archivio, di Consap S.p.A. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»; b) all'articolo 1, sopprimere il comma 6; c) all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole «L'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento» con le seguenti: «Il titolare dell'archivio»; d) all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole «all'Ufficio di cui al comma 1» con le seguenti: «al titolare dell'archivio»; e) all'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole «sono precisate le competenze e l'organizzazione dell'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento,»; f) all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole «dell'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento» con le seguenti: «del titolare dell'archivio»; g) all'articolo 7, comma 4, sostituire le parole «l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento» con le seguenti: «il titolare dell'archivio»; h) all'articolo 7, sopprimere il comma 5.».
Note all'art. 32: Si riporta il testo degli articoli 1, 5 e 7 della legge 17 agosto 2005, n. 166 (Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento), come modificati dal presente decreto: "Art. 1. Sistema di prevenzione. 1. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento. 2. Con il termine «carte di pagamento» si intendono quei documenti che si identificano con le carte di credito e le carte di debito e con le altre carte definite nella normativa di attuazione. 3. Partecipano al sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento, le societa', le banche e gli intermediari finanziari che emettono carte di pagamento e gestiscono reti commerciali di accettazione di dette carte, di seguito denominati «societa' segnalanti», individuati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7. 4. Le societa' segnalanti comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati e le informazioni di cui agli articoli 2 e 3. I dati e le informazioni alimentano un apposito archivio informatizzato. 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' titolare dell'archivio e puo' avvalersi, per la gestione dell'archivio, di Consap S.p.A. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6. (Soppresso). 7. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro, con funzioni consultive, per la trattazione delle problematiche di settore. 8. Il sistema di prevenzione di cui alla presente legge si informa ai principi e alla disciplina previsti dall'ordinamento comunitario" "Art. 5. Scambio di dati con la Banca d'Italia. 1. Il titolare dell'archivio puo' richiedere alla Banca d'Italia l'accesso all'archivio di cui all'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, per la consultazione dei dati sulle carte di pagamento rubate o smarrite. 2. La Banca d'Italia, nell'esercizio della funzione prevista dall'articolo 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, puo' richiedere al titolare dell'archivio aggregazioni fra i dati contenuti nell'archivio informatizzato di cui all'articolo 1, comma 4" "Art. 7. Termini, modalita' e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione. 1. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, delle attivita' produttive, per l'innovazione e le tecnologie, e previo esame congiunto con la Banca d'Italia, sono stabiliti i criteri di individuazione delle societa' segnalanti e sono specificate le singole voci da comunicare a titolo di dati di cui all'articolo 2 e di informazioni di cui all'articolo 3. 2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono stabilite le modalita' relative all'accesso ai dati e alle informazioni in possesso del titolare dell'archivio da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche' da parte degli uffici competenti delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della stessa legge. 3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati e fissati i termini e le modalita' secondo cui i dati e le informazioni ivi previsti devono essere comunicati e gestiti. Sono inoltre definiti i parametri che configurano il rischio di frode di cui all'articolo 3, gli obblighi delle societa' segnalanti e la struttura dell'archivio informatizzato, la composizione e le regole di funzionamento del gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 7, i livelli di accesso all'archivio informatizzato e le modalita' di consultazione dei dati e delle informazioni ivi contenuti, nonche' gli eventuali costi del servizio. 4. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce altresi' le modalita' di attuazione dello scambio dei dati tra il titolare dell'archivio e la Banca d'Italia ai fini di cui all'articolo 5. 5. (Soppresso). 6. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, puo' richiedere, in qualsiasi momento, di essere ascoltato dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 7, in ordine all'applicazione della presente legge.".
|
| Art. 33 Disposizioni finali
1. La disposizione di cui all'articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e la disposizione di cui all'articolo 26, commi 4-ter e 4-quater, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. |
| Art. 34 Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati provvedono all'adempimento di quanto previsto dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 settembre 2012
NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Terzi Di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri
Severino, Ministro della giustizia
Passera, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Severino |
|
|
|